FF 1990 III 1405
Decreto federale concernente il nuovo regime delle finanze federali del 14 dicembre 1990
Decreto federale
concernente il nuovo regime delle finanze federali
del 14 dicembre 1990
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1989'*, decreta:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 36ter cpv. 1, introduzione e cpv. 2 La Confederazione impiega come segue la metà del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali utilizzati come carburante e l'intero provento di una soprattassa sui medesimi, conformemente al capoverso 2 per compiti in relazione con il traffico stradale. La Confederazione riscuote una soprattassa nella misura in cui il prodotto della quota assegnata dell'imposta sugli oli minerali non risulti sufficiente ad assicurare l'attuazione dei compiti di cui al capoverso 1.
Art. 41ter cpv. 1, 2, 3, 3bis e 4 La Confederazione può inoltre riscuotere le imposte seguenti: a. un'imposta sulla cifra d'affari; b. imposte speciali di consumo sulla cifra d'affari e sull'importazione di merci delle specie designate al capoverso 4; e. un'imposta federale diretta. Le cifre d'affari che la Confederazione grava o esenta da un'imposta secondo il capoverso 1 lettere a e b, non possono essere sottoposte, nei Cantoni e nei Comuni, a un'imposta del medesimo genere. L'imposta sulla cifra d'affari conformemente al capoverso 1 lettera a può gravare le operazioni relative a merci e servizi, nonché le importazioni. L'imposta ammonta al massimo al 6,2 per cento. 3bis per assicurare il finanziamento della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ove fosse compromesso in seguito all'evoluzione demografica, l'aliquota dell'imposta sulla cifra d'affari può essere aumentata temporaneamente di 1,3 punti al massimo mendiante decreto federale sottostante a referendum. »FF 1989 III 1
1990-834 93 Foglio federale. 73° anno. Voi. III 1405
Le imposte speciali di consumo conformemente al capoverso 1 lettera b possono gravare: a. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti delle loro raffinazioni, nonché i carburanti ricavati da altre materie (imposta sugli oli minerali e soprattassa, art. 36ter); b. la birra. L'onere complessivo che comprende l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime birriere e sulla birra, nonché l'imposta sulla cifra d'affari, permane, in rapporto al prezzo, allo stato del 31 dicembre 1970; e. le automobili e le loro componenti; il legislatore può integrare nell'imposta sulle automobili l'imposta sui pezzi di ricambio. ,
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 8 Fatta salva la legislazione federale secondo l'articolo 41 ter rimangono valide le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1990 concernenti l'imposta federale diretta.
Art. 9 In deroga all'articolo 41ter capoverso 6, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione concernenti l'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 41ter capoversi 1 lettera a e 3. Queste disposizioni d'esecuzione vigono sino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione. Le disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale s'improntano ai principi seguenti: a. Sono contribuenti le imprese per le seguenti operazioni realizzate in Svizzera (compreso il consumo proprio): 1. le transazioni su merci, eccettuate l'acqua in condotte, la legna da ardere e le nuove energie rinnovabili (in particolare l'energia solare, il calore ambientale, l'energia geotermica, il biogas e le altre biomasse, nonché l'energia eolica); 2. i lavori professionali su merci, costruzioni e fondi, esclusa la coltura del suolo ai fini della produzione naturale; 3. la cessione a titolo oneroso di merci per l'uso o il godimento; 4. il trasporto o l'immagazzinamento di merci, nonché i servizi delle ditte di spedizione; 5. i lavori di architetti e di ingegneri; 6. le prestazioni degli imprenditori generali dell'edilizia; 7. la fornitura di manodopera per servizi assoggettati all'imposta; 8. i servizi pubblicitari o i servizi d'informazione senza scopo pubblicitario;
9. la cessione, o messa a disposizione in vista del loro uso, di brevetti, marchi, campioni e modelli e altri beni immateriali analoghi, eccettuati i diritti d'autore sulle opere letterarie e artistiche, in quanto non si riferiscano a prestazioni secondo i numeri 5 o 8; 10. le misure, le misurazioni, le inchieste e i lavori di ricerca e di sviluppo in vista della fabbricazione di merci, della costruzione di opere o della creazione di beni immateriali secondo il numero 9; 11. la consulenza, le perizie e la rappresentanza in materia giuridica, finanziaria, economica e organizzativa; l'autenticazione di negozi giuridici, inclusi i rogiti notarili; l'amministrazione di patrimoni, la contabilità per terzi e la revisione contabile; 12. le prestazioni nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati; 13. le prestazioni alberghiere; 14. le prestazioni dei parrucchieri e degli estetisti; 15. il trasporto passeggeri; 16. le prestazioni delle agenzie di viaggio. b. Sono inoltre imponibili l'importazione di merci nonché gli acquisti in provenienza dall'estero dei servizi designati alla lettera a se l'importo di questi acquisti supera 10000 franchi all'anno. e. Sono esenti dall'assoggettamento per le transazioni effettuate sul territorio svizzero: 1. le imprese la cui cifra d'affari annuale secondo la lettera a non supera 75 000 franchi; per le piccole aziende idroelettriche questo limite può essere aumentato; 2. le imprese la cui cifra d'affari annuale secondo la lettera a non supera 250000 franchi, sempreché l'importo dell'imposta, dedotta l'imposta preliminare, non superi di regola 4000 franchi l'anno; 3. gli agricoltori, selvicoltori, orticoltori e viticoltori che forniscono unicamente prodotti della loro propria azienda; 4. i mercanti di bestiame; 5. gli artisti pittori e scultori per le opere d'arte eseguite personalmente. d. Sono esentati dall'imposta: 1. l'esportazione di merci e i servizi forniti all'estero; 2. i servizi in relazione con l'esportazione o il transito di merci. e. L'imposta ammonta: 1. ali'1,9 per cento sulle transazioni e importazioni delle merci seguenti, che possono essere precisate dal Consiglio federale:
commestibili e bevande, escluse le bevande alcooliche;
bestiame, pollame, pesci,
cereali,
sementi, tubercoli e cipolle da semenza, piante vive, talee, innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti
similari,
foraggi, acidi per l'insilamento, strame, concimi e prodotti per la protezione delle piante,
medicinali,
giornali, riviste e libri, nonché altri stampati da designare dal Consiglio federale; 2. al 6,2 per cento sulle transazioni e importazioni di altre merci nonché su tutte le altre prestazioni assoggettate all'imposta; 3. al 4 per cento per le prestazioni alberghiere, nei primi 5 anni dall'entata in vigore delle disposizioni esecutive del presente decreto. f. L'imposta è calcolata sulla controprestazione senza l'imposta dovuta sulla transazione e, ove non esista controprestazione o si tratti di importazione, sul valore della mercé o del servizio. g. Il contribuente che impiega le merci, le costruzioni, i fondi o le prestazioni per transazioni in Svizzera o all'estero secondo la lettera a può dedurre nel suo conteggio d'imposta, a titolo d'imposta preliminare: 1. l'imposta trasferitagli da altri contribuenti o 2. l'imposta pagata all'atto dell'importazione di merci o per l'acquisizione di prestazioni dall'estero; se utilizza nello stesso modo prodotti agrìcoli, silvicoli, orticoli o viticoli acquistati da imprese non contribuenti secondo la lettera e numeri 3 e 4, può dedurre a titolo d'imposta preliminare l'I,9 per cento del prezzo. h. Il periodo di conteggio dell'imposta e dell'imposta preliminare corrisponde di norma al trimestre civile. i. Il Consiglio federale può: 1. autorizzare in taluni casi l'assoggettamento o il pagamento volontario dell'imposta per transazioni diverse da quelle menzionate alla lettera a, con diritto alla deduzione dell'imposta preliminare; 2. prendere speciali disposizioni per quanto concerne l'imposizione delle transazioni e delle importazioni di merci già gravate da speciali oneri; 3. stabilire prescrizioni speciali per l'imposizione delle transazioni e delle importazioni di oro monetato e di oro fino; 4. ordinare semplificazioni a condizione che non provochino sensibili maggiori entrate o uscite di imposta, notevoli distorsioni della concorrenza o eccessive complicazioni nel calcolo dell'imposta per gli altri contribuenti. k. Il Consiglio federale può decidere che la regolamentazione speciale concernente la punibilità delle aziende, prevista dall'articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo'*, sia applicata anche nei casi passibili di una multa superiore ai 5000 franchi.
II Consiglio federale disciplina la transizione dal vecchio al nuovo regime dell'imposta sulla cifra d'affari. Può anche limitare la deduzione dell'imposta
preliminare sui beni d'investimento nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del nuovo regime.
Art. 9bis Fatta salva la legislazione federale ai sensi dell'articolo 41ter, rimangono in vigore le disposizioni applicabili il 31 dicembre 1990 all'imposta sulla birra. II Consiglio federale fissa l'imposta sulla birra in modo da mantenere l'onere complessivo sulla birra conformemente all'articolo 41ter capoverso 4 lettera b.
Art. 9ter II Consiglio federale fissa l'imposta sul tabacco in modo da mantenere l'onere complessivo sul tabacco manifatturato in vigore il 31 dicembre 1990.
Art. 16 Fatte salve le modificazioni da parte del legislatore, la soprattassa sugli oli minerali utilizzati come carburanti ammonta a 30 centesimi per litro.
Ili Le disposizioni del regime finanziario attuale vigono sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione del presente decreto.
IV II presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.
II presente decreto entra in vigore unicamente in unione con la modificazione del 14 dicembre 1990 della legge federale sulle tasse di bollo e l'introduzione dell'imposizione proporzionale delle persone giuridiche, secondo l'articolo 68 della legge sull'imposta federale diretta. 11 Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 14 dicembre 1990 Consiglio nazionale, 14 dicembre 1990 II presidente: Affolter II presidente: Bremi II segretario: Huber II segretario: Anliker
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Decreto federale concernente il nuovo regime delle finanze federali del 14 dicembre 1990
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Jahr 1990 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 51 Cahier Numero
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Datum 28.12.1990 Date Data
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