Sorveglianza dei siti inquinati

2015 > Pratica ambientale > Siti contaminati

> Sorveglianza dei siti inquinati Aiuto all’esecuzione dell’ordinanza sui siti contaminati

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> Sorveglianza dei siti inquinati Aiuto all’esecuzione dell’ordinanza sui siti contaminati

A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM Berna, 2015

Valenza giuridica La presente pubblicazione è un aiuto all’esecuzione elaborato dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza concetti giuridici indeterminati contenuti in leggi e ordinanze, nell’intento di promuovere un’applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni sono conformi al diritto federale. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto in vigore. Gli aiuti all’esecuzione dell’UFAM (definiti finora anche come direttive, istruzioni, raccomandazioni, manuali, aiuti pratici ecc.) sono pubblicati nella serie «Pratica ambientale».

Nota editoriale

Editore Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) L’UFAM è un Ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

Autore Rolf Kettler, Divisione Suolo e biotecnologia

Indicazione bibliografica UFAM (editore) 2015: Sorveglianza dei siti inquinati. Aiuto all’esecuzione dell’ordinanza sui siti contaminati. Ufficio federale dell’ambiente, Berna, Pratica ambientale n. 1505: 26 p.

Traduzione Giuseppe Licci, Morbio inferiore

Grafica Valérie Fries, 3063 Ittigen

Foto di copertina

Scaricamento del PDF www.bafu.admin.ch/uv-1505-i La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2015

> Indice 3

> Indice Abstracts 5 Prefazione 7

3.6.2 Necessità di sorveglianza in funzione

dell’andamento degli inquinanti 23

Indici 26

> Abstracts 5

> Abstracts This publication explains the correct way to monitor polluted sites in compliance with Keywords: the Contaminated Sites Ordinance. It indicates when monitoring is required within the monitoring, context of contaminated sites management and the targets that are being pursued. The contaminated sites, monitoring sequence and the monitoring concept itself are explained. polluted sites

Die vorliegende Publikation erläutert, wie eine sachgerechte Überwachung von belaste- Stichwörter: ten Standorten gemäss Altlasten-Verordnung erfolgen soll. Sie zeigt auf, wann im Überwachung, Rahmen der Altlastenbearbeitung eine Überwachung angezeigt ist und welche Ziele sie belasteter Standort, verfolgt. Der Überwachungsablauf und der Inhalt des Überwachungskonzepts werden Altlast erläutert.

La présente publication décrit les modes opératoires de la surveillance des sites pollués Mots-clés: en application de l’ordonnance sur les sites contaminés. Elle montre quand une telle surveillance, surveillance est indiquée dans le cadre de la gestion des sites pollués, et quels sont ses sites contaminés, objectifs. En outre, elle en expose le déroulement et la teneur du plan de surveillance. sites pollués

La presente pubblicazione spiega come effettuare una corretta sorveglianza dei siti Parole chiave: inquinati secondo l’ordinanza sui siti contaminati. Inoltre indica quando una sorve- sorveglianza, glianza è opportuna e quali obiettivi deve perseguire nel quadro del trattamento di un siti contaminati, sito inquinato. Infine illustra lo svolgimento e il contenuto del piano di sorveglianza. siti inquinati

> Prefazione 7

> Prefazione I provvedimenti d’indagine e di risanamento di siti inquinati da rifiuti sono effettuati conformemente agli obiettivi e alle prescrizioni dell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti, RS 814.680). L’obiettivo di qualsiasi indagine compiuta su un sito inquinato consiste nel valutare se per il sito in questione occorre un risanamento. Nella maggior parte dei casi può essere data una risposta convincente. Tuttavia vi sono anche siti per i quali non è possibile dare una risposta chiara, poiché le concentrazioni di sostanze nocive misurate sono vicine alla soglia che determina una necessità di risanamento. Secondo l’OSiti, questi siti devono essere classificati come siti che «necessitano di sorveglianza» e devono essere sorvegliati fino a quando la base di dati risulta sufficiente per una decisione definitiva sulla necessità di risanamento.

Con la modifica dell’OSiti entrata in vigore il 1° agosto 2012 sono state precisate le disposizioni concernenti la sorveglianza. In quell’occasione sono state introdotte soglie di sorveglianza per le acque sotterranee e di superficie, definiti criteri supplementari per la conclusione di una sorveglianza ed è stato richiesto l’allestimento di un piano di sorveglianza. Il presente aiuto all’esecuzione spiega inoltre come deve essere effettuata una corretta sorveglianza in situazioni complesse.

La necessità di sorveglianza di gran lunga maggiore riguarda le acque sotterranee, il più sensibile dei quattro beni che occorre proteggere (suolo, aria, acque di superficie, acque sotterranee), e, in determinate circostanze, un inquinamento rilevato troppo tardi può avere gravi conseguenze. Al contempo, la sorveglianza delle acque di superficie è spesso complessa e richiede un elevato grado di conoscenze specialistiche. Pertanto l’aiuto all’esecuzione è focalizzato su queste situazioni di sorveglianza.

Gérard Poffet Vicedirettore Ufficio federale dell’Ambiente (UFAM)

Sorveglianza dei siti inquinati. Aiuto all'esecuzione dell'ordinanza sui siti contaminati UFAM 2015 8

1 > Introduzione --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Basi legali

L’indagine, la valutazione e l’eventuale sorveglianza e il risanamento di discariche di altri siti inquinati da rifiuti si orientano alle disposizioni dell’articolo 32c della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb, RS 814.01) nonché alle disposizioni che concretizzano l’ordinanza sui siti contaminati (OSiti). Secondo l’articolo 5 OSiti, i Cantoni tengono un catasto dei siti inquinati (CSI) e suddividono i siti registrati in categorie in base alla minaccia ambientale. I siti suscettibili di produrre effetti nocivi o molesti devono essere sottoposti a indagine (art. 5 cpv. 4, lett. b OSiti). In base all’indagine preliminare, l’autorità valuta e registra nel CSI se il sito in questione debba essere sorvegliato, risanato (sito contaminato) oppure né sorvegliato né risanato (art. 8 cpv. 2 OSiti).

L’OSiti menziona concretamente quattro beni ambientali che occorre proteggere da Beni da proteggere che devono effetti nocivi o molesti: acque sotterranee, acque di superficie, aria e suolo. Secondo la essere sorvegliati legislazione sui siti inquinati, l’aria e il suolo devono essere sorvegliati solo se sussiste al contempo una necessità di risanamento. Per quanto concerne le acque sotterranee e di superficie, le soglie di sorveglianza sono fissate a un livello più basso rispetto alle soglie di risanamento.

