RU 2026 98
Ordinanza
concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Modifica del 25 febbraio 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
Art. 2 lett. b e c
Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:
franchi | |
|---|---|
| 2500 |
| 1500 |
II
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.
25 febbraio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi |