RU 2021 569

Ordinanza
concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale
delle strade
(Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

Modifica dell’8 settembre 2021

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza del 7 novembre 20071 sugli emolumenti USTRA è modificato come segue:

Art. N. 3 .1.1, 3.1.3 e 3.2.5

3.1.1 Fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari: 3.1.1.1 Emolumento forfettario per massimo 800 indirizzi all’anno e per destinatario 200 3.1.1.2 Per ogni indirizzo supplementare 0.25 3.1.3 Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati: 3.1.3.1 Per la fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari gratuita 3.1.3.2 In tutti gli altri casi 280 3.2.5 Abrogato 2021-3010 RU 2021 569 Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2021 569

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

8 settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr