RU 2021 52
Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19
nella situazione particolare
(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
(Ampliamento delle disposizioni penali e introduzione della procedura
della multa disciplinare)
Modifica del 27 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 13
È punito con la multa chi:
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui all’articolo4 capoversi1 e 2 e agli articoli 5a,
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza tratta i dati di contatto rilevati secondo l’articolo5 per altri scopi o li conserva per più di 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura in violazione dell’articolo5 capoverso3;
intenzionalmente gestisce un comprensorio sciistico senza la necessaria autorizzazione secondo l’articolo 5c capoverso 2 o in deroga al piano di protezione approvato;
intenzionalmente svolge una manifestazione o partecipa a una manifestazione vietata secondo l’articolo 6 capoversi1 e 2;
intenzionalmente svolge fiere o mercati il cui svolgimento è vietato secondo l’articolo 6 capoverso3;
2021-0149 RU 2021 52
in violazione dell’articolo 3a o 3b capoverso1, sui veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all’articolo 3a capoverso1 o all’articolo 3b capoverso 2;
intenzionalmente viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico secondo l’articolo 3c capoverso1 o secondo una disposizione può restrittiva del diritto cantonale;
in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar riservati agli ospiti dell’albergo intenzionalmente viola l’obbligo di stare seduti di cui all’articolo 5a capoverso 2 lettera d numero 2;
intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale a una manifestazione politica o a una raccolta di firme, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all’articolo 6c capoverso 2 secondo periodo.
II
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’appendice.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021 alle ore 00.002.
Fatto salvo il capoverso3, ha effetto sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
Le disposizioni seguenti hanno effetto sino al 28 febbraio 2021; dopo tale data tutte le modifiche in esse contenute decadono:
allegato 2 numero 16004 dell’ordinanza del 16 gennaio 20193 concernente le multe disciplinari (OMD; cifra II/appendice);
articolo 13 lettera h (cifra I) e allegato 2 numero 16005 OMD (cifra II/appendice).
27 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 27 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Appendice
(cifra II) Modifica di un altro atto normativo L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20194 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:
Cifra XV Abrogata Cifra XVI XVI. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20205 16001. Svolgimento di una manifestazione privata non consentita (art. 13 lett. d in combinato disposto con l’art. 6 cpv.1 e 2 ordinanza COVID-
situazione particolare) 200 16002. Partecipazione a una manifestazione non consentita (art. 13 lett. d in combinato disposto con l’art. 6 cpv.1 e 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16003. Omissione di portare una mascherina facciale sui veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici (art. 13 lett. f in combinato disposto con l’art. 3a cpv.1 e 3b cpv.1 e 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16004. Partecipazione a un assembramento nello spazio pubblico con più di cinque persone o con un numero di persone superiore a quello massimo stabilito a livello cantonale (art. 13 lett. g in combinato disposto con l’art. 3c cpv.1 e l’art. 8 cpv.1 ordinanza COVID-19 situazione particolare) 50 16005. Violazione dell’obbligo, in qualità di ospite, di stare seduti nelle strutture della ristorazione o nei bar riservati agli ospiti dell’albergo (art. 13 lett. h in combinato disposto con l’art. 5a cpv. 2 lett. d n. 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16006. Omissione di portare una mascherina facciale a una manifestazione politica o a una raccolta di firme (art. 13 lett. i in combinato disposto con l’art. 6c cpv. 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100