Fonte

RU 2024 515

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 23 settembre 2024

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027, 1104.2220 e 1104.2932

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1008.

  • 40 29

Fonio (Digitaria spp.)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

5.50

1008.

  • 50 29

Quinoa (Chenopodium quinoa)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

5.50

1008.

  • 90 27

Altri cereali

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

5.50

1104.

  • 22 20

Altri cereali lavorati di avena

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

9.—

1104.

  • 29 32

Altri cereali lavorati, di orzo

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

11.40

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.

23 settembre 2024

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:

Pascal Lüthi