RU 2021 191
Ordinanza
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari,
dei beni militari speciali e dei beni strategici
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Modifica del 19 marzo 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 22 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego,
ordina:
I
Gli allegati 1–32 dell’ordinanza del 3 giugno 20163 sul controllo dei beni a duplice impiego sono sostituiti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.
19 marzo 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
Il testo degli allegati 1-–-3 non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere ordinato presso la SECO, settore Controlli all’esportazione/Prodotti industriali, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultato sul sito www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing) > Legge e elenchi dei beni (Allegati) 2021-0918 RU 2021 191 Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2021 191