RU 2025 372
Ordinanza del DFI
concernente gli elenchi dei Paesi secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(Ordinanza sugli elenchi dei Paesi per le derrate alimentari)
del 28 maggio 2025
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Art. 1 Elenco dei Paesi per la carne bovina
L’allegato 1 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei bovini della specie Bos taurus con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
Art. 2 Elenco dei Paesi per la carne suina
L’allegato 2 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei suini con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
Art. 3 Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino
L’allegato 3 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei polli e dei tacchini con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
Art. 4 Elenco dei Paesi per le cosce di rana
L’allegato 4 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle rane con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
Art. 5 Elenco dei Paesi per il latte vaccino
L’allegato 5 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle vacche con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
Art. 6 Elenco dei Paesi per le uova di gallina domestica
L’allegato 6 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle galline domestiche (Gallus gallus domesticus) con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
Art. 7 Aggiornamento degli elenchi dei Paesi
Il DFI può aggiungere a un elenco un Paese che ne abbia fatto richiesta motivata. Nella sua richiesta, il Paese deve dimostrare che la sua legislazione vieta i metodi di produzione di cui all’allegato 2 ODerr.
Gli elenchi vengono verificati ogni due anni. Un Paese figurante in tali elenchi che non vieti più i metodi di produzione di cui all’allegato 2 ODerr, viene stralciato dal pertinente elenco.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
28 maggio 2025 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Scheider |
Elenco dei Paesi per la carne bovina (Bos taurus)
(art. 1)
1 Decornazione senza anestesia
Attualmente questo elenco non contiene voci.
Paese | Divieto di decornazione senza anestesia |
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2 Castrazione senza anestesia
Attualmente questo elenco non contiene voci.
Paese | Divieto di castrazione senza anestesia |
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Elenco dei Paesi per la carne suina
(art. 2)
1 Accorciamento della coda senza anestesia
Attualmente questo elenco non contiene voci.
Paese | Divieto di accorciamento della coda senza anestesia |
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2 Resezione dei denti senza anestesia
Attualmente questo elenco non contiene voci.
Paese | Divieto di resezione dei denti senza anestesia |
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3 Castrazione senza anestesia
Attualmente questo elenco non contiene voci.
Paese | Divieto di castrazione senza anestesia |
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Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino
(art. 3)
Attualmente questo elenco non contiene voci.
Paese | Specie animale | Divieto di taglio del becco senza anestesia |
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Elenco dei Paesi per le cosce di rana
(art. 4)
Attualmente questo elenco non contiene voci.
Paese | Divieto di sezionamento di cosce di rana senza stordimento |
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Elenco dei Paesi per il latte vaccino
(art. 5)
Attualmente questo elenco non contiene voci.
Paese | Divieto di decornazione senza anestesia |
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Elenco dei Paesi per le uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus)
(art. 6)
Attualmente questo elenco non contiene voci.
Paese | Divieto di taglio del becco senza anestesia |
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