RU 2022 176

Ordinanza
sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
(ORIS)

Modifica del 4 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 30 giugno 19931 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti è modificata come segue:

Art. 1 Scopo

Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 2a Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. unità locale: uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fabbrica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un’unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un’unità legale;

  2. unità legale: persona giuridica o persona fisica che esercita un’attività economica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI;

  3. impresa: una combinazione di unità legali;

  4. dati di base delle imprese: dati che servono a identificare e categorizzare imprese, unità locali e unità legali.

2022-0725 RU 2022 176 Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2022 176

Titolo prima dell’art.3

Sezione 2 Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati

Art. 3, rubrica e cpv., lett. g e k e 413

Dati registrati e dati di base delle imprese

Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi.

Il RIS può contenere i seguenti dati:

  1. la struttura dell’impresa (sede principale, filiale, gruppo di imprese);

  2. partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale (gruppo di imprese);

Sono considerati dati di base delle imprese:

  1. i dati del RIS conformemente ai capoversi2 lettere a, c, e–f, h e o–q nonché 3 lettere b, c, f–h e k–m;

  2. la classe di grandezza in funzione delle persone occupate calcolata sulla base dell’articolo3 capoverso2 lettera d.

Art. 4 lett. l, m e p

I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:

  1. sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l’imposta sul valore aggiunto;

  2. sistemi d’informazione dell’AFC per i dati concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo;

  3. sistema dell’Amministrazione federale delle finanze per la gestione dei dati di base per i processi di supporto Master Data Governance.

Art. 5 Accesso alle fonti dei dati da parte dell’UST

L’accesso dell’UST alle fonti dei dati di cui all’articolo 4 avviene attraverso un’interfaccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato.

Art. 9 cpv.1, 4 e 5

Per consentire ai servizi definiti nell’articolo2 capoverso2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso2 della legge sulla statistica federale l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.

e 5 Abrogati Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2022 176

Art. 9a Comunicazione dei dati di base delle imprese a scopi amministrativi

I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati.

Art. 10 Comunicazione dei dati ad altri scopi

L’UST può rendere noti in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.

I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un’interfaccia.

L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

Art. 11 Servizi autorizzati ad accedere ai dati

I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un’interfaccia.

L’accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un’interfaccia.

L’UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d’accesso.

II

L’allegato è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

4 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2022 176