FF 1990 I 146
Messaggio concernente la modificazione della legge federale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola del 27 novembre 1989
#ST# 89.079
Messaggio concernente la modificazione della legge federale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola
del 27 novembre 1989
Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modificazione della legge federale del 23 marzo 1962 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (RS 914.1). Inoltre, vi proponiamo di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti: 1988 P 87.493 Agricoltura accessoria (N 23.6.88, Schnider-Lucerna) 1988 P 88.474 Aiuto al turismo rurale (N 7.10.88, Savary-Vaud). Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
27 novembre 1989 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamura/. Il cancelliere della Confederazione, Buser
Compendio
Alcune delle disposizioni più importanti della legge sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (LCI) scadranno il 1 ° novembre 1992. Dopo questa data, i mutui d'investimento senza interesse o a interesse ridotto o le fideiussioni non potrebbero più essere accordati e la Confederazione non potrebbe più mettere a disposizione dei Cantoni nuovi fondi per i crediti d'investimento. Il Dipartimento dell'economia pubblica ha istituito una commissione peritale incaricata di esprimersi sull'opportunità di prorogare la LCI e, in caso affermativo, di proporre le modificazioni necessarie o auspicabili. Questa commissione suggerisce all'unanimità la proroga della LCI con determinate modificazioni, di cui talune riprese dalle proposte della commissione di studio per una nuova ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni. Il Consiglio federale, seguendo il parere della commissione peritale, ritiene che la LCI, uno strumento particolarmente efficace della politica agricola, debba restare in vigore anche dopo il 1992. Desidera tuttavia mettere in vigore il testo riveduto prima di questa data. Le modificazioni proposte, riprese in gran parte dal rapporto della commissione peritale, tengono pure conto di alcuni pareri espressi nella procedura di consultazione dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni. Oltre a una proroga fino al 2012 della possibilità, per la Confederazione, di mettere a disposizione nuovi fondi per i crediti d'investimento e, per i Cantoni, di accordarli, le innovazioni sono essenzialmente le seguenti:
Sono messe in rilievo l'importanza del mantenimento - e non soltanto della razionalizzazione - delle aziende contadine, come pure la necessità di un 'occupazione decentralizzata del territorio.
È evidenziata la necessità di prendere in considerazione le esigenze della sistemazione del territorio, come pure della protezione della natura e del paesaggio.
Nelle regioni in cui la gestione del suolo agricolo e la densità della popolazione non sono più sufficientemente assicurati, ad una parte delle aziende, il cui reddito principale non proviene da una attività agrìcola, potranno essere concessi mutui o fideiussioni. In queste stesse regioni, potranno pure essere,
in certi casi, promossi investimenti di natura non agricola, ma che permetteranno di sviluppare attività affini all'agricoltura, riferentesi specialmente al turismo e alla trasformazione artigianale di materie prime del luogo.
È introdotto, per certi investimenti importanti, un divieto di alienare le aziende agricole in tutto o in parte. Lo scopo è di frenare o impedire un frazionamento non auspicabile.
La procedura che permette alla Confederazione di apparsi alle decisioni dei servizi cantonali competenti, a partire da un determinato ammontare, è di principio mantenuta, ma adeguata alle condizioni attuali.
Messaggio
I Parte generale II Introduzione La legge federale del 23 marzo 1962 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (LCI) e la relativa ordinanza del 26 ottobre 1962 (OCI) entrarono in vigore il 1° di novembre dello stesso anno (RU 1962 1323). Assieme costituiscono la base giuridica che conferisce alla Confederazione la possibilità di mettere a disposizione dei Cantoni i fondi necessari per la concessione di mutui a interesse ridotto o senza interesse, sia per migliorare le basi di produzione e d'esercizio (crediti d'investimento) - che è il provvedimento di gran lunga più importante - sia per rimediare a situazioni finanziarie gravi (aiuti per la conduzione aziendale). La legge autorizza inoltre la concessione di fideiussioni. Per i primi sei anni, vale a dire fino al 31 ottobre 1968, la Confederazione mise 200 milioni di franchi a disposizione dei Cantoni. Se le circostanze l'avessero richiesto, i vostri Consigli sarebbero stati abilitati ad aumentare di 50 milioni di franchi il credito globale. Il 23 giugno 1966, con la legge federale che modificava la LCI (RU 1966 1372), i fondi furono portati a 400, rispettivamente 450 milioni di franchi. Per il secondo periodo di sei anni, vale a dire dal 1° novembre 1968 al 31 ottobre 1974, il legislatore autorizzò nuove risorse, tenendo conto dei bisogni dell'agricoltura e della situazione finanziaria della Confederazione. L'8 ottobre 1971, le vostre Camere approvarono una nuova legge federale modificante la legge del 23 marzo 1962 (RU 1972 2532), onde prorogare i provvedimenti in questione dopo il 1974. Poterono così essere liberati, fino al 31 ottobre 1987, nuovi mezzi finanziari per i crediti d'investimento, adeguati alle esigenze agricole e alla situazione finanziaria della Confederazione. Poiché si manifestò la necessità di applicare la legge oltre questa data, prevedemmo di procedere a una revisione materiale parziale. Il DFEP nominò una commissione peritale, che fu incaricata di proporre le modificazioni giudicate necessarie o auspicabili e che presentò il suo rapporto all'inizio del 1985. A quella data fu previsto di includere la revisione della LCI nel secondo pacchetto di provvedimenti concernenti la ripartizione dei compiti tra la Confederazione
e i Cantoni. La commissione di studio Ripartizione dei compiti II, nel suo rapporto del gennaio 1984, aveva pure fatto proposte concernenti i crediti d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale. Le proposte delle due commissioni, ancorché simili o conciliabili su numerosi punti, divergevano per contro in materia di finanziamento. Onde poter studiare a fondo le differenti soluzioni, decidemmo, alla fine del 1985, di proporre alle vostre Camere una semplice proroga di 5 anni, vale a dire fino al 31 ottobre 1992, della possibilità di concedere crediti d'investimento e di versare fondi ai Cantoni. I vostri Consigli accettarono questa proposta all'unanimità. Nel maggio 1988, decidemmo di separare dal secondo pacchetto di provvedimenti il capitolo dedicato all'agricoltura e per conseguenza la revisione della LCI.
La legge deve essere modificata entro il 1° novembre 1992, se si vuole che continui ad applicare i suoi effetti. Desideriamo tuttavia che la versione riveduta sia messa in vigore prima di questo termine, per cui già ora vi sottoponiamo il presente messaggio.
12 Crediti d'investimento e aiuto alle aziende contadine dal 1962 a tutt'oggi 121 Crediti d'investimento 121.1 Fondi messi a disposizione dalla Confederazione Dall'entrata in vigore della LCI fino alla fine del 1988, la Confederazione ha messo a disposizione dei Cantoni un ammontare totale di circa 1,37 miliardi di franchi. L'appendice 1 indica, sotto forma di grafico, l'evoluzione di questi versamenti: circa 70 milioni di franchi in media all'anno fino al 1976; dal 1978 al 1982, forte riduzione, in seguito alle difficoltà finanziarie della Confederazione, a un ammontare annuo di circa 15 milioni di franchi; dal 1983, aumento progressivo dovuto in parte ai crediti supplementari nel quadro dei provvedimenti per rafforzare l'economia svizzera. Nel 1989, riduzione brusca (freno degli investimenti). L'appendice 2 informa sulla ripartizione dei fondi tra i Cantoni.
121.2 Ammontari autorizzati
Siccome le somme rimborsate ai Cantoni possono essere reinvestite, l'ammontare totale dei crediti concessi supera l'importo di 1,37 miliardi di franchi messo finora a disposizione dalla Confederazione. Fino alla fine del 1988, sono così stati accordati crediti per quasi 5 miliardi di franchi, a favore di 12 065 enti collettivi e istituti, nonché di 82 634 persone fisiche, tra le quali numerose ne hanno già beneficiato ripetutamente. Tenuto conto di questa circostanza, possiamo comunque affermare che circa 52000 aziende, ossia approssimativamente i tre quarti di quelle esercitate a titolo principale, hanno beneficiato, almeno una volta, direttamente di questo aiuto agli investimenti. Alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80, in seguito alla forte riduzione delle nuove erogazioni federali, i servizi cantonali furono costretti ad esigere più che in passato il rimborso dei mutui (vedere appendice 1). Poiché però i rimborsi non poterono compensare la riduzione dei versamenti federali, l'ammontare annuo nominale dei prestiti accordati diminuì fortemente. Da allora la situazione si è di nuovo migliorata. In termini reali, la somma globale accordata nel corso degli ultimi anni si è più o meno stabilizzata a un livello tuttavia considerevolmente inferiore a quello degli anni 70. Le due curve dell'appendice 1 rappresentano fedelmente l'evoluzione; gli ammontari in milioni di franchi sono tuttavia un po' superiori alla realtà (attualmente di circa il 5%), poiché comprendono pure i saldi di crediti anteriori; considerazioni analoghe valgono anche per i rimborsi.
L'appendice 3 informa sulla ripartizione, tra i diversi gruppi di provvedimenti, dei mutui accordati finora. Mostra una netta prevalenza dei crediti alle persone fisiche su quelli alle persone giuridiche. Queste cifre danno tuttavia soltanto un'idea statica della situazione. L'evoluzione della ripartizione dei mutui tra i diversi gruppi di provvedimenti risulta dall'appendice 4 (grafico). Spicca la quota importante accordata alle costruzioni rurali. Dell'importo di 1,37 miliardi di franchi menzionato all'inizio, l'86 per cento consiste in mutui a persone fisiche, il 10 per cento in crediti a medio e a lungo termine a persone giuridiche e il 4 per cento in crediti di costruzione. Questi ultimi sono accordati sotto forma di conti correnti destinati a finanziare grandi progetti d'urbanizzazione e bonifiche nella regione di montagna. In questi ultimi anni tra i beneficiari è aumentata regolarmente la quota delle persone fisiche, le quali dipendono maggiormente da un aiuto che le persone giuridiche e godono pertanto di una certa priorità quando i fondi a disposizione sono scarsi.
121.3 Rimborso dei mutui
I mutui devono essere rimborsati entro un determinato termine, al più tardi però entro 25 anni. Negli ultimi 10 anni le persone giuridiche hanno mediamente rimborsato i loro mutui in 11 anni (eccettuati i crediti di costruzione rimborsabili in 1-2 anni) e le persone fische, in 14 anni circa. In paragone con il volume dei fondi investiti, gli arretrati sono modesti, poiché i mutuatari soddisfano i propri impegni, salvo rare eccezioni.
122 Aiuti per la conduzione aziendale
Questo provvedimento rende possibile la concessione di mutui, in generale senza interessi, ad agricoltori che senza colpa propria incappano in una situazione finanziaria difficile e meritano di essere sostenuti. Non si tratta di un aiuto agli investimenti, bensì in generale di una conversione di debiti esistenti. Possono pure essere accordati sussidi a fondo perso (casi eccezionali) o fideiussioni, come mostra l'appendice 5. Fino al 31 dicembre 1988, la Confederazione, per gli aiuti alla conduzione aziendale ha messo a disposizione dei Cantoni un ammontare di circa 56 milioni di franchi, di cui 21,2 milioni sono fondi federali trasferiti nel 1962 dalle vecchie istituzioni agricole di soccorso. Contrariamente ai crediti d'investimento, detti aiuti prevedono una partecipazione supplemenare dei Cantoni che, in base alla loro capacità finanziaria e tenuto conto della loro regioni di montagna, varia tra il 33 e il 100 per cento della prestazione federale. Comparati ai crediti d'investimento, gli aiuti per la conduzione aziendale svolgono un ruolo modesto, donde la conclusione che situazioni finanziarie difficili non imputabili al gestore sono diventate rare nell'agricoltura. Questa forma di sostegno rimane tuttavia pienamente giustificata e rende servizi molto validi, segnatamente in circostanze eccezionali (gelo, siccità, microtini ecc.).
13 Risultati della procedura preliminare 131 Parere della commissione peritale Desideroso di conoscere il parere di esperti esterni all'Amministrazione federale, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha istituito una commissione composta di 11 membri, presieduta dal signor Peter Rieder, professore al Politecnico di Zurigo (Istituto di economia rurale). La commissione, che si è riunita cinque volte e ha consegnato il suo rapporto nel gennaio 1985, aveva per compito principale di pronuncarsi sull'opportunità di prorogare la LCI e, in caso affermativo, di proporre al Dipartimento le modificazioni ritenute necessarie o auspicabili. Qui appresso (n. 131.1-131.11) riassumiamo il suo parere sui punti importanti che ha esaminato.
131.1 Occorre prorogare la LCI?
I crediti d'investimento sono risultati un provvedimento estremamente efficace e apprezzato e, dalla loro introduzione, hanno contribuito in ampia misura al miglioramento delle basi di produzione, nonché alla modernizzazione dell'agricoltura. Il sistema dei mutui rimborsabili a breve termine permette, grazie alla rapida circolazione monetaria, di risolvere i problemi di un numero elevato di aziende. Promuove la ricerca di soluzioni economiche e riserva un ampio spazio all'iniziativa personale. I crediti d'investimento sono molto importanti sul piano del reddito agricolo. Accordati per lo più senza interesse, permettono attualmente all'agricoltura svizzera di risparmiare circa 75 milioni di franchi all'anno (5,5% di 1,37 miliardi di franchi); consentono altresì l'esecuzione di provvedimenti di razionalizzazione che altrimenti non sarebbero realizzabili e lo sarebbero soltanto molto più tardi. I crediti d'investimento influenzano pure il tasso d'indebitamento. Dall'entrata in vigore dell'ultima modificazione della LCI, nel 1971, i beneficiari sono tenuti a rimborsare, a un ritmo ragionevole, gli altri mutui che avessero contratto presso banche, privati, ecc. Si sa che la maggior parte delle banche in Svizzera, contrariamente a quelle di altri Stati, non esige l'ammortamento dei crediti ipotecari di 1° grado. È innegabile che l'obbligo di rimborsare i crediti d'investimento influisce favorevolmente sul tasso di indebitamento della nostra agricoltura e favorisce la costituzione di riserve. Questa condizione, unitamente ai risparmi ottenuti grazie all'esenzione degli interessi su crediti di investimento, permette di spiegare in gran parte perché la profonda evoluzione strutturale dell'agricoltura svizzera è avvenuta praticamente senza aumento del suo tasso d'indebitamento. II fabbisogno d'investimenti nell'agricoltura, segnatamente per quanto concerne gli edifici rurali, resta malgrado tutto considerevole: salvo rare eccezioni, i Cantoni non dispongono di fondi sufficienti per soddisfare tutte le domande di mutui che adempiono le condizioni legali.
Ricerche debitamente fondate hanno del resto evidenziato che, nel caso di aziende con una struttura favorevole, la sostituzione parziale dei sussidi a fondo perso con mutui senza interessi aumenta l'efficacia dell'aiuto federale agli investimenti. Per conseguenza, la pratica in materia di sovvenzionamento delle costruzioni rurali è stata modificata dal 1981: il contributo federale per ogni singolo caso, in pianura e per le grandi aziende è stato ridotto; a contare da un determinato preventivo, questo modo di procedere permette di soddisfare un maggior numero di domande, ciò che però è ovviamente connesso con un aumento del fabbisogno di crediti d'investimento. Queste considerazioni hanno indotto la commissione peritale a proporre all'unanimità e senza riserve la proroga della LCI.
131.2 Revisione parziale o totale?
Nella politica agraria, la LCI è risultata un provvedimento estremamente utile. La forma di aiuto che permette, nonché la decentralizzazione pronunciata delle competenze a favore dei Cantoni si sono infatti rivelati efficaci, per cui la commissione peritale non ha proposto modificazioni di punti veramente essenziali. L'intenzione di rinunciare in futuro alla possibilità, praticamente mai utilizzata, di concedere sussidi a fondo perso, obbliga però a rivedere un numero relativamente elevato di articoli. Siccome i prestiti e le fideiussioni rimangono le uniche forme d'aiuto, è possibile raggruppare parecchi articoli e stabilire disposizioni comuni. In base alle sue considerazioni, la commissione peritale è giunta alla conclusione che una revisione totale non s'impone e che una revisione parziale costituisce la miglior soluzione.
131.3 Scopi della LCI
Attualmente, lo scopo della LCI è di migliorare durevolmente le condizioni di produzione e d'esercizio onde razionalizzare l'agricoltura (art. 1). Anche se esso rimane valido, la situazione nel settore agricolo è però mutata: a una fase di sviluppo intensivo, che ha comportato una diminuzione relativamente rapida del numero delle aziende agricole, è subentrata una fase di consolidamento, intesa segnatamente al mantenimento delle aziende esistenti. D'altro canto, ci si è resi viepiù consapevoli della necessità di una pianificazione adeguata del territorio. Per tener conto di questa evoluzione, la commissione ha proposto alcune modificazioni della formulazione dell'articolo che definische gli scopi: in futuro, la LCI deve pure contribuire al mantenimento delle aziende contadine e tener conto in generale dell'occupazione decentralizzata del territorio, nonché di condizioni d'esistenza più difficili. La soppressione dei sussidi a fondo perso, proposta nel capitolo sugli aiuti per la conduzione aziendale, consente negli articoli 1 a 7, l'emanazione di norme applicantisi sia ai crediti d'investimento, sia agli aiuti per la conduzione. Anche per questa ragione, la commissione propone l'inserimento del termine «mantenimento», nell'articolo 1 che finora concerneva unicamente i crediti d'investimento.
131.4 Finanziamento
131.41 Finanziamento dei crediti d'investimento
Come è stato rilevato, i fondi messi a disposizione dalla Confederazione sono considerevoli. I servizi cantonali dispongono, per la loro attività, di due fonti per il finanziamento: i rimborsi dei mutui in corso e i nuovi fondi erogati dalla Confederazione. Ciononostante, da una dozzina di anni, l'ammontare disponibile non è più sufficiente per soddisfare tutte le richieste che adempiono le condizioni legali. Inoltre, il fabbisogno di investimenti dell'agricoltura rimane considerevole e, presumibilmente, non diminuirà nel corso dei prossimi anni. Siccome il sistema adottato reagisce in modo molto sensibile all'inflazione, la rinuncia ad aumentare in futuro i fondi messi a disposizione equivarrebbe a una progressiva riduzione di questa forma d'aiuto all'agricoltura, ciò che non sarebbe opportuno vista la particolare efficacia del provvedimento. Secondo il parere della commissione peritale, la possibilità di aumentare l'ammontare a disposizione, almeno proporzionalmente al tasso d'inflazione, deve essere quindi mantenuta. Si pone la questione se la prestazione debba essere fornita soltanto dalla Confederazione o con il concorso di altri investitori, eventualmente donatori. La commissione peritale ha per esempio esaminato la possibilità di prelevare fondi dagli utili della Banca nazionale svizzera (BNS), come aveva già proposto il consigliere nazionale Rüttimann nella sua interpellanza del 22 giugno 1983. Dai contatti con la direzione generale di questo istituto è però risultato che esso non è disposto a versare, per una destinazione vincolata, una parte dei suoi utili la cui ripartizione è attualmente disciplinata dalla legge federale sulla Banca nazionale svizzera. Se la chiave di ripartizione degli utili dovesse essere modificata - colloqui in merito si svolgono tra la BNS e il nostro Collegio - un prelievo supplementare a favore della Confederazione o dei Cantoni dovrebbe comunque essere effettuato senza destinazione vincolata. La commissione peritale ha pure esaminato la possibilità di una partecipazione finanziaria delle banche che si occupano di mutui ipotecari, in quanto è presumibile che le medesime traggono profitto dalla loro collaborazione assidua con le casse cantonali di credito. Nel corso di discussioni con gli ambienti bancari
è tuttavia emerso che una tale partecipazione non può essere presa in considerazione per diverse ragioni (disposizioni giuridiche delle banche sulla ripartizione degli utili, precedente per altri gruppi economici, ecc.). Una partecipazione dei Cantoni al finanziamento dei crediti d'investimento, come è stata proposta dalla commissione di studio Ripartizione dei compiti II, è stata respinta all'unanimità dalla commissione peritale. È stato soprattutto allegato che una tale partecipazione, benché differenziata secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, colpirebbe duramente i più deboli di essi, che pertanto faticherebbero a fornire la loro parte o addirittura non potrebbero farlo. Un altro punto importante è che la politica agraria è prevalentemente di competenza della Confederazione e deve rimanerlo anche in futuro. Concludendo, la commissione peritale ha stabilito che anche in futuro saranno necessari nuovi fondi i quali, come in passato, dovrebbero essere forniti esclu-
sivamente dalla Confederazione. Propone quindi di prorogare fino al 2012 la possibilità per quest'ultima di versarli (art. 20), nonché quella di concedere crediti d'investimento o di garantire nuovi mutui (art. 8).
131.42 Finanziamento degli aiuti per la conduzione aziendale Dalle cifre del rapporto della commissione peritale, che si fermano al 1983, risulta che la Confederazione, sino alla fine del 1988, ha messo circa 56 milioni di franchi a disposizione dei Cantoni per gli aiuti alla conduzione aziendale; vi si aggiunge la quota dei Cantoni di 33 milioni circa, cosicché l'ammontare totale si stabilisce a 89 milioni. Nella media degli ultimi 10 anni (1979-1988), i nuovi fondi sono ammontati a circa 1,2 milioni all'anno, di cui circa 1/10 è stato rimunerato (vedi art. 38 cpv. 2). Contrariamente a quanto avviene per i crediti d'investimento, il numero di domande giustificate di nuovi fondi da parte dei Cantoni resta stabile o tende perfino a diminuire. Non si deve dimenticare che il provvedimento in questione è di carattere sociale, applicabile quindi soltanto a determinati casi, in generale per la conversione di debiti esistenti e non per il finanziamento di investimenti. La commissione di studio Ripartizione dei compiti II prevedeva di mettere a disposizione dei Cantoni i fondi che la Confederazione ha finora impiegato. Il finanziamento sarebbe stato in seguito assicurato interamente dai Cantoni che sarebbero diventati la sola istanza competente in materia di aiuti per la conduzione aziendale. Secondo la commissione peritale, questa soluzione svantaggerebbe ancora più fortemente gli agricoltori dei Cantoni di debole capacità finanziaria, in quanto sarebbe annullato l'effetto rettificante della ripartizione differenziata dei fondi della Confederazione. La commissione ritiene quindi che il sistema attuale di finanziamento debba essere mantenuto.
131.5 Spese amministrative dei Cantoni in rapporto ai crediti
d'investimento Attualmente i Cantoni sopportano le spese amministrative dei servizi competenti in materia di crediti d'investimento. La Confederazione ne assume però la metà, qualora si tratti di un Cantone di debole capacità finanziaria con vaste regioni di montagna (art. 22). È il caso attualmente dei Cantoni di UR, OW, AI, VS, NE e JU, per i quali, nel 1988 la partecipazione della Confederazione è ammontata a 415 000 franchi. Come aveva già proposto a suo tempo la commissione di studio Ripartizione dei compiti II, la commissione peritale si è dichiarata per la soppressione di questa modesta sovvenzione.
131.6 Assunzione delle perdite sui mutui d'investimento
Queste perdite sono attualmente a carico dei Cantoni, ad eccezione di quelli menzionati sotto il numero 131.5, per i quali la partecipazione della Confedera-
zione è del 50 per cento (art. 24 cpv. 2). Anche in merito a tale punto, la commissione peritale, come a suo tempo la commissione di studio, propone di far sopportare ai Cantoni tutte le eventuali perdite. Questa modificazione in pratica non avrebbe quasi conseguenze, poiché dall'ultima revisione della LCI, nel 1971, in nessun caso la Confederazione ha dovuto coprire perdite siffatte.
131.7 Divieto d'alienazione
Secondo il vigente articolo 7, il nostro Collegio è abilitato, nel caso di determinati provvedimenti, a prescrivere un divieto di frazionamento delle aziende e a farlo iscrivere nel registro fondiario. Questa possibilità è stata utilizzata. Il divieto di frazionamento ha tuttavia risposto solo parzialmente alle aspettative. In molti casi, in effetti, non è possibile garantire che le aziende beneficianti di crediti d'investimento non vengano divise. Segnatamente nel caso di aziende comprendenti più fondi giuridicamente indipendenti, il divieto di frazionamento non può infatti impedire che un fondo venga alienato come un tutto. Per questa ragione, la commissione peritale propone di sostituire il divieto di frazionamento con un divieto di alienazione da iscrivere nel registro fondiario, di una durata di 25 anni, la cui soppressione va sottoposta all'autorizzazione del servizio cantonale competente. Queste proposte costituiscono l'oggetto dell'articolo 18. Il divieto di alienazione sarebbe applicabile soltanto ai nuovi crediti d'investimento; i divieti di frazionamento iscritti nel registro fondiario sotto il vecchio diritto rimarrebbero validi.
131.8 Rimunerazione dei mutui
L'articolo 5 in vigore dispone che i mutui sono concessi sia a un tasso d'interesse inferiore a quello praticato sul mercato dei capitali, sia, eventualmente, senza interesse. La decisione è presa in funzione della capacità finanziaria del mutuatario e dei vantaggi scontati. In pratica, la maggioranza dei mutui è stata concessa senza interresse, poiché, nel caso dei crediti d'investimento, si tratta quasi sempre di risolvere il problema dell'onere finanziario causato dall'investimento. Quando esso è sopportabile e il solo problema consiste nel trovare un ereditante, si preferisce la concessione di una fideiussione a quella di un prestito produttivo di interessi. Questo modo di procedere ha un risultato identico per il beneficiario, ma permette al servizio cantonale competente di utilizzare l'ammontare corrispondente a profitto di altri richiedenti. Convinta della giustezza di questa pratica, la commissione peritale propone di adeguare l'articolo 5 in questo senso.
131.9 Crediti d'investimento per le aziende tributarie di attività
complementari e le aziende accessorie Secondo le disposizioni vigenti (art. 13), i crediti d'investimento sono riservati in primo luogo alle aziende esercitate a titolo principale. Possono però benefi-
ciarne anche le aziende complementari, vale a dire le aziende il cui reddito agricolo rappresenta più della metà del reddito totale, ma solo a determinate condizioni (in casi giustificati), segnatamente in montagna, quando una sufficiente base esistenziale può essere assicurata soltanto con il concorso di un guadagno accessorio, ecc.)- In effetti la maggior parte delle aziende svolge parallelamente attività lucrative non agricole, ciò che è per lo più auspicabile, anche se non assolutamente indispensabile. Per la commissione peritale, gli interventi a favore di queste aziende non dovrebbero dunque più costituire un'eccezione come finora. L'accesso ai crediti di investimento per le aziende agricole accessorie, ossia le aziende il cui reddito non agricolo supera la metà del reddito totale, è stato motivo, in questi ultimi anni, di numerose discussioni. Giusta l'articolo 13 in vigore, l'azienda agricola deve essere indispensabile all'esistenza del richiedente. Questo presupposto è in generale considerato soddisfatto se almeno la metà del reddito totale proviene dalla medesima. Nella sua risposta alla mozione Schnider, Lucerna, del 19 giugno 1980, accettata come postulato, il nostro Collegio riconosce tuttavia eccezionalmente che l'azienda può essere indispensabile all'esistenza del richiedente anche se da essa proviene meno della metà del reddito totale, in quanto il concetto «indispensabile all'esistenza» non è determinato soltanto dal reddito, bensì anche da altri fattori, per esempio l'importanza dell'azienda, tenuto conto delle condizioni di vita del richiedente. In base a questa interpretazione il capoverso 2 articolo 3 dell'ordinanza relativa alla LCI, è stato modificato il 26 ottobre 1983 come segue: Quando la parte del reddito che proviene dall'agricoltura è inferiore alla metà, si può eccezionalmente considerarla sufficiente, se la concessione dei crediti d'investimento è necessaria o auspicabile per mantenere la conduzione del suolo e una densità demografica minima nella regione in cui lavora il richiedente. È necessario tuttavia che il conduttore e la sua famiglia dedichino all'agricoltura un tempo almeno uguale a quello impiegato nell'attività non agricola. È lecito chiedersi se occorra mitigare ulteriormente la legge. Da una parte, in
certe regioni del paese, le aziende accessorie svolgono un ruolo vitale. Dall'altra, gli investimenti in rapporto con la loro attività agricola sono spesso modesti anche se la loro situazione finanziaria è in generale migliore di quella delle piccole aziende esercitate a titolo principale nella regione. La commissione peritale giunge alla conclusione che l'eventuale concessione di crediti d'investimento ad aziende accessorie deve giovare in prima linea alle regioni in cui la gestione del suolo e una densità demografica sufficiente non sono più assicurate. Per conseguenza, essa propone di riprendere nella legge le eccezioni previste nell'ordinanza del 1983 e di definire nella nuova ordinanza le aziende accessorie degne di essere promosse. È stata anche discussa la possibilità di accordare alle aziende tributarie di attività complementari crediti per la riparazione di edifici esistenti in vista di attività lucrative non agricole. La commissione peritale ha ammesso che un tale aiuto sarebbe talvolta auspicabile, ma difficilmente integrabile nella LCI, che non è mai stata applicata per investimenti non agricoli. È stato pure evocato il pericolo di una possibile discriminazione nei confronti dei non agricoltori
delle regioni interessate. La maggioranza della commissione peritale ha quindi deciso di rinunciare ad una proposta nel senso surriferito.
131.10 Vigilanza della Confederazione
Nella concessione sia dei crediti d'investimento, sia di aiuti per la conduzione aziendale, viene applicato un sistema decentralizzato. I servizi cantonali competenti ricevono le richieste e, dopo averle trattate, accordano i mutui o garantiscono le fideiussioni. La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Essa può inoltre, entro 40 giorni, sollevare opposizione contro le decisioni dell'autorità cantonale sui crediti d'investimento, il cui oggetto, da solo o con quello di altre decisioni emesse a favore del medesimo assegnatario nel corso dei tre anni precedenti, superi un valore patrimoniale di 75 000 franchi (art. 49). Per i crediti di costruzione (art. 10 cpv. 1 lett. e), il limite è fissato a 100000 franchi. Questo sistema ha dato complessivamente buoni risultati. In virtù delle ampie competenze delegate ai Cantoni, la Confederazione può mantenere le sue spese amministrative a un livello modesto. Per altro, la procedura di opposizione le permette di prendere posizione in casi importanti, mantenendo i contatti necessari con i servizi cantonali. I limiti, il cui superamento può far scattare la procedura d'opposizione - attualmente 75 000 rispettivamente 100 000 franchi - non sono immutabili. Infatti, prima della revisione del 1971, il limite era fissato a 50000 franchi (ad eccezione dei crediti di costruzione); un nuovo aumento appare giustificato. Del resto, appare opportuno tenere maggiormente conto di un eventuale aiuto accordato precedentemente al richiedente in base alla LCI. La commissione propone quindi di riservare alla Confederazione un diritto d'opposizione quando l'ammontare deciso da un'istanza cantonale, da solo o addizionato a un eventuale saldo di mutui o fideiussioni anteriori, supera un determinato limite, sia nel caso di crediti d'investimento, sia nel caso di un aiuto per la conduzione aziendale. Data l'impossibilità di evitare in futuro adattamenti periodici di questi limiti, sembra opportuno conferirci la competenza di fissarne gli ammontari. La commissione peritale, per accelerare il trattamento dei casi, propone inoltre di abbassare il termine di opposizione da 40 a 30 giorni.
131.11 Proposte concernenti esclusivamente gli aiuti
per la conduzione aziendale Benché d'importanza secondaria, gli aiuti per la conduzione aziendale rimangono indispensabili al mantenimento e al riassetto economico di aziende temporaeamente in difficoltà sul piano finanziario. Nell'insieme, le disposizioni attualmente in vigore si sono rivelate opportune e non esiste alcuna ragione di rivederle fondamentalmente. Devono tuttavia essere menzionate due proposte di modificazione: Come abbiamo già rilevato nel numero 122, i sussidi a fondo perso, concessi giusta la legge «se non può essere chiesta la restituzione» (art. 28), sono utiliz-
zati molto raramente. Dal 1973 si sono registrati 10 casi, di 6500 franchi in media, a carico della Confederazione. Il principio di base della LCI è il mutuo, a interesse ridotto o senza interesse, eventualmente garantito. La possibilità di concedere sussidi a fondo perso è stata ripresa nel 1962 dalla legislazione sulle istituzioni agricole di soccorso di quell'epoca; nella legge attualmente in vigore, essa è però un corpo estraneo. Del resto, l'esperienza ha mostrato che le aziende, le quali non possono risolvere i loro problemi con un mutuo senza interesse per tutti i debiti, in generale non meritano neppure di essere sostenute. Per tutte queste ragioni, la commissione peritale propone di rinunciare al mantenimento della possibilità di concedere sussidi a fondo perso. Un'altra proposta di modificazione concerne l'articolo 39. Può capitare che i fondi messi a disposizione di un Cantone per gli aiuti alla conduzione aziendale siano temporaneamente più elevati dell'ammontare dell'importo complessivo delle domande da soddisfare. La commissione peritale propone che in simili casi la Confederazione possa domandare il rimborso della sua quota parte ai fondi eccedenti, come già avviene per i crediti d'investimento (art. 23 cpv. 2).
132 Risultati della procedura di consultazione
132.1 In generale La procedura di consultazione si è svolta tra l'ottobre del 1987 e il gennaio del 1988. Tutti i Cantoni, 6 partiti su 16 consultati e 33 organizzazioni su 68 hanno preso posizione. I risultati sono stati pubblicati nel novembre del 1988. Le proposte sono state in complesso ben accolte, salvo due importanti eccezioni, il finanziamento dei crediti d'investimento, da una parte, e la cantonalizzazione degli aiuti per la conduzione aziendale dall'altra. Su questi due punti una grande maggioranza degli ambienti consultati è giunta alla stessa conclusione della commissione peritale, ossia che occorre mantenere lo statu quo. Va altresì rilevato che sono stati espressi taluni suggerimenti importanti.
132.2 Riassunto dei pareri dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni 132.21 Proroga della legge Gli ambienti consultati si sono dichiarati tutti a favore di una proroga della legge e non hanno contestato il nuovo termine di validità fissato per il 2012. La maggior parte dei pareri sottolinea l'efficacia della legge e la sua influenza molto benefica sull'agricoltura in generale. Ripetutamente, in particolare nei governi cantonali, si auspica che, siccome ha dato buoni risultati, la legge sia modificata soltanto minimamente.
132.22 Principio, campo d'applicazione
L'introduzione nell'articolo 1 della nozione di mantenimento delle aziende e
non soltanto del concetto della loro razionalizzazione è in generale bene accolta. Alcuni Cantoni auspicano che venga precisata come scopo la lotta contro l'indebitamento. Diversi partiti e organizzazioni desiderano che si introduca pure una componente ecologica. Gli adeguamenti e le precisazioni del campo d'applicazione (art. 3) sono in generale stati accettati senza commento.
132.23 Assegnatari e provvedimenti concernenti gli enti collettivi
e gli istituti Pochi sono stati i commenti dei Cantoni riguardo alle modificazioni dell'articolo 10; è stato invece ampiamente discussa, da talune organizzazioni, la disposizione vigente del capoverso 1 lettera b che permette di finanziare le attrezzature agricole comunitarie (caseifici rurali, impianti per l'essicazione dell'erba, centri collettori di cereali ecc.). Da una parte, due organizzazioni agricole mantello desidererebbero estendere leggermente il campo d'applicazione o perlomeno mantenere le possibilità esistenti e un partito auspicherebbe perfino conferire una certa priorità alle attrezzature in comune. Dall'altra, due organizzazioni padronali propongono l'esclusione della possibilità di promuovere attrezzature in comune, che, secondo i rappresentanti del commercio privato agricolo, dovrebbe venire almeno limitata. I fautori di questa proposta allegano che la concessione di crediti d'investimento alle organizzazioni agricole può provocare distorsioni concorrenziali con il settore privato.
132.24 Assegnatari nel caso di persone fisiche
Tre Cantoni auspicano un allentamento della norma giusta la quale ai proprietari non gestori i crediti d'investimento non sono di principio concessi. Un partito va ancora più lontano e propone che tali proprietär! siano tratti come i gestori. Alcune organizzazioni agricole, come pure numerosi Cantoni auspicano, non tutti in eguai misura, che sia data agli affittuari la possibilità di beneficiare di crediti d'investimento per le riparazioni o altri investimenti negli edifici da loro affittati. Vi sono invece contrari un'organizzazione agricola e un Cantone. La modificazione prevista nell'articolo 13a capoverso 2, che apre l'accesso ai crediti di investimento anche alle aziende accessorie, qualora non siano più assicurati lo sfruttamento del suolo agricolo o una sufficiente densità della popolazione, è accolta assai bene. 3 Cantoni e 2 grandi organizzazioni, di cui un'organizzazione mantello agricola, raccomandano tuttavia la prudenza.
132.25 Divieto di alienazione
II divieto di alienazione ha per scopo d'impedire la suddivisione delle aziende agricole e dovrebbe sostituire l'attuale divieto di frazionamento che non ha dato uniformemente buona prova. Il nuovo articolo 18 è stato accolto con cautela: gli oppositori criticano il suo aspetto interventista e dubitano della sua ef-
ficacia. Dei 16 Cantoni e Semicantoni che hanno preso chiaramente posizione, 5 sono d'accordo, 3 altri l'approvano con riserve e 8 vi sono contrari. I pareri delle poche organizzazioni che si sono espresse sono contrastanti. Infine, su 3 pareri dei partiti, 2 sono positivi e 1 è negativo.
136.26 Finanziamento dei crediti d'investimento Ricordiamo che attualmente il finanziamento è assicurato soltanto dalla Confederazione, che il rapporto proponeva invece un finanziamento misto (Confederazione + Cantoni) e che un rapporto complementare suggeriva un finanziamento operato esclusivamente dai Cantoni. Le due varianti proposte sono state respinte massicciamente. Tutti i Cantoni, 4 partiti su 6 e 28 organizzazioni sulle 32 che hanno preso posizione, si dichiarano infatti per lo statu quo. Numerosi pareri negativi sono accompagnati da commenti veementi, soprattutto da parte dei Cantoni. Le due varianti proposte sono state approvate incondizionatamente soltanto da 2 interpellati: una grande organizzazione di distribuzione e un partito politico.
132.27 Spese d'amministrazione dei Cantoni
II progetto prevede di sopprimere la partecipazione del 50 per cento della Confederazione, di cui beneficiano i Cantoni di debole capacità finanziaria con vaste regioni di montagna. 5 Cantoni, di cui 4 sarebbero colpiti da questo provvedimento, desiderano mantenere lo statu quo. 4 altri Cantoni, di cui uno verrebbe toccato, danno il loro accordo, 5 dei pareri chiaramente espressi dai partiti e dalle organizzazioni sono positivi e 2 negativi.
132.28 Cantonalizzazione degli aiuti per la conduzione
Ricordiamo che, su proposta della Commissione Ripartizione dei compiti II, il disegno prevedeva di conferire un'autonomia quasi totale ai Cantoni che d'ora in poi avrebbero dovuto assicurare da soli il finanziamento, tenuto conto che la Confederazione avrebbe messo a loro disposizione i fondi finora versati. L'accoglienza non è stata favorevole, soprattutto da parte dei Cantoni e dei partiti. Dei Cantoni che hanno preso chiaramente posizione, 19 sono per lo statu quo contro 4 per la proposta, di cui 3 con riserve. I 3 partiti che hanno risposto si sono opposti alle modificazioni proposte. 13 delle organizzazioni si sono espresse per lo statu quo e 10 per il disegno, di cui 2 con riserve. In totale, 35 pareri sono favorevoli allo statu quo e 14 al disegno, di cui 5 con riserve o condizioni. Le obiezioni più frequenti sono che il sistema attuale ha dato buoni risultati, che gli agricoltori nei Cantoni finanziariamente deboli sarebbero svantaggiati dalla modificazione e che ogni Cantone dovrebbe emanare una propria legislazione.
132.29 Vigilanza della Confederazione
Mentre attualmente le decisioni cantonali sono sottoposte a una procedura d'opposizione della Confederazione se i mutui accordati a un beneficiario durante un periodo di 3 anni superano un determinato limite, il disegno prevede, come criterio per determinarlo, la somma accordata, addizionata a saldi eventuali di crediti anteriori. Mentre 5 Cantoni accolgono favorevolmente questa proposta, 14 desiderano mantenere lo statu quo. Diametralmente diversa è la posizione dei partiti e delle organizzazioni: 9 sono consenzienti e 4 per lo statu quo.
133 Pareri della commissione consultiva
per l'esecuzione della legge sull'agricoltura In occasione della sua seduta del 10 aprile 1989, a questa commissione sono stati esposti i risultati della procedura di consultazione e sono state presentate le principali modificazioni previste. Essa non ha formulato nessuna osservazione o critica degna di essere rilevata in questa sede.
14 Valutazione dei risultati della procedura preliminare 141 Osservazioni inizali La commissione peritale, nominata dal DFEP, aveva proceduto a un'analsi molto dettagliata e aveva accuratamente motivato le modificazioni proposte, essendo a conoscenza di quelle della Commissione Ripartizione dei compiti II, con le quali d'altronde collimavano in numerosi punti. Era dunque ovvio che il progetto messo in consultazione presso i Cantoni, i partiti e le organizzazioni riprendesse essenzialmente le proposte della commissione peritale, eccettuali però due punti importanti, ossia il finanziamento dei crediti d'investimento e la cantonalizzazione degli aiuti per la conduzione aziendale, in merito ai quali sembrava interessante recepire e persino ampliare le proposte della commissione Ripartizione dei compiti II, nel quadro della ridistribuzione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni. Come abbiamo visto, queste due proposte sono state respinte assai chiaramente nella procedura di consultazione e non sarebbe quindi realistico mantenerle. Il testo di legge che vi sottoponiamo corrisponde quindi di nuovo ampiamente a quello della commissione peritale, salvo talune deroghe e complementi operati in seguito a suggerimenti espressi e da noi accettati nella procedura di consultazione.
142 Suggerimenti accettati 142.1 Pianificazione del territorio, ecologia Parecchi partiti od organizzazioni auspicano che venga evidenziata la necessità di tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione della natura e del paesaggio. Già la vigente legge ne tiene conto, ma in avvenire vi dovrà essere dedicata maggior attenzione, in particolare per quanto concerne
la protezione ecologica (ad es. legislazione sulla protezione delle acque) e l'assetto territoriale. È dunque opportuno un corrispondente complemento nell'articolo 1 capo verso 2 del disegno.
142.2 Assegnatari
Attualmente la LCI riserva, di massima, i crediti d'investimento esclusivamente ai gestori di aziende agricole. Per quanto concerne le persone giuridiche, sorgono alcuni problemi d'armonizzazione con la legge federale del 28 giugno 19741} sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e l'ordinanza del 14 giugno 19712 sulle bonifiche fondiarie, due testi giuridici con i quali la LCI ha campi comuni d'applicazione. Ambedue le normative considerano essezialmente la natura agricola o non agricola dell'investimento e non conferiscono importanza al fatto che il proprietario non sia un agricoltore, se la sua situazione finanziaria non esclude un sostegno. Occorre aggiungere che nel caso di una cooperativa di bonifiche fondiarie o di un comune, i cui membri in generale sono tanto agricoltori, quanto non agricoltori, è praticamente molto difficile se non impossibile ottenere che soltanto i primi possano beneficiare dell'aiuto. Proponiamo quindi di estendere, a determinate condizioni, l'accesso ai crediti d'investimento pure ai membri dell'organizzazione assegnataria, anche se non sono gestori diretti, purché sia rispettata la regola che l'aiuto, almeno indirettamente, giovi all'agricoltura. L'articolo 9 è adeguato corrispondentemente. Il problema della concessione di crediti d'investimento a non gestori si pone pure per le persone fisiche. Taluni Cantoni e organizzazioni propongono un allentamento della norma secondo cui i proprietari di aziende che non gestiscono non possono beneficiarne. Anche se non ci sembra opportuno offrire il pieno accesso a questa nuova categoria, abbiamo però previsto un'apertura nel caso particolare delle aziende affittate temporaneamente, ad esempio in seguito al decesso del capoazienda, che saranno successivamente riprese da un discendente. Siffatti casi devono essere considerati in quanto sono ricorrenti. Abbiamo invece rinunciato ad inserire nella legge, come auspicato da diversi interpellati, la possibilità di concedere agli affittuari un'aiuto per i loro investimenti negli immobili che affittano. Ci sembra infatti problematico concedere loro prestiti o fideussioni per investimenti in edifici che successivamente rimangono in proprietà di terzi. Poiché i proprietari non possono beneficiare di un siffatto aiuto, questa soluzione indurebbe comunque gli affittuari a risolvere
autonomamente il problema. Orbene, non sarebbe opportuno favorire una nuova ripartizione dei compiti tra affittuari e proprietari.
142.3 Investimenti di natura non agrìcola
Due organizzazioni propongono con insistenza che si promuovano, specialmente nelle aziende agricole delle regioni discoste, attività affini all'agricoltura,
onde mantenere o persino creare posti di lavoro. Si tratterebbe segnatamente di sostenere investimenti in costruzioni esistenti, per esempio la sistemazione di laboratori per la lavorazione artigianale di materie prime reperibili sul posto (pietra, legno, lana), o in rapporto con il turismo (dormitori, mense ecc.). La mozione 87.493 Schnider-Lucerna del 18 giugno 1987 si prefigge in parte obiettivi analoghi (cfr. n. 15 qui appresso). Il problema è già stato discusso dalla commissione peritale, la quale era giunta alla conclusione che, quand'anche auspicabile, un tale aiuto sarebbe stato difficile da integrare nella LCI poiché si sarebbe trattato di investimenti non agricoli. Siamo del parere che di tale proposta possa essere tenuto conto, se l'entrata in materia viene limitata alle regioni nelle quali la gestione del suolo agricolo e la densità della popolazione non sembrano più assicurate. Occorrerà in ogni caso che l'agricoltura continui a svolgere un ruolo importante nelle aziende interessate, perché altrimenti si porrà il problema dell'eguaglianza di trattamento con i non agricoltori della regione (cfr. in merito art. 14 cpv. 1 lett. g).
142.4 Attrezzature comunitarie
Come esposto nel numero 132.23, parecchie organizzazioni rappresentanti il commercio, l'industria e i datori di lavoro desiderano escludere o per lo meno limitare la possibilità di promuovere attrezzature comunitarie. Si pone il problema della concorrenza tra il settore cooperativo agricolo e il settore privato, soprattutto per quanto concerne i centri di immagazzinamento e di condizionamento di cereali da foraggio. Di massima, il primo può beneficiare di crediti d'investimento, il secondo no. Una clausola introdotta nella legge nel 1971 e applicata in modo molto rigoroso dispone che non può essere accordato un aiuto «qualora, nel raggio considerato, sussistano aziende individuali che intendono e sono in grado di svolgere altrettanto bene i compiti previsti» (art. 10 cpv. 2). Inoltre, entrando in materia sono presi in considerazione soltanto gli impianti che servono alla consegna, all'immagazzinamento e all'essicamento dei cereali. Nel corso degli ultimi anni, sono stati concessi i seguenti importi totali di crediti d'investimento per i centri di raccolta di cereali da foraggio o pianificabili (fra parentesi, il numero dei casi): 1986: 1062000 franchi (10) 1987: 654000 franchi ( 3) 1988: 225 000 franchi ( 3) Paragonate all'attività complessiva, queste cifre sono dunque molto modeste. Per tener conto delle critiche ed evitare il rischio di una distorsione della concorrenza con il settore privato, abbiamo rielaborato profondamente l'articolo 10. Le cooperative che, oltre a valorizzare i prodotti dei loro membri, svolgono un'attività commerciale rilevante, non beneficieranno più di alcun sostegno (cpv. 2 lett. a). D'altronde, devono essere prese in considerazione non soltanto le aziende individuali già esistenti, bensì anche quelle nuove (cpv. 2 lett. b). Secondo questa nuova versione, i centri collettivi di cereali adempiranno ancora soltanto eccezionalmente le condizioni legali.
Il nostro Collegio giudica ingiustificato escludere completamente le attrezzature comunitarie dei beneficiari potenziali. Riteniamo anzi prioritario promuovere il risanamento delle attrezzature di cooperative casearie o l'utilizzazione in comune di macchine agricole. Secondo la versione proposta, tali organizzazioni potrebbero dunque continuare a beneficiare d'un aiuto. Durante la procedura di consultazione, un'organizzazione privata ha obiettato che la concessione di crediti d'investimento per le attrezzature comunitarie viola la libertà di commercio e d'industria in quanto un awantaggiamento delle cooperative provocherebbe inevitabilmente una distorsione concorrenziale. In questo contesto di assistenza comunitaria, tale promovimento può però fondarsi sull'articolo 31bis capoverso 3 lettera b Cost.
15 Interventi parlamentari tolti di ruolo Alla fine del 1988, erano pendenti due interventi parlamentari, che possono ora essere tolti di ruolo.
La mozione 87.493 Schnider-Lucerna del 18 giugno 1987, «Agricoltura accessoria», accettata sotto forma di postulato, che domanda, da una parte, un allentamento delle condizioni d'entrata in materia per le aziende accessorie (diminuzione della quota del reddito agricolo richiesto) e, dall'altra, la concessione di mutui a queste aziende per investimenti non agricoli, in rapporto con il turismo e l'artigianato. Il presente disegno tiene ampiamente conto di queste proposte (vedi art. 13a cpv. 2 e art. 14 cpv. 1 lett. g).
Il postulato 88.474 Savary-Vaud del 14 giugno 1988 «Aiuto al turismo rurale», il quale domanda che nella revisione della LCI si preveda il promovimento di trasformazioni o di nuove costruzioni con possibilità di alloggio. Il nostro Collegio auspica uno sviluppo del turismo rurale nel nostro Paese, donde, sia detto incidentalmente, la necessità di organizzarlo a livello regionale e nazionale in modo di armonizzare meglio l'offerta e la domanda. Presentemente, nelle aziende agricole, promoviamo in generale la costruzione o la sistemazione di due appartamenti, di cui uno per il capo azienda e l'altro per i suoi genitori. Capita di frequente che temporaneamente per l'azienda sia necessario un solo alloggio, percui è consentito affittare il secondo, eventualmente come appartamento di vacanza. Il presente disegno prevede dunque, nel suo articolo 14 capoverso 1 lettera g, la possibilità di promuovere la sistemazione di edifici esistenti per ospitare turisti (cfr. pure n. 142.3). Questa possibilità è tuttavia riservata alle regioni marginali, come sono delimitate nell'articolo 13 capoverso 2. Non ci sembra opportuna una modificazione che vada più lontano, la quale d'altronde, per numerosi casi, sarebbe priva di effetti. La costruzione e la sistemazione di alloggi a scopi non agricoli nella zona agricola è autorizzata soltanto eccezionalmente dalla legislazione sulla pianificazione del territorio; non può inoltre essere ignorato il principio dell'eguaglianza di trattamento tra ambienti agricoli e altre cerehie, segnatamente turistiche.
2 Parte speciale 21 Considerazioni generali sul disegno di legge 211 Espressioni cancellate o sostituite Le modificazioni materiali e un maggior rigore nel quadro della sistematica della legge esigono la soppressione o la sostituzione di numerosi rinvii. Per alleggerire i lavori di revisione, tutte queste modificazioni meramente formali vengono menzionate globalmente all'inizio del disegno.
212 Osservazione preliminare Come i crediti d'investimento, gli aiuti per la conduzione aziendale saranno concessi ancora soltanto in forma di mutui o di fideiussioni. I sussidi a fondo perso sono così aboliti (v. n. 131.2), percui abbiamo la possibilità di far precedere ai tre titoli attuali della legge (vale a dire i tre capitoli secondo la nuova terminologia) un capitolo che tratta le disposizioni comuni ai crediti d'investimento e agli aiuti per la conduzione aziendale (art. 1 a la). Per queste ragioni e altre ancora numerose disposizioni sugli aiuti per la conduzione aziendale hanno potuto essere abrogate (nuovo cap. 3).
22 Commenti dei diversi articoli Capitolo 1: Disposizioni generali Articolo 1 Questo articolo riafferma gli obiettivi della LCI che hanno dato buona prova, ma in determinati punti è stato ampliato. Per facilitare la comprensibilità abbiamo scomposto il vecchio capoverso 1 in due capoversi. Il capoverso 1 nomina, come obiettivo fondamentale, il miglioramento duraturo delle condizioni di produzione e d'esercizio. Dovrà quindi essere tenuto maggiormente conto del mantenimento di aziende contadine, in particolare nella regione di montagna (cfr. n. 131.3). È pure già indicata la forma nella quale l'aiuto finanziario (prestito o fideiussione) è concesso, donde la rinuncia agli articoli 9, 13 capoverso 1 e 28 capoverso 1. Il capoverso 2 prevede, per l'applicazione del capoverso 1, l'obbligo di tener conto delle disposizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione dell'ambiente e la pianificazione del territorio. Già attualmente i servizi cantonali competenti sono resi attenti a questi problemi. Devono ad esempio esigere che l'effettivo degli animali degli assegnatari non deve superare 3 unità di bestiame grosso-letame (UBGL), previste nel disegno di legge sulla protezione delle acque. Il capoverso 3 è stato ripreso, senza modificazioni materiali, dalla legge in vigore (art. 1 cpv. 1 sec. per.).
Il capoverso 4 enuncia la necessità, nell'esecuzione della legge, di tener conto di condizioni d'esistenza particolarmente difficili, segnatamente nella regione di montagna e, ciò che è nuovo, di mantenere un'occupazione decentralizzata del territorio.
Articolo 3 capoverso 1 II capoverso 1 riordina parzialmente e ridescrive le condizioni generali per la concessione di un credito d'investimento o di un aiuto per la conduzione aziendale. Non riprende l'attuale lettera a, secondo la quale i crediti d'investimento possono essere utilizzati, di massima, soltanto una volta esauriti gli altri fondi eventualmente accordati in virtù di altre disposizioni. In rapporto segnatamente con la nuova pratica di sovvenzione dell'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie nel campo delle costruzioni rurali (cfr. n. 131.1), i crediti d'investimento sono in generale accordati contemporaneamente alle sovvenzioni. Questa prassi è in sintonia con quanto auspicato dalla commissione di studio Ripartizione dei compiti II, secondo la quale, per quanto concerne le costruzioni rurali, i crediti d'investimento devono costituire il provvedimento principale, mentre i contributi per le bonifiche fondiarie sono considerati come sussidiari. Questa concezione è ripresa nella nuova versione della legge; essa presuppone, pur non espressamente, una stretta collaborazione tra i servizi delle bonifiche fondiarie e quelli competenti in materia di crediti d'investimento. Le condizioni preliminari della concessione di tali crediti o d'un aiuto per la condizione aziendale agricola sono le seguenti:
impiego di risorse proprie ed esaurimento del credito (in generale credito bancario), nel limite ammissibile per il richiedente (lett. a, vigente lett. b);
capacità di sopportare l'onere globale risultante (lett. e, vigente lett. b);
acquisto dell'azienda a condizioni «adeguate» (attualmente «sopportabili»; lett. b, vigente lett. e). Si tratta soprattutto di evitare che i crediti d'investimento favoriscano trasferimenti a prezzi molto elevati e influiscano sul mercato locale dei terreni. All'uopo non è sufficiente che il nuovo proprietario sia in grado di sopportare l'onere finanziario; occorre pure che quest'ultimo sia in un rapporto giustificabile con le possibilità di rendimento;
nessun mutuo a interesse ridotto dev'essere accordato in virtù di altre leggi federali (lett. d). Questa nuova condizione è intesa a impedire il cumulo di forme d'aiuto federale analoghe per lo stesso provvedimento; alludiamo in
primo luogo alla legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM). Se entrano in considerazione più leggi, quella applicabile è determinata dall'importanza dell'agricoltura nel caso particolare, ciò che presuppone che gli organi incaricati dell'esecuzione della legge si consultino previamente.
Articolo 4 capoverso 1 primo periodo e capoverso 2 Si tratta di un adeguamento puramente formale. Come abbiamo rilevato, gli articoli 1 a la sono concepiti in modo da poter essere applicati sia ai crediti d'investimento, sia agli aiuti per la conduzione aziendale. Il vigente articolo 31,
che disciplina separatamente le condizioni e gli oneri per garantire lo scopo perseguito dagli aiuti per la conduzione aziendale, può dunque essere abrogato.
Articolo 5 II nuovo articolo 5 tien conto della pratica in materia di rimunerazione dei mutui. Secondo la medesima, i mutui sono in generale accordati senza interesse, atteso che può essere chiesto il rimborso anticipato se le condizioni lo permettono (art. 6 cpv. 3 del disegno di legge). Nel caso in cui il richiedente possa assumere la rimunerazione degli interessi, la competente autorità cantonale accorda di preferenza una fideiussione (v. n. 131.8). Questo nuovo disciplinamento rende superflui i vigenti capoversi 2 a 4 dell'articolo 5.
Articolo 6 capoversi 1 e 3 (nuovo) II capoverso 1 riprende nella nuova legge il periodo d'avviamento, senza rimborsi, previsto nell'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza (OCI). Per il resto, le modalità vigenti di rimborso non vengono modificate. Il nuovo capoverso 3 colma una lacuna della legge in vigore: d'ora in poi il servizio cantonale competente può ridurre adeguatamente la durata del rimborso, se la situazione finanziaria del beneficiario si è sensibilmente migliorata. Il presupposto è tuttavia che una corrispondente riserva venga inclusa nel contratto, dal momento che i rapporti giuridici tra detto servizio e il debitore continuano a essere disciplinati da un contratto di diritto privato (art. 11 cpv. 5 della legge vigente e art. la cpv. 3 del disegno; cfr. anche art. 13 cpv. 1 lett. a della OCI). Nei casi estremi, la durata di rimborso può essere ridotta a 1 anno, provvedimento equivalente a una disdetta del mutuo (art. 12 cpv. 1 lett. e e 19 cpv. 2 lett. e LCI).
Articolo 7 e 7a II divieto di frazionamento enunciato nel vigente articolo 7 non è risultato sufficientemente efficace nella lotta contro la suddivisione delle aziende agricole (v. n. 131.7). Si propone quindi di sostituirlo con un divieto di alienazione che, siccome si applica soltanto ai crediti d'investimento a favore di persone fisiche, vien menzionato nell'articolo 18 del presente disegno. La domanda di un credito d'investimento o di un aiuto per la conduzione aziendale, come pure la decisione e la procedura relative erano finora disciplinate negli articoli 11, 18 e 30. Nel disegno, queste disposizioni sono riassunte in due articoli (art. 7 e la). L'articolo 7 definisce le condizioni che devono essere soddisfatte per la compilazione della domanda. Il capoverso 3, che è nuovo, precisa ad esempio che le informazioni e i documenti ottenuti possono essere utilizzati soltanto per l'esame della domanda. Senza che sia necessario menzionarlo esplicitamente in questo capoverso, è ammessa come finora l'utilizzazione, a scopi statistici, dei dati concernenti il richiedente. Il capoverso 4, a sua volta, definisce i casi eccezionali in cui è ancora possibile presentare una domanda di crediti d'investimento, anche quando il provvedimento deciso dal richiedente è già in corso d'attuazione. Questa disposizione vale per i grandi
lavori di bonifiche fondiarie suissidiati dalla Confederazione ed eseguiti in fasi successive, non però per gli acquisti cautelari di terreno nel quadro di ricomposizioni particellari. L'articolo la enumera le condizioni alle quali dev'essere esaminata la domanda e dev'essere presa la decisione. Le disposizioni corrispondenti non hanno subito modificazioni materiali.
Capitolo 2: Crediti d'investimento Sezione 1: Limitazione della durata Articolo 8 primo periodo Questa disposizione proroga fino al 2012 il termine alla cui scadenza non vengono più accordati crediti d'investimento o fideiussioni; al riguardo, rinviamo anche agli articoli 20 capoverso 2 e 23 capoverso 1 del presente disegno. La nuova sistematica ci obbliga a prevedere una sezione particolare per l'articolo 8.
Sezione 2: Crediti d'investimento in favore di corporazioni e istituti di diritto privato o pubblico Artìcolo 9 Poiché la forma alla quale può essere concesso un credito d'investimento o un aiuto alla conduzione aziendale è prescritta nell'articolo 1 capoverso 1, l'articolo 9 è abrogato. Il vigente articolo 10, con il titolo marginale «Scopo», è ristrutturato. I beneficiari di un credito sono ora menzionati nell'articolo 9. L'articolo 10 tratta ancora soltanto i provvedimenti che possono essere promossi con un credito. I crediti d'investimento sono di principio sempre stati riservati ai gestori di aziende agricoli. Al numero 142.2 capoverso secondo del presente messaggio abbiamo rilevato le difficoltà pratiche incontrate e le ragioni che esigono, in determinati casi speciali, un allentamento di questo principio. Inoltre, segnatamente a causa della mancanza di fondi, da parecchi anni è invalsa la pratica, per quanto concerne le attrezzature in comune, di sostenere soltanto le cooperative locali e non le loro federazioni che in generale dispongono di basi finanziarie sufficienti e quindi non sono tributarie di un aiuto pubblico. È tenuto conto di questi due elementi con l'introduzione della frase: «in generale» i crediti devono giovare direttamente a membri che esercitano un'attività agricola. Articolo 10 II titolo marginale «Scopo» è sostituito con «provvedimenti promossi». Onde aumentarne la trasparenza, l'articolo è stato profondamente ristrutturato, anche se pochi sono stati i cambiamenti per quanto concerne i provvedimenti che possono essere finanziati. Le bonifiche fondiarie sono state raggruppate nella lettera a e le attrezzature in comune nella lettera b. Dalle prime non sono
esclusi i provvedimenti di ripristino agricolo, nella misura in cui siano presi nell'interesse dell'agricoltura. Sono state considerevolmente inasprite le condizioni per le attrezzature in comune, onde evitare distorsioni della concorrenza con il settore privato (vedi anche n. 142.4). Le modificazioni del capoverso 1 lettera b e capoverso 2 avranno come effetto principale di precludere praticamente ai centri di raccolta di cereali l'accesso ai crediti d'investimento. Articolo 11 Questa disposizione è diventata priva d'oggetto con il nuovo articolo 7 del disegno (cfr. pertinenti osservazioni). Articolo 12 Cambia soltanto il titolo; è più giusto parlare di «disdetta dei mutui».
Sezione 3: Crediti d'investimento a persone fisiche Articolo 13 II titolo attuale «Specie e condizioni» diventa «assegnatari». Come finora, gli affittuari possono beneficiare di principio dei crediti d'investimento solo per acquistare un patrimonio aziendale (macchine, bestiame) e tutto o parte di un'azienda agricola. Il capoverso 3 permette di concedere mutui a proprietari di aziende delle quali non sono gestori quando si tratta di mantenere o di migliorare un'azienda che per ragioni familiari potrà essere rilevata soltanto più tardi dai discendenti del locatore. Articolo 13 a II capoverso 1 lettera a innova in quanto autorizza, e non più soltanto eccezionalmente, la concessione di crediti d'investimento ad aziende dipendenti da un'attività complementare (reddito non agricolo inferiore al 50% del reddito totale). Il termine «razionalmente», utilizzato nella lettera b, non implica necessariamente una produzione intensiva. Può trattarsi anche di produzione integrata o di coltura biologica. Per quanto concerne il capoverso 2, giusta il quale anche le aziende accessorie nelle regioni marginali possono beneficiare di crediti d'investimento, rinviamo al numero 131.9. Si prevede di fissare nell'ordinanza la quota minima che l'agricoltura dovrà rappresentare nelle attività dell'azienda, affinchè quest'ultima possa ricevere un aiuto. Articolo 14 Per semplificare, i provvedimenti che danno diritto a crediti d'investimento, enumerati negli articoli 14 a 17 della legge in vigore, sono oggetto di un unico articolo intitolato «Provvedimenti promossi». Non sono più accordati crediti d'investimento per la costruzione di appartamenti e case d'abitazione da parte di lavoratori agricoli (vigente art. 17). In effetti, le domande per tali investimenti sono praticamente scomparse; va d'altronde rilevato che la costruzione
di appartamenti e case da parte del datore di lavoro può invece essere promossa, come finora, in base al nuovo capoverso 1 lettera a. La norma stabilisce però un presupposto, vale a dire che sia comprovata la necessità di tali provvedimenti per i bisogni dell'azienda. Per quanto concerne la costruzione e la trasformazione dell'edificio d'abitazione, occorre procedere normalmente da una superficie abitabile per 2 famiglie (capo dell'azienda e genitori). Onde assicurare a lungo termine un'esistenza sufficiente, le aziende, situate in regioni in cui la gestione del suolo agricolo e la densità della popolazione non sembrano più sufficientemente garantite, possono ora ricevere crediti di investimento per esercitare un'attività non agricola, (cpv. 1 lett. g; v. n. 142.3). Le sistemazioni e le trasformazioni di edifici esistenti, menzionate nella legge, possono beneficiare di un aiuto finanziario soltanto se sono rispettate le disposizioni concernenti l'assetto del territorio. Il Consiglio federale assicurerà la necessaria collaborazione tra i servizi interessati. La riserva formulata nel vigente articolo 14 lettera d, concernente i provvedimenti per ampliare un'azienda agricola, è oggetto del nuovo capoverso 2 e assume pertanto maggiore importanza. In linea di massima non è concesso alcun credito d'investimento quando l'azienda agricola già assicura al richiedente un'esistenza adeguata. Il concetto di «adeguate condizioni d'esistenza» è più ampio del concetto di «esistenza sufficiente», giusta l'articolo 13a capoverso 1 lettera a del disegno. L'espressione «sostentamento sufficiente», di cui al vigente articolo 14 lettera d, viene però già praticamente interpretata nel. senso del disegno. Articoli 15-17 Siccome il campo d'applicazione è definitivamente disciplinato nell'articolo 14, queste disposizioni sono abrogate. Articolo 18 II divieto di alienazione introdotto dal presente disegno è inteso a prevenire la suddivisione di aziende agricole (cfr. n. 131.7) e sostituisce pertanto il divieto di frazionamento giusta il vigente articolo 7. Il termine di divieto si giustifica soltanto per gli investimenti importanti. Ha
per effetto l'impossibilità di alienare l'azienda, totalmente o parzialmente, durante i 25 anni che seguono (cpv. 1). Il divieto non è valido nei casi in cui impedisse o rendesse difficoltosi l'acquisto o l'attribuzione di un'azienda intera, auspicati dal punto di vista della politica agraria (cpv. 2). Per quanto concerne i provvedimenti presi in virtù di un'altra legge (cpv. 3), alludiamo soprattutto al disegno di legge federale sul diritto fondiario rurale che, nell'articolo 59, vieta la divisione materiale e il frazionamento (FF 1988 III 933). Altre eccezioni possono essere autorizzate dai servizi cantonali competenti se ragioni imperative le giustificano (cpv. 4), come, ad esempio, la vendita di un'intera azienda a un altro agricoltore o, eccezionalmente, l'alienazione di una particella allo scopo di risanare la situazione finanziaria dell'azienda, nella misura in cui quest'ultima possa ancora in seguito assicurare un'esistenza sufficiente. Va infine rilevato che il divieto di alienazione, come quello di frazionamento giusta il diritto vigente, deve essere menzionato nel registro fondiario (cpv. 5).
Le disposizioni procedurali enunciate nel vigente articolo 18 sono riprese negli articoli 7 e la del disegno (cfr. osservazioni concernenti questi articoli).
Articolo 19 titolo, capoverso 2 periodo introduttivo e lettera a II titolo marginale è sostituito con «garanzia e disdetta dei mutui». Il capoverso 2 lettera a è completato nel senso che il servizio cantonale non deve far uso della propria possibilità di disdire il mutuo se il debitore cessa di gestire la sua azienda nel caso in cui quest'ultima viene affittata a un discendente e il mutuo concerne edifici o terreni. Questo caso ricorre frequentemente, specialmente in riferimento al figlio che affitta il podere paterno per alcuni anni aspettando di diventarne il proprietario. Se l'ammontare del canone d'affitto è tale che il credito d'investimento giova all'affittuario - ciò che il servizio cantonale deve accertare - non è giustificato esigere un rimborso. Questa precisazione, che conferma meramente la prassi attuale, merita però d'essere ancorata nella legge.
Sezione 4: Finanziamento
Articolo 20 titolo e capoversi 1-3 È mantenuto il principio secondo il quale la Confederazione mette continuamente a disposizione dei Cantoni i fondi necessari alla concessione di crediti d'investimento (vigente art. 20). Rinviamo alle considerazioni espresse nei numeri 131.41, 132.1 e 141. Come in passato, i crediti annuali ai Cantoni sono concessi senza interesse (cpv. 1) e, quale innovazione, saranno accordati fino al 2012. La ripartizione dei fondi tra i Cantoni ha come criteri non soltanto i bisogni dei Cantoni, bensì anche l'importanza della loro agricoltura e la parte montana del loro territorio; la pratica ha infatti dimostrato che occorre tener conto anche di questi due elementi (cpv. 3).
Articolo 21 Le modificazioni sono puramente redazionali. Il secondo periodo del vigente capoverso 2 non è ripreso. Il nuovo articolo 23 capoverso 1 - come del resto il vigente -, stabilisce che gli interessi pagati sui mutui, nonché gli importi dovuti in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 ultimo periodo sono contabilizzati come debiti dei Cantoni verso la Confederazione, percui è inutile ripeterlo nella presente norma.
Articolo 22 capoverso 1 primo periodo e capoverso 2 Già attualmente, vale il principio secondo il quale i Cantoni assumono le spese amministrative connesse con la concessione di crediti d'investimento (cpv. 1). Il capoverso 2, che prevede una partecipazione della Confederazione alle spese amministrative dei Cantoni finanziariamente deboli con vaste regioni di montagna, non è ripreso, per il motivo indicato nel numero 131.5.
Articolo 23 II presente articolo disciplina il problema dei debiti e dei crediti tra la Confederazione e i Cantoni e le conseguenze che ne risultano. Il capoverso 1 riprende l'ordinamento vigente adeguandolo al sistema di finanziamento proposto (art. 20 del disegno): in linea di massima la Confederazione mette a disposizione fino al 2012 i fondi necessari che, assieme a quelli già utilizzati, saranno rimborsati dopo la scadenza di questo periodo (vedi anche n. 131.41). Il capoverso 2 riafferma il principio secondo cui la Confederazione è autorizzata ad esigere il rimborso dei fondi non utilizzati. Articolo 24 Come le spese amministrative (art. 22 del disegno), anche le perdite consecutive alla concessione di mutui d'investimento saranno assunte esclusivamente dai Cantoni (cfr. cpv. 1, vedi anche n. 131.6). Per contro, le perdite risultanti da fideiussioni sono, come finora, ripartite tra i Cantoni e la Confederazione; quest'ultima, tuttavia, non potrà più prelevare dal fondo di sdebitamento le somme necessarie alla copertura della sua quota, ma dovrà ricorrere alle sue risorse generali (cpv. 2). Poiché non fornisce alcuna prestazione finanziaria nel caso delle fideiussioni - contrariamente ai mutui - la Confederazione parteciperà almeno alle eventuali perdite.
Capitolo 3: Aiuti per la conduzione aziendale Sezione 1: Disposizioni generali Articoli 25 e 26 I due articoli sono abrogati. I principi enunciati nell'articolo 25 sono ripresi nel nuovo articolo 27. L'articolo 26 è senza importanza pratica. Infatti, ad eccezione di Ginevra, tutti i Cantoni hanno introdotto gli aiuti per la conduzione aziendale e il medesimo servizio cantonale tratta sia le domande di crediti d'investimento, sia quelle di aiuto per la conduzione aziendale. Articolo 27 I vigenti capoversi 1 e 2 sono stati ristrutturati e combinati con gli articoli 25 e 29 capoverso 1. Queste modificazioni non dovrebbero influire sensibilmente sulla concessione degli aiuti per la conduzione aziendale. I capoversi 3 e 4 del vigente articolo 27 possono essere abrogati, in quanto attualmente sono senza importanza pratica. Giusta il nuovo capoverso 4, gli aiuti per la conduzione aziendale possono essere utilizzati per investimenti soltanto quando si tratta di acquistare scorte morte o vive (art. 14 lett. f del disegno). Si tratta in generale di acquisti di sostituzione, per i quali devono evidentemente essere soddisfatte le condizioni menzionate nel capoverso 1 del disegno (aiuto che permettte di far fronte ad oneri finanziari temporanei e straordinari non ascrivibili a colpa del beneficiario). In tutti gli altri casi, l'aiuto è accordato, come finora, soltanto per convertire debiti esistenti (cpv. 2 lett. a del disegno).
Articoli 28-31 Questi quattro articoli non sono ripresi per le ragioni seguenti: Le forme degli aiuti per la conduzione aziendale, menzionate nel vigente articolo 28 capoverso 1, vengono stabilite genericamente nell'articolo 1 capoverso I del disegno di legge. Non saranno inoltre più accordati sussidi giusta il capoverso 2 (v. n. 131.11). Per il disciplinamento del rimborso di mutui giusta il capoverso 3, è determinante l'articolo 6 del disegno, per altro, nei casi retti finora dal capoverso 4 e trattati nel nuovo articolo 27 capoverso 2 lettera a del disegno, l'aiuto può essere concesso soltanto in forma di un mutuo senza interesse; l'attuale capoverso 4, divenendo pertanto privo d'oggetto, è abrogato. II capoverso 1 dell'articolo 29 è ripreso nel nuovo articolo 27. Il capoverso 2, che non è più attuale, è soppresso. La procedura per l'ottenimento di aiuti per la conduzione aziendale, stabilita nel vigente articolo 30, è disciplinata negli articoli 7 e la del disegno, congiuntamente a quella per la domanda, l'esame e la decisione in materia di crediti d'investimento. Infine, le condizioni e gli oneri, di cui nel vigente articolo 31, sono enunciati nel nuovo articolo 4, simultaneamente a quelli connessi con la concessione di crediti d'investimento.
Articolo 32 capoverso 2 È superfluo rilevare come finora che l'articolo 6 capoverso 2 è applicabile per analogia, poiché questa disposizione è ormai determinante anche per gli aiuti alla conduzione aziendale.
Articolo 33 Siccome i sussidi non sono più previsti a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale, la disposizione è abrogata (cfr. n. 131.11).
Sezione 2: Finanziamento Articolo 34 capoversi 1 e 2 primo periodo Nel capoverso 1, l'introduzione e la lettera a sono state modificate; in particolare non è stata ripresa (lett. a) la riserva inutile dell'articolo 38 capoverso 2. Nella lettera b, non si parla più di anticipazioni, bensì di fondi per la copertura di eventuali perdite da fideiussioni (i fondi destinati alla concessione di sussidi non sono più menzionati, poiché questa forma d'aiuto è stata abolita). Da ora in poi, la Confederazione parteciperà alle perdite, in ogni caso molto rare, consecutive a fideiussioni, con versamenti ai Cantoni e non più con un'anticipazione. Secondo il capoverso 2, soltanto i mutui accordati dalla Confederazione ai Cantoni possono ancora essere finanziati per mezzo di prelievi dal fondo di sdebitamento (cpv. 1 lett. a) e pertanto non i fondi per la copertura di perdite da fideiussioni (cpv. 1 lett. b). Si tratta di un disciplinamento identico a quello
IO Foglio federale. 73° anno. Voi. I 173
proposto per i crediti d'investimento (art. 24 cpv. 2): anche qui le perdite da fideiussioni di crediti d'investimento non sono più prelevate dal fondo di sdebitamento. La riserva relativa all'utilizzazione di questo fondo a scopo di sdebitamento è superflua, in quanto le campagne intraprese in virtù della legge federale sullo sdebitamento dei poderi agricoli (LSPA) sono terminate.
Articolo 35 capoverso 2 prima parte del primo periodo L'espressione «anticipazioni», essendo stata soppressa nell'articolo 34 capoverso 1 lettera b, deve essere eliminata anche nell'articolo 35 capoverso 2 prima parte del primo periodo.
Articolo 36 L'articolo è stato abrogato in quanto si tratta di disposizioni transitorie che si riferiscono al diritto vigente e che attualmente non hanno più alcuna importanza pratica.
Articolo 37 Le modificazioni del presente articolo sono unicamente redazionali. Siccome i sussidi sono aboliti, il secondo periodo dell'articolo vigente va soppresso.
Articolo 38 capoversi 1 e 2 primo e ultimo periodo La disposizione è adeguata alla struttura modificata della legge; il primo periodo del capoverso 2 innova menzionando anche gli importi giusta l'articolo 4 capoverso 1 per la copertura delle spese amministrative.
Articolo 39 titolo, capoversi 1 e 1bis (nuovo) Nel capoverso 1, si è tenuto conto della soppressione dei sussidi a fondo perso. Analogamente all'articolo 23 capoverso 2 del disegno, dedicato ai crediti d'investimento, il nuovo capoverso 1bis prevede la possibilità, per la Confederazione, di esigere la restituzione di una parte dei suoi fondi, se i mezzi a disposizione dei Cantoni superano i loro bisogni (cfr. n. 131.11).
Capitolo 4: Disposizioni speciali Sezione 1: Diritto applicabile, servizio di consulenza, esenzione fiscale, protezione giuridica, vigilanza Articolo 44 capoverso 2 Questa disposizione è abrogata, poiché i sussidi a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale sono aboliti.
Articolo 45 capoverso 4 Anche per il presente articolo, vale l'osservazione relativa all'articolo 44 capoverso 2.
Articolo 46 capo verso 3 II presente articolo tiene conto che il divieto di alienazione sostituisce il divieto di frazionamento, previsto nell'articolo 7 in vigore (art. 18 del disegno).
Articolo 47 Siccome il diritto a un riesame o alla riapertura del procedimento è già assicurato dall'articolo 4 della Costituzione federale, il presente articolo può essere abrogato (vedi DTF 100 Ib 371).
Artìcolo 48 capoverso 2 Le decisioni dei servizi cantonali competenti possono essere deferite, senza eccezione, alla commissione cantonale di ricorso (art. 46 cpv. 1). Non è dunque più necessario mantenere la riserva speciale che, una volta modificato o soppresso il vigente articolo 5 capoversi 1 e 3, concernerebbe ancora solo le decisioni relative a una riduzione della durata di rimborso (art. 6 cpv. 3 del disegno). Il capoverso 2 dell'articolo 48 può così essere abrogato.
Articolo 49 II capoverso 1 ha subito alcune modificazioni redazionali di lieve entità. L'importante diritto di opposizione della Confederazione, risultante dal suo diritto di vigilanza, è in linea di massima mantenuto (cpv. 2). Essa ha così la facoltà d'intervenire in determinati casi e di decidere direttamente. Siccome la soluzione applicata finora ha dato buoni risultati, non si impone un sistema di ricorso a favore delle autorità, proposto nel rapporto messo in consultazione. Il diritto d'opposizione è tuttavia oggetto di una modificazione materiale: d'ora in poi sarà determinante, sia per i crediti d'investimento, sia per gli aiuti alla conduzione aziendale, non soltanto la somma accordata, bensì anche il saldo dei crediti anteriori presi cumulativamente. Gli ammontari limite, superati i quali la Confederazione può fare opposizione, saranno fissati nell'ordinanza affinchè sia possibile procedere ulteriormente ad adeguamenti senza dover modificare la legge. Il termine di opposizione è ridotto da 40 a 30 giorni, sul modello del termine di ricorso di 30 giorni, in uso a livello federale. Il commento nel numero 130.10 fornisce dettagli sul nuovo disciplinamento e sul diritto d'opposizione come tale. Il capoverso 3 istituisce una deroga concernente il saldo dei crediti precedentemente concessi, ossia stabilisce che di questo saldo non è tenuto conto quando i crediti d'investimento sono accordati in forma di crediti di costruzione giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a. Il capoverso 4, che fissa il limite superato il quale può essere fatta opposizione contro decisioni vertenti su crediti di costruzione, è soppresso, poiché questa competenza è delegata al nostro Collegio (nuovo cpv. 2). Il capoverso 4 è sostituito da un nuovo capoverso che riunisce i due ultimi periodi del capoverso 2 e il capoverso 3, che hanno un rapporto intrinseco.
Titolo precedente l'articolo 54 II capo terzo del titolo terzo, è sostituito dal «Capitolo 5: Disposizioni finali». La designazione corrisponde alla terminologia in uso attualmente.
II Disposizione transitoria L'attuale divieto di frazionamento enunciato nell'articolo 7 è sostituito da un divieto di alienazione (art. 18 del disegno). I divieti di frazionamento decisi giusta il diritto vigente e iscritti nel registro fondiario restano però validi. Per questa ragione è necessario disciplinare con una disposizione transitoria la soppressione di tali divieti, come attualmente nell'articolo 7 capoverso 4.
Ili Referendum ed entrata in vigore Questa disposizione menziona la clausola abituale di referendum.
3 Conseguenze 31 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale 311 Per la Confederazione L'assunzione, da parte dell'insieme dei Cantoni, delle spese amministrative rappresenta per la Confederazione un risparmio di circa 400000 franchi all'anno, che vengono addossati ai sei Cantoni interessati (vedi art. 22). Per quanto concerne gli aiuti per la conduzione aziendale, come abbiamo rilevato al numero 131.42, gli ammontari annui concessi dalla Confederazione sono stati di circa 1,2 milioni di franchi in media nei 10 ultimi anni e potrebbero diminuire di alcune centinaia di migliaia di franchi l'anno durante un certo periodo. Per quanto concerne le spese relative ai crediti d'investimento, i nuovi fondi messi a disposizione dei Cantoni dal 1985 al 1989 sono ammontati a una quarantina di milioni di franchi in media, somma che compensa per esempio un tasso d'inflazione del 3 per cento per l'importo attualmente utilizzato di 1,37 miliardi di franchi. Gli ambienti agrari chiedono con insistenza che i nuovi fondi compensino almeno la perdita del potere d'acquisto. Ove si tenga conto del piano finanziario della Confederazione e delle prospettive, possono essere previste le somme seguenti: 1990: 10 milioni di franchi, 1991: 10,625 milioni di franchi, 1992: 11,825 milioni di franchi, 1993: 13,125 milioni di franchi. Data la situazione finanziaria della Confederazione (art. 20 cpv. 2), questi importi non dovrebbero essere superati. Occorrerà dunque, in primo luogo, adoperarsi per compensare le spese cagionate dalle modificazioni, fissando priorità nei reinvestimenti degli importi di prestiti rimborsati; le modificazioni in questione sono le seguenti:
la possibilità di accordare, a determinate condizioni, un aiuto anche ai proprietari non gestori (art. 9 e 13 cpv. 3);
la possibilità di sostenere una parte più grande delle aziende accessorie nelle regioni particolarmente sfavorevoli (art. 13a cpv. 2);
la possibilità di accordare in queste stesse regioni, investimenti non agricoli, segnatamente in rapporto con l'artigianato e il turismo (art. 14 cpv. 1 lett. g). La valutazione dei bisogni finanziari supplementari conseguenti a queste modificazioni è difficile. Può essere tuttavia ammesso, come ordine di grandezza, un importo di 2 milioni di franchi all'anno per la prima e l'ultima possibilità e di circa 10 milioni di franchi per la seconda. Ribadiamo la precarietà di queste cifre, particolarmente dell'ultima che dipenderà segnatamente dalle condizioni minime fissate dal nostro Collegio per autorizzare un'entrata in materia. Per quanto concerne il personale, l'effettivo tecnico della sezione del credito agricolo è composto dal 1972 di 5 persone (4 ingegneri di cui uno è il caposezione, e un revisore). Da allora il volume e la difficoltà dei compiti sono sensibilmente aumentati (ammontari impiegati, numero di interventi, necessità di una vigilanza accresciuta in rapporto con l'orientamento della produzione, la pianificazione del territorio, l'esplosione dei prezzi dei terreni nell'agricoltura, la protezione dell'ambiente ecc.). Se saranno attuate le proposte intese ad ampliare la cerchia dei beneficiari poteziali, non si potrà evitare l'assunzione di un esperto supplementare per garantire un'adeguata eguaglianza di trattamento dei casi nell'applicazione della legge.
