FF 1991 III 1078

Legge federale sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari) Modificazione del 4 ottobre 1991

Termine di referendum: 13 gennaio 1992

Legge federale

sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari)

Modificazione del 4 ottobre 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale; visto il rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio 1991 », decreta:

I La legge del 18 marzo 19882) sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Titolo Legge federale sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi (legge sulle indennità parlamentari)

Art. l cpv. 2 1 membri del Consiglio degli Stati sono indennizzati dai Cantoni per l'indennità di base; per il resto sono indennizzati dalla Confederazione come i membri del Consiglio nazionale.

Art. 2 Indennità annua di base I membri del Consiglio nazionale ricevono un'indennità annua di base di 50 000 franchi quale compenso per i lavori preparatori di parlamentare e le attività politiche inerenti al mandato.

1 FF 1991 III 493

Indennità parlamentari - LF

Art. 5 cpv. 1, 2 e 4 II parlamentare riceve, a richiesta, un abbonamento generale di la classe delle FFS o un'indennità corrispondente. 2 Abrogato La Confederazione assume le spese di viaggio in aereo all'estero. Gli Uffici dei Consigli determinano i voli interni per i quali la Confederazione assume le spese.

Art. 7 Previdenza I deputati ricevono un contributo vincolato, destinato al mantenimento della previdenza professionale precedente oppure alla costituzione o al miglioramento di una previdenza professionale.

Art. 10 Indennità per l'esercizio di funzioni particolari 1 presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo speciale. 1 presidenti di una commissione, di una delegazione, di una sottocommissione o di un gruppo ricevono un'indennità speciale. Gli Uffici possono accordare altre indennità speciali ai parlamentari che adempiono compiti particolari.

Art. 11 e 12 Abrogati

Art. 14 cpv. 1 Un decreto federale non soggetto al referendum disciplina l'esecuzione della legge, determina l'ammontare delle singole indennità, il loro adeguamento al rincaro, nonché il loro versamento in caso di malattia.

li Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo. Essa entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Indennità parlamentari - L

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1991 Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1991 II presidente: Bremi II presidente: Hänsenberger II segretario: Anliker II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 15 ottobre 1991 " Termine di referendum: 13 gennaio 1992

»FF 1991 III 1078

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari) Modificazione del 4 ottobre 1991

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1991 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 40 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 15.10.1991 Date Data

Seite 1078-1080 Pagina

Ref. No 10 116 813

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.