RU 2021 360

RU 2021
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del
Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo
Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro
il terrorismo e la criminalità organizzata

del 25 settembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 20182,
decreta:

Art. 1

Sono approvati:

  1. la Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 maggio 20053 per la prevenzione del terrorismo;

  2. il Protocollo addizionale del 22 ottobre 20154 alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione e il Protocollo addizionale.

All’atto della ratifica del Protocollo addizionale, il Consiglio federale comunica alla Segretaria generale del Consiglio d’Europa che: il punto di contatto disponibile24 ore su24, sette giorni su sette, di cui all’articolo7 paragrafo1 del Protocollo addizionale, è l’Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

Art. 2

L’abrogazione e la modifica delle leggi federali di cui all’allegato sono adottate.

2021-1081 RU 2021 360

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore dell’abrogazione e delle modifiche delle leggi federali di cui all’allegato.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020 Consiglio nazionale, 25 settembre 2020 Il presidente: Hans Stöckli La presidente: Isabelle Moret La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 14 gennaio 2021.5

Conformemente all’articolo3 capoverso2, le modifiche delle leggi di cui all’allegato (cifra II) entrano in vigore il 1° luglio 2021.

L’abrogazione della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (allegato cifra I) entrerà in vigore in un secondo tempo.

31 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

Allegato

(art. 2) Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale del 12 dicembre 20146 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 25 settembre 20157 sulle attività informative Ingresso visti gli articoli 54 capoverso1, 123 capoverso1 e 173 capoverso2 della Costituzione federale8;

Art. 74 cpv.2, 4, 4bis,6, e 7

Il divieto si fonda su una decisione delle Nazioni Unite che sancisce un divieto o sanzioni nei confronti dell’organizzazione o del gruppo; il Consiglio federale consulta le commissioni competenti in materia di politica di sicurezza.

Chiunque partecipa sul territorio svizzero a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi vietati secondo il capoverso1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche in suo favore o a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il giudice può attenuare la pena di cui al capoverso4 (art. 48a CP9, se l’autore si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività dell’organizzazione o del gruppo.

Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi4 e 5 sottostanno alla giurisdizione federale.

Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al SIC tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.

2. Codice penale10

Art. 28a cpv.2 lett. b

Il capoverso1 non si applica se il giudice accerta che:

b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 capoverso4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies del presente Codice, o ai sensi dell’articolo19 capoverso2 della legge del 3 ottobre 195111 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 66a cpv.1 lett. l e p

Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:

  1. atti preparatori punibili (art. 260bis cpv.1 e 3), partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies);

  2. infrazione secondo l’articolo 74 capoverso4 della legge federale del 25 settembre 201512 sulle attività informative (LAIn).

Art. 72

Confisca di valori Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’orgapatrimoniali di un’organizzazione nizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori apparcriminale o tenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione terroristica o l’abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.

Art. 260ter

Organizzazioni cri- 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena minali e terroristiche pecuniaria chiunque:

  1. partecipa a un’organizzazione che ha lo scopo di: 1. commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o 2. commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o

  2. sostiene una tale organizzazione nella sua attività. 2 Il capoverso1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un’organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all’articolo3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194913. 3 Se esercita un’influenza determinante all’interno dell’organizzazione, l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 4 Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l’autore si sforza di impedire la prosecuzione dell’attività dell’organizzazione. 5 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo7 capoversi4 e 5 è applicabile.

Art. 260sexies

Reclutamento, ad- 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena destramento e viaggi finalizzati pecuniaria chiunque, per commettere un atto di violenza criminale volto alla commissione a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzadi un reato di terrorismo zione internazionale a fare o ad omettere un atto:

  1. recluta adepti per commettere un simile reato o per parteciparvi;

  2. si fa istruire o istruisce sulla fabbricazione o l’utilizzo di armi, materie esplosive, materiali radioattivi, gas velenosi o altri apparecchi o sostanze pericolose al fine di commettere un simile reato o di parteciparvi; o

  3. intraprende un viaggio all’estero nell’intento di commettere un simile reato, di parteciparvi o di farsi addestrare a tale scopo.

