FF 1992 II 969
Messaggio concernente le iniziative popolari «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» e «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» (iniziative gemelle) come pure la revisione dell'articolo 13 della legge sulle derrate alimentari e dell'articolo 426 della legge sull'alcool del 9 marzo 1992
#ST# 92.031
Messaggio concernente le iniziative popolari «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» e «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» (iniziative gemelle) come pure la revisione dell'articolo 13 della legge sulle derrate alimentari e dell'articolo 426 della legge sull'alcool
del 9 marzo 1992
Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi proponiamo di sottomettere al voto del popolo e dei Cantoni le iniziative popolari «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» e «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool», raccomandando la reiezione di entrambe senza controprogetto diretto. Nel contempo, ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, la proposta di revisione dell'articolo 13 della legge sulle derrate alimentari e dell'articolo 42b della legge sull'alcool. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
9 marzo 1992 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Felber II cancelliere della Confederazione, Couchepin
1992 - 109 62 Foglio federale. 75° anno. Voi. II 969
Compendio
L '11 ottobre 1989 un comitato extrapartitico ha depositato le due iniziative popolari «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» e «per la diminuzione dei problemi duvuti all'alcool» (iniziative gemelle). Queste due iniziative intendono ridurre, mediante la proibizione della pubblicità diretta ed indiretta per gli alcolici e per il tabacco, l'incitamento al consumo di questi generi voluttuari. Inoltre, secondo i promotori, almeno l'un per cento dei proventi delle imposte sui tabacchi deve essere destinato, con il concorso dei Cantoni, alla prevenzione delle malattie dovute al consumo del tabacco. Secondo gli autori dell'iniziativa, tali provvedimenti, associati ad un'adeguata educazione sanitaria, dovrebbero ridurre il consumo di tabacco e d'alcool come pure, conseguentemente, i problemi che vi sono legati. Considerate le alte potenzialità nocive per la salute pubblica del consumo di alcool e di tabacco, il Consiglio federale condivide le preoccupazioni degli autori delle iniziative. Ritiene tuttavia che una proibizione totale della pubblicità come proposta dalle iniziative sia un provvedimento disproporzionato visti i beni giuridici su cui incide. Anche il vincolamento obbligatorio dei proventi fiscali sul tabacco non pare giudizioso. D'altra parte, rileva che le basi costituzionali per l'introduzione di limitazioni alla pubblicità sono già date dagli articoli 69 e 69bis della Costituzione. Per questi motivi, il Consiglio federale respinge sia l'iniziativa «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» che quella «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool». Lo sviluppo del comportamento di fumatore o di consumatore di alcool, in particolare nei bambini, negli adolescenti e nei giovani, dipende da ima molteplicità di fattori. L'atteggiamento dei genitori, le cerehie di amici e il contesto sociale svolgono indubbiamente una funzione più importante che la pubblicità, ma il ruolo di quest'ultima non deve tuttavia essere trascurato. Il Consiglio federale ritiene pertanto giudizioso, anzi indispensabile, limitare adeguatamente la pubblicità. Infatti, anche ingenti sforzi preventivi non permettono di conseguire i risultati auspicati se.sono costantemente minati da un 'onnipresente pubblicità per il tabacco e per gli alcolici. Di conseguenza, il Consiglio federale
propone di opporre alle due iniziative un controprogetto indiretto a livello normativo, che ponga in primo piano la tutela della salute rispettando tuttavia, nella misura del possibile, anche gli altri diritti sanciti dalla Costituzione. Il controprogetto intende reagire alla viepiù crescente diffusione della pubblicità per gli alcolici e per il tabacco. A tal fine, la pubblicità che resterà autorizzata sarà circoscritta a luoghi determinati (punti di vendita, giornali e riviste). La concorrenza tra i distributori per le parti di mercato sarà dunque mantenuta. Il Consiglio federale prevede inoltre di assoggettare il contenuto di questa pubblicità a restrizioni analoghe a quelle attualmente in vigore per le bevande distillate.
Messaggio
I Le iniziative II Situazione iniziale L'11 ottobre 1989 sono state depositate, sotto forma di progetto elaborato, le due iniziative popolari «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» e «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» (iniziative gemelle). Esse hanno il tenore seguente: a. Iniziativa popolare federale «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» La Costituzione è completata come segue:
Art. 32i»i"i">K (nuovo) La pubblicità per le bevande alcoliche e per i relativi marchi è vietata, come pure è vietata per quei servizi e quelle merci che rassomigliano loro o che li richiamano alla memoria attraverso la parola, l'immagine o il suono. La legislazione federale può, in casi particolari, consentire limitate eccezioni. La pubblicità per le bevande analcoliche deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Disposizioni transitorie II divieto di pubblicità secondo l'articolo 32iui"iuies entra in vigore al più tardi tre anni dopo l'accettazione di questa disposizione costituzionale. Infrazioni al divieto di pubblicità saranno punite, fino all'entrata in vigore di disposizioni penali legislative, secondo l'articolo 57 capoverso 2 lettera a della legge federale sull'alcool.
b. Iniziativa popolare federale «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» La Costituzione federale è completata come segue: Art. 32s""es (nuovo) Almeno l'uno per cento dei proventi delle imposte sui tabacchi deve essere destinato, con il concorso dei Cantoni, alla prevenzione delle malattie dovute al consumo del tabacco. La pubblicità per i tabacchi e per i relativi marchi è vietata, come pure è vietata per quei servizi o quelle merci che rassomigliano loro o che li richiamano alla memoria attraverso la parola, l'immagine o il suono. La legislazione federale può, in casi particolari, consentire limitate eccezioni. Disposizioni transitorie II divieto di pubblicità secondo l'articolo 32s™ies capoverso 2 entra in vigore al più tardi tre anni dopo l'accettazione di questa disposizione costituzionale. Infrazioni al divieto di pubblicità saranno punite, fino all'entrata in vigore di disposizioni penali legislative, secondo l'articolo 57 capoverso 2 lettera a della legge federale sull'alcool.
12 Aspetti formali 121 Genesi Promotore dell'iniziativa è un comitato extrapartitico composto principalmente da persone operanti'nell'ambito della sanità e dell'aiuto alla gioventù. Le liste per le firme sono state depositate alla Cancelleria federale il 23 marzo 1988. Con decisione del 29 marzo 1988 la Cancelleria ha constatato che le liste soddisfacevano le esigenze legali. Il 12 aprile gli autori dell'iniziativa hanno pertanto iniziato la raccolta delle firme. Per le due iniziative il termine per la raccolta delle firme scadeva l'il. ottobre 1989. Quello stesso giorno, quindi entro il termine prestabilito, il comitato d'iniziativa depositava alla Cancelleria le firme raccolte. Con decisione del 26 gennaio 1990 la Cancelleria confermava che le due iniziative avevano raccolto rispettivamente 110648 (iniziativa «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool») e 115 210 (iniziativa «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco») firme valide e che, pertanto, esse dovevano considerarsi formalmente riuscite (FF 1990 I 667/670).
122 Termine di trattamento II termine entro il quale il nostro Collegio deve sottoporre alle vostre Camere un messaggio con un controprogetto scade l'il aprile 1992 (art. 29, cpv. 2 Legge sui rapporti fra i Consigli).
13 Validità 131 Unità formale Un'iniziativa può essere presentata o come proposta generale oppure come progetto già elaborato (art. 121 cpv. 4 Cost.); forme miste non sono autorizzate (art. 75 cpv. 3 Legge sui diritti politici). La presente iniziativa ha la forma di progetto elaborato. L'esigenza d'unità formale è dunque soddisfatta.
132 Unità della materia Un'iniziativa deve avere come oggetto una sola materia (art. 121 cpv. 3 Cost.). L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrisecamente connesse (art. 75 cpv. 2 Legge sui diritti politici). Le due iniziative hanno lo scopo di diminuire i problemi dovuti all'alcool e al tabacco. Tal fine dovrebbe essere raggiunto mediante la proibizione della pubblicità per gli alcoolici e per il tabacco. Inoltre, almeno l'un per cento dei proventi dell'imposta sul tabacco dovrebbe essere utilizzato per la prevenzione delle malattie dovute al tabacco. Vi è una correlazione materiale tra le diverse parti dell'iniziativa. L' esigenze di unità di materia è pertanto soddisfatta.
14 Valutazione delle iniziative da parte del nostro Collegio 141 Sotto il profilo formale Conformemente alla sua funzione di fondamento giuridico dello Stato, la Costituzione federale (Cost.) deve contemplare soltanto disposizioni di principio. Essa non deve dunque essere oberata da disposizioni di dettaglio né da ripetizioni. Le basi costituzionali che permettono di proibire la pubblicità o di attuare provvedimenti preventivi sono date dagli articoli 69 e 69bis Cost. È dunque superfluo aggiungere nella Costituzione un nuovo articolo concernente la proibizione della pubblicità per alcoolici e tabacco. La proposta va pertanto respinta.
142 Sotto il profilo materiale 142.1 Conseguenze del consumo di tabacco Secondo l'Annuario statistico 1990 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), organizzazione specializzata dell'ONU responsabile dei problemi di sanità, il fumo è la prima causa di mortalità nei Paesi industrializzati 1'. Il consumo di tabacco uccide più persone di quante ne uccidano tutti i generi di violenza messi insieme, compresi gli infortuni, i delitti e i suicidi. Le cause di decesso più frequenti dovute al consumo di tabacco sono ad esempio: cancro polmonare, malattie cardiache ischemiche e bronchiti croniche/enfisema polmonare. Il consumo di tabacco provoca in Europa circa 1 milione di decessi ogni anno. Solo in Svizzera, nel 1990 circa 10000 persone sono morte a causa delle conseguenze dirette del consumo di tabacco 2'. Nel fumo generato dal tabacco sono state sinora individuate oltre 4000 sostanze chimiche. Le più pericolose per la salute dell'uomo sono il catrame, il monossido di carbonio, gas irritanti e la nicotina. Dagli anni '60 la relazione causale tra l'inalazione di catrame e l'insorgere del cancro è scientificamente provata. Del resto, le statistiche dimostrano che un fumatore ha 11 volte più probabilità di morire di cancro polmonare che un non fumatore 3'. È pure scientificamente accertato che l'inalazione di monossido di carbonio e di gas irritanti contenenti ossido d'azoto e acroleina provoca cardiopatie e affezioni polmonari, un calo delle prestazioni come pure uno stato di maggiore predisposizione alle malattie in generale. Per un fumatore, il rischio di perire in seguito ad una bronchite o ad un enfisema polmonare è, secondo le statistiche, 6 volte maggiore rispetto ad un non fumatore 3'. Nel mondo scientifico si è oggi
') World Health Statistics Annual, 1990, pp. 29 segg. «Bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFPS) n. 8 del 2 marzo 1992. 3) U.S. Department of Health and Human Services, «Reducing the health conséquences of Smoking; 25 years of progressi a report of thè Surgeon General», 1989; La Vecchia, C. Levi, F. Gutzwiller, «Fumée et santé: une épidémie évitable» in Méd. et Hyg., 1987, 45, p. 3453-3462.
concordi nel riconoscere gli effetti nefasti sull'organismo umano del consumo di nicotina. La nicotina genera assuefazione e dipendenza fisica, provoca il restringimento dei vasi sanguigni e la formazione di acidi grassi, aumentando il rischio della formazione di trombi. Un fumatore ha dunque il doppio di probabilità rispetto ad un non fumatore di essere colpito da un infarto 4'. Il fumo del tabacco non pregiudica soltanto la salute dei fumatori, ma nuoce anche a quella dei cosiddetti «fumatori passivi». Il fumo che si propaga nell'ambiente quando il fumatore non lo aspira contiene alte concentrazioni di sostanze tossiche e cancerogene. Recenti studi epidemiologici hanno d'altronde messo in evidenza l'esistenza di una relazione causale tra il «fumo passivo» e il cancro al polmone. Le statistiche dimostrano inoltre che il feto di donne che fumano è esposto a maggiori rischi (aborti spontanei, carenze di peso alla nascita, ecc.) e che i figli di madri o padri fumatori soffrono più degli altri di affezioni alle vie respiratorie 5'. Secondo alcune stime, i costi per l'economia pubblica generati dal consumo eccessivo di tabacco (trattamento medico, riabilitazione, perdita di produttività) ammontano in Svizzera a più di 1 miliardo di franchi all'anno 6) . A titolo comparativo, l'importo netto dell'imposta sui tabacchi a favore dell'AVS ammontava nel 1991 a 981 milioni di franchi 7'.
142.2 Conseguenze del consumo di alcool
Per quanto concerne l'alcool, è soprattutto il consumo eccessivo e cronico che provoca danni alla salute. L'abuso cronico di alcool può provocare la cirrosi epatica. Tra i circa 1000 decessi dovuti annualmente all'alcool, 700 almeno sono conseguenza della cirrosi epatica 8'. Il consumo eccessivo di alcool può inoltre generare grasso e cancro al fegato, malattie gastro-intestinali, disturbi cardiaci, anemia, cancro alla bocca, alla larige e all'esofago e condurre anche all'embriopatia alcoolica. A queste malattie si aggiungono poi gli infortuni e le ripercussioni psicosociali come l'isolamento, i problemi famigliari e sul lavoro. Occorre d'altra parte rilevare che secondo recenti studi, il consumo eccessivo di alcool favorisce pure lo sviluppo di altre forme di cancro che quelle summen-
4) U.S. Department of Health and Human Services, «Reducing the health conséquences of Smoking; 25 years of progress; a report of the Surgeon General», 1989; La Vecchia, C. Levi, F. Gutzwiller, «Fumée et santé: une épidémie evitatile» in Méd. et Hyg., 1987, 45, p. 3453-3462. s > Imperiai Cancer research Fund and Cancer Research Campaign, «Passive Smoking, A Health Hazard», London, 1991; U.S. Department of Health and Human Services, «The Health Conséquences of Involuntary Smoking. A report of the Surgeon General», U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Contro!, n. 88-8406, 1986. 6) Istituto svizzero di profilassi contro l'alcoolismo, «Dati statistici», p. 38, 1991. > Direzione generale delle dogane. "Rapporto sull'alcool, pubblicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con la Commissione federale sull'alcolismo, 1989.
zionate. Da questi lavori risulta che 2500 fino a 3000 decessi all'anno sono dovuti al consumo di alcool 9*. Tuttavia, i problemi causati dall'alcool non sono dovuti soltanto ai bevitori accaniti. Da un punto di vista globale, coloro che consumano alcool in quantità media o esigua provocano notevolmente più problemi che i circa 150 000 alcoolizzati che conta la Svizzera 10'. La ragione risiede semplicemente nel numero sensibilmente più elevato di medi bevitori rispetto ai bevitori cronici. Infatti, non solo l'abuso cronico di alcool, ma anche gli eccessi occasionali possono causare gravi problemi (guida in stato d'ebrietà, infortuni domestici, sul lavoro e nel tempo libero). Nel 1989, circa il 10 per cento degli incidenti stradali e circa il 22 per cento delle vittime di questi ultimi erano in parte dovuti all'alcool"'. I costi per l'economia pubblica generati dal consumo eccessivo di alcool ammontano, secondo i dati figuranti nel Rapporto sull'alcool del 1989, a circa 2,2 miliardi di franchi all'anno. A titolo di paragone giova ricordare che i proventi ricavati dalla Confederazione dalle imposte speciali e dai dazi sull'alcool ammontano a circa 850 milioni di franchi all'anno 12'.
142.3 Valutazione delle iniziative
Le iniziative si propongono, mediante il divieto della pubblicità diretta ed indiretta, di ridurre l'incitamento al consumo di tabacco e di alcool. Inoltre, almeno 1' 1 per cento dei proventi dell'imposta sul tabacco dovrebbe essere destinato, con il concorso dei Cantoni, alla prevenzione delle malattie dovute al consumo di tabacco. Secondo i promotori, questi provvedimenti, associati ad una seria educazione sanitaria, dovrebbero far diminuire il consumo di questi generi voluttuari riducendo di conseguenza anche i problemi sociali e sanitari ad essi connessi. Sotto il profilo della sanità pubblica, le iniziative devono essere giudicate positivamente nella misura in cui mirano a ridurre i danni provocati alla salute dall'abuso di alcool e di tabacco e a promuovere la prevenzione. I più di 11 000 morti ogni anno, il numero viepiù crescente di pazienti, senza contare poi i costi per l'economia pubblica che ammontano ormai a miliardi, mettono chiaramente in evidenza che i mezzi di cui disponiamo oggi non sono più sufficienti per far fronte ai problemi legati all'alcool e al tabacco. È vero che le perizie e le indagini non consentono di dimostrare categoricamente che la proibizione della pubblicità sarebbe in sé sufficiente a ridurre sensibilmente il consumo di alcool e di tabacco. Le statistiche permettono tuttavia di ritenere che la proibizione della pubblicità, soprattutto se associata ad altri provvedimenti come l'iscrizione di avvertimenti, l'aumento dei prezzi, restrizioni all'ac- 9) Fabio Levi, Richard Müller, Carlo La Vecchia: Alcool et santé en Suisse: Aspects épidémiologiques et législatifs, pubblicato nella Revue Médicale de la Suisse Romande, 11, 509-417, 1992. ""Istituto svizzero di profilassi contro l'alcolismo, «Dati statìstici», p. 16, 1991. '"Ufficio federale di statistica, infortuni della strada in Svizzera, 1990. 12) Regìa federale degli alcool.
quisto o campagne d'informazione, possono provocare una netta diminuzione del consumo globale 13'. Pure la letteratura scientifica giunge alla conclusione che le restrizioni pubblicitarie, associate ad altre misure, costituiscono il me/.zo più idoneo per ottenere una diminuzione del consumo globale14). Diversi studi econometrici hanno del resto dimostrato la possibilità di effetti sinergetici, ovvero l'eventualità che l'effetto globale di tutti i provvedimenti sia più importante che la somma degli effetti di ogni singola misura 15) . Vero è che l'industria pubblicitaria dichiara che l'unico obiettivo perseguito dalla pubblicità per gli alcolici e il tabacco è di acquisire parti del mercato e non certo di generare nuovi consumatori. Inoltre, la pubblicità per i generi voluttuari non sarebbe destinata essenzialmente ai giovani. Come rilevato precedentemente, l'impatto della pubblicità per alcolici e tabacco è difficilmente quantificabile. Il contesto sociale e familiare in cui evolve il bambino, l'adolescente o il giovane ha un ruolo del tutto decisivo nella genesi del comportamento del fumatore o del bevitore. È tuttavia innegabile che l'aumento della tolleranza, spesso inconsapevole, dell'alcool e del tabacco da parte della popolazione resta un obiettivo rare volte mancato da un linguaggio pubblicitario figurato e altamente suggestivo. A tal fine, la pubblicità ricorre a valori come il gusto dell'avventura e della libertà, la convivialità e il successo, ovvero ad immagini che godono di grande prestigio presso i giovani, ma che hanno ben poco a che vedere con il prodotto pubblicizzato. La pubblicità per i generi voluttuari svolge dunque un ruolo di primo piano nei riguardi dell'accettazione da parte della popolazione di tabacco e alcool. Le campagne di prevenzione e d'informazione, per quanto ben concepite, hanno ben poco effetto se sono costantemente sconfessate da un'onnipresente pubblicità a favore di tali prodotti. Le esperienze compiute in Norvegia, Finlandia, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e in Canada hanno effettivamente dimostrato che il consumo globale è diminuito dopo l'entrata in vigore di restrizioni della pubblicità e che pure la tendenza alla riduzione del consumo riscontrata in alcuni Paesi, come in Canada, si è accentuata 16'. Il Comitato regionale Europa dell'OMS raccomanda ai suoi membri di proibire
qualsiasi forma di pubblicità per il tabacco, allegando i motivi seguenti:
La pubblicità per il tabacco conforta l'opinione secondo la quale fumare sarebbe socialmente ben accetto, buono ed elegante. La pubblicità per gli articoli da tabacco induce i consumatori a credere che fumare sia vantaggioso. Essa sconfessa le dichiarazioni dei governi che pongono l'accento sui danni
'"Action on smoking and health, London 1991; Smoking Contro! in Norway, National Council on Smoking and Health, Oslo, 1987. Murray Laugesen & Chris Meads, «Tobacco advertising restrictions, priée, income and tobacco consumption in OECD countries 1960-1986», British Journal of Addiction (1991), 86, 1343-1354. 15) Robert E. Leu, Danilo Bernasconi, «Werbung und Tabakkonsum», Gutachten zu Händen der Eidg. Kommission für Tabakfragen, im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheitswesen, Schriftenreihe der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspolitik, n. 23, 1991. Action on smoking and health, London, 1991.
provocati dal tabacco. Essa è dunque incompatibile con l'estensione dei poteri governativi in materia di controllo del consumo di tabacco e contribuisce a favorire un atteggiamento di cinismo verso le campagne di prevenzione 17».
Argomenti contro le iniziative: a. Informazione Drastiche proibizioni pubblicitarie impediscono alle persone che intendono consumare alcolici o articoli di tabacco di informarsi circa l'offerta esistente. Inoltre, il divieto totale della pubblicità nega agli operatori nel settore del tabacco e dell'alcool la possibilità di informare i consumatori su eventuali innovazioni (per esempio sigarette a basso tenore di sostanze nocive grazie a filtri migliori, ecc.). Qualora entrasse in vigore una proibizione totale della pubblicità, il produttore perderebbe qualsiasi interesse a tentare costose innovazioni dei suoi prodotti. b. Uguaglianza di trattamento giuridico Anche se la pubblicità per l'alcool e il tabacco dovesse essere totalmente proscritta in Svizzera, i supporti pubblicitari provenienti dall'estero continuerebbero a contenere pubblicità per generi voluttuari. Quest'ultima, infatti, non potrebbe essere proibita senza pregiudicare gravemente la libertà d'informazione. Proibizioni globali della pubblicità comporterebbero gravi disuguaglianze di trattamento rispetto ai concorrenti esteri, sia per i distributori locali di alcolici e di tabacco sia per la stampa svizzera, la cui pluralità sarebbe per giunta seriamente minacciata. e. Sponsorizzazione La sponsorizzazione merita un'attenzione del tutto particolare. La proibizione della pubblicità significherebbe per gli organizzatori di manifestazioni importanti (per esempio in ambito culturale) perdere sussidi a volte indispensabili, i quali ammontano attualmente a circa 40 milioni di franchi all'anno. La realizzazione di numerose manifestazioni che esistono soltanto grazie all'apporto finanziario di terzi sarebbe dunque compromessa. L'introduzione di un divieto generale di pubblicità provocherebbe pertanto un decremento delle attività in un settore cui la società riconosce grande importanza. d. Vincolamelo fiscale L'assegnazione dei proventi fiscali dell'imposta sul tabacco ad un fine determinato sminuirebbe il margine di azione della Confederazione in materia di gestione finanziaria.
143 Conclusioni
Diversi argomenti giuridici di ordine sia formale che materiale giustificano la reiezione delle due iniziative. Visto l'alto potenziale di nocività del consumo di > Résolution EUR/RC37/R9 del Comitato Regionale Europa dell'OMS (n. 2), Copenhagen, 1987.
alcool e di tabacco, condividiamo tuttavia le preoccupazioni dei promotori delle iniziative. Riteniamo però che l'introduzione di proibizioni totali della pubblicità come richiesto dalle iniziative sia un provvedimento sproporzionato, a cospetto delle sue ripercussioni esagerate su altri beni giuridici. Inoltre, le proibizioni generali della pubblicità sono contestate a livello internazionale, come evidenzia il progetto di direttive presentato dalla Commissione della CE (cfr. n 52). Il nostro Collegio propone dunque di opporre un controprogetto indiretto alle due iniziative. Esso introduce proibizioni di principio per la pubblicità di alcool e tabacco, prevedendo tuttavia diverse eccezioni nella misura in cui siano compatibili con la protezione della salute e soddisfino le summenzionate esigenze d'informazione, di uguaglianza di trattamento e d'interesse sociale e culturale della sponsorizzazione.
2 Controprogetto indiretto: revisione dell'articolo 13 LDAL e dell'articolo 42b LAlc 21 Diritto vigente 211 D disciplinamento giuridico in Svizzera La pubblicità per gli alcolici e per il tabacco è disciplinata in diverse leggi di differente campo d'applicazione. L'articolo 420 della legge sull'alcool (LAlc, RS 680) stabilisce che la pubblicità per bevande distillate con la parola, l'immagine o il suono, può contenere soltanto indicazioni o rappresentazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà. La pubblicità per le bevande distillate è proibita alla radio e alla televisione, all'interno e sugli edifici destinati ad uso pubblico come pure nei e sui veicoli dei trasporti pubblici, sui terreni sportivi e nelle manifestazioni frequentate e destinate soprattutto ai bambini e agli adolescenti. La pubblicità per le bevande distillate è ugualmente vietata nei negozi che vendono medicamenti e su imballaggi di oggetti di uso corrente che non contengono questo tipo di bevande o che non hanno alcuna connessione con esse (art. 42b cpv. 3 LAlc). Sono pure fondamentalmente proscritte la distribuzione gratuita, a fini pubblicitari, di bevande distillate ad una cerchia indeterminata di persone (art. 41, cpv. 1 LAlc) come pure l'organizzazione di concorsi che servono da pubblicità alle bevande distillate, ne presuppongono l'acquisto o ne prevedono la distribuzione a titolo di premi (art. 42b cpv. 4 LAlc). A tutela della gioventù, l'ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02) proibisce nell'articolo 19 capoverso 6 la pubblicità di bevande alcooliche e nell'articolo 420d quella di tabacco, che si rivolge espressamente ai minorenni. Le nostre istruzioni del 15 febbraio 1984 sulla pubblicità televisiva della SSR (FF 1984 I 455), come pure l'articolo 19 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 giugno 1982 sulle prove locali di radiodiffusione (RS 784.401) proibiscono la pubblicità per bevande alcoliche e per tabacco nei programmi SSR e nei programmi locali di radiodiffusione. D'altra parte, nel primo semestre del 1992 entrerà in vigore la nuova legge su radio e televisione (LRTV) che oltre a vietare la pubblicità per bevande alcoliche e per il tabacco (art. 18 cpv. 5), proibisce anche
il finanziamento di trasmissioni da parte di sponsor che producono o vendono prodotti per i quali vige la proibizione di pubblicità (art. 19 cpv. 5). Infine, l'art. 13 del disegno della nuova legge sulle derrate alimentari (LDAL) conferisce al nostro Collegio la possibilità di limitare, al fine di salvaguardare la salute e in particolare quella dei giovani, la pubblicità a favore di bevande alcoliche, prodotti del tabacco ed articoli per fumatori (cfr. messaggio del 30 gennaio 1989 concernente una legge federale su le derrate alimentari e gli oggetti d'uso FF 1989 I 741). La nuova legge su le derrate alimentari è attualmente in consultazione in Parlamento. Le vostre Camere hanno già approvato il disegno di legge. Per quanto concerne la pubblicità per le bevande alcoliche e per il tabacco (art. 13 del disegno di legge), il Consiglio nazionale si è associato alla posizione della maggioranza della Commissione conferendo al nostro Collegio la facoltà di limitare la pubblicità per tali prodotti quando essa si rivolge espressamente ai giovani. Il Consiglio nazionale intende trattare il presente progetto di revisione quando esaminerà le due iniziative gemelle.
212 Situazione giuridica in altri Paesi europei 212.1 Introduzione La molteplicità delle proibizioni di pubblicità vigenti nei differenti Paesi e soprattutto il fatto che esse siano rette da atti normativi assai disparati, impone di ridurre all'essenziale la descrizione che seguirà. Essa dovrebbe però fornire una panoramica sufficiente per effettuare paragoni con il disciplinamento in Svizzera. Occore rilevare inoltre che tale ambito è soggetto a continui mutamenti, anche se in generale si riscontra una marcata tendenza all'aumento delle restrizioni pubblicitarie.
212.2 Austria
La pubblicità per le bevande alcoliche e per gli articoli di tabacco è proibita alla radio e alla televisione. Un codice cavalieresco impone di astenersi dalla pubblicità per le sigarette senza filtro e per quelle che contengono più di 20 mg di catrame, di non servirsi per questo tipo di pubblicità di personalità che fungono da modello presso i giovani e di rinunciare a questa pubblicità prima delle 18.00 nelle sale cinematografiche frequentate da giovani.
212.3 Belgio
La pubblicità per il tabacco è proibita alla radio e alla televisione, nei cinema come pure nelle produzioni video. È pure proibita la distribuzione gratuita di campioni. Tranne qualche eccezione, la pubblicità indiretta, ovvero l'impiego di marche o emblemi di articoli di tabacco in relazione con oggetti d'uso, è anche proscritta. La pubblicità nei giornali e nelle riviste è soggetta a restrizioni sia per quanto concerne il volume che sotto il profilo contenutistico. Tale pubblicità deve inoltre sempre menzionare il fatto che il consumo di tabacco mette
in pericolo la salute. La pubblicità per le bevande alcoliche soggiace a restizioni contenutistiche che variano a seconda delle regioni, ma in principio non è vietata.
212.4 Danimarca
La pubblicità per le bevande alcoliche e gli articoli di tabacco è proibita alla radio e alla televisione. Quella per il tabacco è pure proibita nei cinema, mentre è ammessa sulla stampa, a condizione che sia corredata da un avvertimento circa la nocività del tabacco. Al di fuori della radio e della televisione, la pubblicità per gli alcolici è invece autorizzata. Esistono tuttavia accordi tra produttori, commercianti e mass media secondo i quali l'industria di bevande alcoliche s'impegna a non incitare i consumatori ad abusare della bottiglia, a rinunciare ad appelli ai giovani, a non connettere l'alcool e lo sport e, in generale, a non idealizzare il consumo di bevande alcoliche.
212.5 Finlandia
Qualsiasi forma di pubblicità per alcolici e tabacco è proibita. L'unica eccezione è costituita dai rotocalchi stranieri il cui obiettivo principale non è la pubblicità e dalla pubblicità nei punti di vendita che si riferisce esclusivamente ai prodotti. La vendita ai giovani al di sotto dei 16 anni è vietata, come pure il fumo nei locali pubblici.
212.6 Francia
II Parlamento ha deciso di proibire la pubblicità diretta ed indiretta per gli articoli di tabacco a partire dal 1993, eccettuata la pubblicità nei punti di vendita, e di limitare drasticamente quella per le bevande alcoliche. Pure la sponsorizzazione sarà proibita ogni qual volta mirerà a promuovere la vendita di alcool e di articoli di tabacco. Per quanto concerne gli alcolici, la pubblicità sarà autorizzata soltanto nelle riviste per adulti, a condizione che essa si limiti ad indicazioni d'ordine strettamente materiale come ad esempio l'origine, la composizione, ecc. e che essa comporti un avvertimento contro il consumo abusivo di alcool. Resta autorizzata la pubblicità esterna per vini regionali e per vini pregiati, come pure per le tradizionali sagre del vino. La pubblicità per gli articoli di tabacco è già attualmente proibita alla radio e alla televisione.
212.7 Gran Bretagna
In virtù di un principio di autolimitazione liberamente imposto, l'industria del tabacco ha rinunciato alla pubblicità alla radio, alla televisione e nelle sale cinematografiche. Per quanto concerne la stampa, essa si è imposta limiti relativi al contenuto. Inoltre, la pubblicità per il tabacco deve sempre comportare un avvertimento circa gli effetti nocivi del tabacco. Da tali divieti sono escluse uni-
camente le riviste e gli altri periodici che sono esportati per più dell'80 per cento. Nel 1991, le imposte sulle sigarette sono state aumentate del 15 per cento. Non vi sono restrizioni legali per quanto concerne la pubblicità per alcolici. Le direzioni delle televisioni hanno tuttavia convenuto di non trasmettere pubblicità per distillati.
212.8 Manda
La pubblicità per il tabacco è proibita alla radio, alla televisione, nei cinema e sui manifesti (eccezione: nei punti di vendita e sulle loro pareti). La pubblicità autorizzata deve menzionare l'effetto nocivo del tabacco ed è inoltre sottoposta ad un severo controllo circa il contenuto. È autorizzato soltanto mostrare l'imballaggio e fornire alcune indicazioni sulla composizione. La pubblicità nella stampa destinata principalmente ai giovani è proibita, come pure la pubblicità di bevande alcoliche alla radio e alla televisione. Altre disposizioni miranti a limitare la pubblicità per gli alcolici sono attualmente in fase di elaborazione.
212.9 Italia
La pubblicità per alcolici è autorizzata alla radio e alla televisione, come pure nelle sale cinematografiche e nella stampa. È invece proibita in tutti i mass media (compresi i manifesti) la pubblicità per articoli di tabacco.
212.10 Norvegia
La pubblicità è rigorosamente proibita sia per le bevande alcoliche che per gli articoli di tabacco. Questo divieto si estende alla radio, alla televisione, al cinema, ai manifesti e alla stampa. È inoltre proibito distribuire gratuitamente alcolici o articoli di tabacco ai giovani. Sono escluse le riviste straniere, a condizione che il loro scopo principale non sia la pubblicità, come pure la pubblicità nei punti di vendita, che è soggetta a restrizioni per quanto concerne i contenuti.
212.11 Paesi Bassi
La pubblicità per alcolici e per articoli di tabacco è proibita alla radio e alla televisione, ma è autorizzata nei mass media stampati, al cinema e sui manifesti. Conformemente ad un codice cavalieresco, non è tuttavia consentito associare l'alcool alla nozione di gioventù. Altre restrizioni sono in vigore per esempio nella pubblicità al cinema che non deve mostrare giovani mentre fumano e a livello della sponsorizzazione di società sportive. È in preparazione un massiccio aumento delle imposte sui tabacchi.
212.12 Portogallo
Qualsiasi forma di pubblicità per tabacco è proibita. La pubblicità per alcolici è autorizzata nei mass media (compresi radio e televisione), tranne la sera tra le 20 e le 22.
212.13 Repubblica federale tedesca
La pubblicità per alcolici è autorizzata sia alla radio e alla televisione, che nella stampa e sui manifesti. La pubblicità per gli articoli di tabacco è invece proibita alla radio e alla televisione. Essa è ammessa nei mezzi di comunicazione stampati, ma deve essere corredata da un avvertimento circa gli effetti nocivi sulla salute. Sugli schermi dei cinematografi entrambe le pubblicità sono autorizzate.
212.14 Svezia
La pubblicità per alcolici è proibita alla radio e alla televisione, nei cinema, sui manifesti e nella stampa. L'unica eccezione concerne la pubblicità per le birre il cui tenore alcolico è inferiore a 3,5 per cento in volume. Secondo il diritto vigente, la pubblicità per gli articoli di tabacco è ammessa entro certi limiti. Si prevede tuttavia di elaborare norme per la proibizione totale della pubblicità per il tabacco.
22 Misure preventive di Confederazione e Cantoni: i provvedimenti già attuati e quelli previsti 221 Prevenzione del tabagismo La prevenzione del tabagismo mira a ridurre il numero delle affezioni dovute al fumo di tabacco e dei decessi che vi sono connessi. Questo obiettivo può essere raggiunto se: a. il numero delle persone che iniziano a fumare diminuisce; b. il numero delle persone che smettono di fumare aumenta; e. i non fumatori possono essere protetti dal tabagismo passivo. Per la prevenzione del tabagismo, le seguenti misure sono già state attuate o dovranno esserlo prossimamente:
sugli imballaggi di sigarette occorre apporre un avvertimento (una versione più incisiva di questa iscrizione è attualmente in preparazione);
aumenti dei prezzi (il nostro Collegio intende far rinnovare dal Parlamento, unitamente alla parte anticipata della decima revisione dell'AVS, la competenza conferitagli dall'art. 11 della legge sull'imposta dei tabacchi di aumentare l'imposta percepita sui tabacchi del 50 per cento; inoltre, prevediamo di aumentare entro il 1995 l'imposta sulle sigarette di 40 centesimi per pacchetto, ciò che peraltro apporterebbe alle casse federali circa 350 milioni di franchi d'introiti supplementari);
controffensiva pubblicitaria, ovvero spot di promozione della salute nei cinema, alla televisione e alla radio;
campagne informative rivolte ad un determinato pubblico circa la pericolosita del fumo (per esempio riviste destinate ai giovani come il «PS- Magazin» pubblicato nel 1991);
dibattiti d'informazione sui mass media sull'argomento «fumo»;
mettere a disposizione delle scuole, in collaborazione con le direzioni cantonali dell'istruzione pubblica, documentazione per l'educazione sanitaria;
introdurre aree riservate ai non fumatori negli edifici pubblici, sui posti di lavoro e nei ristoranti (un relativo disegno d'ordinanza è in consultazione fino a metà maggio);
programmi intesi a sradicare l'abitudine del fumo, offerti da personale medico e specialisti operanti nel settore sanitario;
soppressione delle sovvenzioni per il mantenimento e il promovimento della produzione di tabacco in Svizzera (cfr. programma di risanamento delle finanze federali);
fissare limiti massimi per il tenore di catrame nelle sigarette (in preparazione);
limitazioni della pubblicità. A livello federale, la prevenzione del tabagismo rientra nell'ambito degli incarichi dell'Ufficio federale della sanità pubblica e della Commissione federale per i problemi del tabacco. Il loro compito è di informare le autorità federali sul consumo di tabacco e sui rischi che vi sono connessi, elaborare proposte per la tutela dei non fumatori, per la riduzione delle sostanze nocive contenute nel tabacco e per la loro dichiarazione e di promuovere la pubblicazione di rapporti e studi e di organizzare campagne d'informazione (cfr. il nostro decreto del 28 ottobre 1987 concernente l'istituzione di una Commissione federale per i problemi del tabacco). Fanno parte dell'ambito di attività dell'Ufficio federale della sanità pubblica, oltre ai lavori preparatori per la promulgazione di leggi (nell'ambito delle derrate alimentari), l'attuazione di campagne interregionali, il sostegno di progetti privati o pubblici, lo sviluppo di nuovi modelli di prevenzione, come pure il coordinamento degli intenti di prevenzione di Cantoni, Comuni e privati. Nel 1991 l'UFSP ha avuto a disposizione 350000 franchi per la prevenzione contro il tabagismo. La Commissione federale per i problemi del tabacco ha richiesto alla Confederazione di portare questo importo a 2 milioni annui.
222 Prevenzione dell'alcolismo La prevenzione dell'alcolismo si propone di ridurre la mortalità dovuta al consumo abusivo di alcolici, la morbilità fisica e psicologica, come pure le conseguenze sociali e psicologiche del consumo di bevande alcoliche (per esempio per i famigliari delle persone alcolizzate o per le vittime di infortuni dovuti all'alcool). Questo obiettivo sarà raggiunto quando diminuirà il numero delle persone dedite al consumo cronico, esagerato e incontrollato di bevande alcoliche.
Nell'ambito della prevenzione contro l'alcolismo, i seguenti provvedimenti sono già stati attuati o dovranno esserlo prossimamente:
campagne e programmi educativi nei mass media, presso il pubblico, nelle scuole, sul posto di lavoro, ecc. (per esempio le campagne «Alcool: quanto è troppo?», «L'alcool al volante»);
aumento dei prezzi (mediante imposizione fiscale);
intensificare i controlli stradali;
programmi di educazione per persone che sono state condannate per guida in stato di ebrietà;
informazioni sul tema «problemi dell'alcolismo» nei mass media;
offerta di bevande analcooliche a prezzi vantaggiosi nei ristoranti (provvedimento già imposto legalmente in diversi Cantoni);
sviluppo dell'individuazione precoce e dell'assistenza di persone suscettibili di alcolismo o già dedite all'alcool;
perfezionamento e formazione per medici e personale infermiere:
restrizioni della pubblicità. A livello federale la prevenzione contro l'alcolismo rientra nell'ambito di attività della Regia federale degli alcool, dell'Ufficio federale della sanità pubblica e della Commissione federale dei problemi dell'alcool. Fra gli altri compiti, ai due uffici federali spetta in particolare l'elaborazione di testi legislativi, il sostegno e l'esecuzione di campagne d'informazione. Conformemente all'articolo 2 del suo regolamento del 2 marzo 1981, la Commissione federale sull'alcolismo ha i compiti seguenti: a. trattare tutte le questioni direttamente o indirettamente legate agli effetti dell'alcool sulla salute; b. elaborare concetti e obiettivi per una politica della salute efficace in materia di alcool e di alcolismo; e. elaborare proposte all'attenzione delle autorità federali e prendere posizione sulle proposte di legge e sui problemi sottoposti alle autorità federali; d. coordinamento delle attività nell'ambito della prevenzione e del trattamento dei danni provocati dall'alcool; e. promuovere le realizzazione di studi e rapporti; f. formulare proposte per l'organizzazione di campagne d'informazione. Nel 1991 la Regia federale degli alcool ha fornito un sostegno di 750000 franchi ad organizzazioni operanti in tutta la Svizzera, giusta la competenza conferitagli dall'articolo 43, lettera a della legge sull'alcool. I sussidi versati dalla Confederazione all'UFSP ammontavano a 300000 franchi. La Commissione
federale per l'alcolismo auspica l'aumento di questo importo.
23 Revisione dell'articolo 13 LDAL e dell'articolo 426 LAIc 231 Principi della revisione Quale controproposta indiretta alle iniziative, il presente progetto propone un inasprimento dell'articolo 13 della nuova legge sulle derrate alimentari attualmente in consultazione in Parlamento. La strategia della Confederazione mira
a limitare puntualmente l'onnipresenza della pubblicità per bevande alcoliche e per il tabacco e ad autorizzare esclusivamente la pubblicità indispensabile per l'informazione del consumatore. Deve apparire chiaramente che anche nella legge, per ragioni di sanità, l'alcool e gli articoli di tabacco non sono considerati come qualsiasi altra derrata alimentare. Lo scopo qui perseguito, unitamente ad altri provvedimenti, è una riduzione del consumo generale e quindi anche dei problemi connessi all'alcool e al tabacco. Il disciplinamento della pubblicità per le bevande distillate non rientrerà nella legge sulle derrate alimentari, ma continuerà a figurare invece nella legge sull'alcool. Le nuove disposizioni integrate nella legge sull'alcool, adottate nel 1983, comportano sia restrizioni in materia di commercio che limitazioni a livello pubblicitario, due ambiti strettamente connessi. Rese più rigorose nel senso della strategia summenzionata, esse costituiscono uno strumento giuridico adeguato per disciplinare in modo efficace, e nell'interesse della sanità pubblica, il commercio delle bevande distillate. Una nuova regolamentazione, nella legge sulle derrate alimentari, della pubblicità per i distillati provocherebbe uno smantellamento delle restrizioni commerciali e pubblicitarie stipulate dalla legge sull'alcool. Per quanto riguarda la pubblicità per bevande distillate, nel corso degli ultimi otto anni si è via via consolidata una pratica alla quale le cerehie interessate del settore pubblicitario e dei commercianti di distillati si sono familiarizzate. Non sarebbe pertanto molto giudizioso abbandonare questa prassi che continua ad essere in voga in altri settori per introdurre l'esecuzione da parte dei Cantoni prevista dalla legge sulle derrate alimentari. Al fine di raggiungere una pratica uniforme e giuridicamente omogenea anche per le bevande alcoliche e gli articoli di tabacco, la confederazione sosterrà i Cantoni nell'interpretazione della disposizione di legge proposta, ai sensi dell'articolo 35 della nuova legge sulle derrate alimentari. Anche per l'applicazione del nuovo articolo 13 LDAL è tuttavia necessario riferirsi alla prassi finora adottata dalla Regia fedrale del'alcool per l'esecuzione dell'articolo 426
LAlc. L'entrata in vigore dell'articolo 13 LDAL non dovrebbe pertanto generare insicurezza giuridica né per le autorità cantonali d'esecuzione e neppure per le cerehie interessate.
