FF 1991 I 181
Messaggio a sostegno di un adeguamento agevolato delle rendite AVS/AI all'evoluzione dei prezzi e dei salari come pure delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni al rincaro del 21 dicembre 1990
#ST# 90.082
Messaggio a sostegno di un adeguamento agevolato delle rendite AVS/AI all'evoluzione dei prezzi e dei salari come pure delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni al rincaro
del 21 dicembre 1990
Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il messaggio riguardante la modificazione dell'articolo 33ter capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'articolo 34 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
21 dicembre 1990 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Buser
1990-797 10 Foglio federale. 74° anno. Voi. I 181
Compendio
L'articolo 33ter della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS; RS 831.10) è stato introdotto nel quadro della nona revisione dell'A VS, entrata in vigóre il 1 ° gennaio 1979. Tale disposizione prevede che le rendite e gli assegni per grandi invalidi dell'A VS/AI sono adeguati periodicamente, di regola ogni due anni, all'evoluzione dei prezzi e dei solari. Essa può inoltre essere applicata per analogia all'Ai (art. 37 cpv. I e 42 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, LAI; RS 831.20/ Dal 1980 sono stati effettuati cinque adattamenti in genere. In questo ambito l'importo della rendita semplice minima è stato aumentato da 550 franchi a 800 franchi. L'articolo 33ter capoverso 4 LA VS accorda al Consiglio federale la competenza di adeguare le rendite prima della scadenza di due anni quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito, in un anno, un incremento di oltre l'8 per cento. Esso può ritoccarle più tardi se l'aumento dell'indice è stato inferiore al cinque per cento nel lasso di tempo di due anni. Dall'introduzione di questa disposizione legale nell'A VS/AI non sono mai state fatte deroghe alla regola del ritmo biennale di adeguamento delle rendite. In riferimento alla regolamentazione dell'A VS, l'articolo 34 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) prevede per questa assicurazione un ritmo analogo a quello dell'A VS per quanto concerne l'adeguamento delle rendite al rincaro. Dall'entrata in vigore della LAINF, nel 1984, le rendite sono state adeguate all'evoluzione dei prezzi al consumo il 1 ° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1990. Dalle esperienze fatte durante il secondo semestre di quest'anno, durante il quale è stato registrato un notevole rincaro, risulta che le disposizioni attualmente in vigore per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione economica sono troppo rigide e richiedono una maggiore flessibilità. Con la presente modificazione si intende pure evitare che il Consiglio federale debba rivolgersi, in circostanze straordinarie, alle Camere federali sottoponendo loro nuovamente un decreto federale di obbligatorietà generale.
Messaggio
I Parte generale II Situazione iniziale Stando al diritto vigente (art. 33ter cpv. 1 e 4 LAVS e art. 34 cpv. 2 LAINF), le rendite sono adeguate al rincaro di regola ogni due anni. Consiglio federale e Parlamento si sono pronunciati a favore di questo principio di periodicità perché più trasparente e più semplice rispetto a un sistema dove l'adattamento dipende dal momento in cui l'indice raggiunge una determinata soglia (messaggio del 7 luglio 1976 sulla nona revisione dell'AVS, n. 35; FF 1976 III 20; messaggio del 18 agosto 1976 a sostegno della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, n. 346; FF 1976 III 174). Dodici anni dopo l'entrata in vigore della nona revisione dell'AVS e sette anni dopo quella della LAINF va costatato che nell'insieme questo sistema ha dato buoni risultati. Si è pure rivelato giudizioso l'adeguamento delle rendite AVS seguendo l'indice misto, che equivale alla media aritmetica tra l'indice nazionale dei prezzi al consumo e quello dei salari stabilito dall'UFIAML. Grazie a questo metodo i beneficiari di rendite AVS possono profittare dell'evoluzione generale dei salari. Per tale motivo vorremmo conservare questo metodo di adeguamento. Già durante la preparazione della LAINF si era accuratamente esaminato se le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni dovessero essere adeguate soltanto al rincaro o anche all'evoluzione dei salari. Nel messaggio sulla LAINF (FF 1976 III 174) avevamo rilevato la necessità di rinunciare a un totale o parziale adeguamento all'evoluzione dei salari (dinamizzazione) poiché, visto il sistema di ripartizione dei capitali di copertura applicabile al finanziamento delle rendite (art. 90 cpv. 2 LAINF), un tale adeguamento avrebbe causato seri problemi finanziari. Nel frattempo la situazione non ha subito modifiche di rilievo. Va inoltre detto che i beneficiari dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, i quali di regola ricevono la loro rendita a titolo complementare, fruiscono di un adeguamento delle rendite AVS/AI all'evoluzione dei salari (art. 20 LAINF). Il forte rincaro registrato durante il secondo semestre di quest'anno ha pure evidenziato i problemi connessi agli articoli 33ter LAVS e 34 LAINF. Attualmente un rincaro annuo dell'8 per cento è considerato molto elevato (cfr. tavola 4 allegata). Finché non viene raggiunta questa soglia il Consiglio
federale non può effettuare un adeguamento delle prestazioni. Nel caso di un tasso di rincaro inferiore all'8 per cento, i vigenti articoli 33ter capoverso 4 LAVS e 34 capoverso 2 LAINF non permettono soluzioni flessibili anche se queste ultime fossero richieste dalle circostanze. Vista questa situazione, presso il Consiglio federale vi sono stati molti interventi tra cui due mozioni di uguale tenore del consigliere nazionale Reimànn Fritz (M 90.670) e del consigliere agli stati Piller (M 90.680) come pure un'interpellanza del consigliere nazionale Aguet (I 90.772), interventi che non sono stati ancora esaminati dal Parlamento.
12 Risultati dei lavori preliminari Durante i lavori preliminari sono stati consultati la Commissione federale del- PAVS/AI, la Commissione federale della previdenza professionale, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e l'Associazione svizzera degli assicuratori privati malattia e infortuni. Gli organismi citati si sono espressi in principio a favore dell'introduzione di disposizioni più flessibili in materia di adattamento delle rendite.
2 Parte speciale 21 Caratteristiche della nuova regolamentazione 211 Principio dell'adeguamento biennale delle rendite Con il presente messaggio vorremmo continuare ad armonizzare il sistema di adattamento delle prestazioni nei vari rami delle assicurazioni sociali. Come già avviene per le rendite dell'assicurazione militare (art. 25bis della legge federale sull'assicurazione militare, LAM; RS 833 1) e per le prestazioni complementari (art. 3a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPC; RS 831.30), anche le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni come pure quelle per superstiti ed invalidi della previdenza professionale obbligatoria devono essere adeguate al rincaro contemporaneamente alle rendite AVS/AI. L'armonizzazione è limitata al ritmo di adeguamento delle prestazioni. Le rendite dell'AVS/AI continuano ad essere adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari seguendo l'indice misto, mentre le rendite dell'assicurazione militare vengono interamente adattate all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Dal canto loro, le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni come pure le rendite per i superstiti e invalidi della previdenza professionale obbligatoria vengono ritoccate esclusivamente secondo l'evoluzione dei prezzi per i motivi precedentemente menzionati. Riteniamo che la norma dell'adeguamento biennale delle rendite debba essere mantenuta. Vorremo invece facilitare l'esecuzione di un adeguamento annuale mediante una regolamentazione eccezionale più flessibile. In questo modo si può giungere a un aggiustamento tra l'interesse legittimo del beneficiario di rendita a un adeguamento regolare delle prestazioni e le esigenze per il mantenimento dell'equilibrio finanziario nell'assicurazione sociale.
212 Disposizioni eccezionali Attualmente il Consiglio federale può adattare le rendite dell'AVS e dell'Ai già dopo un anno, quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito in un anno un incremento di oltre l'8 per cento. L'adeguamento può essere effettuato più tardi se l'aumento dell'indice è stato inferiore al 5 per cento nel corso di due anni (art. 33ter cpv. 4 LAVS). In principio, questi valori limite sono validi anche per l'assicurazione contro gli infortuni (art. 34 cpv. 2 LAINF).
Nel 1985 e 1987 non è stato raggiunto il valore limite che consente un adattamento delle rendite oltre la scadenza di due anni. Tuttavia, il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1988 il Consiglio federale ha proceduto a un aumento delle rendite dell'AVS e dell'Ai. Per quanto riguarda il primo pilastro, non si è ancora mai fatto uso della possibilità, prevista dalla legge, di rimandare eccezionalmente la scadenza per l'adeguamento delle prestazioni. Nell'assicurazione contro gli infortuni, invece, nel 1988 si è rinunciato all'adeguamento delle prestazioni al rincaro. La possibilità di rinviare l'adeguamento delle prestazioni oltre la scadenza di due anni è discutibile sia dal punto di vista del principio della copertura del fabbisogno vitale determinante nell'AVS/AI, sia da quello esplicitamente valido per la previdenza professionale obbligatoria riguardante un'adeguata garanzia del tenore di vita abituale e applicabile, per analogia, nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni. Proponiamo pertanto di rinunciare al valore limite del 5 per cento che consente un adattamento oltre la scadenza di due anni. Nel 1990 si è costatato che, sopratutto nell'AVS/AI, il limite massimo dell'8 per cento è troppo alto. Vi proponiamo pertanto di ridurre tale limite: qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo dovesse aumentare in un anno del quattro per cento almeno, il Consiglio federale dovrebbe procedere a un adeguamento delle prestazioni.
213 Termine determinante In conformità all'articolo 33ter capoverso 5 LAVS, il nostro Consiglio può emanare prescrizioni completive e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite. Fondandoci su questa delega di competenza, ci atterremo in futuro a un solo e unico mese di riferimento per l'indice, onde decidere se un aumento delle rendite debba aver luogo o meno. Lo stesso indice di rincaro sarà ugualmente determinante per l'assicurazione contro gli infortuni. Continueremo nondimeno a tener conto, per la fissazione dei tassi d'adeguamento, dei singoli rami d'assicurazione, riservandoci dunque la possibilità di un indice indipendente dall'AVS (art. 44 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, OAINF; RS 832.202).
22 Rapporti con gli altri rami delle assicurazioni sociali 221 Contributi dell'AVS/AI Per le persone di condizione indipendente e i salariati con un reddito di poco conto il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento dei contributi, il tasso contributivo si riduce secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 1 e art. 6 LAVS). In base all'articolo 9bis LAVS, il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite, giusta l'articolo 33ter LAVS, i limiti di questa tavola scalare. Con rinvio all'articolo 10 capoverso 1 LAVS, la stessa regola è valida per la fissazione del contributo minimo delle persone senza attività lucrativa. Queste disposizioni rimangono invariate.
Già all'epoca dell'introduzione dell'articolo 9bis, in occasione della nona revisione dell'AVS, avevamo fatto notare che gli adeguamenti dei limiti della tavola scalare dovevano di massima coincidere con quelli delle rendite ordinarie anche se occorreva tener conto del fatto che, per le persone di condizione indipendente, la fissazione dei contributi doveva avere luogo ogni biennio. Dato che gli aumenti delle rendite effettuati finora sono stati realizzati negli anni pari, non ne sono risultati inconvenienti. Affinchè le decisioni contributive possano continuare ad essere notificate per un periodo di due anni, il nostro Collegio si riserva di adeguare, come l'ha fatto finora, i valori dei contributi all'inizio di un anno pari, anche se le rendite ordinarie non fossero aumentate.
222 Prestazioni complementari Secondo l'articolo 3a e 10 capoverso l bis LPC, l'adeguamento dei limiti di reddito in materia di PC e di altri valori limiti relativi alla LPC deve coincidere con l'adeguamento delle rendite dell'AVS e dell'Ai. Perciò, un adeguamento più frequente delle rendite dell'AVS e dell'Ai all'evoluzione dei salari e dei prezzi implica pure, secondo la medesima progressione, l'adeguamento corrispondente degli importi limite delle PC.
223 Previdenza professionale Giusta l'articolo 36 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), le rendite per superstiti e quelle d'invalidità in corso da più di tre anni devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi. Questo termine non viene toccato dalla presente modificazione legale. Il momento dell'adeguamento delle rendite per superstiti e d'invalidità della previdenza professionale si conforma, secondo l'articolo 2 capoverso 1 della relativa ordinanza del 16 settembre 1987 (RS 831.426.3), alle regole inerenti ali'assicurazione contro gli infortuni. Con la modificazione dell'articolo 34 capoverso 2 LAINF, il ritmo con il quale si procederà all'adeguamento delle prestazioni in corso delle assicurazioni contro i rischi della previdenza professionale sarà sincronizzato con quello adottato per il primo pilastro. Verrà in tal modo modificata soltanto la frequenza degli adeguamenti e non la loro ampiezza. Non si terrà conto, per altro, nemmeno dell'adeguamento delle rendite di vecchiaia obbligatorie. Come in passato, queste rendite dovranno essere adeguate all'evoluzione dei prezzi nell'ambito delle possibilità finanziarie dei singoli istituti di previdenza (art. 36 cpv. 2 LPP). Occorre distinguere fra ritmo degli adeguamenti e incidenze che avranno gli adattamenti più frequenti delle rendite dell'AVS/AI sui valori limite in materia di previdenza professionale. In quest'ambito gli importi minimi sono basati sulla rendita semplice minima di vecchiaia (salario minimo per l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria, deduzione di coordinamento, salario annuo massimo che deve essere preso in considerazione, salario minimo coordinato, art. 9 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità, LPP; RS 831.40). Se questo sistema dovesse essere mantenuto anche dopo la prima revisione della LPP, dovremo esaminare ancor più spesso se questi importi limite dovranno essere aumentati.
224 Terzo pilastro Per il terzo pilastro vincolato, l'importo non imponibile per assicurati affiliati a un istituto di previdenza professionale corrisponde all'8 per cento del triplo dell'importo annuo della rendita semplice minima di vecchiaia. Per gli assicurati non affiliati a nessuna istituzione di previdenza, di regola persone di condizione indipendente, la possibilità di deduzione fiscale è limitata al 40 per cento di questo importo limite (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 15 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, OPP 3; RS 831.461.3). Ne risulta che anche nell'ambito della previdenza professionale vincolata si dovrà riconsiderare più spesso la questione dell'adeguamento degli importi esenti da imposta.
225 Assicurazione militare Infine, le prestazioni dell'assicurazione militare dovrebbero pure essere aumentate in funzione del nuovo ritmo d'adeguamento adottato nell'AVS/AI. Una modificazione della legge federale sull'assicurazione militare non è tuttavia necessaria (art. 25bis della legge federale del 20 settembre 1949 sull'assicurazione militare, LAM; RS 833. i).
