RU 2021 356

Ordinanza
sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti
le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

Modifica del 18 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20201 è modificata come segue:

Art. 6 lett. a n. 1

L’impresa ha confermato al Cantone che:

a. nell’esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore e nei tre anni successivi o fino al rimborso degli aiuti percepiti: 1. non distribuisce dividendi o tantièmes né ne decide la distribuzione e non restituisce apporti di capitale, e

Art. 8a cpv. 2

Per le imprese di cui al capoverso1 i contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 30 per cento della cifra d’affari annuale e al massimo a1,5 milioni di franchi, se la cifra d’affari dell’impresa è diminuita di oltre il 70 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019.

Art. 8d cpv. 2 e 3

Se un’impresa percepisce gli aiuti sia secondo l’articolo 8 sia secondo l’articolo 8a capoverso1 o 8c capoverso1, tali aiuti non possono superare complessivamente il 25 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi.

2021-1827 RU 2021 356

Se un’impresa percepisce gli aiuti sia secondo l’articolo 8 sia secondo l’articolo 8a capoverso 2 o 8c capoverso 2, tali aiuti non possono superare complessivamente il

per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi.

Art. 15 Contributi supplementari della Confederazione

Dei contributi supplementari della Confederazione di cui all’articolo12 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, al massimo 300 milioni di franchi sono ripartiti fra i Cantoni. Le quote dei Cantoni sono calcolate in ragione del 60 per cento secondo il prodotto interno lordo cantonale del 2017, del 30 per cento secondo la popolazione residente nel 2019 e del 10 per cento secondo la media di pernottamenti negli anni 2017, 2018 e 2019.

La ripartizione percentuale dei contributi supplementari fra i Cantoni è arrotondata a due cifre decimali. Le quote dei Cantoni sono riportate nell’allegato.

I Cantoni utilizzano le loro quote per fornire un sostegno complementare alle imprese di cui all’articolo 2 che nelle loro attività economiche sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 e per le quali esiste un interesse cantonale rilevante. Possono considerare come sostegno complementare anche le prestazioni precedenti che hanno fornito tra il 1° marzo 2020 e il 25 settembre 2020.

Disciplinano il sostegno complementare entro il quadro fissato dall’articolo12 della legge COVID-19.

A tal fine possono derogare alle prescrizioni degli articoli 4 capoverso1 lettera c e 8–8d della presente ordinanza; se un’impresa ha già percepito un aiuto finanziario settoriale COVID-19, questo importo deve essere dedotto dal sostegno complementare di cui al presente articolo. Le altre disposizioni dell’ordinanza rimangono applicabili.

Art. 18 cpv. 2

I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 2022 semestralmente. Sino al 30 giugno 2021 i rapporti mensili sono integrati dai rapporti settimanali sugli aiuti stanziati.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 19 giugno 2021 alle ore 00.002.

18 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente del 18 giugno 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato

(art. 15 cpv. 2) Quota percentuale del contributo supplementare della Confederazione per Cantone Chiave di ripartizione secondo l’articolo 15 capoverso 1 N. Cantone Quota in percento

ZH 19,87 %

BE 11,93 %

LU 4,39 %

UR 0,36 %

SZ1,53 %

OW 0,52 %

NW 0,49 %

GL 0,43 %

ZG 2,21 %

FR 2,88 %

SO 2,65 %

BL 2,88 %

SH 0,95 %

AR 0,65 %

AI 0,18 %

SG 5,31 %

GR 3,24 %

AG 6,13 %

TG 2,53 %

TI 4,40 %

VD 8,39 %

VS 3,87 %

NE 2,04 %

GE 7,11 %

JU 0,70 % Totale 100 %