RU 2021 62

Ordinanza del DFI
sull’attuazione della compensazione dei rischi
nell’assicurazione malattie
(OCoR-DFI)

Modifica del 22 gennaio 2021

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 14 ottobre 20191 sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR-DFI) è modificata come segue:

Art. 4 Numero minimo di dosi giornaliere standard di medicamenti e di confezioni di medicamenti

Per l’attribuzione a un PCG un assicurato necessita di almeno 180 dosi giornaliere standard (DDD) di medicamenti.

Per l’attribuzione al PCG «tumore (KRE)» e al PCG «tumore complesso (KRK)» un assicurato necessita di almeno tre confezioni.

II

L’allegato1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2021.

22 gennaio 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset 2021-0257 RU 2021 62 Attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie. RU 2021 62 O del DFI

Allegato

(art. 1) Elenco dei PCG2

L’elenco dei PCG non è pubblicato nella RU. Può essere consultato all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Compensazione dei rischi. Fa stato la versione del 22 gennaio 2021.