3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale 31 Ripercussioni sulle finanze dell'AVS e dell'Ai Rispetto al ritmo biennale d'adeguamento su cui si basa il sistema vigente, il numero di adeguamenti supplementari è determinante per le incidenze finanziarie connesse alla modificazione dell'articolo 33ter capoverso 4 LAVS. L'adeguamento puramente biennale o annuale determina, per l'AVS/AI, l'onere finanziario minimo o massimo. A seconda della scelta del valore limite per l'adeguamento delle rendite dopo la scadenza di un anno, i costi effettivi si situeranno nell'ambito di queste due varianti. Rispetto a un ritmo d'adeguamento biennale, si può valutare al 25 per cento il tasso d'adeguamenti supplementari entranti in linea di conto, nella misura in cui si tiene conto di un valore limite del 4 per cento per l'evoluzione dei prezzi. Per un valore limite del 5 per cento, al 20 per cento, e per un valore limite del 6 per cento, al 16 per cento circa. Le conseguenze finanziarie della modificazione dell'articolo 33ter capoverso 4 LAVS sono valutate in base alle valutazioni attualmente in vigore, facendo astrazione della decima revisione dell'AVS. Nelle tavole 1-3 allegate figurano
i costi derivanti dalle modificazioni intervenute nel ritmo degli adeguamenti come pure le loro incidenze sul conto d'esercizio e sul Fondo di compensazione dell'AVS. 1 punti di riferimento sono costituiti dalle disposizioni legali vigenti nel 1990 e dei risultati dei conti del 1989. Per il 1991, la prevista indennità di rincaro è valutata al 6,5 per cento e nel 1992 si prevede un adeguamento ordinario secondo l'indice misto. Dal 1993, il modello di calcolo è basato sullo scenario di riferimento e sull'evoluzione dei prezzi nel corso degli ultimi diciott'anni. L'evoluzione dei salari è fissata secondo un tasso dell'1,6 per cento superiore all'evoluzione dei prezzi dell'anno precedente (cfr. variante media dei bilanci nel messaggio sulla decima revisione dell'AVS, v. messaggio del 5 marzo 1990, n. 212.4, FF 1990 II 24). L'evoluzione dei prezzi degli ultimi trent'anni risulta dalla tavola 4 e dal grafico dell'allegato. In questa tavola è messo in evidenza il valore limite del 4 per cento. Le tavole 1-3 espongono le conseguenze degli adeguamenti delle rendite sui bilanci dell'AVS. La tavola 1 mostra le ripercussioni di un adeguamento biennale, la tavola 2 le incidenze di un adeguamento annuo. La tavola 3 indica le conseguenze della fissazione del valore limite al 4 per cento in funzione dei valori del passato. Le conseguenze si determinano rispetto ai valori esposti nelle tavole 1 e 2. Le ripercussioni finanziarie sono particolarmente evidenti per quanto concerne 10 stato del Fondo di compensazione dell'AVS. Aumenta pure, in media, il tasso contributivo necessario all'equilibrio (tasso di contribuzione indispensabile alla copertura delle spese). La differenza fra la prima e seconda tavola evidenzia il margine massimo in cui le conseguenze finanziarie possono essere determinate. Nel 2010, lo stato del Fondo di compensazione indicato nella tavola 2 è inferiore del 30 per cento (delle spese annue) a quello della tavola 1. Per evitare tale situazione, bisognerebbe aumentare in media il tasso di contribuzione dell'1,8 per mille. Introducendo la soglia del 4 per cento per l'adeguamento annuo, l'onere annuo supplementare medio ammonta allo 0,6 per cento delle spese per le rendite e assegni per grandi invalidi. Nel 2010, lo stato del fondo sarà inferiore dell'8 per
cento a quello raggiunto nel corso di un adeguamento biennale. In valori assoluti, l'onere annuo supplementare ammonta a 110 milioni, di cui il 20 per cento a carico dei poteri pubblici. I rimanenti 88 milioni sono a carico del conto d'esercizio dell'AVS. Fino al 2005, questi costi supplementari possono essere coperti dalle eccedenze attive. Per l'Ai, i costi supplementari raggiungono i 15 milioni di franchi, di cui la metà a carico dell'assicurazione. La copertura di queste spese può essere assicurata dalle eccedenze attive realizzate in seguito alla seconda revisione dell'Ai, motivo per cui si è rinunciato a presentare questo bilancio in una tavola separata. Gli importi assoluti dipendono dall'evoluzione effettiva dei prezzi e dei salari, ma i valori in per cento sono generalmente validi. 11 tasso sostitutivo costituisce un'indicazione supplementare: esso spiega il rapporto fra il valore della rendita e il reddito che ne da diritto.
32 Ripercussione sull'assicurazione contro gli infortuni Supponendo un tasso annuo di rincaro del 3,5 per cento nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, per quanto sia praticata dall'INSAI, i costi supplementari sono valutati a circa l'I per cento delle spese annue inerenti alle rendite a favore degli invalidi e dei superstiti (640 mio di fr.). Ne consegue un onere supplementare di circa 6 milioni di franchi l'anno. Se questi costi supplementari non potessero a lungo termine essere coperti da eccedenze d'interessi, bisognerebbe, all'occorrenza, prelevare a tempo debito uno speciale supplemento dei premi destinato alle indennità di rincaro. È prematuro però prevedere questa possibilità già attualmente.
33 Ripercussioni sulla previdenza professionale Nell'ambito della previdenza professionale ogni istituto di previdenza ha diritto a una grande indipendenza per ciò che concerne l'elaborazione del sistema di finanziamento delle sue prestazioni; in particolare esso determina nel suo regolamento l'ammontare dei contributi del datore di lavoro e del salariato (art. 49 e 65 LPP). Tenuto conto dell'enorme diversità degli istituti di previdenza quanto al concetto delle prestazioni, alla struttura e al tipo di finanziamento, i contributi possono in parte variare in modo considerevole da un istituto di previdenza all'altro. In rapporto all'attuale sistema d'adeguamento, la nuova regolamentazione in materia di compensazione del carovita causerebbe, per ciò che concerne le prestazioni e in caso di un rincaro annuo costante, un aumento supplementare delle rendite minime legali del rischio corrispondente in media alla metà del tasso di rincaro. Per i motivi summenzionati, le ripercussioni sui contributi possono invece essere differenti per ogni singolo istituto di previdenza. Questi effetti non si potrebbero valutare nemmeno nel campo delle rendite per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità che superano i tassi della previdenza minima legale, poiché queste prestazioni sfuggono alla regola dell'adeguamento obbligatorio al rincaro previsto dalla LPP; inoltre, anche in questo campo gli istituti di previdenza godono di grande autonomia.
34 Ripercussioni per la Confederazione La partecipazione della Confederazione alle spese dell'AVS ammonta al 17 per cento. La modificazione comporta spese supplementari per un importo di 19 milioni di franchi. Per l'Ai la partecipazione della Confederazione ammonta al 37,5 per cento, segnatamente a 6 milioni di franchi. Per l'assicurazione militare si calcolano spese supplementari di circa 2 milioni di franchi all'anno. La modificazione degli articoli 33ter capo verso 4 LAVS e 34 capo verso 2 LAINF non necessita l'assunzione di personale supplementare.
35 Ripercussioni per i Cantoni I Cantoni partecipano alle spese dell'AVS con un importo pari al 3 per cento, segnatamente con spese supplementari di 3 milioni di franchi. Per l'Ai la partecipazione ammonta al 12,5 per cento, vale a dire a 2 milioni di franchi. Nel caso di adeguamento delle rendite, anche il limite di reddito delle PC aumenta. Se questo aumento corrisponde all'adeguamento delle rendite, si avranno spese supplementari minime.
4 Programma di legislatura II progetto non è menzionato nel programma di legislatura 1987-1991. È stato comunque dimostrato che una flessibilità delle disposizioni sull'adeguamento delle rendite è urgente, non fosse che per impedire, in situazioni straordinarie, l'emanazione di decreti federali d'obbligatorietà generale.
5 Costituzionalità Le modificazioni di legge si basano sugli articoli 34bis e 34quater capoverso 2 della Costituzione federale.
Allegato Tavole 1-4 Tavola 1: Adeguamento ogni due anni Tavola 2: Adeguamento annuo Tavola 3: Adeguamento con valore limite del 4 per cento Tavola 4: Tassi annui dell'evoluzione dell'indice dei prezzi del mese di giugno Basi per i bilanci delle tavole 1-3:
Le tavole si basano sulle disposizioni in vigore, senza tener conto delle ripercussioni della decima revisione dell'AVS.
Il punto di partenza è costituito dal sistema del 1990 e dai risultati dei conti d'esercizio del 1989.
Per il 1991 si prevede un'indennità di rincaro del 6,5 per cento e per il 1992 un adeguamento normale secondo l'indice misto.
A partire dal 1993 sarà eseguito un conto modello secondo lo scenario di riferimento in base all'evoluzione dei prezzi negli ultimi 18 anni.
L'evoluzione dei salari è fissata all'1,6 per cento, ossia a un livello superiore a quello dell'aumento dei prezzi dell'anno precedente (variante media del bilancio nel messaggio della decima revisione dell'AVS).
Tavola 1 Bilancio AVS Evoluzione dei prezzi dopo il 1991 simile a quella dopo il 1971 Adeguamento ogni due anni Evoluzione dei salari dell' 1,6% superiore ali' evoluzione dei prezzi dell' anno precedente
Importi in milioni di franchi
Anno Adegua- Spese Entrate Conto capitali dell' AVS Tasso di Indice dei tassi mento contribuzione di sostituzione Contribuii Poteri pubblici Interessi e Totale Modificazione Stato alla fine in per cento necessario per 1980 = 100 20% regresso annua dell' anno i delle spese I' equilibrio
1990 A 18'326 15'648 3'665 595 19'908 1'582 17712 96.7 7.78 96.9
1991 A 19775 16'687 3'955 653 21 '295 V520 19'232 97.3 7.88 97.8 1992 A 20'888 17'810 4' 178 718 22706 V818 21 '050 100.8 7.80 96.4 1993 A 22'468 19'400 4'494 793 24'687 2'219 23'269 103.6 7.70 96.5 1994 A 24'697 2V398 4'939 880 27'217 2'520 25789 104.4 7.67 96.5 1995 A 27'423 23'890 5'485 977 30'352 2'929 28718 104.7 7.63 96.5
1996 A 30'564 26'277 6'113 roso 33'470 2'906 31 '624 103.5 7.73 95.3 1997 A 32799 27'076 6'560 V171 34'807 2'008 33'632 102.5 8.05 91.9 1998 A 33'959 28'064 6792 V253 36'109 2' 150 35782 105.4 8.04 91.2 1999 A 35'286 28'908 7'057 V334 37'299 2'013 37795 107.1 8.11 90.2 2000 A 37'183 30'646 7'437 1'413 39'496 2'313 40' 108 107.9 8.06 91.1
2001 A 39'414 32'202 7'883 V493 41 '578 2'164 42'272 107.3 8.13 89.9 2002 A 42'389 34'834 8'478 V571 44'883 2'494 44766 105.6 8.08 90.7 2003 A 46'158 37'637 9'232 V647 48'516 2'358 47' 124 102.1 8.15 90.0 2004 A 49'526 39'370 9'905 1705 50'980 V454 48'578 98.1 8.35 88.0 2005 A 52'312 4V167 10'462 1737 53'366 V054 49'632 94.9 8.44 87.5
2006 A 55'473 43'272 11 '095 1750 56'117 644 50'276 90.6 8.51 87.2 2007 A 58'340 44'333 11 '668 1728 57729 -611 49'665 85.1 8.74 85.7 2008 A 60'562 45'619 12'112 V672 59'403 -1'159 48'506 80.1 8.82 85.2 2009 A 63'474 47'277 12'695 V581 61 '553 -V921 46'585 73.4 8.91 85.1 2010 A 66741 49'402 13'348 V456 64'206 -2'535 44'050 66.0 8.97 84.7
Tavola 3 g Bilancio AVS Evoluzione dei prezzi dopo il 1991 simile a quella dopo il 1971 Adeguamento con valore limite del 4 % Evoluzione dei salari dell' 1,6% superiore all' evoluzione dei prezzi dell' anno precedente
Importi in milioni di franchi
Anno Adegua- Spese Entrate Conto capitali dell' AVS Tasso di Indice dei tassi mento contribuzione di sostituzione Contributi Poteri pubblici Interessi e Totale Modificazione Stato alla fine in per cento necessario per 1980= 100 20% regresso annua dell' anno delle spese l' equilibrio
1990 A 18'326 15'648 3'665 595 19'908 V582 17712 96.7 7.78 96.9
1991 A 19775 16'687 3'955 i 653 21 '295 V520 19'232 97.3 7.88 97.8 1992 A 20'888 17'810 i 4'178 718 22706 V818 2V050 100.8 7.80 96.4 1993 A 22'468 19'400 4'494 793 24'687 2'219 23'269 i 103.6 7.70 96.5 1995 A 27'423 23'890 . 5'485 i 977 30'352 2'929 28718 ! 104.7 7.63 96.5
1996 A 30'564 26'277 6'113 TOSO 33'470 2'906 31 '624 103.5 7.73 95.3 1997 31 '040 27'076 6'208 V215 34'499 3'459 35'083 113.0 7.62 86.9 1998 A 33'959 28'064 6792 V319 36'175 2'216 37'299 109.8 8.04 91.2 1999 34'507 28'908 6'901 V422 37'231 2724 40'023 116.0 7.93 88.3 2000 A 37' 183 30'646 7'437 V513 39'596 2'413 42'436 114.1 8.06 91.1
{ 2001 37'805 32'202 ! 7'561 ! V638 4V401 3'596 4&032 ' 121.8 7.80 86.2 2002 A 42'389 34'834 8'478 1740 45'052 2'663 48'695 114.9 8.08 90.7 2003 A 46'158 37'637 9'232 V824 48'693 2'535 51 '230 111.0 8.15 90.0 2004 46'986 39'370 9'397 V952 50719 3733 54'963 117.0 7.93 83.5 2005 A 52'312 41 '167 10'462 2'025 53'654 V342 56'305 107.6 8.44 87.5
2006 53'277 43'272 10'655 2'104 56'031 2754 59'059 110.9 8.18 83.8 2007 A 58'340 44'333 1V668 2'124 58' 125 -215 58'844 100.9 8.74 85.7 2008 59'497 45'619 H'899 2'111 59'629 132 58'976 99.1 8.66 83.7 2009 A 63'474 47'277 12'695 2'052 62'024 -V450 57'526 90.6 8.91 85.1 2010 64'685 49'402 12'937 V999 64'338 -347 57' 179 88.4 8.69 82.0
Tavola 4
Tassi annui dell' evoluzione dell' indice dei prezzi del mese di giugno (Modificazioni rispetto all' anno precedente)
Anno Rincaro Anno Rincaro Anno Rincaro
1960 1.8 1970 3.1 1980 3.3 1961 1.5 1971 6.6 1981 6.3 1962 4.9 1972 6.8 1982 6.2 1963 3.1 1973 8.2 1983 2.8 1964 3.2 1974 9.6 1984 2.8 1965 3.3 1975 8.0 1985 3.4 1966 4.8 1976 1.1 1986 0.8 1967 4.3 1977 1.8 1987 1.3 1968 1.8 1978 1.1 1988 2.1 1969 2.9 1979 4.1 1989 3.0 1990 5.0
per cento 10.0
9.0 - 8.0 -
0.0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 Fonte: Ufficio federale di statistica
Legge federale Disegno sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Modificazione del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 1990'*, decreta:
I La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)2) è modificata come segue:
Art. 33ter cpv. 4 II Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie se l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.
II Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1)FF 1991 I 181
Legge federale Disegno sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
Modificazione del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 1990'>, decreta:
I La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)2) è modificata come segue:
Art. 34 cpv. 2 II Consiglio federale fissa le indennità in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Le rendite sono adeguate al rincaro nello stesso momento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
II Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
"FF 1991 I 181
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Messaggio a sostegno di un adeguamento agevolato delle rendite AVS/AI all'evoluzione dei prezzi e dei salari come pure delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni al rincaro del 21 dicembre 1990
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1991 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 04 Cahier Numero
Geschäftsnummer 90.082 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 05.02.1991 Date Data
Seite 181-197 Pagina
Ref. No 10 116 566
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