La necessità di sorveglianza di gran lunga maggiore riguarda le acque sotterranee, dacché queste sono il più sensibile dei quattro beni da proteggere e, in determinate circostanze, un inquinamento rilevato troppo tardi può avere gravi conseguenze. Al contempo, la sorveglianza delle acque di superficie è per lo più molto complessa e richiede un elevato grado di conoscenze specialistiche. Pertanto il presente aiuto all’esecuzione è focalizzato sulle situazioni di sorveglianza delle acque sotterranee.

1.2 Principi generali

Nell’OSiti il termine «sorveglianza» è utilizzato sempre in relazione al controllo delle Quando occorre sorvegliare? emissioni di sostanze nocive dai siti contaminati. Una necessità di sorveglianza sussiste nelle seguenti situazioni:

> nei siti inquinati, se nell’eluito del materiale del materiale inquinato si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1 OSiti o se nella corrente immediata-

1 > Introduzione 9

mente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore alle soglie di sorveglianza secondo l’OSiti (art. 9 cpv. 1 e art. 10 cpv. 1 OSiti1); > nei siti da risanare, poiché in questi siti si verificano già effetti nocivi o molesti sull’ambiente o almeno sussiste un pericolo concreto che si verifichino. La necessità di sorveglianza sussiste prima, durante il risanamento e fino a conclusione dello stesso (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti); > se terminato il risanamento permane nel sito un inquinamento per il quale occorre garantire per un determinato periodo di tempo (durante la cosiddetta fase di gestione successiva, cfr. cap. 9.3 dell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM VU-3410-F «Elaboration de projets d’assainissement de sites contaminés», non disponibile in italiano) che non possa verificarsi nuovamente una necessità di risanamento.

Sebbene la sorveglianza di un sito inquinato possa risultare opportuna per vari motivi, Obiettivi generali della così come può essere giustificato che avvenga in diverse fasi del trattamento del sito sorveglianza inquinato (cfr. cap. 2), gli obiettivi generali della sorveglianza sono sempre gli stessi. La sorveglianze deve:

> documentare l’andamento della concentrazione delle sostanze da sorvegliare nella corrente immediatamente a valle del sito; > creare le basi per poter pronosticare il futuro andamento della concentrazione di sostanze nocive; > garantire che, in caso di aumento della concentrazione delle sostanze da sorvegliare, si possa reagire tempestivamente per impedire effetti nocivi o molesti sull’ambiente.

Una sorveglianza deve pertanto fornire le basi per le seguenti decisioni:

> se i risultati della sorveglianza indicano o confermano l’esistenza di un pericolo concreto per i beni da proteggere: la disposizione di provvedimenti nella successiva fase del trattamento del sito inquinato (indagine dettagliata, risanamento, eventualmente anche provvedimenti immediati); > se i risultati della sorveglianza evidenziano o confermano che non è da attendersi alcun pericolo concreto per i beni da proteggere: la valutazione conclusiva della situazione dell’inquinamento e la conclusione del trattamento del sito inquinato; > se i risultati della sorveglianza continuano a non consentire una valutazione definitiva della situazione di pericolo: la disposizione di una sorveglianza supplementare per un periodo di tempo definito.

Occorre mantenere in essere i provvedimenti di sorveglianza fino a che il sito soddisfa Durata della sorveglianza i criteri della necessità di sorveglianza secondo l’OSiti rispettivamente fino a quando non sono adempiuti i criteri di interruzione secondo l’OSiti. In linea di principio, la necessità di sorveglianza termina quando non sono più da attendersi dal sito effetti nocivi o molesti sui beni da proteggere, ossia quando con grande probabilità non è più da attendersi una necessità di risanamento. Nell’ottica dell’obiettivo di risanare tutti i

1 Per alcune sostanze le soglie di sorveglianza definite secondo l'articolo 9 capoverso 1 sono inferiori ai rispettivi limiti di determinazione

analitica secondo l'aiuto all'esecuzione UV-1334-F dell'UFAM «Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués» (non disponibile in italiano). In questi casi sussiste una necessità di sorveglianza non appena vengono superati i limiti di determinazione analitica. Per i siti all'interno del settore di protezione delle acque A U, ciò riguarda le nove sostanze antimonio, cromo VI, cianuri liberi, 1,2-dibromoetano (EDB), cloruro di vinile, bifenili policlorurati (PCB), dinitrotoluene, benzo(a)pirene,dibenzo(ah)antracene. Per i siti all'esterno del settore di protezione delle acque AU, ciò riguarda le tre sostanze 1,2-dibromoetano (EDB), cloruro di vinile e bifenili policlorurati (PCB).

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siti inquinati in Svizzera entro una o due generazioni, la durata complessiva della sorveglianza di un sito non dovrebbe superare un arco di tempo di 50 anni.

Non è considerata sorveglianza ai sensi del presente aiuto all’esecuzione la ripetizione Delimitazione tra la fase di misurazioni durante la fase dell’indagine preliminare per fugare eventuali dubbi d’indagine preliminare e la concernenti la rappresentatività delle prime misurazioni, ad esempio perché un valore sorveglianza sembra essere aumentato un’unica volta e per breve tempo oppure perché occorre ripetere una misurazione con un livello più elevato della falda.

L’ammontare dell’onere per la sorveglianza deve essere sempre commisurato alla Onere per la sorveglianza complessità del caso. Un sito eterogeneo con un variegato miscuglio di inquinanti in un commisurato al sito settore di acque sotterranee sensibile richiede provvedimenti di sorveglianza di ampia portata. Tuttavia nella prassi si presentano spesso situazioni di sorveglianza relativamente semplici, per le quali come base di pianificazione è sufficiente un piano di sorveglianza di poche pagine o addirittura solo un programma di sorveglianza (per la definizione cfr. il cap. 3.2.3). Eventualmente, l’autorità può addirittura già prescrivere i provvedimenti di sorveglianza, i criteri di valutazione e la durata direttamente nel quadro della valutazione del sito secondo l’articolo 8 OSiti. Il presente aiuto all’esecuzione è tuttavia focalizzato sulla procedura in situazioni complesse, poiché sono queste le situazioni in cui l’insicurezza è maggiore e nelle quali possono verificarsi gli errori più onerosi.

La prassi dimostra che vi sono anche singoli casi di siti, per i quali, sebbene dovrebbe- Deroga dalle prescrizioni ro essere classificati come siti inquinati da sorvegliare, già senza sorveglianza e unica- procedurali mente in base alle loro caratteristiche è evidente che con grande probabilità non ci si deve attendere alcuna necessità di risanamento. Secondo l’articolo 24 lettera b OSiti, in questi casi l’autorità può rinunciare a ordinare provvedimenti di risanamento e classificare l’area come sito che non deve essere né sorvegliato né risanato direttamente dopo l’indagine preliminare (cfr. esempio seguente).

