ASTRA 18009 Esecuzione dell’ordinanza sui siti contaminati nell’ambito delle strade nazionali - Procedure e responsabilità (2018 V1.00)
Prefazione
Negli ultimi decenni in Svizzera una gestione poco responsabile dei rifiuti ha comportato l’immissione nell’ambiente di sostanze pericolose, dovuta soprattutto all’utilizzo di discariche di vecchia generazione e a inquinamento per incidenti e attività industriali. La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) sancisce l’obbligo di censire, analizzare e, se necessario, risanare i siti inquinati a salvaguardia del suolo e delle acque. Attualmente sono registrati 38 000 siti inquinati, di cui circa 4 000 da bonificare; una piccola parte interessa le strade nazionali o è addirittura sorta in seguito alla costruzione o all’esercizio delle stesse.
L’USTRA è competente per l’attuazione della normativa sui siti contaminati per il comparto delle strade nazionali. La presente direttiva definisce a questo scopo procedure e responsabilità, compresi i criteri che delimitano le competenze dell’USTRA, assicura la trasparenza delle operazioni più complesse, chiarisce le interfacce e le modalità di collaborazione con i Cantoni (in particolare in relazione alla tenuta del catasto dei siti inquinati) e informa sulle disposizioni dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Costituisce pertanto uno strumento di riferimento per la gestione dei siti inquinati da parte dell’USTRA. Al fine di assistere le filiali e assicurare un’applicazione uniforme della normativa, viene inoltre istituito un organo di esecuzione centrale, che servirà da referente per i servizi cantonali.
Jürg Röthlisberger Direttore
ASTRA 18009 | Esecuzione dell’ordinanza sui siti contaminati nell’ambito delle strade nazionali
1 Introduzione
1.1 Scopo
La presente direttiva definisce le competenze dell’USTRA ai sensi dell’articolo 32c della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e dell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti), al fine di assicurarne l’uniformità attuativa. Stabilisce inoltre le modalità di collaborazione con i Cantoni, in particolare relativamente alla tenuta del catasto dei siti inquinati, e le procedure standardizzate USTRA per la gestione dei siti contaminati.
1.2 Campo di applicazione
La direttiva stabilisce procedure e responsabilità in sede di esecuzione dell’OSiti, inserendosi nel quadro normativo vigente per l’esercizio, la manutenzione e la costruzione delle strade nazionali. L’applicazione si estende alla gestione di siti contaminati di competenza dell’USTRA e ai progetti di costruzione, manutenzione e potenziamento delle strade nazionali di cui agli articoli 13 e 21 della legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN).
1.3 Destinatari
Il testo è rivolto al titolare delle strade nazionali e all’autorità esecutiva nonché agli ingegneri progettisti, ai progettisti ambientali e a tutti gli enti coinvolti nell’esercizio, nella manutenzione e nella costruzione delle strade nazionali.
Intende altresì informare le autorità federali e cantonali sull’applicazione dell’OSiti in seno all’USTRA.
1.4 Entrata in vigore e aggiornamenti
La presente direttiva entra in vigore il 30.06.2018. Per i successivi aggiornamenti vedasi la cronologia degli aggiornamenti a pagina 63.
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2 Principi per la gestione di siti inquinati
2.1 Competenze esecutive dell’OSiti nell’ambito delle strade
nazionali Le autorità federali sono competenti per l’applicazione della legislazione ambientale (art. 41 cpv. 2 LPAmb; art. 21 cpv. 2 OSiti), quindi anche dell’OSiti nel quadro dell’approvazione di progetti infrastrutturali (approvazione dei piani). Rientrano chiaramente nella sfera di competenza dell’USTRA i siti inquinati ubicati nel perimetro di:
progetti di costruzione i cui piani sono soggetti all’approvazione del DATEC, oppure
progetti di manutenzione dell’USTRA.
In linea di massima, l’USTRA realizza interventi manutentivi solo in particelle di sua proprietà. Il criterio della proprietà è un ulteriore elemento a supporto della competenza dell’USTRA per l’esecuzione dell’OSiti. Il diritto di superficie sottintende proprietà fondiaria temporanea.
Si evince dunque che la competenza esecutiva dell’articolo 32c LPAmb e dell’OSiti spetta fondamentalmente all’USTRA o, per progetti di risanamento soggetti ad approvazione dei piani, alla Segreteria generale del DATEC (SG DATEC) 1, se la maggior parte del sito inquinato si trova:
nel perimetro di un progetto di costruzione approvato secondo il diritto federale, oppure
in un terreno di proprietà dell’USTRA o sul quale l’Ufficio gode di un diritto di superficie. In tutti gli altri casi la gestione di un sito contaminato compete al servizio cantonale interessato. In caso di ambiguità le competenze sono definite di concerto tra questi e l’USTRA.
Nello specifico, la SG DATEC è competente per risanamenti realizzati nel quadro di procedure di autorizzazione relative a strade nazionali. In questi casi la decisione di risanamento è emanata dalla SG DATEC contestualmente all’approvazione dei piani ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 OSiti.
In tutti gli altri casi è competente l’USTRA, ovvero per disposizioni e decisioni concernenti:
la comunicazione ai titolari di particelle che devono essere censite nel catasto dei siti inquinati (art. 5 cpv. 2 OSiti)
la caratterizzazione di siti secondo l’ordine di priorità fissato per le indagini preliminari
i risanamenti (art. 18 cpv. 2 OSiti)
le garanzie di copertura delle spese di esame, monitoraggio e risanamento del sito inquinato da parte di chi ha causato il danno (art. 32dbis cpv. 1 LPAmb)
alienazioni o divisioni di fondi contenenti siti inquinati (art. 32dbis cpv. 3 LPAmb)
ripartizione delle spese tra i responsabili del danno (art. 32d cpv. 4 LPAmb)
assunzione delle spese in quanto ente pubblico competente qualora i responsabili non siano identificabili o solvibili (art. 32d cpv. 3 LPAmb)
2.1.1 Eccezioni e casi particolari
2.1.1.1 Misure già varate
I servizi cantonali che abbiano già disposto misure di monitoraggio o risanamento ai sensi della disciplina sui siti inquinati continuano a esercitare la competenza esecutiva sul sito, dalla determinazione dei livelli di inquinamento alla ripartizione delle spese di intervento 2.
Cfr. cap. 2 delle istruzioni ASTRA 78003 «Applicazione della normativa ambientale nei progetti delle strade nazionali»
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2.1.1.2 Completamento della rete delle strade nazionali
Poiché il completamento della rete approvato nel 2008 è competenza cantonale (art. 40a lett. a LSN), i relativi progetti ricadono sotto la responsabilità e la soprintendenza dei servizi cantonali. Questi hanno altresì competenza esecutiva della normativa sui siti inquinati.
2.1.1.3 Particelle di terzi sotto ponti o sopra portali di gallerie
Le particelle di terzi situati sotto ponti o sopra gallerie in corrispondenza dei portali costituiscono un caso speciale: di norma, sono responsabilità dei servizi cantonali; tuttavia, se sono inquinate oppure se interventi investigativi o di risanamento hanno un impatto sulla struttura di ponti e gallerie, le competenze sono rivedute di volta in volta di concerto con il servizio cantonale coinvolto (cfr. Allegati I e V).
2.1.2 Coinvolgimento dei servizi cantonali
Di norma le autorità federali non possono delegare le proprie competenze esecutive ai sensi della LPAmb e dell’OSiti 3.
L’articolo 41 capoverso 1 LPAmb consente tuttavia all’USTRA di coinvolgere, previo accordo, i servizi cantonali nella gestione di singoli siti contaminati. La gestione di determinati siti ubicati in particelle dell’USTRA può quindi essere affidata ai Cantoni, ad eccezione di progetti soggetti ad approvazione.
Per maggiori dettagli sui criteri e sulle convenzioni per la delega si rimanda all’Allegato I.
I servizi cantonali sono altresì consultati per progetti relativi all’attuazione in materia di siti contaminati, conformemente alle istruzioni sull’applicazione della normativa ambientale nei progetti delle strade nazionali (Istruzioni ASTRA 78003, [11]).
2.1.3 Organo di esecuzione dell’USTRA
Alla Centrale dell’USTRA è operativo un organo esecutivo per la gestione dei siti contaminati, le cui mansioni sono specificate nelle prossime sezioni.
Nota bene: nella presente direttiva:
il termine «organo di esecuzione» fa sempre riferimento all’organo di esecuzione dell’USTRA,
il termine «servizio cantonale» indica l’ente responsabile della gestione dei siti contaminati a livello cantonale.
L’articolo 41 capoverso 1 LPAmb consente alle autorità federali di «far capo ai Cantoni» nell’esercizio della loro competenza esecutiva. Questo non significa tuttavia che la facoltà esecutiva possa essere delegata in qualche modo ai Cantoni, quanto piuttosto che le autorità federali – cui questa facoltà spetta inderogabilmente – possono affidare ai Cantoni alcuni compiti secondari (commento all’art. 41 in Kommentar zum Umwelt-schutzgesetz, nº 15, 2ªedizione, 2004). A questo proposito, il capoverso sopramenzionato fa esplicito riferimento alla possibilità di affidare ai Cantoni unicamente «determinati compiti» (ibidem, nº16).
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2.2 Procedura ordinaria per la gestione di siti contaminati
Gestione di siti Catasto USTRA contaminati Siti inseriti nel catasto pubblico Registrazione Fase 1
Sito inquinato? Valutazione Necessitàdi indagine?
Fase 2 Indagine preliminare
Valutazione Sito contaminato? Siti archiviat i Fase 3 Indagine dettagliata
Valutazione Obiettivi? Urgenza? Siti archiviati Pr ogetto di r isanam ento Fase 4 Risanamento
Valutazione Risanamentoriuscito?
Fig. 1: Gestione di siti contaminati e aggiornamento del catasto
2.3 Definizioni
Si definisce «sito inquinato» un’area:
il cui inquinamento proviene da rifiuti
di estensione limitata (cfr. art. 2 cpv. 1 OSiti; Glossario) I siti inquinati si dividono in siti:
di deposito (depositi di rifiuti e discariche regolari o abusive)
aziendali (il cui inquinamento è prodotto da attività aziendali o industriali pericolose per l’ambiente)
di incidente (il cui inquinamento risulta da incidenti durante attività di trasporto o manipolazione di materiali)
L’articolo 2 capoverso 1 OSiti fa esplicito riferimento all’«estensione limitata» di questi siti, escludendo pertanto dal proprio campo di applicazione siti di maggiore estensione (quali interi centri abitati o valli) impattati da immissioni gassose nocive (provenienti ad es. da impianti di ventilazione o ciminiere). Allo stesso modo, non sono considerate siti inquinati le acque sotterranee che trasportano inquinanti a valle per grandi distanze (cfr. [28]).
I siti aziendali sono zone in cui si svolgono attività oppure che accolgono impianti aziendali
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o industriali potenzialmente inquinanti. Nel caso di una stazione di servizio, ad esempio, l’area di rifornimento (rischio di perdite e traboccamenti) e la cisterna (rischio di fuoriuscite durante le operazioni di rifornimento) possono essere considerate siti distinti.
A questo proposito va precisato che all’interno di uno stesso sito possono svolgersi diverse attività inquinanti, in maniera sequenziale o concomitante.
Inoltre, poiché spesso i siti inquinati si sviluppano in maniera irregolare su più fondi, la loro estensione è indipendente dalle parcellazioni catastali.
Proprio per questo è necessario aggiornare regolarmente il catasto con le informazioni geografiche acquisite nel corso della gestione del sito (cfr.
Fig. 1). Al momento della registrazione e dell’indagine preliminare, infatti, l’estensione del sito si basa su stime approssimative; solamente nel corso dell’indagine dettagliata è possibile stabilire con maggiore certezza le dimensioni dell’area inquinata.
Fig. 2: Tipologie di siti inquinati (cfr. [23]). Siti di deposito, siti aziendali, siti di incidente G = acque sotterranee, O = acque superficiali, B = suolo, L = aria
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2.4 Catasto dei siti inquinati
Il catasto dei siti inquinati è un registro pubblico dei siti inquinati e contaminati, stilato principalmente a fini pianificatori e informativi e privo di valore probatorio. Il catasto riporta, quando disponibili:
codice di identificazione del sito
autorità esecutiva competente (USTRA o servizio cantonale)
categoria di sito ai sensi dell’OSiti:
inquinato, per il quale non sono prevedibili effetti dannosi o molesti art.5 cpv. 4 lett. a OSiti
inquinato, senza necessità di monitoraggio o risanamento art. 8 cpv. 2 lett. c OSiti
inquinato, senza necessità di indagine art. 5 cpv. 4 lett. b OSiti
inquinato, con necessità di monitoraggio art. 8 cpv. 2 lett. a OSiti
inquinato, con necessità di risanamento art. 8 cpv. 2 lett. b OSiti
ubicazione
tipologia e quantità di rifiuti in loco
durata del deposito o dell’attività aziendale o data dell’incidente
indagini svolte e misure adottate a tutela dell’ambiente
comparti ambientali minacciati
impatto rilevato sui comparti ambientali
eventi particolari
2.4.1 Catasto USTRA, parte integrante dei catasti cantonali
In linea di principio, l’USTRA è responsabile della compilazione e della gestione del catasto dei siti inquinati nel suo ambito di competenza (cfr. pt. 2.1). Prima della revisione del 1.1.2008 della legge sulle strade nazionali (LSN) i servizi cantonali li censivano, caratterizzavano e registravano nei rispettivi catasti.
D’intesa con i Cantoni, il catasto dei siti inquinati dell’USTRA continuerà a essere gestito dai servizi cantonali in quanto parte integrante dei catasti cantonali; i Cantoni identificano nei loro catasti i siti di competenza dell’USTRA.
Ne consegue che:
i servizi cantonali registrano nei propri catasti secondo le procedure cantonali i siti di competenza dell’USTRA
i servizi cantonali aggiornano il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) in base ai dati del catasto USTRA e dei catasti cantonali, conformemente all’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) e al modello di geodati minimi dell’UFAM (cfr. [19])
alla fine di ogni anno civile i servizi cantonali comunicano all’UFAM i dati del catasto USTRA e dei catasti cantonali, come dispone l’articolo 21 capoverso 1 OSiti
l’USTRA tiene un registro dei siti inquinati di sua competenza a uso interno
Le denominazioni e i codici di identificazione sinora utilizzati nei catasti cantonali sono mantenuti.
