RU 2021 9

RU 2021
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante
Legge federale
concernente il rimborso forfettario dell’imposta
sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo

del 25 settembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 93 e 130 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20192,
decreta:

Art. 1 Principio

Alle economie domestiche di tipo privato di cui all’articolo 69a e alle collettività di cui all’articolo 69c della legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione (LRTV) è concesso un rimborso forfettario per compensare l’imposta sul valore aggiunto riscossa dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione radiotelevisivo.

Art. 2 Importo, forma e periodo del rimborso

Il rimborso ammonta a 50 franchi per economia domestica di tipo privato e collettività.

È concesso esclusivamente sotto forma di accredito unico su una fattura del canone radiotelevisivo per le economie domestiche di tipo privato e le collettività emessa dall’organo di riscossione di cui all’articolo 69d LRTV4.

Gli accrediti sono effettuati durante un periodo di 12 mesi sulla prima fattura dell’economia domestica di tipo privato o della collettività. L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) fissa l’inizio del suddetto periodo.

Art. 3 Pretese di restituzione

Le pretese di restituzione dell’imposta sul valore aggiunto riscossa sul canone per la ricezione privata sono escluse.

RS 784.41 2021-0102 RU 2021 9 Rimborso forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sul canone RU 2021 9 di ricezione radiotelevisivo. LF

Le domande di restituzione sulle quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, non è ancora stata presa una decisione passata in giudicato diventano caduche.

Le pretese di restituzione delle imprese che hanno pagato il canone per la ricezione professionale o commerciale e non hanno fatto valere la deduzione dell’imposta precedente restano valide. L’UFCOM mette a disposizione una procedura semplificata per il trattamento delle domande e può offrire un’indennità forfettaria alle imprese che ne hanno diritto.

Art. 4 Finanziamento

La Confederazione sopperisce con le proprie risorse generali alle minori entrate risultanti dagli accrediti.

Art. 5 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

La presente legge ha effetto per tre anni dall’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020 Consiglio nazionale, 25 settembre 2020 Il presidente: Hans Stöckli La presidente: Isabelle Moret La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gennaio 2021.5

La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 2021.6

4 dicembre 2020 In nome del Coansiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente del 14 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).