RU 2026 98

Ordinanza
concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del 25 febbraio 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 2 lett. b e c

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

franchi

  1. sementi di patate

2500

  1. sementi di graminacee da foraggio, leguminose da foraggio e mais

1500

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.

25 febbraio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi