R-16-07 Traffico nella zona di confine

Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane

Sezione Procedura doganale 1° avril 2018

Regolamento 16-07

Traffico nella zona di confine

I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di na-tura non doganale e vengono pubblicate ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

1 Basi legali

– Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) – Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01) – Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-DFF; RS 631.011) – Ordinanza dell’AFD del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-AFD; RS 631.013)

Convenzioni sul traffico di confine – Convenzione del 5 febbraio 1958 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito (RS 0.631.256.913.61) – Convenzione del 30 aprile 1947 tra la Svizzera e l’Austria relativa al traffico di confine (RS 0.631.256.916.31) – Convenzione del 31 gennaio 1938 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe (RS 0.631.256.934.99) – Convenzione del 2 luglio 1953 tra la Svizzera e l’Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo (RS 0.631.256.945.41)

Questa direttiva non contiene nessuna disposizione concernente le importazioni di prodotti delle zone franche dell'Alta Savoia e dei paesi di Gex.

2 Definizione

2.1 Traffico nella zona di confine

(art. 43 cpv. 1 LD)

Il traffico nella zona di confine è l’importazione o l’esportazione all’interno della zona di confine di – merci del traffico rurale di confine (art. 23, 24, 118 e 119 OD); – merci del traffico di mercato (art. 25 OD); e – merci del traffico di riparazione e di perfezionamento nella zona di confine.

2.2 Zona di confine

(art. 43 cpv. 2 LD)

La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 chilometri di profondità. La Svizzera continua a essere legata ai Paesi limitrofi da convenzioni internazionali. Di fatto viene quindi mantenuta la prassi odierna e il diritto doganale è applicabile a titolo sussidiario.

Applicazione nella prassi

Convenzioni con Germania, Francia e Italia Sono considerate zone di confine le due strisce di territorio situato ai due lati confine doganale per un raggio di 10 chilometri a partire dal valico di confine prescelto (zona radiale).

10 km DE / FR / IT

10 km Svizzera

: a partire dal valico di confine accessibile più vicino

Convenzione con l’Austria La zona di confine è il territorio che si estende al di qua e al di là del confine doganale lungo una striscia profonda 10 chilometri (zona parallela).

10 km Austria

10 km Svizzera

: a partire dal valico di confine accessibile più vicino

2.3 Abitante della zona di confine

Per abitante della zona di confine si intende colui che è domiciliato nella zona di confine. La nazionalità dell’abitante è ininfluente.

2.4 Pascolo transfrontaliero

(art. 4 cpv. 1 lett. d OD-DFF)

Per pascolo frontaliero si intende lo stazionamento di animali svizzeri nel territorio doganale estero o di animali esteri nel territorio doganale svizzero al fine di pascolare per più giorni.

2.5 Particelle

Per particella si intende la superficie ufficialmente misurata e registrata nel catasto. Per fondo si intende qualunque superficie di terreno che abbia confini naturali (corsi d’acqua ecc.) o artificiali (ceppi di pietra, bolloni ecc.) sufficientemente determinati e che sia iscritta nel registro fondiario. Anche se il fondo si riferisce all’oggetto fisico e la particella, invece, alla sua descrizione tecnica, nella prassi amministrativa entrambi i termini sono utilizzati in modo equivalente.

1 Codice civile svizzero (CC ; RS 210)

2 Ordinanza sul registro fondiario (ORF ; RS 211.432.1)

2.6 Campo

Per campo si intendono tutte le particelle adiacenti, amministrate dalla stessa persona.

= un campo (particelle adiacenti, amministrate dalla stessa persona)

= particella amministrata da un’altra persona

= non corrisponde ad una particella adiacente; non può dunque essere imputata ad un campo.

2.7 Coltivatore

Per coltivatore si intende colui che dirige un’azienda agricola a proprio rischio e pericolo (persona incaricata della gestione della particella o del campo). Ciò significa che – prende le disposizioni necessarie per garantire la gestione; – si assume i costi d’esercizio; – incassa l’eventuale utile.

Non è necessario che il coltivatore – lavori personalmente la particella (egli può assumere degli impiegati che lavorano per suo ordine); – dia istruzioni dettagliate a specialisti (p.es. viticoltori) sul modo di coltivare i fondi. È sufficiente che questi lavorino per suo ordine e conto. – I contratti di lavoro scritti, stipulati a lunga scadenza (p.es. contratti con viticoltori) devono essere presentati ogni anno.

2.8 Domicilio

(art. 23 segg. CC)

Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. La persona che abbandona il domicilio nella zona di confine svizzera durante l’anno d’esercizio aziendale, perde il diritto all’agevolazione doganale per i prodotti importati dopo il trasferimento di domicilio. L’agevolazione è comunque accordata per i prodotti che tale persona importa entro la fine dell’anno da fondi da essa comprovatamente coltivati. Nell’ambito del rapporto d’affitto, il luogo di domicilio del locatore è irrilevante. Per contro, l’affittuario deve essere domiciliato nella zona di confine svizzera. I gerenti sono reputati impiegati del coltivatore. Per la concessione dell’agevolazione doganale non fa stato il domicilio del gerente, bensì quello del coltivatore. I coltivatori domiciliati o con sede al di fuori della zona di confine non hanno diritto all’agevolazione doganale.

2.9 Prodotti greggi del suolo

(art. 23 cpv. 3 OD)

Per prodotti greggi del suolo s'intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba. Tra questi rientrano foraggio grezzo, cereali, legumi e frutta, fiori, arbusti e alberi provenienti da vivai nonché legname.

2.10 Prodotti agricoli

(art. 23 cpv. 4 OD)

Per prodotti agricoli s'intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce.

2.11 Mezzi di produzione agricoli

(art. 119 cpv. 1 OD)

Per mezzi di produzione agricoli s’intendono gli animali, le macchine agricole e gli apparecchi, nonché altri oggetti, che servono alla gestione di particelle situate nella zona di confine svizzera o estera.

2.12 Azienda agricola

L’azienda agricola è composta dalla fattoria, dai piazzali di stabili, dalle corti, dalle vie e dalle particelle agricole svizzere ed estere.

3 Generi di traffico nella zona di confine

Convenzioni sul traffico di confine DE, AT, FR, IT

3.1 Traffico rurale di confine

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 23, 24, 118 e 119 OD)

È reputato traffico rurale di confine il traffico svolto dagli abitanti nella zona di confine per coltivare particelle agricole situate al di là del confine doganale. L’imposizione avviene in tre fasi: – richiesta scritta per l’ottenimento di agevolazioni doganali (mod. 13.15); – predichiarazione (mod. 13.17); – eventuale riscossione dei tributi da parte del competente ufficio doganale di controllo.

3.2 Traffico di mercato

(art. 43 cpv. 1 lett. b LD e art. 25 OD)

Per traffico di mercato si intende la vendita di merci porta a porta e sui mercati a consumatori diretti, come pure ad alberghi, ristoranti, pensioni e via di seguito. Sono considerate merci del traffico di mercato la verdura, il pesce fresco, i crostacei, le rane, le lumache e i fiori recisi. La vendita di questi prodotti a intermediari implica la loro immissione in libera pratica.

3.3 Traffico di riparazione e di perfezionamento nella zona di confine

Il traffico di riparazione e di perfezionamento nella zona di confine deve essere autorizzato nei casi in cui, per via di condizioni locali e per necessità economica, l’azienda estera che esegue la riparazione o il perfezionamento può essere raggiunta più facilmente di quella più vicina al di qua del confine. Il traffico di riparazione e di perfezionamento nella zona di confine deve sempre rivestire solo carattere locale e privato. Esso non può, ad esempio, essere autorizzato per merci raccolte in centri collettori al di qua o al di là del confine.

4 Disposizioni relative al traffico rurale di confine

4.1 Coltivazione di particelle estere da parte di persone domiciliate nella zona di

confine svizzera

4.1.1 Prodotti fruenti dell’agevolazione doganale

(art. 23, 24, 118 e 119 OD)

Per i coltivatori domiciliati nella zona di confine svizzera sono esenti da dazio: – prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di aziende agricole o campi attraversati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d’esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine svizzera; – prodotti greggi del suolo di particelle situate nella zona di confine al di fuori del territorio doganale. – l’uva fresca o pigiata delle particelle nella zona di confine estera sino a un quantitativo complessivo di 4,2 tonnellate per ogni anno di vendemmia o sino a 30 ettolitri di vino prodotto.

Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo e i prodotti agricoli possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto. L’importazione deve avvenire entro la fine di dicembre dell’anno di raccolta.

4.1.2 Condizioni quadro per l’ottenimento di agevolazioni doganali

Colui che rivendica il diritto all’agevolazione doganale, deve coltivare lui stesso le particelle, indipendentemente dal fatto se egli è proprietario, usufruttuario o affittuario. Non danno tuttavia diritto all’agevolazione doganale i prodotti importati da altre persone (acquirente, destinatario ecc.) per proprio conto. La persona domiciliata nella zona di confine svizzera richiede l’agevolazione doganale per scritto e presenta i documenti necessari. Il coltivatore deve importare personalmente i prodotti, oppure farli importare dai suoi dipendenti o dai suoi incaricati.

4.1.2.1 Richiesta scritta per l’ottenimento dell’agevolazione doganale

Il coltivatore deve richiedere l’agevolazione annualmente mediante il modulo 13.15. Su domanda del coltivatore, l'ufficio doganale di controllo competente redige il modulo 13.15 e ne fornisce una copia al coltivatore. Quest'ultimo deve verificare le indicazioni contenute nel modulo 13.15 e correggerle se ce ne fosse il bisogno. Al più tardi il 30 aprile, il coltivatore trasmette il modulo 13.15 all'ufficio doganale di controllo competente. I nuovi coltivatori devono depositare una richiesta d'agevolazione doganale tramite documento "Prima richiesta Traffico rurale". Il documento "Prima richiesta Traffico rurale" è disponibile sul sito dell'AFD (www.ezv.admin.ch; Informazioni per ditte → Esenzioni, agevolazioni, preferenze doganali e contributi all’esportazione → Importazione in Svizzera → Merci in franchigia doganale → Traffico rurale di confine → Servizi). I nuovi coltivatori presentano il documento «Prima richiesta Traffico rurale» alla Direzione del circondario competente.

4.1.2.2 Documenti giustificativi necessari

Il coltivatore deve presentare i seguenti documenti: – un estratto del registro fondiario; – un atto notarile o di un’attestazione ufficiale; – un contratto d’affitto; – un atto ufficiale circa l’aggiudicazione; – un elenco dei collaboratori (il modulo 13.16 è disponibile sul sito Internet dell’amministrazione delle dogane; www.ezv.admin.ch → Informazioni per ditte → Esenzioni, agevolazioni, preferenze doganali e contributi all’esportazione → Importazione in Svizzera → Merci in franchigia doganale → Traffico rurale di confine → Servizi).

L'amministrazione delle dogane può richiedere altre pezze giustificative.

4.1.3 Imposizione all’importazione

I prodotti devono essere importati dal coltivatore, dai suoi impiegati, dai suoi collaboratori o dai suoi incaricati. L’importazione deve avvenire entro la fine di dicembre dell’anno di raccolta. Se le merci vengono importate dopo tale termine, decade il diritto all’esenzione.

4.1.3.1 Dichiarazione doganale d’importazione

(art. 25 e 33 cpv. 2 LD; art. 5 e 24a OD-AFD)

Le importazioni di raccolti vanno dichiarate per scritto, al più tardi due ore prima dell’importazione stessa mediante il modulo 13.17 all’ufficio doganale di controllo figurante sulla richiesta scritta per l’ottenimento dell’agevolazione doganale. Il modulo 13.17 è disponibile sul sito Internet dell’amministrazione delle dogane (www.ezv.admin.ch; Informazioni per ditte → Esenzioni, agevolazioni, preferenze doganali e contributi all’esportazione → Importazione in Svizzera → Merci in franchigia doganale → Traffico rurale di confine → Servizi). Il coltivatore è tenuto a compilare il modulo 13.17 secondo le istruzioni, firmarlo e trasmetterlo via fax o e-mail (scansionato, in formato pdf) all’ufficio doganale di controllo competente oppure presentarlo di persona. Le seguenti indicazioni prestampate sono assolutamente necessarie: prodotto/genere e quantità (in kg, l o m3), valico di confine, data e orario d’importazione nonché indicazione se si tratta di un’importazione unica o multipla.

4.1.3.1.1 Orari d’importazione

Le importazioni dichiarate dei raccolti vanno introdotte in Svizzera nel corso di un’ora a partire dall’orario d’importazione indicato sul modulo 13.17. Lievi differenze di orario non sono contestabili. Tuttavia, per le importazioni di uno stesso prodotto nel corso della stessa giornata è tollerata l’indicazione di una fascia oraria di più ore invece di un orario preciso (p.es.: 5 autoribaltabili per l’importazione di granoturco tra le ore 13.00 e 17.00). Il luogo del raccolto è irrilevante (i 5 autoribaltabili per l’importazione di granoturco possono provenire da raccolti di differenti campi/particelle del coltivatore all’interno della zona radiale o parallela).

4.1.3.1.2 Modifiche / annullamenti di predichiarazioni

Ogni modifica relativa all’orario d’importazione dichiarato, al luogo del passaggio del confine, al genere e alla quantità dei prodotti e via di seguito deve essere immediatamente comunicata all’ufficio doganale di controllo competente per telefono o eventualmente per scritto. La notifica deve essere effettuata prima dell’importazione della merce. Per le modifiche comunicate per telefono, l’ufficio doganale di controllo competente può richiedere una conferma scritta o la presentazione di una prova a posteriori. Esso disciplina inoltre i dettagli relativi a eventuali particolarità locali. Le dichiarazioni doganali d’importazione che vengono annullate vanno comunicate per scritto all’ufficio doganale di controllo competente dopo l’eventuale notifica verbale. La notifica di annullamento deve essere effettuata con lo stesso modulo con il quale l’invio era stato originariamente dichiarato per l’importazione. Sul modulo occorre aggiungere un nota inequivocabile come ad esempio “non importato”.

4.1.3.1.3 Quantità eccedenti

Le quantità eccedenti che superano del 10 per cento la quantità dichiarata sul modulo 13.17 sono da notificare per scritto all’ufficio doganale di controllo competente (mediante bollettino di pesatura o con il medesimo modulo). Il mancato annuncio delle quantità eccedenti può condurre alla riscossione posticipata dei tributi.

4.1.3.2 Disposizioni particolari
4.1.3.2.1 Rinuncia alla dichiarazione doganale d’importazione scritta

Per persone che coltivano verdura, bacche, fiori e via di seguito in giardini di grandezza usuale e che solo occasionalmente cedono le eccedenze a terzi sia gratuitamente sia verso pagamento è possibile rinunciare alla dichiarazione doganale d’importazione scritta.

4.1.3.2.2 Sostituzione dei generi di colture

Se sono coltivati dei vegetali diversi da quelli indicati nel modulo 13.15 (p.es. a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, diffusione di parassiti), il coltivatore deve notificarlo immediatamente all’ufficio doganale di controllo competente, chiedendo la rettifica del modulo 13.15.

4.1.3.2.3 Raccolti di campi tagliati dal confine doganale

I prodotti greggi del suolo e i prodotti agricoli di campi tagliati dal confine doganale vanno dichiarati secondo le prescrizioni generali delle cifre 4.1.2 e 4.1.3.

4.1.3.2.4 Utilizzo nel territorio doganale, da parte di coltivatori svizzeri, di veicoli, macchine e attrezzi non sdoganati

(Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all’ammissione temporanea [Convenzione di Istanbul; RS 0.631.24]; art. 9 und 58 LD) I veicoli, le macchine e gli attrezzi non sdoganati importati temporaneamente per la gestione di particelle nella zona di confine svizzera sono da dichiarare secondo le prescrizioni generali del regime dell'ammissione temporanea.

4.1.4 Imposizione all’esportazione

4.1.4.1 Dichiarazione doganale d’esportazione

(art. 119 cpv. 1 e 3 OD)

I coltivatori svizzeri possono esportare e reimportare, senza formalità, senza dichiarazione doganale e senza presentazione di un eventuale permesso d’esportazione, le macchine agricole e gli apparecchi (incl. gli animali da lavoro) nonché altri oggetti necessari alla coltivazione delle particelle situate nella zona di confine estera come: – sementi; – pali; – piantoni; – insetticidi; – concimi; – bronconi;

Anche gli animali da lavoro, i veicoli, le macchine e gli attrezzi esportati temporaneamente possono essere imposti senza formalità.

4.1.4.2 Disposizioni particolari

(art. 120 OD)

L’amministrazione delle dogane può agevolare la vigilanza doganale dei campi attraversati dal confine doganale e amministrati dalle persone domiciliate nella zona di confine.

4.2 Coltivazione di particelle svizzere da parte di persone residenti nella zona di confine estera

4.2.1 Prodotti fruenti dell’agevolazione doganale

(art. 23 cpv. 2 OD)

Per coltivatore con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio: – fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di una particella nella zona di confine nazionale; – derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero del coltivatore e dei suoi impiegati sul campo.

4.2.2 Condizioni quadro per l’ottenimento dell’agevolazione doganale

Le persone domiciliate nella zona di confine estera che coltivano particelle nella zona di confine svizzera hanno diritto all’agevolazione doganale. Le quantità di una certa importanza devono essere dichiarate per scritto, mentre quelle piccole verbalmente.

4.2.3 Imposizione all’esportazione

4.2.3.1 Dichiarazione doganale d’importazione

(art. 119 cpv. 1 e 3 OD)

I coltivatori esteri possono importare i mezzi di produzione agricoli della cifra 4.2.1, in esenzione da tributi e senza eventuale permesso d’importazione presentando una rispettiva dichiarazione sommaria e senza tenere conto dell’origine. Gli animali da lavoro, i veicoli, le macchine e gli attrezzi importati temporaneamente possono essere imposti senza formalità doganali.

4.2.4 Imposizione all’esportazione

4.2.4.1 Dichiarazione doganale d’esportazione
4.2.4.1.1 Prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli

La dichiarazione del raccolto va effettuata e inviata nella forma concordata con l’ufficio doganale di controllo competente (senza formalità o con dichiarazione doganale d’esportazione). Non sono riscossi tributi all’esportazione. Per eventuali merci soggette all’obbligo del permesso non è richiesta la presentazione di un permesso d’esportazione. Il coltivatore è libero di vendere il suo raccolto anche in Svizzera.

4.2.4.1.2 Mezzi di produzione agricoli

Le disposizioni della cifra 4.1.4 si applicano per analogia.

5 Pascolo transfrontaliero

5.1 Stazionamento di animali svizzeri in territorio doganale estero

(art. 119 cpv. 2 OD; art. 4 - 14 OD-DFF)

Per pascolo di animali svizzeri in territorio doganale estero si intende lo stazionamento di animali svizzeri della razza bovina, ovina, caprina e suina nella zona di confine larga 10 km, al fine di pascolare per più giorni. Per il pascolo frontaliero per i cavalli, la zona di confine non è limitata a 10 km.

5.1.1 Condizioni quadro

(art. 8 OD-DFF)

Il detentore deve comprovare di disporre dei pascoli o delle provviste di foraggio necessari per la specie e il numero di animali. Prima di un passaggio transfrontaliero per il pascolo gli animali devono essere rimasti almeno un mese nel loro paese di provenienza. L'acquisto di foraggio nel territorio doganale estero non è autorizzato.

5.1.2 Requisiti formali

(art. 7 e 9 OD-DFF)

Il detentore degli animali deve annunciare all’ufficio doganale di controllo l’arrivo di una mandria con due giorni di anticipo. L’ufficio doganale di controllo decide l’orario e il luogo dell’imposizione. Il pascolo deve essere imposta con una dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT) o documento equivalente. La DDAT deve essere completata da un inventario contenente: – la specie, la razza, il sesso, l'età e il luogo di provenienza delle bestie; – marchi d'identità (p. es. marchio all'orecchio); – la designazione delle bestie da latte; – l'indicazione delle bestie gravide e la data prevista per il parto; – luogo del pascolo frontaliero; – nome e indirizzo del proprietario delle bestie; – la descrizione degli eventuali apparecchi e strumenti portati seco.

All'ufficio doganale di controllo competente non deve essere presentato alcun certificato sanitario, certificato TRACES o documento veterinario comune di entrata (DVCE) e non va riscossa alcuna tassa veterinaria.

5.1.3 Durata

(art. 4 cpv. 1 lett. b e c nonché art. 8 cpv. 2 OD-DFF)

Per quanto riguarda il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo, per essere considerato un animale svizzero, quest’ultimo deve essere stazionato più a lungo in Svizzera piuttosto che all’estero. Di conseguenza, la durata di un pascolo transfrontaliero può variare da 2 giorni a un massimo di 182 giorni (massimo 6 mesi). L’animale deve essere stazionato in Svizzera per almeno 183 giorni. In tal modo il trattamento doganale del pascolo transfrontaliero all’estero può essere autorizzato. Il pascolo transfrontaliero è sempre temporaneo e può essere suddiviso (estate, autunno), a condizione che nel frattempo gli animali siano rimasti almeno un mese in Svizzera.

5.1.4 Registro del bestiame

(art. 10 OD-DFF)

Durante il pascolo transfrontaliero il detentore degli animali deve tenere un registro del bestiame. Tutte le variazioni del numero degli animali (nascite, decessi o vendite) vanno iscritte indicando la data. Gli eventuali ritorni temporanei di animali (p.es. per trattamento veterinario) saranno semplicemente annotati nell'inventario.

5.1.5 Animali nati

(art. 11 cpv. 2 OD-DFF)

Gli animali nati all'estero da bestie che era state annunciate gravide all'atto dell'esportazione temporanea sono ammessi in franchigia all'atto dell'immissione in libera pratica. Per tali animali occorre allestire una dichiarazione d'importazione (senza visita veterinaria e senza certificato sanitario del veterinario estero).

5.1.6 Animali morti

(art. 13 cpv. 1 OD-DFF)

Gli animali svizzeri morti all'estero (anche reimportati sotto forma di carne fresca, pelli gregge o pellicce) sono ammessi in franchigia di tributi. La DDAT d'esportazione corrispondente viene conclusa. Tali animali non sono sottoposti alla visita veterinaria all'atto della reimportazione.

5.1.7 Latte e latticini

(art. 12 cpv. 1 e 2 OD-DFF)

Il latte e i latticini provenienti dalle bestie da latte esportate temporaneamente sono ammessi in franchigia di tributi all'importazione. I latticini di animali svizzeri devono essere importati in territorio doganale svizzero entro un mese dalla reimportazione degli animali.

5.1.8 Pascolo giornaliero

Il pascolo giornaliero consiste nel ritorno degli animali alla loro azienda di provenienza, normalmente alla fine di ogni giornata. Tali animali non necessitano di un documento doganale; occorre invece presentare all'ufficio doganale un inventario secondo la cifra 5.1.2.

5.2 Stazionamento di animali esteri in territorio doganale svizzero

(art. 119 cpv. 2 OD; art. 4 – 14 OD-DFF)

Per pascolo di animali esteri in territorio doganale svizzero si intende lo stazionamento di animali esteri della razza bovina, ovina, caprina e suina nella zona di confine larga 10 km, al fine di pascolare per più giorni. Le disposizioni si applicano per analogia secondo le cifre 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 e 5.1.8.

5.2.1 Animali nati o periti in territorio doganale svizzero

(art. 11 cpv. 1 e 13 cpv. 2 OD-DFF)

Gli animali nati nel territorio doganale devono essere esportati nel paese di provenienza al più tardi con la mandria. Essi devono essere annunciati nella procedura d'esportazione. Gli animali esteri morti nel territorio doganale non devono essere riesportati se la realizzazione della carne non è ammessa. Bisogna presentare all'ufficio doganale di controllo un'attestazione ufficiale dell'avvenuta distruzione.

5.2.2 Latte e latticini

(art. 12 cpv. 3 OD-DFF)

Il latte e i latticini di animali esteri devono essere notificati all’ufficio doganale di controllo solamente se sono esportati dal territorio doganale svizzero.