RU 2021 898

Ordinanza
sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale
in relazione al coronavirus
(Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)

Modifica del 17 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza COVID-19 del 16 aprile 20201 sulla giustizia e sul diritto procedurale è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 7 lettera b della legge COVID-19 del 25 settembre 20202,

Art. 1

Abrogato

Art. 6, primo periodo

In deroga agli articoli 314a capoverso1, 447 e 450e del Codice civile3, le audizioni possono essere effettuate mediante videoconferenza o teleconferenza secondo l’articolo 4. ...

Art. 7 – 9

Abrogati

Art. 10 cpv. 4

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022.