RU 2025 673
Ordinanza
sulla promozione dello sport e dell’attività fisica
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Modifica del 29 ottobre 2025
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 14 cpv. 2 e 3 lett. b e c
L’UFSPO definisce la struttura della formazione e della formazione continua e stabilisce le competenze da acquisire nei singoli livelli della formazione dei quadri.
Esso può:
abrogata
definire durate diverse della formazione continua per le diverse discipline sportive e temi.
Art. 56 cpv. 1 lett. a n. 1
Sono membri della scuola universitaria:
i collaboratori, che comprendono:
il personale assegnato alla SUFSM sotto il profilo organizzativo, comprese le persone alle quali è stata conferita la nomina di professore SUFSM,
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2 L’articolo 14 capoverso 3 lettere b e c entra in vigore il 1° gennaio 2027.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |