RU 2026 127
Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 23 marzo 2026
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica dell’aliquota di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027, 1104.2220 e 1104.2932
Voce di tariffa | Designazione della merce | Impiego | Dazio di favore |
|---|---|---|---|
1008.
| Fonio (Digitaria spp.) | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 4.50 |
1008.
| Quinoa (Chenopodium quinoa) | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 4.50 |
1008.
| Altri cereali | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 4.50 |
1104.
| Altri cereali lavorati di avena | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 13.80 |
1104.
| Altri cereali lavorati di orzo | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 9.60 |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2026.
23 marzo 2026 | Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: Pascal Lüthi |