È punito con la stessa pena chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell’intento di finanziare un viaggio secondo il capoverso1 lettera c, o chiunque organizza un simile viaggio o recluta adepti per un simile viaggio.

È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non è estradato o se il reato di terrorismo deve essere commesso in Svizzera o contro la Svizzera. L’articolo7 capoversi4 e 5 è applicabile.

Art. 305bis par.2 lett. a

Vi è caso grave segnatamente se l’autore:

a. agisce come membro di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);

Art. 317bis cpv.1

Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell’ambito di un’inchiesta mascherata, oppure allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua copertura o identità fittizia in ambito informativo, sempre che vi sia stato autorizzato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo l’articolo

LAIn14 o dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport secondo l’articolo 18 LAIn.

3. Codice di procedura penale15

Art. 24, rubrica e cpv., frase introduttiva1

Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, atti terroristici e criminalità economica

Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies CP16 nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell’articolo 260 ter CP, a condizione che:

Art. 172 cpv.2 lett. b n. 3

Esse sono tenute a deporre se:

b. senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole: 3. reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 capoverso4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies CP,

Art. 269 cpv.2 lett. a e n

La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

  1. CP: articoli 111–113, 115, 118 capoverso2, 122, 124, 127, 129, 135, 138– 140, 143, 144 capoverso3, 144bis numero1 secondo comma e numero2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero2, 158 numero1 terzo comma e numero2, 160, 163 numero1, 180–185bis, 187, 188 numero1, 189–191, 192 capoverso1, 195–197, 220, 221 capoversi1 e 2, 223 numero1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero1 primo comma, 228 numero1 primo comma, 230 bis, 231, 232 numero1, 233 numero1, 234 capoverso1, 237 numero1, 238 capoverso 1, 240 capoverso1, 242, 244, 251 numero1, 258, 259 capoverso1, 260 bis– 260sexies, 261bis, 264–267, 271, 272 numero2, 273, 274 numero1 secondo comma, 285, 301, 303 numero1, 305, 305 bis numero2, 310, 312, 314, 317 numero1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;

  2. legge federale del 25 settembre 201517 sulle attività informative: articolo 74

Art. 286 cpv.2 lett. a e l

L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

a. CP: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso1, 144 capoverso3, 144bis numero1 secondo comma e numero2 secondo comma, 146 capoversi1 e 2, 147 capoversi1 e 2, 148, 156, 160, 182–185bis, 187, 188 numero1, 189 capoversi1 e 3, 190 capoversi1 e 3, 191, 192 capoverso1, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi1 e 2, 223 numero1, 224 capoverso1, 227 numero1 primo comma, 228 numero1 primo comma, 230 bis, 231, 232 numero1, 233 numero1, 234 capoverso1, 237 numero1, 238 capoverso1, 240 capoverso1, 242, 244 capoverso2, 251 numero1, 260bis–260sexies, 264– 267, 271, 272 numero2, 273, 274 numero1 secondo comma, 301, 305bis nu-

l. legge federale del 25 settembre 201518 sulle attività informative: articolo 74

4. Codice penale militare del 13 giugno 192719

Art. 27a cpv.2 lett. b

Il capoverso1 non si applica se il giudice accerta che:

b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115–117 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141–143a e 153–156 del presente Codice, degli articoli 197 numero3, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322septies del Codice penale svizzero20, o ai sensi dell’articolo19 numero2 della legge del 3 ottobre 195121 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 52

Confisca di valori Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’orgapatrimoniali di un’organizzazione nizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori apparcriminale o tenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione terroristica o l’abbia sostenuta (art. 260ter del Codice penale svizzero22 sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.

5. Legge federale del 20 marzo 198123 sull’assistenza internazionale in materia penale Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 80dbis Trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova

Prima di emanare la decisione di chiusura, la competente autorità cantonale o federale può disporre eccezionalmente la trasmissione anticipata di informazioni o mezzi di prova raccolti:

  1. se senza questa misura di assistenza giudiziaria le indagini all’estero in casi di criminalità organizzata o terrorismo risulterebbero eccessivamente difficili, in particolare per il rischio di collusione o perché la natura confidenziale del procedimento deve essere tutelata; o

  2. per evitare un pericolo serio e immediato, in particolare la commissione di un atto terroristico.

Le informazioni o i mezzi di prova devono essere in relazione con la prevenzione o il perseguimento di un reato che può dar luogo a estradizione.

La trasmissione anticipata può essere spontanea o su domanda. Se è spontanea, l’autorità federale o cantonale competente trasmette soltanto i dati non personali necessari alla valutazione della situazione, fino a quando non avrà ottenuto le garanzie di cui al

La trasmissione anticipata presuppone che l’autorità richiedente si impegni previamente a:

  1. utilizzare le informazioni o i mezzi di prova soltanto per fini investigativi, ma in nessun caso per chiedere, motivare o pronunciare una decisione finale;

  2. informare la competente autorità cantonale o federale, non appena lo permette il procedimento all’estero, che la trasmissione anticipata può essere resa nota all’interessato secondo l’articolo 80m, affinché possa prendere posizione prima che venga emanata la decisione di chiusura;

  3. eliminare dagli atti del procedimento all’estero le informazioni o i mezzi di prova ottenuti mediante trasmissione anticipata, se l’assistenza giudiziaria è negata.

La comunicazione all’interessato è rimandata.

La decisione incidentale secondo il capoverso1 è comunicata senza indugio all’Ufficio federale prima della trasmissione anticipata. Non è impugnabile a titolo indipendente.

Sezione 2a Squadra investigativa comune

Art. 80dter Costituzione della squadra investigativa comune

L’autorità cantonale o federale di assistenza giudiziaria può costituire per uno scopo determinato, d’intesa con la competente autorità giudiziaria straniera, una squadra investigativa comune (SInC), incaricata di svolgere o sostenere lo svolgimento di un’istruzione penale in uno Stato parte alla SInC.

Una SInC può essere costituita in particolare nel quadro di un’istruzione penale difficile o complessa che riguarda uno o più altri Stati e richiede l’impiego di mezzi ingenti nonché un’azione coordinata e concertata.

Può essere costituita soltanto in presenza di una domanda di assistenza di un’autorità giudiziaria.

L’impiego della SInC è limitato nel tempo. Se necessario può essere prorogato.

L’autorità competente nomina il responsabile e i membri della SInC per il proprio Stato. Se necessario, la SInC può far capo a esperti e ausiliari.

L’atto di costituzione è comunicato all’Ufficio federale in forma scritta.

Art. 80dquater Diritto applicabile

L’attività della SInC è retta dal diritto dello Stato nel quale si svolge l’istruzione.

Art. 80dquinquies Responsabilità

Il rappresentante dell’autorità penale o dell’autorità preposta all’assistenza giudiziaria dello Stato nel quale si svolgono gli atti d’istruzione si assume la responsabilità per questi ultimi.

Art. 80dsexies Responsabilità penale e civile

Durante gli interventi sul territorio svizzero, il responsabile e i membri stranieri della SInC nonché gli esperti e gli ausiliari stranieri di cui all’articolo 80dter capoverso 5 sono equiparati al responsabile e ai membri svizzeri della SInC per quanto concerne i reati commessi da loro o nei loro confronti. Sono loro equiparati anche per quanto concerne gli eventuali danni che causano durante il loro intervento.

Art. 80dsepties Accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova

I responsabili e i membri della SInC hanno accesso:

  1. ai documenti e alle informazioni in relazione con l’istruzione penale in questione;

  2. ai mezzi di prova raccolti nel quadro dell’istruzione penale in questione.

Non hanno accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova se così disposto da un responsabile della SInC, da un’autorità penale o da un’autorità preposta all’assistenza giudiziaria. Lo stesso vale nel caso in cui i documenti, le informazioni o i mezzi di prova sono stati raccolti prima della costituzione della SInC.

Gli esperti e gli ausiliari di cui all’articolo 80dter capoverso5 hanno accesso soltanto ai documenti, alle informazioni e ai mezzi di prova necessari all’adempimento dei loro compiti.

Art. 80docties Trasmissione anticipata

La trasmissione anticipata di documenti, informazioni e mezzi di prova che si trovano sul territorio svizzero è retta dall’articolo 80dbis.

