RS 784.101.113/2.14 Attribuzione e gestione di nomi di dominio di secondo livello subordinati al dominio «.swiss»Edizione 3: 18.11.2020 / Entrata in vigore: 01.01.2021
1 In generale
1.1 Campo d’applicazione
Le presenti prescrizioni tecniche e amministrative (PTA) formano l’allegato 2.14 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo [5]. Si fondano sugli articoli 28 e 28b–28e della legge sulle telecomunicazioni (LTC) [1] nonché sulle disposizioni dell’ordinanza sui domini Internet (ODIn) [4]. Esse riguardano l’attribuzione e la gestione di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio «.swiss».
1.2 Riferimenti
[1] RS 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) [2] RS 431.03 Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI) [3] RS 232.23 Legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative [4] RS 784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 su domini Internet (ODIn) [5] RS 784.101.113 Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo [6] RS 510.625 Ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici (ONGeo) [7] Registry Agreement Contratto di gestore del registro del 16 ottobre 2014 concluso tra la Confederazione Svizzera, gestore del registro di «.swiss», e l’ICANN (RA) [8] Norma ISO 3166-1:2013 Codice dei nomi dei Paesi [9] UNGEGN technical reference manual for the standardization of geographical names, 2007 [10] UNGEGN list of country names, 17 July 2017
Le PTA sono consultabili sul sito Internet www.ufcom.admin.ch e sono ottenibili presso l’UFCOM, rue de l’Avenir 44, casella postale 256, CH-2501 Biel/Bienne.
Il RA [7][7][7] è consultabile sul sito Internet dell’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l’ente incaricato della gestione degli indirizzi Internet, all’indirizzo: https://www.icann.org/resources/agreement/swiss-2014-10-16-en.
Le norme ISO possono essere ottenute presso l'Organizzazione internazionale di normazione, chemin de Blandonnet 8, Casella postale 401, CH-1214 Vernier, (www.iso.org).
Le liste del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite per i nomi geografici (United Nations Group of Experts on Geographical Names, UNGEGN) sono consultabili sul sito Internet dell’UNGEGN all’indirizzo:
1.3 Abbreviazioni
DNS Domain Name System - sistema dei nomi di dominio DNSSEC Domain Name System Security Extensions IANA Internet Assigned Numbers Authority ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers RA Registry Agreement - Contratto di gestore del registro RDDS Registration Data Directory Services swisstopo Ufficio federale di topografia UST Ufficio federale di statistica
1.4 Definizioni
Unicode Code Points Valore numerico che indica la posizione di un carattere nell’elenco di caratteri Unicode. Unicode è uno standard informatico che permette scambi di testi in diverse lingue, a livello mondiale. Gli altri termini tecnici sono definiti all'articolo 3 ODIn [4].
2 Compiti del gestore del registro
I paragrafi seguenti precisano le esigenze tecniche e amministrative relative ai compiti del gestore del registro menzionati all'articolo 10 ODIn [4].
2.1 Giornale delle attività
Conformemente agli articoli 10 capoverso 1 lettera a numero 1 e 11 capoverso 1 ODIn [4], il gestore del registro deve tenere un giornale che riporti almeno le informazioni seguenti:
a) qualsiasi domanda relativa all’attribuzione o alla gestione di un nome di dominio; b) qualsiasi informazione legata a un nome di dominio, segnatamente la cronologia dei titolari, i centri di registrazione tramite i quali sono state effettuate le registrazioni, i server di nomi e lo stato del nome di dominio; c) qualsiasi scambio di messaggi intercorso tra il gestore del registro e i centri di registrazione o i titolari di nomi di dominio, a prescindere dalla forma.
2.2 Esigenze relative alla stabilità e all’aggiornamento del DNS
Conformemente all’articolo 10 capoverso 1 lettera g ODIn [4], il gestore del registro: a) esercita un numero sufficiente di server di nomi e all’occorrenza li ripartisce fra altri provider in modo avveduto, secondo la topologia Internet. Fornisce all’UFCOM una lista che indica il numero di server esercitati, la collocazione geografica (sito, regione o Paese di ubicazione), e le informazioni sulle organizzazioni incaricate del loro esercizio;
b) estrae almeno una volta al giorno il file di zona dalla banca dati interna e lo distribuisce ai server di nomi; c) si informa costantemente sull’evoluzione tecnica e sulle norme tecniche internazionali.
2.3 Accesso ai dati di registrazione
Il gestore del registro può emanare un regolamento per l’utilizzazione del servizio RDDS (WHOIS), soprattutto per definire le misure tecniche da adottare per impedire l’utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico. Il regolamento sottostà all’approvazione dell’UFCOM.
3 Sintassi dei nomi di dominio
3.1 Caratteri autorizzati
La lista dei caratteri autorizzati conformemente all’articolo 25 capoverso 1 lettera a ODIn [4] è riportata in allegato; inoltre, è pubblicata sul sito dell’IANA all’indirizzo seguente: https://www.iana.org/domains/idn-tables.
I trattini non sono autorizzati come primo o ultimo carattere di un nome di dominio (ad es. «-hallo.swiss» o «hallo-.swiss»), né come terzo e quarto carattere consecutivi (ad es. «ha--llo.swiss»).
3.2 Gestione delle varianti di denominazione
Una domanda relativa a un nome di dominio con caratteri alfabetici senza segni diacritici, quali riportati nella lista «Basic Latin», blocca automaticamente tutte le varianti del nome che contengono caratteri alfabetici con segni diacritici, quali riportati nelle liste «Latin-1 supplement», «Latin Extended- A» e «Latin Extended-B», e viceversa. Il nome di dominio principale è attribuito automaticamente senza segni diacritici. Solo il titolare del nome di dominio in questione ha la facoltà di attivare le altre varianti del nome, se lo desidera. La variante senza segni diacritici è attivata automaticamente.
4 Denominazioni riservate
4.1 Nomi dei Cantoni, dei Comuni e delle località della Svizzera
Per i nomi riservati ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera b ODIn [4] si applicano i seguenti principi: a) I nomi sono determinati con il seguente metodo:
1 I nomi dei Cantoni sono ripresi dall’elenco di cui all’articolo 1 della Costituzione del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101) nelle lingue nazionali e in inglese; 2. I nomi dei Comuni sono ripresi dall’Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, allestito, gestito e pubblicato dall’UST conformemente all’articolo 19 ONGeo [6];
3 I nomi delle località sono ripresi dall’elenco ufficiale delle località, allestito, gestito e
pubblicato da swisstopo conformemente all’articolo 24 ONGeo [6].
b) I nomi determinati secondo la lettera a) sono trascritti in base alle regole seguenti: 1. Le vocali con dieresi ä, ö, ü sono sostituite da combinazioni di due lettere ae, oe, ue;
2. Le vocali con accento sono sostituite dalle corrispondenti vocali senza accento;
3 Gli elementi aggiuntivi tra parentesi sono uniti alla denominazione tramite un trattino e le
parentesi vengono eliminate; ad esempio «Wil (SG)» diviene «wil-sg»; 4. I caratteri «.» (punto), «‘» (apostrofo), e « » (spazio) sono sostituiti da un trattino; 5. Una serie consecutiva di caratteri «-» (trattini), è sostituita da uno solo di essi;
6 Nel caso di doppio nome composto mediante «/» (barra), le due parti sono registrate
dapprima separatamente e poi in modo combinato unite da un trattino; ad esempio, Breil/Brigels diviene «breil.swiss», «brigels.swiss», «breil-brigels.swiss».
L’elenco dei nomi dei Cantoni, dei Comuni e delle località allestito in base alle regole sopraccitate viene completato dai nomi dei Cantoni, dei Comuni e delle località trascritti solo in base alle regole 3-6 (dieresi e accenti mantenuti). Il gestore del registro deve adottare le modifiche apportate all’Elenco ufficiale dei Comuni e delle località della Svizzera entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data della loro pubblicazione periodica da parte dell’UST o di swisstopo. Se è stato informato per scritto dai Cantoni o dai Comuni interessati o per mezzo di un avviso ufficiale di modifica emesso dall’UST o da swisstopo, il gestore del registro riserva a titolo provvisorio i nomi che dovrebbero molto probabilmente entrare prossimamente a far parte degli elenchi ufficiali dell’UST o di swisstopo, segnatamente a seguito di un cambiamento di nome previsto da un Comune o una località, di una fusione o di una scissione di Comuni o località attualmente in corso. Tale riservazione a titolo provvisorio deve essere effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'informazione.
4.2 Nomi di dominio a due caratteri
Conformemente all’articolo 25 capoverso 1 lettera a ODIn [4], gli ACE-String dei nomi di dominio includono da 3 a 63 caratteri. Le eccezioni a tale disposizione figurano nell’elenco riportato qui sotto e sono riservate analogamente alle denominazioni riportate al capitolo precedente.
a) Nomi di dominio riservati ai Cantoni:
ag.swiss ge.swiss ow.swiss ur.swiss ai.swiss gl.swiss sg.swiss vd.swiss ar.swiss gr.swiss sh.swiss vs.swiss be.swiss ju.swiss so.swiss zg.swiss bl.swiss lu.swiss sz.swiss zh.swiss bs.swiss ne.swiss tg.swiss fr.swiss nw.swiss ti.swiss
b) Nomi di dominio riservati ai Comuni e alle località:
au.swiss gy.swiss lü.swiss
4.3 I nomi e le abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette dalla
legislazione svizzera Per quanto riguarda le denominazioni riservate conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettera c ODIn [4], il gestore del registro fa riferimento all’elenco delle abbreviazioni protette conformemente alla legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative [3], redatto dall’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).
4.4 Nomi riservati conformemente alle regole che si applicano a livello
internazionale Secondo la clausola 5 RA [7], i nomi di dominio seguenti sono disponibili solo se l’ICANN lo accetta espressamente: a) example b) nomi riservati per il gestore del registro: www rdds whois nic c) i nomi riservati dal gestore del registro per l’utilizzo e la promozione del dominio «.swiss» conformemente al numero 3.2 clausola 5 RA [7]; d) i nomi che il gestore del registro si è riservato tra le denominazioni disponibili o quelli che si è attribuito come nomi propri conformemente al numero 3.3 clausola 5 RA [7]; e) nomi di Paesi e di territori:
secondo la lista della norma ISO 3166-1 [8];
secondo la lista dell’UNGEGN, Part III Names of Countries of the World [9];
secondo la lista degli Stati membri delle Nazioni Unite nelle sei lingue ufficiali dell’organizzazione [10]; f) nomi relativi al Comitato internazionale olimpico e al movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nonché i nomi che si riferiscono alle organizzazioni intergovernative (lista disponibile all’indirizzo: http://www.icann.org/en/resources/registries/reserved).
5 Attribuzione di nomi di dominio
5.1 Informazioni, elementi e documenti necessari
Conformemente all’articolo 24 capoverso 2 lettera b ODIn [4], al fine di ottenere l’attribuzione di un nome di dominio, il richiedente deve fornire le informazioni seguenti:
denominazione desiderata per il nome di dominio;
indirizzo di corrispondenza postale valido in Svizzera;
nome, indirizzo e coordinate (numero di telefono, indirizzo e-mail) del titolare del nome di dominio in questione;
nome, indirizzo e coordinate (numero di telefono, indirizzo e-mail) dell’amministratore del nome di dominio in questione;
indirizzi IP e nomi dei server primari e secondari (se disponibili);
numero di identificazione delle imprese (IDI) secondo la LIDI [2].
5.2 Ulteriore documentazione
Al fine di controllare che il nome di dominio richiesto soddisfi le condizioni di attribuzione del dominio «.swiss», il gestore del registro può richiedere, in particolare, i documenti e le informazioni seguenti:
i documenti e le informazioni dettagliate sul rapporto oggettivo tra il nome di dominio e il richiedente e sull’uso previsto del nome di dominio;
qualsiasi altro documento o informazione atti a verificare che il richiedente presenti un legame sufficiente con la Svizzera;
qualsiasi altro documento o informazione diretti a un’identificazione adeguata del richiedente.
6 Servizi per la composizione delle controversie
Conformemente all’articolo 14 ODIn [4], il gestore del registro è incaricato di istituire i seguenti servizi per la composizione delle controversie richiesti dall’ICANN:
The Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRP); https://www.icann.org/resources/pages/pddrp-2014-01-09-en, clausola 7 numero 2 lettera a RA [7][7];
The Registration Restriction Dispute Resolution Procedure (RRDRP); https://www.icann.org/resources/pages/rrdrp-2014-01-09-en, clausola 7 numero 2 lettera a RA [7];
The Uniform Rapid Suspension System (URS), https://www.icann.org/resources/pages/urs- 2014-01-09-en, clausola 7 numero 2 lettera b RA [7];
The Public Interest Commitment Dispute Resolution Process (PICDRP), https://www.icann.org/resources/pages/picdrp-2014-01-09-en, clausola 11 numero 3 RA [7][7];
The Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en.
7 Domande identiche
Se un richiedente presenta domande identiche, tramite lo stesso centro di registrazione o tramite centri di registrazione diversi, di principio il gestore del registro considera unicamente la domanda che è stata inoltrata per ultima tramite il sistema di registrazione. Le domande precedenti vengono respinte. In caso di applicazione dell’articolo 57 capoverso 2 lettera e ODIn [4], è determinante la data della prima domanda.
8 Svolgimento della vendita all’asta
Conformemente agli articoli 56 capoverso 6 e 57 capoverso 2 lettere d ed f ODIn [4], in caso di domande concorrenti, l’attribuzione di un nome di dominio può essere decisa tramite vendita all’asta. In tal caso, si procede secondo i seguenti principi: Viene effettuato un solo turno di vendita all’asta segreta, durante il quale ciascun partecipante presenta un’offerta al gestore del registro secondo le modalità prescritte da quest’ultimo e indipendentemente dagli altri partecipanti. Se il partecipante non risponde, entro il termine impartito, all’invito del gestore del registro a prendere parte alla vendita all’asta, né richiede una proroga del termine insieme agli altri partecipanti, la domanda sarà considerata ritirata. Se i partecipanti sono soltanto due, la vendita all’asta è annullata e
l’attribuzione avviene automaticamente in favore dell’altro richiedente. L’importo proposto nell’ambito della vendita all’asta non viene fatturato. Nel caso vi siano più di due partecipanti, il gestore del registro attribuisce il nome di dominio al miglior offerente, non appena quest’ultimo versa l’importo proposto. Se la fattura non viene saldata entro il termine, la domanda sarà considerata ritirata e il nome di dominio sarà attribuito al secondo miglior offerente o, se vi è un solo altro partecipante, automaticamente a quest’ultimo, senza che sia fatturato l’importo proposto. Le diverse tasse amministrative dovute per l’attribuzione e la gestione del nome di dominio non sono comprese nell’importo pagato per la vendita all’asta e devono essere versate in aggiunta.
9 Servizi di lotta contro la cibercriminalità riconosciuti
L’UFCOM riconosce i servizi di lotta contro la cibercriminalità ai sensi dell’articolo 15 capoverso 3 ODIn [4] se le condizioni seguenti sono soddisfatte: a) una richiesta di riconoscimento è stata presentata per iscritto all’UFCOM; b) le attività del servizio richiedente riguardano effettivamente, completamente o parzialmente, la lotta contro la cibercriminalità; c) le attività esercitate dal servizio richiedente sono effettivamente pertinenti, di qualità e riconosciute in materia di lotta contro la cibercriminalità. Se necessario, l’UFCOM può rivolgersi ai servizi federali specializzati o gli ambienti accademici, economici, scientifici o altri enti competenti in materia di lotta contro la cibercriminalità per ricevere consulenza in merito alle richieste di riconoscimento. Le consulenze non sono vincolanti per l’UFCOM L’UFCOM comunica al gestore del registro e pubblica sul suo sito Internet i nomi, gli indirizzi e la descrizione delle attività degli enti riconosciuti. L’UFCOM fornisce gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta la lista dei servizi di lotta contro la cibercriminalità riconosciuti a una certa data, con i relativi indirizzi.
Biel/Bienne, il 18 novembre 2020
Bernard Maissen Direttore
Allegato Lista dei caratteri autorizzati
a) Caratteri alfabetici contenuti nel «Basic Latin» (U+xxxx: Unicode code Point corrispondente) a U+0061 i U+0069 q U+0071 y U+0079 h U+0068 p U+0070 x U+0078 b) Caratteri numerici (U+xxxx: Unicode code Point corrispondente)
1 U+0031 5 U+0035 9 U+0039
2 U+0032 6 U+0036 0 U+0030
3 U+0033 7 U+0037
4 U+0034 8 U+0038
c) Caratteri alfabetici con accenti riportati nel «Latin-1 Supplement» (U+xxxx: Unicode code Point corrispondente)
d) Caratteri alfabetici con accenti riportati nel «Latin Extended-A» (U+xxxx: Unicode code Point corrispondente) e) Caratteri alfabetici con accenti riportati nel «Latin Extended-B» (U+xxxx: Unicode code Point corrispondente) ș U+0219
f) Trattino (U+xxxx: Unicode code Point corrispondente)
Osservazione: Il carattere U+00B7 «·» (punto mediano) si può utilizzare solo con il carattere U+006C (lettera l) collocato prima e dopo.