Eventuali modifiche catastali (informazioni o dati geometrici) sono comunicate immediatamente ai servizi cantonali per consentire il tempestivo aggiornamento del Catasto RDPP.
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2.4.2 Aggiornamento del catasto USTRA
Nel corso della gestione di un sito inquinato (cfr. Fig. 1) i dati catastali subiscono ripetute modiche. Per questo motivo l’organo di esecuzione provvede tempestivamente a:
aggiornare il registro ad uso interno dell’USTRA
comunicare le modifiche ai servizi cantonali affinché aggiornino i propri catasti.
Nello specifico, l’organo di esecuzione comunica ai servizi cantonali (lista non esaustiva):
il codice di identificazione del sito
le competenze dell’USTRA
la categoria del sito ai sensi dell’OSiti
l’ubicazione aggiornata (cfr. pt. 2.4)
l’estensione aggiornata come poligono GIS
2.4.3 Cancellazione di siti non inquinati dal catasto USTRA
Qualora un sito risulti non inquinato in seguito a indagini o risanamento totale (rimozione completa degli inquinanti), l’organo di esecuzione ne dispone lo stralcio dai catasti cantonali (cfr. art. 6 cpv. 2 OSiti).
2.4.4 Nuovi siti inquinati
Nel corso di lavori di costruzione o manutenzione nel perimetro delle strade nazionali possono essere scoperti nuovi siti inquinati.
In questi casi la procedura prevede una prima ricognizione del sito per raccogliere tutte le informazioni disponibili (cfr. pt 2.4; All. IV).
Sulla base di queste informazioni l’organo di esecuzione esegue una prima valutazione e classifica il sito secondo le categorie dell’OSiti (inquinato, per il quale non sono prevedibili effetti dannosi o molesti o con necessità di indagine). Infine informa il servizio cantonale interessato affinché provveda ad aggiornare il catasto.
2.5 Obbligo di fare e obbligo di sostenere le spese
Il prefinanziamento per la gestione di siti inquinati è garantito principalmente dall’USTRA. Laddove non sia stato l’USTRA a causare la contaminazione, il responsabile o i responsabili dell’inquinamento partecipano alle spese conformemente alla disciplina sui siti inquinati.
2.5.1 Obbligo di fare
L’obbligo di fare compete a colui da cui è maggiormente lecito pretendere il ripristino della situazione di fatto preesistente, ovvero al responsabile dell’inquinamento che disponga delle risorse umane e materiali per ripristinare la situazione iniziale nel più breve tempo possibile.
In caso di lavori di costruzione o manutenzione realizzati nel perimetro delle strade nazionali, l’obbligo di fare (prefinanziamento della gestione di siti inquinati) spetta di norma all’USTRA.
Al contrario, l’obbligo di fare non incombe di norma all’USTRA se i siti si trovano solo in minima parte nel perimetro di sua proprietà o progetti di sua competenza. Indipendentemente dalla situazione, occorrerà comunque sempre stabilire, di concerto con i servizi cantonali e prima dell’avvio delle misure di legge, a chi compete l’onere (cfr. All. I e III).
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Laddove siano coinvolti terzi, il Servizio giuridico dell’USTRA deve essere tempestivamente informato e consultato date le possibili complessità giuridiche legate alla gestione del sito.
2.5.2 Obbligo di sostenere le spese
Le spese di indagine, monitoraggio e risanamento ai sensi della disciplina sui siti inquinati sono sostenute da colui che ha cagionato l’inquinamento (principio di causalità; cfr. art.
Laddove i responsabili siano più di uno, le spese sono sostenute in funzione delle rispettive parti di responsabilità.
2.5.3 Causalità
• L’attribuzione della responsabilità poggia sul principio «chi inquina, paga», (cfr. [33]), in base al quale sono parti responsabili per i danni cagionati ai sensi dell’articolo 32d LPAmb coloro che hanno prodotto direttamente un inquinamento o un rischio di inquinamento. Tra le parti responsabili sono quindi identificati i soggetti sui quali ricadono specificamente l’obbligo di fare e l’onere di risanamento.
2.5.3.1 Autore dell’inquinamento («perturbatore per comportamento»)
Le spese per la gestione di un sito contaminato sono sostenute in prima istanza da colui che, con il suo comportamento, ha reso necessarie l’intervento. Ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 LPAmb l’autore del comportamento è colui che, a causa della sua condotta o della condotta di un terzo sotto la sua responsabilità (ad es. collaboratore), ha cagionato una situazione dannosa o pericolosa. In particolare, è considerato «perturbatore per comportamento»:
il gestore della discarica o l’appaltante per i siti di deposito
il gestore dell’attività inquinante per i siti aziendali
colui che ha causato l’incidente per i siti di incidente
L’attribuzione di responsabilità è indipendente dall’esistenza di reato o dalla colpevolezza giuridica del soggetto. Nella fattispecie è dunque considerato «perturbatore per comportamento» colui che ha agito in maniera dannosa o pericolosa (cfr.[16]; [33]).
2.5.3.2 Soggetto cui non è imputabile l’inquinamento («perturbatore per situazione»)
Il «perturbatore per situazione» è colui che detiene il potere giuridico e di fatto sulla cosa che ha cagionato una situazione dannosa o pericolosa, ovvero il proprietario, l’affittuario, il gerente, l’amministratore, il mandatario ecc.
2.5.3.3 Ripartizione delle spese
L’articolo 32d LPAmb prevede la ripartizione delle spese tra i soggetti che hanno cagionato l’inquinamento per i siti che:
devono essere risanati ai sensi dell’articolo 9 capoverso 12 OSiti,
sono censiti nel catasto come richiedenti indagine o monitoraggio.
Nei casi di cui sopra l’USTRA decide delle parti di responsabilità e della ripartizione delle spese se richiesto da uno dei responsabili dell’inquinamento o quando è l’Ufficio a eseguire il provvedimento (art. 32d cpv. 4 LPAmb).
Solitamente le spese di indagine, monitoraggio e risanamento sono sostenute dall’USTRA in quanto titolare incolpevole dell’inquinamento («perturbatore per situazione»), anche laddove vi siano altri responsabili ai sensi dell’articolo 32d LPAmb. In caso di ripartizione delle spese l’USTRA emana una decisione formale ai fini del controllo finanziario. In particolare: • emana la decisione di ripartizione delle spese per i siti di sua competenza, oppure
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• laddove sia competente il servizio cantonale, inoltra a quest’ultimo la domanda di ripartizione delle spese ai sensi dell’articolo 32d capoverso 4 LPAmb.
Per maggiori informazioni sulla procedura di ripartizione delle spese vedasi l’Allegato VII.
2.6 Progetti di costruzione su siti inquinati
2.6.1 Concetti e definizioni
Le opere costruttive realizzate in siti inquinati non richiedenti risanamento producono generalmente materiale di scavo inquinato da rifiuti, che deve essere riciclato, trattato o smaltito a norma dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR).
2.6.2 Onere delle spese nella gestione di siti inquinati senza necessità di risanamento
Lo smaltimento di materiale di scavo non legato a interventi di risanamento è regolato dalla disciplina sui rifiuti. Pertanto non è soggetto alla normativa sui siti contaminati né all’obbligo di sostenere le spese di cui al punto 2.5.
La disciplina sui rifiuti prevede che le spese di smaltimento ricadano sul detentore dei rifiuti e non su colui che li ha prodotti (art. 32 cpv. 1 LPAmb).
Tuttavia il detentore può, in casi eccezionali e in presenza di basse concentrazioni di inquinanti, esigere per via civile a coloro che hanno causato l’inquinamento e ai precedenti detentori del sito il pagamento di 2/3 delle spese necessarie per l’analisi e lo smaltimento del materiale (art. 32bbis LPAmb).
2.6.3 Siti inquinati senza necessità di risanamento nel perimetro di progetti
di costruzione I siti inquinati ubicati nel perimetro di progetti di costruzione e per i quali sono stati esclusi effetti dannosi o molesti sull’ambiente non richiedono provvedimenti ai sensi della disciplina sui siti contaminati. I rifiuti, solitamente materiali da scavo inquinati, vanno recuperati e smaltiti conformemente alla disciplina sui rifiuti (OPSR e normative cantonali).
Questi siti devono essere caratterizzati in via definitiva e censiti come non richiedenti monitoraggio o risanamento nel catasto dei siti inquinati. Qualora siano invece necessari accertamenti, andranno svolte le debite indagini preliminari (cfr. pt. 3.2.1) allo scopo di escludere ragionevolmente la necessità di risanamento.
I siti inquinati possono essere modificati con interventi costruttivi a condizione che non siano necessari successivi interventi di risanamento (cfr. art. 3 OSiti), ad esempio a causa di alterazioni del bilancio idrico con conseguenti dilavamenti di inquinanti nelle acque sotterranee (a causa di mancata impermeabilizzazione delle superfici, infiltrazione di acque meteoriche ecc.).
A condizione che siano trattati in loco se necessario, materiali di scavo e di sgombero con basse concentrazioni di inquinanti ai sensi dell’Allegato 3 numero 2 OPSR possono essere recuperati per opere realizzate sullo stesso sito a norma dell’art. 19 cpv. 2 OPSR, I materiali che invece non soddisfano i requisiti di cui all’Allegato 3 punto 2 OPSR (cfr. art. 19 cpv. 3 OPSR) non possono essere recuperati e devono essere trasportati verso impianti di trattamento e/o smaltimento. Contestualmente va elaborato un piano di gestione e smaltimento contenente informazioni su tipologia, qualità e quantità dei materiali e modalità di trattamento e/o smaltimento (cfr. art. 16 cpv. 1 OPSR; pt. 3.6).
Per i siti inquinati che non devono essere bonificati non sono invece necessari né interventi di risanamento né, di norma, la completa rimozione dei materiali inquinati: nella maggior parte dei casi sono sufficienti misure di trattamento o smaltimento.
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2.7 Alienazione e frazionamento di particelle contenenti siti inquinati
Ai sensi dell’articolo 32dbis capoverso 3 LPAmb, l’alienazione e la divisione di particelle di competenza dell’USTRA sono soggetti ad autorizzazione qualora contengano siti censiti nel catasto dei siti inquinati. L’autorizzazione è concessa dall’USTRA sulla base delle verifiche svolte congiuntamente dal Servizio giuridico e acquisizione terreni (RDL) e dall’organo di esecuzione.
Quest’ultimo notifica l’autorizzazione ai servizi cantonali.
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3 Gestione di siti inquinati nella pratica
3.1 Progetti di costruzione su siti inquinati
3.1.1 Valutazione secondo l’art. 3 OSiti
È consentito realizzare opere di costruzione in aree inquinate se:
i siti non richiedono né monitoraggio né risanamento
l’attività non rende necessari successivi interventi di risanamento.
Un’area da risanare (sito contaminato) può essere modificata mediante progetti di costruzione solo se:
questi non ostacolano considerevolmente futuri lavori di risanamento del sito oppure
il sito viene risanato durante i lavori.
I progetti di costruzione che interessano aree inquinate sono dunque soggetti a valutazione, come illustrato di seguito (cfr. [25]):
Progetto di costruzione su sito inquinato
Il caso è di scarsa importanza? Sì No
Il sito ha richiesto o richiede indagini ai sensi dell’art. 5 cpv. 4 lett. b OSiti? No ja
No Sono state svolte indagini ai sensi dell’art. 7 OSiti? Sì Svolgere l’indagine preliminare (cfr. pt. 3.2)
Analis i di ris c hio
ambientale ai
Il progetto può essere realiz zato; Necessità di Necessità di risanamento? No monitoraggio? No s ens i dell’OSiti Sì Sì
Il progetto può
Analis i di ris c hio ambientale i rifiuti sono smaltiti secondo l'OPSR rendere necessario un futuro No Il progetto può risanamento? rendere necessario Sì od ostacolare
del progetto Il progetto può No ostacolare considerevolmente un considerevolmente futuro risanamento? un futuro No Sì risanamento? Sì
Il progetto è autorizzato Il progetto è autorizzato solo a condizione che il solo a condizione che sito sia risanato prima o vengano prese le debite durante i lavori misure per escludere una futura necessità di risanamento
Fig. 3: Valutazione di un progetto di costruzione in un sito inquinato secondo l’articolo
3 OSiti (cfr. [25])
I progetti che prevedono modifiche strutturali minime, con un impatto poco rilevante sul sito inquinato e che non ostacolano futuri risanamenti, possono essere considerati di scarsa importanza. È l’organo di esecuzione dell’USTRA a decidere circa la rilevanza del progetto di costruzione.
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Per determinare se un sito debba essere monitorato o risanato ai sensi degli articoli 9-12 OSiti, è necessaria perlomeno un’indagine preliminare dell’area inquinata (cfr. pt. 3.2.1; All. II.1.1).
L’indagine preliminare dovrà altresì tenere conto di eventuali accertamenti svolti nel quadro del piano di gestione e smaltimento, necessario a norma dell’articolo 16 OPSR in presenza di materiali di scavo inquinati.
Nella misura del possibile, le indagini preliminari ai sensi dell’OSiti e gli accertamenti a norma dell’OPSR devono essere coordinati e svolti congiuntamente per sfruttarne appieno le sinergie.
3.1.2 Analisi di rischio ambientale
A norma degli articoli 9-12 OSiti, l’analisi di rischio di siti inquinati deve valutare l’impatto presente e futuro degli inquinanti sulle matrici ambientali (suolo, aria, acque sotterranee e superficiali).
L’analisi di rischio di progetti di costruzione, invece, ha l’obietto di valutare l’impatto dei lavori sull’area inquinata, ovvero se saranno necessari successivi risanamenti o se il progetto interferisce considerevolmente con future attività di indagine e risanamento. In particolare, l’analisi dovrà rispondere alle seguenti domande:
Tab. 3.1 Analisi di rischio di progetti di costruzione Domanda Possibile impatto del progetto Esempi La concentrazione di inquinanti Superamento dei valori soglia nelle risorse protette prima della realizzazione del progetto rispetta i valori soglia dell’OSiti? L’opera altera le caratteristiche Innalzamento o abbassamento Costruzioni sotto il livello freatico, paidrologiche dell’area? della falda freatica lancole, drenaggi, sistemi di impermeabilizzazione e infiltrazione L’opera crea nuove linee di scor- Alterazione del bilancio idrico Costruzione e ampliamento di conrimento preferenziale per le ac- dotte, perforazioni, palancole, punque di infiltrazione? telli L’opera crea nuovi percorsi di in- Alterazione del bilancio idrico Aumento della permeabilità superfifiltrazione? ciale, sistemi di infiltrazione L’opera altera le caratteristiche Spostamento di inquinanti sinora Muri di contenimento, costruzioni in geochimiche del sottosuolo o delle statici a causa di valori di acidità o calcestruzzo sotto il livello freatico acque sotterranee? ossigeno alterati. Il progetto crea nuove aree sensi- Nuovo rischio per la popolazione Aree picnic o parchi giochi bili su suolo inquinato? La costruzione interrata provoca Nuovo rischio per la popolazione Costruzioni o condotte interrate in l’infiltrazione di aria tellurica inqui- zone con composti volatili nocivi nata all’interno di edifici?
Nel caso in cui l’analisi evidenzi la necessità di risanamento post-lavori, dovranno essere adottate misure preventive volte a eliminare tale rischio.
Per valutare l’impatto dei lavori su future attività di indagine e risanamento vanno considerati il capitolato d’oneri nel primo caso e perlomeno una bozza di progetto di risanamento (comprensivo di varianti e stima dei costi) nel secondo. Si considera che un progetto di costruzione ostacoli considerevolmente un futuro risanamento quando quest’ultimo:
comporta oneri tecnici ed economici decisamente superiori, oppure
ha probabilità di successo decisamente inferiori rispetto a un risanamento realizzato prima o durante i lavori.
Per sfruttare al meglio le sinergie e garantire la certezza del diritto si raccomanda realizzare il risanamento anteriormente o in concomitanza con i lavori (cfr. [25]).
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3.1.3 Deroga alla procedura ordinaria (OSiti)
L’articolo 24 lettera c OSiti prevede la possibilità di deroga alla procedura ordinaria per la gestione di siti contaminati se le attività di risanamento avvengono nel quadro di progetti di costruzione. In questo caso alcune fasi gestionali possono essere saltate o accorpate (ad es. realizzando l’indagine dettagliata assieme al progetto di risanamento), a condizione che siano svolti almeno gli accertamenti alla base della valutazione di cui all’articolo 3 OSiti (cfr. Fig. 4).
Procedura ordinaria con ri- Procedura abbreviata per Procedura abbreviata per partizione delle spese progetti di costruzione senza progetti di costruzione con ripartizione delle spese decontaminazione totale
Indagine Indagine Accertamenti ai 2 preliminare 2 preliminare sensi dell’OPSR
Valutazione Valutazione
3 Indagine dettagliata
Valutazione
Indagine dettagliata, Prog. di risanam. prog. di risanam. Piano di gestione e con studio delle senza studio delle smaltimento varianti varianti
Autorizzazione Autorizzazione Autorizzazione 4 4 4 Decontaminazione Risanamento Risanamento totale
Verifica esito Verifica esito Verifica esito
Valutazione Valutazione Valutazione
Fig. 4: Procedura ordinaria (cfr. Fig. 1 ) e procedure abbreviate per la gestione di siti inquinati ai sensi dell’OSiti (cfr. [25])
Il risanamento di siti inquinati da terzi con ripartizione delle spese a norma dell’articolo 32d capoverso 4 LPAmb segue la procedura ordinaria e richiede di norma lo studio preliminare di diverse varianti per assicurarsi che gli interventi si attengano alle disposizioni di legge. La ripartizione delle spese non è invece consentita in caso di procedura abbreviata.
In caso di risanamenti realizzati nel quadro di progetti di costruzione è possibile ricorrere alla procedura abbreviata rinunciando allo studio delle varianti e svolgendo le indagini ambientali assieme al progetto di risanamento. In tal caso il progetto di risanamento deve essere valutato e definito contestualmente al progetto esecutivo o al piano d’intervento.
La procedura abbreviata è consentita anche per progetti di costruzione che prevedono il risanamento totale del sito, indipendentemente dalla sua classificazione ai sensi dell’OSiti. Per avviare la procedura è tuttavia necessario che l’estensione del sito e il tipo di inquinamento siano determinabili con certezza, cosa che si verifica raramente in presenza di inquinanti mobili (ad es. benzina, solventi e cromati).
La documentazione completa necessaria alla valutazione di progetti di costruzione su siti inquinati ai sensi dell’articolo 3 OSiti deve pervenire al più tardi con il progetto esecutivo o il piano d’intervento 4.
Il progetto esecutivo e il piano d’intervento fanno parte della fase di pianificazione che precede la procedura di
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3.2 Indagini ambientali
I siti inquinati censiti nel catasto come da risanare devono essere analizzati indipendentemente da eventuali progetti di costruzione previsti nell’area (cfr. art. 7 cpv. 1 OSiti) e secondo l’ordine di priorità stabilito dall’USTRA (cfr. art. 5 cpv. 5 OSiti). I siti ubicati in zone di protezione delle acque sotterranee sono prioritari.
3.2.1 Indagine preliminare
L’indagine preliminare serve a raccogliere tutte le informazioni atte a valutare la necessità di intervento nell’area (monitoraggio o risanamento) e realizzare un’analisi di rischio sulle matrici ambientali. L’obiettivo ultimo delle indagini è valutare se il sito (cfr. art. 8 OSiti):
sia da risanare (sito contaminato)
sia da monitorare
non richieda nessun tipo di intervento (sito non contaminato)
L’indagine preliminare si compone di un’analisi storica (indagine storica) e di una valutazione tecnica (indagine tecnica).
autorizzazione (cfr. Glossario; Fig. 18).
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3.2.1.1 Indagine storica
L’indagine storica indaga le cause e i responsabili dell’inquinamento. In particolare:
identifica e descrive gli eventi e le attività in relazione con sostanze e/o rifiuti pericolosi che hanno causato l’inquinamento
ripercorre l’evoluzione temporale e geografica degli eventi e delle attività inquinanti nell’area
se possibile, identifica le persone (giuridiche) che hanno esercitato l’attività
rintraccia tutti i proprietari (attuali e passati) delle particelle inquinate a partire dall’evento scatenante.
Sulla base dell’indagine storica viene quindi preparato un capitolato d’oneri ai fini dell’indagine tecnica recante:
una breve descrizione del sito (ubicazione, infrastrutture, utilizzo attuale e previsto)
una breve presentazione dell’assetto geologico e idrogeologico
le risorse protette interessate
l’oggetto, la portata e le modalità dell’indagine tecnica. Il capitolato d’oneri deve altresì contenere il calendario dell’indagine tecnica, una stima indicativa dei costi, le motivazioni delle analisi richieste e, se del caso, il dettaglio delle singole fasi valutative.
Il capitolato d’oneri è compilato come indicato nella guida attuativa dell’UFAM (cfr. [27]) e presentato all’organo di esecuzione, che esprime un parere in merito (cfr. art. 7 cpv. 3 OSiti).
Tab. 3.2 Principali analisi di siti inquinati (lista non esaustiva) Tecnologia Campionamento e me- Impiego Svantaggi Cfr. todi analitici Carotaggio, trivellazione Ispezione visiva di cam- Indagine del suolo ai Profondità di campionapioni solidi sensi dell’O suolo, veri- mento limitata a circa 1 fica dell’efficacia di inter- metro con quantità rivento su piani di scavo dotte di campione solido Pala meccanica Ispezione visiva di cam- Campioni solidi di una Profondità di campionapioni solidi certa quantità mento di 4-5 metri circa Perforazione a percus- Ispezione visiva di cam- Profondità di campionasione pioni solidi mento di 6-10 metri circa con quantità ridotte di campione solido Perforazione a percus- Analisi di aria intersti- Composti volatili Metodo semi-quantita- [21] sione con campiona- ziale tivo mento di aria interstiziale Direct push con MIP Analisi in profondità di Composti volatili e idro- Metodo semi-quantita- [31] composti volatili, condu- carburi clorurati tivo applicabile solo su cibilità e altri parametri terreni granulosi Direct push con liner Analisi in profondità di Composti volatili e idro- Applicabile solo su ter- [31] campioni solidi conte- carburi clorurati reni granulosi nenti composti volatili con perdita limitata di materiale Perforazione a rotazione Ispezione visiva di cam- Profondità medio-alte Diametro di perforazione pioni solidi standard di 3“ e 4½“ Perforazione a rotazione Analisi di campioni di ac- Profondità medio-alte Diametro di perforazione [30] con campionamento di que sotterranee, prove di standard di 3“ e 4½“ acque sotterranee pompaggio e tracciamento Spettroscopia di fluore- Campionamento a griglia Contaminazione da me- Richiede una correla- [32] scenza di superfici talli pesanti zione con campioni di riferimento
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Tab. 3.3 Principali analisi di siti inquinati (lista non esaustiva) Metodo analitico Campionamento Principali inquinanti Cfr. pesanti BTEX Test di eluizione ai Campione solido ++ ++ ++ – ++ + b) [18] sensi dell’OSiti Test di eluizione ai Campione solido ++ ++ ++ – ++ + b) [18] sensi dell’OPSR Analisi di singoli ele- Campione solido ++ ++ ++ ++ ++ + b) [18] menti e sostanze Campione di ac- ++ ++ ++ – ++ + b) [18] que sotterranee Screening Campione solido + a) – – – – – [14] Purge and Trap Campione di ac- – – – – + a) + b) [18] que sotterranee Analisi di aria intersti- Campione di aria – – – – + a) + a) [21] ziale interstiziale MIP Perforazione in – – – – + a) + a) [31] situ Spettroscopia a fluo- Campione solido + a) – – – – – [32] rescenza (XRF)
++ indicato + parzialmente indicato – non indicato a) metodo semiquantitativo b) fare attenzione alle perdite durante il prelievo, la preparazione e l’esame del campione
3.2.1.2 Indagine tecnica
L’indagine tecnica esamina la tipologia, la quantità e le possibilità di rilascio degli inquinanti presenti nell’area nonché la rilevanza dei comparti ambientali toccati (cfr. art. 7 cpv. 4 OSiti).
3.2.1.3 Analisi di rischio ambientale
Potenziale L’analisi di rischio ambientale valuta i principali fattori di inquinante rischio associati agli inquinanti presenti nell’area, ovvero:
il potenziale inquinante (quanto sono pericolosi e in quali quantità sono presenti),
il potenziale di rilascio (a che velocità, a che di- Potenziale stanza e in quali quantità vengono rilasciati e traspordi rilascio tati),
l’esposizione e la rilevanza dei beni da proteggere Esposizione e rilevanza (probabilità che gli inquinanti raggiungano le risorse da delle risorse protette proteggere e possibile entità del danno).
Fig. 5: Principali fattori di ri- L’analisi di rischio può quindi essere rappresentata schio ai fini dell’analisi di ri- come un cubo, il cui volume corrisponde al livello di rischio ambientale schio ambientale (cfr. Fig. 5; www.bafu.admin.ch > Siti contaminati).
Sulla base dell’esito dell’indagine tecnica e dei criteri dell’OSiti, l’organo di esecuzione decide se il sito è da considerare:
non inquinato art. 6 cpv. 2 lett. a OSiti
inquinato senza effetti dannosi o molesti art. 5 cpv. 4 lett. a OSiti
inquinato senza necessità di monitoraggio o risanamento art. 8 cpv. 2 lett. c OSiti
inquinato con necessità di indagine art. 5 cpv. 4 lett. b OSiti
inquinato con necessità di monitoraggio art. 8 cpv. 2 lett. a OSiti
inquinato con necessità di risanamento art. 8 cpv. 2 lett. b OSiti
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Sei il sito non risulta inquinato o non richiede né monitoraggio né risanamento, la procedura di gestione di siti inquinati viene chiusa.
Se l’indagine preliminare non rileva rifiuti inquinati nell’area, l’organo di esecuzione dispone l’eliminazione del sito dal catasto (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. a OSiti; cfr. pt. 2.4.3).
Al contrario, qualora l’indagine preliminare riscontri:
effetti dannosi o molesti sull’ambiente, oppure
il rischio concreto di effetti dannosi o molesti sull’ambiente a causa di degradazione o attenuazione insufficienti il sito è considerato contaminato e quindi da risanare.
3.2.2 Indagine dettagliata
I siti contaminati devono essere risanati entro un lasso temporale ragionevole e monitorati sino ad avvenuto risanamento (cfr. art. 13 cpv. 2 OSiti).
Gli obiettivi e l’urgenza del risanamento sono definiti sulla base di indagini dettagliate che rilevano e valutano la pericolosità dei seguenti fattori (cfr. art. 14 cpv. 1 OSiti):
tipologia, localizzazione, quantità e concentrazione di sostanze pericolose per l’ambiente
tipologia, diffusione e tempistiche degli effetti di dette sostanze sull’ambiente
localizzazione e rilevanza dei comparti ambientali minacciati.
Qualora i risultati dell’indagine dettagliata si discostino considerevolmente da quelli dell’indagine preliminare, è possibile rivalutare la necessità di risanamento ai sensi degli art. 9- 12 OSiti (cfr. art. 14 cpv. 2 OSiti).
Gli interventi di risanamento hanno come principale obiettivo l’eliminazione degli eventi che hanno reso necessario il risanamento ai sensi degli art. 9-12 OSiti, incluso il rischio concreto che questi eventi si verifichino (cfr. art. 15 cpv. 1 OSiti).
3.3 Monitoraggio
I siti inquinati sottoposti a monitoraggio sono considerati altamente pericolosi anche se non sono da risanare, per via di possibili alterazioni delle sorgenti e dei percorsi di migrazione degli inquinanti. L’obiettivo del monitoraggio è dunque quello di identificare quanto prima un’eventuale necessità di risanamento.