Esempio di sito inquinato, per il quale è possibile rinunciare a provvedimenti di sorveglianza

Il sito interessato è una ex discarica per rifiuti edili con riempimento non omogeneo e un volume di circa 2000 m³. È situato nel restante settore di protezione delle acque üB su una morena di fondo. Ad eccezione di isolate sacche d’acqua, non vi sono acque sotterranee. Durante i periodi di pioggia, il sito drena in un piccolo corso d’acqua laterale. Pertanto il bene da proteggere sono le acque di superficie. Nei punti in cui l’acqua defluisce dalla scarpata utilizzata come discarica vengono superati leggermente per due sostanze i valori di concentrazione secondo l’allegato 1 OSiti, mentre tutte le altre sostanze sono nettamente inferiori ai valori di concentrazione. Poiché il tasso di esfiltrazione è trascurabile rispetto alla quantità d’acqua del corso d’acqua laterale, le emissioni provenienti dal sito non possono in alcun momento produrre effetti nocivi o molesti sul corso d’acqua. Pertanto è possibile rinunciare a provvedimenti di sorveglianza e classificare l’area come sito che non deve essere né sorvegliato né risanato.

2 > Le cinque situazioni di sorveglianza 11

2 > Le cinque situazioni di sorveglianza --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A seconda della fase di trattamento del sito inquinato, si possono distinguere cinque situazioni di sorveglianza.

Sorveglianza di un sito che deve solo essere sorvegliato (senza necessità di risanamen- Situazione 1: to): con la sorveglianza occorre garantire che un’eventuale necessità di risanamento sia sito che non necessita di riconosciuta tempestivamente e siano avviati i necessari provvedimenti (indagine risanamento dettagliata, progetto di risanamento, risanamento). Questa situazione di sorveglianza sussiste solo in relazione ai beni da proteggere acque sotterranee e acque di superficie (art. 8 in combinato disposto con l’art. 13 cpv. 1 OSiti).

Sorveglianza prima del risanamento: in linea di principio occorre adottare i provvedi- Situazione 2: menti di sorveglianza dal momento in cui è disponibile una decisione dell’autorità, sorveglianza prima del quindi anche durante la fase dell’indagine dettagliata e di elaborazione del progetto di risanamento risanamento. Se il risanamento è meno urgente, possono senz’altro trascorrere alcuni anni fino all’inizio del risanamento, ragione per cui è giustificata l’elaborazione di un apposito piano di sorveglianza per questo periodo di tempo (art. 13 cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l’art. 18 OSiti).

Sorveglianza durante la decontaminazione o altri interventi edilizi volti a risanare il Situazione 3: sito (allestimento dei sistemi di circoscrizione o di decontaminazione in situ): questi sorveglianza durante la interventi edilizi nella zona inquinata modificano le condizioni ambientali, facendo decontaminazione / gli interventi spesso aumentare il rischio di nuovi o maggiori rilasci di sostanze nocive. Occorre edilizi tenere d’occhio gli effetti derivanti ad esempio da inquinamenti prima coperti e ora messi allo scoperto oppure eventuali variazioni del livello della falda sotterranea. In particolare per i composti molto volatili, se del caso è inoltre necessario sorvegliare, nell’interesse della sicurezza sul lavoro e degli abitanti, anche l’aria contenuta nei pori del suolo (art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti).

Sorveglianza durante la fase di circoscrizione o la fase operativa in situ: una circoscri- Situazione 4: zione comprende sempre anche provvedimenti di controllo volti a monitorare e docu- sorveglianza durante la fase di mentare l’andamento delle sostanze nocive. La possibilità di interrompere i provvedi- circoscrizione o la fase operativa menti di risanamento dipende dai risultati della sorveglianza. Pertanto i provvedimenti in situ di sorveglianza costituiscono sempre parte integrante di una circoscrizione o di un risanamento in situ e il piano di sorveglianza è una componente importante del progetto di risanamento.

Sorveglianza a risanamento attuato, quando il sito non necessita più di risanamento ma Situazione 5: solo di sorveglianza (fase di controllo successivo): è particolarmente necessaria dopo sorveglianza nella fase di che sono stati portati a termine provvedimenti di circoscrizione o di risanamento in controllo successivo situ, i cui effetti a lungo termine e il mantenimento permanente degli obiettivi di risanamento possono essere valutati definitivamente solo dopo alcuni anni (art. 13 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 19 OSiti), confronta anche il capitolo 11 dell’aiuto

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all’esecuzione dell’UFAM UV-0720-F «Confinement des sites contaminés par des décharges» (non disponibile in italiano).

I siti inquinati che necessitano di risanamento sono solitamente soggetti a più situazioni di sorveglianza. Quanto meno nei casi complessi, è consigliabile allestire un piano di sorveglianza separato per ciascuna fase del trattamento del sito inquinato o, in alternativa, un piano di sorveglianza globale differenziato specificamente per le singole fasi.

Fig. 1 > Le cinque situazioni di sorveglianza

Indagine preliminare secondo l’articolo 7 OSiti

Valutazione Nessuna necessitàdi Necessità di del sito secondo sorveglianza risanamento l’art. 8 OSiti

Sorveglianza prima del risanamento Necessità di (situazione 2) sorveglianza

Nessun Sorveglianza di un sito Sorveglianza durante provvedimento senza necessità di la decontaminazione /

Fase di risanamento risanamento gli interventi edilizi (situazione 1) (situazione 3)

Sorveglianza durante la fase di circoscrizione o la fase operativa in situ (situazione 4)

Controllo dei risultati

Sorveglianza nella fase di controllo successivo (situazione 5)

Nella seguente tabella 1 sono descritte in modo dettagliato le cinque situazioni di sorveglianza.

2 > Le cinque situazioni di sorveglianza 13

Tab. 1 > Le cinque situazioni di sorveglianza in dettaglio

Situazione di Obiettivi della Questioni primarie nella Durata consueta Criteri per adeguare l’intensità della Conclusioni / Misure d’intervento sorveglianza sorveglianza sorveglianza della sorveglianza sorveglianza nell’adempimento dei criteri Situazione 1: Individuazione Per il sito sussiste o diversi anni Criteri per il risanamento: supera- Decisione relativa alla necessità di sorveglianza di tempestiva di una emerge una necessità mento dei valori di concentrazione risanamento, provvedimenti secondo un sito senza necessità di di risanamento oppure determinanti secondo gli articoli la decisione dell’autorità (indagine necessità di risanamento può essere classificato 9 o 10 OSiti. dettagliata, risanamento, sorveglianrisanamento. secondo gli articoli come semplice sito za). 9 o 10 OSiti. inquinato che non deve Criteri per l’interruzione: prova che Aggiornamento dell’iscrizione nel essere né sorvegliato molto probabilmente il sito non catasto (sito inquinato che non deve né risanato? necessiterà più di alcun risanamen- essere né sorvegliato né risanato). to (art. 9 cpv. 1 bis OSiti e art. 10 cpv. 1bisOSiti). Criteri per la modificazione: Adeguamento del programma di superamento o mancato raggiungi- sorveglianza conformemente al piano mento di valori soglia specifici per il di sorveglianza o alle prescrizioni caso definiti nel piano di sorve- dell’autorità. glianza. Situazione 2: Individuazione Per proteggere da alcune settima- Criteri per risanamenti urgenti o Decisione di inizio anticipato del sito con necessi- tempestiva di l’ambiente occorre ne ad alcuni anni provvedimenti immediati: l’attuale risanamento e/o decisione di misure tà di risanamento un’elevata urgenza procedere a un utilizzo des lito è pregiudicato o immediate per la protezione prima del di risanamento risanamento più rapido esposto a un pericolo immediato. dell’ambiente. risanamento (art. 13 cpv. 2, art. o applicare provvedi- Criteri per l’interruzione: nessuno. - 15 cpv. 4 OSiti) o menti immediati? I siti che necessito di risanamento di provvedimenti devono sempre essere sorvegliati. immediati (art. 24 lett. a OSiti). Criteri per la modificazione: Adeguamento del programma di misurazioni superiori o inferiori ai sorveglianza conformemente al piano valori soglia specifici per il caso di sorveglianza o alle prescrizioni definiti nel piano di sorveglianza. dell’autorità.

Situazione 3: Individuazione I provvedimenti edilizi da alcune settima- Criteri per provvedimenti supple- Adeguamento dei lavori edili per sito che necessi- tempestiva di una causano emissioni ne ad alcuni mesi mentari: l’attuale utilizzo del sito è ridurre le emissioni, eventuale ta di risanamento necessità di eccessive che richie- pregiudicato o esposto a un adozione di provvedimenti supplemendurante la provvedimenti dono un adeguamento pericolo immediato. tari, tra cui anche la modifica del decontaminazio- immediati (art. 24 dei provvedimenti di progetto di risanamento. ne / gli interventi lett. a OSiti) risanamento o interven- Criteri per l’interruzione: nessuno. - edilizi ti di protezione Un’interruzione della sorveglianza supplementari? in questa fase di risanamento non è possibile. Criteri per la modificazione: Adeguamento dei lavori edili, eventuamisurazioni superiori o inferiori ai le adeguamento del programma di valori soglia specifici per il caso sorveglianza conformemente al piano definiti nel piano di sorveglianza. di sorveglianza o alle prescrizioni dell’autorità. Situazione 4: Individuazione I provvedimenti di diversi mesi o anni Criteri per provvedimenti di risana- La circoscrizione o il risanamento in sito che necessi- tempestiva di una circoscrizione o di mento supplementari: i provvedi- situ non funzionano. Provvedimenti ta di risanamento necessità per risanamento in situ menti di risanamento non sono secondo la decisione dell’autorità durante la fase di provvedimenti di funzionano e vi è una efficaci, le concentrazioni di (provvedimenti supplementari o altro circoscrizione o manutenzione o riduzione del potenziale inquinanti non diminuiscono. tipo di risanamento, ev. provvedimenti di risanamento in per provvedimenti di inquinamento alla immediati). situ. di risanamento più fonte? Criteri per l’interruzione: nessuno. - incisivi. Un’interruzione della sorveglianza in questa fase di risanamento non è possibile. Criteri per la modificazione: Adeguamento del programma di misurazioni superiori o inferiori ai sorveglianza conformemente al piano valori soglia specifici per il caso di sorveglianza o alle prescrizioni definiti nel piano di sorveglianza. dell’autorità.

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Situazione di Obiettivi della Questioni primarie nella Durata consueta Criteri per adeguare l’intensità della Conclusioni / Misure d’intervento sorveglianza sorveglianza sorveglianza della sorveglianza sorveglianza nell’adempimento dei criteri Situazione 5: Individuazione Gli obiettivi di risana- diversi mesi o anni Criteri per il risanamento: supera- Il risanamento non ha avuto successo. sito risanato in tempestiva di una mento sono stati mento dei valori di concentrazione Decisione dell’autorità in merito a fase di controllo nuova necessità di raggiunti in modo determinanti secondo gli articoli 9 - ulteriori provvedimenti di risanamento. successivo. risanamento duraturo? 12 OSiti. secondo gli articoli Criteri per l’interruzione: prova che Aggiornamento dell’iscrizione nel 9–12 OSiti. molto probabilmente il sito non catasto (sito inquinato che non deve necessiterà più di alcun risanamen- essere né sorvegliato né risanato). to (art. 9 cpv. 1 bis OSiti e art. 10 cpv. 1bisOSiti). Criteri per la modificazione: Adeguamento del programma di misurazioni superiori o inferiori ai sorveglianza conformemente al piano valori soglia specifici per il caso di sorveglianza o alle prescrizioni definiti nel piano di sorveglianza. dell’autorità.

3 > Procedimento della sorveglianza 15

3 > Procedimento della sorveglianza --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il procedimento della sorveglianza può essere suddiviso schematicamente in più fasi, illustrate in dettaglio qui di seguito.

Fig. 2 > Schema del procedimento di una sorveglianza (giallo: autorità, azzurro: persona obbligata per legge ad adottare le misure necessarie o il suo mandatario)

Decisione dell’autorità: necessità di sorveglianza (1)

Fase di pianificazione: elaborazione del piano di sorveglianza, (2) compreso il capitolato d’oneri

Presa di posizione / Approvazione (3) del piano e del capitolato d’oneri

Svolgimento (4) del ciclo di sorveglianza

Valutazione dei dati di sorveglianza, (5) compresele previsioni e la proposta concernente l’ulteriore procedura

(6) Decisione Adeguamento del piano di dell’autorità: Prosecuzione invariata Conclusione sorveglianza o del programma valutazione e della sorveglianza della sorveglianza di sorveglianza aggiornamento

Adeguamento della sorveglianza

3.1 Decisione dell’autorità sulla necessità di sorveglianza

L’autorità competente dispone la sorveglianza di un sito inquinato nel quadro di una delle seguenti fasi del trattamento del sito:

> nell’ambito della valutazione secondo l’articolo 8 OSiti, se dall’indagine preliminare risulta che il sito necessita di sorveglianza;

Sorveglianza dei siti inquinati. Aiuto all'esecuzione dell'ordinanza sui siti contaminati UFAM 2015 16

> nell’ambito della valutazione secondo l’articolo 9 OSiti, se dall’indagine preliminare risulta che il sito necessita di risanamento; > nell’ambito della decisione concernente l’elaborazione di un progetto di risanamento secondo l’articolo 17 OSiti, il quale sancisce che chi è tenuto al risanamento è obbligato a descrivere nel piano anche le misure di sorveglianza; > a conclusione del risanamento, in caso di decontaminazione incompleta. Nel suo parere relativo al controllo dei risultati secondo l’articolo 19 OSiti, l’autorità ordina provvedimenti di sorveglianza, qualora per un determinato periodo di tempo occorra ancora controllare che l’inquinamento residuo presso il sito non possa generare nuovamente una necessità di risanamento (art. 13 cpv. 1 OSiti).

Oltre alla definizione che il sito necessita di risanamento e che la persona obbligata per legge deve adottare provvedimenti di sorveglianza, l’ordine dell’autorità deve fissare anche gli obiettivi della sorveglianza, il termine entro il quale occorre allestire un piano di sorveglianza e l’inizio dei relativi provvedimenti.

3.2 Piano di sorveglianza

L’elemento centrale di ogni sorveglianza è il piano di sorveglianza, nel quale sono definiti gli obiettivi, tutti i provvedimenti, la procedura, lo scadenzario e la durata del cosiddetto ciclo di sorveglianza (durata fino alla prima valutazione dei risultati della sorveglianza da parte dell’autorità) nonché i criteri di valutazione della sorveglianza.

Un piano di sorveglianza completo è costituito dai seguenti elementi:

> analisi del mandato, compresa la formulazione degli obiettivi (cfr. cap. 3.2.1); > inventario o rimando ai relativi documenti (cfr. cap. 3.2.2); > eventuali provvedimenti tecnici preliminari (ad es. piezometri supplementari o sostituzione di piezometri difettosi); > programma di sorveglianza concreto con l’elenco di tutti i punti e i parametri di misurazione, con relativa motivazione per la loro selezione (cfr. cap. 3.2.3); > responsabilità e obblighi durante la sorveglianza. Nei casi di sorveglianze complesse occorre allestire un capitolato d’oneri; > prescrizioni concernenti la valutazione e la documentazione (cfr. cap. 3.5); > criteri di valutazione e scenari d’intervento che ne derivano. Determinano in misura considerevole l’impostazione del programma di sorveglianza e, di conseguenza, devono essere definiti nel piano di sorveglianza (cfr. cap. 3.6); > eventuale dispositivo d’informazione e d’allarme, nel caso occorresse adottare provvedimenti immediati; > indicazioni concernenti la gestione della qualità, con riferimento al prelievo e alla preparazione dei campioni, l’analisi, la gestione dei dati, i controlli, le procedure eccetera. Il controllo della qualità comprende anche il controllo della funzionalità delle attrezzature tecniche; > stima dei costi; suddivisa in costi d’investimento e costi d’esercizio.

L’ampiezza del piano di sorveglianza deve essere sempre commisurata alla complessità della situazione di sorveglianza (cfr. cap. 1.2).

3 > Procedimento della sorveglianza 17

Qui di seguito sono illustrati i singoli elementi del piano di sorveglianza.

3.2.1 Analisi del mandato

L’integrazione dell’analisi del mandato nel piano di sorveglianza fornisce condizioni quadro chiare e inequivocabili, evitando in seguito incomprensioni derivanti da aspettative diverse nei confronti del contenuto del piano di sorveglianza.

L’analisi del mandato comprende:

> i principali dati del progetto come i dati dell’indirizzo, il/i numero/i della/e parcella/a e il numero nel catasto dei siti inquinati; > i motivi per cui occorre allestire un piano di sorveglianza; > la ricapitolazione del mandato concreto al perito relativa al piano di sorveglianza da allestire; > gli obiettivi della sorveglianza in relazione all’OSiti.

Se vengono conferiti al perito mandati supplementari che non rientrano nei provvedimenti di sorveglianza necessari ai sensi della legislazione sui siti inquinati, questi devono essere trattati separatamente nel piano di sorveglianza. Ciò semplifica successivamente l’eventuale scorporo dei costi che danno diritto alle indennità.

3.2.2 Inventario

Nell’inventario occorre mettere insieme tutte le informazioni necessarie per una pianificazione mirata della sorveglianza e sulle quali si basano gli interventi di sorveglianza.

Occorre limitare l’inventario all’indispensabile, ossia riportarvi sommariamente solo i fatti rilevanti per la sorveglianza. Occorre inoltre rimandare ai rapporti disponibili.

Se la sorveglianza viene effettuata nell’ambito di un risanamento, occorre evidenziarne la collocazione nel progetto di risanamento.

3.2.3 Programma di sorveglianza

Il programma di sorveglianza è una parte integrante del piano di sorveglianza, nella quale è stabilito in dettaglio come viene effettuato il risanamento. Il programma di sorveglianza definisce i seguenti parametri:

> ubicazioni delle misurazioni, rete di sorveglianza (dove vengono effettuate le misurazioni?); > parametri sorvegliati (che cosa viene misurato?); > frequenza delle misurazioni, intervalli delle misurazioni e durata del ciclo di sorveglianza (quando, come e con quale frequenza vengono effettuate le misurazioni?); > procedura per il prelievo e l’analisi dei campioni (come vengono prelevati e analizzati i campioni?).

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I primi tre elementi del programma di sorveglianza definiscono l’intensità della sorveglianza. In essi o in un eventuale capitolato d’oneri occorre definire chi esegue le misurazioni o chi è responsabile della loro corretta esecuzione.

In linea di principio, occorre sorvegliare solo le sostanze determinate per mezzo delle Parametri sorvegliati indagini preliminari e che necessitano di sorveglianza secondo gli articoli 9–12 OSiti. Tuttavia ciò presuppone che per queste sostanze siano disponibili valori di concentrazione secondo l’allegato 1 OSiti, affinché sia possibile valutare la relativa necessità di sorveglianza e risanamento. Se per alcune sostanze questi valori di concentrazione non sono disponibili, l’autorità competente, con l’approvazione dell’UFAM, deve fissarli secondo le disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque (cfr. allegato 1 OSiti e l’aiuto all’esecuzione dell’UFAM UV-1333-I «Calcolo dei valori di concentrazione e dei valori limite per i materiali solidi»).

La valutazione si basa sempre sui limiti di determinazione secondo lo stato della tecnica analitica riportati nell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM UV-1334-F «Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués» (non disponibile in italiano).

Per l’interpretazione dei risultati della sorveglianza è opportuno integrare nel programma, oltre alle sostanze che necessitano di sorveglianza, anche i parametri necessari per la caratterizzazione della chimica dell’acqua, poiché l’ambiente circostante esercita un forte influsso sulla mobilità e sui meccanismi di attenuazione degli inquinanti. Si tratta tipicamente di sostanze come ammonio, nitrito, nitrato, ossigeno, ferro disciolto e manganese per la valutazione delle condizioni di ossidoriduzione oppure del pH, della conduttività elettrica, di parametri di durezza, cloruri, solfati e boro in una discarica per la valutazione dell’impatto esercitato dal contenuto della discarica nella corrente a valle del sito. A seconda della situazione può essere consigliabile il rilevamento mediante un registratore di dati automatico, ad esempio per la determinazione dei livelli di acqua alta. Prima e durante il rilevamento sarebbe opportuno registrare anche i dati meteorologici di base come la quantità di pioggia, poiché possono essere rilevanti per l’interpretazione dei dati.

La pluriennale esperienza indica che un aumento delle concentrazioni di singoli inqui- Parametri guida nanti è praticamente sempre accompagnato da un aumento delle concentrazioni dei parametri guida. Per parametri guida s’intendono sostanze o composti che, al pari di un indicatore, costituiscono unità di misurazione facilmente misurabili in sostituzione di molteplici inquinanti, rispetto ai quali devono presentare una solubilità e una mobilizzabilità comparabili. Ad esempio, gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) possono essere caratterizzati tramite il parametro guida benzo[a]pyrene. I parametri somma come il TOC (Carbonio Organico Totale) sono spesso troppo poco specifici e, di conseguenza, non adatti come parametri guida.

Grazie alla possibilità di limitare le misurazioni a pochi parametri guida caratteristici per il sito, nei casi di sorveglianza complessi è possibile determinare la diffusione e l’evoluzione della piuma inquinante nella corrente a valle del sito già con un set di parametri relativamente ridotto. Ciò consente di determinare con sufficiente affidabi-

3 > Procedimento della sorveglianza 19

lità e a costi ridotti il pericolo concreto di effetti nocivi o molesti del sito sul bene da proteggere per tutti gli inquinanti rilevanti.

Durante il ciclo di sorveglianza occorre misurare e documentare in modo rappresenta- Ubicazioni delle misurazioni, rete tivo le emissioni di inquinanti provenienti dal sito. Per farlo occorre considerare in di sorveglianza primo luogo i punti di misurazione che presentano inquinamenti rilevanti secondo l’indagine preliminare, l’indagine dettagliata o il risanamento.

La definizione dei punti di misurazione nella corrente a valle del sito e la procedura da seguire per il prelievo dei campioni sono spiegate dettagliatamente nell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM VU-3413-F «Prélèvements d’eau souterraine en relation avec les sites pollués» (non disponibile in italiano).

Un’eventuale inserimento nella rete di sorveglianza di punti di misurazione supplementari situati nella corrente a valle del sito dipende da vari fattori. Ad esempio, nelle fasi di sorveglianza con misure edilizie attive (cfr. cap. 2 → Situazione di sorveglianza 3) può rendersi necessario sorvegliare miratamente anche punti di misurazione che fino a quel momento non avevano presentato alcun indizio di necessità. Oppure può accadere che i piezometri disponibili siano sufficienti per valutare il sito secondo l’articolo 8 OSiti, ma non per sorvegliarlo in modo rappresentativo per un periodo di tempo più lungo. Anche l’importanza e la vulnerabilità dei beni da proteggere possono eventualmente richiedere punti di misurazione supplementari oppure occorre sostituire o ampliare vecchi carotaggi. I corsi d’acqua con dinamiche di flusso eterogenee o fortemente variabili richiedono generalmente una rete di sorveglianza più vasta rispetto a quelli con dinamiche costanti.

Una sorveglianza del settore d’alimentazione è necessaria solo in casi motivati, ad esempio in caso di afflusso di inquinanti da questo settore. Occorre considerare questi effetti all’atto della valutazione di un eventuale necessità di risanamento. Il fattore decisivo è sempre l’entità dell’inquinamento effettivamente prodotto dal sito inquinato.

La scelta della frequenza e degli intervalli delle misurazioni dipende dalla dinamica Frequenza e intervalli delle delle emissioni di inquinanti e dal contesto idrogeologico. misurazioni

> In presenza di forti oscillazioni dei valori, la frequenza delle misurazioni deve essere generalmente maggiore rispetto a valori meno oscillanti. > Occorre altresì tenere conto delle variazioni idrogeologiche stagionali e di quelle dovute alle precipitazioni. > Negli acquiferi che reagiscono con ritardo o in modo attenuato (ad es. acquiferi in rocce sciolte con elevata profondità della falda) è sufficiente predisporre misurazioni meno frequenti e intervalli di misurazione più ampi. Nei casi semplici si sono ad esempio dimostrati efficaci campionamenti ad intervalli di nove mesi per più anni. > Negli acquiferi che reagiscono molto rapidamente e in modo non attenuato (ad es. acquiferi carsici e fessurati) è generalmente più opportuno predisporre un maggior numero di campionamenti. Il momento dei prelievi deve essere adattato in modo flessibile alle circostanze specifiche (ad es. tenendo conto dei picchi di deflusso). In casi eccezionali è necessaria una sorveglianza continua dei livelli delle acque o della conduttività elettrica.

Sorveglianza dei siti inquinati. Aiuto all'esecuzione dell'ordinanza sui siti contaminati UFAM 2015 20

> Gli intervalli delle misurazioni non devono essere identici per tutti gli inquinanti e i punti di misurazione sorvegliati. Le sostanze meno mobili potrebbero essere ad esempio misurate a intervalli doppi, per cui ne risulterebbero un programma di campionamento più piccolo e uno più grande.

Occorre definire la durata del ciclo di sorveglianza in modo tale che alla sua conclusio- Durata del ciclo di sorveglianza ne siano disponibili dati sufficienti per consentire all’autorità di decidere in merito all’ulteriore procedura. La quantità e la qualità dei dati devono consentire di individuare chiare tendenze e condizioni variabili su base stagionale, come ad esempio tenere sufficientemente conto delle oscillazioni idrologiche. Tutto ciò richiede di norma cicli di sorveglianza pluriennali.

Il prelievo e l’analisi dei campioni devono rispettare le prescrizioni dell’aiuto Procedura per il prelievo e all’esecuzione dell’UFAM UV-1334-F «Méthodes d’analyse dans le domaine des l’analisi dei campioni déchets et des sites pollués» (non disponibile in italiano). Occorre quindi descrivere opportunamente la procedura nel programma di sorveglianza.

3.3 Approvazione del piano di sorveglianza

Prima di iniziare con i provvedimenti di sorveglianza, occorre presentare all’autorità competente il piano di sorveglianza corredato di un eventuale capitolato d’oneri. L’autorità deve potersi esprimere in merito al piano prima dell’avvio dei provvedimenti tecnici. In questo modo è possibile effettuare per tempo eventuali adeguamenti e la persona obbligata per legge ad adottare i provvedimenti ha la certezza che l’autorità considera i provvedimenti sufficienti e conformi alla legge.

A seconda della prassi cantonale, l’approvazione dell’autorità viene data sotto forma di parere scritto o di decisione.

3.4 Svolgimento del ciclo di sorveglianza

Durante la fase di attuazione dei provvedimenti di sorveglianza occorre garantire un costante controllo di qualità. La sorveglianza deve essere effettuata da persone tecnicamente qualificate e tutte le attrezzature tecniche devono essere sottoposte a controlli periodici della funzionalità. La procedura deve essere verbalizzata in modo verificabile.

Se nel corso della sorveglianza emergono nuovi aspetti che richiedono un adeguamento dei provvedimenti di sorveglianza, occorre informare previamente l’autorità competente, che decide in merito a eventuali modifiche. Successivamente occorre adeguare di conseguenza il piano di sorveglianza.

Se nel corso della sorveglianza si superano i valori d’intervento per l’avvio di misure immediate a protezione dell’ambiente (art. 24 lett. a OSiti), il perito deve informare tempestivamente l’autorità competente, che decide in merito ai provvedimenti necessari.

3 > Procedimento della sorveglianza 21

3.5 Valutazione e documentazione

Dopo ogni ciclo di sorveglianza occorre valutare e documentare i dati. Oltre al rapporto di sorveglianza con i principali risultati e le relative conclusioni, la documentazione completa comprende anche l’archiviazione dei dati grezzi in forma elettronica, tutti i prelievi e i verbali di pompaggio nonché la verbalizzazione di eventi straordinari, quali ad esempio le interruzioni d’esercizio delle misure di risanamento a seguito di riparazioni o di circostanze esterne che possono influire sui valori delle misurazioni.

Il perito deve effettuare una prima valutazione dei dati grezzi direttamente dopo il Prima valutazione durante il ciclo campionamento e l’analisi. In questo modo garantisce che sia possibile reagire tempe- di sorveglianza stivamente in caso di pericolo acuto per l’ambiente a seguito di crescenti emissioni di inquinanti. In particolare, il perito deve verificare anche la plausibilità dei dati. In caso di valori anomali, occorre verificare prima i risultati delle misurazioni ed eventualmente effettuare una nuova misurazione per escludere contaminazioni dei campioni ed errori nell’analisi. Per determinare la causa, occorre infine prendere in considerazione campionamenti anche in altre ubicazioni (nella corrente immediatamente a monte o a valle del sito). Tutti i provvedimenti immediati o le modifiche al programma di sorveglianza devono essere tassativamente concordati con l’autorità competente.

La valutazione completa dei dati viene effettuata solo a conclusione del ciclo di sorve- Rapporto di sorveglianza glianza nel relativo rapporto, nel quale il perito deve anche formulare, tra l’altro, una previsione concernente le possibilità di diffusione degli inquinanti e i possibili effetti sui beni da proteggere interessati. Inoltre deve anche effettuare una prima valutazione in merito all’ulteriore necessità di sorveglianza o di risanamento secondo la OSiti.

Se nel corso della sorveglianza sono emersi nuovi aspetti, come ad esempio la necessità di includere altri inquinanti nel prosieguo dei provvedimenti di sorveglianza, il perito deve formulare opportune raccomandazioni.

Il rapporto di sorveglianza costituisce la base per l’autorità competente, che deve infine decidere in merito all’ulteriore procedura.

Un rapporto di sorveglianza completo deve contenere i seguenti elementi:

> una breve descrizione della situazione iniziale con tutte le informazioni rilevanti; > un elenco dei lavori eseguiti con la relativa data d’esecuzione; > eventuali segnalazioni di particolarità emerse nel corso del ciclo di sorveglianza (disfunzioni ecc.); > un chiaro riepilogo dei principali dati delle misurazioni per mezzo di tabelle sinottiche, tracciati e piani con indicazione dei punti di misurazione e delle incertezze di misura; > una dichiarazione concernente la plausibilità dei dati rilevati; > la valutazione dei risultati conseguiti con lo scadenzario attuale; > previsioni in merito all’evoluzione futura attesa; > una valutazione dell’ulteriore necessità di sorveglianza secondo la OSiti; > eventuali raccomandazioni per adeguamenti ai futuri provvedimenti di sorveglianza;

Sorveglianza dei siti inquinati. Aiuto all'esecuzione dell'ordinanza sui siti contaminati UFAM 2015 22

> una valutazione della necessità di eventuali provvedimenti supplementari (ad es. indagine dettagliata, provvedimenti di risanamento).

La massa dei dati grezzi e i verbali voluminosi non devono essere inseriti nel rapporto di sorveglianza, ma eventualmente in un apposito allegato o su un CD allegato. Tuttavia occorre garantire che, in caso di necessità, le autorità possano accedere a questa documentazione.

Con il consenso dell’autorità è possibile semplificare il rapporto di sorveglianza, tralasciando ad esempio singoli capitoli o accorciando i rapporti successivi. Tuttavia occorre sempre garantire la tracciabilità.

3.6 Valutazione e aggiornamento

3.6.1 Decisione dell’autorità

A conclusione del ciclo di sorveglianza e sulla base del relativo rapporto, l’autorità competente deve effettuare una nuova valutazione del sito secondo i criteri dell’OSiti e stabilire l’ulteriore procedura.

I risultati della sorveglianza vengono fondamentalmente valutati sulla base di tre criteri diversi.

1 Viene effettuata una valutazione del sito secondo i criteri di cui agli articoli 9–12 Criterio 1:

OSiti. Da questa valutazione si evince se: valutazione del sito – nel sito è sorta o continua a sussistere una necessità di risanamento; – può essere definitivamente classificato come semplice sito inquinato che non deve essere né sorvegliato né risanato; – continua a sussistere una necessità di sorveglianza, poiché non è ancora possibile effettuare una valutazione definitiva.

La valutazione e un’eventuale interruzione della sorveglianza sono effettuate da un lato in base all’andamento delle sostanze nocive, dall’altro, anche sulla base della valutazione tecnica di tutte le altre caratteristiche del sito che possono influire sulle emissioni di inquinanti. Fra queste vi sono in particolare la quantità e la tossicità degli inquinanti, la loro mobilità e il potenziale di rilascio, i processi di trasformazione e di rilascio, i processi di attenuazione, le condizioni di ossidoriduzione, l’esposizione dei beni da proteggere, gli inquinamenti di base naturali o antropogenici. Le caratteristiche del sito dovrebbero essere già note dalle indagini effettuate in precedenza. Tuttavia occorre verificare se nel frattempo sono intervenuti cambiamenti significativi.

3 > Procedimento della sorveglianza 23

Tab. 2 > Valutazione del sito dopo una sorveglianza pluriennale riguardante il bene da proteggere acque sotterranee (secondo l’art. 9 cpv. 1bis OSiti)

Sito nel settore di protezione delle Sito esterno al settore di protezione Valutazione del sito acque AU delle acque AU Andamento delle sostanze nocive stabile Andamento delle sostanze nocive stabile o Il sito non necessita né di o in diminuzione, caratteristiche del sito in diminuzione, caratteristiche del sito una sorveglianza né di un favorevoli e per tutti i valori di misurazione favorevoli e per tutti i valori di misurazione risanamento Andamento delle sostanze nocive in Andamento delle sostanze nocive in Il sito deve essere sorveaumento o non chiaro e per tutti i valori di aumento o non chiaro e per tutti i valori di gliato misurazione vale: [c] < 50 % KW misurazione vale: [c] < 200 % KW [c] ≥ 50 % KW [c] ≥ 200 % KW Il sito deve essere risanato L’andamento delle sostanze nocive e le L’andamento delle sostanze nocive e le caratteristiche del sito non sono rilevanti caratteristiche del sito non sono rilevanti per la valutazione per la valutazione [c] = concentrazione di sostanze nocive misurate nella corrente a valle del sito KW = valore di concentrazione secondo l’allegato 1 OSiti

Per la cessazione della sorveglianza, l’autorità deve poter presumere che, con grande probabilità, il sito non dovrà più essere risanato. A tale proposito occorre tener presente che la richiesta di un rischio zero solitamente non è realizzabile. Tuttavia il rischio residuo di un eventuale necessità di risanamento deve essere ragionevole e a un livello socialmente accettabile. Il concreto livello di rischio residuo che può essere accettato deve essere sempre valutato caso per caso.

2 Se il sito necessita ancora di sorveglianza, occorre valutare in una seconda fase se è Criterio 2:

necessario modificare il piano di sorveglianza e in particolare il programma di sor- aggiornamento veglianza, poiché nel corso del ciclo di sorveglianza è mutato il rischio di effetti nocivi o molesti. La modifica può interessare i punti, gli intervalli o i parametri di misurazione (le sostanze da misurare), eventualmente occorre adeguare addirittura la durata del successivo ciclo di sorveglianza.

I criteri di valutazione e i risultanti adeguamenti devono essere stabiliti caso per caso. Se le concentrazioni aumentano, può risultare opportuno intensificare la frequenza dei campionamenti o ampliare lo spettro delle sostanze da sorvegliare, mentre in caso di concentrazioni in diminuzione è possibile ridurre la frequenza dei campionamenti o lo spettro delle sostanze da sorvegliare.

3 Se l’aumento degli inquinanti genera un caso di risanamento, occorre inoltre valuta- Criterio 3:

re se sussiste un pericolo acuto per l’ambiente, che rende necessari provvedimenti provvedimenti immediati in caso immediati in applicazione dell’articolo 24 lettera a OSiti, come ad esempio la messa di necessità di risanamento fuori servizio temporanea di una captazione d’acqua potabile. Tuttavia questo caso dovrebbe verificarsi raramente nella prassi.

3.6.2 Necessità di sorveglianza in funzione dell’andamento degli inquinanti

L’andamento delle concentrazioni di sostanze nocive costituisce il criterio primario per decidere se è possibile cessare la sorveglianza. Un andamento «favorevole» delle concentrazioni è il presupposto per un’interruzione della sorveglianza.

Sorveglianza dei siti inquinati. Aiuto all'esecuzione dell'ordinanza sui siti contaminati UFAM 2015 24

Fondamentalmente si riscontrano cinque andamenti diversi nella corrente immediatamente a valle del sito (le stesse indicazioni si applicano per analogia anche per gli andamenti delle sostanze nell’acqua che pervengono nelle acque di superficie):

Fig. 3 > Andamento delle sostanze nocive nella corrente a valle del sito

Concentrazione nella zona a valle del sito Soglia di risanamento Andamento C secondo l’art. 9 cpv. 2 OSiti Andamento D

Andamento B

Andamento E Soglia di sorveglianza secondo l’art. 9 cpv. 1 Andamento A OSiti

0 1 2 3 Tempo (p. es. anni)

Le concentrazioni di sostanze nocive non hanno subito variazioni significative e si Andamento A situano a livelli bassi, sotto la soglia di sorveglianza secondo l’articolo 9 capoverso 1 OSiti. Questi siti devono essere classificati nel catasto dei siti inquinati soltanto come siti che non devono essere né sorvegliati né risanati (senza ulteriore necessità d’intervento).

Le concentrazioni di sostanze nocive non hanno subito variazioni significative, ma Andamento B superano quelle dell’andamento A, pur restando sotto la soglia di risanamento secondo l’articolo 9 capoverso 2 OSiti. Per questi siti la sorveglianza deve poter essere conclusa quando la valutazione tecnica dell’andamento delle concentrazioni di sostanze nocive e le caratteristiche del sito permettono di dedurre che, molto probabilmente, non sussisterà più alcuna necessità di risanamento (ad es. mediante una modellizzazione con TransSim).

Le concentrazioni hanno ampiamente superato il valore di risanamento almeno tempo- Andamento C raneamente. Questi siti devono essere risanati e subentra quindi anche una necessità di sorveglianza.

Le concentrazioni sono aumentate significativamente rispetto alla fase di sorveglianza Andamento D iniziale, senza tuttavia superare (ancora) le concentrazioni che richiedono un risanamento. Questi siti devono perlomeno essere ancora monitorati ed eventualmente risanati secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera d OSiti.

Le concentrazioni sono diminuite in misura considerevole rispetto alla fase iniziale Andamento E della sorveglianza. Le concentrazioni che rendono necessario il risanamento del sito non vengono superate. Per questi siti è possibile concludere la sorveglianza quando la

3 > Procedimento della sorveglianza 25

valutazione tecnica dell’andamento delle concentrazioni di sostanze nocive e le caratteristiche del sito indicano che, molto probabilmente, non sussisterà più alcuna necessità di risanamento (ad es. in caso di contaminazioni con inquinanti organici, mediante una modellizzazione con TransSim).

Nella prassi, e in particolare nei casi con idrocarburi clorurati, si verificano andamenti delle sostanze nocive che non possono essere attribuiti a nessuno dei cinque tipi di andamento qui illustrati. In questo caso occorre prolungare di un ulteriore ciclo i provvedimenti di sorveglianza. Se nonostante questo ciclo supplementare non si delinea alcuna chiara tendenza al ribasso, occorre verificare se a lungo termine non sia opportuno considerare provvedimenti di decontaminazione o di circoscrizione.

Sorveglianza dei siti inquinati. Aiuto all'esecuzione dell'ordinanza sui siti contaminati UFAM 2015 26

> Indici Figure

Fig. 1 Le cinque situazioni di sorveglianza 12

Fig. 2 Schema del procedimento di una sorveglianza (giallo: autorità, azzurro: persona obbligata per legge ad adottare le misure necessarie o il suo mandatario) 15

Fig. 3 Andamento delle sostanze nocive nella corrente a valle del sito 24

Tabelle

Tab. 1 Le cinque situazioni di sorveglianza in dettaglio 13

Tab. 2 Valutazione del sito dopo una sorveglianza pluriennale riguardante il bene da proteggere acque sotterranee (secondo l’art. 9 cpv. 1 bis OSiti) 23