FF 1990 III 553

Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'organizzazione dell'amministrazione (segretari di Stato, segretari generali, deleghe di competenze) del 17 settembre 1990

#ST# 90.062 Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'organizzazione dell'amministrazione (segretari di Stato, segretari generali, deleghe di competenze)

del 17 settembre 1990

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di modifica della legge sull'organizzazione dell'amministrazione.

vi proponiamo nel contempo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:

1986 M 84.542 Garanzia dell'attività governativa (S 18.12.85, Masoni; N 9 .10 .86) 1986 M 84.520 Garanzia dell'attività governativa (N 9.10.86, Gruppo radicale-democratico; S 18.12.85) 1987 P 86.982 Segretari di Stato dei dipartimenti (N 20.3.87, Pini) 1990 M ad 89.024 Segretario di Stato al DFI (N 13.12.89, Commissione della scienza e della ricerca; S 7.2.90) .

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, I'1 espressione della nostra alta considerazione.

17 settembre 1990 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Buser

1990-553 37 Foglio federale. 73° anno. Voi. III 553

Compendio

Dal 1984, da più parti si sono chiesti nuovi provvedimenti organizzativi e istituzionali per migliorare le strutture dirigenziali dell'Esecutivo. Sinora, il Consiglio federale ha mostrato un certo scetticismo riguardo a riforme d'ordine istituzionale, privilegiando invece una soluzione imperniata su misure nel settore organizzativo.

Il Consiglio federale è tuttora convinto che anzitutto i provvedimenti organizzativi debbano essere riesaminati periodicamente e, se del caso, adattati alle nuove circostanze. Nell'ambito delle sue competenze, ha pertanto preso una serie di misure, esaurendo in particolare le possibilità offertegli dalla legge sull'organizzazione dell'amministrazione.

Nel settore delle riforme istituzionali, l'analisi dei più recenti sviluppi induce il Consiglio federale a proporre alcuni provvedimenti d'efficacia immediata. Il Consiglio federale prospetta anzitutto un aumento del numero dei segretari di Stato titolari. Jn parecchi settori dell'attività statuale si è assistito, negli ultimi anni, ad innumerevoli azioni concertate per l'adozione di soluzioni a livello europeo, con conseguente proliferazione di negoziati e colloqui internazionali. Parecchi di questi incontri esigono la presenza di membri di gabinetto e dunque, per quanto concerne la Confederazione, di membri dell'Esecutivo federale. Ad alto livello vi sono p'erò anche consessi internazionali nei quali la Svizzera può benissimo essere rappresentata anche da delegazioni capeggiate da funzionari! al vertice dell'amministrazione. Da quest'angolo visuale l'istituzione di segretari di Stato nei settori della politica estera e della politica economica esterna si è di - mostrata affatto efficace, attestando nel contempo che vi è gui una possibilità, conforme al nostro assetto istituzionale, di migliorare ulteriormente le strutture dirigenziali del governo fede-

rale. Un aumento del numero dei segretari di Stato presuppone t u t - tavia una modifica .legislativa.

In secondo luogo, il Consiglio federale intende coinvolgere maggiormente le segreterie generali dei dipartimenti anche nelle funzioni dette di linea e propone a tal fine una modifica dell'articolo 49 capoverso 2 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione. L'ordinamento costituzionale non ne risulterà scalzato visto che si tratta qui unicamente di delegare alle segreterie generali compiti limitati ch'esse adempiranno su mandato e sotto la responsabilità del capo di dipartimento.

Si propone altresì di cogliere l'occasione per abrogare la delega di competenze legislative sussidiarie agli uffici e ai servizi, introdotta nel 1978 ma rivelatasi impraticabile (impossibilità di definire chiaramente tutti i compiti).

Il Consiglio federale non prospetta altre modifiche a titolo di provvedimenti d'efficacia immediata; riforme istituzionali più radicali presupporrebbero un chiarimento della situazione nel processo d'integrazione europea, onde porle se del caso in sintonia con i bisogni concreti.

