RU 2025 855

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 18 dicembre 2025

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio delle voci di tariffa 1007.9029, 1008.4029, 1008.5029, 1008.6039, 1008.9027, 1104.2220, 1104.2922 e 1104.2932

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1007.

  • 90 29

Sorgo a grani

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

3.00

1008.

  • 40 29

Fonio (Digitaria spp.)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

5.00

1008.

  • 50 29

Quinoa (Chenopodium quinoa)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

5.00

1008.

  • 60 39

Triticale

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

5.00

1008.

  • 90 27

Altri cereali

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

5.00

1104.

  • 22 20

Altri cereali lavorati di avena

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

13.20

1104.

  • 29 22

Altri cereali lavorati di miglio

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

0.00

1104.

  • 29 32

Altri cereali lavorati di orzo

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

10.20

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

18 dicembre 2025

Ufficio federale della dogana
e della sicurezza dei confini:

Pascal Lüthi