R-69-10 ​Ammissione temporanea sul territorio svizzero / ​all’estero

Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Basi

Disposti di natura non doganale Edizione 10/25 – 1° gennaio 2025

Regolamento 69-10

Ammissione temporanea in territorio svizzero Ammissione temporanea all’estero Imposta sul valore aggiunto sull’importazione (imposta sull’importazione)

Il regolamento 69 R-69 contiene le disposizioni d’esecuzione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative agli articoli 50–64 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA; RS 641.20) e alle rispettive disposizioni dell’ordinanza. Scopo di questo regolamento, destinato agli specialisti, è uniformare l’applicazione delle disposizioni sull’IVA sull’importazione.

Dal presente regolamento non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Per agevolare la lettura, nel presente regolamento è usata la forma maschile, la quale tuttavia si riferisce sempre a persone di entrambi i sessi.

1 Ammissione temporanea in territorio svizzero

1.1 Importazione nel regime di ammissione temporanea

1.1.1 Fattispecie

Un bene viene imposto all’importazione nel regime di ammissione temporanea. Successivamente viene riesportato intatto e il regime di ammissione temporanea è concluso regolarmente.

La riesportazione del bene intatto è data anche quando è stato necessario sottoporre il bene a lavori di manutenzione durante l’ammissione temporanea in territorio svizzero.

Per le fattispecie la cui conclusione non è regolare o lo è solo in parte si rimanda alla cifra 1.1.5.

Tra i motivi all’origine di un’importazione nel regime di ammissione temporanea si possono citare ad esempio:

• un bene è utilizzato sul territorio svizzero da una persona domiciliata in Svizzera o all’estero per scopi professionali o commerciali (macchine da cantiere, attrezzi, apparecchi ecc.);

• un bene è utilizzato per dei test sul territorio svizzero;

• un bene è importato per la vendita incerta;

• un bene è esposto sul territorio svizzero;

• un bene è utilizzato in territorio svizzero come campione per la raccolta di ordinazioni.

1.1.2 Imposizione dell’uso del bene importato temporaneamente

• Diritto internazionale

All’atto dell’importazione di beni per l’ammissione temporanea in territorio svizzero occorre tenere conto della Convenzione relativa all’ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul; RS 0.631.24). I beni menzionati negli allegati della Convenzione sono ammessi nel regime di ammissione temporanea conformemente alle disposizioni della Convenzione, sempre che la Svizzera abbia ratificato gli allegati senza riserve o spiegazioni.

La Convenzione di Istanbul prevede il libretto ATA quale dichiarazione doganale. Per alcuni aspetti, questa procedura deroga dal regime di ammissione temporanea ai sensi del diritto nazionale (p. es. rilascio del libretto da parte della Camera di commercio, garanzia dei tributi). Inoltre un bene può essere dichiarato per il trattamento doganale con libretto ATA solo se figura in uno degli allegati della Convenzione di Istanbul ratificata dalla Svizzera, senza riserve o spiegazioni.

Sono esenti dall’imposta sull’importazione i beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali (art. 53 cpv. 1 lett. h LIVA). La Convenzione di Istanbul (trattato internazionale) prevede l’esenzione dall’imposta per l’importazione temporanea dei beni qui appresso alle condizioni indicate. Di conseguenza, l’uso temporaneo di tali beni sul territorio svizzero non è soggetto all’imposta sull’importazione.

o Bene utilizzato per l’esercizio del mestiere o della professione (allegato B.2 della Convenzione di Istanbul; materiale professionale).

Come tale si intende un bene che una persona porta con sé all’entrata e che utilizza durante un determinato lavoro sul territorio svizzero per l’esercizio del mestiere o della professione.

Se tale bene è imposto nel regime di ammissione temporanea, a tenore della Convenzione, la controprestazione per l’uso è esente dall’imposta sull’importazione, sempre che siano adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:

▪ il bene appartiene a una persona il cui domicilio o sede si trova fuori dal territorio dell’ammissione temporanea;

▪ il bene è importato da una persona il cui domicilio o sede si trova fuori dal territorio dell’ammissione temporanea; e

▪ il bene è utilizzato unicamente dalla persona che entra nel territorio dell’ammissione temporanea o sotto la sua vigilanza.

Deroghe alle summenzionate condizioni così come ulteriori informazioni sono specificate nell’allegato B.2 della Convenzione di Istanbul.

È escluso dal campo d’applicazione della Convenzione di Istanbul un bene utilizzato per i seguenti scopi:

▪ la fabbricazione industriale;

▪ il condizionamento di merci (sempre che non si tratti di un’attrezzatura manuale);

▪ lo sfruttamento di risorse naturali;

▪ la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili;

▪ l’esecuzione di lavori di terrazzamento;

▪ l’esecuzione di lavori analoghi.

Se questi beni, esclusi dalla Convenzione di Istanbul, sono imposti nel regime di ammissione temporanea, la controprestazione per l’uso temporaneo soggiace all’imposta sull’importazione (cfr. punto «Diritto nazionale»).

o Materiale espositivo utilizzato in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe (allegato B.1 della Convenzione di Istanbul).

Se l’importazione di materiale espositivo avviene su iniziativa di una persona domiciliata all’estero e questo materiale viene imposto nel regime di ammissione temporanea, l’uso è esente dall’imposta sull’importazione, sempre che siano adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:

▪ il materiale espositivo è utilizzato in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe;

▪ il materiale espositivo è importato da una persona domiciliata all’estero o da terzi (p. es. spedizioniere) su suo ordine

oppure

il materiale espositivo è importato da terzi (p. es. responsabili dell’allestimento dello stand) domiciliati all’estero sulla base di un contratto di locazione con una persona domiciliata all’estero; e

▪ il materiale espositivo è utilizzato per uso personale dalla persona domiciliata all’estero o quest’ultima lo mette gratuitamente a disposizione della persona domiciliata sul territorio svizzero che vende i suoi prodotti in Svizzera.

Se il materiale espositivo è stato importato su iniziativa di una persona domiciliata in territorio svizzero e viene imposto nel regime di ammissione temporanea, l’uso è pure esonerato dall’imposta sull’importazione, sempre che le condizioni seguenti siano adempiute cumulativamente:

▪ il materiale espositivo è utilizzato in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe;

▪ il materiale espositivo è importato da una persona domiciliata sul territorio svizzero che vende i prodotti di una persona domiciliata all’estero; e

▪ il materiale espositivo è messo gratuitamente a disposizione della persona domiciliata sul territorio svizzero da parte della persona domiciliata all’estero.

Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell’allegato B.1 della Convenzione di Istanbul.

L’esenzione dall’imposta sull’importazione non vale nel caso in cui il materiale espositivo venga importato temporaneamente sulla base di un contratto di locazione tra una persona domiciliata all’estero e una domiciliata sul territorio svizzero. Se siffatti beni esclusi dalla Convenzione di Istanbul sono imposti nel regime di ammissione temporanea, la controprestazione per l’uso temporaneo soggiace all’imposta sull’importazione (cfr. punto sottostante).

• Diritto nazionale

Se nessun trattato internazionale (p. es. la Convenzione di Istanbul) prevede l’esenzione dall’imposta per un bene imposto all’importazione nel regime di ammissione temporanea, l’imposta sull’importazione è disciplinata dalle seguenti basi legali:

o articolo 53 capoverso 1 lettera i LIVA;

è esente dall’imposta sull’importazione l’importazione di un bene importato sul territorio svizzero nel regime di ammissione temporanea ai sensi degli articoli 9 e 58 LD, fatta riserva dell’articolo 54 capoverso 1 lettera d LIVA;

o articolo 54 capoverso 1 lettera d LIVA;

l’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione per l’uso di beni che erano stati importati per l’ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l’imposta su tale controprestazione sia rilevante; se per l’uso temporaneo non viene chiesta alcuna controprestazione o viene chiesta una controprestazione ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente.

Nella prassi amministrativa non è stato definito l’importo a partire dal quale un’imposta è considerata rilevante, bensì l’importo a partire dal quale la base di calcolo assoggettata all’imposta è considerata rilevante (controprestazione per l’uso temporaneo). È considerata rilevante una controprestazione per l’uso temporaneo superiore a 1000 franchi. È determinante la controprestazione, la quale comprende

le spese di trasporto o di spedizione del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (art. 54 cpv. 3 LIVA). Se per l’uso temporaneo non è chiesta alcuna controprestazione o è chiesta una controprestazione ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe stata fatturata a un terzo indipendente.

Se un bene è importato nel regime di ammissione temporanea per la vendita incerta, l’uso temporaneo non viene imposto. Un siffatto bene non è considerato utilizzato.

1.1.3 Modo di procedere all’atto dell’importazione e della riesportazione di beni

1.1.3.1 Importazione

• In generale

Il bene da importare deve essere dichiarato presso l’ufficio doganale per l’imposizione nel regime di ammissione temporanea. In tale regime i tributi all’importazione (dazio, imposta sull’importazione ecc.) sono imposti condizionatamente. Il contribuente deve garantire i crediti sorti condizionatamente mediante fideiussione o deposito in contanti (art. 76 LD).

Il diritto doganale prevede il regime di ammissione temporanea solo a determinate condizioni. Qualora tali condizioni non siano adempiute, il bene non può essere imposto in tale regime.

Un bene dichiarato all’importazione con libretto ATA viene assegnato al regime di ammissione temporanea con tale documento, purché un allegato della Convenzione di Istanbul consenta l’ammissione temporanea del bene in esenzione da tributi e la Svizzera abbia ratificato l’allegato senza riserve o spiegazioni (cfr. cifra 1.1).

• Indicazioni sulla dichiarazione doganale in merito all’imposizione della controprestazione per l’uso di beni

L’imposta sull’importazione sulla controprestazione per l’uso del bene (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero) è determinata soltanto dopo la regolare conclusione del regime di ammissione temporanea. Ai fini dell’imposizione fiscale, all’atto dell’importazione del bene nella dichiarazione doganale devono essere contenuti i seguenti dati:

o nel caso di macchine e apparecchi: la marca e il tipo;

o nel caso di altri beni (tende, costumi di scena, materiale espositivo ecc.): le caratteristiche specifiche (p. es. grandezza delle tende, quantità, numero dell’articolo);

o l’impiego effettivo sul territorio svizzero;

o il nome e l’indirizzo della persona che utilizza il bene sul territorio svizzero.

A tale riguardo occorre operare la seguente distinzione:

▪ Il bene è utilizzato sul territorio svizzero da una persona domiciliata all’estero;

La persona che importa il bene o che fa importare il bene da terzi (p. es. spedizioniere) e lo utilizza personalmente sul territorio svizzero deve essere menzionata quale importatore sulla dichiarazione doganale. Lo stesso vale se il bene viene importato da un dipendente di questa persona.

Se la persona che utilizza il bene è domiciliata all’estero e noleggia il bene presso un’altra impresa all’estero, quale importatore deve figurare solo la persona che utilizza il bene.

Nella rubrica della dichiarazione doganale relativa all’utilizzatore della merce è necessario menzionare, oltre all’indirizzo di fornitura o al cantiere in territorio svizzero dove il bene importato viene utilizzato, anche il domicilio commerciale della persona o del datore di lavoro all’estero.

▪ Il bene è utilizzato da una persona domiciliata sul territorio svizzero.

La persona che utilizza il bene sul territorio svizzero deve essere menzionata quale importatore sulla dichiarazione doganale. Fanno salvo le disposizioni riguardanti l’importatore in caso di forniture su contratto d’appalto e di operazioni a catena (cfr. regolamento 69-01).

I dati relativi all’importatore e all’utilizzatore così come i dati circa il tipo, la quantità e la natura del bene importato devono essere comprovati al momento della dichiarazione doganale mediante documenti appropriati (p. es. bollettino di consegna, fatture pro forma).

Se è previsto un uso sul territorio svizzero che alla conclusione regolare del regime di ammissione temporanea soggiace all’imposta sull’importazione, la decisione d’imposizione deve contenere la seguente annotazione:

«La controprestazione per l’uso dei beni importati temporaneamente in Svizzera è soggetta all’imposta sul valore aggiunto. La garanzia di tale imposta è liberata solamente dopo l’imposizione della controprestazione.»

1.1.3.2 Riesportazione

La conclusione regolare del regime di ammissione temporanea deve essere richiesta, entro il termine impartito, all’atto della riesportazione del bene. Se tale richiesta è accolta dall’ufficio doganale d’esportazione, la garanzia fornita all’atto dall’importazione viene liberata soltanto dopo che l’eventuale imposta sull’importazione sulla controprestazione per l’uso del bene è stata pagata.

1.1.4 Imposizione della controprestazione per l’uso del bene importato

temporaneamente

1.1.4.1 Visione d’insieme delle competenze

L’imposta sull’importazione sulla controprestazione per l’uso di un bene che è stato imposto nel regime di ammissione temporanea è per principio riscossa dal Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione (cfr. cifra 1.1.4.6). Fanno eccezione le fattispecie qui appresso, in cui l’imposizione è effettuata, su richiesta, dall’ufficio doganale:

• importazione di materiale espositivo per l’uso temporaneo in occasione di fiere, congressi o manifestazioni analoghe sul territorio svizzero (cfr. cifra 1.1.4.2);

• importazione di beni (tende, stoviglie, posate ecc.) destinati all’uso temporaneo sul territorio svizzero da parte di imprese di catering o di ristorazione per eventi, sempre che la controprestazione per l’uso sia nota all’atto della riesportazione e la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione effettui la richiesta di imposizione (cfr. cifra 1.1.4.3);

• importazione di beni (p. es. macchine, attrezzi) destinati all’uso temporaneo sul territorio svizzero per eseguire una fornitura su contratto d’appalto o una lavorazione su un bene importato; la controprestazione per l’uso è un elemento di costo integrante della controprestazione per la fornitura su contratto d’appalto o per la consegna del bene

importato dopo la lavorazione sul territorio svizzero; l’ufficio doganale impone l’intera controprestazione (cfr. cifra 1.1.4.4);

• importazione di altri beni per l’uso temporaneo sul territorio svizzero, sempre che la controprestazione per l’uso sia nota all’atto della riesportazione e la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione effettui la richiesta di imposizione presso l’ufficio doganale (cfr. cifra 1.1.4.5);

• importazione di beni nel regime di ammissione temporanea e successiva immissione in libera pratica, sempre che la controprestazione per l’uso del bene fino all’immissione in libera pratica sia nota e la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione effettui la richiesta di imposizione presso l’ufficio doganale (cfr. cifra 1.1.6).

1.1.4.2 Importazione temporanea di materiale espositivo per l’uso in occasione di fiere, congressi o manifestazioni analoghe Un bene destinato a una fiera, un congresso o una manifestazione analoga nella zona fieristica degli uffici doganali d’esposizione di Basilea San Giacomo, Ginevra Palexpo o Zurigo viene imposto dall’ufficio doganale d’esposizione competente delle città indicate, a condizione che sia dichiarato presso suddetto ufficio nel regime di ammissione temporanea. L’imposizione per l’uso temporaneo di materiale espositivo compete all’ufficio doganale d’esposizione.

1.1.4.3 Importazione temporanea di beni (tende, stoviglie, posate ecc.) destinati all’uso

sul territorio svizzero da parte di imprese di catering o di ristorazione per eventi Occorre distinguere tra beni importati sul territorio svizzero per l’uso temporaneo e beni che rimangono in Svizzera (derrate alimentari, bevande alcoliche e analcoliche ecc.). Le disposizioni sull’imposizione di derrate alimentari e bevande alcoliche immesse in libera pratica nell’ambito di una prestazione della ristorazione sono contenute nel regolamento 69-03 (cifra 8.5).

Oltre a derrate alimentari e bevande, le imprese di catering o di ristorazione per eventi importano anche stoviglie, tavoli, sedie, piante ornamentali, tende ecc. Se questi beni sono imposti nel regime di ammissione temporanea, la controprestazione per il loro uso soggiace all’imposta sull’importazione. L’ufficio doganale d’uscita può, su richiesta, determinare l’imposta sull’importazione sulla controprestazione se quest’ultima è nota al momento della riesportazione. La controprestazione include anche:

• le spese relative al trasporto dei beni importati temporaneamente e alle prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero;

• eventuali costi per il montaggio e lo smontaggio.

Non soggiacciono all’imposta sull’importazione le spese per il trasporto di ritorno.

Se le imprese di catering o di ristorazione per eventi importano anche cucine per fornire le loro prestazioni e tali cucine vengono imposte nel regime di ammissione temporanea (p. es. con libretto ATA), il loro uso è esente dall’imposta sull’importazione in base alla Convenzione di Istanbul.

Se le condizioni per un’imposizione da parte dell’ufficio doganale non sono adempiute, l’imposizione della controprestazione per l’uso del bene importato temporaneamente avviene da parte del Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione (cfr. cifra 1.1.4.6).

1.1.4.4 Importazione temporanea di beni (p. es. macchine, attrezzi) utilizzati sul

territorio svizzero per eseguire una fornitura su contratto d’appalto o una lavorazione su un bene importato Se una persona estera, non iscritta nel registro dei contribuenti sul territorio svizzero, immette un bene in libera pratica ed

• esegue una fornitura su contratto d’appalto (montaggio, assemblaggio in Svizzera di un bene importato) oppure

• effettua dei lavori in territorio svizzero su questo bene,

l’imposta sull’importazione viene calcolata sulla base della controprestazione per tale prestazione. Fanno eccezione le fattispecie per le quali viene imposto solo il prezzo di vendita del bene importato (cfr. cifra 6 regolamento 69-03).

Se l’imposta sull’importazione viene calcolata sulla base della controprestazione complessiva che il destinatario della prestazione (committente) o un terzo in sua vece versa al fornitore estero per la fornitura, invece che solo sul prezzo di vendita del bene importato (senza le spese per il montaggio), nel conteggio finale viene tenuto conto, su richiesta, degli importi IVA seguenti:

• l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero versata sulle prestazioni (servizi o fornitura di beni) che il fornitore estero ha ottenuto da contribuenti in Svizzera per la fornitura effettuata sul territorio svizzero;

• l’imposta sull’importazione che il fornitore estero di prestazioni ha versato sui beni importati, diventati parte integrante dell’opera da lui costruita o del bene da lui consegnato (materiali per il montaggio);

• l’imposta sull’importazione sulla controprestazione per l’uso di beni importati temporaneamente di cui il fornitore estero di prestazioni ha necessitato per costruire l’opera o il bene che ha consegnato (macchine o strumenti edili ecc.).

La controprestazione per le prestazioni acquisite sul territorio svizzero o dall’estero e la controprestazione per l’uso del bene importato temporaneamente costituiscono un fattore di costo della controprestazione complessiva per la fornitura su contratto d’appalto o per la consegna di un bene in territorio svizzero dopo la lavorazione. Se viene imposta la controprestazione complessiva, vengono imposte tutte le controprestazioni versate per la fornitura di tale prestazione. Pertanto, per motivi economico-amministrativi si può rinunciare, in determinati casi, all’imposizione dell’importazione per l’uso temporaneo dei beni. In merito occorre distinguere tra i casi seguenti:

• L’ufficio doganale non ha trasmesso al Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione la decisione d’imposizione emessa all’atto dell’apertura del regime di ammissione temporanea e riscuote l’imposta sull’importazione sulla controprestazione complessiva per la fornitura in base a un contratto d’appalto o per la consegna di un bene importato dopo la lavorazione.

La controprestazione complessiva include tra i fattori di costo la controprestazione per l’uso del bene importato nel regime di ammissione temporanea. Si può quindi rinunciare ad imporre separatamente l’importazione in base alla controprestazione per l’uso del bene importato temporaneamente. La rinuncia all’imposizione non è ammessa se l’imposta sull’importazione per forniture su contratto viene calcolata unicamente sul prezzo di vendita del bene importato (cfr. cifra 6 regolamento 69-03).

L’ufficio doganale annota sulla decisione d’imposizione emessa all’atto dell’apertura del regime di ammissione temporanea il numero del documento con il quale ha imposto la

fornitura su contratto d’appalto eseguita sul territorio svizzero o la consegna dopo la lavorazione di un bene importato;

• L’ufficio doganale ha trasmesso al Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione la decisione d’imposizione che ha emesso all’atto dell’apertura del regime di ammissione temporanea.

Occorre distinguere le fattispecie seguenti:

o Il Centro di competenza ha determinato l’imposta sull’importazione, dovuta in base alla controprestazione per l’uso del bene, e ha fatto valere il credito fiscale;

L’ufficio doganale può tenere conto dell’imposta sull’importazione calcolata sulla controprestazione per l’uso del bene importato temporaneamente in caso di imposizione dell’importazione sulla fornitura in virtù di un contratto d’appalto o della consegna di un bene importato dopo la lavorazione, se tale imposta è calcolata definitivamente e se viene imposta l’intera controprestazione. Occorre tuttavia inoltrare una domanda in tal senso.

o Il Centro di competenza non ha ancora imposto l’uso del bene importato temporaneamente. Inoltre, è documentato che la controprestazione per l’uso è già stata imposta poiché inclusa quale fattore di costo nella controprestazione complessiva per la fornitura su contratto d’appalto o la consegna di un bene dopo la lavorazione;

In questo caso, il Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione rinuncia all’imposizione separata della controprestazione per l’uso del bene importato temporaneamente.

o Il Centro di competenza non ha ancora imposto l’uso del bene importato temporaneamente. Inoltre, viene fatto valere che il bene è stato usato per eseguire una fornitura su contratto d’appalto sul territorio svizzero oppure dei lavori su un bene importato e che l’imposizione dei beni importati per fornire tale prestazione è ancora in sospeso presso l’ufficio doganale.

Il Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione ferma la procedura di imposizione dell’importazione sulla controprestazione per l’uso del bene e trasmette gli atti all’ufficio doganale interessato, che impone i beni importati al fine di eseguire la fornitura su contratto d’appalto.

1.1.4.5 Importazione di altri beni per l’uso temporaneo sul territorio svizzero

L’imposta sull’importazione sulla controprestazione per l’uso di un bene importato nel regime di ammissione temporanea è determinata e riscossa dall’ufficio doganale d’uscita, a condizione che all’atto della riesportazione del bene la controprestazione da pagare definitivamente sia fissata con certezza e la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione presenti una domanda di imposizione. La controprestazione, che deve essere documentata da una fattura, include anche:

• le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero; nonché

• eventuali costi per il montaggio e lo smontaggio del bene a opera del fornitore.

Non soggiacciono all’imposta sull’importazione le spese per il trasporto di ritorno

Se vanno pagati tributi doganali poiché l’uso si protrae oltre due anni, questi tributi sono parte integrante della controprestazione imponibile.

Se le condizioni per l’imposizione da parte dell’ufficio doganale non sono adempiute, spetta al Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione provvedere all’imposizione della controprestazione per l’uso del bene importato temporaneamente (cfr. cifra 1.1.4.6).

1.1.4.6 Imposizione da parte del Centro di competenza per l'imposizione della

controprestazione

• Trasmissione della decisione d’imposizione al Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione;

Indirizzo:

Dogana Centro - Mittelland Bogenschützenstrasse 9B Casella postale

3001 Berna

E-mail: steuerveranlagung@ezv.admin.ch.

Se l’imposta sull’importazione sulla controprestazione per l’uso del bene importato temporaneamente non è riscossa dall’ufficio doganale, l’ufficio doganale d’esportazione trasmette la decisione d’imposizione ritirata, relativa al regime doganale concluso regolarmente, al Centro di competenza, a prescindere dal fatto che per l’importazione imposta condizionatamente siano stati versati una garanzia o un deposito. Se è stato versato un deposito, l’ufficio doganale non lo restituisce. Il deposito viene computato con l’eventuale credito fiscale del Centro di competenza.

Se per il bene portato sul territorio svizzero per essere utilizzato temporaneamente è stato accettato un libretto ATA sebbene l’uso temporaneo soggiaccia all’imposta sull’importazione (cfr. cifra 1.1), dopo la riesportazione del bene l’ufficio doganale di controllo inoltra il foglio di importazione e di riesportazione al Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione. Su questi documenti devono figurare determinate indicazioni per l’imposizione della controprestazione per l’uso del bene (cfr. cifra 1.1.3.1);

• Imposizione da parte del Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione;

Il Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione contatta la persona soggetta all’obbligo della dichiarazione (p. es. importatore, spedizioniere) e chiede i documenti che permettono di imporre la controprestazione per l’uso del bene importato temporaneamente (fatture di locazione, rapporti di lavoro, documenti che permettono di determinare il prezzo di locazione praticato sul mercato ecc.).

