Impianti per la produzione di biogas nell’agricoltura

2016 | Pratica ambientale Agricoltura

Impianti per la produzione di biogas nell’agricoltura Un modulo dell’aiuto all’esecuzione per la protezione dell’ambiente nell’agricoltura Edizione parzialmente riveduta 2021

Revisione parziale 2021 Aggiornamento sulla base delle revisioni dell’OIAt del’11 aprile 2018 (RU 2018 1687) e del 12 febbraio 2020 (RU 2020 793, modificato da RU 2021 682) a cura di UFAM e UFAG, con il coinvolgimento dei Cantoni (COSAC e CCA); gli elementi non interessati da questa revisione non sono stati rielaborati.

A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM e dell’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG Berna, 2016

Nota editoriale Valenza giuridica In collaborazione con La presente pubblicazione è un aiuto all’esecuzione elaborato Ufficio per la protezione dell’ambiente, Cantone di Appenzello dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e dell’agricoltura Esterno, Ufficio per la protezione dell’ambiente, Cantone di (UFAG) in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo Turgovia, Biomasse Suisse, Cercl’Air, Ufficio agricoltura e luogo alle autorità esecutive, essa concretizza concetti giuridici foreste, Cantone di Lucerna, Istituto di ricerca agronomica, indeterminati contenuti in leggi e ordinanze, nell’intento di pro- Agroscope, Istituto di ricerche dell’agricoltura biologica FiBL, muovere un’applicazione uniforme della legislazione. Axpo-Kompogas SA, Cooperativa Ökostrom Schweiz, Scuola Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittima- universitaria professionale di scienze agrarie, forestali e mente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto fe- alimentari HAFL, Associazione svizzera delle aziende di derale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi compostaggio e di metanizzazione (ASAC) al diritto vigente. Revisione parziale 2021 Editore Aggiornamento sulla base delle revisioni dell’OIAt 2018 Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (RU 2018 1687) e 2020 (RU 2020 793, modificato da L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, RU 2021 682) a cura di UFAM e UFAG, con il coinvolgimento dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). dei Cantoni (COSAC e CCA); gli elementi non interessati da Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) questa revisione non sono stati rielaborati. L’UFAG è un ufficio del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Indicazione bibliografica UFAM et.al., 2016: Impianti per la produzione di biogas Direzione generale del progetto nell’agricoltura. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione per la pro- Divisione Acque UFAM, Settore Ecologia UFAG, COSAC, CCA tezione dell’ambiente nell’agricoltura. Pratica ambientale n. 1626: 75 pagg. Accompagnamento UFAM Divisione Acque, Divisione Protezione dell’aria e prodotti Grafica e impaginazione chimici, Divisione giuridica, Sezione Politica climatica, Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau Sezione Rifiuti edili e discariche Foto di copertina

Accompagnamento UFAG Azienda agricola e impianto a biogas: UFAG Settore Risorse genetiche e tecnologiche Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive Link per scaricare il PDF www.bafu.admin.ch/uv-1626-i Accompagnamento UFE La versione cartacea non può essere ordinata. Energie rinnovabili ed efficienza energetica La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e Accompagnamento ARE francese (edizione riveduta). La lingua originale è il tedesco. Unità di direzione Diritto, finanze, politica Edizione parzialmente rivista 2021. © UFAM/UFAG 2016

3.10.3 Autorizzazioni per l’esercizio

Il diritto cantonale stabilisce se per l’esercizio dell’impianto è necessaria un’autorizzazione d’esercizio attinente al diritto in materia di rifiuti e qual è l’autorità competente.

Per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in un impianto di fermentazione ai sensi dell’OSOAn è preventivamente necessaria l’autorizzazione d’esercizio37 rilasciata dal veterinario cantonale. Il rilascio dell’autorizzazione deve essere preceduto da un’ispezione in loco. Per la fermentazione di sottoprodotti di origine animale non menzionati nell’articolo 8 capoverso 1 lettera c OCon si deve ottenere anche un’autorizzazione dell’UFAG per l’utilizzo del prodotto come concime in agricoltura. Per i fanghi e le acque di scarico che vengono raccolti a valle delle griglie necessarie, negli scarichi di un macello, di un’azienda di sezionamento o di un’azienda addetta alla lavorazione della carne, si dovrà ottenere solo l’autorizzazione di prodotto dell’UFAG38.

Per gli impianti per la produzione di biogas che ricevono rifiuti valgono le esigenze relative all’esercizio di cui all’articolo 27 OPSR. Gli impianti nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti devono allestire un regolamento operativo in cui sono definiti in particolare i requisiti relativi all’esercizio degli impianti. Il regolamento è sottoposto per parere all’autorità.

3.10.4 Esame dell’impatto sull’ambiente (EIA)

Gli impianti di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5000 tonnellate di substrato (sostanza fresca) all’anno sono soggetti all’obbligo di esame EIA39. Per gli impianti soggetti all’obbligo di esame EIA, al momento della progettazione deve essere steso un rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente40. A tal fine viene eseguita un’indagine preliminare che mostra quali effetti dell’impianto potrebbero presumibilmente gravare l’ambiente. Nell’ambito dell’indagine preliminare deve inoltre essere elaborato un capitolato d’oneri che designa gli effetti dell’impianto sull’ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini41. Se, nel corso dell’indagine preliminare, gli effetti del progetto sull’ambiente e le misure di protezione ambientale sono accertati ed esposti in modo completo, l’indagine preliminare vale come rapporto42.

Art. 16a cpv. 1bis LPT. Art. 32 cpv. 4 OPAc. Art. 11 e 23 OSOAn. Art. 8 cpv. 1 lett. d OCon. Art. 10a LPAmb. Art. 7 OEIA. Art. 8 OEIA. Art. 8a cpv. 1 OEIA.

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La procedura decisiva per l’EIA è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato43.

I serbatoi per lo stoccaggio di gas, combustibili o carburanti sono soggetti all’obbligo di esame EIA se contengono più di 50 000 metri cubi di gas44. La procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. Sono soggette all’EIA anche le condotte per il trasporto di combustibili e carburanti gassosi. Questi impianti vengono autorizzati dall’Ufficio federale dell’energia nell’ambito di un’approvazione dei piani45.

Art. 5 cpv. 3 e all. n. 2.1 OEIA. In condizioni normali; cfr. all. n. 22.3 OEIA. Art. 2 cpv. 1 LITC.

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4 Esercizio

4.1 Aspetti generali relativi ai materiali apportati

Alla ricezione delle materie prime, i gestori di impianti per la produzione di biogas sono tenuti a controllare che siano idonei alla fermentazione. Queste informazioni si trovano nella lista dei rifiuti idonei a compostaggio e fermentazione46. L’elenco contiene anche ulteriori informazioni, ad esempio in merito alle autorizzazioni d’esercizio o alle corrispondenti misure di igienizzazione per i sottoprodotti di origine animale. I rifiuti biogeni imballati possono essere fatti fermentare solo se l’imballaggio è biodegradabile e può essere sottoposto al trattamento in questione oppure può essere rimosso il più completamente possibile prima o durante la fermentazione.

Dalle proprietà del materiale apportato dipendono le esigenze tecniche e ambientali relative all’impiego, allo stoccaggio e alla valorizzazione dei materiali impiegati e dei prodotti della fermentazione.

Il gestore dell’impianto deve controllare la consegna del materiale apportato al fine di protocollare l’origine, la qualità, la quantità ecc. e poter decidere in merito all’ammissibilità del suo utilizzo. Il principale materiale apportato impiegato negli impianti agricoli per la produzione di biogas sono i concimi aziendali. Poiché i concimi aziendali devono essere utilizzati nell’agricoltura o nel giardinaggio, non si deve utilizzare alcun materiale apportato di origine non agricola che possa impedire la valorizzazione dei prodotti della fermentazione come concime agricolo. In particolare un concime può essere lavorato solo insieme a materiali che adempiono le esigenze dell’allegato 2.6 numero 2.2.1 ORRPChim relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti47. Inoltre, il gestore dell’impianto deve registrare nel sistema di informazione HODUFLU i materiali apportati compostabili o fermentabili. Per i materiali apportati di origine agricola va registrato ogni ritiro; per i materiali apportati di origine non agricola va registrato una volta all’anno il quantitativo totale48.

Per l’accettazione di altri rifiuti soggetti a obbligo di controllo (p. es. oli commestibili usati) e di rifiuti speciali (p. es. acqua di lavaggio derivante dalla produzione di biodiesel) è necessaria l’autorizzazione dell’autorità cantonale.

Per evitare danni a parti dell’impianto, la contaminazione inammissibile dei prodotti della fermentazione o la diffusione di epizoozie, determinati materiali apportati contenenti una percentuale elevata di sostanze estranee o che rappresentano un rischio per l’igiene non devono essere utilizzati negli impianti agricoli per la produzione di biogas. In particolare:

Art. 21a cpv. 4 OCon. Art. 24b cpv. 3 OCon.

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· rifiuti urbani misti; · prodotti secondari derivanti dal trattamento delle acque di scarico comunali come fanghi di depurazione e residui risultanti dai separatori di oli grassi49; · carta stampata o colorata, cartone; · prodotti tessili; · sottoprodotti di origine animale della categoria 1 che, ai sensi dell’OSOAn, devono essere eliminati mediante incenerimento50.

Il travaso e il trattamento (trattamento preliminare, trattamento vero e proprio e stoccaggio temporaneo) dei materiali apportati devono essere eseguiti in modo da escludere qualsiasi contaminazione per l’ambiente (acque di scarico, emissioni di ammoniaca e metano, odori molesti ecc.). La loro fermentazione deve avvenire senza materiali estranei nocivi, a basse emissioni, in modo dosato e ottimale. Prevedere depositi e trattamenti idonei per i diversi materiali apportati.

I rifiuti non possono essere mischiati con materiale non contaminato al fine di consentirne il riciclaggio in un impianto per la produzione di biogas51.

Se viene lavorato più del 20 per cento di materiali apportati di origine non agricola, il digestato risultante sarà un concime ottenuto dal riciclaggio sempre che sia rispettata la qualità prescritta per i concimi ottenuti dal riciclaggio. Gli elementi nutritivi presenti nel digestato devono essere sfruttati come concime conformemente alle prescrizioni in materia di concimazione (cfr. modulo «Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi»)52.

4.2 Protezione delle acque

I detentori di impianti di stoccaggio e impianti per il trattamento tecnico di concime aziendale e digestato devono provvedere affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d’arte. Considerata la complessità degli impianti per la produzione di biogas e la loro pericolosità per le acque, questa norma comporta che tali impianti siano costruiti, controllati, manutenuti e messi fuori esercizio solo da specialisti qualificati. I gestori devono pertanto disporre delle competenze necessarie in merito all’esercizio degli impianti (formazione di base, formazione continua).

Il funzionamento degli impianti deve essere controllato periodicamente53. La responsabilità in tal senso spetta al detentore dell’impianto.

I detentori di impianti per lo stoccaggio di liquidi che costituiscono un pericolo per le acque devono provvedere affinché gli impianti vengano regolarmente controllati e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano

Non rientra in questo elenco il materiale risultante da separatori di oli grassi delle strutture di ristorazione. Art. 22 OSOAn. Art. 9 OPSR. La strategia sulla biomassa dei quattro uffici federali UFAG, UFAM, UFE e ARE ha l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo della biomassa. In quest’ottica i prodotti ottenuti dalla produzione di biogas devono possibilmente essere riutilizzati come concime. Cfr. https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/documentazione.html. Cfr. art. 15 cpv. 1 LPAc.

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ineccepibili. Secondo l’articolo 22 capoverso 1 LPAc gli impianti che necessitano di un’autorizzazione devono essere controllati almeno ogni dieci anni (controllo visivo effettuato dall’esterno da un esperto indipendente).

I detentori devono provvedere affinché il funzionamento dei sistemi indicatori di perdite degli impianti per lo stoccaggio di liquidi nocivi alle acque venga controllato ogni due anni per i contenitori e le condotte a parete doppia e una volta l’anno per i contenitori e le condotte a parete semplice.

Le fuoriuscite di liquidi nocivi alle acque devono essere segnalate immediatamente alla polizia di protezione delle acque e devono essere messe in atto tutte le misure che si possono ragionevolmente pretendere per combattere i rischi d’inquinamento delle acque.

4.3 Protezione dell’aria

4.3.1 Ricezione, trattamento e stoccaggio di materiali apportati

La ricezione, il trattamento e lo stoccaggio di materiali apportati possono causare odori molto molesti. L’elenco degli odori secondo l’allegato 1 fornisce informazioni sui materiali apportati che potrebbero essere particolarmente critici a livello di emissioni. È possibile limitare le emissioni di odori allestendo e gestendo la ricezione e il trattamento del materiale apportato in modo corretto e conforme allo stato della tecnica. Le vasche di raccolta che servono per lo stoccaggio temporaneo e/o la miscelazione di materiali apportati devono quindi essere provviste di una copertura fissa e venire aperte solo per le operazioni di riempimento. I materiali apportati liquidi (liquame, borlande ecc.) devono essere consegnati in contenitori chiusi, con autocisterne o in condotte, e possibilmente immessi al di sotto del livello del liquido. Anche i materiali apportati solidi e maleodoranti devono essere trasportati in contenitori chiusi. Le zone residenziali devono ove possibile essere escluse dal transito dei veicoli utilizzati per il trasporto.

Lo stoccaggio di materiale apportato critico per problemi di emissioni di odori deve avvenire in contenitori chiusi, eventualmente separando il materiale in base alle proprietà, e i contenitori devono disporre di un sistema di ventilazione ed estrazione dell’aria di scarico con successiva depurazione. Durante lo stoccaggio proteggere dall’umidità materiali apportati quali scarti vegetali, ricacci di cereali ecc. Il materiale apportato suscettibile di subire processi di decomposizione deve essere prontamente lavorato. Se tutte le altre misure non garantiscono un conseguimento adeguato degli obiettivi, potrà essere disposto l’incapsulamento delle fasi di travaso e trattamento del materiale con ventilazione controllata.

L’immissione del materiale nel digestore deve avvenire adottando tecniche a basse emissioni, ad esempio spirali o coclee, pompe o presse. Il materiale apportato che può essere versato e quello con elevato tenore di sostanza secca (>20 %) può essere trasferito nella vasca per la raccolta di liquame con l’aggiunta di liquido o direttamente nel digestore.

I gestori di impianti per la produzione di biogas che utilizzano nuovi materiali apportati, che conformemente al capitolo 3.5.3 non erano indicati nella dichiarazione delle emissioni e che presentano un maggior potenziale di rischio di emissioni olfattive rispetto ai materiali apportati finora utilizzati, devono informare l’autorità cantonale. Il gestore deve inoltre illustrare al Cantone le misure che intende adottare per limitare le emissioni di odori e sostanze nocive.

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In caso di trasporto, stoccaggio e travaso di prodotti suscettibili di produrre polvere, nelle vicinanze immediate di zone abitate ed edifici residenziali si dovranno adottare misure volte a impedire emissioni di polveri considerevoli. Se la circolazione sull’area industriale provoca emissioni considerevoli di polvere nelle vicinanze immediate di zone abitate ed edifici residenziali, le strade devono essere mantenute esenti da polvere54.

4.3.2 Tenuta stagna dell’impianto, deflusso e depurazione dell’aria di scarico

Di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico. L’altezza minima dei camini necessaria per l’evacuazione delle emissioni al di sopra del tetto è indicata nella raccomandazione sui camini55. L’eventuale sfiato dell’aria deve essere realizzato come sistema di aspirazione alla fonte nei punti in cui si formano le emissioni. A seconda dei risultati della dichiarazione delle emissioni e in base alla previsione delle immissioni, l’aria viziata maleodorante proveniente dagli impianti di stoccaggio, dalle vasche e dai locali chiusi deve essere depurata attraverso un impianto di depurazione idoneo (p. es. biofiltro) oppure eliminata come aria comburente in impianti a combustione o in centrali termoelettriche a blocco (CTEB).

Le emissioni diffuse attraverso perdite presenti nelle costruzioni devono essere limitate conformemente alle prescrizioni dell’OIAt. Il settore incapsulato, ad esempio, può essere mantenuto in depressione adottando misure tecniche di ventilazione. Si deve prestare attenzione affinché, dopo il transito dei veicoli, il settore incapsulato venga immediatamente richiuso.

Le parti dell’impianto nelle quali viene trasportato il gas devono essere dimensionate e sottoposte a manutenzione in modo da evitare fuoriuscite di biogas e sostanze odoranti in tutti gli stati operativi. Il gasometro deve essere sufficientemente grande per assorbire le oscillazioni che si verificano durante la produzione giornaliera di biogas, aumentare la capacità tampone per la valorizzazione del gas e, in caso di emergenza, coprire il tempo necessario fino alla messa in funzione della torcia a gas. I gasometri vengono di norma costruiti come membrane gasometriche poste sopra ai digestori o separatamente come serbatoio cuscinetto. Devono essere a tenuta di gas56, resistenti alla compressione, alle sostanze, ai raggi ultravioletti, alla temperatura e alle intemperie, conformemente all’attuale stato della tecnica. Negli impianti nuovi questo stato della tecnica deve essere rispettato con membrane doppie idonee o con soluzioni equivalenti.

La fuoriuscita di biogas (gas grezzo) deve essere impedita perché, oltre alle perdite di metano, può causare odori molto molesti. Le parti che trasportano gas, le condotte e i gasometri come pure la procedura da seguire in caso di perturbazioni dell’esercizio devono essere opportunamente valutate (cfr. cap. 4.4). Il loro allestimento, la manutenzione e l’esercizio devono garantire la protezione di terzi da disturbi olfattivi eccessivi.

Periodicamente effettuare un controllo visivo della tenuta stagna dei gasometri. La verifica esatta della tenuta stagna (p. es. tramite spettro-radioscopia a infrarossi o misurazione del metano in caso di membrana doppia) è necessaria al collaudo dell’impianto e in genere ogni tre anni. In base all’esito della verifica della tenuta stagna si dovranno adottare misure per ridurre le perdite di gas.

Prestare attenzione alle specifiche dei costruttori di motori, turbine a gas e catalizzatori ossidanti, in particolare in riferimento al tenore di idrogeno solforato e di acqua.

All. 1 cif. 43 OIAt. Raccomandazione «Altezza minima dei camini sui tetti»: https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/documentazione/pubblicazioni.html. Permeabilità giornaliera massima riferita al metano ≤1000 cm³ m-2 bar-1 d-1.

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4.3.3 Valorizzazione di biogas

Durante la combustione di biogas in una CTEB vengono emessi ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), diossido di zolfo (SO2) e idrocarburi incombusti. Se si utilizzano motori a iniezione pilota bisogna tenere conto anche di notevoli emissioni di polveri fini (fuliggine). Gli idrocarburi incombusti sono in primo luogo il metano (CH4) e i prodotti della combustione incompleta con la componente principale formaldeide (HCHO). Un catalizzatore ossidante consente in particolare di ridurre le concentrazioni di idrocarburi (aldeidi inclusi) e di monossido di carbonio.

I motori a combustione stazionari alimentati con biogas emettono in particolare monossido di carbonio, ossidi di azoto (monossido e diossido, indicati come diossido di azoto), diossido di zolfo, formaldeide, emissioni sotto forma di polvere e fuliggine di diesel. I valori limite d’emissione determinanti per questi impianti sono indicati nell’allegato 2 cifra 82 OIAt. In base al proprio piano dei provvedimenti, i Cantoni prevedono a volte esigenze maggiori per le emissioni per le CTEB.

Tabella 4 Valori limite d’emissione per motori stazionari alimentati a biogas secondo l’allegato 2 cifra 82 OIAt La grandezza di riferimento è un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).

Gas Potenza termica Valore limite Osservazioni d’emissione

Monossido di carbonio fino a 100 kW 1300 mg/m³ Se l’impianto è alimentato a biogas per almeno l’80 % all’anno57

oltre 1 MW 300 mg/m³

Ossidi di azoto (monossido e biossido), fino a 100 kW 400 mg/m³ Se l’impianto è alimentato a biogas per almeno l’80 per cento indicati come diossido di azoto57 all’annoFehler! Textmarke nicht definiert.

oltre 1 MW 100 mg/m³

Emissioni sotto forma di polveri 10 mg/m³ Rilevante con i motori a iniezione pilota

All. 2 cif. 824 OIAt, vale per gli impianti con una potenza termica superiore a 100 kW.

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Tabella 5 Limitazione preventiva generale delle emissioni (all. 1 OIAt) in riferimento ai motori stazionari alimentati a biogas

Gas Cifra OIAt Valore limite d’emissione Osservazioni

Diossido di zolfo All. 1 cif. 6 250 mg/m³ Flusso di massa58 >2500 g/h

Formaldeide All. 1 cif. 7 20 mg/m³ Flusso di massa59 >100 g/h

Fuliggine di diesel All. 1 cif. 8 5 mg/m³ Flusso di massa 25 g/h, rilevante con i motori a iniezione pilota

Gli impianti di combustione alimentati a biogas producono in particolare monossido di carbonio, ossidi di azoto e diossido di zolfo. Questi impianti devono pertanto rispettare in particolare i valori limite d’emissione seguenti.

Tabella 6 Valori limite d’emissione per impianti a combustione alimentati a biogas secondo l’allegato 3 cifra 6 OIAt La grandezza di riferimento è un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 3 per cento (% vol).

Gas Cifra OIAt Valore limite d’emissione Osservazioni

Monossido di carbonio (CO) All. 3 cif. 61 100 mg/m³

Ossidi di azoto (NOx), indicati All. 3 cif. 62 120 mg/m³ Per temperatura del vettore termico come diossido di azoto (NO2) fino a 110 °C

150 mg/m³ Per temperatura del vettore termico superiore a 110 °C

Diossido di zolfo (SO2) All. 1 cif. 6 250 mg/m³ Flusso di massa >2500 g/h Perdite di calore All. 3 cif. 63 6–8 % Secondo la velocità del bruciatore

4% Caldaie per la produzione di calore ambientale o il riscaldamento dell’acqua messe in servizio a partire dal 1° gennaio 2019

4.3.4 Trattamento e stoccaggio dei prodotti della fermentazione

In caso di stoccaggio aperto di prodotti della fermentazione possono essere emessi, oltre al metano e al protossido di azoto, anche altri gas rilevanti per l’ambiente (in particolare ammoniaca). Durante la fermentazione anaerobica avviene la scomposizione delle proteine e l’azoto che viene liberato contribuisce ad aumentare la concentrazione di ammoniaca. In presenza di valori pH elevati, l’ammonio disciolto viene trasformato in ammoniaca; per questo motivo i prodotti della fermentazione possiedono un maggior potenziale di perdita di ammoniaca. Lo stoccaggio dei prodotti della fermentazione deve quindi essere dotato di copertura strutturale conformemente alle indicazioni relative ai nuovi impianti presenti nel modulo «Costruzioni rurali e protezione dell’ambiente» (cap. 4.2.2). Ciò vale anche per la fase liquida dopo l’avvenuta separazione dei prodotti della fermentazione. La parte solida deve invece essere temporaneamente stoccata o compostata in luogo protetto dal sole, dal vento e dalla pioggia oppure utilizzata direttamente.

Sulla base di considerazioni teoriche, in un impianto con desolforazione (tenore H2S inferiore a 200 ppm) il flusso di massa corrispondente viene raggiunto a partire da una potenza termica di circa 2 MW. Sulla base di considerazioni teoriche, il flusso di massa corrispondente viene raggiunto in impianti a partire da una potenza termica di circa 500 kW. All. 3 cif. 63 OIAt.

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Durante la separazione dei prodotti della fermentazione si possono verificare maggiori emissione olfattive, ad esempio in caso di breve permanenza nel digestore, segnatamente se viene lavorato liquame suino o materiale apportato di origine domestica o dell’industria alimentare.

La separazione deve pertanto avvenire in un settore incapsulato con sfiato controllato collegato a un impianto di trattamento adeguato, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. La parte liquida deve essere trasportata in condotta a un serbatoio chiuso.

4.4 Protezione del clima

Con la fuoriuscita di biogas si libera nell’atmosfera un gas a elevato effetto serra: il potenziale di effetto serra del metano è di 25 volte superiore a quello del CO2. Per la protezione del clima è pertanto estremamente importante sia evitare perdite dalle parti utilizzate per il trasporto di gas, dai gasometri e dagli impianti di separazione del gas, sia impedire fuoriuscite di biogas dovute a perturbazioni dell’esercizio.

Oltre all’importanza di ricorrere a processi possibilmente chiusi, sia per la protezione dell’aria che, in particolare, per gli odori molesti, per la protezione del clima è consigliabile adottare le misure seguenti (per motivi d’igiene dell’aria le stesse misure possono risultare obbligatorie nei singoli casi, cfr. cap. 3.5.1):

· Ove possibile le emissioni di metano devono essere impedite prima dell’intervento di sistemi di protezione contro le sovrappressioni, ad esempio adottando le misure seguenti: – intervento immediato di un motore di riserva (sicurezza dell’approvvigionamento); – valorizzazione alternativa del gas; – evacuazione del biogas attraverso una torcia a gas; – limitazione dell’alimentazione dell’impianto al fine di modulare la quantità di biogas prodotta (effetto ritardato). · In qualsiasi momento deve essere garantita la sicurezza di utilizzo e di smaltimento. Nel caso di soluzioni mobili si consiglia di sottoscrivere un contratto e di considerare sempre un volume di stoccaggio adeguato per il tempo che intercorre fino alla consegna della torcia mobile.

In presenza di una tecnologia dell’impianto inadeguata o di una gestione carente della generazione di biogas (tempi di permanenza troppo brevi, sovraccarico del digestore ecc.), i prodotti della fermentazione presentano un potenziale metanigeno residuo eccessivo. Si consiglia pertanto di assicurare nel settore a tenuta stagna di gas (digestore e post-digestore) tempi di permanenza minimi medi differenziati in base al procedimento scelto, nei quali il potenziale metanigeno residuo sia <1,5 per cento, escludendo in tal modo una formazione elevata di metano nei prodotti della fermentazione. Negli impianti per la produzione di biogas questa condizione è in genere garantita se si utilizzano prevalentemente concimi aziendali con una durata di permanenza di 60–120 giorni nel sistema a tenuta di gas.

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5 Valorizzazione dei prodotti della

fermentazione I prodotti della fermentazione sono ricchi di elementi nutritivi e devono essere valorizzati come concime. La valorizzazione si basa sulle prescrizioni in materia di concimi, ambiente e igiene (cfr. anche il modulo «Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi»).

Se il gestore dell’impianto dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale attinente al diritto in materia di rifiuti e se i suoi prodotti corrispondono a un tipo di concime previsto nella lista dei concimi61, non serve alcun’altra notifica dei prodotti presso l’UFAG. In tal caso il gestore dell’impianto deve semplicemente inviare all’UFAG una copia dell’autorizzazione d’esercizio. Se il Cantone non rilascia autorizzazioni d’esercizio attinenti al diritto in materia di rifiuti, il responsabile dell’immissione sul mercato dovrà notificare all’UFAG ogni concime prodotto nell’impianto.

5.1 Protezione delle acque

Le esigenze relative all’utilizzo di concimi aziendali nelle aziende agricole, i principi e i divieti relativi all’utilizzo di concimi aziendali, di concimi ottenuti dal riciclaggio e di liquidi ricchi di azoto, la cessione dei prodotti della fermentazione (esigenza dell’esercizio locale) sono sintetizzati nel modulo «Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi».

Se i prodotti della fermentazione sono concimi aziendali, si applicano le esigenze previste per i concimi aziendali. Se i concimi di un’azienda agricola vengono fermentati insieme ad altri elementi, tutti i prodotti della fermentazione devono essere utilizzati nell’agricoltura o nel giardinaggio.

Il digestato (prodotto della fermentazione con oltre il 20 %o di materiale apportato di origine non agricola) è considerato concime ottenuto dal riciclaggio, deve soddisfare la qualità richiesta per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell’ORRPChim ed essere utilizzato conformemente alle prescrizioni previste per questo tipo di concimi.

La fermentazione causa un aumento considerevole del tenore di azoto rapidamente disponibile per le piante rispetto al materiale apportato. La stessa cosa avviene con la fermentazione di concimi aziendali. A seconda del materiale apportato impiegato possono essere apportate quantità rilevanti di elementi nutritivi. Durante il trattamento del digestato, ad esempio tramite separazione della fase acquosa mediante ultrafiltrazione e osmosi inversa, si formano veri e proprie concentrati di elementi nutritivi nei quali la concentrazione di nutrienti può essere notevolmente maggiore rispetto a quella di un normale concime aziendale.

Rispetto ai concimi aziendali non fermentati, i prodotti della fermentazione (liquame fermentato, colaticcio fermentato, letame fermentato, digestato liquido o solido) presentano caratteristiche diverse (p. es. un maggior tenore di azoto ammoniacale, maggiore fluidità), di cui occorre tenere conto durante la concimazione. I valori

Art. 1 e 7 OCon, corrispondenti all’all. 1 OSOAn.

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indicativi per il tenore in elementi nutritivi dei concimi aziendali secondo GRUDAF 200962 (tenore di azoto disponibile per le piante) non sono applicabili ai concimi aziendali fermentati o ai concimi ottenuti dal riciclaggio provenienti da impianti di fermentazione agricoli. Ciò comporta la necessità di analizzare regolarmente il tenore in nutrienti dei prodotti della fermentazione e di tenerne conto durante la concimazione al fine di garantire un impiego delle sostanze nutritive efficiente e ragionevole dal punto di vista agronomico63.

5.2 Protezione dell’aria

Per la distribuzione dei prodotti della fermentazione si rimanda alle misure descritte nel modulo «Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi».

Inoltre, per evitare odori molesti, occorre assicurarsi che venga sparso solo materiale completamente fermentato (cfr. cap. 4.4).

