FF 1990 II 980
Legge federale sull'organizzazione militare (Organizzazione militare - OM) Modificazione del 22 giugno 1990
Termine di referendum: 1 ° ottobre 1990
#Legge federale ST#
sull'organizzazione militare (Organizzazione militare - OM) Modificazione del 22 giugno 1990
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 19891', decreta:
I L'organizzazione militare 2) è modificata come segue:
Art. l cpv. 3 L'obbligo militare si adempie prestando servizio (servizio militare) nelle classi dell'esercito.
Art. 1bis Chi non è reclutato nell'anno in cui compie i 28 anni o, pur essendolo stato, non ha assolto la scuola reclute nell'anno in cui compie i 30 anni non è astretto al servizio militare; egli è a disposizione della protezione civile. Il Consiglio federale determina le eccezioni.
Art. 5 cpv. ] ' In occasione del reclutamento, gli uomini sono suddivisi in abili e inabili al servizio. La decisione al riguardo può essere differita di quattro anni al massimo.
Art. W Ogni militare può essere obbligato ad accettare un grado, ad assumere un comando o una funzione e a prestare il pertinente servizio.
Art. 15 In qualsiasi tempo, il militare può essere dichiarato inabile al servizio per motivi di salute. ') FF 1989 II 942
980 1990-411
Art. 20 II Consiglio federale può ordinare che siano incorporati o assegnati all'esercito: a. gli Svizzeri e le Svizzere che si prestano volontariamente; b. gli esclusi dal servizio giusta gli articoli 16, 17, 18, 18bis e 19, nel servizio attivo. Quanti si prestano volontariamente possono essere chiamati in servizio. II Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 20bis Per combattere le malattie trasmissibili o di natura maligna, il Consiglio federale può ordinare la vaccinazione obbligatoria dei reclutandi abili al servizio e dei militari.
Art. 31 frase introduttiva e n. 4 I Comuni mettono a disposizione gratuitamente:
4. i pannelli d'affissione per gli avvisi di leva e altre comunicazioni delle autorità militari.
VII. Protezione giuridica in affari non patrimoniali del servizio militare Art. 34bis La protezione giuridica del militare in materia di comandi è disciplinata dal regolamento di servizio dell'esercito. Sono comandi tutti gli ordini pronunciati da superiori militari. Il Consiglio federale stabilisce quali ordini emanati da autorità militari federali e cantonali nei confronti di un militare siano considerati comandi. La protezione giuridica in altri ambiti non patrimoniali è disciplinata dalla legge federale sulla procedura amministrativa 1), trattandosi di autorità federali, e dal corrispondente diritto cantonale, trattandosi di autorità cantonali.
Art. 34ter II militare che subisce torto da un superiore, da un altro militare o da un'autorità militare ha il diritto di presentare reclamo. Contro la decisione sul reclamo è dato ricorso all'istanza superiore e da questa al Dipartimento militare federale, la cui decisione è inappellabile. Contro le decisioni dei dipartimenti militari cantonali è dato ricorso diretto al Diparti- ') RS 172.021
mento militare federale, purché il Cantone non preveda il ricorso al governo cantonale. II reclamo e il ricorso sono evasi con procedura semplice, rapida e gratuita; entrambi sono privi d'effetto sospensivo. Ciò nonostante, in casi eccezionali e per ragioni particolari, l'istanza adita può conferir loro tale effetto.
Art. 34quater Contro chiamate in servizio, decisioni di rinvio del servizio, di servizio anticipato, di servizio volontario e di dispensa può essere inoltrata una domanda di riesame. Contro questi comandi il reclamo non è ammesso. Le decisioni d'idoneità al servizio delle Commissioni per la visita sanitaria sono impugnabili tramite ricorso presso un'altra commissione per la visita sanitaria. La decisione di quest'ultima è inappellabile. II richiedente cui è negata la possibilità di prestare servizio non armato per motivi di coscienza può inoltrare ricorso al Dipartimento militare federale, secondo la legge federale sulla procedura amministrativa 1). La decisione del Dipartimento è inappellabile. Trattandosi di decisioni secondo gli articoli 17 a 19 e di analoghe sanzioni amministrative, la protezione giuridica è disciplinata dalla legge federale sulla procedura amministrativa 1).
Art. 38 n. 7 Abrogato
Art. 51 Gli ufficiali non incorporati in uno stato maggiore o in un'unità sono a disposizione degli uffici federali. Possono essere chiamati a servire in scuole e corsi. 1 sottufficiali, gli appuntati, i soldati della landsturm e le donne arruolate nell'esercito non incorporati nella truppa sono assegnati alla riserva di personale.
Art. 66 cpv. 2 Le nomine e le promozioni contrarie ai disposti della presente legge o alle sue norme esecutive possono essere dichiarate nulle. Il Consiglio federale definisce le competenze.