Dopo aver ricevuto i documenti, il Centro di competenza verifica se sussiste il diritto a un’esenzione. Se accerta che l’uso del bene soggiace all’imposta sull’importazione, calcola la controprestazione come segue:

o All’origine dell’importazione del bene utilizzato temporaneamente sul territorio svizzero vi è un contratto di locazione o di leasing;

Viene imposta la controprestazione che l’importatore o un terzo in sua vece paga per l’uso temporaneo del bene. Questa controprestazione include le spese di trasporto o di spedizione del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (spese di trasporto, di imposizione ecc.) ed eventuali costi per il montaggio, sempre che non siano già inclusi.

Se l’importatore versa per l’uso del bene una controprestazione ridotta che non verrebbe concessa a un terzo indipendente nella stessa misura, trova applicazione il paragrafo seguente.

o All’origine dell’importazione del bene utilizzato temporaneamente sul territorio svizzero vi è un contratto di altra natura o non vi è alcun contratto oppure è stata versata una controprestazione ridotta per l’uso temporaneo del bene o non è stata versata alcuna controprestazione.

Il Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione determina la controprestazione che verrebbe fatturata a un terzo indipendente nel caso in cui prendesse in locazione il bene importato temporaneamente (incluse le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero).

In conclusione della procedura di imposizione il Centro di competenza fissa l’imposta sull’importazione dovuta, emette il credito fiscale e lo notifica alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

• Comunicazione all’ufficio doganale.

Dopo la notifica del credito fiscale, il Centro di competenza appone una nota sull’avvenuto disbrigo sull’originale della decisione d’imposizione per il regime di ammissione temporanea e lo restituisce all’ufficio doganale che ha aperto il regime.

Il Centro di competenza annota il disbrigo anche sul libretto ATA.

1.1.5 Regime di ammissione temporanea non concluso regolarmente o concluso

regolarmente solo in parte Se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, o lo è solo in parte, occorre operare la seguente distinzione:

• permanenza sul territorio svizzero di tutti i beni imposti nel regime di ammissione temporanea senza conclusione regolare del regime (cfr. cifra 1.1.5.1);

• riesportazione nel regime di esportazione, anziché con conclusione regolare del regime, di tutti i beni imposti nel regime di ammissione temporanea (cfr. cifra 1.1.5.2);

• regolare conclusione del regime per alcuni beni imposti nel regime di ammissione temporanea; permanenza dei rimanenti beni sul territorio svizzero senza regolare conclusione del regime (cfr. cifra 1.1.5.3);

• regolare conclusione del regime per alcuni beni imposti nel regime di ammissione temporanea; riesportazione dei rimanenti beni nel regime di esportazione (cfr. cifra 1.1.5.4).

1.1.5.1 Permanenza sul territorio svizzero di tutti i beni imposti nel regime di

ammissione temporanea senza conclusione regolare del regime L’imposta sull’importazione determinata condizionatamente diventa esigibile allo scadere del termine fissato per il regime di ammissione temporanea se questo regime non viene concluso regolarmente. L’ufficio doganale d’entrata riscuote l’imposta sull’importazione per tutti i beni menzionati nella decisione d’imposizione.

Una rettifica di questa imposizione da parte dell’UDSC (p. es. a causa di una base di calcolo troppo alta) è possibile solo la richiesta è inoltrata tempestivamente e l’imposta

sull’importazione può essere fatta valere solo parzialmente a titolo di imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all’AFC o all’AC FL oppure non può essere fatta valere del tutto.

1.1.5.2 Riesportazione nel regime di esportazione, anziché con conclusione regolare

del regime, di tutti i beni imposti nel regime di ammissione temporanea

1.1.5.2.1 Fattispecie

I beni imposti nel regime di ammissione temporanea sono stati riesportati e imposti nel regime di esportazione, anziché concludere regolarmente il regime di ammissione temporanea aperto per questi beni.

L’imposta sull’importazione determinata condizionatamente diventa esigibile allo scadere del termine fissato per il regime di ammissione temporanea se questo regime non viene concluso regolarmente. L’ufficio doganale d’entrata riscuote l’imposta sull’importazione per tutti i beni menzionati nella decisione d’imposizione per il regime di ammissione temporanea.

Se viene chiesta la restituzione dell’imposta sull’importazione che l’ufficio doganale d’entrata ha riscosso poiché il regime di ammissione temporanea non è stato concluso, nella fattispecie descritta occorre operare le distinzioni seguenti.

1.1.5.2.2 Riesportazione nel regime di esportazione entro il termine fissato per il regime

di ammissione temporanea Se le disposizioni del diritto doganale consentono la conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea e se l’imposta sull’importazione può essere fatta valere solo parzialmente a titolo di imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all’AFC o all’AC FL oppure non può essere fatta valere del tutto, l’UDSC restituisce l’imposta sull’importazione. Tuttavia, anche in questi casi è dovuta l’imposta sull’importazione calcolata sulla controprestazione per l’uso temporaneo dei beni (cfr. cifra 1.1.2).

Se conformemente al diritto doganale una conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea è esclusa, l’UDSC restituisce l’imposta sull’importazione per effetto della riesportazione solo se le disposizioni dell’articolo 60 LIVA lo consentono (p. es. annullamento del contratto di locazione; non però in caso di restituzione di un bene allo scadere del periodo di locazione).

1.1.5.2.3 Riesportazione nel regime di esportazione dopo il termine fissato per il regime

di ammissione temporanea L’UDSC restituisce l’imposta sull’importazione riscossa per effetto della riesportazione solo se le disposizioni dell’articolo 60 LIVA lo ammettono.

1.1.5.3 Permanenza sul territorio svizzero di alcuni beni imposti nel regime di

ammissione temporanea senza conclusione regolare del regime Per alcuni beni imposti nel regime di ammissione temporanea il regime è stato concluso regolarmente all’atto della riesportazione. I restanti beni sono rimasti sul territorio svizzero senza che sia stata presentata una richiesta di immissione in libera pratica.

L’imposta sull’importazione determinata condizionatamente diventa esigibile allo scadere del termine fissato per il regime di ammissione temporanea se il regime non viene concluso regolarmente. A questo momento vengono considerati i beni che sono stati riesportati e dichiarati per la conclusione regolare del regime, sempre che siano noti all’ufficio doganale. In caso contrario, l’imposta sull’importazione viene riscossa su tutti i beni menzionati nella decisione d’imposizione per il regime di ammissione temporanea.

Se in questo contesto viene riscosso un importo eccessivo, l’UDSC corregge l’imposizione, a condizione che siano adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

• la richiesta di restituzione dell’imposta sull’importazione è stata presentata entro i termini;

• l’imposta sull’importazione può essere fatta valere solo parzialmente a titolo di imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all’AFC o all’AC FL oppure non può essere fatta valere del tutto.

Tuttavia, l’imposta sull’importazione da restituire non è determinata in base al valore indicato nella decisione d’imposizione per il regime di ammissione temporanea. In questi casi si procede come segue:

• Imposta sull’importazione sui beni rimasti sul territorio svizzero;

Viene determinata l’imposta sull’importazione dovuta sui beni rimasti sul territorio svizzero. Occorre comprovare la controprestazione versata dall’importatore per questi beni o il loro valore di mercato (incluse le spese di trasporto dei beni importati e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero).

• Imposta sull’importazione dovuta sull’uso dei beni riesportati;

L’uso dei beni importati nel regime di ammissione temporanea e riesportati soggiace all’imposta sull’importazione. L’imposizione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla cifra 1.1.4;

• Imposta sull’importazione da restituire.

o L’imposta sull’importazione determinata nel modo sopra descritto per i beni rimasti sul territorio svizzero viene dedotta dall’imposta riscossa a causa della conclusione non regolare del regime di ammissione temporanea. Si tiene eventualmente conto anche dell’imposta sull’importazione non ancora riscossa sull’uso dei beni riesportati.

o La differenza viene restituita al richiedente dopo la deduzione di una tassa.

