R-246 Regolamento concernente la formazione di saggiatore di metalli preziosi
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD
Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi
Regolamento R-246
Regolamento concernente la formazione di saggiatore di metalli preziosi
I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.
Abbreviazioni e definizioni
AFC Attestato federale di capacità
AFD Amministrazione federale delle dogane
Allegato del R-246 Allegato del presente regolamento contenente: piano di formazione, piano di studi, obiettivi di apprendimento, capitolato d’oneri per gli esperti, descrizione dei campioni di analisi per l’esame e dei metodi di analisi da applicare, griglia di valutazione dei risultati di analisi dell’esame e formule del giuramento
Aspirante Saggiatore di metalli preziosi in formazione
CMP Controllo dei metalli preziosi
Esperto Insegnante di un ambito di competenza specifico all’interno del modulo di formazione (ufficio centrale, saggiatore del commercio, ufficio di formazione, produttore di apparecchi di analisi o privato con conoscenze specialistiche)
Formatore Formatore interno all’azienda designato dagli uffici di formazione
ICMP Istruzioni concernenti l’applicazione della legislazione sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.311.1)
LCMP Legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31)
OCMP Ordinanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.311)
OEm-CMP Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (RS 941.319)
PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
Saggiatore del commercio Azienda del settore privato che possiede il permesso d’esercitare la professione di saggiatore del commercio e impiega saggiatori giurati di metalli preziosi
Uffici di formazione CMP, ufficio cantonale di controllo e saggiatore del commercio
Ufficio cantonale di controllo Ufficio cantonale di controllo dei metalli preziosi di La Chaux-de-Fonds
Ufficio centrale Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi
1 Disposizioni generali
1.1 Basi legali
Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’emanazione del presente regolamento conformemente all’articolo 39 LCMP (RS 941.31) e agli articoli 4 capoverso 2 e 21 capoverso 3 OCMP (RS 941.311).
1.2 Campo d’applicazione
Il regolamento disciplina la formazione dei saggiatori giurati di metalli preziosi, l’impiego, i compiti e gli obblighi degli esperti, l’esame di diploma nonché il giuramento.
1.3 Uffici di formazione
Gli aspiranti possono essere formati: a) da un ufficio di servizio del CMP designato dall’Ufficio centrale; b) dall’ufficio cantonale di controllo; c) da un saggiatore del commercio.
2 Assunzione
2.1 Requisiti personali
I candidati al diploma federale di saggiatore devono godere di una buona reputazione (art. 21 OCMP). Questa condizione viene verificata nell’ambito dell’assunzione.
2.2 Contratto d’assunzione
Aspiranti dell’AFD La divisione Controllo dei metalli preziosi è responsabile dell’istituzione e dello scioglimento del rapporto d’impiego degli aspiranti dell’AFD. Le regole generali sono stabilite nelle prescrizioni dell’AFD in materia di personale.
Aspiranti dell’ufficio cantonale di controllo o aspiranti saggiatori del commercio Ogni rapporto di formazione deve essere regolato, all’inizio, da un contratto d’assunzione tra l’ufficio cantonale di controllo o un saggiatore del commercio e l’aspirante. Oltre ai dati personali delle due parti contraenti, il contratto d’assunzione deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) luogo, durata e data d’inizio della formazione; b) durata del periodo di prova; c) se del caso, prescrizioni su particolari obblighi di servizio. Il contratto d’assunzione deve precisare che tutte le questioni relative alla formazione, in particolare quelle riguardanti i corsi, l’esame e gli obblighi dell’ufficio di formazione e dell’aspirante sono definite nel presente regolamento. Il tempo di lavoro, il diritto alle vacanze, il salario, le questioni assicurative e lo scioglimento del contratto d’assunzione possono essere regolati separatamente secondo le prescrizioni federali o cantonali applicabili all’ufficio di formazione.
Il contratto d’assunzione redatto in triplice copia deve essere approvato dall’Ufficio centrale.
3 Formazione
3.1 In generale
Ammissione L’ammissione avviene senza esame. L’Ufficio centrale verifica se i requisiti di ammissione sono soddisfatti sulla base dei dossier di candidatura presentati. È richiesta una delle tre seguenti formazioni professionali preliminari: – laboratorista AFC (chimica, fisica, prove sui materiali o biologia) con esperienza professionale nell’ambito dell’analisi dei metalli preziosi; – Bachelor/SUP con indirizzo tecnico-scientifico o formazione equivalente con esperienza professionale nell’ambito dell’analisi dei metalli preziosi; – altro profilo con esperienza professionale pluriennale nell’analisi dei metalli preziosi.
Durata della formazione La formazione fino all’ottenimento del diploma dura due anni. Tuttavia, può essere prolungata conformemente alla cifra 4.3.7.
Lingua della formazione La lingua della formazione è il francese.
3.2 Compiti e obblighi degli organi di formazione
Ufficio centrale L’ufficio centrale: – pianifica e coordina i cicli di formazione; – definisce il contenuto e la qualità dei moduli di formazione e convalida gli obiettivi pedagogici degli esperti; – svolge moduli di formazione; – controlla la qualità dei moduli di formazione; – supporta la commissione d’esame; – rilascia i diplomi federali in base alla raccomandazione della commissione d’esame; – fa prestare giuramento agli aspiranti; – può adeguare il numero dei moduli di formazione agli sviluppi; – tra due cicli di formazione può adeguare l’allegato del R-246 agli sviluppi.
Esperti – insegnano i contenuti didattici del rispettivo modulo; – stabiliscono gli obiettivi pedagogici e lo script per il modulo che insegnano;
– elaborano le domande d’esame all’attenzione della commissione d’esame per l’esame di diploma nel rispettivo ambito specialistico.
Formatore Ogni ufficio di formazione nomina un formatore, il quale è responsabile della formazione aziendale degli aspiranti.
3.3 Obiettivo della formazione
La formazione fornisce agli aspiranti le competenze e le conoscenze necessarie per l'esercizio della professione nei seguenti settori: – basi legali del controllo dei metalli preziosi (LCMP, OCMP, OEm-CMP, ICMP); – conoscenze generali dei metalli preziosi e della relativa trasformazione (proprietà, giacimenti, estrazione e raffinazione, leghe, tecnologie); – analisi chimica dei metalli preziosi e gestione della qualità.
3.4 Organizzazione della formazione
Il programma d’insegnamento nonché l’organizzazione dei moduli di formazione e dell’esame di diploma sono stabiliti dall’Ufficio centrale (art. 21 cpv. 4 OCMP). Questi aspetti, compreso il programma delle materie, gli obiettivi pedagogici nonché il numero e la ripartizione delle ore di studio sono disciplinati nell’allegato del R-246.
3.5 Struttura della formazione
La struttura della formazione è organizzata come segue: – modulo introduttivo presso l’Ufficio centrale; – studio individuale; – moduli di formazione tenuti dagli esperti; – modulo di preparazione all’esame di diploma dell’Ufficio centrale; – esame di diploma e giuramento da parte dell’Ufficio centrale. Su richiesta, l’Ufficio centrale può dispensare da singoli moduli gli aspiranti che hanno già assolto una formazione almeno equivalente.
3.6 Moduli di formazione
L’obiettivo dei moduli di formazione è fornire agli aspiranti conoscenze estese e specifiche del settore nonché prepararli all’esame di diploma. L’insegnamento di tali moduli è di responsabilità degli esperti. Gli argomenti da trattare figurano nell’allegato del R-246.
3.7 Controlli d’apprendimento
Durante o dopo i moduli di formazione vengono svolti controlli d’apprendimento appropriati.
3.8 Garanzia della qualità
L’Ufficio centrale controlla la qualità dei moduli di formazione.
3.9 Ripetizione dei moduli di formazione
In linea di massima, i moduli di formazione possono essere seguiti una sola volta. L’Ufficio centrale decide in merito a eventuali deroghe. Se un aspirante non può frequentare l’intero corso, l’Ufficio centrale decide se e in quale forma deve essere recuperata la formazione mancante.
4 Esame di diploma
4.1 Obiettivo dell’esame di diploma
Dopo aver frequentato tutti i moduli di formazione, gli aspiranti sostengono un esame teorico e uno pratico. L’esame di diploma serve a verificare le competenze raggiunte dagli aspiranti conformemente al programma d’insegnamento.
4.2 Commissione d’esame
La composizione della commissione federale d’esame si basa sull’articolo 22 OCMP. Tale commissione è presieduta dal rappresentante dell’Ufficio centrale.
Compiti della commissione d’esame La commissione d’esame: – determina la data e il luogo dell’esame; – decide in merito all’ammissione dei mezzi ausiliari per l’esame; – decide in merito all’ammissione all’esame nonché a un’eventuale esclusione da questo; – si occupa della corrispondenza relativa all’esame; – determina i risultati dell’esame; – comunica i risultati dell’esame; – trasmette all’attenzione dell’Ufficio centrale le raccomandazioni relative all’orientamento e alla qualità degli obiettivi pedagogici e dei moduli di formazione.
4.3 Esame di diploma
Parti d’esame L’esame di diploma comprende le seguenti materie d’esame: – legislazione sul controllo dei metalli preziosi – parte scritta (2 ore) – parte orale (20 minuti) – competenze tecniche (sulla base di tutti i moduli di formazione e dello studio individuale) – parte scritta (3 ore) – parte orale (30 minuti) – esame pratico: analisi quantitative di metalli preziosi puri o legati (20 ore) Per ciascuna materia d’esame viene assegnata una nota.
Il calcolo delle note è specificato alla cifra 4.3.4.
Campioni e metodi di analisi Il numero e il tipo di campioni da analizzare nonché i metodi di analisi da adottare nell’esame di diploma sono stabiliti dall’Ufficio centrale e sono riportati nell’allegato del R-246.
Esclusione dall’esame L’uso di mezzi ausiliari non ammessi durante l’esame, il tentativo di ingannare gli esperti, la violazione grave della disciplina d’esame o altri abusi comportano l’esclusione dell’aspirante dall’esame. L’aspirante ha diritto di sostenere l’esame con riserva fino al momento in cui non viene emanata una decisione formale.
Valutazione Per quanto riguarda le materie d’esame suddivise in due parti, per ciascuna parte la nota viene calcolata come segue: le frazioni inferiori a 0,05 sono arrotondate per difetto al decimo inferiore, mentre quelle pari o superiori a 0,05 sono arrotondate per eccesso al decimo superiore. La nota media della materia d’esame viene arrotondata al mezzo punto superiore o inferiore. Per ciascuna materia d’esame viene assegnata una delle note seguenti: 6 = ottimo 5 = buono 4 = sufficiente 3 = insufficiente 1 = molto male Possono essere assegnate anche mezze note (p. es. 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 e 5,5). La valutazione dei campioni analitici è disciplinata nell’allegato del R-246. La commissione d’esame è responsabile della modifica della relativa tabella.
Condizioni per il superamento dell’esame di diploma L’esame di diploma si considera superato se, conformemente alla cifra 4.3.4., per ogni materia d’esame è stata ottenuta almeno la nota 4. Per l’esame e i relativi risultati viene stilato un verbale firmato dai membri della commissione d’esame, che lo trasmette all’Ufficio centrale.
Mancato superamento dell’esame di diploma Il mancato superamento dell’esame di dipoma viene comunicato per scritto agli aspiranti con una decisione motivata ai sensi dell’articolo 5 PA.
Ripetizione dell’esame di diploma Gli aspiranti che non superano l’esame possono ripeterlo al più presto dopo sei mesi.
La ripetizione dell’esame si estende alla materia d’esame in cui è stata ottenuta una nota insufficiente. Se sono state ottenute note insufficienti in due materie, è necessario ripetere l’intero esame. L’esame può essere ripetuto al massimo due volte (art. 24 cpv. 2 OCMP).
Consultazione di atti Gli aspiranti possono consultare la loro documentazione relativa all’esame (descrizione del compito, soluzioni proprie, verbali dell’esame orale, griglia di valutazione). La richiesta di consultazione deve essere presentata per scritto alla commissione d’esame.
Ricorso Gli aspiranti possono presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della commissione d’esame entro 30 giorni dalla notificazione.
Infrastruttura Durante il modulo di preparazione all’esame di diploma nonché per la parte pratica, gli aspiranti utilizzano l’infrastruttura dell’Ufficio Centrale sotto la guida di personale qualificato. L’utilizzo delle apparecchiature è disciplinato da personale qualificato, le cui istruzioni vanno seguite scrupolosamente. Se durante l’esame si verifica un guasto o un problema tecnico ad un apparecchio, l’analisi viene interrotta e ripresa in un secondo momento, dopo che lo strumento di analisi è stato riparato e ne è stato assicurato il corretto funzionamento.
5 Consegna del diploma e giuramento
5.1 Consegna del diploma
Dopo il superamento dell’esame di diploma e su proposta della commissione d’esame, l’Ufficio centrale consegna all’aspirante il diploma federale di saggiatore giurato.
5.2 Giuramento
In occasione della consegna del diploma, il saggiatore di metalli preziosi presta giuramento dinanzi al capo dell’Ufficio centrale e in presenza della commissione d’esame. La formula del giuramento è desumibile dall’allegato del R-246.
Verbale e pubblicazione Il giuramento viene annotato nel verbale dell’esame di diploma. L’ottenimento del diploma è pubblicato nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
6 Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2020.
Sostituisce tutte le precedenti prescrizioni, in particolare il regolamento sulla formazione professionale dei saggiatori di metalli preziosi del 1° novembre 2012.
Berna, …..
Dipartimento federale delle finanze DFF Ueli Maurer
7 Allegato del R-246 (documento separato)
1 Piano di formazione
2 Obiettivi di apprendimento
3 Elenco dei campioni di metalli preziosi da analizzare e dei metodi da applicare
nell’ambito dell’esame pratico