Art. 72bis Per necessità militari, a soldati, appuntati e sottufficiali con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d'ufficiale. In tal caso, essi devono prestare i relativi servizi, eccettuati quelli per la promozione. ') RS 172.021
Con il conferimento della funzione essi sono nominati ufficiali specialisti e ottengono gli stessi diritti ed obblighi di un ufficiale. II Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina. La funzione d'ufficiale è assegnata solo per il periodo in cui è esercitata.
Art. 93 cpv. 2 Abrogato
Art. 95 La fornitura dell'armamento, dell'equipaggiamento personale e degli oggetti d'equipaggiamento speciali agli ufficiali ed agli ufficiali specialisti è disciplinata dal Consiglio federale.
Art. 99 1 sottufficiali, gli appuntati e i soldati devono far ispezionare il loro equipaggiamento. L'obbligo d'ispezione è assolto in servizio militare o tramite un'ispezione fuori servizio. Fuori servizio, gli obbligati devono svolgere complessivamente tre ispezioni; il Consiglio federale ne fissa i turni e stabilisce le eccezioni. Di regola, i Cantoni organizzano le ispezioni a livello regionale.
Art. 104 La Confederazione sostiene le società e, in generale, le iniziative che mirano a una formazione militare preparatoria della gioventù. In tale contesto, si da speciale importanza all'istruzione nel tiro; la Confederazione fornisce gratuitamente le armi, le munizioni e l'equipaggiamento necessari.
Art. US La durata delle scuole e dei corsi stabilita dalla legge può essere aumentata di due giorni al massimo per singoli militari incaricati di lavori speciali di preparazione, organizzazione e licenziamento. Per le ricognizioni e la preparazione dei corsi, gli ufficiali possono essere chiamati a prestare servizio fino a sei giorni e i sottufficiali fino a due giorni. Tali giorni di servizio sono suppletivi.
Art. 120 Le formazioni dell'attiva e le formazioni composte dall'attiva e da altre classi dell'esercito seguono corsi di ripetizione. Le formazioni della landwehr e le formazioni composte da landwehr e da landsturm seguono corsi di complemento. Le formazioni della landsturm seguono corsi della landsturm. Di regola, i corsi di ripetizione si svolgono annualmente, mentre i corsi di complemento e della landsturm ogni due, tre o quattro anni.
Art. 121 cpv. 1 e 2 1 corsi di ripetizione e di complemento durano al massimo 20 giorni; quelli della landsturm al massimo 13. 2 Abrogato
Art. 122 cpv. 1 Gli ufficiali compiono tutti i servizi di formazione della loro unità o del loro stato maggiore. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.
Art. 123bis, 132 e 135 Abrogati
Art. 126 La Confederazione sostiene, in ragione della loro importanza, anche altre istituzioni che servano a sviluppare le attitudini militari, a condizione che si assoggettino alle sue prescrizioni e al suo controllo.
Art. 151 cpv. 1, terzo periodo e cpv. 3 I Terzo periodo abrogato Altre autorità militari, le autorità della tassa d'esenzione dal servizio militare, dell'assicurazione militare, della protezione civile e della circolazione stradale e i tribunali possono, se una legge lo prevede, chiedere informazioni su militari.
Art. 151bis I 1 giudici civili possono esigere informazioni dal Sistema automatico di gestione del personale dell'esercito (PISA) su dati militari dell'imputato e dell'indiziato se: a. si persegue un crimine o delitto la cui gravita o natura giustificano la richiesta; \
b. il reato, commesso durante il servizio militare, sottosta alla giurisdizione penale civile. Le stesse informazioni possono essere richieste dal procuratore generale della Confederazione, nell'ambito di una procedura penale federale, prima che sia aperta l'istruzione preparatoria.
Art. 153 cpv. 1 e 3 ' I Cantoni forniscono unità e stati maggiori di battaglione di fanteria e, parzialmente, le unità della landsturm. L'Assemblea federale può incaricare i Cantoni di fornire formazioni di altre armi e servizi ausiliari. 3 Abrogato
Art. 155 La Confederazione assegna alle formazioni cantonali gli ufficiali, i sottufficiali e i soldati di altre armi e servizi ausiliari loro necessari.
Art. 156 cpv. 1 ' I Cantoni nominano i comandanti e gli ufficiali cantonali delle formazioni da essi costituite.
Art. 160 cpv. 2 e 3 II Consiglio federale può chiamare in servizio il personale necessario per i seguenti scopi: a. salvaguardare la sovranità aerea; b. garantire lo svolgimento della mobilitazione; e. porre in funzione i servizi coordinati; d. porre in funzione gli stati maggiori di crisi; e. portare soccorsi in caso di catastrofe. 1 servizi previsti dal capoverso 2 sono di regola computati nell'obbligo complessivo di prestare servizio militare; il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.
Art. 161 cpv. 2 Le domande di differimento della scuola reclute sono decise dalle autorità cantonali incaricate della chiamata, secondo le direttive dell'ufficio federale competente. Il Consiglio federale stabilisce i principi.
Art. 220 Non sottostanno a referendum i decreti di competenza dell'Assemblea federale secondo gli articoli 1 capoverso 4, 11 capoverso 2, 28 capoverso 2, 33 capoverso 2, 45, 87, 123, 130, 134, 153 capoversi 1 e 2, 158 capoverso 4 e 200, né le disposizioni completive sulla procedura amministrativa militare.
Art. 221bis II Consiglio federale attua la soppressione del servizio complementare e introduce l'incorporazione differenziata. In particolare esso stabilisce le successive visite di controllo, la presa in consegna dell'equipaggiamento, l'attribuzione dei gradi, la durata dei corsi d'introduzione per gli idonei al servizio della riserva di personale, nonché l'incorporazione e l'organizzazione degli stati maggiori e delle truppe. Ai Cantoni spetta l'esecuzione delle presenti disposizioni, per quanto attiene ai loro ambiti.
II Le modificazioni e le abrogazioni del diritto previgente figurano in allegato; quest'ultimo è parte integrante della presente legge.
Ili Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo, ad eccezione dei numeri 4 a 6 dell'allegato concernenti la modificazione e l'abrogazione del diritto previgente. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Allegato (n. II) Modificazioni e abrogazioni
1 Legge federale sulla procedura amministrativa (PA)1)
Art. 3 lett. d Non sono regolate nella presente legge: d. la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in materia di comandi militari, per quanto l'articolo 34quater dell'organizzazione militare 2) non preveda altrimenti, la procedura militare di stima di prima istanza;
Art. 74 lett. d Abrogata
2 Codice penale militare (CPM)3)
L'espressione «e quelle assegnate ai servizi complementari» è stralciata nell'articolo 2 numeri 1, 3 e 4.
Art. 30 cpv. 2 In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l'esecuzione militare della detenzione. Esso emana le disposizioni in merito.
3 Decreto federale del 30 marzo 19494) concernente l'amministrazione
dell'esercito (DAE) Art. 11 cpv. 1 1 militari ricevono il soldo secondo il loro grado. È fatto salvo l'articolo 18.
Art. 18 Gli ufficiali specialisti ricevono un soldo di funzione di 16 franchi. » RS 172.021
Art. 19 cpv. 1, secondo perìodo ... Hanno però diritto all'indennità di vestiario. ...
Art. 20, 21 e 22 Abrogati
Stralcio di espressioni Art. 3 cpv. 2: «i contabili dei servizi complementari» Art. 12 n. 2 lett. e: «eccezion fatta per i complementari chiamati a riunioni di organizzazione» Art. 19 cpv. 2: «o complementare».
4 Decreto federale del 20 dicembre 1960 1) sull'organizzazione
delle truppe (OT)
Art. l lett. g Abrogata
Art. 5 cpv. 1, terzo periodo ... Nelle altre formazioni dell'esercito vengono incorporati i militari della landwehr e della landsturm e, in singoli casi, anche militari dell'attiva.
Stralcio di un'espressione Art. 6 cpv. 3: «e del servizio complementare».
Modificazione degli allegati Gli allegati A e B2) sono modificati conformemente ai dati che figurano nell'allegato 2) confidenziale del presente decreto.
5 Decreto dell'Assemblea federale dell'8 dicembre 19613) concernente
i servizi d'istruzione dei complementari
Abrogato
2) Non pubblicati.
6 Decreto federale dell'8 dicembre 1961'' concernente il servizio militare
degli Svizzeri all'estero e di quelli aventi doppia cittadinanza
Art. 4 cpv. 3 Abrogato
7 Legge federale del 23 marzo 19622) sulla protezione civile
Le espressioni «o al servizio complementare» e «o dal servizio complementare», contenute negli articoli 35 e 36, sono stralciate.
8 Legge federale del 12 giugno 19593> sulla tassa d'esenzione
dal servizio militare Art. 2 cpv. 1 lett. b, art. 17 e disposizioni finali n. II cpv. 2 della modificazione del 22 giugno 1979 Abrogati
Stralcio di espressioni Art. 4 cpv. 1 lett. b: «, assegnato al servizio complementare» Art. 7 cpv. 1: «o nel servizio complementare».
9 Legge federale del 20 settembre 19494) sull'assicurazione militare
Stralcio di un'espressione Art. 1 cpv. 1 n. 7: «o complementare».
10 Legge federale del 25 settembre 19525) sulle indennità di perdita
di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile Art. l cpv. l Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero (compresi gli appartenenti al servizio militare femminile e al servizio della Croce Rossa) hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo.
") RS 833.1
Consiglio degli Stati, 22 giugno 1990 Consiglio nazionale, 22 giugno 1990 II presidente: Cavelty II presidente: Ruffy II segretario: Huber II segretario: Koehler
Data di pubblicazione: 3 luglio 1990" Termine di referendum: 1° ottobre 1990
" FF 1990 II 980
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Legge federale sull'organizzazione militare (Organizzazione militare - OM) Modificazione del 22 giugno 1990
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Jahr 1990 Année Anno
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Heft 26 Cahier Numero
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Datum 03.07.1990 Date Data
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