5.3 Messa in commercio di concimi

I concimi possono essere messi in commercio soltanto se omologati. Devono prestarsi all’utilizzazione prevista e non devono produrre effetti secondari inaccettabili per l’ambiente né per l’uomo64. I tipi di concime ammessi sono elencati nella lista dei concimi65. Ogni fornitura è considerata immissione sul mercato66.

Per i concimi aziendali e i concimi ottenuti dal riciclaggio che non vengono forniti direttamente al consumatore finale (p. es. a pool di concimi aziendali) valgono i requisiti di qualità secondo l’allegato 2.6 numero 2.2.1 ORRPChim in riferimento al tenore di metalli pesanti, sostanze organiche, corpi estranei, materiali sintetici e pietre.

I valori limite previsti dall’ORRPChim per le sostanze nocive non si applicano ai concimi aziendali che vengono utilizzati esclusivamente nella propria azienda né a quelli forniti da un’azienda con allevamento di animali da reddito direttamente al consumatore finale. Si applicano pertanto solo ai concimi aziendali che, ad esempio, vengono forniti a pool di liquame, a un rivenditore o ad altri terzi.

Per tutti gli impianti per la produzione di biogas che forniscono concime (direttamente ai consumatori o tramite terzi) valgono le condizioni seguenti: è vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, sostanze contenenti medicamenti e prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo. Su richiesta l’UFAG può autorizzare l’aggiunta di inibitori della nitrificazione67.

Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) e Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART): Dati di base per la concimazione in campicoltura e foraggicoltura. Agrarforschung 16(2), 2009. In riferimento alle analisi le aziende PER si devono attenere al modulo 8 di Suisse-Bilanz. Art. 2 e 3 OCon. Art. 1 e 7 OCon, corrispondenti all’all. 1 OSOAn. Art. 2 cpv. 1 OCon. Art. 21a cpv. 2 e 3 OCon.

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I gestori degli impianti sono tenuti a controllare i materiali di partenza al fine di poter garantire la qualità ineccepibile dei prodotti della fermentazione. Se, nonostante la massima cura, si ottiene un prodotto della fermentazione non conforme ai requisiti di qualità relativi ai concimi, tale prodotto dovrà essere regolarmente eliminato come rifiuto non utilizzabile per la concimazione (p. es. incenerimento in un impianto ammissibile ai sensi dell’all. 2 cif. 71 OIAt). In tal caso i gestori degli impianti sono tenuti ad adottare le misure necessarie per evitare che i problemi qualitativi si ripetano.

Se i valori limite vengono superati in via eccezionale, per un periodo massimo di sei mesi e al massimo per il 50 per cento, su richiesta del Cantone l’UFAG può autorizzare la fornitura di digestato per un periodo limitato (questa norma non vale per i concimi aziendali)68. Tali autorizzazioni sono collegate a una limitazione della quantità fornita in modo tale che il carico di inquinanti per ettaro del digestato non sia superiore al carico che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim69.

I concimi che non corrispondono ad alcun tipo di concime iscritto nella lista dei concimi, le miscele di concimi e i concimi cui sono aggiunti microrganismi o sottoprodotti di origine animale necessitano di un’autorizzazione

I fornitori di concimi devono registrare tutte le forniture nel sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 165f LAgr. Ciò non si applica alle forniture di concimi aziendali in sacchi né ai concimi aziendali di aziende che allevano animali da zoo o da circo oppure singoli animali da tiro o per la pratica dell’equitazione nonché animali per hobby71.

Requisiti speciali per la fornitura di concimi ottenuti dal riciclaggio I detentori di impianti per la produzione di biogas che trasformano più di 100 tonnellate all’anno di materiale fermentabile non di origine agricola (riferito alla sostanza fresca) e forniscono digestato devono effettuare le necessarie analisi secondo le istruzioni dell’UFAG72, onde garantire che le esigenze di qualità per il digestato siano adempiute73. Mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi74. Per le analisi del tenore di metalli pesanti nel digestato è determinante la raccomandazione sulla frequenza delle analisi in funzione della quantità di trasformazione75.

Le forniture di digestato ad acquirenti che ogni anno acquistano concimi ottenuti dal riciclaggio con un tenore complessivamente superiore a 105 chilogrammi di azoto o a 15 chilogrammi di fosforo devono essere registrate con l’applicazione Internet HODUFLU76. Il bollettino di consegna contiene indicazioni sulla quantità fornita, il tenore di sostanza secca e di materia organica, il tenore di azoto totale, il tenore di fosforo, potassio, calcio e

Art. 30a cpv. 2 OCon. Art. 30a cpv. 3 OCon. Art. 8 cpv. 1 e art. 10 OCon. Art. 24c cpv. 1 OCon in c.d. con l’art. 22 lett. b OPAc. Art. 24c cpv. 7 OCon. Art. 24c cpv. 7 OCon. www.blw.admin.ch/themen/00011/00076/index.html?lang=de. Per gli impianti agricoli per la produzione di biogas in aziende PER valgono norme particolari in riferimento all’analisi delle sostanze nutritive, riportate nel modulo 8 di Suisse-Bilanz. Art. 24b cpv. 2 OCon.

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magnesio nonché la conducibilità elettrica77. Se il digestato viene fornito in sacchi, su questi ultimi devono figurare queste indicazioni e il peso. La dicitura sui sacchi funge da bollettino di consegna78. I detentori di impianti per la produzione di biogas possono fornire prodotti della fermentazione ad acquirenti che non li utilizzano su terreni in proprietà o in affitto soltanto se gli acquirenti dimostrano di possedere le conoscenze necessarie per l’utilizzo79.

Direttiva svizzera del 2010 per il compost e il digestato di qualità Oltre ai requisiti giuridici, il settore ha definito i criteri per l’impiego di concimi ottenuti dal riciclaggio di qualità diversa in applicazioni specifiche. Questi requisiti relativi ai vari concimi ottenuti dal riciclaggio si trovano nella direttiva svizzera del 2010 per il compost e il digestato di qualità80.

Art. 24 OCon. Art. 24 OCon. Art. 24c cpv. 1 OCon. Disponibile (in tedesco) all’indirizzo www.kompost.ch o www.vks-asic.ch.

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6 Esecuzione e sorveglianza

6.1 Controllo delle emissioni (protezione dell’aria)

Il controllo di collaudo è da effettuare, se possibile, entro tre mesi, ma al più tardi entro 12 mesi dalla messa in servizio dell’impianto nuovo o risanato. Il controllo periodico è di regola da ripetere ogni due anni per gli impianti a combustione (CTEB) e ogni tre anni per gli altri impianti81. Rispettare eventuali intervalli di controllo più brevi prescritti dai Cantoni (p. es. nei piani di provvedimenti).

L’osservanza della limitazione delle emissioni viene verificata dalle autorità, ad esempio mediante misurazione delle emissioni (CTEB), controlli visivi, controlli delle perdite (anche tramite fotometria a infrarossi) o altri controlli volti a verificare l’esecuzione delle misure di protezione dell’ambiente disposte.

Per gli impianti dai quali possono fuoriuscire emissioni considerevoli, l’autorità ordina la misurazione e la registrazione continue delle emissioni o di un altro parametro d’esercizio che permetta il controllo delle emissioni82.

6.2 Controllo della qualità dei concimi aziendali e dei concimi ottenuti dal riciclaggio

Il controllo dei concimi messi in commercio compete ai Cantoni83. Le autorità cantonali sono autorizzate ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione per prodotto a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica o mette in commercio i concimi84. Se l’autorità riscontra violazioni, il detentore dell’impianto è sollecitato a ripristinare la situazione legale entro un congruo termine. Qualora l’esistenza di vizi notevoli non consenta il ripristino della situazione legale entro un congruo termine, l’autorità può vietare l’utilizzo e la messa in commercio dei prodotti oppure confiscare e distruggere i prodotti non conformi85.

L’UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti possono in ogni momento prelevare campioni presso gli impianti di fermentazione nonché sul luogo del loro impiego come fertilizzanti86.

Art. 13 cpv. 2 e 3 OIAt. Art. 13 cpv. 4 OIAt. Art. 29 cpv. 2 OCon. Art. 29 cpv. 5 OCon. Art. 169 cpv. 3 LAgr. Art. 30a cpv. 4 OCon.

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6.3 Analisi delle sostanze nutritive nei prodotti della fermentazione

Per il calcolo degli elementi nutritivi nei prodotti della fermentazione sono determinanti le indicazioni del bollettino di consegna. I tenori di elementi nutritivi devono essere determinati almeno con la stessa frequenza con cui si determinano i tenori di inquinanti secondo la raccomandazione del 15 giugno 200687, 88. Per i tenori di elementi nutritivi indicati sul bollettino di consegna si devono illustrare le differenze stagionali.

6.4 Controlli secondo la protezione delle acque

I controlli periodici per gli impianti di stoccaggio e di trattamento per i concimi aziendali e i concimi liquidi ottenuti dal riciclaggio (condotte, vasca di raccolta, digestore, deposito dei prodotti della fermentazione, piazzole di travaso ecc.) e per gli impianti di stoccaggio per i liquidi nocivi alle acque sono eseguiti conformemente al capitolo 7 del modulo «Costruzioni rurali e protezione dell’ambiente».

I Cantoni disciplinano i controlli in dettaglio (p. es. obbligo di notifica dei risultati dei controlli ecc.). La documentazione specifica relativa ai controlli degli impianti di stoccaggio per liquidi nocivi alle acque si trova all’indirizzo www.tankportal.ch.

Raccomandazioni dell’UFAG sulla frequenza delle analisi per compost, digestato e acqua di processo, www.blw.admin.ch/themen/00011/00076/index.html?lang=de. In riferimento alle analisi le aziende PER si devono attenere al modulo 8 di Suisse-Bilanz.

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Allegato 1: Elenco degli odori Tabella 7 Rischio di emissioni di odori e misure volte a evitare emissioni maleodoranti La classificazione del rischio di emissioni di odori secondo i criteri seguenti si riferisce al materiale che alla consegna non è marcio né decomposto.

Rischio di Misure volte a evitare emissioni maleodoranti emissioni di odori

1 Il materiale apportato presenta un basso rischio di emissioni di odori. In linea di principio il materiale deve essere sottoposto

a lavorazione o conservazione prima che inizi la fermentazione. Il materiale apportato solido deve essere protetto dall’umidità. Il materiale può essere stoccato in luogo asciutto e coperto oppure deve essere coperto con un geotessile traspirante idrorepellente. È possibile omettere la protezione dall’umidità se il materiale viene lavorato entro due settimane e trasferito nel digestore o nella vasca di raccolta. Il materiale apportato liquido deve essere stoccato in contenitori chiusi o può essere immesso nella vasca di raccolta sotto livello.

2 Il materiale apportato presenta un rischio di emissioni di odori da basso a moderato. In linea di principio il materiale deve essere sottoposto a lavorazione o conservazione prima che inizi la fermentazione. Il materiale apportato solido deve essere stoccato in luogo asciutto e coperto. Fatta eccezione per il letame di galline, lo stoccaggio in luogo coperto non è necessario se il materiale viene in genere lavorato entro tre giorni e trasferito nel digestore o nella vasca di raccolta. Il materiale apportato liquido deve essere stoccato in contenitori chiusi e può essere immesso nella vasca di raccolta direttamente sotto livello.

3 Con una durata di stoccaggio e lavorazione ordinaria, il materiale apportato genera emissioni di odori. In linea di principio il

materiale deve essere sottoposto a lavorazione o conservazione prima che inizi la fermentazione. Il materiale apportato solido deve essere stoccato in luogo incapsulato. Lo stoccaggio in un settore incapsulato non è necessario se il materiale viene lavorato entro poche ore e trasferito nel digestore o nella vasca di raccolta. L’aria compressa deve essere depurata (p. es. biofiltro) se il riversamento avviene attraverso la vasca di raccolta. Il materiale apportato liquido deve generalmente essere riversato direttamente nel digestore o eventualmente immesso nella vasca di raccolta sotto livello, provvedendo alla depurazione dell’aria compressa. Il materiale apportato liquido deve essere stoccato in contenitori chiusi.

4 Con una durata di stoccaggio e lavorazione ordinaria, il materiale apportato genera forti emissioni di odori. Per l’utilizzo e la

movimentazione del materiale è richiesta la massima cautela. Ricezione e stoccaggio devono necessariamente avvenire in circuiti chiusi (flusso dell’aria e delle sostanze). Il materiale apportato solido deve essere stoccato in un capannone in depressione e con depurazione dell’aria (p. es. biofiltro). Il materiale apportato liquido deve essere stoccato in contenitori chiusi nei quali l’aria compressa viene depurata durante l’operazione di riempimento o nei quali sia presente un sistema di recupero dei vapori. Il materiale apportato liquido deve generalmente essere riversato direttamente nel digestore o eventualmente immesso in vasche di raccolta sotto il livello, provvedendo alla depurazione dell’aria compressa.

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Tabella 8 Classificazione del materiale apportato La struttura dell’elenco degli odori corrisponde all’elenco dei materiali di partenza per gli impianti di fermentazione e di compostaggio89.

Rischio di emissioni di Codici dei rifiuti Materiale apportato odori

Materiali di base provenienti dal servizio di raccolta comunale

2 20 01 08 Rifiuti vegetali con rifiuti organici di cucina 20 02 01

3 Rifiuti vegetali con rifiuti organici di cucina e scarti alimentari

Materiali di base provenienti dall’orticoltura, dalla cura del paesaggio, da aziende comunali, officine cc.

1 20 02 01 Fiori

1 Rifiuti di giardinaggio non legnosi, fogliame

1 Erba, fieno, grumereccio ed erba falciata (in generale, campi da golf, riserve naturali, cariceti

ecc.)

1 Specie esotiche invasive (secondo la «Lista nera»)

1 Malerba

Materiali di base provenienti dall’industria e dall’artigianato

Materiali di base provenienti dall’industria e dall’artigianato, senza sottoprodotti di origine animale

1 02 03 04 Pane vecchio 02 06 01 20 01 08

1 02 06 01 Rifiuti di panetteria e pasticceria, resti di pasta e farina

2 02 07 04 Trebbie di birra, di malto e di luppolo (compresi germi, polveri, feccia e fanghi)

2 20 01 99 Substrato per la coltivazione di champignon, substrato per la coltivazione di funghi commestibili

3 20 01 08 Stoviglie monouso «assortite»

1 02 03 04 Lotti difettosi e lotti test di origine vegetale provenienti dall’industria alimentare

2 Residui di filtrazione provenienti dalla fabbricazione di derrate alimentari e generi voluttuari

1 Scarti di frutta (agrumi e frutti tropicali)

2 19 06 06 Resti di fermentazione provenienti dall’industria alimentare (da processi di produzione in cui avviene una fermentazione, p. es. crauti)

1 02 03 04 Glucosio, acqua zuccherata, succhi di frutta, acqua di frutta 02 07 04

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Rischio di emissioni di Codici dei rifiuti Materiale apportato odori

2 02 03 04 Lievito

1 Fondi di caffè, scarti provenienti dalla produzione e preparazione del caffè

1 Gusci di cacao

1 Semi, gusci, cruschello

1 02 01 03 Erbe

1 02 03 04 Melassa

2 02 01 06 Letame proveniente dalla tenuta di animali a scopi non agricoli (macelli, circhi, giardini zoo- 20 01 99 logici, scuderie)

1 02 03 04 Scarti di cereali, rifiuti di macinazione

2 02 07 04 Fecce di frutta, di viti e di erbe

2 02 07 02 Borlande di frutta, di cereali e di patate, residui generali della distillazione

1 03 03 10 Fanghi di cartiera

1 02 03 04 Farina di estrazione del colza, panelli di colza

1 02 04 99 Rifiuti dalla pressatura di barbabietole da zucchero

1 02 03 04 Residui di origine vegetale provenienti dalla fabbricazione di conserve alimentari

1 02 01 03 Residui provenienti dalla fabbricazione di fecola di patate, amido di mais o di riso

1 Sementi e materiale di riproduzione

2 Fanghi di origine vegetale provenienti dalla produzione di derrate alimentari

2 02 03 04 Scarti di selezione e preparazione (funghi, verdura, frutta ecc.)

