R-69-08 Procedura di riporto

Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Basi

Disposti di natura non doganale Edizione 10/25 – 1° gennaio 2025

Regolamento 69-08

Procedura di riporto Imposta sul valore aggiunto sull’importazione (imposta sull’importazione)

Il regolamento R-69 contiene le disposizioni d’esecuzione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative agli articoli 50–64 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA; RS 641.20) e alle rispettive disposizioni dell’ordinanza. Scopo di questo regolamento, destinato agli specialisti, è uniformare l’applicazione delle disposizioni sull’IVA sull’importazione.

Dal presente regolamento non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Per agevolare la lettura, nel presente regolamento è usata la forma maschile, la quale tuttavia si riferisce sempre a persone di entrambi i sessi.

1 Procedura di riporto

1.1 Base legale

L’importatore iscritto nel registro dei contribuenti IVA e che effettua il rendiconto secondo il metodo effettivo può, a determinate condizioni, essere autorizzato dall’AFC o dall’AC FL ad applicare la procedura di riporto in occasione dell’importazione.

Secondo questa procedura l’importatore non versa all’UDSC l’imposta sull’importazione dovuta per i beni importati, bensì la dichiara in un foglio supplementare al rendiconto periodico destinato all’AFC o all’AC FL (www.estv.admin.ch → Imposta sul valore aggiunto → Moduli IVA (PDF) → Importazione / esportazione, estero → 1234_02 – Riporto del pagamento dell’imposta sull’importazione; allegato al rendiconto IVA), facendola valere contemporaneamente quale imposta precedente (art. 63 cpv. 1 LIVA).

Nella procedura di riporto l’imposta sull’importazione è dovuta, ma la sua riscossione non rientra nella competenza dell’UDSC bensì in quella dell’AFC o dell’AC FL. Per determinare il debito fiscale fanno stato le disposizioni concernenti l’imposta sull’importazione (titolo quarto LIVA; art. 50–64), ad eccezione del termine di prescrizione disciplinato all’articolo 42 invece che all’articolo 56 capoverso 4 LIVA (art. 117 OIVA).

1.2 Condizioni

In conformità all’articolo 63 capoverso 3 LIVA, il Consiglio federale ha disciplinato i dettagli della procedura di riporto agli articoli 117–121 OIVA. Viene precisato che questa procedura necessita di un’autorizzazione da parte dell’AFC o dell’AC FL. L’autorizzazione viene rilasciata se un importatore contribuente ai sensi dell’articolo 63 capoverso 1 lettera a OIVA adempie cumulativamente le seguenti condizioni (art. 118 OIVA):

  • conteggia l’IVA secondo il metodo effettivo;

  • importa ed esporta regolarmente beni nell’ambito della sua attività imprenditoriale;

  • tiene per detti beni un controllo dettagliato sull’importazione, sull’immagazzinamento e sull’esportazione;

  • presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l’AFC, per le importazioni ed esportazioni di beni, eccedenti d’imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno, che provengono dal versamento dell’imposta sull’importazione all’UDSC; e

  • offre le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto. L’autorizzazione viene rilasciata anche se il contribuente è un fornitore di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA (gestore della piattaforma) e nei suoi confronti non è stata ordinata alcuna misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA (art. 63 cpv. 1 lett. b LIVA).

L’articolo 117 capoverso 4 OIVA stabilisce inoltre che l’AFC disciplina l’esecuzione d’intesa con l’UDSC. Fondandosi su questa disposizione, le amministrazioni hanno stabilito le condizioni per il riporto del pagamento dell’imposta gravante l’importazione di beni.

Le condizioni fissate dall’AFC e dall’ UDSC hanno l’obiettivo di evitare l’entrata nella libera pratica interna di un bene non imposto a torto. Al momento della dichiarazione doganale deve essere quindi stabilito con certezza che il contribuente sul territorio svizzero, che figura quale importatore nella dichiarazione e che è titolare di un’autorizzazione per la procedura di riporto, è realmente l’importatore del bene in questione.

La prova che l’importatore indicato nella dichiarazione doganale è effettivamente l’importatore del bene deve essere presentata per mezzo di un giustificativo del valore (p. es. copia della fattura del fornitore) o per mezzo di altri documenti commerciali appropriati. La presentazione

di una copia dell’autorizzazione o di un’altra attestazione non ha valore di prova. Tali documenti dimostrano unicamente che il titolare dell’autorizzazione ha diritto al riporto del pagamento dell’imposta, ma non che l’importatore che figura nella dichiarazione doganale è l’importatore del bene secondo la legge.

Il Principato del Liechtenstein ha ripreso nella propria legislazione le prescrizioni materiali dell’AFC sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Pertanto le summenzionate considerazioni valgono anche per i contribuenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

2 Modo di procedere all’importazione

2.1 Condizioni

L'UDSC non riscuote l’imposta sull’importazione se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:

  • la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione richiede nella dichiarazione doganale il riporto del pagamento dell’imposta sull’importazione;

  • il contribuente al quale è stata autorizzata la procedura di riporto è l’importatore legittimo dei beni importati;

  • nella dichiarazione doganale è menzionato l’importatore legittimo del bene, il suo numero d’identificazione delle imprese (IDI), il numero IVA e il numero dell’autorizzazione;

  • al momento dell’importazione viene presentato un giustificativo del valore intestato all’importatore (p. es. fattura, fattura pro forma) o un altro documento commerciale appropriato del fornitore/speditore (contratto di consegna, lettera con indicazione del valore ecc.) oppure l’importatore è un fornitore di prestazioni ai sensi dell’articolo 20a LIVA (gestore della piattaforma). Oltre all’autorizzazione, ciascun contribuente autorizzato a far capo alla procedura di riporto riceve dall’AFC o dall’AC FL un documento che lo informa sulle condizioni da adempiere all’atto dell’importazione di beni per poter applicare la procedura di riporto (richiesta d’applicazione: www.estv.admin.ch → Imposta sul valore aggiunto → Moduli IVA (PDF) → 1231_1232_02 – Riporto del pagamento dell’imposta sull’importazione [art. 63 LIVA], Richiesta d’applicazione).

Se le condizioni summenzionate non sono adempiute, l’ufficio doganale riscuote l’imposta sull’importazione. Lo stesso vale se ci sono dubbi fondati sul diritto dell’importatore a far capo alla procedura di riporto (art. 117 cpv. 2 OIVA). Tali dubbi possono ad esempio sorgere dall’analisi dei documenti di scorta.

2.2 Rischi legati alla procedura di riporto

Per la valutazione del diritto alla procedura di riporto del pagamento è irrilevante se l’importazione sia basata su un contratto di vendita, di commissione o di un’altra operazione. Per contro, la procedura di riporto all’importazione viene rifiutata se il titolare dell’autorizzazione non riceve il bene importato nell’ambito di una fornitura né può disporne economicamente sul territorio svizzero (per le eccezioni vedi paragrafo successivo). Il titolare dell’autorizzazione dispone economicamente del bene importato solo se può

  • utilizzare il bene per il consumo proprio, vale a dire a consumarlo o utilizzarlo personalmente; o

  • immettere nuovamente il bene in circolazione a proprio nome (p. es. rivendita). La procedura di riporto è concessa anche quando il titolare dell’autorizzazione perfeziona o ripara il bene importato per conto dello speditore oppure è un fornitore prestazioni ai sensi dell’articolo 20a LIVA (gestore della piattaforma).

La procedura di riporto non può essere applicata se il titolare dell’autorizzazione importa il bene solo in nome e per conto di una persona rappresentata (p. es. il titolare dell’autorizzazione è solo un agente o un intermediario nell’ambito di un’operazione con il bene importato). Sono esclusi i fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 20a LIVA (gestori delle piattaforme).

3 Particolarità

3.1 Imposizioni di gruppo

Se ne fanno richiesta, i soggetti giuridici con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico (p. es. un’altra impresa) possono riunirsi in un unico soggetto fiscale (gruppo d’imposizione). Nel gruppo possono essere inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un’impresa nonché persone fisiche (art. 13 LIVA).

Tali gruppi devono designare un rappresentante. Al gruppo d’imposizione viene attribuito un proprio numero IVA, con il quale devono essere effettuati i conteggi. Il rappresentante del gruppo è competente per i contatti con l’AFC o l’AC FL, in particolare per l’allestimento del rendiconto per le operazioni esterne dell’intero gruppo d’imposizione. Le operazioni all’interno del gruppo non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Se l’AFC autorizza su richiesta un membro del gruppo d’imposizione al riporto del pagamento dell’imposta, tale autorizzazione vale solo per questo singolo membro, e non per l’intero gruppo. Ogni membro del gruppo deve quindi inoltrare una richiesta separata se desidera ottenere l’autorizzazione per la procedura di riporto. Non vengono concesse autorizzazioni per un intero gruppo.

3.2 Reimportazione di beni dopo l’esportazione per la vendita a proprio nome e per

proprio conto o per conto di terzi Se il titolare di un’autorizzazione esporta un bene per la vendita a suo nome e per proprio conto o per conto di terzi e l’affare non si realizza, al momento della reimportazione il riporto del pagamento dell’imposta viene ammesso sempre che le condizioni all’importazione (vedi cifra 2) siano integralmente adempiute.

3.3 Reimportazione di beni dopo l’esportazione per la vendita a nome e per conto di

terzi Se il titolare di un’autorizzazione esporta un bene per la vendita a nome e per conto di terzi e il bene non viene venduto, all’atto della reimportazione il riporto del pagamento dell’imposta non viene concesso (a meno che non si tratti di un fornitore di prestazioni ai sensi dell’articolo

3.4 Conclusione di un regime doganale con obbligo di pagamento condizionato mediante immissione in libera pratica oppure passaggio da un’imposizione provvisoria a una definitiva Se una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione chiede la conclusione di un regime doganale con obbligo di pagamento condizionato (regime di transito, regime di ammissione temporanea nel territorio doganale, regime del perfezionamento attivo) mediante l’immissione del bene in libera pratica oppure il passaggio da un’imposizione provvisoria a una definitiva, la procedura di riporto viene autorizzata, sempre che le condizioni all’importazione (vedi cifra 2) siano integralmente soddisfatte. Questa regola è ugualmente applicabile se le condizioni formali non erano ancora adempiute al momento della dichiarazione del bene secondo la procedura doganale con obbligo di pagamento condizionato oppure l’imposizione provvisoria.

3.5 Beni consegnati all’importatore senza conclusione regolare del regime di transito

e dichiarati a posteriori per l’immissione in libera pratica All’atto dell’importazione un bene è stato sottoposto al regime di transito. Esso è stato consegnato all’importatore senza la conclusione regolare del regime di transito.

Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione presenta successivamente una dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica, la procedura di riporto viene ammessa, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativamente:

  • la dichiarazione doganale della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è presentata nella forma prescritta;

  • l’UDSC accetta la dichiarazione doganale e conclude successivamente il regime di transito;

  • nella dichiarazione doganale viene richiesta la procedura di riporto;

  • le altre condizioni per l’applicazione della procedura di riporto sono adempiute (vedi cifra 2).

3.6 Imposizione a posteriori all’importazione di beni introdotti sul territorio svizzero

senza dichiarazione doganale Un bene è stato introdotto sul territorio svizzero senza dichiarazione doganale. Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione rimedia a questa omissione e presenta successivamente all’ufficio doganale una dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica, la procedura di riporto viene ammessa, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativamente:

  • la dichiarazione doganale della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è presentata nella forma prescritta;

  • l’UDSC accetta la dichiarazione doganale;

  • nella dichiarazione doganale viene richiesta la procedura di riporto;

  • le altre condizioni per l’applicazione della procedura di riporto sono adempiute (vedi cifra 2).