RU 2021 327

Regolamento
del Tribunale federale
(RTF)

Modifica del 6 maggio 2021

Il Tribunale federale
ordina:

I

Il regolamento del 20 novembre 20061 del Tribunale federale è modificato come segue:

Art. 27 Organizzazione

(art. 18 e 19 LTF)

Le corti si organizzano autonomamente, nella misura in cui l’organizzazione non è data dalla LTF e da questo regolamento.

Con l’accordo della corte e del giudice interessato, il presidente della corte può assegnare a quest’ultimo la trattazione di determinate materie in qualità di presidente del collegio giudicante (giudice presidente).

Art. 40 cpv.1, 2, frase introduttiva e 3

Il presidente della corte competente o il giudice presidente ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 di questo regolamento compone il collegio giudicante.

Il presidente della corte o il giudice presidente tiene conto, oltre che delle disposizioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze:

Quando la corte giudica nella composizione di cinque giudici, è presieduta dal presidente della corte. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 2 LTF.

2021-1889 RU 2021 327 Tribunale federale. R RU 2021 327

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021.

6 maggio 2021 In nome del Tribunale federale: La presidente, Martha Niquille Il segretario generale, Paul Tschümperlin