FF 1990 I 103

Iniziativa parlamentare. Articolo 325 CO. Modificazione (Eggli-Winterthur) (Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale del 30 agosto 1989) Parere del Consiglio federale dell'11 dicembre 1989

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Iniziativa parlamentare. Articolo 325 CO. Modificazione (Eggli-Winterthur) (Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale del 30 agosto 1989)

Parere del Consiglio federale

dell'11 dicembre 1989

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto e alla proposta del 30 agosto 1989 della Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale riguardante la revisione di quattro disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 226a cpv. 2 n. 9, 226e, 228 cpv. 1 e 325) in materia di cessione e costituzione in pegno del salario (FF 1989 III 1121).

I Situazione iniziale II 10 dicembre 1986, il consigliere nazionale Eggli-Winterthur presentava un'iniziativa parlamentare in forma elaborata, secondo cui l'articolo 325 del CO doveva essere riveduto onde vietare, in generale e senza eccezioni, le cessioni di salario e le costituzioni in pegno del medesimo. Il 3 settembre 1987, la Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa. La Commissione ha accolto l'idea alla base dell'iniziativa e, all'unanimità, ha deciso di proporre al Consiglio nazionale di darle seguito. Nondimeno, la Commissione ha ritenuto troppo categorico il tenore dell'iniziativa e si è quindi riservata la possibilità di tornare sulle obiezioni espresse qualora il Consiglio nazionale adottasse la proposta. Il 6 ottobre 1988, il Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito all'iniziativa senza discussione. Conseguentemente, il 22 maggio 1989, la Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale ha dovuto esaminare l'iniziativa nella materia. Si è fondata su un parere dell'Ufficio federale della giustizia del 5 aprile 1989 che parimente recava un disegno di revisione del Codice delle obbligazioni. Il rapporto e il disegno di legge della Commissione recepiscono nell'essenziale argomenti e proposte dell'Ufficio federale della giustizia.

2 Parere del Consiglio federale

21 Rigetto dell'iniziativa parlamentare Eggli-Winterthur

La cessione e la costituzione in pegno di salari futuri sono già limitate (cfr. n. 12 e 13 del rapporto commissionale) dal diritto sul contratto di lavoro (cfr. art. 325 CO) e dal diritto riguardante la vendita a rate e a pagamenti anticipati (cfr. art. 226e, 226m e 228 cpv. 1 CO). L'iniziativa Eggli-Winterthur può essere soppesata unicamente in base al disciplinamento recato nel diritto riguardante il contratto di lavoro. Secondo tale disciplinamento, i salari futuri possono essere ceduti o costituiti in pegno unicamente nella misura del pignorabile. La somma pignorabile è stabilita dall'ufficio d'esecuzione del domicilio del salariato (art. 325 cpv. 1 CO). Questa limitazione alla somma pignorabile non fa stato tuttavia qualora si tratti di garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia (art. 325 cpv. 2 CO). Ma anche in questo caso sono nondimeno posti dei limiti; infatti, gli alimenti che il debitore deve pagare in virtù del diritto di famiglia sono considerati spese necessarie al suo mantenimento quando si tratti di stabilire la somma impignorabile, ovverosia il minimo esistenziale per il debitore. L'iniziativa in questione esclude senza eccezione qualsiasi cessione o costituzione in pegno di salario futuro. Se fosse adottata, le cessioni e costituzioni in pegno di salario a garanzia di doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia risulterebbero parimenti inefficaci. Riteniamo inutile una soluzione così radicale in quanto la natura speciale dei doveri derivanti dal diritto di famiglia ne giustifica pienamente un trattamento privilegiato, sia nel diritto attuale, sia in quello futuro riguardante la cessione e la costituzione in pegno di salario. Pertanto, condividiamo la proposta della Commissione delle petizioni e delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale di respingere l'iniziativa Eggli-Winterthur, poiché di portata eccessiva.

22 Sostegno del disegno della Commissione delle petizioni

e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale Sosteniamo pienamente il disegno di revisione parziale del Codice delle obbligazioni proposto dalla Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale. Secondo tale disegno, è espressamente previsto che il lavoratore possa, per doveri di mantenimento e di assistenza derivanti dal diritto di famiglia, cedere o costituire in pegno il salario futuro nella misura del pignorabile (art. 325 cpv. 1). Il disegno esclude altrimenti qualsiasi cessione o costituzione in pegno di salario futuro (art. 325 cpv. 2). Altre eccezioni a questo divieto creerebbero difficoltà e problemi come indicato nel rapporto commissionale (n. 43). Il disegno propone pure la revisione degli articoli 226a capoverso 2 numero 9, 226e e 228 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni. Se la cessione e la costituzione in pegno di salari futuri sono permesse unicamente per garantire doveri

di mantenimento e di assistenza derivanti dal diritto di famiglia bisogna modificare le disposizioni riguardanti la vendita a rate e quella a pagamenti anticipati. Si può inoltre profittare dell'occasione per rettificare l'errore inseritosi, all'atto della revisione della legge sul contratto di lavoro del 1972, nell'articolo 226a capoverso 2 numero 9 (cfr. n. 41 del rapporto commissionale).

11 dicembre 1989 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Buser

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