1.1.5.4 Riesportazione nel regime di esportazione di alcuni beni imposti nel regime di

ammissione temporanea

1.1.5.4.1 Fattispecie

Per alcuni beni imposti nel regime di ammissione temporanea il regime è stato concluso regolarmente all’atto della riesportazione. I restanti beni sono stati imposti all’atto dell’esportazione secondo il regime di esportazione.

L’imposta sull’importazione determinata condizionatamente diventa esigibile allo scadere del termine fissato per il regime di ammissione temporanea, se il regime non viene concluso regolarmente. A questo momento vengono considerati i beni che sono stati riesportati e dichiarati per la conclusione regolare del regime, sempre che siano noti all’ufficio doganale. In caso contrario, l’imposta sull’importazione viene riscossa su tutti i beni menzionati nella decisione d’imposizione per il regime di ammissione temporanea.

Se viene chiesta la restituzione dell’imposta sull’importazione che l’ufficio doganale d’entrata ha riscosso poiché il regime è stato concluso solo parzialmente in modo regolare, nella fattispecie descritta occorre operare le distinzioni seguenti.

1.1.5.4.2 Riesportazione nel regime di esportazione entro il termine fissato per il regime

di ammissione temporanea Se le disposizioni del diritto doganale consentono la conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea per i beni imposti nel regime di esportazione e se l’imposta sull’importazione può essere fatta valere solo parzialmente a titolo di imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all’AFC o all’AC FL oppure non può essere fatta valere del tutto,

l’UDSC restituisce l’imposta sull’importazione. Tuttavia, anche in questi casi è dovuta l’imposta sull’importazione calcolata sulla controprestazione per l’uso temporaneo dei beni (cfr. cifra 1.1.4).

Se conformemente al diritto doganale una conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea è esclusa, l’imposta sull’importazione viene restituita per effetto della riesportazione per i beni imposti nel regime di esportazione solo se le disposizioni dell’articolo 60 LIVA lo consentono.

1.1.5.4.3 Riesportazione nel regime di esportazione dopo il termine fissato per il regime

di ammissione temporanea L’UDSC restituisce l’imposta sull’importazione per effetto della riesportazione solo se le disposizioni dell’articolo 60 LIVA lo consentono (p. es. annullamento del contratto di locazione; non però in caso di restituzione di un bene allo scadere del periodo di locazione).

1.1.6 Regime di ammissione temporanea concluso regolarmente mediante

immissione del bene in libera pratica Per un bene imposto nel regime di ammissione temporanea viene chiesta l’immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 47 capoverso 3 LD. Il bene imposto è quindi dichiarato per un nuovo regime doganale. Ne consegue che vi è un secondo momento in cui nasce il debito fiscale per la determinazione dell’imposta sull’importazione. Il primo momento coincide con quello in cui l’ufficio doganale ha accettato la dichiarazione per il regime di ammissione temporanea; il secondo corrisponde al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per l’immissione in libera pratica. Per il calcolo del secondo debito fiscale all’importazione valgono le aliquote e le basi di calcolo del secondo momento (art. 50 LIVA in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 1 lett. b e art. 69 LD). Ciò significa che occorre distinguere tra le fattispecie seguenti:

• l’importazione del bene si fonda su un contratto di locazione o di leasing; in seguito il bene viene immesso in libera pratica senza modificare il contratto (cfr. cifra 1.1.6.1);

• l’importazione del bene si fonda su un contratto di locazione o di leasing; in seguito il bene viene venduto al locatario o all’assuntore del leasing e immesso in libera pratica (cfr. cifra 1.1.6.2);

• il bene è importato per la vendita incerta; in seguito viene immesso in libera pratica (cfr. cifra 1.1.6.3);

• l’importazione del bene si fonda su una messa a disposizione gratuita; in seguito il bene viene venduto alla persona che lo ha utilizzato e viene immesso in libera pratica (cfr. cifra 1.1.6.4);

• l’importazione del bene si fonda su una messa a disposizione gratuita; in seguito il bene viene immesso in libera pratica senza modificare il rapporto giuridico (cfr. cifra 1.1.6.5);

• il bene è stato utilizzato sul territorio svizzero da una persona domiciliata all’estero; in seguito viene immesso in libera pratica. In questo caso trovano applicazione per analogia le disposizioni di cui alle cifre 1.1.6.4 e 1.1.6.5.

1.1.6.1 Importazione nel regime di ammissione temporanea sulla base di un contratto

di locazione o di leasing; successiva immissione in libera pratica senza alcuna modifica del contratto Il bene viene importato nel regime di ammissione temporanea sulla base di un contratto di locazione o di leasing. In seguito tale bene viene immesso in libera pratica senza che al momento del cambio di regime o precedentemente venga concluso un nuovo contratto.

• Imposta sull’importazione dovuta sull’uso del bene fino alla regolare conclusione del regime di ammissione temporanea;

L’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione (locazione, rate del leasing) versata o da versare fino al momento della conclusione del regime (comprese le spese di trasporto dei beni importati e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). La controprestazione soggiace all’imposta sull’importazione all’aliquota in vigore al momento in cui l’ufficio doganale ha accettato la dichiarazione per il regime di ammissione temporanea.

L’imposizione viene effettuata dall’ufficio doganale che conclude regolarmente il regime di ammissione temporanea, a condizione che venga inoltrata una richiesta in tal senso e che la controprestazione sia fissata con chiarezza e comprovata mediante documenti appropriati. Se ciò non è il caso, il Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione impone la controprestazione per l’uso temporaneo.

• Imposta sull’importazione dovuta all’atto dell’immissione del bene in libera pratica

L’imposta sull’importazione è calcolata sul valore di mercato del bene nel momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale per l’immissione del bene in libera pratica (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). Essa è calcolata all’aliquota in vigore in quel momento.

L’imposizione dell’importazione viene effettuata dall’ufficio doganale presso il quale il bene viene immesso in libera pratica.

1.1.6.2 Importazione nel regime di ammissione temporanea sulla base di un contratto

di locazione o di leasing; successiva vendita del bene al locatario o all’assuntore del leasing e conseguente immissione in libera pratica Il bene è importato nel regime di ammissione temporanea sulla base di un contratto di locazione o di leasing. In seguito esso viene venduto al locatario o all’assuntore del leasing e immesso in libera pratica.

La controprestazione calcolata per l’uso (controprestazione della locazione, rate del leasing) è conteggiata all’acquisto in base al prezzo d’acquisto (p. es. prezzo d’acquisto dedotta la locazione pagata = prezzo d’acquisto rimanente) oppure rimane esigibile e all’acquirente viene di regola fatturato per il bene un prezzo d’acquisto ridotto.

• Imposta sull’importazione dovuta per l’uso del bene fino alla conclusione regolare del regime di ammissione temporanea;

L’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione (locazione, rate del leasing) che è stata versata o deve essere versata fino al momento della conclusione del regime (comprese le spese di trasporto dei beni importati e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). La controprestazione soggiace all’imposta sull’importazione all’aliquota in vigore al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per il regime di ammissione temporanea.

L’imposizione viene effettuata dall’ufficio doganale che conclude regolarmente il regime di ammissione temporanea, a condizione che venga inoltrata una richiesta in tal senso e che la controprestazione sia fissata con certezza e comprovata mediante documenti appropriati. Se ciò non è il caso, il Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione impone la controprestazione per l’uso temporaneo.

• Imposta sull’importazione dovuta all’atto dell’immissione del bene in libera pratica.

L’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione (a seconda del tipo di operazione: prezzo d’acquisto rimanente con conteggio della locazione oppure prezzo d’acquisto negli altri casi) che l’importatore o un terzo in sua vece corrisponde per il bene (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). La controprestazione soggiace all’imposta sull’importazione all’aliquota in vigore al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per l’immissione in libera pratica. Nella dichiarazione doganale può figurare quale importatore anche il locatore o il fornitore di leasing in qualità di venditore, a condizione che sia in possesso di una dichiarazione d’adesione territorio svizzero autorizzata dall’AFC o dall’AC FL.

