RU 2021 620
Ordinanza
sulle poste
(OPO)
Modifica del 13 ottobre 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste è modificata come segue:
Art. 31a cpv. 2 lett. a
Non è tenuta a effettuare la distribuzione entro il termine stabilito, se:
a. i giornali le vengono recapitati più tardi di quanto concordato con l’editore; o
Art. 37 cpv. 3 e 4
I beneficiari della riduzione devono presentare periodicamente all’UFCOM un’autodichiarazione. Se, nonostante sollecito, l’autodichiarazione non è presentata o è incompleta, la riduzione può essere sospesa.
L’UFCOM può controllare a campione in qualsiasi momento se i beneficiari hanno diritto alla riduzione.
Art. 60 cpv. 2
Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom un rapporto sul rispetto dei requisiti per la distribuzione dei quotidiani in abbonamento conformemente all’articolo 31a. La PostCom definisce nel quadro dell’approvazione del metodo di misurazione di cui all’articolo 31a capoverso 5 le informazioni che devono figurare nel rapporto. La Posta è tenuta a presentare il rapporto per la prima volta per l’esercizio 2022.
2021-3356 RU 2021 620 Poste. O RU 2021 620
Art. 83b Disposizione transitoria della modifica del 13 ottobre 2021
Per il 2020 i beneficiari della riduzione non devono presentare l’autodichiarazione di cui all’articolo 37 capoverso 3.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.
13 ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |