RU 2025 394

Ordinanza del DFI
concernente le derrate alimentari geneticamente modificate
(ODerrGM)

Modifica del 2 giugno 2025

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 12 dell’ordinanza del DFI del 27 maggio 20201 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate,

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 27 maggio 2020 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate è modificata come segue:

Art. 14b Disposizione transitoria della modifica del 2 giugno 2025

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 2 giugno 2025 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2026 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

2 giugno 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

Elenco dei materiali tollerati

(art. 6 cpv. 4 e 12)

L’elenco dei materiali tollerati è completato con le seguenti voci in ordine alfabetico:

Designazione

Identificatore unico

Limitazioni/condizioni

Colza 73496

DP-Ø73496-4

solo senza capacità di riproduzione

Colza T45

ACS-BNØØ8-2

solo senza capacità di riproduzione

Cotone 281-24-236 x 3006-210-23

DAS-24236-5 x DAS-21Ø23-5

nessuna

Mais 4114

DP-ØØ4114-3

nessuna

Mais Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS‑Ø15Ø7‑1 × SYN‑Ø53Ø7‑1 × MON‑ØØØ21‑9

nessuna

Mais DAS-40278-9

DAS-4Ø278-9

nessuna

Soia 305423

DP-3Ø5423-1

nessuna

Soia DAS-44406-6

DAS-444Ø6-6

nessuna

Soia DAS-81419-2

DAS-81419-2

nessuna