Nel corso della gestione di siti inquinati (cfr. Fig. 1) si distinguono cinque diverse attività di monitoraggio (cfr. [22]):
monitoraggio di siti senza necessità di risanamento: osservazione delle emissioni inquinanti nelle aree con necessità di indagine ambientale per acque sotterranee (cfr. art. 9 cpv. 1 OSiti), acque superficiali (cfr. art. 10 cpv. 1 OSiti) o aria tellurica (cfr. art. 11 cpv. 1 OSiti), allo scopo di identificare tempestivamente un’eventuale necessità di risanamento
monitoraggio pre-risanamento: osservazione delle emissioni inquinanti nelle aree da risanare durante tutto lo svolgimento dell’indagine dettagliata (solitamente pluriennale) e l’elaborazione del progetto di risanamento, al fine di individuare tempestivamente un eventuale aggravarsi del livello di urgenza (cfr. art. 13 cpv. 2 OSiti)
monitoraggio durante un intervento costruttivo: osservazione delle condizioni ambientali nelle aree con attività costruttive in corso, in particolare del rischio di rilascio di inquinanti (incremento o nuovo evento), di eventuali inquinanti portati alla luce durante i lavori, del livello freatico e dell’aria tellurica. Quest’ultima potrebbe richiedere un monitoraggio specifico in presenza di composti volatili allo scopo di garantire la sicurezza dei lavori
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monitoraggio durante interventi di messa in sicurezza o di risanamento in situ: osservazione e registrazione delle emissioni inquinanti in seguito a interventi di messa in sicurezza (ad es. impermeabilizzazione o incapsulamento) per valutare l’efficacia dell’intervento e concludere il risanamento
monitoraggio durante il controllo post-risanamento: osservazione e valutazione conclusiva, solitamente a distanza di anni, dell’impatto a lungo termine e del rispetto degli obiettivi di risanamento (cfr. art. 19 OSiti)
Per i siti da monitorare va stilato un apposito piano d’intervento volte a rilevare tempestivamente il rischio concreto di effetti dannosi o molesti. Il piano di monitoraggio deve inoltre riportare (cfr. [22]):
punti e rete di monitoraggio
parametri monitorati
frequenza delle misurazioni (periodi di monitoraggio e intervalli)
procedure di campionamento e metodi analitici.
La decisione di continuare o interrompere le attività di monitoraggio si basa principalmente sull’evoluzione della concentrazione degli inquinanti nel sito. Nel caso delle acque sotterranee possono presentarsi i seguenti scenari:
Scenario C
Concentrazione nelle acque sotterranee a valle Soglia di risanamento (cfr. art. 9 cpv. 2 OSiti)
Scenario D
Scenario B
Scenario E Soglia di monitoraggio (cfr. art. 9 cpv. 1 OSiti) Scenario A Tempo (mesi, anni)
Fig. 6: Possibile evoluzione degli inquinanti nelle acque sotterranee nel corso di attività di monitoraggio (cfr. [22]). Scenario A: bassa concentrazione di inquinanti senza variazioni di rilievo. L’area non richiede né monitoraggio né risanamento (cfr. art. 9 cpv. 1bis OSiti). Scenario B: alta concentrazione di inquinanti, ma comunque al di sotto dei valori soglia e senza variazioni di rilievo. Interruzione del monitoraggio se le indagini tecniche non rilevano la necessità di futuri risanamenti (cfr. art. 9 cpv. 1bis OSiti). Scenario C: concentrazione di inquinanti significativamente superiore ai valori soglia, almeno in certi periodi. Nuova valutazione della necessità di risanamento e proseguimento del monitoraggio (cfr. art. 13 cpv. 2 OSiti). Scenario D: concentrazione di inquinanti in significativo aumento, ma comunque al di sotto dei valori soglia. Possibile necessità di risanamento e proseguimento del monitoraggio (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. d OSiti). Scenario E: concentrazione di inquinanti in calo significativo e futuro superamento dei valori soglia altamente improbabile. Interruzione del monitoraggio se l’indagine tecnica non rileva la necessità di futuri risanamenti (cfr. art. 9 cpv. 1bis OSiti).
Gli scenari illustrati sono solo alcuni di quelli possibili: se dovessero presentarsi situazioni diverse, il monitoraggio dovrà continuare per un’ulteriore fase. Gli esempi valgono anche per le acque superficiali.
Le attività di monitoraggio devono comunque essere mantenute finché non sarà stata esclusa la necessità di risanamento ai sensi degli articoli 9-12 OSiti (cfr. art. 13 cpv. 1 OSiti).
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3.4 Progetto di risanamento
Gli interventi di risanamento hanno lo scopo di rimuovere l’inquinamento dalle matrici ambientali eliminando il rischio di contaminazione a lungo termine e riducendo in maniera significativa il livello di rischio complessivo per l’ambiente.
Il progetto di risanamento deve fornire informazioni esaustive e precise per poter stabilire gli obiettivi e le tempistiche del risanamento nonché indicazioni sui singoli interventi richiesti (cfr. [20]; [29]).
Gli obiettivi e l’urgenza del risanamento sono stabiliti dall’organo di esecuzione sulla base dei risultati dell’indagine preliminare e delle varianti progettuali presentate. In particolare, l’organo valuta se sia opportuno derogare agli obiettivi generali di risanamento (cfr. pt. 3.2.2) in caso:
la contaminazione ambientale risulti complessivamente inferiore
i costi siano sproporzionati
l’utilizzo delle acque sotterranee sia garantito, ovvero siano soddisfatti i criteri di qualità idrica della legislazione sulla protezione delle acque (cfr. art. 15 cpv. 2 OSiti). Un risanamento è considerato urgente qualora la contaminazione comprometta o metta direttamente a rischio l’utilizzo delle risorse (cfr. art. 15 cpv. 4 OSiti).
Il grado di dettaglio del progetto dipende essenzialmente dalla complessità del sito contaminato. È possibile presentare progetti semplificati qualora:
vi sia particolare urgenza
gli interventi richiesti siano minimi
le soluzioni siano già note.
Va altresì ricordato che ogni sito contaminato è un caso a sé, data la grande diversità degli inquinanti e delle caratteristiche del sottosuolo e comparti ambientali da proteggere. Per questo motivo, nella maggioranza dei casi durante l’elaborazione del progetto occorrerà studiare diverse varianti di risanamento allo scopo di identificare l’intervento più idoneo (cfr. art. 17 OSiti). Andrà inoltre valutato se derogare agli obiettivi generali di cui all’articolo 15 OSiti.
La guida attuativa dell’UFAM sulla valutazione delle varianti di risanamento (cfr. [20]) esige il confronto e la valutazione delle possibili varianti nel rispetto dell’economicità, della compatibilità ambientale e dello stato dell’arte della tecnica. A tal fine andranno vagliati i seguenti interventi (cfr. [20]):
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Tab. 3.4 Possibili interventi di risanamento (cfr. [20])
Decontaminazione Degradazione o attenuazione degli inquinanti Contamin. insufficiente o assente: Risorsa → rimozione degli inquinanti
Messa in sicurezza Degradazione lenta o attenuazione artificiale Contamin. degli inquinanti: Risorsa → blocco dell’emissione di inquinanti
Monitored Natural Degradazione o attenuazione elevata: Attenuation → attenuazione naturale controllata
Andrà quindi presentata all’organo di esecuzione una relazione di progetto al fine di valutare la fattibilità degli interventi proposti ai sensi dell’articolo 18 OSiti, in particolare:
l’impatto ambientale delle misure
la loro efficacia a lungo termine
il rischio ambientale del sito contaminato prima e dopo l’intervento
in caso di decontaminazione parziale, la monitorabilità delle misure e l’attuabilità di interventi correttivi.
Per i progetti soggetti ad autorizzazione del DATEC, il progetto di risanamento va presentato alla SG DATEC contestualmente alla domanda di approvazione del progetto e approvato assieme a quest’ultimo previa consultazione dei servizi federali e cantonali competenti (cfr. [11]; [13]).
Per i progetti di manutenzione, il progetto di risanamento viene autorizzato dal responsabile della divisione Infrastruttura stradale (AC I) della Centrale USTRA assieme alla scheda ambientale del piano d’intervento (cfr. [11]).
L’autorizzazione deve riportare:
gli obiettivi finali del risanamento
gli interventi da realizzare
i controlli atti a valutare l’esito del risanamento
i termini da rispettare
le condizioni e i vincoli di protezione ambientale (cfr. art. 18 OSiti).
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3.5 Risanamento
Una volta ottenuta l’autorizzazione, la realizzazione della variante prescelta avviene ad opera della filiale sotto la supervisione di un perito. Il sito contaminato va monitorato fino al termine dei lavori di risanamento (cfr. pt. 3.3).
A lavori conclusi la filiale consegna all’organo di esecuzione la relazione finale di risanamento (cfr. art. 19 OSiti), nella quale riporta, sulla base di opportuni test, l’esito del risanamento ed eventuali contaminazioni residue per attestare il raggiungimento degli obiettivi (certificato di risanamento). Se sono state realizzate decontaminazioni deve essere allegato anche il certificato di avvenuto smaltimento, a riprova che i materiali rimossi dal sito sono stati smaltiti e/o recuperati conformemente al piano di gestione e smaltimento.
L’organo di esecuzione emette quindi un parere sulla relazione finale, dispone le necessarie modifiche catastali (cfr. pt. 2.4.2 e 2.4.3) e aggiorna la documentazione del catasto USTRA.
Infine, aggiorna la banca dati SanDat dell’UFAM (www.sandat.ch).
3.6 Piano di gestione e smaltimento
Per i rifiuti inquinati derivanti da attività costruttive, la filiale stila un apposito piano di gestione e smaltimento a norma dell’articolo 16 capoverso 1 OPSR.
Per i progetti soggetti ad autorizzazione del DATEC, il piano di gestione e smaltimento va presentato alla SG DATEC contestualmente alla domanda di approvazione del progetto e approvato assieme a quest’ultimo previa consultazione dei servizi federali e cantonali competenti (cfr. [11]; [13]).
Per i progetti di manutenzione, il piano di gestione e smaltimento viene autorizzato dall’AC I della Centrale USTRA assieme alla scheda ambientale del piano di intervento (cfr. [11]).
Il piano di gestione e smaltimento deve indicare la tipologia, le caratteristiche e la quantità dei rifiuti derivanti dall’attività costruttiva nonché prevedere misure di gestione e/o smaltimento. Il piano è obbligatorio in presenza di (cfr. art. 1 cpv. 1 OPSR):
rifiuti presumibilmente superiori a 200 m³, oppure
rifiuti potenzialmente contaminati da IPA, PCB, metalli pesanti, amianto o altre sostanze inquinanti o nocive per la salute.
A lavori conclusi va prodotto un certificato di avvenuto smaltimento che attesti il rispetto delle procedure di gestione e smaltimento contenute nel piano.
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4 Attuazione (USTRA)
4.1 Sinergie tra organo di esecuzione, RDL e filiali
Direzione RDL Organo di Filiale Servizio Cfr. esecu- cantonale zione Definizione delle respon- Pt. 2.1 sabilità con il servizio X X X All. I cantonale Valutazione di progetti di Pt. 3.1 costruzione ai sensi X X dell’art. 3 OSiti Indagine, monitoraggio e Pt. 3.2-3.5 risanamento di siti inquinati
di competenza X X X All. II.1 dell’USTRA
di competenza canto- X X X All. III nale Siti inquinati senza ne- Pt. 2.6 cessità di monitoraggio o X X X Pt. 3.6 risanamento All. II.1.4 Modifiche catastali X X Pt. 2.4 Ripartizione delle spese Pt. 2.5
di competenza X X X X All. VII.2 dell’USTRA
di competenza canto- X X X All. VII.3 nale
Fig. 7: Sinergie tra organo di esecuzione, RDL e filiali
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4.2 Compiti dell’organo di esecuzione e delle filiali nella gestione di siti inquinati
Fase Processo Valutazione Compiti organo di esecuzione Compiti filiali
coordina l’esecuzione unitaria della normativa sui siti inquinati
definisce le responsabilità per la gestione dei siti inquinati di concerto con i servizi cantonali (→ All. I)
comunica con i servizi cantonali
1 Registrazione • gestisce il registro dei siti inquinati (ad uso interno)
decide sulla necessità di indagini ambientali Sito inquinato? Valutazione Indagini necessarie? • assiste le filiali nelle indagini • incarica il perito delle indagini preliminari preliminari
valuta i risultati delle indagini • esamina la relazione di inda-
decide sulla necessità di moni- gine e la trasmette all’organo
2 Indagine di esecuzione
preliminare toraggio o risanamento • notifica le modifiche catastali ai servizi cantonali
Valutazione Sito contaminato?
assiste le filiali nelle indagini • incarica il perito delle indagini dettagliate dettagliate
valuta i risultati delle indagini • esamina la relazione di inda-
fissa gli obiettivi e l’urgenza del gine e la trasmette all’organo risanamento di esecuzione
3 Indagine dettagliata
notifica le modifiche catastali ai servizi cantonali
prepara la decisione di risanamento
Valutazione Obiettivi? Urgenza?
assiste le filiali nell’elabora- • incarica il perito del progetto di zione del progetto di risana- risanamento mento • esamina il progetto e lo tra-
valuta il progetto smette all’organo di esecu- Progetto di • assiste le filiali durante il risa- zione risanamento namento • aggiudica l’appalto di risana- 4 • valuta i certificati di risana- mento Risanamento mento e di avvenuto smalti- • dà incarico all’impresa di risamento namento
notifica le modifiche catastali ai • segue i lavori di risanamento servizi cantonali • esamina la relazione finale e
se necessario, prepara la deci- la trasmette all’organo di ese- Valutazione Risanamento riuscito? sione di ripartizione delle spese cuzione
acquisisce la documentazione di risanamento
Fig. 8: Gestione di siti inquinati: competenze dell’organo di esecuzione e delle filiali
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4.3 Scambio di informazioni
Nel corso della gestione di siti inquinati va garantito un continuo scambio di informazioni tra il servizio cantonale e l’organo di esecuzione. In particolare:
l’organo di esecuzione trasmette al servizio cantonale i risultati delle indagini e le relazioni di indagine e risanamento per i siti di competenza dell’USTRA (cfr. direttiva 18002, [10]).
il servizio cantonale trasmette a sua volta all’organo di esecuzione i risultati delle indagini e le relazioni di indagine e risanamento per i siti adiacenti a proprietà dell’USTRA.
4.4 Documentazione sulla gestione di siti inquinati
L’organo di esecuzione acquisisce la documentazione prodotta durante la gestione di siti inquinati di competenza dell’USTRA, di modo che le relazioni di indagine, le relazioni finali, le valutazioni, le autorizzazioni e le decisioni siano sempre disponibili e consultabili.
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Allegati 5
5 Le procedure illustrate di seguito seguono le fasi dei progetti di manutenzione e potenziamento dell’USTRA
secondo il manuale tecnico Tracciato e ambiente (cfr. [13]) e delle istruzioni ASTRA 78003 sull’applicazione della normativa ambientale nei progetti delle strade nazionali (cfr. [11]; Glossario; Fig. 18).
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I Regolamentazione della competenza esecutiva
La competenza per l’applicazione dell’ordinanza sui siti contaminati appartiene all’USTRA o alla SG DATEC (cfr. pt. 2.1) per:
progetti di costruzione soggetti ad autorizzazione, oppure
siti inquinati ubicati interamente o prevalentemente nel demanio nazionale o oggetto di un diritto di superficie dell’USTRA. In tutti gli altri casi la competenza spetta ai servizi cantonali 6.
In casi particolari e se così convenuto dalle parti è possibile coinvolgere i servizi cantonali ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 LPAmb 7.
Si riportano di seguito, a titolo chiarificativo, i vari scenari possibili con i rispettivi soggetti competenti:
Competenza dei Cantoni Competenza dell’USTRA Sito inquinato Interamente fuori Interamente
Perimetro proprietà o Perimetro proprietà o dal demanio Sito inquinato entro il demanio dell’USTRA: dell’USTRA: competenza competenza cantonale dell’USTRA
progetto progetto
Sito inquinato Prevalentemente Prevalentemente fuori dal nel demanio
Perimetro proprietà o Perimetro proprietà o Sito inquinato demanio dell’USTRA: dell’USTRA: di norma comresponsabilità petenza
progetto progetto di norma canto- dell’USTRA* nale*
Sito inquinato In minima parte nel demanio
Perimetro proprietà o dell’USTRA: di norma competenza cantonale*
progetto
Il servizio cantonale ha già varato misure il Cantone per la gestione del sito: mantiene la competenza* * se così convenuto dalle parti
Fig. 9: Schema illustrativo per determinare la competenza esecutiva
Cfr. pt. 2.1. Cfr. pt. 2.1.2.
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Allo scopo di definire le competenze per la gestione dei siti inquinati, l’organo di esecuzione e i servizi cantonali si accordano principalmente su:
l’autorità che redige il capitolato d’oneri delle indagini ambientali e l’autorità che dispone le indagini;
l’autorità che valuta i risultati delle indagini;
in che momento e secondo quali modalità consultare l’USTRA;
l’autorità che valuta in ultima istanza la necessità di risanamento;
l’autorità che dispone il risanamento ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 OSiti;
l’autorità che dispone la ripartizione delle spese in presenza di corresponsabilità ai sensi dell’articolo 32d capoverso 4 LPAmb;
l’autorità che assume le spese ai sensi dell’articolo 32d capoverso 3 LPAmb, ovvero qualora i terzi responsabili non siano identificabili o solvibili;
lo scambio di informazioni.
Tab. I.1 Siti inquinati nel territorio di competenza dell’USTRA: procedura ordinaria per definire le competenze esecutive Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di conutenzione struzione o potenziamento Piano di con- Progetto gene- Filiale Chiede all’organo di esecuservazione glo- rale GP zione di stabilire le compebale EK tenze esecutive per la gestione del sito inquinato. o al più tardi Piano d’inter- Progetto esecuvento tivo Organo di ese- Stabilisce le competenze ese- Accordo (scritto) sulle compecuzione cutive di concerto con i servizi tenze esecutive per la gestione cantonali, in particolare in rela- del sito inquinato zione a: Aggiornamento catastale con
ripartizione dei compiti per indicazione delle competenze le indagini ambientali; esecutive
valutazione dei risultati delle indagini;
consultazione dell’USTRA;
valutazione della necessità di monitoraggio e risanamento;
eventuali interventi di monitoraggio e risanamento (decisione di risanamento);
eventuale ripartizione delle spese (decisione di ripartizione delle spese);
scambio di informazioni. Organo di ese- Trasmette alla filiale l’accordo cuzione sulle competenze esecutive per la gestione del sito inquinato. Informa la direzione. Dispone le necessarie modifiche catastali. Eventuale modifica catastale
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II Siti inquinati nel territorio di competenza dell’USTRA
Il presente allegato illustra le procedure ordinarie per la gestione di siti inquinati ubicati interamente o prevalentemente nel perimetro di progetto oppure di proprietà dell’USTRA (cfr. colonna destra Fig. 9).
Esempio:
Fig. 10: Sito di deposito 6714-10: Glovelier (JU), inquinato senza necessità di monitoraggio o risanamento, 1:10.000
II.1 Siti inquinati censiti nel catasto II.1.1 Siti inquinati con necessità di indagine L’indagine preliminare prevede solitamente esami storici (indagine storica) e tecnici (indagine tecnica) dell’area inquinata (cfr. art. 7 OSiti; cfr. pt. 3.2.1).
Scopo dell’indagine è raccogliere tutte le informazioni atte a valutare la necessità di intervento nell’area (monitoraggio o risanamento) nonché il rischio ambientale.
L’indagine preliminare ha lo scopo di verificare eventuali necessità di monitoraggio o risanamento (sito contaminato; cfr. art. 8 OSiti).
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Tab. II.1 Siti inquinati nel territorio di competenza dell’USTRA: procedura ordinaria per indagini preliminari Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di conutenzione struzione o potenziamento Piano di con- Progetto gene- Filiale Incarica uno studio peritale Relazione di indagine recante: servazione glo- rale GP dell’indagine storica e del ca- • storia del sito bale EK pitolato d’oneri ai fini dell’in- • attività inquinanti svolte dagine tecnica • inquinanti rilasciati o al più tardi
periodo di attività Piano d’inter- Progetto esecu- • responsabili dell’inquinavento MK tivo AP mento Capitolato d’oneri ai fini dell’indagine tecnica recante:
descrizione del sito
assetto geologico e idrogeologico
risorse protette colpite Trasmette la relazione di inda- • oggetto, portata e modalità gine all’organo di esecuzione dell’indagine tecnica Organo di ese- Esamina la relazione di indacuzione gine Esprime un parere sul capitolato d’oneri Piano delle azioni necessarie Dispone le necessarie modifi- ed eventuale modifica catache catastali stale Aggiorna la documentazione catastale con la relazione di Aggiornamento della docuindagine mentazione catastale Qualora l’indagine preliminare comprovi l’inquinamento dell’area: Filiale Incarica uno studio peritale Relazione di indagine atta a dell’indagine tecnica verificare la necessità di monitoraggio o risanamento recante (cfr. art. 9-12 OSiti):
descrizione del sito
assetto geologico e idrogeologico
risorse protette colpite
indagini svolte e risultati Trasmette la relazione di inda- • analisi di rischio ambientale gine all’organo di esecuzione • proposta di classificazione Organo di ese- Esamina la relazione di indacuzione gine e cataloga il sito come:
non inquinato
non richiedente monitoraggio o risanamento
richiedente ulteriori indagini
richiedente monitoraggio
richiedente risanamento Trasmette un parere alla filiale e dispone le necessarie modi- Piano delle azioni necessarie fiche catastali e modifica catastale Aggiorna la documentazione catastale con la relazione di Aggiornamento della docuindagine mentazione catastale
Possibili azioni in base all’esito dell’indagine tecnica:
sito non inquinato: solo modifica catastale
sito inquinato senza necessità di monitoraggio o risanamento: interventi necessari unicamente in vista di attività costruttive (cfr. All. II.1.4)
sito con necessità di monitoraggio: vedasi Allegato II.1.2
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sito con necessità di risanamento: vedasi Allegato II.1.3
sito non ancora catalogabile: proseguimento dell’indagine tecnica
II.1.2 Siti inquinati con necessità di monitoraggio Le attività di monitoraggio hanno lo scopo di identificare tempestivamente, e dunque prevenire, l’insorgenza di effetti dannosi o molesti sulle acque sotterranee (cfr. pt. 3.3).
Qualora l’indagine preliminare o dettagliata evidenzi la necessità di monitorare il sito, viene attivata la seguente procedura:
Tab. II.2 Siti inquinati nel territorio di competenza dell’USTRA: procedura ordinaria per attività di monitoraggio Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di conutenzione struzione o potenziamento Piano di con- Progetto gene- Filiale Incarica uno studio peritale del Breve relazione sul piano di servazione glo- rale GP piano di monitoraggio monitoraggio recante: bale EK • punti e rete di monitoraggio o al più tardi • parametri monitorati • frequenza delle misurazioni Piano d’inter- Progetto esecu- (periodi di monitoraggio e vento MK tivo AP intervalli) Trasmette una relazione all’or- • procedure di campionagano di esecuzione mento e metodi analitici Organo di ese- Esamina il piano di monitoragcuzione gio Esprime un parere sul piano di monitoraggio Piano delle azioni necessarie Filiale Incarica uno studio peritale Relazione di monitoraggio redelle attività di monitoraggio cante: Attua il piano di monitoraggio • indagini svolte e risultati, Trasmette la relazione di mo- • analisi di rischio ambientale nitoraggio all’organo di esecu- • proposta di valutazione e zione azioni necessarie
Organo di ese- Esamina la relazione di monicuzione toraggio e valuta se (cfr. Fig. 6):
interrompere le attività di monitoraggio e svolgere nuove indagini sul sito
disporre il risanamento del sito
prevedere un ulteriore periodo di monitoraggio (eventualmente modificando il piano iniziale) Trasmette un parere alla filiale e dispone le necessarie modi- Piano delle azioni necessarie fiche catastali e modifica catastale Aggiorna la documentazione catastale con la relazione di Aggiornamento della documonitoraggio mentazione catastale
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Qualora le attività di monitoraggio siano svolte durante o dopo un risanamento è possibile:
integrare il piano di monitoraggio nel progetto di risanamento
integrare la relazione di monitoraggio nella relazione finale di bonifica
II.1.3 Siti inquinati con necessità di risanamento L’indagine dettagliata serve a definire gli obiettivi e l’urgenza di risanamento sulla base delle seguenti informazioni:
tipologia, localizzazione, quantità e concentrazione di sostanze pericolose per l’ambiente
tipologia, diffusione e tempistiche degli effetti di dette sostanze sull’ambiente;
localizzazione e rilevanza dei comparti ambientali minacciati
Tab. II.3 Siti inquinati nel territorio di competenza dell’USTRA: procedura ordinaria per indagini dettagliate Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di conutenzione struzione o potenziamento Piano d’inter- Progetto esecu- Filiale Incarica uno studio peritale Relazione di indagine recante: vento MK tivo AP dell’indagine dettagliata • descrizione del sito
assetto geologico e idrogeologico
risorse protette colpite
indagini svolte e risultati
tipologia, localizzazione e quantità di inquinanti
rilascio e trasporto di inquinanti
analisi di rischio ambientale Trasmette la relazione di inda- • proposta di obiettivi e urgine all’organo di esecuzione. genza di risanamento Organo di ese- Esamina la relazione di indacuzione gine Stabilisce gli obiettivi e l’urgenza del risanamento Valuta il piano di monitoraggio Trasmette un parere alla filiale e al servizio cantonale Definizione degli obiettivi e Dispone le necessarie modifi- dell’urgenza di risanamento che catastali Eventuale modifica catastale Aggiorna la documentazione catastale con la relazione di Aggiornamento della docuindagine mentazione catastale
Una volta approvati i risultati dell’indagine dettagliata viene preparato il progetto di risanamento. Il documento è necessario per ottenere:
l’autorizzazione di progetti di costruzione o potenziamento, laddove il risanamento venga realizzato durante i lavori
l’autorizzazione da parte dell’AC I, laddove il risanamento rientri in un progetto di manutenzione (cfr. [11])
La procedura di autorizzazione dei progetti di risanamento prevede la consultazione dei servizi cantonali (cfr. [11]).
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Tab. II.4 Siti inquinati nel territorio di competenza dell’USTRA: procedura ordinaria per progetti e lavori di risanamento Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di conutenzione struzione o potenziamento Piano d’inter- Progetto esecu- Filiale Incarica uno studio peritale del Relazione sul progetto di risavento MK tivo AP progetto di risanamento. namento recante (cfr. [29]):
informazioni disponibili definizione del progetto e aspetti organizzativi
studio delle varianti
proposta della migliore variante e degli obiettivi finali di risanamento
eventuale deroga agli obiettivi di risanamento di cui all’art. 15 OSiti
piano orientativo di gestione e smaltimento
piano orientativo di monito- Trasmette una relazione all’or- raggio gano di esecuzione. • calendario Organo di Esamina il progetto di risanaesecuzione mento in relazione a:
obiettivi finali
termini
vincoli
controlli e prove Trasmette il progetto alla SG DATEC o all’AC I per approvazione SG DATEC Approva il progetto di risana- Consultazione dei servizi canmento contestualmente alla tonali e approvazione del proprocedura di autorizzazione getto di risanamento (comprensivo dei vincoli eventuali) AC I Approva il progetto di risana- Consultazione dei servizi canmento contestualmente alla tonali e approvazione del proprocedura di autorizzazione getto di risanamento (comdel piano d’intervento (cfr. [11]; prensivo dei vincoli eventuali) pt. 4.1) Progetto di in- Progetto di det- Filiale Piano attuativo secondo [13] Piano dettagliato di gestione e tervento MP taglio DP pt. 11.1 Prestazioni di proget- smaltimento tazione MP e 11.5 Prestazioni Piano di monitoraggio e piano di progettazione DP di controllo Gara di appalto e progetto ese- Filiale Aggiudica gli appalti di risana- Aggiudicazione degli appalti di cutivo mento e smaltimento. risanamento e smaltimento. Chiede conferma dell’incarico Progetto esecutivo alla/e impresa/e di smaltimento Esecuzione progetto ed esecu- Filiale Coadiuva e sovrintende ai lazione lavori vori di risanamento. Filiale Relazione finale recante:
informazioni su contaminazioni residue
certificato di avvenuto smaltimento con indica- Trasmette la relazione finale zione dei flussi inquinanti all’organo di esecuzione effettivi Organo di Esamina la relazione finale. esecuzione Trasmette un parere alla filiale
Dispone le necessarie modifiche catastali Modifica catastale Aggiorna la banca dati SanDat dell’UFAM Aggiorna la documentazione catastale con le relazioni per- Aggiornamento della docuvenute mentazione catastale
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II.1.4 Siti inquinati senza necessità di monitoraggio o risanamento Premessa:
le indagini ambientali devono essere definitivamente concluse e il sito deve essere censito nel catasto come non richiedente monitoraggio o risanamento. Se il sito non è invece ancora stato analizzato va disposta l’indagine preliminare (cfr. All. II.1.1)
il sito inquinato può essere modificato con interventi costruttivi a patto che non rendano necessario un successivo risanamento (cfr. art. 3 OSiti; pt. 3.1; Fig. 3)
di norma è consentito smaltire o trattare solamente i materiali generati e movimentati nel quadro del progetto di costruzione.
