RU 2026 400

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 21 luglio 2026

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio delle voci di tariffa 1007.9029 e 1008.6039

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1007.

  • 90 29

Sorgo a grani

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

2.—

1008.

  • 60 39

Triticale

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

5.—

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.

21 luglio 2026

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:

Pascal Lüthi