RU 2022 242

Ordinanza
sugli emolumenti in materia di stato civile
(OESC)

Modifica del 30 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

Art. 3 cpv.2

I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv.4 dell’ordinanza del 28 aprile 20042 sullo stato civile, OSC).

Art. 6 cpv.1 lett. b n. 3

L’emolumento è aumentato:

b. del 100 per cento, se: 3. la celebrazione del matrimonio o la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia avviene il sabato.

Art. 7 cpv.1 lett. e

Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata prestazione, segnatamente:

e. le spese per l’uso del locale dove celebrare il matrimonio o convertire l’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia, se non si tratta del locale dei matrimoni (art. 1a cpv. 4 OSC3;

2022-1029 RU 2022 242

II

Gli allegati1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

30 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art.4 cpv.1 lett. a) Prestazioni degli uffici dello stato civile Cifra II n. 4.1,4.3,4.4 e 7 Fr.

II. Ricevimento di dichiarazioni 4.1 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, fatta al di fuori della procedura preparatoria del matrimonio o dopo la registrazione di un’unione domestica costituita all’estero – se la dichiarazione è fatta congiuntamente 75 – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante 60 4.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la notificazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura preparatoria del matrimonio (art. 14 cpv. 1 OSC) 75 4.4 Abrogato 7. Dichiarazione di conversione dell’unione domestica registrata in ma- Cifra III III. Matrimonio L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici del matrimonio 9. Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12 oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC): – se l’ufficio dello stato civile a cui è stata presentata la domanda riceve ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni 150 – se è stata presentata una soltanto delle due dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 69 cpv.1 o 2 OSC) 125

Legge sull’unione domestica registrata; RS 211.231 – se ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni sono presentate assieme ad una domanda scritta (art. 69 cpv. 2 OSC) 100 10. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio, certificato di capacità al matrimonio, annullamento o rinvio della celebrazione del matrimonio o della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia 10.1 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (art. 70 cpv. 3 OSC) 30 10.2 Certificato di capacità al matrimonio (art. 75 OSC) 30 10.3 Annullamento della celebrazione del matrimonio (art. 70–72 OSC) o della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 75o OSC) o rinvio della data da parte dei fidanzati meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta 100 11. Celebrazione del matrimonio o conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 70–72 e 75o OSC): – emolumento di base 75 – supplemento per la determinazione della data per la celebrazione del matrimonio e dei dettagli della cerimonia, se la celebrazione non ha luogo nel locale dei matrimoni (art. 1a cpv. 3 OSC) subito dopo la chiusura della procedura preparatoria 50 – supplemento per l’esecuzione in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del circondario dello stato civile (art.3 cpv. 1 OSC) senza ricorrere a un interprete 50 – supplemento in caso di celebrazione del matrimonio o di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia in un locale diverso da quello dei matrimoni 50 – supplemento in caso di assenza dei testimoni scelti dai fidanzati, per testimone messo a disposizione 50 Cifra V n. 19 V. Altre prestazioni 19. Audizione di una persona o della coppia al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 97a CC), se la domanda della coppia interessata è respinta per abuso di diritto, per mezz’ora 75

Allegato 3

(art.4 lett. c) Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero Cifra II n. 3.4 e 4.3 II. Ricevimento di dichiarazioni 3.4 Abrogato 4.3 Dichiarazione di conversione di un’unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 LUD6; art. 5 cpv.1 lett. cbis e 75n OSC7 75 Cifra III, rubrica, n. 5, 5.1, 5.2 e 5.3 III. Procedura preparatoria del matrimonio 5. Celebrazione del matrimonio prevista in Svizzera 5.1 Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio (art. 12 OSC) oppure l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150 5.2 Abrogato 5.3 Traduzione e autenticazione di documenti esteri, nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire nell’ambito dell’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio, per mezz’ora 75 Cifra IV n. 8 IV. Altre prestazioni 8. Audizione di una persona o della coppia, su richiesta dell’ufficio dello stato civile o dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 97a CC), compreso l’allestimento del rapporto, se l’autorità competente respinge la domanda della coppia interessata per abuso di diritto, per mezz’ora 75 Emolumenti in materia di stato civile. O RU 2022 242