L’imposizione dell’importazione viene effettuata dall’ufficio doganale presso il quale il bene viene immesso in libera pratica.

1.1.6.3 Importazione nel regime di ammissione temporanea per la vendita incerta; successiva immissione in libera pratica Un bene viene importato per la vendita incerta nel regime di ammissione temporanea. In seguito, tale regime viene concluso regolarmente mediante l’immissione del bene in libera pratica.

Se un bene viene importato esclusivamente per la vendita incerta nel regime di ammissione temporanea, l’uso temporaneo non viene imposto poiché il bene non è stato utilizzato. Con l’immissione del bene in libera pratica sorge tuttavia un nuovo momento per il calcolo dell’imposta sull’importazione. Occorre pertanto ridefinire anche l’importatore, la base di calcolo dell’imposta e l’aliquota fiscale. Sono determinanti le condizioni vigenti al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per l’immissione in libera pratica.

A tal fine occorre distinguere tra le fattispecie qui appresso:

• La persona A su territorio svizzero importa un bene per la vendita incerta nel regime di ammissione temporanea ed in seguito lo acquista. Il bene viene quindi immesso in libera pratica. Un’eventuale vendita all’acquirente B avviene solo dopo l’immissione in libera pratica.

Il cambiamento di proprietario, ovvero l’acquisto del bene da parte della persona A in territorio svizzero, comporta la necessità di presentare una nuova dichiarazione doganale (art. 162 OD).

All’atto dell’immissione del bene in libera pratica, la persona A che ha acquistato il bene corrisponde all’importatore. L’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione che la persona A o un terzo in sua vece versa per l’acquisto del bene (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). La controprestazione soggiace all’imposta sull’importazione all’aliquota in vigore al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per l’immissione in libera pratica.

Se il regime di ammissione temporanea viene concluso con l’immissione del bene in libera pratica, al momento della successiva vendita del bene dalla persona A alla persona B il bene non si trova più sotto vigilanza doganale. La vendita non soggiace quindi all’imposta sull’importazione, ma eventualmente all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

• La persona A importa un bene per la vendita incerta nel regime di ammissione temporanea e lo vende all’acquirente B. Il bene viene quindi immesso in libera pratica.

All’atto dell’immissione del bene in libera pratica, l’acquirente B che ha acquistato il bene corrisponde all’importatore. L’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione che l’acquirente B o un terzo in sua vece versa per l’acquisto del bene (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). La controprestazione soggiace all’imposta sull’importazione all’aliquota in vigore al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per l’immissione in libera pratica. Nella dichiarazione doganale può figurare quale importatore anche il venditore (persona A), a condizione che sia in possesso di una dichiarazione d’adesione territorio svizzero autorizzata dall’AFC o dall’AC FL.

• Un bene viene importato per la vendita incerta nel regime di ammissione temporanea e viene venduto all’acquirente B. In questa operazione la persona A che ha importato il bene sul territorio svizzero per la vendita incerta ha agito solo in qualità di mediatrice ed espressamente in nome e per conto del committente estero. Dopo la vendita all’acquirente B il bene è immesso in libera pratica.

All’atto dell’immissione del bene in libera pratica, l’acquirente B che ha acquistato il bene (e non la persona A [mediatrice]; cfr. cifra 3.1 regolamento 69-01) corrisponde all’importatore. La dichiarazione d’adesione territorio svizzero non è applicabile nel caso dei mediatori. L’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione che l’acquirente B o un terzo in sua vece versa per l’acquisto del bene (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). La controprestazione soggiace all’imposta sull’importazione all’aliquota in vigore al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per l’immissione in libera pratica.

• All’atto dell’immissione in libera pratica, il bene importato per la vendita incerta è ancora invenduto.

All’atto dell’immissione in libera pratica, la persona che a quel momento ha il potere di disporre economicamente del bene corrisponde all’importatore. L’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione che l’importatore ha versato al momento dell’acquisto, a condizione che tale acquisto sia in relazione con l’importazione, oppure, negli altri casi, sul valore di mercato del bene (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). Poiché un’eventuale vendita ha luogo solo dopo l’immissione in libera pratica, il bene non soggiace all’imposta sull’importazione bensì eventualmente a quella sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

L’imposizione dell’importazione è effettuata dall’ufficio doganale presso il quale il bene viene immesso in libera pratica.

1.1.6.4 Importazione nel regime di ammissione temporanea sulla base di una messa a

disposizione gratuita; successiva vendita del bene e conseguente immissione in libera pratica

1.1.6.4.1 Il bene è consegnato gratuitamente in prova a una persona domiciliata sul

territorio svizzero e in seguito venduto a tale persona Il bene è consegnato gratuitamente in prova a una persona domiciliata sul territorio svizzero (interessata all’acquisto) e imposto nel regime di ammissione temporanea. Dopo il periodo di prova, la persona decide di acquistare il bene. Il regime di ammissione temporanea si conclude mediante l’immissione del bene in libera pratica.

• Imposta sull’importazione dovuta per l’uso del bene fino alla conclusione regolare del regime di ammissione temporanea.

Se il prezzo d’acquisto del bene corrisponde al valore di mercato al momento della dichiarazione per il regime di ammissione temporanea (nessuna riduzione della controprestazione a causa dell’uso) e l’aliquota d’imposta non è cambiata tra il momento dell’importazione del bene e quello dell’immissione in libera pratica, l’uso del bene durante il periodo di prova non viene imposto. La controprestazione per l’uso è infatti compresa nel prezzo d’acquisto.

• Imposta sull’importazione dovuta all’immissione del bene in libera pratica.

L’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione complessiva che l’importatore o un terzo in sua vece versa al fornitore per il bene (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). L’aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per l’immissione in libera pratica. Nella dichiarazione doganale può figurare quale importatore anche il venditore (fornitore), a condizione che sia in possesso di una dichiarazione d’adesione territorio svizzero autorizzata dall’AFC o dall’AC FL.

L’imposizione dell’importazione è effettuata dall’ufficio doganale presso il quale il bene viene immesso in libera pratica.

Se l’aliquota d’imposta viene modificata tra il momento dell’importazione del bene nel regime di ammissione temporanea e quello dell’immissione in libera pratica, la riduzione del valore del bene dovuta alla prova viene imposta, su richiesta, all’aliquota in vigore al momento della dichiarazione per il regime di ammissione temporanea. Il prezzo d’acquisto, dedotto il deprezzamento, soggiace all’aliquota d’imposta in vigore al momento dell’accettazione della dichiarazione per l’immissione in libera pratica. La procedura si fonda per analogia sulle spiegazioni riportate alla cifra 1.1.6.4.2 qui di seguito.

1.1.6.4.2 Il bene è consegnato gratuitamente a una persona domiciliata sul territorio

svizzero per altri motivi e in seguito venduto

• lmposta sull’importazione dovuta per l’uso del bene fino alla conclusione regolare del regime di ammissione temporanea.

L’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione che sarebbe stata conteggiata in caso di locazione del bene a un terzo indipendente (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). L’aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per il regime di ammissione temporanea.

L’imposizione dell’importazione per l’uso del bene è effettuata dal Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione.

• Imposta sull’importazione dovuta all’immissione del bene in libera pratica.

L’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione che l’importatore o un terzo in sua vece versa per il bene (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). L’aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per l’immissione in libera pratica. Nella dichiarazione doganale può figurare quale importatore anche il venditore (fornitore), a condizione che sia in possesso di una dichiarazione d’adesione territorio svizzero autorizzata dall’Amministrazione delle contribuzioni competente.

L’imposizione dell’importazione è effettuata dall’ufficio doganale presso il quale il bene viene immesso in libera pratica.

1.1.6.5 Importazione nel regime di ammissione temporanea sulla base di una messa a

disposizione gratuita; successiva immissione in libera pratica senza modifica del rapporto giuridico Il bene è consegnato gratuitamente per l’uso a una persona domiciliata sul territorio svizzero e imposto nel regime di ammissione temporanea. Successivamente il bene viene immesso in libera pratica senza che in precedenza o al momento del cambio di regime ci fosse la necessità di un nuovo rapporto giuridico.

• Imposta sull’importazione dovuta per l’uso del bene fino alla conclusione regolare del regime di ammissione temporanea.

L’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione che sarebbe stata fatturata a un terzo indipendente per la locazione del bene (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). L’aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per il regime di ammissione temporanea.

L’imposizione dell’importazione per l’uso del bene è effettuata dal Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione.

• Imposta sull’importazione dovuta all’atto dell’immissione del bene in libera pratica.

L’imposta sull’importazione è calcolata sul valore di mercato del bene al momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione per l’immissione in libera pratica (comprese le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero). L’aliquota applicabile è quella in vigore in quello stesso momento.

L’imposizione dell’importazione è effettuata dall’ufficio doganale presso il quale il bene viene immesso in libera pratica.

1.2 Immissione in libera pratica con successiva riesportazione

1.2.1 Fattispecie

Un bene viene immesso in libera pratica, utilizzato o meno sul territorio svizzero e successivamente riesportato senza subire modifiche. La riesportazione avviene nel regime di esportazione.

1.2.2 Motivi dell’immissione in libera pratica anziché imposizione nel regime di

ammissione temporanea Nella fattispecie summenzionata lo scopo dell’importazione è l’ammissione temporanea del bene importato sul territorio svizzero. Per simili scopi d’importazione la legge sulle dogane prevede il regime di ammissione temporanea (art. 58 LD), purché siano soddisfatte tutte le condizioni di natura doganale per l’applicazione di tale regime. Un bene imposto in tale regime è esente da dazio in virtù dell’articolo 9 LD ed esente da imposta in virtù dell’articolo 53 capoverso 1 lettera i LIVA, purché il regime di ammissione temporanea sia stato concluso regolarmente. Resta esclusa da tale esenzione la controprestazione per l’uso del bene importato temporaneamente. Il regime di ammissione temporanea prevede che i tributi all’importazione (dazio, imposta sull’importazione ecc.) siano imposti condizionatamente. Il contribuente deve garantire i crediti sorti condizionatamente mediante deposito in contanti o fideiussione doganale (art. 76 LD). Se al momento della riesportazione del bene il regime di ammissione temporanea è concluso regolarmente, la garanzia è liberata non appena viene versata l’imposta sull’importazione sulla controprestazione per l’uso temporaneo.

Se a causa della sua origine preferenziale un bene può essere importato in franchigia di dazio secondo la tariffa doganale e se l’importatore può far valere integralmente l’imposta

sull’importazione come imposta precedente nel suo rendiconto periodico destinato all’AFC o all’AC FL, sussiste la possibilità di immettere il bene direttamente in libera pratica anziché ricorrere alla dichiarazione per il regime di ammissione temporanea. Un ulteriore motivo per l’immissione in libera pratica può essere l’assenza di un’autorizzazione doganale per il regime di ammissione temporanea.

In caso di immissione del bene in libera pratica viene riscossa l’imposta sull’importazione. Al termine dell’uso sul territorio svizzero il bene viene riportato all’estero e imposto nel regime di esportazione. In tale contesto si raggiunge la neutralità fiscale solo se l’imposta sull’importazione può essere fatta valere integralmente come imposta precedente. Contemporaneamente è possibile rinunciare al regime di ammissione temporanea, più oneroso sul piano amministrativo. L’immissione in libera pratica tuttavia comporta per l’importatore un’immobilizzazione di capitale fino al momento in cui egli fa valere l’imposta sull’importazione versata come imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all’AFC o all’AC FL. In assenza dell’autorizzazione alla deduzione integrale dell’imposta precedente, al momento dell’immissione del bene in libera pratica la neutralità fiscale può essere raggiunta solo se l’imposta riscossa viene restituita per effetto della riesportazione. Tuttavia ciò è possibile solo a determinate condizioni (cfr. cifra 1.2.4).

1.2.3 Modo di procedere al momento dell’immissione del bene in libera pratica

Il bene dev’essere dichiarato presso l’ufficio doganale per l’immissione in libera pratica. Tale regime doganale prevede la riscossione dell’imposta sull’importazione, calcolata sul valore di mercato del bene importato. Il valore di mercato include, qualora non siano già comprese, le spese di trasporto del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

1.2.4 Modo di procedere al momento della riesportazione del bene

Al momento della riesportazione occorre distinguere tra i seguenti casi:

• L’importatore del bene può far valere integralmente l’imposta sull’importazione come imposta precedente nel suo rendiconto periodico destinato all’AFC o all’AC FL.

Al momento dell’esportazione il bene deve essere dichiarato per il regime di esportazione. Il documento d’esportazione emesso dall’UDSC (decisione d’imposizione esportazione) vale come prova dell’esportazione nei confronti dell’AFC o dell’AC FL.

La restituzione dell’imposta sull’importazione da parte dell’UDSC per effetto della riesportazione del bene è esclusa.

• Altre fattispecie.

o Le condizioni sancite dall’articolo 60 LIVA per una restituzione dell’imposta sull’importazione per effetto della riesportazione sono soddisfatte.

Al momento dell’esportazione il bene deve essere dichiarato per il regime di esportazione. Nell’ambito di tale regime occorre inoltrare una richiesta per la restituzione dell’imposta sull’importazione. Richieste successive di restituzione possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto, entro 60 giorni dall’emissione del documento d’esportazione, alla direzione di circondario in cui ha luogo la riesportazione.

La richiesta viene accolta purché le condizioni di cui all’articolo 60 LIVA siano soddisfatte. Se il bene riesportato è stato utilizzato sul territorio svizzero, la condizione vincolante per la restituzione è che la fornitura che ha portato all’importazione del bene sia annullata. Per i beni che sono riesportati al termine dell’uso sul territorio svizzero (p. es. dopo il termine del periodo di locazione o di leasing) non sussiste

alcun annullamento della fornitura, motivo per cui la restituzione dell’imposta sull’importazione da parte dell’UDSC è esclusa.

o Le condizioni sancite dall’articolo 60 LIVA per una restituzione dell’imposta sull’importazione non sono soddisfatte.

Al momento dell’esportazione il bene deve essere dichiarato per il regime di esportazione.

La restituzione dell’imposta sull’importazione da parte dell’UDSC per effetto della riesportazione del bene è esclusa.

2 Ammissione temporanea all’estero

2.1 Esportazione nel regime di ammissione temporanea

2.1.1 Fattispecie

Un bene viene esportato temporaneamente all’estero per essere utilizzato. Ciò comporta un’imposizione nel regime di ammissione temporanea. Al termine dell’utilizzo il bene viene reimportato intatto e il regime di ammissione temporanea viene concluso regolarmente.

2.1.2 Base legale

È esente dall’imposta sull’importazione un bene esportato dal territorio svizzero nel regime di ammissione temporanea e riportato al mittente in Svizzera con conclusione regolare del regime, fatto salvo l’articolo 54 capoverso 1 lettera e (art. 53 cpv. 1 lett. k LIVA).

I motivi per l’esportazione nel regime di ammissione temporanea sono ad esempio:

• l’esportazione di un bene in adempimento di un contratto di locazione concluso con un locatario domiciliato all’estero;

• l’esportazione di materiale da imprenditore per l’esecuzione di un mandato all’estero (macchine di cantiere, attrezzi);

• l’esportazione di campioni per la raccolta di ordinazioni;

• l’esportazione di un bene per la vendita incerta.

Non è esente dall’imposta sull’importazione la controprestazione versata dall’importatore (a suo tempo mittente) per eventuali lavori eseguiti all’estero sul bene, anche nel caso in cui all’estero non venga aggiunto materiale nuovo (art. 54 cpv. 1 lett. e LIVA).

I beni esportati nel regime di ammissione temporanea possono subire, durante l’utilizzo all’estero, danni che rendono necessaria una riparazione all’estero. Se al momento della reimportazione del bene dev’essere imposta la controprestazione per i lavori di riparazione, la base di calcolo dell’imposta deve includere, qualora non siano già comprese, le spese di trasporto bene e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

2.1.3 Motivi dell’applicazione del regime di ammissione temporanea anziché

esportazione secondo il regime di esportazione Le merci svizzere esportate secondo il regime di esportazione e successivamente reimportate intatte nel territorio doganale mediante immissione in libera pratica sono ammesse in franchigia di dazio (art. 10 LD). Anche l’articolo 53 capoverso 1 lettera f LIVA prevede l’esenzione dall’imposta per i beni svizzeri di ritorno, purché siano rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero e non siano esenti dall’imposta per effetto dell’esportazione. Se l’imposta sull’importazione sui beni svizzeri di ritorno è rilevante, l’esenzione dall’imposta avviene per

via di restituzione; in tal caso fanno stato per analogia le disposizioni dell’articolo 59 LIVA, ossia la restituzione non è possibile se l’importatore può far valere integralmente l’imposta sull’importazione come imposta precedente nel suo rendiconto periodico destinato all’AFC o all’AC FL.

Tenendo conto di tali disposizioni, un bene destinato all’ammissione temporanea all’estero può essere imposto nel regime di esportazione all’atto dell’esportazione e nel regime di immissione in libera pratica all’atto della reimportazione. Al momento della reimportazione del bene non viene di regola riscosso alcun dazio, a condizione che il trattamento come merce svizzera di ritorno sia stato richiesto nella dichiarazione doganale. Per contro, viene generalmente riscossa l’imposta sull’importazione.

L’imposta sull’importazione riscossa può essere fatta valere come imposta precedente dall’importatore che è registrato come contribuente sul territorio svizzero presso l’AFC o l’AC FL e che allestisce il rendiconto secondo il metodo effettivo, sempre che ne abbia diritto secondo gli articoli 28 segg. LIVA. Anche in caso di diritto a dedurre integralmente l’imposta precedente per l’importatore risulta tuttavia un’immobilizzazione a breve termine dei capitali per il periodo tra il versamento dell’imposta sull’importazione e la rivendicazione dell’imposta precedente presso l’Amministrazione delle contribuzioni competente. Gli importatori che non hanno diritto a far valere integralmente l’imposta sull’importazione come imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all’AFC o all’AC FL possono beneficiare a posteriori, a determinate condizioni, dell’esenzione dall’imposta da parte dell’UDSC. Detta procedura implica tuttavia un considerevole onere amministrativo.

In base a tali considerazioni è preferibile che all’atto dell’esportazione l’esportatore opti per il regime di ammissione temporanea anziché per il regime di esportazione.

2.1.4 Modo di procedere all’atto dell’esportazione del bene

Il bene da esportare deve essere dichiarato presso l’ufficio doganale d’esportazione per il regime di ammissione temporanea.

Il diritto doganale prevede il regime di ammissione temporanea di un bene all’estero solo a determinate condizioni. Se esse non sono adempiute e il bene non può quindi essere imposto in tale regime, si rinvia alla cifra 2.2.

2.1.5 Modo di procedere all’atto della reimportazione del bene; regime di ammissione

temporanea concluso regolarmente All’atto della reimportazione del bene viene presentata una domanda di conclusione regolare del regime di ammissione temporanea. Se essa è accolta dall’ufficio doganale e il bene torna al mittente sul territorio svizzero, all’atto della reimportazione l’imposta sull’importazione non viene riscossa. Resta salva la determinazione dell’imposta sull’importazione sulla controprestazione versata dall’importatore per eventuali lavori eseguiti all’estero sul bene (cfr. cifra 8.3 regolamento 69-03).

2.1.6 Regime di ammissione temporanea non concluso regolarmente

• La reimportazione del bene avviene dopo il termine stabilito per il regime di ammissione temporanea.

Se il regime di ammissione temporanea non si conclude regolarmente a causa della mancata reimportazione del bene sul territorio svizzero entro il termine stabilito, si applica quanto segue:

o il bene rimane all’estero;

L’AFC e l’AC FL riconoscono la decisione d’imposizione del regime di ammissione temporanea non concluso regolarmente quale prova dell’esportazione definitiva, non appena è decorso il termine fissato per la reimportazione;

o il bene viene reimportato sul territorio svizzero;

Se il diritto doganale non prevede più una proroga del termine per il regime di ammissione temporanea o se una proroga è esclusa a causa di omissioni procedurali, la reimportazione in franchigia di dazio è eventualmente possibile in base alle disposizioni vigenti per i beni svizzeri di ritorno (art. 10 LD). I beni di ritorno soggiacciono tuttavia all’imposta sull’importazione. Tale imposta può essere restituita solo a determinate condizioni.

Per evitare la procedura di restituzione dell’imposta sull’importazione, particolarmente onerosa, l’UDSC offre le seguenti possibilità:

▪ modo di procedere prima della reimportazione del bene;

Prima della reimportazione del bene le direzioni di circondario o gli uffici doganali possono, su richiesta, apporre sulla decisione d’imposizione per il regime di ammissione temporanea la seguente menzione:

«La presente decisione d’imposizione non vale quale prova dell’esportazione nei confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o dell’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Se viene rispedito intatto al mittente sul territorio svizzero, il bene può essere reimportato in esenzione da imposta senza tener conto del termine di validità della decisione.»

▪ modo di procedere all’atto della reimportazione del bene.

L’esenzione dall’imposta deve essere chiesta nella dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica. L’ufficio doganale accoglie la richiesta a condizione che il bene ritorni intatto al mittente sul territorio svizzero e che venga presentata una decisione d’imposizione per il regime di ammissione temporanea provvista della suindicata menzione. Resta salva l’imposizione di eventuali lavori di manutenzione eseguiti sul bene temporaneamente esportato all’estero (regolamento 69-03 e lett. H regolamento 69-07);

• La reimportazione dei beni avviene entro il termine stabilito per il regime di ammissione temporanea.

All’atto della reimportazione del bene è stata chiesta l’imposizione nel regime di immissione in libera pratica e quindi non è stata presentata alcuna domanda di conclusione regolare del regime di ammissione temporanea.

L’imposta sull’importazione riscossa all’atto della reimportazione viene restituita se sono adempiute simultaneamente le seguenti condizioni:

o l’importatore non è autorizzato a far valere integralmente l’imposta sull’importazione come imposta precedente nel suo rendiconto periodico destinato all’AFC o all’AC FL;

o l’UDSC autorizza a posteriori la conclusione del regime di ammissione temporanea (art. 58 cpv. 3 LD).

Resta salva l’imposizione di eventuali lavori di manutenzione eseguiti sul bene temporaneamente esportato all’estero (cfr. regolamento 69-03).

2.2 Regime di esportazione con successiva reimportazione

2.2.1 Fattispecie

Un bene in libera pratica doganale viene esportato nel regime di esportazione. Successivamente il bene viene restituito intatto al mittente originario sul territorio svizzero e immesso in libera pratica.

Tale bene viene definito come «bene svizzero di ritorno», purché non sia stato esportato per la lavorazione, la trasformazione, la riparazione o il confezionamento e nemmeno per essere esaminato, calibrato, regolato o controllato nel suo funzionamento.

2.2.2 Base legale

A determinate condizioni l’importazione di un bene svizzero di ritorno è esente dall’imposta sull’importazione. Se l’imposta sull’importazione è rilevante, l’esenzione avviene per via di restituzione (art. 53 cpv. 1 lettera f e art. 59 LIVA).

Il motivo di tale disposizione consiste nel fatto che un bene esportato dal territorio svizzero è stato generalmente esonerato dall’imposta (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o imposta sull’importazione) per effetto dell’esportazione. Qualora tale bene potesse essere reimportato incondizionatamente in esenzione da imposta, un bene non imposto verrebbe immesso sul mercato svizzero.

2.2.3 Modo di procedere all’atto dell’esportazione del bene

Il bene da esportare va dichiarato presso l’ufficio doganale di esportazione per il regime di esportazione.

2.2.4 Modo di procedere all’atto della reimportazione del bene

Qualora all’atto dell’importazione vi siano beni svizzeri di ritorno, ossia beni che sono stati esportati dalla libera pratica nel regime di esportazione e che ritornano intatti al mittente sul territorio svizzero, l’immissione in libera pratica è esente dall’imposta sull’importazione purché l’esportazione non abbia comportato un’esenzione dall’imposta (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o imposta sull’importazione). All’atto della reimportazione occorre distinguere tra le fattispecie in cui l’esenzione dall’imposta è stata concessa al momento dell’importazione (cfr. regolamento 69-02) e quelle in cui l’esenzione dall’imposta avviene mediante restituzione (cfr. regolamento 69-07).