FF 1991 I 1059
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (3a revisione dell'Ai) Modificazione del 22 marzo 1991
Termine di referendum: 8 luglio 1991
Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (3a revisione dell'Ai)
Modificazione del 22 marzo 1991
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1988 '', decreta:
1 La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)2) è modificata come segue:
Art. 46, primo periodo II termine «commissione dell'assicurazione per l'invalidità» è sostituito da «ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (ufficio AI)». Art. 48 cpv. 3 II Consiglio federale può limitare il diritto al ricupero circa taluni provvedimenti di integrazione eseguiti prima della decisione.
Capo quarto: L'organizzazione Art. 53 Principio L'assicurazione è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione, dagli uffici AI in collaborazione con gli organi dell'AVS.
A. Gli uffici AI Art. 54 Uffici AI dei Cantoni Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, un ufficio AI indipendente. Più Cantoni possono accordarsi per istituire un ufficio in comune o per delegare a un altro ufficio AI certi compiti menzionati nell'articolo 57.
1 decreti cantonali e gli accordi intercantonali disciplinano in particolare: a. la sede dell'ufficio; b. la sua organizzazione interna; e. lo statuto giuridico del capo ufficio e dei suoi collaboratori.
Art. 55 Competenza Per principio, l'ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali.
Art. 56 Ufficio AI della Confederazione II Consiglio federale istituisce un ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
Art. 57 Compiti ' I compiti degli uffici AI sono in particolare i seguenti: a. accertare i presupposti assicurativi; b. valutare le possibilità di reintegrazione del richiedente, garantire l'orientamento professionale e il collocamento; e. determinare i provvedimenti d'integrazione e sorvegliarne l'attuazione; d. valutare il grado di invalidità; e. decidere le prestazioni; f. informare il pubblico. II Consiglio federale può affidare loro ulteriori compiti.
Art. 58 Assegnazione di prestazioni senza decisione II Consiglio federale può decidere che talune prestazioni siano assegnate senza decisione e ne disciplina la procedura. Tuttavia, una decisione si impone nella dovuta forma, ogniqualvolta la richiesta di un assicurato sia respinta o accolta solo parzialmente.
Art. 59 Servizi a disposizione ' Gli uffici AI devono disporre di servizi atti a garantire lo svolgimento dei compiti elencati nell'articolo 57, con sollecitudine e competenza. Possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.
B. Le casse di compensazione Art. 60 Compiti 1 compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti: a. collaborare all'accertamento dei presupposti assicurativi; b. calcolare l'importo delle rendite e delle indennità giornaliere; e. versare le rendite, le indenntà giornaliere e gli assegni per grandi invalidi. Per altro, l'articolo 63 della legge sull'AVS si applica per analogia.
Art. 61 Collaborazione II Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici AI e gli organi dell'AVS.
Art. 62 e 63 Abrogati
C. La vigilanza della Confederazione Art. 64 Autorità di vigilanza ' Gli uffici AI applicano la presente legge sotto la vigilanza della Confederazione. L'articolo 72 della legge sull'AVS si applica per analogia. L'ufficio federale esamina periodicamente la gestione degli uffici AI e provvede per un'applicazione uniforme della legge.
D. Disposizioni varie Art. 66 cpv. 2 L'articolo 66 capoverso 1 della legge sull'AVS, concernente la responsabilità penale, si applica per analogia agli uffici AI.
Art. 67 Rimborso delle spese Nei limiti di una gestione razionale, l'assicurazione rimborsa agli uffici AI le spese d'esercizio derivanti dall'applicazione della presente legge. Il Consiglio federale determina le spese computabili.
Art. 69 Rimedi giuridici Contro le decisioni basate sulla presente legge è ammesso il ricorso presso le autorità di prima istanza competenti in materia di AVS. Le decisioni di quest'ultime sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Gli articoli da 84 a 85bis della legge sull'AVS si applicano per analogia.
Art. 71 Abrogato
II Modifica della LAVS La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) " è modificata come segue:
Art. 43bis cpv. 5 II termine «commissioni dell'assicurazione invalidità» è sostituito con «uffici per l'assicurazione invalidità».
Ili Disposizioni transitorie che si applicano alla modifica del 22 marzo 1991 I Cantoni devono attuare la nuova organizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. 1 decreti cantonali e gli accordi intercantonali relativi alla riorganizzazione vanno sottoposti per approvazione alla Confederazione, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
IV Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 marzo 1991 Consiglio nazionale, 22 marzo 1991 II presidente: Hänsenberger II presidente: Bremi II segretario: Huber II segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 9 aprile 1991 '' Termine di referendum: 8 luglio 1991
D FF 1991 I 1059
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Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (3a revisione dell'Ai) Modificazione del 22 marzo 1991
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Jahr 1991 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
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Datum 09.04.1991 Date Data
Seite 1059-1063 Pagina
Ref. No 10 116 629
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