Allegato 7: Verifica della messa in servizio in Svizzera di cisterne importate

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Divisione Sicurezza

N. registrazione/dossier: BAV-510.45-3/2/27/3

Direttiva

Attuazione dell'ordinanza concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont; RS 930.111.4)

Allegato 7

Verifica della messa in servizio in Svizzera di cisterne importate

BAV-D-47B23401/15

N. registrazione/dossier: BAV-510.45-3/2/27/3

1 Introduzione

Con l’entrata in vigore delle edizioni 2023 del RID/ARD va applicata la nuova procedura per la verifica della messa in servizio delle cisterne. Le relative prescrizioni figurano nei paragrafi 6.8.1.5.5 e 1.8.7.5 ADR. Il presente allegato integra il RID/ADR e la norma EN 12972 precisando i requisiti a cui devono sottostare le informazioni tecniche importanti relative alle cisterne per merci pericolose immesse in commercio in Svizzera.

2 Competenze

Il costruttore della cisterna è responsabile della predisposizione di un fascicolo cisterna. Secondo la definizione della sottosezione 1.2.1 RID/ADR, il fascicolo cisterna è un documento che contiene tutte le informazioni tecniche importanti concernenti una cisterna, un veicolo-batteria o un CGEM. Secondo la sottosezione 1.8.7.8 RID/ADR la documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità alle prescrizioni pertinenti. Ciò vale anche per i documenti per i controlli periodici, i controlli intermedi ed i controlli eccezionali riportati nel paragrafo 1.8.7.8.5. Il proprietario della cisterna, ovvero l'operatore della cisterna, o il suo rappresentante autorizzato deve mettere a disposizione il fascicolo cisterna e ogni documento pertinente indicato ai paragrafi da 1.8.7.8.1 a 1.8.7.8.5 se richiesto dall’organismo di controllo. Ai sensi dell'OMCont, le informazioni tecniche importanti relative a una cisterna comprendono: − il certificato di approvazione del prototipo in corso di validità rilasciato da un'autorità competente, attestante che la cisterna soddisfa interamente i requisiti dei regolamenti RID/ADR; − il rapporto di un organismo di controllo riconosciuto attestante l'esecuzione del controllo iniziale secondo 6.8.1.5.4 e 6.8.2.4.1 RID/ADR; − un disegno schematico della cisterna e dei relativi mezzi di fissaggio, con indicazione delle dimensioni principali; − disegni schematici dei sistemi di tubazioni; − un elenco degli equipaggiamenti di servizio con corrispondenti dati tecnici e indicazione delle rispettive norme; − disegni per le marcature (targhe della cisterna e altre); − certificati di prova, come richiesti dal codice tecnico di riferimento, dei materiali utilizzati per la cisterna e i relativi equipaggiamenti strutturali, indicanti i valori delle proprietà dei materiali utilizzati, come richiesto dai regolamenti corrispondenti; − resoconti delle prove non distruttive eseguite sulle saldature, inclusa valutazione e posizione; − per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) in leghe di alluminio è consigliabile una misurazione dello spessore delle pareti; l'apposita procedura è definita nell'allegato 8 della direttiva. In base al tipo di cisterna e di approvazione del prototipo sono richiesti ulteriori documenti: − per le cisterne della classe 2: resoconti delle prove eseguite su piastre di prova, se richiesti dal

codice tecnico o dai regolamenti corrispondenti concernenti il trasporto di merci pericolose, insieme a uno schema delle tubazioni; − per gli acciai a grana fine: procedura e resoconti dei trattamenti termici eseguiti; − per le cisterne per prodotti chimici: in caso di utilizzo di rivestimenti o coperture di protezione, prova che i rivestimenti o le coperture di protezione sono stati applicati in conformità con le specifiche del costruttore; − per le cisterne in materia plastica rinforzata con fibre (PRF): il programma del costruttore per l’ispezione della durata di servizio e i relativi metodi di prova secondo la sezione 6.9.2.6.3 (per OT) o 6.13.4.4.5 (per veicoli-cisterna); − per le cisterne a isolamento sotto vuoto: verbale della prova del vuoto. Il proprietario della cisterna, ovvero l'operatore della cisterna, sono responsabili della conservazione del fascicolo cisterna. Il fascicolo cisterna deve essere regolarmente aggiornato con i risultati dei controlli eseguiti sulla cisterna (certificati rilasciati dopo i controlli da un organismo di valutazione della conformità [OrgVC] designato).

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3 Esecuzione della verifica di messa in servizio di una cisterna

Secondo il paragrafo 6.8.1.5.5 RID/ADR l'autorità competente del paese di prima immatricolazione può richiedere, occasionalmente, una verifica di messa in servizio della cisterna. Quando il paese di immatricolazione di un carro-cisterna cambia, l'autorità competente dello Stato parte del RID al quale il carro-cisterna è trasferito può richiedere, occasionalmente, una verifica di messa in servizio della cisterna. Ai sensi della nota a piè di pagina 1) del paragrafo 6.8.1.5.5 RID per i carri-cisterna non è necessario effettuare una verifica di messa in funzione per confermare la conformità della cisterna ai fini dell'iscrizione nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN).

