RU 2021 8
Ordinanza
sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti
le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 casi di rigore)
Modifica del 13 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20201 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2
È considerata redditizia o economicamente solida l’impresa che:
al momento dell’inoltro della richiesta non è oggetto di una procedura di fallimento né di una procedura di liquidazione;
il 15 marzo 2020 non era oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali, a meno che al momento dell’inoltro della richiesta vi sia un piano dei pagamenti concordato oppure la procedura sia conclusa essendo stato effettuato il pagamento.
Art. 5 cpv. 1bis
L’impresa che nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 2021 e giugno 2021 registra un calo della cifra d’affari in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 può considerare, per il calcolo dell’importo di questo calo, la cifra d’affari degli ultimi 12 mesi invece della cifra d’affari del 2020.
Art. 5a Costi fissi non coperti
L’impresa ha confermato al Cantone che dal calo della cifra d’affari risultano elevati costi fissi non coperti.
2021-0037 RU 2021 8 Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2021 8
Art. 5b Deroga a favore delle imprese chiuse su ordine delle autorità
Le imprese che tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 devono chiudere l’attività per almeno 40 giorni a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all’epidemia di COVID-19, non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui agli articoli 4 capoverso1 lettera b, 5 ca-
Art. 6 lett. a
L’impresa ha confermato al Cantone che:
a. per tre anni o fino al rimborso degli aiuti percepiti: 1. decide di non distribuire o non distribuisce dividendi o tantièmes né restituisce apporti di capitale, e
2. non concede mutui ai suoi proprietari;
Art. 8 cpv. 2 e 2bis
I contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 20 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 750 000 franchi per impresa. Possono essere decisi e versati gradualmente.
In deroga al capoverso 2, il Cantone può aumentare eccezionalmente il contributo per impresa a un massimo di1,5 milioni di franchi se i proprietari apportano capitale proprio supplementare o i finanziatori rinunciano ai loro crediti. Il capitale proprio supplementare e la rinuncia ai crediti devono corrispondere complessivamente almeno al contributo aggiuntivo concesso dal Cantone.
Art. 12 cpv. 2
I Cantoni esaminano le richieste. A tal fine, possono utilizzare procedure automatizzate.
Art. 14 Entità della partecipazione della Confederazione
La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese nei limiti dei contributi di cui all’articolo 12 capoversi1 e 6 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
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II
La presente ordinanza entra in vigore il 14 gennaio 2021 alle ore 00.002.
13 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 13 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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