FF 1991 II 326

Decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali del 3 maggio 1991

Termine di referendum: 12 agosto 1991

Decreto federale

che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

del 3 maggio 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24sexies capoverso 3 della Costituzione federale; esaminata l'iniziativa parlamentare del 26 novembre 1990''; visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 19912', decreta:

Art. l Principio In occasione del suo 700° anniversario la Confederazione accorda, entro i limiti dei mezzi disponibili, un aiuto finanziario a favore di provvedimenti per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali. Essa istituisce un fondo apposito.

Art. 2 Oggetto L'aiuto finanziario è accordato per l'esecuzione di provvedimenti destinati segnatamente a: a. proteggere, tutelare, mantenere o ripristinare paesaggi rurali tradizionali; b. mantenere e promuovere metodi di sfruttamento e di coltura tradizionali e adeguati alle condizioni locali; e. proteggere, tutelare, mantenere, rinnovare o ricostruire edifici, vie di comunicazione storiche e altri elementi del paesaggio naturale e del paesaggio rurale; d. informare sulla necessità di conservare e di tutelare questi paesaggi.

Art. 3 Beneficiari I beneficiari dell'aiuto finanziario possono essere: a. i Cantoni, i Comuni e altre collettività di diritto pubblico, nonché istituzioni autonome di diritto pubblico; b. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

» FF 1991 I 723

Conservazione e tutela dei paesaggi rurali tradizionali

Art. 4 Entità L'aiuto finanziario ammonta, a seconda dell'importanza del provvedimento, fino all'80 per cento e eccezionalmente al 100 per cento dei costi computabili.

Art. 5 Concessione L'aiuto finanziario è concesso su domanda motivata. Se i costi computabili sono noti soltanto parzialmente al momento della decisione, l'aiuto finanziario è dapprima assegnato in linea di massima, secondo l'articolo 17 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990'' sui sussidi.

Art. 6 Spese di presentazione delle domande Le spese di presentazione delle domande di aiuto finanziario che non vengono prese in considerazione possono essere rimborsate totalmente o parzialmente.

Art. 7 Rapporto con altri sussidi L'aiuto finanziario previsto dal presente decreto può essere concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

Art. 8 Procedura e rimedi giuridici La procedura applicabile e la protezione giuridica si fondano sulle disposizioni che disciplinano la giurisdizione amministrativa federale. Le decisioni concernenti la concessione o il rifiuto dell'aiuto finanziario possono essere impugnate con ricorso al Consiglio federale.

Art. 9 Commissione Le decisioni concernenti la concessione, il rifiuto e la restituzione dell'aiuto finanziario sono prese da una commissione istituita dal Consiglio federale e composta da 9 a 13 membri. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale vi sono adeguatamente rappresentati. II Consiglio federale nomina il presidente della Commissione. Per il resto la Commissione si costituisce da sé, istituisce la propria segreteria ed emana un regolamento di organizzazione, che sottosta all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno.

Conservazione e tutela dei paesaggi rurali tradizionali

Art. 10 Fondo Un fondo senza personalità giuridica è istituito per garantire il finanziamento dell'aiuto. Le Camere federali decidono mediante decreto federale semplice come debba essere alimentato. II fondo può essere inoltre alimentato mediante elargizioni di terzi. II fondo è gestito dalla Commissione. II saldo eventuale del fondo al termine della durata di validità del presente decreto sarà utilizzato per concedere aiuti finanziari o indennità conformemente alla finalità di cui all'articolo 1.

Art. 11 Referendum e entrata in vigore II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo. Esso entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 1991 con effetto sino al 31 luglio 2001.

Consiglio degli Stati, 3 maggio 1991 Consiglio nazionale, 3 maggio 1991 II presidente: Hänsenberger II presidente: Bremi II segretario: Huber II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 14 maggio 1991 '' Termine di referendum: 12 agosto 1991

» FF 1991 II 326

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali del 3 maggio 1991

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1991 Année Anno

Band 2 Volume Volume

Heft 18 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 14.05.1991 Date Data

Seite 326-328 Pagina

Ref. No 10 116 681

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.