Art. 80dnovies Confidenzialità e protezione dei dati

La confidenzialità delle informazioni, compreso il segreto istruttorio, è garantita.

La protezione dei dati personali è retta dal diritto dello Stato nel quale si svolge l’atto d’istruzione.

Art. 80ddecies Contatti con i media

L’autorità penale o l’autorità preposta all’assistenza giudiziaria svizzera e la sua omologa straniera si accordano previamente sul contenuto dei comunicati stampa che i competenti servizi delle autorità giudiziarie coinvolte intendono pubblicare.

Art. 80dundecies Assunzione delle spese

Le spese per gli atti d’istruzione sono assunte dallo Stato nel quale si svolge il rispettivo atto.

Le spese per il soggiorno, l’alloggio e i viaggi dei responsabili e dei membri della SInC sono assunte dal rispettivo Stato di provenienza.

I locali e i mezzi tecnici necessari per svolgere gli atti d’istruzione, quali gli uffici, i mezzi di comunicazione o le attrezzature speciali, sono messi a disposizione dallo Stato nel quale si svolge il rispettivo atto.

Art. 80dduodecies Atto di costituzione

L’atto di costituzione indica:

  1. lo scopo della SInC;

  2. i nomi dell’autorità penale o dell’autorità preposta all’assistenza giudiziaria svizzera ed estera;

  3. i nomi e le funzioni del responsabile e degli altri membri della SInC di ciascuno Stato che partecipa alla SInC;

  4. l’istruzione penale, compresi i fatti oggetto dell’istruzione penale e i reati perseguiti;

  5. gli Stati sul cui territorio la SInC investiga secondo il relativo diritto nazionale;

  6. la durata dell’impiego della SInC e la data del suo scioglimento;

  7. i nomi di eventuali esperti e ausiliari che non sono membri della SInC, segnatamente coloro che provengono da altri servizi o unità amministrative degli Stati partecipanti e i nomi di eventuali esperti e ausiliari di Eurojust ed Europol;

  8. la prassi nei contatti con i media;

  9. l’assunzione delle spese per l’istruzione penale e per gli atti d’istruzione;

  1. l’assunzione delle spese per il soggiorno, l’alloggio e i viaggi dei responsabili, degli altri membri della SInC nonché degli esperti e ausiliari;

  2. i mezzi tecnici necessari per svolgere gli interventi.

Se le indagini lo richiedono, l’atto di costituzione può essere adeguato. È possibile, in particolare, aggiungere membri alla SInC o prorogare la durata del suo impiego.

6. Legge del 10 ottobre 199724 sul riciclaggio di denaro

Art. 6 cpv.2 lett. b

L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se:

b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305bis numero 1bis CP25, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

Art. 8a cpv.2 lett. b

I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP26, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

Art. 9 cpv.1 lett. a n. 1 e 3, nonché cpv. 1bis lett. a, c e d

L’intermediario finanziario che:

a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari: 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260 ter o 305bis CP27, 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica, o ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo23 (Ufficio di comunicazione).

Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

  1. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260 ter o 305bis CP;

  2. sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o

  3. serve al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP), ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

Art. 11a cpv. 2bis e 3

Se dall’analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d’affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

L’Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1–2bis un termine per la consegna delle informazioni.

Art. 15 cpv.5, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a, c e d

Se un commerciante viene meno all’obbligo di comunicazione, l’ufficio di revisione ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

  1. è stato commesso uno dei reati di cui all’articolo 260 ter o 305bis CP28;

  2. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione

  3. i valori patrimoniali servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

Art. 16 cpv.1 lett. a e c

La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD29 e l’organismo di vigilanza secondo l’articolo 43a della legge del 22 giugno 200730 sulla vigilanza dei mercati finanziari, se hanno il sospetto fondato che:

a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP31;

ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

Art. 23 cpv.4 lett. a e c

L’Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP32; denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

Art. 27 cpv.4 lett. a e c

Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter o 305bis CP33; denunciano senza indugio il fatto all’Ufficio di comunicazione.

Art. 29a cpv.1, primo periodo

Le autorità penali comunicano quanto prima all’Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260 ter, 260quinquies capoverso1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP34. ...