Laddove l’attività costruttiva produce rifiuti inquinati, la filiale redige un piano di gestione e smaltimento recante la tipologia, le caratteristiche e la quantità dei rifiuti nonché le modalità di gestione e/o smaltimento previste.
Presenta inoltre una relazione di fine lavori in cui attesta:
eventuali contaminazioni residue nel perimetro del progetto di costruzione,
lo smaltimento dei rifiuti secondo il piano di gestione e smaltimento (certificato di avvenuto smaltimento ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 OPSR).
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Tab. II.5 Siti inquinati nel territorio di competenza dell’USTRA: procedura ordinaria per siti inquinati noti senza necessità di risanamento Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di conutenzione struzione o ampliamento Piano di con- Progetto gene- Filiale Specifica tipologia e quantità Informazioni su tipologia e servazione glo- rale GP di rifiuti nonché le modalità di quantità stimata di rifiuti nonbale EK gestione di rifiuti e materiali ché sulle modalità di gestione nella scheda ambientale alle- di rifiuti e materiali gata al piano di manutenzione o nella relazione di compatibilità ambientale di 2° livello (cfr. [13] pt. 11.1 Prestazioni di progettazione EK Ambiente) Piano d’inter- Progetto esecu- Filiale Redige il piano orientativo di Piano orientativo di gestione e vento MK tivo AP gestione e smaltimento da al- smaltimento legare alla scheda ambientale del piano d’intervento o alla domanda di autorizzazione (cfr. [13] pt. 11.1 Prestazioni di progettazione MK; art. 16 cpv. 1 OPSR; art. 12 cpv. 1 lett. m OSN) Trasmette la relazione finale all’organo di esecuzione Organo di ese- Valuta il progetto di costrucuzione zione ai sensi dell’art. 3 OSiti (cfr. pt. 3.1.1) Trasmette il piano di gestione e smaltimento all’AC I per approvazione AC I Approva il piano di gestione e Approvazione del piano oriensmaltimento (cfr.[11], pt. 4.1) tativo di gestione e smaltimento o del piano d’intervento (comprensivo dei vincoli eventuali) Progetto di in- Progetto di det- Filiale Redige il piano dettagliato di Piano dettagliato di gestione e tervento MP taglio DP gestione e smaltimento (cfr. smaltimento [13] pt. 11.5 Prestazioni di progettazione MP e 11.5 Prestazioni di progettazione DP) Gara di appalto e progetto ese- Filiale Chiede conferma dell’incarico cutivo alla/e impresa/e di smaltimento Esecuzione progetto ed esecu- Filiale Sovrintende alla classificazione lavori zione dei materiali Filiale Predispone i moduli di accom- Moduli di accompagnamento pagnamento OTRif OTRif Filiale Trasmette la relazione finale Relazione finale recante: all’organo di esecuzione • informazioni su contaminazioni residue • certificato di avvenuto smaltimento con indicazione dei flussi inquinanti effettivi Organo di ese- Esamina la relazione finale cuzione Trasmette un parere alla filiale Dispone le necessarie modifiche catastali Modifica catastale
Aggiorna la documentazione catastale con le relazioni per- Aggiornamento della docuvenute mentazione catastale
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II.2 Inquinamento imprevisto durante lavori di pianificazione o di costruzione Laddove nel corso di lavori di costruzione si riscontrino situazioni di inquinamento impreviste, occorrerà effettuare una prima valutazione per determinare:
la tipologia di rifiuti
l’entità dell’inquinamento
la necessità di misure immediate per la protezione dell’ambiente o del luogo di lavoro.
In un secondo momento andrà altresì valutato:
se modificare il piano di gestione e smaltimento al fine di assicurare uno smaltimento dei rifiuti conforme all’OPSR
se l’articolo 3 OSiti sia rispettato durante tutta la durata dei lavori o siano invece necessarie misure di risanamento nel corso del cantiere
se i rifiuti potrebbero sortire effetti dannosi o molesti sulle risorse protette che, indipendentemente dall’intervento costruttivo, richiedano l’avvio della procedura di gestione per siti inquinati.
La valutazione preliminare, l’eventuale attuazione di misure urgenti e la valutazione ai sensi dell’articolo 3 OSiti possono richiedere diverso tempo, durante il quale i lavori nell’area inquinata dovranno essere interrotti.
Tab. II.6 Siti inquinati nel territorio di competenza dell’USTRA: procedura ordinaria per inquinamento imprevisto durante i lavori Fase Autorità Compiti Risultato Esecuzione progetto ed esecu- Filiale Contatta un esperto per effet- Nota agli atti o breve relazione zione lavori tuare una prima valutazione recante: Se necessario, dispone l’inter- • tipologia di rifiuti ruzione dei lavori • entità dell’inquinamento
necessità di misure urgenti Trasmette la nota agli atti o (protezione delle acque o una breve relazione all’organo del luogo di lavoro) di esecuzione • azioni necessarie Organo di ese- Se necessario, informa il sercuzione vizio cantonale Filiale Se necessario, modifica e/o Modifica e/o integrazione del integra il piano di gestione e piano di gestione e smaltismaltimento mento con:
classificazione e/o cubatura dei nuovi rifiuti
eventuali nuove modalità di Trasmette il piano modificato smaltimento e/o integrato all’organo di ese- • nuova conferma della/e imcuzione presa/e di smaltimento Organo di ese- Valuta il progetto di costrucuzione zione ai sensi dell’art. 3 OSiti (cfr. pt. 3.1.1) Se necessario, dispone l’indagine preliminare (cfr. All. II.1.1) Aggiorna il catasto Registrazione del sito nel catasto Aggiorna la documentazione Aggiornamento della docucatastale con la relazione mentazione catastale
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III Siti inquinati adiacenti al perimetro dell’USTRA
Il presente allegato riporta le procedure ordinarie per la gestione di siti inquinati di competenza dei servizi cantonali e confinanti con il perimetro di competenza dell’USTRA (cfr. colonna sinistra Fig. 9). Questi siti possono richiedere indagini ambientali o risanamenti nell’ambito di progetti USTRA situati nel perimetro delle strade nazionali oppure su istanza dei servizi cantonali.
Esempio:
Fig. 11: In rosso: sito di deposito 1024A0063: Emmen (LU), inquinato con necessità di indagine, 5,5% della superficie nel perimetro di competenza dell’USTRA In verde: sito aziendale 1024B0073: Emmen (LU), inquinato con necessità di indagine, 18% della superficie nel perimetro della strada nazionale 1:10.000
Laddove progetti di manutenzione, costruzione o potenziamento dell’USTRA rendano necessarie successive misure di gestione del sito inquinato, l’Ufficio può essere obbligato a svolgere indagini ambientali sull’intero sito (obbligo di fare). Va inoltre ricordato che eventuali risanamenti conseguenti a progetti dell’USTRA possono interessare anche zone del sito ubicate al di fuori del perimetro delle strade nazionali.
I servizi cantonali dispongono gli interventi necessari, valutano i risultati delle indagini ambientali e stabiliscono la ripartizione delle spese ai sensi dell’articolo 32d capoverso 4 LPAmb.
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III.1 Siti inquinati con necessità di indagine Tab. III.1 Siti inquinati adiacenti al perimetro dell’USTRA: procedura ordinaria per indagini preliminari Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di conutenzione struzione o potenziamento Piano di con- Progetto gene- Filiale Su richiesta del servizio servazione glo- rale GP cantonale: bale EK informa l’organo di esecuzione. Per progetti di manutenzione, costruzione o potenziamento dell’USTRA: definisce le azioni necessarie d’intesa con il servizio cantonale e informa l’organo di esecuzione Filiale Incarica uno studio peritale Relazione di indagine recante: dell’indagine storica e del ca- • storia del sito o al più tardi pitolato d’oneri ai fini dell’in- • attività inquinanti svolte dagine tecnica • inquinanti rilasciati Piano d’inter- Progetto esecu-
periodo di attività vento MK tivo AP
responsabili dell’inquinamento Capitolato d’oneri ai fini dell’indagine tecnica recante:
descrizione del sito
assetto geologico e idro- Trasmette la relazione di inda- geologico gine al servizio cantonale e in- • risorse protette colpite via una copia all’organo di • oggetto, portata e modalità esecuzione dell’indagine tecnica Servizio canto- Esamina la relazione di indanale gine Esprime un parere sul capitolato d’oneri Piano delle azioni necessarie Dispone le necessarie modifi- ed eventuale modifica catache catastali stale Qualora l’indagine preliminare comprovi l’inquinamento dell’area: Filiale Incarica uno studio peritale Relazione di indagine atta a dell’indagine tecnica verificare la necessità di monitoraggio e risanamento recante (cfr. art. 9-12 OSiti):
descrizione del sito
assetto geologico e idrogeologico Trasmette la relazione di inda- • risorse protette interessate gine al servizio cantonale e in- • indagini svolte e risultati via una copia all’organo di • analisi di rischio ambientale esecuzione • proposta di classificazione Servizio canto- Esamina la relazione di indanale gine e cataloga il sito come:
non inquinato
non richiedente monitoraggio o risanamento
richiedente ulteriori indagini
richiedente monitoraggio
richiedente risanamento Trasmette un parere alla filiale, invia una copia all’organo Piano delle azioni necessarie di esecuzione e dispone le ne- ed eventuale modifica catacessarie modifiche catastali stale Organo di ese- Aggiorna la documentazione
cuzione catastale con le relazioni per- Aggiornamento della docuvenute. mentazione catastale
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Possibili azioni in base all’esito dell’indagine tecnica:
sito non inquinato: solo modifica catastale
sito inquinato senza necessità di monitoraggio o risanamento: misure necessarie unicamente in vista di progetti di costruzione (cfr. All. II.1.4).
sito con necessità di monitoraggio: di norma l’USTRA non si occupa del monitoraggio a lungo termine dei siti adiacenti al perimetro delle strade nazionali
sito con necessità di risanamento: vedasi Allegato II.1.3
sito non ancora catalogabile: proseguimento dell’indagine tecnica.
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III.2 Siti inquinati con necessità di risanamento Con l’indagine dettagliata vengono definiti gli obiettivi e l’urgenza del risanamento in base a:
tipologia, localizzazione, quantità e concentrazione di sostanze pericolose per l’ambiente
tipologia, diffusione e tempistiche degli effetti di dette sostanze sull’ambiente
localizzazione e rilevanza dei comparti ambientali minacciati. Tab. III.2 Siti inquinati adiacenti al perimetro dell’USTRA: procedura ordinaria per indagini dettagliate Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di conutenzione struzione e potenziamento Piano d’inter- Progetto esecu- Filiale Su richiesta del servizio vento MK tivo AP cantonale: informa l’organo di esecuzione In caso di progetto di manutenzione, costruzione o potenziamento dell’USTRA: definisce le azioni necessarie d’intesa con il servizio cantonale e informa l’organo di esecuzione Filiale Incarica uno studio peritale Relazione di indagine recante: dell’indagine dettagliata • descrizione del sito
assetto geologico e idrogeologico
risorse protette interessate
indagini svolte e risultati
tipologia, localizzazione e quantità di inquinanti
rilascio e trasporto di inqui- Trasmette la relazione di inda- nanti gine al servizio cantonale e in- • analisi di rischio ambientale via una copia all’organo di • proposta di obiettivi e uresecuzione. genza di risanamento. Servizio canto- Esamina la relazione di indanale gine Stabilisce gli obiettivi e l’urgenza del risanamento Valuta il piano di monitoraggio Trasmette un parere alla filiale e al servizio cantonale Definizione degli obiettivi e Dispone le necessarie modifi- dell’urgenza di risanamento che catastali Eventuale modifica catastale Organo di ese- Aggiorna la documentazione Aggiornamento della docucuzione catastale con la relazione mentazione catastale
Una volta approvati i risultati dell’indagine dettagliata viene stilato il progetto di risanamento, sulla cui base il servizio cantonale emette la decisione di risanamento (cfr. art. 18 cpv. 2 OSiti).
A risanamento ultimato viene stilata una relazione di fine lavori per attestare:
eventuali contaminazioni residue nel perimetro del progetto di risanamento (certificato di bonifica)
lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal risanamento secondo il piano di gestione e smaltimento (certificato di avvenuto smaltimento)
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Tab. III.3 Siti inquinati adiacenti al perimetro dell’USTRA: procedura ordinaria per progetti e lavori di risanamento Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di conutenzione struzione o potenziamento Piano d’inter- Progetto esecu- Filiale Incarica uno studio peritale Relazione sul progetto di risavento MK tivo AP del progetto di risanamento namento recante (cfr. [29]):
informazioni disponibili, definizione del progetto e aspetti organizzativi
studio delle varianti
proposta della migliore variante e degli obiettivi finali di risanamento
eventuale deroga agli obiettivi di risanamento di cui all’art. 15 OSiti
piano orientativo di gestione e smaltimento Trasmette una relazione al • piano orientativo di monitoservizio cantonale con copia raggio all’organo di esecuzione • calendario Servizio canto- Esamina il progetto di risana- Consultazione dell’USTRA. nale mento in relazione a: Decisione di risanamento ai
obiettivi finali sensi dell’art. 18 cpv. 2 OSiti
termini con contraddittorio
vincoli Permesso di costruzione per le
controlli e prove aree fuori dal perimetro delle strade nazionali AC I Approva il progetto di risana- Approvazione del progetto di mento (cfr. [11] pt. 4.1) risanamento (comprensivo dei vincoli eventuali) Progetto di in- Progetto di det- Filiale Piano attuativo secondo [13] Piano dettagliato di gestione e tervento MP taglio DP pt. 11.1 Prestazioni di proget- smaltimento tazione MP e 11.5 Prestazioni Piano di monitoraggio e piano di progettazione DP di controllo Gara di appalto e progetto ese- Filiale Aggiudica gli appalti di risana- Aggiudicazione degli appalti di cutivo mento e smaltimento. risanamento e smaltimento Chiede conferma dell’incarico Progetto esecutivo alla/e impresa/e di smaltimento Esecuzione progetto ed esecu- Filiale Coadiuva e sovrintende ai lazione lavori vori di risanamento Filiale Relazione finale recante:
informazioni su contaminazioni residue, Trasmette la relazione finale • certificato di avvenuto al servizio cantonale e invia smaltimento con indicauna copia all’organo di esecu- zione dei flussi inquinanti zione effettivi. Servizio canto- Esamina la relazione finale nale Trasmette un parere alla filiale Dispone le necessarie modifiche catastali Modifica catastale Aggiorna la banca dati San- Dat dell’UFAM Organo di ese- Aggiorna la documentazione
cuzione catastale con le relazioni per- Aggiornamento della docuvenute mentazione catastale
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III.3 Siti inquinati prevalentemente fuori dal perimetro delle strade nazionali Alcuni siti inquinati di grandi dimensioni possono estendersi in parte all’interno del perimetro delle strade nazionali. In questi casi la gestione del sito spetta di norma ai servizi cantonali (cfr. colonna sinistra Fig. 9).
