RU 2025 673

Ordinanza
sulla promozione dello sport e dell’attività fisica
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del 29 ottobre 2025

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 14 cpv. 2 e 3 lett. b e c

L’UFSPO definisce la struttura della formazione e della formazione continua e stabilisce le competenze da acquisire nei singoli livelli della formazione dei quadri.

Esso può:

  1. abrogata

  2. definire durate diverse della formazione continua per le diverse discipline sportive e temi.

Art. 56 cpv. 1 lett. a n. 1

Sono membri della scuola universitaria:

  1. i collaboratori, che comprendono:

    1. il personale assegnato alla SUFSM sotto il profilo organizzativo, comprese le persone alle quali è stata conferita la nomina di professore SUFSM,

II

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2 L’articolo 14 capoverso 3 lettere b e c entra in vigore il 1° gennaio 2027.

29 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi