RU 2023 411
Protocollo
che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana
animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 19761 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,
visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, con Protocollo aggiuntivo, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma, il 23 dicembre 20202, che sostituisce l’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di frontiera, fatto il 3 ottobre 19743,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
L’articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:
«4. Il regime fiscale applicabile ai salari, agli stipendi ed alle altre remunerazioni analoghe ricevuti in corrispettivo di un’attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolato dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, con Protocollo aggiuntivo, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma, il 23 dicembre 2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.»
Art. II
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l’entrata in vigore:
– del presente Protocollo, e
– dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, con Protocollo aggiuntivo, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma, il 23 dicembre 2020.
2. Il presente Protocollo si applica dal primo giorno di gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore dell’Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.Fatto a Roma, il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero: Daniela Stoffel Delprete Per il Governo della Repubblica Italiana: Antonio Misiani