Esempio:
Fig. 12: Sito di deposito 453.2000.001: Lancy (GE), inquinato con necessità di indagine, 31% dell’area nel perimetro di competenza dell’USTRA, 1:5.000
Qualora progetti di costruzione o manutenzione dell’USTRA dovessero modificare il livello di urgenza di un sito inquinato, l’organo di esecuzione e il servizio cantonale concertano e definiscono di volta in volta le competenze specifiche e, se necessario, le tempistiche per la gestione del sito in un accordo tra le parti.
Per la procedura da seguire si rimanda all’Allegato I, Tab. I.1.
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IV Siti inquinati di dimensioni sconosciute
In alcuni casi il catasto dei siti inquinati fornisce solo informazioni sommarie sui siti; spesso, infatti, se ne conoscono solo l’ubicazione approssimativa e le attività inquinanti svolte. Per i progetti di costruzione e manutenzione i siti maggiormente problematici sono quelli di dimensioni sconosciute in quanto possono comportare notevoli costi aggiuntivi. Per questo motivo, laddove le informazioni sulle dimensioni o sull’inquinamento di siti ubicati nel perimetro di competenza dell’USTRA siano assenti, parziali o insufficienti, occorre determinare sin dalle prime fasi progettuali:
l’estensione dell’area inquinata nel perimetro di competenza dell’USTRA
la tipologia di inquinanti Sarà così possibile valutare con precisione l’inquinamento e pianificare in maniera mirata e tempestiva le misure necessarie.
Tab. IV.1 Procedura ordinaria per siti inquinati di dimensioni sconosciute Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di conutenzione struzione o potenziamento Piano di con- Progetto gene- Filiale Incarica uno studio peritale servazione glo- rale GP della ricognizione del sito bale EK allo scopo di: o al più tardi • circoscrivere l’area inquinata ubicata nel perimetro Piano d’inter- Progetto esecu- dell’USTRA tramite misuravento MK tivo AP zioni semplici;
svolgere analisi organolettiche dei rifiuti
se necessario, realizzare ulteriori analisi per identifi- Breve relazione di ricognizione care gli inquinanti del sito Trasmette una breve relazione all’organo di esecuzione Organo di ese- Esamina la relazione cuzione Valuta le competenze esecu- Definizione delle competenze tive in materia di gestione di esecutive per la gestione del siti inquinati (cfr. All. II.1.1) sito. Se l’USTRA è competente: valuta le azioni necessarie in relazione a:
indagine preliminare (cfr. All. II.1.1)
piano di gestione e smaltimento (cfr. All. II.1.4) Dispone le necessarie modifiche e/o integrazioni catastali relative a:
dimensioni del sito
necessità di indagine Piano delle azioni necessarie Trasmette un parere sulle ed eventuale modifica cataazioni necessarie alla filiale stale Aggiorna la documentazione Aggiornamento della docucatastale con la relazione. mentazione catastale
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V Siti inquinati in zone speciali (gallerie e ponti)
V.1 Siti inquinati sopra portali di gallerie Progetto di costruzione o manutenzione in prossimità di un portale di galleria
La localizzazione/estensione Effettuare la dell’area inquinata e la tipologia ricognizione del sito No (cfr. All. IV) di rifiuti sono note? Sì
Area inq. Area inq. d Area inq. d
Galleria Galleria Galleria
la distanza (d) tra la galleria e l’area inquinata è • la distanza (d) tra la galleria • l’area inquinata è adiacente sufficiente, e e l’area inquinata è ridotta, o alla galleria,
si esclude il rilascio di • si ritiene possibile il rilascio • si ritiene possibile il rilascio inquinanti attraverso il di inquinanti attraverso il di inquinanti attraverso il sistema di drenaggio della sistema di drenaggio della sistema di drenaggio della galleria galleria galleria
Nessun intervento necessario nel quadro Stabilire le competenze del progetto esecutive
Sì L’USTRA è competente No per l’area inquinata (cfr. pt. 2.1; All. I)?
Definire azioni necessarie con il servizio cantonale
Informare l’organo di esecuzione
Svolgere l’indagine Svolgere l’indagine preliminare preliminare (cfr. All. II.1.1) (cfr. All. III.1)
Svolgere l’indagine Svolgere l’indagine dettagliata se necess. dettagliata se necess. (cfr. All. II.1.3) (cfr. All. III.2)
Realizzare il Realizzare il risanamento se necess. risanamento se necess. (cf. All. II.1.3) (cfr. All. III.2)
Fig. 13: Procedura ordinaria per siti inquinati ubicati sopra portali di gallerie
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V.2 Siti inquinati sotto ponti Progetto di costruzione o manutenzione di un ponte
La localizzazione/estensione Effettuare la dell’area inquinata e la tipologia ricognizione del sito di rifiuti sono note? No (cfr. All. IV) Sì
Ponte Ponte Ponte
Area inq. Area inq. Area inq.
Proprietà di Proprietà USTRA USTRA terzi
l’area inquinata non è a • l’area inquinata è a contatto • l’area inquinata è a contatto contatto con l’opera, e con l’opera, o con l’opera, o
gli inquinanti non hanno • gli inquinanti hanno un • gli inquinanti hanno un alcun impatto sull’opera, e impatto sull’opera, o impatto sull’opera, o
non vi è rilascio di inquinanti • vi è rilascio di inquinanti • vi è rilascio di inquinanti sulle fondamenta dell’opera sulle fondamenta dell’opera sulle fondamenta dell’opera
Stabilire le competenze Nessun intervento esecutive necessario nel quadro del progetto L’USTRA ha competenza Sì esecutiva? No Definire le azioni necessarie con il servizio cantonale
Informare l‘organo di esecuzione
Svolgere l’indagine Svolgere l’indagine preliminare preliminare (cfr. All. II.1.1) (cfr. All. III.1)
Svolgere l’indagine Svolgere l’indagine dettagliata se necess. dettagliata se necess. (cfr. All. II.1.3) (cfr. All. III.2)
Realizzare il Realizzare il risanamento se necess. risanamento se necess. (cfr. All. II.1.3) (cfr. All. III.2)
Fig. 14: Procedura ordinaria per siti inquinati ubicati sotto ponti
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VI Aree a uso temporaneo
Nel corso di lavori di costruzione o manutenzione è possibile che aree già inquinate per precedenti attività di terzi o depositi di rifiuti siano usate temporaneamente, ad esempio per collocare installazioni, depositi provvisori, centri logistici o altre attività cantieristiche.
In questi casi è importante conoscere la tipologia e l’entità dell’inquinamento pregresso, di modo che al ripristino dell’area gli obblighi gestionali ed economici spettanti all’USTRA e a eventuali terzi responsabili siano chiaramente definiti.
Laddove le aree si trovino nel perimetro di progetto o di proprietà dell’USTRA, la gestione del sito inquinato compete all’Ufficio, secondo quanto indicato all’Allegato II.
* Ad es. attività produttiva con sostanze pericolose Area ad uso temporaneo in per l’ambiente, impianto di rifornimento, deposito una particella di terzi di rifiuti ecc. (cfr. [16])
La particella figura nel Nella particella sono state svolte catasto dei siti inquinati? No attività inquinanti*? No Sì Sì
Qual è la categoria del sito?
inquinato con necessità di • inquinato senza effetti dannosi o indagine molesti
inquinato da monitorare • inquinato senza necessità di
inquinato da risanare monitoraggio o risanamento
Vagliare alternative
Esistono delle Sì alternative? No La tipologia/entità Sono state già svolte dell‘inquinamento sono indagini ambientali? Sì note? Sì No No
Svolgere Svolgere Documentare Documentare l’indagine l’indagine l’inquinamento l’inquinamento preliminare (cfr. dettagliata (cfr. pregresso pregresso pt. 3.2; All. III.1) All. IV)
Procedura di autorizzazione, se necess. con vincoli
Utilizzo temporaneo
È necessario un risanamento Documentare ai sensi di legge? No l’inquinamento Sì dopo l’utilizzo dell’area Misure di risanamento ai sensi dell’OSiti Ripristino (cfr. All. III.3) Restituzione della particella Ripartizione delle spese (art. 32d cpv. 4 LPAmb; cfr. All. VII.3)
Fig. 15: Procedura ordinaria per aree a uso temporaneo
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VII Decisione di ripartizione delle spese (art. 32d cpv. 4 LPAmb)
VII.1 Principi di ripartizione Qualora non sia stata l’USTRA a cagionare l’inquinamento, le spese per la gestione di siti inquinati sono sostenute dal terzo o dai terzi responsabili in funzione delle rispettive parti di responsabilità (principio di causalità; cfr. art. 2 e art. 32d cpv. 1-2 LPAmb).
VII.1.1 Campo di applicazione La ripartizione delle spese di cui all’articolo 32d LPAmb vale solo per i risanamenti ai sensi di legge o per le misure di indagine o monitoraggio atte a valutare la necessità di risanamento (cfr. pt. 2.5).
VII.1.2 Competenze L’USTRA decide delle parti di responsabilità e della ripartizione delle spese per i siti di sua competenza. Per i risanamenti realizzati nel quadro della procedura di autorizzazione la decisione spetta invece alla SG DATEC a norma dell’articolo 32d capoverso 1 LPAmb.
Laddove la competenza sia del servizio cantonale, l’USTRA presenta a quest’ultimo la domanda di ripartizione delle spese ai sensi dell’articolo 32d capoverso 4 LPAmb.
VII.1.3 Tempistiche La decisione definitiva di ripartizione delle spese va presa con cognizione di causa dei costi effettivamente sostenuti, ovvero sulla base del calcolo finale dei costi di costruzione.
Ai fini della certezza del diritto è tuttavia possibile decidere della ripartizione delle spese prima che queste siano note (decisione provvisoria), a condizione che nella decisione siano specificate le percentuali o le quote per ogni soggetto responsabile.
VII.1.4 Oggetto La ripartizione delle spese si applica a tutte le attività di indagine, monitoraggio e risanamento previste dalla disciplina sui siti inquinati.
Sono pertanto escluse le spese per attività non obbligatorie, ovvero per interventi accessori nel quadro di progetti di costruzione o per lo smaltimento di rifiuti non soggetti alla disciplina sui siti inquinati (cfr. pt. 2.6.2).
VII.1.5 Modalità di ripartizione Ai fini della ripartizione delle spese vanno innanzitutto identificati i soggetti a cui è imputabile l’inquinamento, ovvero coloro che hanno direttamente cagionato una situazione dannosa o pericolosa e che sono potenzialmente tenuti all’obbligo di fare o di risanamento. È dunque considerato responsabile:
in prima istanza chi, con il suo comportamento, ha reso necessarie misure per la gestione del sito inquinato («perturbatore per comportamento»), indipendentemente dall’esistenza di reato (cfr. [16]; [33]);
in seconda istanza, chi dispone della cosa che ha cagionato una situazione dannosa o pericolosa (il «perturbatore per situazione»), ovvero solitamente il proprietario, ma anche l’affittuario, il gerente, l’amministratore, il mandatario ecc.
In caso di ripartizione provvisoria su base percentuale vanno successivamente identificati i soggetti tenuti all’obbligo di fare, ovvero coloro che attuano le misure e ne assicurano il prefinanziamento.
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In ultimo, le spese sono ripartite tra gli altri soggetti responsabili in funzione delle rispettive parti di responsabilità.
Oggetto della ripartizione: Oggetto della ripartizione: costi conteggiabili costi conteggiabili
Fase 1: Fase 1: Soggetti responsabili Soggetti responsabili
Pertubatore per Pertubatore per Perturbatore per Perturbatore per situazione comportamento situazione comportamento
Fase 2: Responsabile tenuto all’obbligo di fare
Fase 3: Fase 3: Percentuali dei responsabili Quote dei responsabili
* Solo per porzioni di siti per cui * Solo per porzioni di siti per cui Calcolare e ripartire i costi l‘USTRA non è competente Calcolare e ripartire i costi l‘USTRA non è competente sostenuti* sostenuti* Considerare eventuali Considerare eventuali indennità OTRSi* indennità OTRSi* Ripartizione percentuale: Ripartizione per quote: decis. decis. di ripartiz. delle spese di ripartiz. delle spese
Fig. 16: Ripartizione delle spese dopo la deci- Fig. 17: Ripartizione delle spese dopo il calcolo fisione di risanamento: determinazione nale dei costi di costruzione: determinadelle spese conteggiabili, dell’obbligo di zione delle spese conteggiabili e delle fare e delle percentuali (decisione provvi- quote soria)
Per il calcolo della quota gravante sul detentore del sito («perturbatore per situazione») va altresì considerato se avrebbe potuto evitare l’inquinamento, se risponde della parte di responsabilità del proprietario precedente e se ottiene un vantaggio economico dall’inquinamento o dal risanamento 8.
Le autorità federali non hanno diritto alle indennità OTRSi in quanto destinate unicamente ai Cantoni per siti e porzioni di siti di loro competenza.