2 Tabacco, polvere, piccoli residui, coste e fanghi di tabacco

1 Residui e fondi di tè, scarti provenienti dalla produzione e preparazione del tè

1 02 03 04 Derrate alimentari e generi voluttuari di origine vegetale ricoperti o imballati 20 01 08

1 02 03 04 Vinaccia

1 02 01 03 Piante acquatiche e canneti

1 02 07 04 Fecce di vino, fanghi da vinificazione derivanti dalla preparazione del vino

3 02 03 04 Residui di condimento, trebbie del mosto

2 Trebbie della cicoria e dei cereali

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Rischio di emissioni di Codici dei rifiuti Materiale apportato odori

Materiali di base provenienti da animali (sottoprodotti di origine animale)

4 02 02 02 Pelle, pellame

3 Sangue

3 Corna, setole, piume, peli (senza altro materiale)

2 02 02 03 Gusci di uova

4 Carne, ossa, grasso

4 02 02 01 Fanghi flottati di macello

1 02 05 01 Residui derivanti dalla trasformazione del latte e lotti difettosi (siero, latte scremato, siero di latte acidulo, permeato, formaggio, latte con elevato contenuto di antibiotici)

3 20 01 08 Resti alimentari (secondo l’OSOAn)

3 02 02 99 Prodotti del metabolismo (urina e contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino)

2 Derrate alimentari, alimentari e generi voluttuari ricoperti o imballati mediante materiale di base

di origine animale (compresi latte, uova e miele)

Rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo

1 07 07 08 Glicerina derivante dalla produzione di biodiesel e da olio pulito 19 02 08 19 02 11

2 19 08 09 Oli e grassi commestibili 20 01 25

2 19 08 09 Miscele di oli e grassi prodotte da separatori contenenti esclusivamente oli e grassi comme- 20 01 25 stibili provenienti da ristoranti

3 19 08 09 Miscele di oli e grassi prodotte da separatori contenenti oli e grassi commestibili provenienti da aziende addette alla lavorazione della carne

2 13 08 02 Pasta di saponificazione 07 06 04

1 07 07 01 Acqua di lavaggio derivante dalla produzione di biodiesel

Substrati provenienti da aziende agricole

2 02 01 06 Liquame – pollame, equini (agric.), bovini, ovini, suini ecc.

2 Letame – pollame, equini (agric.), bovini, ovini, suini ecc.

2 02 01 99 Effluenti dall’insilamento, colaticcio

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Rischio di emissioni di Codici dei rifiuti Materiale apportato odori

Prodotti, rifiuti, scarti da agricoltura ecc.

2 02 01 03 Biomassa proveniente da seconda o terza coltura insilata (sovescio, colture intercalari ecc.)

1 Biomassa proveniente da seconda o terza coltura non insilata (sovescio, colture intercalari

ecc.)

1 Residui e scarti del raccolto (erba, semi, tuberi, radici, paglia ecc.), produzione difettosa

1 Erba e fieno da campo appena sfalciati

2 Erba insilata

2 02 01 03 Rifiuti di frutta e verdura (scarti alimentari e di selezione) 02 03 04

Materie prime rinnovabili, piante energetiche

1 02 01 03 Materie prime rinnovabili fresche di campo (mais, orzo, cereali, barbabietole da zucchero, patate, canne ecc.)

2 Materie prime rinnovabili insilate (mais, orzo, cereali, barbabietole da zucchero, patate, canne

ecc.)

Materiali di base diversi per la produzione di biogas

4 02 02 01 Fanghi provenienti dalle acque reflue di macelli e aziende di sezionamento

3 19 08 10 Fanghi provenienti dalle acque di scarico di aziende alimentari

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Allegato 2: Esempio di modulo di una dichiarazione delle emissioni Indirizzo

Gestore Mittente (se diverso dall’indirizzo del gestore)

Nome/Ragione sociale Cognome, nome (persona di contatto)

Indirizzo postale (via, n.) Via, n.

NPA, località NPA, località

N° tel. (con prefisso o cellulare, tel.) N° tel. (con prefisso oppure cellulare)

E-mail

Dati di base dell’impianto per la produzione di biogas

Sede

Luogo: Cat. N°: Situazione: Coordinate geografiche digestore: E N Piano d’insieme e planimetria con ubicazione dell’impianto e indicazione colorata dei confini del fondo aziendale, indicazione dei fondi confinanti e distanze dai confini della zona.

Esercizio

Descrizione del funzionamento con diagramma di flusso (base per la pianificazione e l’esercizio) Elenco dei materiali apportati impiegati e pianificati, descrizione delle parti d’impianto rilevanti per le emissioni con indicazioni relative all’esercizio e alle quantità di sostanze (allegati) Valorizzazione del biogas Potenza el. CTEB [kWel] Rendimento el. [%] Altre valorizzazioni Potenza [kW] Produzione di biogas in Nm3/a (metri cubi normali all’anno. Per il calcolo vedere le formule riportate nell’allegato)

Luogo, data

Firma

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Materiali apportati e informazioni operative

I. Quantità di materiale apportato all’anno, stoccaggio temporaneo, impiego

Compilare i campi pertinenti, a = anno, d = giorno, h = ora(e)

Quantità di materiale apportato all’anno, stoccag- t/a Stoccaggio Travaso Immissione gio temporaneo, impiego pianificate/effettive temporaneo

con pareti (su tre lati) Aria di scarico captata Superficie emittente [m²] Durata agitazione [h/d] Operazioni di imm.[1/d] Tipo di immissione

manti/geotessile (V=vasca di raccolta,

Durata [d] aperto coperto S=sostanze solide)

Liquame Bovino

Suino

Misto

Letame solido Bovino

Suino

Pollame

Rifiuti vegetali con rifiuti organici di cucina

Rifiuti vegetali con scarti alimentari

Residui di cereali

Erba

Insilato piante intere

Altro (specificare)

Altro (specificare)

II. Sistema di immissione

Immissione di sostanze solide Apertura [m²] Tempo di apertura e riempimento h/d Coperchio Geotessile con captazione dell’aria Immissione di sostanze liquide Vasca di raccolta preliminare chiusa, con coperchio, con captazione e depurazione dell’aria Superficie liquida [m²]; durata di riempimento sostanze solide h/d, liquidi h/d

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III. Trattamento dell’aria di scarico

Biofiltro Provenienza dell’aria Vol. attivo [m³] Flusso volumetrico [m³/h] Pretrattamento (?) Evacuazione dell’aria altezza sul livello del suolo [m] Osservazioni Filtro a carboni attivi Provenienza dell’aria Vol. attivo [m³] Flusso volumetrico [m³/h] Pretrattamento (?) Evacuazione dell’aria altezza sul livello del suolo [m] Osservazioni Altro Provenienza dell’aria Vol. attivo [m³] Flusso volumetrico [m³/h] Pretrattamento (?) Evacuazione dell’aria altezza sul livello del suolo [m] Osservazioni

IV. Digestore

Digestore Digestore 1 Digestore 2

Capacità massima m³ [m³] [m³]

Copertura in calcestruzzo

Tetto gonfiabile/impermeabilizzato

Sovrappressione gasometro (<100 mbar)

Aggiunte

V. Post-digestore

Post-digestore Post-digestore 1 Post-digestore 2

Capacità massima m³ [m³] [m³]

Copertura in calcestruzzo

Tetto gonfiabile/impermeabilizzato

Aggiunte

VI. Torcia a gas

Torcia a gas stazionaria pianificata (presente) sì no Possibilità di allacciamento per torcia a gas mobile pianificata (presente) sì no (partner contrattuale?) Utenza alternativa (vecchio motore) presente sì no

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VII. Trattamento del gas: desolforazione, essiccazione

Immissione aria gasometro sì sistema Ossidazione biologica sì sistema Assorbimento chimico sì sistema Essiccazione del gas sì sistema

VIII. Motori

Motori Motore 1 Motore 2 Motore 3

Fabbricante

Tipo

Con iniezione pilota? sì no sì no sì no

Anno di fabbricazione

Potenza kW el [kWel] [kWel] [kWel]

Potenza termica kW [kW] [kW] [kW]

Ore di esercizio annuali [h] [h] [h]

Post-trattamento dei gas di scarico catalizzazione ossidante catalizzazione ossidante catalizzazione ossidante denitrificazione denitrificazione denitrificazione

Altezza uscita camino dal livello del [m] [m] [m] suolo

IX. Deposito per i prodotti della fermentazione liquidi*

Deposito per i prodotti della Deposito 1 Deposito 2 Deposito 3 Deposito 4 fermentazione liquidi*

In affitto (assegnato)

Fuori terra/interrato Fuori terra Fuori terra Fuori terra Fuori terra Interrato Interrato Interrato Interrato

Capacità m³ [m³] [m³] [m³] [m³]

Superficie liquida [m²] [m²] [m²] [m²]

Travaso annuo m³/a [m³/a] [m³/a] [m³/a] [m³/a]

Ø durata riempimento (giorn.) h/d h/d h/d h/d

Tetto con impermeabilizzazione

Pavimento perforato

Copertura in calcestruzzo con apertura di sicurezza

* In caso di utilizzo di altri depositi per i prodotti della fermentazione, annotarli su un foglio aggiuntivo con i dati sopra riportati

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X. Trattamento dei prodotti della fermentazione

Apporto di acqua durante il processo di fermentazione sì Separazione in fase solida e fase liquida sì Rimozione in botti per liquami sì Stoccaggio temporaneo di letame fermentato o digestato solido: aperto superficie m² chiuso Ø tempo di riempimento h/d Stoccaggio temporaneo di liquame fermentato o digestato liquido: aperto superficie m² chiuso Ø tempo di riempimento h/d Compostaggio di letame fermentato o digestato solido in cumuli non aerati: Prodotto solido della fermentazione ottenuto giornalmente m³/d Giorni lavorativi alla settimana /settimana Numero di operazioni di movimentazione dei cumuli /mese Giorni per ogni operazione di movimentazione d

Conferma

I dati sopra inseriti sono compilati in modo completo e corretto.

Luogo, data

Firma del gestore dell’impianto

* Se un gestore gestisce più impianti per la produzione di biogas, utilizzare un modulo per ogni impianto

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Nota

Stima del volume di biogas

Oppure

Tenore di metano (aid) [–] Liquame bovino 0,55 Liquame suino 0,60 Letame di galline 0,65 Rifiuti di verdura 0,56 Rifiuti organici di cucina 0,60

Derivazione delle formule

Impianti per la produzione di biogas nell’agricoltura © UFAM 2016 50

Allegato 3: Ulteriori informazioni e bibliografia sul tema della sicurezza Gli opuscoli, le direttive e i regolamenti seguenti contengono informazioni rilevanti sulla sicurezza degli impianti per la produzione di biogas:

· Opuscolo SUVA 66055 «Il vostro impianto di biogas è sicuro?», edizione giugno 2013; · Opuscolo SUVA 2153 «Prevenzione e protezione contro le esplosioni – Principi generali, prescrizioni minime, zone»; · Nota tecnica SSIGA G10002 «Merkblatt für Planung, Erstellung, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen in Biogasanlagen» (in tedesco), edizione febbraio 2011; · Opuscolo SPIA90 n°7 «Gasgefahren in der Landwirtschaft» (in tedesco); · Direttiva SSIGA G13: Richtlinie für die Einspeisung von Biogas (in tedesco), edizione gennaio 2008; · Regolamento SSIGA G209: Reglement für die technische Abnahme, Zulassung und Betriebsaufsicht von Anlagen zur Einspeisung von Biogas (in tedesco), edizione gennaio 2011.

Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni

Basi legali · Legge sull’assicurazione infortuni (LAINF), ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI); · Legge federale sul lavoro (LL), ordinanze relative alla legge sul lavoro (OLL 3 e OLL 4); · Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr); · Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE), recepimento ATEX 95 (sicurezza e conformità dei prodotti); · Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF); · Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt); · Ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione; · Legge federale e ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; OSPro) · Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch).

Stato della scienza e della tecnica (norme, direttive, opuscoli, linee guida) · Direttive CFSL; · Direttive SIA; · Direttive SUVA, tra cui opuscolo SUVA 2153 (integrazione ATEX 137).

Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura.

Impianti per la produzione di biogas nell’agricoltura © UFAM 2016 51

La SPIA è competente per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura. In qualità di organizzazione professionale in conformità con il contratto SUVA, in base alla LAINF e all’articolo 51 OPI, la fondazione ha il compito di promuovere la sicurezza sul lavoro nelle aziende agricole con manodopera.

Tutela della salute e igiene

Basi legali · Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn); · Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); · Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA); · Ordinanza sui concimi (OCon); · Ordinanza sul libro dei concimi (OLCon); · Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif).

Stato della scienza e della tecnica (norme, direttive, opuscoli, linee guida) · Direttiva SUVA «Valori limite sul posto di lavoro»: determinazione valori MAC per CH4, NH3, CO, CO2 ecc. (disponibile in tedesco e francese).

Protezione contro le esplosioni

Basi legali · Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE/ATEX 95); – Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI); – Installazioni e apparecchiature elettriche: · Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT); · Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) · cfr. anche la sezione Parti di impianti, materiali e sicurezza dei prodotti.

Stato della scienza e della tecnica (norme, direttive, opuscoli, linee guida) · Zone edili: opuscolo SUVA 2153 «Prevenzione e protezione contro le esplosioni – Principi generali, prescrizioni minime, zone» (integrazione ATEX 137).

L’OPI costituisce la base per la protezione dei lavoratori in riferimento alle atmosfere esplosive. Le basi legali vengono sintetizzate e spiegate nelle indicazioni della SUVA «Protezione contro le esplosioni – Principi generali, prescrizioni minime, zone» (bollettino d’informazione 2153). La SUVA ha inoltre pubblicato un opuscolo dal titolo «Il vostro impianto di biogas è sicuro?»

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Protezione antincendio

Basi legali · Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI); · Legislazione cantonale sulla protezione antincendio91; · Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT)92.

Stato della scienza e della tecnica (norme, direttive, opuscoli, linee guida) · Norma per le installazioni a bassa tensione SEV 1000 (NIBT); · Prescrizioni della protezione antincendio dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

L’OPI costituisce la base per la protezione dei lavoratori in riferimento al pericolo d’incendio. In genere, per la protezione antincendio le autorità cantonali applicano le direttive antincendio dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). L’AICAA pubblica la norma di protezione antincendio e diverse direttive relative ai materiali da costruzione e le parti della costruzione, le distanze di sicurezza, gli impianti di rilevazione di gas, lo stoccaggio di sostanze pericolose, i sistemi parafulmine e altro ancora. Le prescrizioni valgono per costruzioni e impianti nuovi93. Le distanze di sicurezza sono sintetizzate nella nota tecnica SSIGA G10002. L’autorità antincendio cantonale vigila sull’osservanza delle prescrizioni di protezione antincendio e, se necessario, dispone i controlli. Valuta ed esamina anche la documentazione progettuale oil concetto di protezione antincendio e formula le condizioni per la protezione antincendio.

Parti di impianti, materiali e sicurezza dei prodotti

Basi legali · Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI); · Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, sostituisce la LSIT: legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici); · Ordinanza del 19 giugno 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, sostituisce l’OSIT: ordinanza federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici); · La direttiva macchine 2006/42/CE / nuova ordinanza sulle macchine (OMacch) è coperta dalla LSPro e dall’OSPro (vale anche come direttiva sugli apparecchi a gas); · Legge sui prodotti da costruzione (LProdC).

Stato della scienza e della tecnica (norme, direttive, opuscoli, linee guida) · Opuscolo SUVA 66055 «Il vostro impianto di biogas è sicuro?», 2013; · Nota tecnica SSIGA G10002 «Merkblatt für Planung, Erstellung, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen in Biogasanlagen» (in tedesco), edizione febbraio 2011.

La legislazione cantonale definisce il servizio competente in materia di protezione antincendio (autorità di protezione antincendio cantonale) e rimanda alle vigenti direttive dell’AICAA. Le direttive AICAA sono valide in tutti i Cantoni. Sei Cantoni hanno un’assicurazione privata e non hanno pertanto un’assicurazione immobiliare cantonale, ma le direttive AICAA vi trovano comunque applicazione. 92 RS 734.27 Art. 2 Norma di protezione antincendio (http://bsvonline.vkf.ch/web/BSVonlineStart.asp?Sprache=d).

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Protezione parafulmini

Basi legali · Legislazione cantonale sulla protezione antincendio; · Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).

Stato della scienza e della tecnica (norme, direttive, opuscoli, linee guida) · Direttiva antincendio «Sistemi parafulmine» dell’AICAA; · Norma per le installazioni a bassa tensione SEV 1000 (NIBT); · Direttive/regole della tecnica di Electrosuisse (ASE); · Sistemi parafulmine ASE 4022:2008 (norma europea EN 62305 sulla protezione contro i fulmini), stato della tecnica.

La protezione contro i fulmini viene affrontata nell’ambito delle norme antincendio dei Cantoni. In altre parole, l’autorità cantonale per la protezione contro gli incendi fa riferimento alle direttive antincendio dell’AICAA e può richiedere un impianto parafulmini.

Requisiti relativi alle parti d’impianto e ai materiali

Nel capitolo 3 dell’OPI (Esigenze di sicurezza) sono indicate le esigenze legali relative agli edifici e ad altre opere, alle attrezzature di lavoro, all’ambiente di lavoro e all’organizzazione del lavoro. Nell’opuscolo SUVA «Il vostro impianto di biogas è sicuro?» vengono definiti gli stessi requisiti per gli impianti per la produzione di biogas. La nota tecnica G10002 della SSIGA sintetizza i requisiti specifici relativi alle parti di un impianto di biogas secondo lo stato attuale delle conoscenze e della tecnica94:

· Materiali: requisiti relativi ai materiali, in particolare: le parti dell’impianto che entrano in contatto con il biogas devono essere realizzate in materiali resistenti alle sollecitazioni generate. Tubazioni, valvole ecc. devono essere in materiale incombustibile e resistente alla corrosione. Se si utilizzano altri materiali si dovranno adottare misure di protezione supplementari. · Ventilazione: requisiti relativi alla ventilazione, in particolare: i locali/settori in cui sono installati impianti di biogas o dove può essere presente biogas devono essere sufficientemente aerati in modo naturale o artificiale. · Installazioni a gas: requisiti relativi alle installazioni a gas, in particolare: devono essere ermetiche ai gas e resistenti alle pressioni cui sono esposte. · Condotte: requisiti relativi alla posa e al tracciato, ai collegamenti e al montaggio. Costruzione, pressione e requisiti relativi alla posa delle valvole. · Regolatori di pressione, contatori del gas, separatori di condensa, tagliafiamma: requisiti relativi all’ubicazione, avvertenze sull’installazione e requisiti speciali. · Digestori: requisiti relativi a materiali, zone di protezione contro le esplosioni, dispositivi di sicurezza. · Locale gas: requisiti relativi al trattamento dei gas, accesso, zone di protezione contro le esplosioni e ventilazione.

La nota tecnica fornisce anche indicazioni sul controllo e l’esame delle installazioni a gas, la messa in esercizio e fuori esercizio, la manutenzione e le misure da adottare in caso di fughe di gas.

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· Gasometro: requisiti relativi al gasometro, in particolare: requisiti relativi ai dispositivi di sicurezza, zone esposte a rischio di esplosione, esercizio e sorveglianza sui depositi. Certificato di costruzione attestante che il materiale dell’involucro del gasometro è indicato per il biogas, completo dei dati sulla permeabilità. · Apparecchi a gas: requisiti relativi alla costruzione e alla valvola d’intercettazione. · Impianti per la compressione del gas: requisiti relativi agli impianti per la compressione del gas, requisiti relativi alle zone di protezione contro le esplosioni, misure di ventilazione, smaltimento delle acque, dispositivi di sicurezza e montaggio, messa in esercizio ed esercizio. · Torcia a gas: requisiti relativi alla torcia a gas, in particolare: gli impianti per la produzione di biogas nell’agricoltura a partire da una produzione di biogas di 20 m³/h necessitano di un secondo apparecchio utilizzatore installato. Le misure da adottare in caso di guasto alla valorizzazione del gas e in assenza di un secondo apparecchio utilizzatore sono definite (cfr. quanto riportato nel capitolo 4.4). · Impianti di rilevazione di gas: come misure di protezione primaria si devono preferire gli impianti di rilevazione di gas, che sono descritti.

Requisiti relativi alla sicurezza dei componenti negli impianti di biogas

Costruttori e rivenditori di componenti di impianti per la produzione di biogas devono essere in grado, su richiesta degli organi di controllo, di dimostrare in qualsiasi momento la sicurezza delle componenti. Si deve poter dimostrare che sono state eseguite l’analisi e la valutazione dei rischi. La legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) non si applica agli edifici (immobili); essa vale tuttavia per gli equipaggiamenti integrati in un edificio, ad esempio condotte del gas, valvole, CTEB, condotte dei gas di scarico ecc., sempre che non siano assoggettati alla legge sui prodotti da costruzione. Il costruttore dell’impianto richiede ai fornitori le dichiarazioni di conformità relative ai prodotti e alle macchine o rapporti di controllo equivalenti.

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Allegato 4: Aspetti energetici Dall’inizio del 2009 la Svizzera promuove la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili (inclusa la biomassa) mediante la rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC). La RIC garantisce ai produttori di corrente rinnovabile un prezzo corrispondente ai costi di produzione da essi sostenuti. Le basi legali per la RIC sono sancite nella legge del 26 giugno 1998 sull’energia (LEne; RS 730.0) e nell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia (OEn; RS 730.01).

Gli impianti nuovi che desiderano beneficiare della RIC possono essere iscritti presso la società nazionale di rete Swissgrid95.

Prima della notifica (nella fase di pianificazione) è necessario definire il tipo di energia (termica, elettrica o meccanica), fare una stima della quantità di energia che si prevede di produrre e formulare delle considerazionisull’utilizzo generale dell’energia. Di conseguenza tutti gli impianti di biogas con cogenerazione forza-calore (CFC) devono soddisfare determinate esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento globale (rendimento elettrico e sfruttamento del calore)96.

Le esigenze energetiche minime per gli altri impianti CFC (senza processi a vapore)97 sono le seguenti:

· L’impianto CFC deve raggiungere un rendimento elettrico minimo98. · Gli impianti che possono richiedere il bonus per biomassa agricola99 devono coprire solo il fabbisogno di calore dell’impianto per la produzione di biogas utilizzando il calore residuo dell’impianto CFC o altre energie rinnovabili. · Per tutti gli altri impianti la quota di calore utilizzato esternamente, cioè escludendo quello utilizzato dall’impianto stesso, deve ammontare almeno al 40 per cento della produzione lorda di calore.

Per il resto si devono rispettare i requisiti previsti nella direttiva sulla rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC)100.

Recentemente è stato realizzato un manuale per la gestione della qualità degli impianti per la produzione di biogas. Questo manuale «QM Biogas»101 è un importante aiuto per i gestori attuali e futuri di impianti per la produzione di biogas, per i progettisti, i costruttori e i produttori di impianti. È di aiuto alle autorità per qualsiasi tipo di richiesta, p. es. le procedure d’autorizzazione. Grazie alla gestione della qualità per gli impianti per la produzione di biogas migliora la fiducia e l’accettazione di questa tecnologia nel lungo termine. Ciò consentirà l’ottimizzazione del potenziale di biomassa.

www.swissgrid.ch/kev. Art. 2a cpv. 3 OEn. Appendice 1.5 n. 6.3 lett. b. Appendice 1.5 n. 5.2 OEn. Appendice 1.5 n. 6.5 lett. e OEn. Art. 7a LEne, biomassa Appendice 1.5 OEn. www.biomasseschweiz.ch/index.php/de/qm-biogas.

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Allegato 5: Normativa sull’imposizione degli oli minerali Ai sensi della normativa sull’imposizione degli oli minerali il biogas utilizzato per l’alimentazione dei motori a combustione è considerato un carburante (p. es. veicolo, CTEB, impianto CFC). Il biogas utilizzato esclusivamente per la produzione di calore è considerato un combustibile.

Il biogas utilizzato come carburante è soggetto alla legge sull’imposizione degli oli minerali e la sua produzione deve avvenire in uno stabilimento di produzione (deposito) autorizzato dalla direzione generale delle dogane (DGD). A prescindere dal trattamento fiscale è necessario richiedere un’autorizzazione d’esercizio presso la sezione Imposta sugli oli minerali della DGD. Al biogas utilizzato come carburante può essere accordata un’agevolazione fiscale, se sono soddisfatte esigenze ecologiche e sociali. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la DGD102.

Il biogas utilizzato come combustibile non è soggetto alla legge sull’imposizione degli oli minerali e pertanto gli stabilimenti di produzione corrispondenti non necessitano di autorizzazione della DGD.

www.minoest.admin.ch → Biocarburanti.

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Allegato 6: Basi legali Legislazione sulla protezione delle acque

Principi di base della legislazione sulla protezione delle acque L’articolo 3 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) definisce un dovere generale di diligenza: «Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque».

L’articolo 6 LPAc stabilisce un divieto generale di inquinamento delle acque. Secondo il capoverso 1 è vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle. Secondo il capoverso 2 è parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l’acqua. Secondo l’articolo 4 lettera d LPAc, per inquinamento si intende un’alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell’acqua.

Per quanto riguarda il finanziamento delle misure destinate alla protezione delle acque, l’articolo 3a LPAc stabilisce il principio di causalità, secondo il quale i costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa.

L’esecuzione della LPAc, e di conseguenza l’applicazione delle misure imposte, è di competenza delle autorità cantonali (art. 45 LPAc).

Smaltimento delle acque Lo smaltimento delle acque è disciplinato dall’articolo 7 LPAc. Secondo il capoverso 1, le acque inquinate devono essere trattate e possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell’autorità cantonale. Sono considerate inquinate le acque di scarico in grado di inquinare l’acqua in cui sono immesse (art. 4 lett. f LPAc).

Lo scarico di acque inquinate è autorizzato fermo restando il rispetto delle esigenze di cui all’allegato 3 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201).

Secondo l’articolo 8 OPAc è vietato lasciar infiltrare acque di scarico inquinate. L’autorità può concedere l’autorizzazione a lasciar infiltrare acque di scarico comunali o altre acque di scarico inquinate di composizione analoga se sono soddisfatte determinate condizioni.

Conformemente all’articolo 7 capoverso 2 LPAc, le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione secondo le prescrizioni dell’autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un’acqua superficiale. Le immissioni non indicate in una pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico approvata dal Cantone necessitano del permesso dell’autorità cantonale.

Secondo l’articolo 11 LPAc, nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni. Il perimetro delle canalizzazioni pubbliche comprende le zone edificabili,

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le altre zone non appena dispongano di una canalizzazione e le zone nelle quali l’allacciamento di una canalizzazione sia opportuno e ragionevolmente esigibile. Secondo l’articolo 12 capoverso 1 OPAc l’allacciamento di acque di scarico inquinate alla canalizzazione pubblica fuori della zona edificabile è considerato opportuno se è realizzabile in modo ineccepibile e l’onere per la costruzione risulta normale e ragionevolmente esigibile e se i costi non sono sensibilmente superiori a quelli richiesti per un allacciamento analogo nella zona edificabile. L’obbligo di allacciamento valido all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche si applica in linea di principio anche alle aziende agricole. Secondo l’articolo 12 capoverso 2 LPAc, un’azienda agricola situata all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche può tuttavia essere esonerata dall’obbligo di allacciamento se le acque di scarico non sono idonee a essere trattate in una stazione centrale di depurazione. In questi casi l’autorità prescrive altri metodi appropriati di eliminazione.

L’articolo 13 LPAc disciplina lo smaltimento delle acque di scarico fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e lo smaltimento di acque di scarico esonerate dall’obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche. In virtù di tale disposizione, le acque in questione dovranno essere smaltite secondo lo stato della tecnica, sotto la sorveglianza delle autorità cantonali incaricate di accertare che la qualità delle acque soddisfi le esigenze fissate. L’articolo 9 capoverso 1 OPAc precisa al riguardo che tali acque di scarico possono essere trattate e poi immesse in un ricettore naturale, lasciate infiltrare nel terreno, valorizzate insieme al concime aziendale o raccolte e portate in una stazione centrale di depurazione o sottoposte a un trattamento specifico. Secondo l’articolo 9 capoverso 2 OPAc, le acque di scarico provenienti dalla preparazione di concimi aziendali, dalla produzione in colture idroponiche e da analoghi procedimenti di produzione vegetale devono essere utilizzate nell’agricoltura, nell’orticoltura o nel giardinaggio in modo compatibile con l’ambiente e conforme allo stato della tecnica. Secondo l’allegato 2.6 numero 3.2.3 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico e dai pozzi neri non agricoli senza scarico possono essere impiegati, con l’autorizzazione delle autorità cantonali, su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti. Sono vietati la loro utilizzazione su superfici coltivate a ortaggi e l’immissione in vasche per liquame.

Esigenze relative agli impianti di stoccaggio e agli impianti per il trattamento tecnico di concime aziendale Secondo l’articolo 15 LPAc, i detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d’arte. Il funzionamento degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come pure degli impianti adibiti al trattamento di concimi, deve essere controllato periodicamente. L’autorità cantonale garantisce il controllo periodico degli impianti. Secondo l’articolo 28 capoverso 1 OPAc, gli intervalli dei controlli degli impianti destinati al deposito dei concimi aziendali dipende dal rischio di inquinamento delle acque. Secondo l’articolo 28 capoverso 2 OPAc, il controllo verte sulla disponibilità della capacità di deposito prescritta, sulla tenuta stagna degli impianti di deposito (condotte comprese), sulla funzionalità degli impianti e sull’esercizio corretto degli impianti.

Esigenze relative all’utilizzo di concime aziendale Secondo l’articolo 14 capoverso 2 LPAc, il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.

L’allegato 2.6 numero 2.2.1 ORRPChim definisce i requisiti di qualità per concimi organici, concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi aziendali in riferimento al tenore di metalli pesanti, corpi estranei, materiali sintetici, pietre e

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sostanze organiche. Questi requisiti non si applicano ai concimi aziendali destinati a essere utilizzati nella propria azienda né a quelli forniti da un’azienda con allevamento di animali da reddito direttamente al consumatore finale.

Misure di pianificazione territoriale Secondo l’articolo 19 LPAc, i Cantoni devono suddividere il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Secondo l’articolo 29 capoverso 1 OPAc, i settori particolarmente minacciati comprendono il settore di protezione delle acque AU per la protezione delle acque sotterranee utilizzabili, il settore di protezione delle acque AO per la protezione della qualità delle acque superficiali, se ciò è necessario per garantire una particolare utilizzazione di tali acque; il settore di alimentazione ZU per la protezione della qualità delle acque sotterranee, se l’acqua è inquinata da sostanze o se esiste il pericolo concreto di un inquinamento provocato da tali sostanze e il settore d’alimentazione ZO per la protezione della qualità delle acque superficiali, se l’acqua è inquinata dal dilavamento di prodotti o elementi nutritivi.

Secondo l’articolo 19 capoverso 2 LPAc, la costruzione e la modifica di edifici e impianti come pure l’esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un’autorizzazione cantonale qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque. L’articolo 32 capoverso 2 OPAc concretizza pertanto tale disposizione proponendo un elenco non esaustivo di impianti soggetti ad autorizzazione, fra cui in particolare gli impianti di stoccaggio per concimi aziendali liquidi. Secondo l’articolo 32 capoverso 4 OPAc, l’autorità accorda l’autorizzazione se con l’imposizione di oneri e condizioni è possibile garantire una sufficiente protezione delle acque.

Secondo l’articolo 20 LPAc, i Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d’acqua sotterranea e agli impianti d’interesse pubblico e d’alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. Conformemente all’articolo 21 LPAc, i Cantoni delimitano le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e l’alimentazione artificiale della falda freatica. In tali aree non possono essere costruiti edifici o impianti né essere eseguiti lavori che possano pregiudicare i futuri impianti di sfruttamento o alimentazione artificiale delle acque sotterranee. L’estensione prevista per le zone e le aree di protezione è descritta nell’allegato 4 numero 1 OPAc.

L’articolo 31 capoverso 1 OPAc definisce le misure di protezione delle acque nell’ambito della pianificazione territoriale. Secondo tale articolo, chi costruisce o modifica impianti in settori particolarmente minacciati nonché in zone e aree di protezione delle acque sotterranee, o vi esercita altre attività che rappresentano un pericolo per le acque, deve adottare le misure di protezione delle acque imposte dalle circostanze; in particolare deve adottare le misure di cui all’allegato 4 numero 2 OPAc. L’allegato 4 numero 221 capoverso 1 OPAc fornisce un elenco degli impianti e delle attività non ammessi nella zona di protezione distante (zona S3). Nella zona di protezione adiacente (zona S2) si applicano le esigenze valide per la zona S3, che non ammettono peraltro la costruzione di impianti (all. 4 n. 222 OPAc). Nella zona di captazione (zona S1) sono ammessi soltanto interventi di costruzione e altre attività che servono all’approvvigionamento di acqua potabile (all. 4 n. 223 OPAc). Per interventi di costruzione e altre attività nelle aree di protezione delle acque sotterranee si applicano le esigenze stabilite per la zona S2. Se la situazione e l’estensione della futura zona di protezione distante (zona S3) sono note, per le superfici corrispondenti valgono le esigenze di cui all’allegato 4 numero 23 OPAc.

Impianti contenenti liquidi inquinanti per le acque L’articolo 22 LPAc stabilisce le esigenze generali relative ai liquidi inquinanti per le acque. Secondo il capoverso 1, i detentori di impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque devono provvedere affinché le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque vengano realizzate e

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regolarmente controllate e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano ineccepibili. Gli impianti di deposito che necessitano di un’autorizzazione (art. 19 cpv. 2 LPAc) devono essere controllati almeno ogni dieci anni. Fuoriuscite di liquidi da impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque devono essere immediatamente segnalate alla polizia di protezione delle acque. Inoltre, devono essere messe spontaneamente in atto tutte le misure che si possono ragionevolmente pretendere per combattere rischi di inquinamento delle acque (art. 22 cpv. 6 LPAc). Per gli impianti che costituiscono ben più di un pericolo minimo per le acque, l’articolo 22 LPAc prevede inoltre quanto segue: negli impianti di deposito e sulle piazzole di travaso vanno evitate le fughe di liquidi, nonché garantite la loro facile individuazione e ritenuta (cpv. 2); la costruzione, la modifica, il controllo, il riempimento, la manutenzione, lo svuotamento e la messa fuori servizio degli impianti contenenti liquidi inquinanti possono essere effettuati solo da persone che, in virtù della loro formazione, del loro equipaggiamento e della loro esperienza, sono in grado di garantirne la conformità allo stato della tecnica (cpv. 3); chi fabbrica componenti di impianti deve verificarne la conformità allo stato della tecnica e documentare i risultati di tale verifica (cpv. 4); se vengono costruiti, modificati o messi fuori servizio impianti di deposito contenenti liquidi inquinanti, i detentori devono segnalarlo al Cantone secondo le prescrizioni di quest’ultimo (cpv. 5).

Un’autorizzazione è necessaria per gli impianti di deposito per liquidi che in piccole quantità sono suscettibili di inquinare le acque, aventi un volume utile di oltre 2000 litri per contenitore per il deposito, come pure piazzole di travaso per liquidi inquinanti, se la loro costruzione è prevista in settori particolarmente minacciati (art. 32 cpv. 2 lett. h e j OPAc). Un’autorizzazione è necessaria anche per gli impianti di deposito per liquidi inquinanti aventi un volume utile di oltre 450 litri, situati in zone ed aree di protezione delle acque sotterranee, fermo restando che impianti di questo tipo possono essere ammessi soltanto se si tratta di serbatoi non interrati accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento e diesel destinati all’approvvigionamento energetico per un massimo di due anni e aventi un volume utile non superiore a 30 m³ per opera di protezione (art. 32 cpv. 2 lett. i in c.d. con l’all. 4 n. 221 cpv. 1 lett. h OPAc).

Secondo l’articolo 32a OPAc, gli impianti di deposito per i quali è necessaria un’autorizzazione devono essere sottoposti ogni dieci anni a un controllo visivo dei danni, effettuato dall’esterno. Un controllo visivo dei danni deve essere eseguito dall’interno ogni dieci anni per i contenitori per il deposito, aventi un volume utile di oltre 250 000 litri, senza opere di protezione o senza doppio fondo e per i contenitori per il deposito interrati a parete semplice (secondo la disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2006 dell’OPAc, questi ultimi potranno essere impiegati al massimo fino al 31 dicembre 2014). Il funzionamento dei sistemi indicatori di perdite degli impianti di deposito per liquidi inquinanti deve essere controllato ogni due anni per i contenitori e le condotte a parete doppia e una volta all’anno per i contenitori e le condotte a parete semplice (art. 32a cpv. 3 OPAc).

Normativa contro l’inquinamento atmosferico

Principio di protezione in due fasi contro le immissioni Il principio di protezione in due fasi contro le immissioni iscritto nel diritto ambientale si applica anche all’agricoltura103. Onde evitare l’inquinamento atmosferico, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente; LPAmb; RS 814.01). In una seconda fase, le limitazioni delle

Cfr. DTF 126 II 43 consid. 3.

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emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb). In questa seconda fase, la protezione dell’uomo e dell’ambiente circostante prevale sulle considerazioni economiche (cfr. A. Schrade e T. Loretan, Kommentar zum Umweltschutz, art. 11 N 43 f).

L’inquinamento atmosferico deve innanzitutto essere limitato tramite l’applicazione alla fonte delle misure di cui all’articolo 12 capoverso 1 LPAmb (art. 11 cpv. 1 LPAmb).

L’esecuzione della LPAmb, e di conseguenza l’applicazione di dette misure, è in linea di principio di competenza delle autorità cantonali (art. 36 LPAmb).

Nozione di impianto Analogamente alla normativa generale di protezione contro le immissioni, l’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 813.318.142.1) è riferita all’impianto.

Oltre all’esercizio globale, ogni singolo elemento di un’azienda agricola deve essere considerato separatamente. Gli elementi riportati di seguito sono considerati impianti fissi secondo l’articolo 7 capoverso 7 LPAmb e l’articolo 2 capoverso 1 OIAt.

Nella pratica, ogni costruzione e ogni apparecchiatura di una certa importanza è considerata un impianto secondo l’articolo 7 capoverso 7 LPAmb se rappresenta una potenziale minaccia, anche debole, secondo l’articolo 7 capoverso 1 LPAmb104. Le stalle, le aree d’esercizio, i depositi di liquame e gli impianti per la produzione di biogas rappresentano esempi di costruzioni e, pertanto, di impianti secondo la LPAmb.

Rientrano in questa categoria, in particolare, i dispositivi di spandimento del liquame e i sistemi di trasporto. In compenso, i veicoli agricoli a motore autorizzati alla circolazione su strada, quali trattori e mietitrebbie, sono considerati veicoli secondo l’articolo 2 capoverso 2 OIAt105.

A volte è necessario valutare più impianti come un sistema globale, se sono tra loro strettamente connessi dal punto di vista spaziale e funzionale, come avviene ad esempio nella valutazione delle immissioni di odori. Secondo la giurisprudenza federale, tra un impianto per la produzione di biogas ubicato in una zona agricola e appartenente a una specifica azienda agricola e l’azienda agricola esiste una stretta correlazione spaziale e funzionale, motivo per cui tale impianto per la produzione di biogas e l’azienda d’ubicazione devono essere considerati un impianto complessivo dal punto di vista della normativa contro l’inquinamento atmosferico106.

Lo sfruttamento agricolo del suolo non costituisce una modificazione del terreno ai sensi dell’OIAt. La terra arabile e i campi coltivati non possono quindi essere considerati impianti ai sensi della LPAmb.

Distinzione tra impianti nuovi e impianti esistenti L’OIAt effettua una distinzione di principio tra impianti nuovi e impianti esistenti (art. 3 segg. e 7 segg. OIAt). Sono considerati nuovi gli impianti per i quali non esisteva una decisione in merito all’autorizzazione di

Umweltrecht in der Praxis, URP, 2001/7, 652. La distinzione tra apparecchiature o macchinari e veicoli è fondamentale, in quanto la limitazione preventiva delle emissioni dei motori a propulsione è disciplinata dalla legislazione sui trasporti per strada (art. 17 OIAt). Cfr. sentenza 1 C_437/2009 del Tribunale federale del 16 giugno 2010 consid. 7.3.

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costruzione avente autorità di cosa giudicata all’entrata in vigore dell’OIAt (cfr. art. 42 cpv. 1 OIAt). Sono considerati nuovi anche gli impianti esistenti trasformati, quando le modifiche apportate lasciano presagire emissioni più forti o diverse o ancora quando le spese sostenute per la trasformazione sono superiori alla metà del costo di un nuovo impianto (art. 2 cpv. 4 OIAt). Sono per contro considerati esistenti gli impianti per i quali esiste una decisione in merito all’autorizzazione di costruzione avente autorità di cosa giudicata all’entrata in vigore dell’OIAt. Le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni sono identiche per gli impianti nuovi e già esistenti (art. 7 OIAt)107.

Gli impianti stazionari esistenti e quelli nuovi con obbligo di risanamento a seguito di una modifica legislativa devono essere risanati entro una scadenza determinata. In altre parole, devono essere adattati al diritto in vigore . Le autorità competenti definiscono le disposizioni necessarie e fissano la scadenza per il risanamento (artt. 8 cpv. 2 e 10 OIAt). È possibile rinunciare al risanamento solo se l’utilizzo dell’impianto in questione viene interrotto prima della scadenza prevista (art. 8 cpv. 3 OIAt).

Limitazione preventiva delle emissioni a) Principi Gli impianti stazionari devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d’emissione fissati negli allegati da 1 a 4 OIAt (artt. 3 e 7 OIAt). Per determinate emissioni, gli allegati all’OIAt fissano in modo definitivo e vincolante i limiti considerati in genere proporzionali e sostenibili, in particolare dal punto di vista economico.

In ragione della natura e del contesto tecnico della normativa concreta, i limiti preventivi delle emissioni secondo gli allegati da 1 a 4 OIAt si applicano soltanto a emissioni captate ed evacuate e non a emissioni diffuse108. Le disposizioni complementari o le deroghe di cui agli allegati da 2 a 4 OIAt con riferimento a determinate categorie di impianti prevalgono sull’allegato 1 OIAt (art. 3 cpv. 2 OIAt). Con la revisione OIAt del 12 febbraio 2020 sono state introdotte disposizioni nuove sull’utilizzo di concimi aziendali liquidi e la copertura di depositi di colaticcio, che entreranno in vigore il 1°gennaio 2022 (copertura dei depositi di colaticcio) rispettivamente il 1°gennaio 2024 (spandimento a basse emissioni).

Se gli allegati all’OIAt non prevedono alcun limite delle emissioni per una sostanza inquinante o un impianto specifico o se indicano che tali limiti non sono applicabili, prevarrà il principio generale di precauzione di cui all’articolo 11 capoverso 2 LPAmb (art. 4 cpv. 1 OIAt)109. In virtù di tale principio, le emissioni devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Sono possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio i provvedimenti limitativi delle emissioni che sono stati sperimentati con successo su impianti comparabili in Svizzera o all’estero o sono stati impiegati con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicati ad altri impianti (art. 4 cpv. 2 OIAt)110.

Per giudicare se un provvedimento limitativo delle emissioni sia sopportabile sotto il profilo economico si fa riferimento a un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo le aziende sono

Cfr. inoltre A. Schrade e H. Wiestner, Kommentar USG, Zurigo 2001 artt. da 16 a 18 N 14 e art. 16 N 52 Cfr. URP 2002 n. 6/2, 565, 573 segg. Cfr. URP 1991, 344 (Tankstellensanierung) e gli esempi illustrati in URP 1994, 176. Per essere determinante dal punto di vista legale, lo stato della tecnica deve garantire non solo la fattibilità tecnica dei limiti delle emissioni, bensì anche la loro realizzabilità sul piano dell’esercizio. Solo la realizzazione congiunta di queste due condizioni permette di affermare che una data tecnologia è idonea all’utilizzo (cfr. A. Schrade e T. Loretan, Kommentar USG, art. 11 N 26).

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suddivise in categorie molto differenti, si fa riferimento a un’azienda media della rispettiva categoria (art. 4 cpv. 3 OIAt).

b) Impianti le cui emissioni vengono captate Gli impianti agricoli stazionari, come gli impianti per la produzione di biogas, le cui emissioni vengono captate devono essere equipaggiati in modo tale da rispettare le disposizioni di cui agli allegati 1 e 2 OIAt. Per gli impianti dell’allevamento, in particolare stalle e aree d’esercizio, l’autorità stabilisce i valori limite preventivi per le emissioni di ammoniaca ai sensi dell’articolo 4; non si applica l’allegato 1 cifra 62 (all. 2 cif. 514 OIAt).

c) Impianti le cui emissioni sono diffuse I valori limite per le emissioni di cui agli allegati da 1 a 4 OIAt non si applicano agli impianti agricoli stazionari le cui emissioni sono diffuse, ad esempio i depositi di substrati aperti. Per questo tipo di impianti è opportuno prevedere limiti preventivi delle emissioni facendo riferimento direttamente all’articolo 4 OIAt. In altri termini, le emissioni devono essere contenute nei limiti della fattibilità sul piano tecnico e d’esercizio e della sostenibilità economica (per le stalle e le aree d’esercizio cfr. il capitolo 6.2 del modulo «Costruzioni rurali e protezione dell’ambiente»).

d) Impianti per il deposito di colaticcio e prodotti della fermentazione liquidi Gli impianti per il deposito di colaticcio e di prodotti della fermentazione liquidi devono essere equipaggiati con una copertura efficace di limitazione delle emissioni di ammoniaca e di odori (all. 2 cif. 551 OIAt, cfr. cap. 4.2.2 del modulo «Costruzioni rurali e protezione dell’ambiente»).

e) Impianti per lo spandimento di colaticcio e prodotti della fermentazione liquidi Il colaticcio e i prodotti della fermentazione liquidi devono essere spanti in caso di pendenze fino al 18 per cento con tecniche adeguate e, per quanto possibile, a basse emissioni, se queste superfici in azienda sono complessivamente pari a 3 o più ettari (all. 2 cif. 552 OIAt). Per tecniche adeguate si intendono lo spandimento a nastro con spandiliquami a tubo flessibile a strascico o assolcatore, lo spandimento in solchi con solchi aperti o chiusi, lo spandimento con getto a ventaglio in agricoltura, a condizione che il concime aziendale liquido sia assorbito dal suolo entro poche ore.

Limitazione più severa delle emissioni L’articolo 11 capoverso 3 LPAmb prevede l’inasprimento delle limitazioni delle emissioni se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o (eccessivamente) molesti.

a) Immissioni eccessive Le immissioni risultano eccessive in caso di superamento di uno o più dei valori limite di immissione (VLI) di cui all’allegato 7 OIAt o quando sussiste uno dei criteri contenuti nelle lettere da a d dell’articolo 2 capoverso 5 OIAt.

In altri termini, le emissioni sono considerate eccessive quando mettono in pericolo l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi, sulla base di un’inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione, danneggiano le costruzioni, pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque. A causa di problemi o lamentele, per gli impianti esistenti gli odori molesti possono essere rilevati mediante sopralluoghi.

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b) Limitazione più severa delle emissioni per impianti particolari Se è accertato o si può presumere che un impianto esistente provochi immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l’autorità decide limitazioni completive o più severe. La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive (artt. 5 e 9 cpv. 1 e 2 OIAt).

c) Limitazione più severa delle emissioni per diversi impianti, piani di provvedimenti Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l’autorità competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (art. 44a LPAmb). I piani di provvedimenti sono elaborati e attuati secondo gli articoli 31–34 OIAt. Essi definiscono le misure destinate alla riduzione delle immissioni eccessive o alla loro eliminazione.

Le misure per la riduzione dell’ammoniaca in agricoltura non sono ancora considerate in tutti i piani di provvedimenti cantonali contro l’inquinamento atmosferico. I carichi eccessivi di azoto misurati nel nostro Paese hanno tuttavia evidenziato l’importanza di agire in questo settore. Infatti, le diverse fonti agricole sono responsabili della maggior parte delle emissioni di ammoniaca in Svizzera.

Il contenuto del piano dei provvedimenti è fissato nell’articolo 32 OIAt il quale prevede (oltre all’indicazione delle fonti delle emissioni, l’analisi delle alternative per la riduzione delle emissioni eccessive, l’indicazione delle varie misure e della loro efficacia) una valutazione delle basi legali esistenti e di quelle ancora da creare con riferimento a ogni singola misura. Quest’ultimo elemento si ricollega alla possibilità di cui dispongono le autorità cantonali, secondo l’articolo 34 capoverso 1 OIAt, di formulare domande al Consiglio federale qualora il piano preveda misure di competenza della Confederazione.

Diritto internazionale Secondo il Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (Protocollo di Göteborg; RS 0.814.327111), le parti si impegnano a raggiungere gli obiettivi fissati dal nostro Paese per il 2020 in termini di riduzione delle emissioni e a lungo termine a non superare i carichi critici e i livelli. Ai sensi dell’articolo 3 numero 8 lettera a del protocollo, le parti devono applicare almeno le misure di riduzione dell’ammoniaca di cui all’allegato IX e, secondo la lettera b, ove ritenuto appropriato previo esame del caso specifico, le parti applicheranno inoltre le migliori tecniche disponibili per prevenire e ridurre le emissioni elencate nel documento di orientamento della ECE/ONU.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/info-specialisti/protezione-dell_aria-a-livello-internazionale/convenzione-sullinquinamento-atmosferico-transfrontaliero-a-lung/protocollo-goeteborg%20.html.

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Rifiuti

Secondo l’articolo 30 capoverso 2 OPSR i rifiuti devono essere riciclati nella misura del possibile. Secondo l’articolo 30 capoverso 3 OPSR devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. L’articolo 13 dell’ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600) prescrive che i rifiuti vegetali siano per quanto possibile raccolti separatamente e riciclati. I rifiuti biogeni devono essere riciclati esclusivamente come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro contenuto di sostanze nutritive e sostanze nocive e il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale (art. 14 cpv. 1 OPSR).

Gli impianti per la produzione di biogas che trattano i rifiuti sono considerati impianti per i rifiuti ai sensi dell’articolo 3 lettera g OPSR. Secondo l’articolo 26 capoverso 1 OPSR, la costruzione e l’esercizio degli impianti per i rifiuti devono avvenire conformemente allo stato della tecnica. L’articolo 27 capoverso 1 OPSR elenca i requisiti relativi all’esercizio che i detentori di impianti per i rifiuti devono garantire. In particolare controllare i rifiuti al momento della ricezione e garantire che negli impianti vengano smaltiti soltanto rifiuti autorizzati (lett. b), a intervalli regolari controllare gli impianti e farvi eseguire i lavori di manutenzione necessari (lett. g) e tenere un elenco delle quantità di rifiuti prese in consegna, nonché dei residui e delle emissioni (lett. e). Secondo l’articolo 27 capoverso 2 OPSR i detentori di impianti per i rifiuti nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti devono allestire un regolamento operativo da sottoporre per parere alle autorità. Nel regolamento operativo devono essere concretizzati in particolare i requisiti che deve soddisfare l’esercizio degli impianti.

Gli articoli 33 e 34 OPSR contengono prescrizioni concernenti la costruzione e l’esercizio di impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti. Gli impianti per la produzione di biogas che prendono in consegna ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti devono essere sistemati su una superficie impermeabile. Le installazioni devono garantire che l’acqua di scarico di superfici impermeabili può essere raccolta, evacuata e, se necessario, trattata; che l’aria di scarico prodotta in ambienti chiusi può, se necessario, essere trattata e che le emissioni di gas climalteranti possono essere prevenute o ridotte mediante misure idonee. Secondo l’articolo 33 capoverso 3 OPSR, negli impianti dev’essere disponibile o dev’essere garantita per contratto una capacità di deposito di almeno tre mesi per il compost e il digestato solido e di almeno cinque mesi per il digestato liquido. In presenza di determinate condizioni l’autorità può prescrivere una capacità di deposito superiore. Per l’esercizio l’articolo 34 capoverso 1 OPSR prescrive che negli impianti di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti possono essere fatti fermentare soltanto i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche, possono essere sottoposti al trattamento in questione o si prestano a essere utilizzati come concime. I rifiuti biogeni imballati possono essere fatti fermentare in questi impianti di fermentazione solo se l’imballaggio è biodegradabile e può essere sottoposto al trattamento in questione oppure può essere rimosso il più completamente possibile prima o durante la fermentazione.

Secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico dei rifiuti (OTRif; RS 814.610), chi riceve rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale.

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Esame dell’impatto sull’ambiente

L’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) è regolamentato nell’articolo 10a e segg. LPAmb. Secondo l’articolo 10a capoverso 2 LPAmb sottostanno all’EIA gli impianti che gravano notevolmente sull’ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l’adozione di misure specifiche al progetto o all’ubicazione al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all’EIA (art. 10a cpv. 3 LPAmb).

Nell’allegato dell’ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA; RS 814.011) il Consiglio federale ha elencato gli impianti sottoposti all’EIA. Secondo tali norme, anche gli impianti di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5000 tonnellate di substrato (sostanza fresca) all’anno sono sottoposti all’EIA (n. 21.2a all. OEIA). Sono inoltre soggetti all’EIA i serbatoi per il deposito di gas, combustibili o carburanti, con una capacità superiore a 50 000 m³ di gas (n. 22.3 all. OEIA). Anche le condotte per il trasporto di combustibili e carburanti gassosi devono superare l’EIA nell’ambito della procedura di approvazione da parte della Confederazione (all. n. 22.1 OEIA). L’obbligo di esame EIA per gli impianti per i rifiuti riguarda inoltre il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 tonnellate di rifiuti all’anno (all. n. 40.7 OEIA).

L’EIA deve consentire una visione complessiva di tutte le ripercussioni sull’ambiente (osservazione globale). Il richiedente presenta tali ripercussioni sull’ambiente in un rapporto sull’impatto ambientale (RIA) (art. 10b cpv. 1 LPAmb), che viene valutato dai servizi cantonali o federali della protezione dell’ambiente, i quali verificano se l’impianto pianificato è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente e comunicano l’esito all’autorità competente, la quale deciderà in merito al progetto. Se necessario, il servizio della protezione dell’ambiente prescrive vincoli e condizioni (art. 10c cpv. 1 LPAmb). Il rapporto deve illustrare lo stato iniziale, il progetto comprese le misure previste per la protezione dell’ambiente, una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente e il carico inquinante presumibile dopo l’esecuzione del progetto (art. 10b cpv. 2 LPAmb). Il rapporto deve inoltre essere esposto pubblicamente (art. 10d LPAmb). L’EIA non crea nuove prescrizioni ambientali materiali che il richiedente deve rispettare. Anche gli impianti senza EIA devono soddisfare i medesimi requisiti (art. 4 OEIA).

Per prima cosa, nell’ambito di un esame preliminare, il richiedente verifica quali effetti potrebbe avere l’impianto pianificato, quindi crea una matrice di rilevanza. In un capitolato riporta gli ambiti ambientali che devono essere esaminati concretamente. Se l’esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti del progetto sull’ambiente, i risultati valgono come rapporto sull’impatto ambientale (art. 10d cpv. 3 e art. 8 OEIA).

L’EIA è condotto nel quadro della procedura d’autorizzazione per l’impianto (art. 5 OEIA). Per gli impianti che vengono approvati da un’autorità cantonale o comunale – come avviene per gli impianti di fermentazione soggetti a EIA – i Cantoni scelgono la procedura con la quale eseguire l’EIA (art. 5 cpv. 3 OEIA). Per le procedure che vengono approvate da un’autorità federale, come ad esempio nel caso delle condotte, la Confederazione stabilisce la procedura per l’esecuzione dell’EIA (art. 5 cpv. 2 OEIA).

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Messa in commercio di concimi

Avvalendosi anche della competenza di adottare prescrizioni sull’importazione e l’immissione di mezzi di produzione (art. 160 cpv. 1 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, LAgr; RS 910.1), il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (ordinanza sui concimi, OCon; RS 916.171). L’OCon disciplina l’omologazione, la messa in commercio, l’importazione e l’utilizzazione di concimi (art. 1 cpv. 1 OCon), ma non si applica ai concimi aziendali destinati all’utilizzazione nell’azienda (art. 1 cpv. 2 lett. a OCon). Per quanto concerne l’impiego di concimi, l’articolo 1 capoverso 3 OCon rimanda inoltre alle disposizioni dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) e dell’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81).

Secondo la definizione formulata nell’articolo 5 capoverso 1 OCon, i concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante. L’articolo 5 capoverso 2 OCon presenta una panoramica dei vari tipi di concimi e fa distinzione tra concimi aziendali, concimi ottenuti dal riciclaggio, concimi minerali, concimi organici e concimi organo-minerali. L’articolo 5 capoverso 3 OCon descrive poi altri termini utilizzati in relazione ai vari tipi di concime e alle sostanze in essi contenute.

Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 OCon i concimi possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano le rispettive esigenze e se sono omologati. Nell’articolo 3 OCon sono elencate le condizioni per l’omologazione. In particolare il concime si deve prestare all’utilizzazione prevista (lett. a) e, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni, non deve produrre effetti secondari inaccettabili e non deve costituire un pericolo per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo (lett. b). Secondo l’articolo 2 capoverso 2 OCon i concimi sono omologati in base a una procedura di omologazione (artt. 10–13 OCon) o in base all’iscrizione nella lista dei concimi (artt. 7–9 OCon). Vengono iscritti nella lista dei concimi i concimi di determinate categorie, se corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi (cfr. art. 7 cpv. 1 OCon). Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 OCon il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha emanato la lista dei concimi, integrata come allegato 1 all’ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon; RS 916.171.1) (cfr. art. 1 in c.d. con l’allegato 1 OLCon).

Nell’articolo 21a OCon sono riportate le restrizioni relative alla composizione dei concimi. Un concime può essere messo in commercio unicamente se adempie le esigenze dell’allegato 2.6 ORRPChim relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti (art. 21a cpv. 1 OCon). I valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti per concimi organici, concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi aziendali sono indicati nell’allegato 2.6 numero 2.2.1 capoversi 1 e 2 ORRPChim. I valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim non si applicano ai concimi aziendali destinati ad essere utilizzati nella propria azienda né a quelli forniti da un’azienda con allevamento di animali da reddito direttamente al consumatore finale (all. 2.6 cpv. 4 n. 2.2.1 ORRPChim). L’articolo 21a stabilisce inoltre che è vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, sostanze contenenti medicamenti, componenti di Ricinus communis o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo (art. 21a cpv. 2 OCon). Su richiesta l’UFAG può tuttavia autorizzare l’aggiunta di inibitori della nitrificazione, impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati (art. 21a cpv. 3 OCon). Inoltre, i produttori di concimi possono utilizzare soltanto materie prime idonee e che non pregiudicano il prodotto finito. Ai concimi aziendali possono essere aggiunti materiali di aziende non agricole se i valori limite per gli inquinanti di cui all’articolo 21a capoverso 1 OCon sono rispettati (art. 21a cpv. 4 OCon). Nella fabbricazione o nell’impiego di un concime non devono essere diffusi organismi indesiderati, quali organismi patogeni o semi di neofite (art. 21a cpv. 5 OCon). Ai sensi dell’articolo 30a

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capoverso 2 OCon l’Ufficio federale dell’agricoltura può, per un periodo limitato, autorizzare la fornitura di compost o digestato che non supera di oltre il 50 per cento i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1 ORRPChim, se i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi (lett. a) oppure se l’autorità cantonale ne fa domanda e provvede alle necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell’impianto in questione (lett. b). Se rilascia tale autorizzazione, l’Ufficio federale dell’agricoltura limita la quantità fornita in modo tale che il carico di inquinanti per ettaro del compost o del digestato non sia superiore al carico che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim (art. 30a cpv. 3 OCon). L’Ufficio federale dell’agricoltura e i laboratori di analisi riconosciuti possono in ogni momento prelevare campioni presso i produttori di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio e di fermentazione, nonché sul luogo del loro impiego come fertilizzanti (art. 30a cpv. 4 OCon).

I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile e forniscono compost, digestato o concimi aziendali devono rispettare le prescrizioni generali in materia di etichettatura conformemente all’articolo 23 OCon e, al momento della fornitura, devono rilasciare un bollettino di consegna contenente la quantità fornita, il tenore di sostanza secca e di materia organica, il tenore di azoto totale, il tenore di fosforo, potassio, calcio e magnesio nonché la conducibilità elettrica (art. 24 cpv. 1 OCon). Pertanto, al momento della fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio i detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione devono registrare nel sistema d’informazione che la Confederazione gestisce per registrare i trasferimenti di sostanze nutritive nell’agricoltura (art. 165f LAgr; HODUFLU) tutte le forniture di concime aziendale (ad eccezione delle forniture di concime aziendali in sacchi), tutte le forniture di concimi ottenuti dal riciclaggio ad acquirenti che ogni anno acquistano concimi ottenuti dal riciclaggio con un tenore complessivamente superiore a 105 chilogrammi di azoto o a 15 chilogrammi di fosforo, come pure i materiali apportati compostabili o fermentabili (art. 24b cpv. 1–3 OCon). Ai sensi dell’articolo 24c OCon, oltre alle disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque (cpv. 2), sussistono oneri complementari per lo stoccaggio e la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio: i detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione possono fornire concimi ad acquirenti che non li utilizzano su terreni in proprietà o in affitto soltanto se gli acquirenti dimostrano di possedere le conoscenze necessarie per l’utilizzo (art. 24c cpv. 1 OCon). Infine, i detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione devono effettuare le necessarie analisi secondo le istruzioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura, onde garantire che le esigenze di cui all’articolo 21a capoverso 1 OCon siano adempiute. Mettono immediatamente a disposizione dell’Ufficio federale dell’agricoltura e delle autorità cantonali i risultati delle analisi (art. 24c cpv. 3 OCon).

I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest’ultima sono rispettati. L’Ufficio federale dell’agricoltura assume tale compito a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni (art. 29 cpv. 2 OCon). Gli organi di esecuzione sono autorizzati ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento della ditta o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce un nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi (art. 29 cpv. 5 OCon).

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Normativa sulle epizoozie

Secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22), l’ordinanza è intesa a garantire che i sottoprodotti di origine animale (SOA) non nuocciano né alla salute pubblica o animale né all’ambiente e a consentire, per quanto possibile, il loro riciclaggio. Essa deve inoltre rendere disponibile l’infrastruttura a tal fine necessaria. Chi elimina sottoprodotti di origine animale deve provvedere affinché si evitino la diffusione di agenti patogeni e i rischi per l’ambiente. Contribuiscono a questa «eliminazione sicura» la separazione e l’identificabilità dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1–3 e l’impiego di recipienti, locali, veicoli e utensili sufficientemente capienti e puliti (art. 9 OSOAn).

Gli impianti per la produzione di biogas che riciclano SOA necessitano di un’autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale (art. 11 cpv. 1 in c.d. con l’all. 1 n. 1 OSOAn). L’autorizzazione viene rilasciata se sono soddisfatti i requisiti generali degli impianti e i requisiti specifici degli impianti di produzione di biogas e di compostaggio (all. 3 OSOAn) e sono stabiliti i principi del controllo autonomo (all. 2 OSOAn). Se nell’area dell’impianto per la produzione di biogas è presente un allevamento, a causa del maggior rischio di epizoozie valgono ulteriori criteri di separazione più severi (all. 3 n. 24 OSOAn). Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto degli OSA necessari per l’esercizio dell’impianto per la produzione di biogas sono conformi all’allegato 4 OSOAn. I metodi di trasformazione ammessi per i sottoprodotti di origine animale sono disciplinati nell’allegato 5 OSOAn e per il riciclaggio in impianti che producono biogas o in impianti di compostaggio occorre tenere presenti ulteriori prescrizioni specifiche (all. 5 n. 4 OSOAn).

Normativa sull’imposizione degli oli minerali

Tutte le merci che vengono utilizzate come carburanti sono soggette all’articolo 1 della legge federale sull’imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61). Ciò vale anche per il biogas impiegato come carburante per motori a combustione. È irrilevante che sia utilizzato come carburante nel traffico stradale (p. es. in un veicolo) o per l’impiego stazionario (p. es. la produzione di corrente elettrica).

Ai sensi dell’articolo 3 LIOm la fabbricazione o l’estrazione di biocarburanti in territorio svizzero sono soggette all’imposta sugli oli minerali, Chi produce biogas come carburante, deve avere dalla Direzione generale delle dogane un’autorizzazione come stabilimento di fabbricazione ai sensi dell’articolo 27 LIOm. Sono considerati stabilimenti di fabbricazione ai sensi dell’articolo 68 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611) gli stabilimenti nei quali sono estratte o prodotte merci subordinate alla LIOm, ma che non sono raffinerie di olio di petrolio.

Dal 1° luglio 2008 è accordata un’agevolazione fiscale per i biocarburanti che soddisfano esigenze ecologiche e sociali. L’introduzione della revisione della legge sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) il 1° agosto 2016 ha reso più severi i requisiti previsti per la concessione dell’agevolazione fiscale.

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Conformemente all’articolo 12b capoverso 1 lettere a-e LIOm in combinato disposto con gli articoli 19c e 19d dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm), le esigenze ecologiche e sociali sono considerate soddisfatte se sono rispettati i punti seguenti:

a) dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti emettono gas serra in misura notevolmente inferiore rispetto alla benzina fossile; b) dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i biocarburanti non inquinano l’ambiente in misura notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile; c) la coltivazione delle materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici che presentano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità; d) le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente; e) i biocarburanti sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.

Secondo l’articolo 12b capoverso 2 LIOm le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono considerate in ogni caso soddisfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

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Abbreviazioni AES Associazione delle aziende elettriche svizzere DGD Direzione generale delle dogane AICAA Associazione degli istituti cantonali di assicurazione fed. antincendio Federale

all. LEne Allegato Legge sull’energia

art. lett. Articolo Lettera

ATEX LIOm Atmosphère explosible; abbreviazione relativa alle Legge sull’imposizione degli oli minerali cosiddette direttive ATEX dell’UE nell’ambito della protezione contro le esplosioni: direttiva sui prodotti LPAc ATEX 94/9/CE (ATEX 95) e direttiva ATEX sulla Legge sulla protezione delle acque protezione dei lavoratori 1999/92/CE (ATEX 137) LPAmb c.d. Legge sulla protezione dell’ambiente in combinato disposto con LPT cif. Legge sulla pianificazione del territorio Cifra MAC CFC Concentrazione massima ammissibile sul posto di Cogenerazione forza-calore lavoro

CFSL n. Commissione federale di coordinamento per la Numero sicurezza sul lavoro OCon cpv. Ordinanza sulla messa in commercio di concimi Capoverso OEDA CTEB Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente Centrale termoelettrica a blocco OEn DEFR Ordinanza sull’energia Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca OIAt Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico

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OIF PER Ordinanza contro l’inquinamento fonico Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

OLCon RIC Ordinanza sul libro dei concimi Rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica OPAc Ordinanza sulla protezione delle acque SPIA Servizio per la prevenzione degli infortuni OPI nell’agricoltura Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni SS OPSR Sostanza secca Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti SSIGA Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle OPT Acque Ordinanza sulla pianificazione del territorio SUVA ORRPChim Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli Ordinanza concernente la riduzione dei rischi infortuni nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi UFAG Ufficio federale dell’agricoltura OSOAn Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine UFAM animale Ufficio federale dell’ambiente

OTRif UFE Ordinanza sul traffico di rifiuti Ufficio federale dell’energia

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Tabella 1 I diversi tipi di impianto per la produzione di biogas 11

Tabella 2 Requisiti relativi all’ubicazione di impianti per la produzione di biogas secondo la legislazione sulla

Tabella 3 Panoramica delle autorizzazioni edilizie e d’esercizio e obblighi EIA per gli impianti per la produzione di

Tabella 4 Valori limite d’emissione per motori stazionari alimentati a biogas secondo l’allegato 2 numero 82

Tabella 5 Limitazione preventiva generale delle emissioni (allegato 1 OIAt) in riferimento ai motori stazionari

Tabella 6 Valori limite d’emissione per impianti a combustione

Tabella 7 Rischio di emissioni di odori e misure volte a evitare

Tabella 8

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Glossario Biogas delle acque di scarico113: ad esempio compost, Gas prodotto mediante fermentazione di materiale digestato solido o liquido114. biogenico in condizioni anaerobiche (in assenza di ossigeno). Il biogas è composto tipicamente dal 50- CTEB 80 per cento di metano e dal 20-50 per cento di Centrale termoelettrica a blocco. Centrale per la anidride carbonica e in genere contiene tracce di produzione combinata di elettricità e calore. idrogeno solforato, ammoniaca, azoto, idrogeno e ossigeno. Il biogas viene principalmente utilizzato per Digestato – solido e liquido alimentare motori a combustione, che mettono in Materiale di origine vegetale, animale o microbica movimento un generatore per la produzione di energia ottenuto mediante uno specifico procedimento di elettrica. Altre possibilità d’impiego sono l’utilizzo fermentazione anaerobica. Il materiale apportato termico generico in appositi bruciatori o caldaie, contiene oltre il 20 per cento di materiale di origine non l’utilizzo come combustibile per veicoli a motore e agricola115. Il digestato è liquido se il tenore di l’immissione nella rete di gas naturale. sostanza secca non è superiore al 12 per cento. Il digestato è un concime ottenuto dal riciclaggio. CFC Cogenerazione forza-calore. Impianto per la Digestore produzione di energia che genera corrente e calore. Parti dell’impianto per la produzione di biogas nelle quali, tramite un riscaldamento adeguato e il ricircolo, Concime aziendale si favorisce attivamente la formazione di biogas. Sono considerati concimi aziendali ai sensi della normativa sui concimi liquame, letame, percolato di Liquame fermentato, colaticcio fermentato e leletame, prodotti della separazione del liquame, succo tame fermentato d’insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, Per liquame fermentato s’intende il substrato totale provenienti dall’allevamento di animali da reddito a dopo la fermentazione di materiale di origine agricola scopo agricolo o professionale oppure dalla contenente al massimo il 20 per cento di materiale di produzione vegetale della propria azienda agricola o origine non agricola (riferito alla sostanza umida). di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al Mediante separazione meccanica si ottiene liquame massimo di materiale di origine non agricola112. Un fermentato (parte liquida) e letame fermentato (parte

concime con più del 20 per cento di materiale di solida). Il liquame fermentato, il colaticcio fermentato origine non agricola viene definito concime ottenuto da e il letame fermentato sono concimi aziendali. riciclaggio (p. es. digestato). Liquidi nocivi alle acque Concimi ottenuti dal riciclaggio Sono considerati liquidi nocivi alle acque i liquidi che Sono i concimi di origine vegetale, animale, microbica possono contaminare le acque, ossia alterare o minerale oppure i concimi ottenuti dalla depurazione fisicamente, chimicamente o biologicamente l’acqua. Nell’ordinanza sulla protezione delle acque viene fatta

Art. 5 cpv. 2 lett. a OCon. è vietato il deposito in vasche per liquame. I fanghi di depurazione non possono più essere forniti e utilizzati (cfr. all. 2.6 n. 2.1 ORRPChim). I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di sca- rico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti, secondo l’all. 2.6 n. 3.2.3 OR- Art. 5 cpv. 2 lett. b OCon. RPChim possono essere impiegati, con l’autorizzazione delle autorità cantonali, su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti; Art. 5 cpv. 2 lett. b n. 2 OCon. L’ulteriore suddivisione del digestato e le relative definizioni sono illustrate nel modulo 8 di Suisse-Bilanz.

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distinzione tra i liquidi che in piccole quantità sono già suscettibili di inquinare le acque (p. es. benzina, olio da riscaldamento e olio diesel) e liquidi che contaminano l’acqua solo in grandi quantità (p. es. acido acetico, alcol etilico). Per quanto concerne le esigenze relative allo stoccaggio e all’utilizzo, i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio, pur potendo inquinare notevolmente le acque, non sono soggetti ai requisiti che la legge sulla protezione delle acque prevede per i liquidi nocivi alle acque; per questo motivo possono essere conservati in serbatoi interrati a parete semplice.

Materiale apportato Per materiale apportato si intende tutto il materiale che viene conferito a un impianto per la produzione di biogas. È definito anche substrato.

Materiale di origine agricola Per materiale di origine agricola si intende il materiale della propria azienda o di altre aziende agricole, come ad esempio gli scarti vegetali, i residui del raccolto o letame di cavallo provenienti da un’azienda agricola.

Materiale di origine non agricola Sono di origine non agricola i materiali che non vengono prodotti in aziende agricole come ad esempio gli scarti vegetali di aziende di lavorazione, scarti vegetali di Comuni, scarti provenienti dalla lavorazione alimentare, letame di cavallo proveniente da un maneggio.

Post-digestore Parte dell’impianto per la produzione di biogas situata a valle di un digestore nella quale, tramite un riscaldamento adeguato e il ricircolo, si favorisce attivamente la formazione di biogas per sfruttare il potenziale metanigeno residuo.

Prodotto della fermentazione Prodotto liquido o solido ricavato dal substrato di fermentazione dopo la fermentazione.