RU 2021 327
Regolamento
del Tribunale federale
(RTF)
Modifica del 6 maggio 2021
Il Tribunale federale
ordina:
I
Il regolamento del 20 novembre 20061 del Tribunale federale è modificato come segue:
Art. 27 Organizzazione
Le corti si organizzano autonomamente, nella misura in cui l’organizzazione non è data dalla LTF e da questo regolamento.
Con l’accordo della corte e del giudice interessato, il presidente della corte può assegnare a quest’ultimo la trattazione di determinate materie in qualità di presidente del collegio giudicante (giudice presidente).
Art. 40 cpv.1, 2, frase introduttiva e 3
Il presidente della corte competente o il giudice presidente ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 di questo regolamento compone il collegio giudicante.
Il presidente della corte o il giudice presidente tiene conto, oltre che delle disposizioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze:
Quando la corte giudica nella composizione di cinque giudici, è presieduta dal presidente della corte. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 2 LTF.
2021-1889 RU 2021 327 Tribunale federale. R RU 2021 327
II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021.
6 maggio 2021 In nome del Tribunale federale: La presidente, Martha Niquille Il segretario generale, Paul Tschümperlin