Fonte

RU 2022 197

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione
della peste suina africana nel traffico con Stati membri
dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

Modifica del 24 marzo 2022

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 2 cpv.1 lett. a, nota a piè di pagina

L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:

a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440, GU L 90 del 18.3.2022, pag. 67.

2022-0922 RU 2022 197

III

La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 20223.

24 marzo 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

Pubblicazione urgente del 25 marzo 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato

(art. 3) Stati membri e zone interessati

Art. N. 1

1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

Gli Stati membri dell’Unione europea e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Regolamento di esecu- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, zione (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440, GU L 90 del 18.3.2022, pag. 67.

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti:

Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona

con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta. Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette.

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Estonia Germania Grecia Lettonia Lituania Ungheria Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Estonia Germania Lettonia Lituania Ungheria Stati membri con zone soggette a restrizione figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Romania