RU 2021 478

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Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Convenzione del 20 maggio 1987

relativa a un regime comune di transito Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune che modifica la Convenzione

RU 2018 303; RS 0.631.242.04

Allegato II dell’appendice I, capitolo I, punto 2.1, secondo trattino, secondo comma

cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore economico, come previsto nell’appendice III, allegato B6 bis; o

cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore economico, come previsto nell’appendice III, allegato B6 bis; o

2021-2646 RU 2021 478

Allegato II dell’appendice I, capitolo I, punto 2.1, terzo trattino, secondo comma

cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), un documento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall’elenco degli articoli (EdA).

cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un documento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall’elenco degli articoli (EdA);

Allegato II dell’appendice I, capitolo I, punto 2.2, secondo comma

dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), distinte di carico conformi all’appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell’appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.

all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, distinte di carico conformi all’appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell’appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.

Allegato II dell’appendice I, capitolo I, punto 2.3, secondo comma

dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all’appendice III, allegato B6 bis.

all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all’appendice III, allegato B6 bis.

Allegato II dell’appendice I, capitolo II, punto 3.1, primo trattino, secondo comma

cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), la dichiarazione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati A3 bis, A4 bis,

cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, la dichiarazione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati A3 bis, A4 bis,

Allegato II dell’appendice I, capitolo III, punto 20.1, secondo comma

dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), l’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5 bis.

all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5 bis.

Allegato II dell’appendice I, capitolo III, punto 20.1, terzo trattino, secondo comma

cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’appendice III, allegato

cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5 bis.

10 agosto 2021 Cancelleria federale