RU 2025 860

Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)

Modifica del 12 dicembre 2025

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 2

L’autorità competente può esigere la comparizione personale dei richiedenti a scopo di identificazione o per altre verifiche.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2026.

12 dicembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi