FF 1990 I 1200
Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)» del 23 marzo 1990
#Decreto federale ST#
sull'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)»
del 23 marzo 1990
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'«iniziativa popolare per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)», depositata il 30 aprile 1985 ''; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19882), decreta:
Art. l L'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)» del 30 aprile 1985 è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. 2 L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 34bis cpv. 3-7 (nuovi) Confederazione e Cantoni garantiscono alla popolazione un'assistenza che corrisponda alle necessità, con prestazioni di servizio medico nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, nonché il suo economico esercizio. Per assicurarne l'economicità, Confederazione e Cantoni emanano in particolare norme tariffarie e contabili. L'assicurazione contro le malattie va esercitata dalle casse malati riconosciute dalla Confederazione. Essa comprende in particolare i costi di trattamento e le prestazioni in contanti per le malattie, la maternità, nonché, se non assicurati altrimenti, per gli infortuni e le infermità congenite. Le casse malati hanno facoltà di esercitare assicurazioni complementari concernenti l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. La Confederazione versa sussidi alle casse malati per compensare gli impegni sociali e politico-sociali loro imposti per Costituzione e per legge, in particolare per l'impegno di assicurare la solidarietà fra i sessi e le generazioni. 1 Cantoni, per mezzo di adeguati sussidi, ribassano i premi e le partecipazioni alle spese dell'assicurazione contro le malattie per gli assicurati in condizioni economiche disagiate. All'uopo la Confederazione emana disposizioniquadro. Se impongono alle casse malati obblighi che vadano oltre il diritto federale, i Cantoni devono anche bonificare alle casse i maggiori costi ad esse derivanti. La Confederazione regola il rapporto con gli altri rami dell'assicurazione sociale e con gli altri enti tenuti a fornire prestazioni. OFF 1985 II 485
1200 1990 - 178
Assicurazione malattie finanziariamente sopportabile
Disposizioni transitorie, art. 20 (nuovo)*) A partire dall'anno civile susseguente all'accettazione dell'articolo 34bis capoversi 3 a 7 e fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione, i sussidi federali alle casse malati saranno regolati secondo le disposizioni che vigevano per il 1974.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio degli Stati, 23 marzo 1990 Consiglio nazionale, 23 marzo 1990 II presidente: Cavelty II presidente: Ruffy II segretario: Huber II segretario: Koehler
" II testo originale dell'iniziativa parla invero di un nuovo art. 19. La nuova numerazione (art. 20) è stata decisa per evitare confusioni con l'art. 19 dell'iniziativa «Alt alla costruzione di centrali nucleari (moratoria)» (cfr. FF 1990 I 1202).
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Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)» del 23 marzo 1990
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Jahr 1990 Année Anno
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Heft 13 Cahier Numero
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Datum 03.04.1990 Date Data
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