RU 2021 884
Ordinanza
sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti
le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 casi di rigore)
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20201 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 9 lettere a e c, 12 nonché 19 capoverso2 della legge COVID-19 del 25 settembre 20202,
Art. 10 Quadro temporale
Per i mutui, le fideiussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione alle eventuali perdite, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 31 marzo 2022.
Per i contributi non rimborsabili per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 31 marzo 2022.
Art. 16 cpv. 3
Il Cantone che chiede contributi supplementari di cui all’articolo 15 stipula con la SECO al più tardi entro il 30 aprile 2022 un complemento al contratto relativo all’utilizzo.
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Art. 17 cpv.1, 2 lett. c, 2bis e 4
I Cantoni versano alle imprese l’importo totale garantito e successivamente emettono una fattura alla Confederazione. Possono essere presi in considerazione i cali della cifra d’affari registrati al massimo sino al 31 dicembre 2021.
I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:
c. nel caso dei contributi non rimborsabili: al più tardi entro la fine di dicembre del 2022 oppure, se il Cantone non può emettere la fattura in tempo utile a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento.
Per i contributi non rimborsabili, il Cantone emette una fattura alla Confederazione al più tardi entro il 31 agosto 2022 oppure, se è pendente un procedimento dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedimento.
I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili nonché altri rimborsi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione alla loro effettiva partecipazione ai costi.
Art. 18 cpv.2
I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino al 31 dicembre 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 1° gennaio 2022 trimestralmente e dal 1° luglio 2022 semestralmente.
Art. 23 cpv.2 e 5
Fatti salvi i capoversi 3 e 5, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
Gli articoli 9, 11, 13, 17 capoversi2 lettere a e b e 3 nonché gli articoli 18 capoverso1 e 19 hanno effetto sino al 31 dicembre 2031.
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II
Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 18 dicembre 2021 alle ore 00.00 e, fatti salvi i capoversi2 e 3, ha effetto sino al 31 dicembre 20313.
L’articolo 16 capoverso 3 entra retroattivamente in vigore il 1° ottobre 2021 con effetto sino al 30 aprile 2022.
L’articolo 10 ha effetto sino al 31 marzo 2022.
17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 17 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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