Messaggio

I Parte generale II Situazione iniziale III Sforzi finora compiuti

Da anni il nostro Collegio presta la massima attenzione alle possibilità di migliorare i suoi strumenti gestionali. Lo ha fatto da un lato di propria iniziativa, poiché ritiene necessario aggiornare costantemente i propri metodi di lavoro, e dall'altro perché così sollecitato da diversi interventi parlamentari. Dal 1988, ne ha discusso anche in parecchie riunioni di lavoro e, sulla scorta di appositi studi, ha adottato una serie di decisioni che, anche in futuro, dovrebbero permettere ai singoli membri del Governo di assumere interamente la loro responsabilità politica, nonché, nel contempo, di dirigere i rispettivi dipartimenti e di rappresentare il collegio governativo ed i dipartimenti verso l'esterno.

112 Nuove esigenze e loro cause

Per poter dire se sussistano ancora le garanzie per l'espletamento dell'attività governativa è indispensabile tener conto degli sviluppi e delle tendenze che si sono manifestati negli ultimi anni soprattutto per quanto attiene al genere di oneri imposti ai membri del Governo e ai cambiamenti intervenuti nel quadro politico.

La mole di lavoro si è vieppiù accresciuta soprattutto in seguito ai maggiori impegni nell'ambito di contatti e negoziati a livello internazionale. Pensiamo qui non soltanto agli sforzi d'avvicinamento della Svizzera alla Comunità europea, che impegnano praticamente tutti i capi di dipartimento e l'intero Collegio governativo, ma anche, in genere, all'infittirsi della rete delle relazioni politiche internazionali (GATT, Bretton Woods, trasporti, protezione dell'ambiente, sicurezza ecc.).

Anche in Svizzera, però, più o meno recenti tendenze costringono i membri del governo ad affrontare nuove sfide. Le rammentiamo telegraficamente:

  • crescente polarizzazione, da un lato, e frazionamento, dall'altro, delle forze politiche;

  • protrarsi delle deliberazioni nelle commissioni e nelle Camere;

  • maggiori diritti di controllo e di partecipazione del Parlamento;

  • aumento del numero delle iniziative popolari;

  • maggiori pretese dei Cantoni per quanto concerne l'informazione e la codecisione;

  • minor disponibilità di cittadini e associazioni a riconoscere decisioni o verdetti maggioritari poco graditi (domande di riesame, ricorsi o iniziative popolari sulla stessa questione);

  • crescente influsso dei massmedia nella politica ed in particolare indebolimento della collegialità governativa in seguito a una sempre più accentuata personalizzazione delle decisioni politiche.

113 Criteri politico-statuali per la ricerca di soluzioni

Le soluzioni non vanno però cercate soltanto in riferimento a fenomeni passeggeri. I criteri informatori devono rimanere quelli che stanno alla base del nostro assetto statuale. A dire il vero, il sistema collegiale non è un'entità intoccabile e sottratta a qualsiasi critica; i suoi vantaggi sono però manifesti e non vi sono oggi ragioni imperiose per scostarsene. La stessa idea di un dipartimento presidenziale preminente non è esente da critiche, come d'altronde già evidenziato nel rapporto della Commissione peritale Huber del 1973. L'attività governativa del Consiglio federale deve inoltre rimanere prioritaria rispetto a tutte le altre funzioni dell'Esecutivo (art. 3 cpv. 2 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione [LOA], RS 172.010). Nell'ambito costituzionale vigente non può dunque entrare in linea di conto una rivalutazione dei dipartimenti (cfr. art. 103 cpv. 1, secondo pe-

riodo Cost.) . Per altro, le riforme non devono andare a scapito di minoranze linguistiche, dei diritti popolari o della struttura federalistica del nostro Stato, nemmeno qualora la conseguente ricerca di un consenso dovesse appesantire oltremodo il processo decisionale .

114 Provvedimenti già presi

Le cause delle nuove esigenze poste ai membri del governo sono assai diverse da dipartimento-a dipartimento. Per alcuni capi di dipartimento è aumentata soprattutto la partecipazione a sedute commissionali; per altri, in particolare, gli impegni internazionali. Le contromisure devono pertanto essere guanto possibile flessibili, adeguate alla situazione e ai bisogni effettivi.

Tenuto conto di questo dato di fatto, nell'ultimo ventennio il nostro Consiglio ha già preso parecchi provvedimenti, di sua competenza, onde agevolare da un lato il lavoro collegiale e dall'altro l'attività direttiva a livello dipartimentale:

  • creazione di un ufficio federale dell'informatica;

  • creazione di un servizio per il controllo amministrativo (ordinanza dell'11 dicembre 1989, RU 1990 260; RS 172.210.11};

  • diverse revisioni parziali e una revisione totale dell'ordinanza sulla delega (O del 28 mar. 1990, RU 1990 606; RS 172.011);

  • estensione della lista delle pratiche da evadere mediante decisione presidenziale;

  • riunioni di lavoro più frequenti e pianificazione a lungo termine dei temi da trattare in tali occasioni;

  • miglioramento dell'informazione interna reciproca dei membri del Consiglio federale;

  • costituzione di altre delegazioni del Consiglio federale (fra 1' altro politica d'asilo).

115 Riforme istituzionali in radice?

Per quanto concerne le riforme istituzionali occorre distinguere tra due tipi di misure volte a migliorare le strutture dirigenziali del Consiglio federale: da un lato, provvedimenti d'efficacia immediata che possano ampliare il margine di manovra dell'Esecutivo; dall'altro, riforme in radice che, a ragion veduta, dovrebbero essere avviate soltanto nel momento in cui si saranno potuti valutare con cognizione di causa i bisogni presumibili in seguito al chiarimento della situazione correlata all'integrazione europea.

116 Provvedimenti d'efficacia immediata

Oggi ci limitiamo dunque a proporvi provvedimenti che, atti a migliorare rapidamente e efficacemente le strutture dirigenziali del nostro Collegio, non mettano in forse il sistema politico svizzero. Misure che non adempiano tali condizioni dovrebbero per il momento essere tralasciate.

Prescindiamo così da soluzioni del tipo di quella postulante un aumento del numero dei consiglieri federali la quale, d'altronde, non sarebbe in grado di apportare un miglioramento strutturale d'efficacia immediata visto che darebbe adito verosimilmente ad annose discussioni politiche.

Rientrano invece nei provvedimenti che adempiono le condizioni di cui sopra:

a. il conferimento (tramite modifica legislativa) del titolo di segretario di Stato ad altri capi di gruppi ed uffici in settori in cui si è recentemente registrato un enorme aumento delle esigenze in seguito alla partecipazione a negoziati internazionali, sempreché vi sia una chiara tendenza che il tutto assumerà carattere regolare e duraturo;

b. l'esaurimento (tramite modifica legislativa) delle possibilità di migliorare gli strumenti di guida mediante maggior coinvolgimento dei segretari generali dei dipartimenti:

  • delega del coordinamento di tutti i servizi di stato maggiore e loro direzione conformemente agli intendimenti del capo di dipartimento;

  • caso per caso, possibilità di un maggior coinvolgimento anche in funzioni di linea (per es. mediante delega di determinate competenze in materia di nomine), a seconda dei diversi bisogni dei dipartimenti, ferma restando la responsabilità politica del capo di dipartimento;

  • maggior rappresentanza del capo di dipartimento nelle commissioni e nei gruppi di studio e, se del caso, anche davanti all'opinione pubblica.

In tutti gli interventi parlamentari nonché nelle critiche mosse in recenti pubblicazioni politiche si afferma unanimemente che le riforme istituzionali devono tendere a procurare più tempo all'Esecutivo onde consentirgli di espletare appieno le sue mansioni direttoriali (art. 95 Cost.) e segnatamente la funzione governativa (art. 3 cpv. 2 LOA). In quest'ottica, il giudizio riguardo a riforme che potrebbero minare l'uniformità della responsabilità direttiva dei membri del Governo permane scettico. Tutte le misure prospettate devono per contro improntarsi al conseguimento di tale uniformità.

12 I singoli provvedimenti proposti 121 Segretari di Stato titolari (art. 64 cpv. 2 LOA)

Nell'intento di salvaguardare l'unità nell'attività direttiva, sia il nostro Collegio sia le vostre Camere avevano rifiutato, in occasione dei dibattiti sulla LOA, di istituire segretari di Stato parlamentari, funzionari o personali (cfr. FF 1975 I 1467-1474). Si decise per contro di conferire il titolo di segretario di Stato, nelle relazioni con l'estero, al capo dell'Ufficio federale

dell'economia esterna e a quello della Direzione politica "onde sgravare il capo di dipartimento nonché garantire loro di trattare da pari con gli omologhi stranieri" e preservare così l'efficienza e l'impatto dei negoziatori svizzeri (Boll. Uff. 1976 N 1205). Su proposta della sua commissione, il Consiglio degli Stati rifiutò di prevedere già a quel momento la possibilità di conferire il titolo di segretario di Stato anche ad altri funzionari (Boll. Uff. 1977 S 547).

L'istituzione di segretari di Stato titolari nel Dipartimento federale degli affari esteri e in quello dell'economia pubblica si è dimostrata una soluzione efficace tenuto conto delle modeste aspettative in essa riposte (rappresentanza della Svizzera in negoziati all'estero non implicanti la presenza di membri di gabinetto) . Il considerevole aumento delle riunioni internazionali anche in campi esulanti dalla politica estera e dall'economia esterna consiglia di estendere la possibilità di conferire il titolo di segretario di Stato nelle relazioni con l'estero anche a quei direttori di gruppi od uffici che, su mandato del nostro Collegio, devono spesso e regolarmente rappresentare la Svizzera in incontri internazionali ad alto livello. La giustificazione di siffatto provvedimento è già stata data dal legislatore del 1978; essa permane valida e, tenuto conto degli sviluppi intervenuti nel frattempo, s'applica oggi anche a più vasti settori. Per quanto attiene al settore scienza e ricerca, le vostre stesse Camere hanno già d'altronde auspicato che il capo di questo gruppo porti il titolo di segretario di Stato titolare (cfr. Boll. Uff. 1989 N 2104-2107; 1990 S 2-6).

La competenza di conferire titolo siffatto dovrebbe rimanere al nostro Consiglio. Oltre al capo della Direzione politica e a quello dell'Ufficio federale dell'economia esterna, riteniamo oggi che il titolo possa essere conferito anzitutto ai direttori di altri uffici federali chiamati a far fronte a compiti e negoziati internazionali particolarmente importanti e connessi al processo d'integrazione europea, nonché, come voluto dal Parlamento, al diret-

tore del Gruppo scienza e ricerca. Anche se la lista non è esaustiva, possiamo assicurare che intendiamo fare un uso restrittivo di questa possibilità. In questo ordine di idee proponiamo che il titolo di segretario di Stato possa, per la durata di singoli negoziati internazionali, essere conferito anche ad altri direttori e ai segretari generali dei dipartimenti qualora fossero da noi delegati a rappresentare la Svizzera in riunioni internazionali ad alto livello.

122 Delega di funzioni di linea alle segreterie generali dei dipartimenti (art. 49 cpv. 2 LOA)

Secondo la legge del 19 settembre 1978 sull'organizzazione dell' amministrazione, la segreteria generale è l'ufficio di stato maggiore generale del dipartimento (art. 49 cpv. 1 LOA), ma "per eccezione possono esserle affidati anche compiti estranei alla sua funzione di stato maggiore" (art. 49 cpv. 2 LOA), quali la rappresentanza del capo di dipartimento nelle commissioni parlamentari (art. 65bis cpv. 1 della legge sui rapporti fra i Consigli, RS 171.11).

Orbene, nell'intento di salvaguardare l'uniformità nella condotta dipartimentale, sinora ci siamo solo poche volte avvalsi di tale possibilità.

Tenuto conto del fatto che le Cause del maggior onere lavorativo dei membri dell'Esecutivo divergono assai da dipartimento a dipartimento, la riforma deve conferire ai vari capi di dipartimento una libertà d'azione quanto ampia possibile, onde consentire soluzioni adeguate alle circostanze. Vanno però create strutture minime comuni nel cui ambito ciascun membro del Consiglio federale possa determinare il modo e la misura in cui avvalersi delle competenze di delega o dei mandati di rappresentanza.

Nel quadro dell'organizzazione legale prestabilita, le segreterie generali dei dipartimenti si addicono specialmente ad assumere i nuovi compiti con la necessaria flessibilità e secondo i desideri del capo di dipartimento. Già oggi i segretari generali sono stretti collaboratori dei capi di dipartimento e pertanto in grado di discernere e considerare debitamente i nessi politici nonché la posizione del loro capo e del Consiglio federale.

I compiti che potrebbero essere loro affidati sono soprattutto i seguenti :

  • direzione dei servizi centrali del dipartimento (art. 50 LOA), segnatamente dei servizi di segretariato, del personale, delle finanze e della contabilità; configurazione, attuazione e sorveglianza della politica del personale del dipartimento nell'ambito della politica federale del personale, direzione e organizzazione dei servizi di traduzione del dipartimento;

  • direzione delle relazioni pubbliche, inclusa l'istruzione degli organi partecipi dell'attività informativa e organizzazione dell'informazione interna (a livello orizzontale e verticale);

  • sorveglianza della preparazione delle decisioni, in particolare nei settori delle linee direttive della politica governativa e del piano finanziario della legislatura, e coordinamento con la Cancelleria federale e con l'Amministrazione federale delle finanze ;

  • controllo corrente dell'esecuzione;

  • attività di coordinamento e conciliazione tra uffici del dipartimento nonché, in casi speciali, anche tra dipartimenti;

  • rappresentanza del dipartimento, in singoli casi o sistematicamente . all'estero, . nelle commissioni parlamentari, . a congressi e manifestazioni in Svizzera, . rispetto ai governi cantonali;

  • assistenza del capo di dipartimento in sede parlamentare (a seseconda del tema in discussione);

  • competenze decisionali e ordinative rispetto agli uffici in nome del capo di dipartimento.

In caso di estensione dei settori di responsabilità delle segreterie generali da un lato mediante delega del coordinamento di tutti i servizi di stato maggiore e della loro direzione conformemente agli intendimenti del capo di dipartimento e d'altro lato in campi selezionati dell'organizzazione di linea, designati esplicitamente dal capo di dipartimento, rimane garantita l'uniformità della responsabilità direttiva. Dato che svolgono per principio i loro compiti su mandato del capo di dipartimento, i segretari generali sono indirettamente facoltati anche a impartire istruzioni e a decidere (art. 62 cpv. 2 LOA).

Onde evitare che questa riforma si ripercuota negativamente sul lavoro del Collegio governativo, ai segretari generali non saranno conferiti diritti di proposta o di corapporto nei confronti del Consiglio federale. Rispetto a quest'ultimo, non fungeranno nemmeno da supplenti del capo di dipartimento. In caso di divergenze d'opinione tra dipartimenti in inerito a questioni di natura tecnica o giuridica, potrebbero invece, anche a livello di Consiglio federale, svolgere una funzione conciliativa.

L'estensione della sfera di competenza dei segretari generali esige tuttavia una modifica formale della legge; l'articolo 49 capoverso 2 LOA consente a dire il vero già oggi di affidare ai segretari generali anche compiti non rientranti in quelli di stato maggiore; il tenore letterale della disposizione esclude però per principio una delega generale di compiti di linea. Vi si può rimediare stralciando semplicemente la locuzione "per eccezione".

Soltanto rendendo più flessibili le condizioni d'impiego dei segretari generali, nonché dei capi dei servizi d'informazione, si potrà assicurare ai capi di dipartimento di sfruttare al massimo, in date circostanze, i vantaggi di questa rivalutazione delle segreterie generali. Per questo motivo, abbiamo già previsto di emanare anche un'ordinanza sui rapporti di servizio dei segretari

generali e dei capi dei servizi d'informazione dei dipartimenti, la quale fornirà al nostro Collegio il necessario margine di manovra in questo campo. Questa ordinanza esigerà verosimilmente un adattamento dell'elenco delle funzioni. L'inclusione di altri posti di vertice nei provvedimenti di flessibilità richiede, sia per quanto riguarda il principio sia per quanto riguarda la necessaria estensione della scala dei salari, una modifica dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 (RS 172.221.10), modifica che ci prefiggiamo di sottoporvi quanto prima.

123 Gravitazione delle competenze negli uffici federali (art. 61 cpv. 2 LOA)

L'articolo 61 capoverso 1 LOA impone al Consiglio federale di determinare l'organizzazione dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici e di definirne i compiti basilari. Tale mandato legislativo è stato da noi adempiuto mediante l'emanazione delle seguenti ordinanze: a. ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'attribuzione degli uffici ai dipartimenti e dei servizi alla Cancelleria federale (RS 172.010.14); b. ordinanza del 9 maggio 1979 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici (RS 172.010.15); e. ordinanza del 9 maggio 1979 sull'organizzazione della Cancelleria federale (RS 172.210.10).

Il legislatore del 1978 sperava di poter migliorare sensibilmente le strutture dirigenziali del Consiglio federale spostando il centro di gravitazione delle competenze presso gli uffici federali (art. 61 cpv. 2 LOA): Consiglio federale, dipartimenti e gruppi dovevano sbrigare gli affari predeterminati dal diritto positivo (art. 61 cpv. 4 LOA). L'idea non può però essere concretata, a meno di dispendi sproporzionati: intensi studi esplorativi della Cancelleria federale hanno mostrato che la natura dei compiti è troppo sfaccettata, troppo poco uniforme e condizionata da fattori

di rilevanza politica troppo diversi per poterne dedurre in astratto criteri generali che consentano in genere una delega sussidiaria di responsabilità agli uffici federali senza provocare ingenti pecche di coordinamento o compromettere seriamente l'uniformità dell'attività direttiva.

Nella nuova ordinanza sulla delega del 28 marzo 1990 (RU 1990 606, RS 172.011) abbiamo pertanto ripreso il sistema dell'enumerazione delle competenze delegate quale previsto dal vecchio decreto del Consiglio federale del 17 novembre 1914 sulla competenza dei Dipartimenti e degli uffici che ne dipendono a sbrigare da sé certi affari (CS 1 273), ampliandone però l'elenco. Il cambiamento di sistema deciso dal legislatore del 1978 dovrebbe invece essere abbandonato.

13 Interventi parlamentari

I provvedimenti proposti tengono conto anche delle risultanze essenziali delle deliberazioni concernenti i seguenti interventi parlamentari : a. interpellanza Keller (84.493) del 17 settembre 1984, con risposta del 21 marzo 1986 (Boll. Uff. 1986 N 477 seg.); b. mozione Pini CN (84.519) del 26 settembre 1984, tolta di ruolo il 9 ottobre 1986 senza discussione parlamentare (cfr. "Uebersicht über die Verhandlungen der Bundesversammlung" [UVB] 1985 III/IV 83 n. 462); e. mozione Masoni (84.542) del 3 ottobre 1984 e mozione di ugual tenore del Gruppo radicale-democratico (84.520) del 26 settembre 1984, accettate il 18 dicembre 1985, risp. il 9 ottobre 1986 (Boll. Uff. 1985 S 726-729, 1986 N 1476-1479); il Consiglio federale e gli autori delle due mozioni erano concordi nell'affermare che i segretari di Stato non avrebbero dovuto costituire una soluzione mimetizzata di aumento del numero dei consiglieri federali (Boll. Uff. 1985 S 728 seg., interventi del presidente della Confederazione Furgler e dell'on. Masoni);

postulato Pini (86.982) del 1° dicembre 1986, accettato il 20 marzo 1987 (Boll. Uff. 1987 N 528 seg.); iniziativa parlamentare Rebeaud (86.241) dell'11 dicembre 1986, ritirata il 3 dicembre 1987 (Boll. Uff. 1987 N 1598-1600); mozione della Commissione della scienza e della ricerca (ad 89.024) del 23 ottobre 1989, accettata dal Consiglio nazionale il 13 dicembre 1989 (Boll. Uff. 1989 N 2104-2107) e dal Consiglio degli Stati il 7 febbraio 1990 (Boll. Uff. 1990 S 2-6); mozione Kühne (90.401) del 12 marzo 1990, non ancora trattata dalle Camere (UVE 1990 I/II 96 n. 517); iniziativa parlamentare Rhinow (90.231) del 20 marzo 1990 e mozione di ugual tenore del Gruppo radicale-democratico (90.435) del 20 marzo 1990, non ancora trattata dalle Camere (cff . UVB postulato Gadient (90.540) del 7 giugno 1990 e postulato di ugual tenore dell'Unione democratica di centro (90.538) del 7 giugno 1990, non ancora trattati dalle Camere (cfr . UVB 1990 III 56 n. 259 e 138 n. 789).

2 Parte speciale 21 Delega di funzioni di linea alle segreterie generali dei dipartimenti (art. 49 cpv. 2 LOA)

Mediante lo stralcio della locuzione "per eccezione" nell'articolo 49 capoverso 2 LOA si consentirà ai capi di dipartimento di affidare ai segretari generali anche compiti di linea duraturi, tenuto conto delle singole situazioni (cfr. supra, n. 122).

22 Sistema della delega di competenze (art. 61 cpv. 2 LOA)

La base legale dev'essere adattata alla realtà giuridica (cfr. n. 123 qui sopra). Nell'articolo 61 capoverso 2 LOA dev'essere dunque sancito che il Consiglio federale stabilisce quali affari sono delegati, per disbrigo autonomo, agli uffici o servizi e organi loro subordinati.

23 Competenza di aumentare il numero dei segretari di Stato titolari (art. 64 cpv. 2 LOA)

II nostro Collegio dev'essere abilitato ad adattare il numero dei segretari di Stato titolari. Non è detto che certi uffici federali abbisognino sempre di un capo con il rango di segretario di Stato; inversamente, impegni vieppiù frequenti a livello internazionale possono rendere necessaria la nomina di nuovi segretari di Stato. Per questi motivi vi proponiamo di rinunciare ad enumerare nella legge i singoli segretari di Stato titolari.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale 31 Per la Confederazione

II potenziamento delle segreterie generali potrà comportare nei singoli dipartimenti l'assunzione di più segretari generali supplenti .

La nomina di nuovi segretari di Stato non comporterà la creazione di nuovi posti né implicherà, di norma, una miglior classificazione dei titolari della funzione.

32 Per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

4 Programma di legislatura

II presente progetto non era stato annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1987-1991 (FF 2988 I 339, 429-437).

Abbiamo comunque deciso di sottoporvelo poiché, formalmente, adempie una serie di richieste avanzate nel Parlamento medesimo e, ma-

terialmente, tien conto di un'evoluzione che ha visto il moltiplicarsi di incontri e trattative internazionali.

5 Relazione con il diritto europeo

Le modifiche proposte non tangono l'ordinamento giuridico europeo; anzi, vanno intese come provvedimenti d'efficacia immediata che lasciano pieno margine di manovra per eventuali sviluppi giuridici in sintonia col progredire del processo di integrazione europea.

6 Fondamenti giuridici 61 Costituzionalità

Come già il diritto vigente, anche le modifiche legislative proposte si fondano sull'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale .

62 Delega di competenze legislative

Le modifiche proposte"non implicano direttamente nessuna delega di competenze legislative.

63 Forma

In quanto si tratta di una modifica formale e non limitata nel tempo della legge sull'organizzazione dell'amministrazione, anche l'atto modificante riveste la forma di legge.

Legge Disegno sull'organizzazione dell'amministrazione Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 1990", decreta:

La legge sull'organizzazione dell'amministrazione 2) è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 2 Possono esserle affidati anche compiti estranei alla sua funzione di stato maggiore.

Art. 61 cpv. 2 Designa gli affari che delega ai dipartimenti, agli uffici o ai servizi, rispettivamente agli organi loro subordinati.

Art. 64 cpv. 2 II Consiglio federale designa i gruppi e gli uffici i cui capi, nelle relazioni con l'estero, portano il titolo di «segretario di Stato». Può conferire temporaneamente questo titolo ad altri direttori e ai segretari generali dei dipartimenti che, su suo mandato, rappresentano parimenti la Svizzera in negoziati internazionali ad alto livello.

II La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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