RU 2021 635

RU 2021
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante
Ordinanza dell’UFAG
concernente il coefficiente per il calcolo del contributo
di transizione per il 2021

del 22 ottobre 2021

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 87 capoverso2 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti,
ordina:

Art. 1 Coefficiente

Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2021 ammonta a 0,1109.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’UFAG del 23 ottobre 20202 concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2020 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.

22 ottobre 2021 Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer RS 910.132.81