3.1 Valutazione della conformità di veicoli-cisterna e veicoli con cisterna mobile importati in Svizzera

Nel corso della prima fase di transizione per l’introduzione del nuovo sistema relativo alla procedura utilizzata dall'autorità competente per l'approvazione degli esperti (cfr. 1.6.3.54 ADR) i veicoli-cisterna e i veicoli con cisterna mobile, che sono già stati sottoposti a una prima verifica all’estero, su richiesta del nuovo proprietario devono essere controllati da un OrgVC designato per verificare la conformità ai requisiti dell'ADR come descritto di seguito. Conformemente al paragrafo 6.8.1.5.5 ADR il proprietario o l'operatore di un veicolo-cisterna/veicolo con cisterna mobile deve avvalersi di un OrgVC per effettuare la verifica di messa in servizio e fornirgli il certificato di approvazione del tipo e la documentazione tecnica di cui al punto 1.8.7.8.4 ADR o al punto 2 del presente allegato. L’OrgVC deve elaborare un rapporto sulla verifica di messa in servizio contenente i risultati della valutazione. Un certificato rilasciato dopo i controlli soddisfa questo requisito. Ulteriori dettagli relativi al rilascio del certificato di approvazione ADR sono disponibili al punto 4. In linea di principio la verifica di messa in servizio deve essere eseguita presso un'impresa di manutenzione riconosciuta secondo l'allegato 4 della presente direttiva.

3.2 Controllo iniziale incompleto

Se viene accertato che il controllo iniziale è incompleto (p. es. manca il controllo degli equipaggiamenti di servizio), occorre procedere alle prove mancanti. Se manca la prova di tenuta del dispositivo di recupero dei gas, questa deve essere eseguita da un'impresa di manutenzione secondo le istruzioni fornite nell'allegato 9 della direttiva e il relativo verbale deve essere trasmesso all'OrgVC.

4 Altri requisiti applicabili ai veicoli-cisterna/veicoli con

cisterna mobile importati in relazione al certificato di approvazione ADR Le cisterne interessate sono i contenitori per merci pericolose fissati in modo stabile al veicolo e destinati al trasporto di materie gassose, liquide, in polvere o granulari (cisterne fisse, cisterne smontabili, tubi di veicoli-batteria). Ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), tutti i veicoli a motore e i rimorchi (nel nostro caso i veicoli-cisterna per il trasporto di merci pericolose) prima di essere ammessi alla circolazione devono essere sottoposti singolarmente a un controllo ufficiale e i dati necessari per l'immatricolazione devono essere rilevati. L'esame d'immatricolazione è effettuato da esperti cantonali. È competente l'autorità d'immatricolazione (Servizio della circolazione) del Cantone nel quale il veicolo viene immatricolato. La reciproca accettazione dei certificati di approvazione ADR da parte delle Parti contraenti ADR per l’esercizio di veicoli-cisterna/veicoli con cisterna mobile è regolamentata nella sottosezione 9.1.3.2 ADR. Tuttavia, per agevolare i servizi della circolazione nel rilascio del certificato di approvazione secondo la sottosezione 9.1.3.5 ADR (certificato T9) attestante la conformità del veicolo con le prescrizioni del capitolo 9.2 ADR da parte dei Servizi della circolazione, i proprietari delle cisterne devono

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inoltre fornire all'autorità d'immatricolazione le informazioni relative ai punti 5, 9 (da 9.1 a 9.6), 10.2 ed eventualmente 11 del certificato T9. Queste informazioni devono essere confermate da un OrgVC mediante l'apposito modulo predisposto dall'Associazione dei servizi della circolazione (asa). Il modulo è disponibile all'indirizzo www.asa.ch > Webshop. Nella compilazione del modulo asa per l'ammissione alla circolazione dei veicoli-cisterna equipaggiati con un dispositivo per additivi progettato e costruito prima del 1o luglio 2015 occorre compilare anche il campo «Osservazioni» con le indicazioni necessarie. I veicoli-cisterna equipaggiati con dispositivi per additivi conformi non necessitano di un'annotazione sul certificato di approvazione ADR 2.

Se un veicolo-cisterna soggetto alla disposizione transitoria 1.6.3.44 ADR è equipaggiato con un dispositivo per additivi, nel campo numero 11 (Osservazioni) del certificato di approvazione ADR occorre inserire un'annotazione relativa all'equipaggiamento o gli equipaggiamenti presenti: − «Il veicolo-cisterna è dotato di un dispositivo per additivi non conforme alla disposizione speciale 664. Tuttavia, in virtù della disposizione transitoria 1.6.3.44 ADR, può continuare a essere utilizzato nel traffico interno.» oppure − «Il veicolo-cisterna è dotato di un dispositivo per additivi non conforme alla disposizione speciale 664. Tuttavia, può continuare a essere utilizzato senza l'impiego del dispositivo per additivi.» L'inserimento di tale annotazione spetta ai Servizi della circolazione. Ciò è particolarmente importante e utile per le autorità competenti nel Paese estero di utilizzo del veicolo-cisterna. 4/4