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VII.2 Ripartizione delle spese da parte dell’USTRA / SG DATEC Tab. VII.1 Decisione di ripartizione delle spese (art. 32d cpv. 4 LPAmb): procedura ordinaria per USTRA / SG DATEC Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di co- Progetto di manutenzione nutenzione struzione o potenziamento Piano d’inter- Progetto esecu- Ripartizione percentuale vento MK tivo AP sulla base del progetto di risanamento oppure oppure Esecuzione progetto ed esecu- ripartizione per quote sulla zione lavori base del calcolo finale dei costi di costruzione Filiale Se mancante: Relazione di indagine recante: ordina una breve relazione • storia del sito sull’indagine storica (cfr. All.• attività inquinanti svolte II.1.1) • inquinanti rilasciati Inoltra la domanda di riparti- • periodo di attività zione delle spese all’organo di • responsabili dell’inquinaesecuzione mento Organo di ese- Redige la bozza di decisione cuzione recate (cfr. All.VII.1):
spese conteggiabili
1) soggetti responsabili
se necessario, 2) soggetti responsabili tenuti all’obbligo di fare
3) quote in funzione delle rispettive parti di responsabilità Trasmette la bozza all’RDL Bozza di decisione RDL Rivede la bozza di decisione se necessario perfezionandola d’intesa con l’organo di esecuzione Ascolta i terzi responsabili Rivede la bozza sulla base delle audizioni Trasmette la bozza riveduta alla SG DATEC Bozza di decisione riveduta USTRA o GS Emette la decisione Scaduto il termine di impugna- DATEC zione: decisione definitiva Organo di ese- Aggiorna la documentazione Aggiornamento della docucuzione catastale con la decisione mentazione catastale
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VII.3 Ripartizione delle spese da parte dei servizi cantonali Tab. VII.2 Decisione di ripartizione delle spese (art. 32d cpv. 4 LPAmb): procedura ordinaria per servizi cantonali Fase Autorità Compiti Risultato Progetto di ma- Progetto di conutenzione struzione o potenziamento Piano d’inter- Progetto esecu- Ripartizione percentuale vento MK tivo AP sulla base del progetto di risanamento oppure oppure Esecuzione progetto ed esecu- ripartizione per quote sulla zione lavori base del calcolo finale dei costi di costruzione Filiale Inoltra la domanda di ripartizione delle spese all’organo di esecuzione Organo di ese- Presenta al servizio cantonale cuzione la domanda formale di ripartizione delle spese ai sensi dell’art. 32d cpv. 4 LPAmb Invia una copia della domanda alla filiale e all’RDL Servizio canto- Redige la bozza di decisione nale Ascolta i soggetti responsabili dell’inquinamento e l’USTRA Bozza di decisione Organo di ese- Contestualmente alle audicuzione zioni ed entro il termine stabilito, emette un parere sulla bozza di decisione e, se necessario, consulta l’RDL e/o la filiale Trasmette un parere al servizio cantonale Invia una copia del parere alla Parere sulla bozza di decifiliale e a RDL sione Servizio canto- Emette la decisione nale Organo di ese- Entro il termine di impugnacuzione zione: esamina la decisione, se necessario di concerto con Scaduto il termine di impugna- RDL zione: decisione definitiva Aggiorna la documentazione Aggiornamento della docucatastale con la decisione mentazione catastale
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Glossario
Voce it Voce de Significato Bene da proteggere Schutzgut Risorsa protetta la cui conservazione e salvaguardia è nell’interesse pubblico come:
la salute dell’uomo
le matrici ambientali
la flora, la fauna e i loro ecosistemi BTEX BTEX Benzene, toluene, etilbenzene e xilene (idrocarburi aromatici) Catasto dei siti inqui- Kataster der belas- Registro pubblico dei →Siti inquinati e dei →Siti contaminati renati teten Standorte cante informazioni su ubicazione, tipologia e quantità di rifiuti, data dell’incidente o durata del deposito e delle attività inquinanti, analisi svolte e misure adottate a tutela dell’ambiente, impatto rilevato, comparti ambientali minacciati ed eventi particolari (cfr. art. 5 OSiti) CHC CKW Idrocarburi clorurati Decontaminazione Dekontamination Insieme di misure volte a rimuovere sostanze pericolose per l’ambiente da un →Sito contaminato (cfr. art. 16 lett. a OSiti) Filiale USTRA Filiale ASTRA Unità organizzativa dell’USTRA responsabile di una regione (Estavayer-le-Lac, Thun, Zofingen, Winterthur o Bellinzona) HCC10-C40, HCC5-C10 KWC10-C40, KWC5-C10 Idrocarburi a catena lunga, idrocarburi a catena corta Indagine dettagliata Detailunter- Attività approfondita di indagine ambientale per determinare: suchung - tipologia, localizzazione, quantità e concentrazione di sostanze pericolose per l’ambiente in un sito inquinato
tipologia, diffusione e tempistiche degli effetti di dette sostanze sull’ambiente
localizzazione e rilevanza dei comparti ambientali minacciati Sulla base dei risultati dell’indagine dettagliata vengono definiti gli →Obiettivi di risanamento e l’urgenza di risanamento contestualmente alla →Valutazione della minaccia (cfr. art. 14 cpv. 1 OSiti) Indagine preliminare Voruntersuchung Attività di ricerca per determinare la necessità di →Monitoraggio e →Risanamento di un →Sito inquinato e valutare la pericolosità di quest’ultimo per l’ambiente. L’indagine preliminare prevede solitamente una →Indagine storica e una →Indagine tecnica (cfr. art. 7 OSiti) Indagine storica Historische Unter- Attività di ricerca facente parte della →Indagine preliminare volta a suchung indagare le possibili cause di inquinamento di un →Sito inquinato, ovvero gli eventi, l’evoluzione temporale e geografica delle attività antropiche e le procedure di trattamento di sostanze pericolose per l’ambiente svolte in situ (cfr. art. 7 cpv. 2 OSiti)
Indagine tecnica Technische Unter- Attività di ricerca facente parte della →Indagine preliminare volta a suchung esaminare la tipologia, la quantità e le probabilità di rilascio di inquinanti nonché la rilevanza dei comparti ambientali impattati (cfr. art. 7 cfr. 4 OSiti) IPA PAK Idrocarburi policiclici aromatici Materiali di scavo Aushubmaterial Materie derivanti da attività di costruzione come opere in superficie o interrate, gallerie, cavità sotterranee e cunicoli. Sono materiali di scavo:
rocce incoerenti
frammenti rocciosi
materie provenienti da precedenti attività costruttive o siti inquinati Materiali di scavo non Aushubmaterial, Materiali la cui composizione naturale non ha subito alterazioni inquinati unverschmutzt chimiche o da contatto con altre sostanze conseguenti ad attività antropiche (ad es. rifiuti urbani, vegetali o da cantiere) Messa in sicurezza Sicherung Insieme di misure volte a impedire e monitorare a lungo termine la diffusione di sostanze pericolose per l’ambiente (cfr. art. 16 lett. b OSiti) Monitoraggio Überwachung Attività periodiche di controllo del destino ambientale degli inquinanti mediante metodi tecnico-scientifici. Le attività di monitoraggio riguardano:
siti con necessità di monitoraggio
siti in corso di risanamento
siti risanati (controlli post-risanamento)
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Voce it Voce de Significato Monitored Natural At- Monitored Natural Processo di attenuazione naturale di carattere fisico, chimico e tenuation (MNA) Attenuation (MNA) biologico degli inquinanti, richiedente monitoraggio continuo L’attenuazione naturale controllata non è considerata un intervento di risanamento vero e proprio Necessità di indagine Untersuchungsbe- Esigenza di accertare se un sito richieda interventi di →Monitoragdarf gio o →Risanamento. L’indagine ambientale è necessaria per i siti nei quali, sulla base dei dati catastali, non possano essere esclusi effetti nocivi o molesti (cfr. art. 5 cpv. 4 OSiti) Obbligo di fare Realleistungspfli- Dovere di eseguire i necessari interventi di indagine ambientale e cht →Risanamento di un →Sito inquinato. Massnahmenpflicht Obbligo di sostenere le Kostentra- Dovere di far fronte alle spese di indagine ambientale, →Monitospese gungspflicht raggio o →Risanamento di →Siti inquinati Obiettivi di risana- Sanierungsziel Descrizione dei risultati auspicati dall’intervento di risanamento, mento basati sulle indagini ambientali sito-specifiche e sugli obiettivi di protezione. Gli interventi di risanamento hanno come obiettivo minimo la riduzione degli effetti dannosi o molesti sulle →Risorse protette al fine di eliminare la necessità di risanamento ai sensi dell’OSiti Organo di esecuzione Vollzugsstelle Istanza facente parte della Centrale USTRA con competenza ese- USTRA ASTRA cutiva in materia di gestione di siti inquinati PCB PCB Policlorobifenili Perturbatore Störer Colui che ha causato una situazione dannosa o pericolosa, o che detiene il potere giuridico e di fatto sulla cosa o la persona che l’hanno cagionata. Si distingue tra →Perturbatore per comportamento) e →Perturbatore per situazione (cfr. DTF 91 I 295 E. 3b) Perturbatore per com- Verhaltensstörer Chi, a causa della sua condotta o della condotta di un terzo sotto portamento la sua responsabilità, ha cagionato l’inquinamento di un sito in violazione della normativa vigente Perturbatore per situa- Zustandsstörer Chi detiene il potere giuridico e di fatto sul →Sito inquinato nel zione quale esiste una situazione contraria alla normativa vigente, ovvero il titolare del sito (proprietario, gerente, affittuario, mandatario ecc.) Progetto di risana- Sanierungsprojekt Piano dettagliato e ordinato volto a stabilire in maniera definitiva i
mento termini e gli →Obiettivi di risanamento recante:
basi informative e definizione del progetto
aspetti organizzativi
studio preliminare delle varianti
indagine pre-risanamento
proposta di misure realizzabili dal punto di vista ambientale tecnico e finanziario RDL RDL Servizio giuridico e acquisizione terreni dell’USTRA Responsabile dell’in- Verursacher Chi, in qualità di →Perturbatore per comportamento o →Perturbaquinamento tore per situazione, è tenuto a pagare i costi legati alla gestione di un sito inquinato (cfr. art. 32d LPAmb) Rifiuti Abfälle Cose mobili di cui il detentore si libera o che devono essere smaltite nell’interesse pubblico (cfr. art. 7 cpv. 6 LPAmb) Risanamento Sanierung Operazione di →Decontaminazione, →Messa in sicurezza o limitazione dell’uso del suolo allo scopo di eliminare in maniera duratura l’impatto ambientale dei contaminanti in violazione con la normativa vigente (eliminazione della necessità di risanamento) Sito aziendale Betriebsstandort Sito inquinato a causa di impianti o attività produttive, pregresse o in corso, comportanti l’uso di sostanze pericolose per l’ambiente (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b OSiti) Sito contaminato Altlast Area contenente rifiuti aventi effetti dannosi o molesti accertati, o nella quale esiste il rischio concreto che tali effetti si producano. I siti contaminati devono essere risanati (→Risanamento; cfr. art. 2 cpv. 2-3 OSiti) Sito di deposito Ablagerungsstan- Discarica attiva o cessata o luogo di deposito di rifiuti, ad eccedort zione di siti in cui siano raccolti unicamente materiali di scavo o di sgombero non inquinati (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a OSiti) Sito di incidente Unfallstandort Sito inquinato in seguito a eventi straordinari, ivi inclusi guasti tecnici (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. c OSiti)
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Voce it Voce de Significato Sito inquinato belasteter Standort Area inquinata da rifiuti e geograficamente circoscritta (cfr. art. 2 cpv. 1 OSiti). I siti inquinati si suddividono in →Siti di deposito, →Siti aziendali e →Siti di incidente (cfr. pt. 2.3) Smaltimento Entsorgung Insieme delle attività di riciclo o deposito di rifiuti, ivi incluse le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito temporaneo e trattamento (cfr. art. 7 cpv. 6bis LPAmb) Soggetto tenuto a so- Kostentra- Soggetto sul quale ricade l’obbligo giuridico di pagare le spese per stenere le spese gungspflichtiger esaminare, risanare e monitorare un →Sito inquinato (cfr. art. 32d cpv.1 LPAmb) Valutazione della mi- Gefährdungsab- Analisi di rischio ambientale di un →Sito inquinato sulla base dei naccia schätzung risultati delle indagini ambientali sito-specifiche relative al carico inquinante potenziale, alla possibilità di rilascio di sostanze pericolose e ai possibili effetti di queste ultime sulle →Risorse protette (→Indagine preliminare e →Indagine dettagliata ai sensi dell’OSiti)
Fasi progettuali USTRA
Progetto di manutenzione Progetto di costruzione o di potenziamento Definizioni SIA 112
Creazione progetto PROGEN Studio preliminare PS 1 Pianificazione strategica
Piano di conservazione globale EK Progetto generale GP 2 Studio preliminare
Pianificazione EK • Pianificazione GP
Documenti di base EK • Progettazione GP Progettazione
Progettazione EK Piano d’intervento MK Progetto esecutivo AP 3 Progetto preliminare
Definizioni LSN
Pianificazione MK • Pianificazione AP
Documenti di base MK • Progettazione AP
Progettazione MK
Progetto d’intervento MP Progetto di dettaglio DP 3.2 Progetto di costruzione
Approvazione dei piani SG Approvazione ASTRA AC I 3.3 Bewilligungsverfahr DATEC
Realizzazione Gara di appalto e progetto esecutivo 4 Appalto
5 Progetto esecutivo ed
Esecuzione progetto ed esecuzione lavori esecuzione
Fig. 18: Fasi progettuali per lavori di manutenzione, costruzione e potenziamento realizzati dall’USTRA ai sensi del manuale tecnico Tracciato e ambiente (cfr. [13]) e delle istruzioni sull’applicazione della normativa ambientale (cfr. [11])
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Riferimenti normativi e bibliografici
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[25] Ufficio federale dell’ambiente UFAM (2016), «Progetti di costruzione e siti inquinati», Pratica ambientale, VU-1616-I. [26] Ufficio federale dell’ambiente UFAM (2017), «Kataster der belasteten Standorte. Identifikatoren 114.2, 116, 117, 118, 119», Geobasisdaten des Umweltrechts, Modelldokumentation, versione 1.3, 26.1.2017. [27] Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP (2000), «Pflichtenheft für die technische Untersuchung von belasteten Standorten», Pratica ambientale, VU-3406-D. [28] Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP (2001), «Erstellung des Katasters der belasteten Standorte», Pratica ambientale, VU-3411-D. [29] Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP (2001), «Erstellung von Sanierungsprojekten für Altlasten», Pratica ambientale, VU-3410-D. [30] Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP (2003): «Probenahme von Grundwasser bei belasteten Standorten», Pratica ambientale, VU-3413-D. [31] ChloroNet (2016), «Untersuchung von CKW-Belastungen, Praxishilfe», versione ottobre 2016, www.bafu.admin.ch. [32] SG DDPS / RU (2013), «Altlastenbearbeitung VBS: Untersuchung der Belastungen auf Schiessplätzen und Schiessanlagen des VBS», Wegleitung, v1.4, 30.10.2013, www.kbs-vbs.ch. [33] Tschannen P. & Frick M. (2002), «Der Verursacherbegriff nach Artikel 32d USG. Gutachten zuhanden des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)», Università di Berna, Dipartimento di diritto pubblico, 11.9.2002.
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Cronologia redazionale
Edizione Versione Data Operazione 2018 V1.00 30.06.2018 • Entrata in vigore edizione 2018 (originale in tedesco).