RU 2021 576

Legge federale
sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
(Legge sui cartelli, LCart)

Modifica del 19 marzo 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20191,
decreta:

I

La legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2bis

Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un’impresa da cui, per la domanda o l’offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.

Art. 7, rubrica, nonché cpv. e 2 lett. g1

Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa

Le pratiche di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l’accesso o l’esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali.

Costituiscono in particolare pratiche del genere:

g. la limitazione della possibilità per i richiedenti di approvvigionarsi all’estero, ai prezzi e alle condizioni usuali del settore economico ivi praticati, di beni e servizi offerti in Svizzera e all’estero.

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Art. 49a cpv.1, primo periodo

All’impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l’articolo5 capoversi3 e 4 o domina il mercato e attua una pratica illecita secondo l’articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. ...

II

La legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale è modificata come segue:

Art. 3a Discriminazione nella vendita a distanza

Agisce in modo sleale nei confronti di un cliente in Svizzera segnatamente chiunque, nella vendita a distanza, senza giustificazione oggettiva, per motivi legati alla sua nazionalità, al suo domicilio, al luogo della sua stabile organizzazione, alla sede del suo fornitore di servizi di pagamento o al luogo di emissione del suo mezzo di pagamento:

  1. applica tariffe o condizioni di pagamento discriminatorie;

  2. gli blocca o limita l’accesso a un portale in linea; o

  3. lo reindirizza, senza il suo consenso, verso una versione diversa del portale alla quale egli voleva accedere inizialmente.

La disposizione di cui al capoverso1 non si applica ai servizi non economici d’interesse generale, ai servizi nel settore finanziario, ai servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche, ai servizi nel settore dei trasporti pubblici, ai servizi delle agenzie di lavoro a prestito, ai servizi nel settore sanitario, ai giochi d’azzardo che implicano una posta in denaro, compresi lotterie, giochi d’azzardo nei casinò e scommesse, ai servizi di sicurezza privati, ai servizi sociali di ogni tipo, ai servizi legati all’esercizio dell’autorità pubblica, ai servizi forniti dai notai nonché dagli ufficiali giudiziari nominati dai poteri pubblici e ai servizi audiovisivi.

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III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

È il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)»4.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare5.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 18 luglio 2021.6

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.7

17 settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 9 settembre 2021.

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