Fonte

RU 2026 127

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 23 marzo 2026

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027, 1104.2220 e 1104.2932

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo

1008.

  • 40 29

Fonio (Digitaria spp.)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

4.50

1008.

  • 50 29

Quinoa (Chenopodium quinoa)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

4.50

1008.

  • 90 27

Altri cereali

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

4.50

1104.

  • 22 20

Altri cereali lavorati di avena

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

13.80

1104.

  • 29 32

Altri cereali lavorati di orzo

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

9.60

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2026.

23 marzo 2026

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:

Pascal Lüthi