312 Sul piano cantonale e comunale I 6 Cantoni interessati dovranno assumere i 400 000 franchi, che corrispondono alla metà delle loro spese amministrative, sopportate attuamente dalla Confederazione. L'aumento del numero dei beneficiari potenziali cagionerà pure ai Cantoni un compito un po' più gravoso e complesso che però, in generale, potrà probabilmente essere svolto con effettivi immutati. Non ci sono ripercussioni dirette per i comuni.
32 Altre conseguenze II disegno allegato tiene conto di parecchi imperativi molto attuali. Favorisce il mantenimento e lo sviluppo di possibilità di guadagno nelle regioni discoste, in cui tende anche a migliorare le condizioni d'esistenza. Da più spazio ai problemi ecologici, in particolare a quelli connessi con la nuova legge sulla protezione delle acque. Sostiene secondo i principi fondamentali finora validi (vedi segnatamente art. 3 cpv. 1 lett. a), ma per una cerchia leggermente ampliata, i richiedenti che sono realmente tributari di un aiuto.
4 Programma di legislatura II disegno è stato preannunciato nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339) sotto il titolo: Nuova ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (2° pacchetto). Come già abbiamo rilevato alla fine del n. 11, il presente disegno di revisione è stato scorporato, nel maggio 1988, dal complesso di dette misure.
5 Situazione in rapporto al diritto europeo e al GATT Nel quadro della politica agraria comune, la CE partecipa pure al finanziamento di provvedimenti intesi a migliorare le basi di produzione. In futuro, queste attività saranno senza dubbio rafforzate. La forma dei prestiti a interesse ridotto per gli investimenti agricoli è d'altronde praticamente ricorrente in tutti i paesi dell'Europa occidentale. La legge sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola non tange, nel suo insieme, alcun accordo e alcuna raccomandazione a livello internazionale. Le medesime considerazioni sono valide nei nostri rapporti con l'AELS. Le presenti proposte di modificazione sono quindi compatibili con il diritto europeo. Queste proposte non sono neppure contrarie ai negoziati in corso nel quadro del GATT (Uruguay-Round). In effetti, l'obiettivo a lungo termine di una riduzione sostanziale dei provvedimenti di sostegno e di protezione dell'agricoltura concerne soltanto le disposizioni intese a promuovere la produzione o scuscettibili di perturbare il mercato e non i pagamenti diretti e i provvedimenti per migliorare le basi gestionali e per ridurre i costi, come per esempio i crediti d'investimento.
6 Basi giuridiche 61 Costituzionalità La legge federale del 23 marzo 1962 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola si basa sugli articoli 31bis capoversi 2 e 3 lettera b, 42ter, 64 e 64bis della Costituzione federale. Le nuove disposizioni si basano sui medesimi articoli costituzionali.
62 Delega di competenze legislative Giusta l'articolo 49, la competenza di fissare il limite superato il quale la Confederazione può fare opposizione è delegata al nostro Collegio, onde facilitare l'adeguamento periodico.
Mutui d'investimento - Evoluzione dei versamenti della Confederazione, dei rimborsi e dei crediti accordati dai Cantoni
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Appendice 2 Fondi della Confederazione messi a disposizione dei Cantoni (Stato al 31 die. 1988) Cantoni Fondi della Confederazione Fr.
Zurigo 69 038 039.80 5,04 Berna 237351896.95 17,32 Lucerna 108 965 987.25 7,95 Uri 14850261.55 1,08 Svitto 34838404.10 2,54 Obvaldo 22 425 837.20 1,65 Nidvaldo 12851335.20 0,94 Glarona 11475707.05 0,84 Zugo 11 157 377.70 0,81 Friburgo 91 323 849.20 6,66 Soletta 37595902.15 2,74 Basilea Campagna 18507410.30 1,35 Sciaffusa 15152738.45 1,11 Appenzello Esterno 22 185 629.45 1,62 Appenzello Interno 21 444 850.— 1,57 San Gallo 105 012 166.65 7,66 Grigioni I l i 184 832.10 8,11 Argovia 68 805 343.85 5,02 Turgovia 56024158.75 4,09 Ticino 34 858 935.50 2,54 Vaud 90 078 590.30 6,57 Vallese 93 464 756.65 6,82 Neuchâtel 39293138.20 2,87 Ginevra 8157631.— 0,60 Giura 34 210 220.65 2,50 Totale 1 370 255 000.00 100,00
Appendice 3 Mutui d'investimento accordati alle persone fisiche e alle persone giuridiche (dal 1° nov. 1962 al 31 die. 1988) Genere di provvedimento Totale dei mutui accordati Casi Mio fr. fa')
Persone fisiche Miglioramenti strutturali propriamente detti
Raggruppamenti di terreni, sentieri, miglioramento di alpeggi, approvvigionamento idrico e drenaggi . 1392 32,2 1,0
Colonizzazione 1 302 98,1 3,0
Estensione delle branche di trasformazione 1 854 79,6 2,4
Impianti viticoli, frutticoli e orticoli .. 505 18,6 0,6
Acquisti di terreno e di edifici 5507 225,6 6,8 Totale 10560 454,1 13,8 Costruzioni (senza fattorie di colonizzazione)
Stabili d'abitazione 11 831 526,1 16,0
Stabili rurali 15572 869,1 26,4
Stabili d'abitazione e d'esercizio (in parte con inventario) 5784 279,1 8,4 Totale 33187 1 674,3 50,8 Inventario (macchine, bestiame) . 19150 344,5 10,4 Rilevamento d'immobili
In proprietà (in parte con inventario e in rapporto a provvedimenti edili) 10644 490,1 14,9
In affitto agricolo 9083 333,2 10,1 Totale 19727 823,3 25,0 Totale persone fisiche 82624 3 296,2 100 Persone giuridiche Prestiti a lungo termine per Miglioramenti strutturali propriamente detti
Raggruppamenti di terreni, sentieri, miglioramenti di alpeggi . 1 858 170,5 27,8
Approvvigionamento idrico, eliminazione delle acque di rifiuto, 507 49,5 8,1 Totale 2365 220,0 35,9
Genere di provvedimento Totale dei mutui accordati Casi Mio fr. ToM
Attrezzature agricole in comune
per la valorizzazione del latte . 2 168 209,7 34,2
per i cereali, le patate, i legumi, ecc 581 95,0 15,5
altri 596 42,9 7,0 Totale 3345 347,6 56,7 Macchine utilizzate in comune . . 2287 45,7 7,4 Totale prestiti a lungo termine . . 7997 613,3 100 Crediti di costruzione di una durata di 1-2 anni (Grandi progetti di bonifiche fondiarie e di urbanizzazione nella regione di montagna) 4068 1 084,4
" In per cento dell'ammontare dei prestiti accordati, rispettivamente a persone fisiche e a persone giuridiche (senza i crediti di costruzione).
Ripartizione, tra i vari provvedimenti, delle autorizzazioni annue di mutui d'investimento Appendice 4
Appendice 5
Aiuti per la conduzione aziendale accordati dal 1973 dai Cantoni (quota federale e quota cantonale)
Anno Mutui Fideiussioni Sussidi Nu- Ammon- Nu- Ammon- Nu- Ammonmero tare mero tare mero tare Fr. Fr. Fr.
1973 354 7 145 200 2 106000 1974 361 9544000 4 85000 4 25500 1975 532 12 432 300 2 60000 1976 381 10410900 5 129500 1 5000 1977 302 8 026 100 9 498000 1 15000 1978 391 10 385 900 8 338000 1 500 1979 352 9 764 500 9 326500 1 12000 1980 371 10 542 600 8 550000 1 8000 1981 381 12 675 000 3 105000 1982 465 15225200 11 1 057 400 1983 429 13285250 15 1003000 1 32500 1984 312 10 674 600 12 652000 1985 278 11 216200 15 900200 1986 324 13 525 700 40 2129000 1987 284 12 300 540 25 1583000 1988 273 12561 300 17 1001 000
Totale 5790 179715290 185 10 523 600 10 98500
Legge federale Disegno su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola Modificazione del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 1989'>, decreta:
I La legge federale del 23 marzo 19622 su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola è modificata come segue:
Titolo Legge federale su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (LCI)
Modificazione di titoli e di note marginali Sono sostituite:
le designazioni «Titolo» con «Capitolo» e «Capitolo» con «Sezione»;
le note marginali con titoli.
Espressioni soppresse o sostituite Sono soppressi:
il rinvio tra parentesi «art. 2» dell'articolo 12 capoverso 1 periodo introduttivo;
il rinvio tra parentesi «art. 26» degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 2;
il rinvio tra parentesi «art. 2 e 26» degli articoli 41 1° periodo, 42 capoverso 1, 46 capoverso 1 1 ° periodo, 48 capoverso 1 lettera a, 56 capoverso 2 2° periodo;
il rinvio tra parentesi «art. 2 o 26» degli articoli 43 capoverso 1 1° periodo e 45 capoverso 1. Sono sostituiti:
l'espressione «nel presente titolo» con «nella presente legge», nell'articolo 2 capoversi 1 e 2; « RS 914.1
Crediti agricoli d'investimento
il rinvio «articoli 11, 18 e 30» con «articolo 7a» nell'articolo 41 1° periodo;
il rinvio tra parentesi «art. 44 cpv. 2» con «art. 44 cpv. 1» nell'articolo 48 capo verso 1 lettera b;
il rinvio tra parentesi «art. 11 cpv. 5, 18 cpv. 1 e 30 cpv. 4» con il rinvio tra parentesi «art. la cpv. 3» nell'articolo 48 capoverso 1 lettera e.
Modificazioni di prescrizioni
Capitolo 1: Disposizioni generali Art. l Principio La Confederazione promuove le misure volte a migliorare durevolmente le condizioni di produzione e d'esercizio agricoli e, segnatamente nella regione di montagna, a favorire il mantenimento di aziende contadine. A tale scopo, essa mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per la concessione di crediti d'investimento e di aiuti per la conduzione aziendale. I Cantoni concedono questi crediti e questi aiuti sotto forma di prestiti o fideiussioni. Dev'essere tenuto conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio, dell'ambiente e degli animali, come pure della pianificazione del territorio. 1 crediti d'investimento e gli aiuti per la conduzione sono stabiliti in modo tale che la produzione agricola assicuri, per quanto possibile, l'approvvigionamento del Paese, corrisponda alla capacità d'assorbimento del mercato indigeno e alle possibilità di esportazione. All'atto della concessione di crediti d'investimento e di aiuti per la conduzione aziendale, va tenuto particolarmente conto delle condizioni d'esistenza difficili e dell'occupazione decentralizzata del territorio, segnatamente nelle regioni di montagna.
Art. 3 cpv. 1 In generale, i crediti d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale sono concessi soltanto se: a. il richiedente colloca o ha collocato, per quanto si possa pretendere da lui, i mezzi propri e il suo credito; b. il richiedente ha acquistato o può acquistare l'azienda o parti della medesima a condizioni adeguate; e. l'onere finanziario totale dopo la concessione è sopportabile per il richiedente o eventualmente i suoi membri; d. nessun mutuo a interesse ridotto è accordato in virtù di altre leggi federali; nel caso contrario viene applicata la legge meglio corrispondente al compito di cui si tratta.
Crediti agricoli d'investimento
Art. 4 cpv. 11° per. e cpv. 2 1 servizi cantonali competenti determinano in ciascun caso le condizioni e gli oneri che devono essere imposti onde conseguire lo scopo dei mutui accordati 0 garantiti. ... Di norma, il richiedente è tenuto a rimborsare adeguatamente, oltre i mutui giusta la presente legge, anche gli altri crediti.
Art. 5 Interessi dei mutui In generale, i mutui sono concessi senza interesse. Nella misura in cui una loro rimunerazione appare sopportabile, il servizio cantonale competente ne assume, in generale, la fideiussione.
Art. 6 cpv. 1 e 3 (nuovo) 1 mutui concessi o garantiti devono essere rimborsati entro un termine massimo di 25 anni. Il servizio cantonale competente può prevedere un periodo di avvio di 5 anni al massimo durante il quale non sarà effettuato alcun rimborso. La durata della restituzione è fissata giusta il genere di provvedimenti e le possibilità economiche dell'azienda. Sentito il debitore, il servizio cantonale competente si riserva, nel contratto di mutuo, la possibilità di ridurre adeguatamente la durata di rimborso, se nel frattempo la situazione economica del debitore è migliorata al punto tale che possa essere ragionevolmente pretesa da lui una prestazione accresciuta.
Art. 7 Domande Le domande di crediti d'investimento e di aiuti per la conduzione aziendale devono essere presentate al servizio cantonale competente. II richiedente e il suo coniuge sono tenuti a fornire tutti i dati occorrenti per l'esame della domanda e a presentare la documentazione occorrente. Se necessario, il servizio cantonale competente può assumere informazioni sulla loro situazione finanziaria presso terzi o servizi ufficiali. Se il richiedente è un ente collettivo o un istituto di diritto privato o pubblico, il diritto di assumere informazioni vale pure per i loro membri. Le informazioni sul richiedente possono essere utilizzate soltanto per l'esame della domanda. Le domande di crediti d'investimento devono essere presentate tempestivamente in modo che la procedura possa essere svolta prima dell'avvio dei provvedimenti. Questo principio non è applicabile ai grandi lavori di bonifiche fondiarie, eseguiti in più tappe e sussidiati dalla Confederazione.
Art. 7a Esame e decisione
1 II servizio cantonale competente esamina la domanda. Valuta segnatamente
Crediti agricoli d'investimento
l'opportunità delle misure previste e i loro effetti sulla produttività delle aziende interessate. II servizio cantonale competente si pronuncia sulla domanda e fissa le condizioni e gli oneri. Notifica la sua decisione anche al servizio federale competente. Conclude il contratto di mutuo o di fideiussione appena la decisione è passata in giudicato (art. 46 e 49). Se le fideiussioni implicano condizioni e oneri per il debitore principale, tali condizioni ed oneri sono per legge parte integrante del contratto di mutuo concluso tra il creditore e il debitore principale.
Capitolo 2: Crediti d'investimento Sezione 1: Limitazione della durata Art. 8 1° per. Nessun mutuo d'investimento sarà accordato o garantito dopo il 31 ottobre 2012. ...
Sezione 2: Crediti d'investimento in favore di enti collettivi e istituti di diritto privato e pubblico Art. 9 Beneficiari I crediti d'investimento possono essere accordati agli enti collettivi e agli istituti di diritto privato o pubblico. In generale i crediti devono giovare direttamente a membri che esercitano un'attività agricola.
Art. 10 Provvedimenti promossi I 1 crediti d'investimento sono destinati a provvedimenti idonei a migliorare le condizioni di produzione e d'esercizio, in particolare: a. per bonifiche fondiarie, compreso l'acquisto cautelare di terreno, come pure per la costruzione o il risanamento di edifici rurali, provvedimenti di scolo delle acque di rifiuto e opere forestali correlative alle bonifiche fondiarie previste nel titolo quinto della legge sull'agricoltura ''; per progetti importanti pluriennali nella regione di montagna, i crediti d'investimento possono anche essere concessi sotto forma di crediti di costruzione; b. per la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine per razionalizzare l'azienda o facilitare la trasformazione e l'immagazzinamento dei prodotti.
Crediti agricoli d'investimento
Anche se il bisogno è giustificato, i crediti d'investimento, giusta il capoverso 1 lettera b, non vengono concessi qualora: a. l'organizzazione richiedente commercializzi un volume importante di prodotti che non provengono dalle attività dei suoi membri; b. nel raggio considerato sussistano aziende individuali che intendono e possono svolgere altrettanto bene i compiti previsti.
Art. 11 Abrogato
Art. 12 ut. Disdetta dei mutui
Sezione 3: Crediti d'investimento a persone fisiche Art. 13 Assegnatari 1 crediti d'investimento possono essere concessi alle persone fisiche che gestiscono o, dopo l'investimento, gestiranno direttamente un'azienda agricola come proprietari o affittuari. I crediti d'investimento sono accordati agli affittuari in generale soltanto per l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere d ed f. Nel caso di affitto temporaneo in previsione della trasmissione dell'azienda a un discendente, i crediti d'investimento per l'esecuzione dei provvedimenti giusta l'articolo 14 capoverso 1 lettera a possono essere accordati a proprietari che non gestiscono direttamente l'azienda.
Art. 13 a Presupposti L'azienda del richiedente deve: a. assicurare a lungo termine a una famiglia rurale sufficienti mezzi d'esistenza, se necessario con il concorso di un'attività non agricola complementare, e b. essere gestita razionalmente. Per assicurare la gestione del suolo agricolo e un'occupazione sufficiente del territorio, i crediti d'investimento, segnatamente nella regione di montagna, possono essere accordati eccezionalmente anche ad aziende che garantiscono un'esistenza sufficiente soltanto con il concorso di un'attività principale non agricola 1) (aziende accessorie).
Crediti agricoli d'investimento
Art. 14 Provvedimenti promossi 1 crediti d'investimento possono essere accordati per provvedimenti idonei a istituire e a migliorare le basi d'esercizio, segnatamente per: a. costruire, sistemare o migliorare case d'abitazione ed edifici d'esercizio necessari all'azienda; b. finanziare il saldo delle spese per bonifiche fondiarie di cui nel titolo quinto della legge sull'agricoltura 1); e. migliorare gli alpeggi e le foreste che vi appartengono; d. acquistare tutto o una parte (sviluppo esterno) di un'azienda agricola; e. impiantare e sviluppare una branca agricola particolare (sviluppo interno); f. acquistare l'inventario necessario alla gestione di un'azienda agricola (macchine, attrezzature, utensili, bestiame); g. sistemare e trasformare edifici esistenti, onde esercitarvi a titolo principale o accessorio un'attività non agricola, ma affina alle attività dell'azienda (trasformazione artigianale di materie prime provenienti dalla regione, vitto e alloggio a turisti) nelle regioni di cui all'articolo 13a capoverso 2. 1 provvedimenti intesi a sviluppare un'azienda agricola (sviluppo esterno o interno) vengono promossi soltanto se il richiedente non beneficia ancora di adeguate condizioni d'esistenza.
Art. 15-17 Abrogati
Art. 18 Divieto di alienazione Qualora si tratti di investimenti importanti e concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere a-e e g, la concessione di un credito d'investimento è vincolata al divieto di alienazione dell'azienda in tutto o in parte, nei 25 anni seguenti. II divieto non è applicabile ai casi seguenti: a. acquisto per successione o attribuzione dell'azienda intera a titolo di divisione ereditaria; b. alienazione dell'azienda intera a un erede legittimo o a una persona che abbia un diritto legittimo di prelazione. Si può rinunciare a un divieto di alienazione quando lo stesso scopo può essere conseguito con provvedimenti di un'altra legge. II servizio cantonale competente può, per motivi gravi, rinunciare a imporre un termine di divieto, autorizzare Palienzazione prima della sua scadenza o abrogarlo. Nei due ultimi casi, tale servizio decide in quale misura dev'essere rimborsato il credito. 5 II termine di divieto è iscritto nel registro fondiario. » RS 910.1
Crediti agricoli d'investimento
Art. 19 tit. cpv. 2 per. introduttivo e lett., a Garanzia e disdetta dei mutui II servizio cantonale competente può disdire il mutuo in ogni momento con un preavviso di almeno sei settimane: a. se il debitore aliena o sottrae in altro modo dallo scopo per cui fu concesso il mutuo gli impianti e le attrezzature di cui all'articolo 14 o parte di essi, se li trascura, rinuncia al loro impiego o cessa di condurre l'azienda, salvo se quest'ultima viene affittata a un discendente e il mutuo concerne un investimento immobiliare.
Sezione 4: Finanziamento Art. 20 tit. cpv. 1-3 Crediti della Confederazione, responsabilità dei Cantoni La Confederazione accorda ai Cantoni mutui, senza interesse, per la concessione di crediti d'investimento. II credito annuo destinato al finanziamento dei mutui è stabilito secondo i bisogni e tenuto conto della situazione finanziaria della Confederazione. Quest'ultima può accordare nuovi fondi fino al 31 ottobre 2012. La ripartizione del credito tra i Cantoni è operata in funzione dei loro bisogni, dell'importanza della loro agricoltura e della proporzione del loro territorio situato nella regione di montagna. È tenuto conto dei rimborsi e di eventuali interessi convenuti tra il servizio cantonale competente e gli assegnatari dei mutui.
Art. 21 Impiego dei rimborsi e degli interessi dei mutui II servizio cantonale competente reimpiega i mezzi seguenti per la concessione di crediti d'investimento secondo il presente capitolo: a. rimborso di mutui; b. interessi incassati; e. ammontari riscossi in virtù dell'articolo 4 capoverso 1.
Art. 22 cpv. 1 1° per. e 2 Le spese d'amministrazione dei servizi cantonali competenti per la concessione di crediti d'investimento sono sopportate dai Cantoni. ...
2 Abrogato
Art. 23 Debiti dei Cantoni verso la Confederazione Le prestazioni della Confederazione come pure gli interessi incassati e gli ammontari giusta l'articolo 21 lettere b-c sono debiti dei Cantoni e devono
Crediti agricoli d'investimento
essere rimborsati il 1° novembre 2012, fatti salvi i contratti di mutuo che scadranno dopo questa data. Decorso tale termine, il Consiglio federale, uditi i Cantoni, darà le prescrizioni particolari. Se, in un Cantone, i rimborsi, gli interessi incassati e gli ammontari giusta l'articolo 4 capoverso 1 superano i bisogni, la Confederazione può esigere la restituzione degli assegnamenti superflui innanzi il 1° novembre 2012.
Art. 24 Perdite Le perdite derivanti da mutui, comprese le spese occorrenti di procedura, sono sopportate dai Cantoni. Le perdite derivanti da fideiussioni sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni interessati, secondo l'articolo 35.
Capitolo 3: Aiuti per la conduzione Sezione 1: Disposizioni generali Art. 25 e 26 Abrogati
Art. 27 Principio, campo d'applicazione Al gestore di un'azienda agricola può essere accordato un aiuto per eliminare o prevenire strettezze finanziarie non ascrivibili a sua colpa. L'azienda deve adempiere i presupposti giusta l'articolo Ì3a capoversi 1 e 2. II servizio cantonale competente può decidere i provvedimenti seguenti a titolo di aiuto per la conduzione: a. convertire debiti esistenti, segnatamente quelli la cui rimunerazione è resa impossibile da investimenti operati con crediti di investimento; b. permettere al gestore di sopportare oneri finanziari temporanei ed eccezionali per l'azienda e la famiglia. Vi è strettezza finanziaria quando il richiedente, nonostante un ricorso ragionevole alle sue posssibilità di ottenere crediti, non sia in grado momentaneamente di soddisfare i suoi obblighi finanziari. Gli aiuti per la conduzione non possono essere accordati per i provvedimenti giusta l'articolo 14 capoverso 1 lettere a-e e g.
Tit. precedente l'art. 28 e art. 28 a 31 Abrogati
Art. 32 cpv. 2 1 capoversi 2 a 4 dell'articolo 19 sono applicabili per analogia.
Crediti agricoli d'investimento
Art. 33 Abrogato
Sezione 2: Finanziamento Art. 34 cpv. I e 2, primo per. La Confederazione fornisce ai Cantoni le prestazioni d'aiuto in forma: a. di mutui gratuiti da assegnare come mutui alle aziende agricole; b. di fondi per la copertura di perdite derivanti da fideiussioni (art. 40). Alle spese della Confederazione previste nel capoverso 1 lettera a, è sopperito con il Fondo di sdebitamento. ...
Art. 35 cpv. 2 prima parte del primo per. Le prestazioni della Confederazione sono graduate secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e tenuto conto della proporzione del loro territorio situato nella regione di montagna; ...
Art. 36 Abrogato
Art. 37 Impiego dei mutui restituiti I mutui restituiti sono ripartiti tra la Confederazione e il Cantone secondo la loro partecipazione, ed erogati nuovamente dal servizio competente nell'aiuto in conformità del presente capitolo.
Art. 38 cpv. 1 e 2 primo e secondo per. Le spese d'amministrazione dei servizi cantonali competenti sono sopportate dai Cantoni, con riserva del capoverso 2. Gli interessi e le provvigioni di fideiussioni, nonché gli importi giusta l'articolo 4 capoverso 1 servono, innanzitutto, a pagare le spese d'amministrazione. Il rimanente eventuale è ripartito tra la Confederazione e i Cantoni secondo la loro partecipazione e reimpiegato nell'aiuto in conformità del presente capitolo.
Art. 39 lit., cpv. 1 e 1bis (nuovo) Debiti dei Cantoni verso la Confederazione Le prestazioni della Confederazione, eccettuata la quota nelle perdite (art. 40), sono debiti dei Cantoni verso la Confederazione. La stessa norma è applicabile anche alla quota federale nell'eccedenza di interessi, provvigioni su fideiussioni e importi giusta l'articolo 4 capoverso 1, reimpiegata nell'aiuto in virtù dell'articolo 38 capoverso 2.
Crediti agricoli d'investimento
1bis Se i fondi messi a disposizione del Cantone superano i bisogni, la Confederazione può esigere la restituzione dèlia sua quota nell'eccedenza.
Titolo precedente l'articolo 41
Capitolo 4: Disposizioni particolari Sezione 1: Diritto applicabile, servizio di assistenza tecnica, esenzione fiscale, protezione giuridica, vigilanza Art. 44 cpv. 2 e 45 cpv. 4 Abrogati
Art. 46 cpv. 3 Nel caso di diniego del permesso di annullare o modificare un divieto di alienazione secondo l'articolo 18 capoverso 4, è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro la decisione cantonale di ultima istanza, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria i)
Art. 47 e 48 cpv. 2 Abrogati
Art. 49 Vigilanza 1 servizi cantonali competenti sono soggetti alla vigilanza dei Cantoni. L'alta vigilanza è esercitata dalla Confederazione. Se i nuovi crediti d'investimento e gli aiuti per la conduzione, da soli o aggiunti ai saldi di mutui o fideiussioni anteriori, superano un determinato importo (importo limite), la Confederazione può fare opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, alle decisioni dell'autorità cantonale sulle domande o sui ricorsi, qualora si fondino su accertamenti di fatto inesatti o incompleti, violino il diritto o siano inadeguate. Il Consiglio federale fissa l'importo limite. Se i crediti d'investimento sono concessi in forma di crediti di costruzione giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a, non è tenuto conto del saldo dei crediti concessi anteriormente. In caso di opposizione, la Confederazione medesima pronuncia sulla questione. Può incaricare l'autorità cantonale di prima istanza di completare gli accertamenti di fatto o informarsi direttamente presso i richiedenti e far verificare sul posto la fondatezza della loro domanda. Prima di decidere sente l'autorità cantonale competente.
Crediti agricoli d'investimento
Le decisioni della Confederazione sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Titolo precedente l'articolo 54
Capitolo 5: Disposizioni finali
II Disposizione transitoria Se lo scopo dei provvedimenti applicati e dei crediti d'investimento non può più essere compromesso, i divieti di frazionamento decisi prima del ..., sono totalmente o parzialmente abrogati dal servizio cantonale competente, sia d'ufficio, sia su domanda del proprietario interessato.
Ili Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Messaggio concernente la modificazione della legge federale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola del 27 novembre 1989
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1990 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 04 Cahier Numero
Geschäftsnummer 89.079 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 30.01.1990 Date Data
Seite 146-195 Pagina
Ref. No 10 116 229
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