232 Commento ai singoli capoversi dell'articolo 13 LDAL Capoverso 1 Per contrastare l'onnipresenza della pubblicità per generi voluttuari, la pubblicità per gli alcolici e per il tabacco sarà ammessa soltanto in alcuni ambiti rigorosamente delimitati. A tal fine, la pubblicità diretta e indiretta per articoli di tabacco e bevande alcoliche sarà in principio proibita. Le forme di pubblicità autorizzate sono contemplate quali eccezioni alla regola di principio (cpv. 2). La pubblicità per le bevande distillate non rientra nella legge sulle derrate alimentari. In questo ambito continuerà a valere la legge sull'alcool. Per evitare disuguaglianze di trattamento ingiustificate, occorre comunque adeguare la legge sull'alcool al nuovo articolo 13 LDAL (cfr. n. 233).
Capoverso 2: Le lettere da a ad e menzionano le forme di pubblicità ancora autorizzate in futuro. Nei punti di vendita, le persone che già consumano alcolici e tabacco potranno continuare ad informarsi sull'offerta disponibile. Per evitare che la pubblicità per generi voluttuari inciti al consumo anche il resto della popolazione sarà autorizzata, in analogia alle regole attualmente vigenti nella legge sull'alcool, soltanto la pubblicità che si riferisce direttamente al prodotto e alle sue proprietà. La pubblicità deve dunque essere esclusivamente di carattere informativo. Saranno proibite le forme di rappresentazione che non hanno nessun rapporto con il prodotto pubblicizzato o che non descrivono per niente le caratteristiche dello stesso. Occorre in particolare evitare che la pubblicità per bevande alcoliche e per articoli di tabacco sia associata a valori come l'avventura, la libertà, il successo, l'equilibrio e via dicendo. La pubblicità che si rivolge palesemente ai minorenni resta proibita. Anche sulla stampa sarà soltanto ammessa la pubblicità riferentesi direttamente al prodotto e a carattere prevalentemente informativo. Questo tipo di réclame è dunque limitato alla stregua delle norme in vigore dal 1983 per le bevande distillate. Nelle riviste destinate ai minorenni qualsiasi pubblicità per questo tipo di articoli resta proscritta. Ne risulta pertanto una certa ineguaglianza di trattamento tra la stampa svizzera e quella straniera, in particolare nell'area linguistica svizzero tedesca. Nonostante le restrizioni imposte in Svizzera, giornali e riviste esteri potranno infatti continuare a pubblicizzare senza limiti bevande alcoliche e articoli di tabacco. In nome della libertà d'informazione, è per principio escluso confiscare alla frontiera tutte le pubblicazioni straniere contenenti questo genere di pubblicità. Occorre però rilevare che restrizioni pubblicitarie sono già in vigore in diversi Paesi europei o saranno prossimamente introdotte. In Italia vige già da qualche anno il divieto di pubblicità per il tabacco e in Francia un provvedimento analogo entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1993. A
decorrere dalla medesima data sarà ugualmente proibita in Francia la pubblicità per bevande alcoliche. Il problema dell'ineguaglianza di trattamento si limiterà essenzialmente alla stampa proveniente dalla Repubblica federale tedesca. A questo proposito giova ricordare che una simile ineguaglianza esiste già da anni, in virtù delle disposizioni fissate dall'articolo 42b della legge sull'alcool. Questo articolo stipula segnatamente che la pubblicità per le bevande distillate è totalmente proibita alla radio e alla televisione e che nei giornali e nelle riviste essa deve limitarsi ad un'informazione circa i prodotti. Giusta l'articolo 426 della legge sull'alcool e l'articolo 9 lettera e delle Istruzioni del Consiglio federale del 15 febbraio 1984 sulla pubblicità alla televisione, la pubblicità per le bevande alcoliche è in generale proibita alla televisione. Invece, sia la Direttiva CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 concernente il coordinamento di alcune prescrizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri in materia di attività televisive (89/552/CEE) che la Convenzione del Consiglio d'Europa del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera, firmata dalla Svizzera, autorizzano entro certi limiti la pubblicità per le bevande
alcoliche sugli schermi televisivi. In occasione della ratifica di questa Convenzione, il nostro Collegio si è riservato il diritto di opporsi alla diffusione sul territorio svizzero di programmi stranieri che comportano pubblicità non conforme alle norme nazionali. Tuttavia, ci riserviamo di utilizzare questa posibilità soltanto se l'iniziativa «per la prevenzione dei problemi dovuti all'alcool» è effettivamente approvata da popolo e Cantoni e se la situazione giuridica internazionale consente, nel momento particolare, di esercitare questo tipo di repressione.
Nell'ambito del presente controprogetto rinunciamo a proibire la pubblicità per le bevande alcoliche nei programmi televisivi esteri. Infatti, poco dopo che le vostre Camere ci avevano conferito l'incarico di apporre una clausola restrittiva in occasione della ratifica della Convenzione, la Direttiva 89/552/SEE è stata inserita nel «Patrimonio comunitario» applicato allo SEE. Quale disposizione transitoria illimitata, gli Stati dell'AELS hanno certamente ottenuto il diritto di continuare a proibire fino al 1995 la pubblicità televisiva non conforme alle prescrizioni nazionali. Nel 1995, tuttavia, si prevede che gli Stati dello SEE riesamineranno in comune questa clausola d'eccezione. Non è dunque possibile pronosticare già sin d'ora se dopo il 1995 sarà ancora possibile esercitare un simile controllo senza contravvenire al trattato sullo SEE.
Per «sponsorizzazione» si intende in particolare il finanziamento di manifestazioni, in particolare di carattere sportivo e culturale. Analogamente a quanto previsto per la stampa, anche per la sponsorizzazione vi sarà un'adeguamento al disciplinamento stipulato dalla legge sull'alcool. Quale complemento alla prassi sinora adottata dalla Regia degli alcool, lo sponsor potrà citare non solo la ragione sociale, ma anche le marche dei prodotti che commercializza. Sarà tuttavia proibita la pubblicità associata alla sponsorizzazione (striscioni, cartelloni, ecc.). Saranno invece ammesse, nell'ambito della sponsorizzazione, le forme di pubblicità esplicitamente escluse dal divieto previsto dal controprogetto (pubblicità che si riferisce direttamente al prodotto nei punti di vendita, nei giornali e nelle riviste, ecc.). La lettera d non si applica tuttavia al settore della radio e della televisione. Infatti, conformemente all'articolo 19 capoverso 5 della nuova legge federale sulla radio e televisione, che deve essere considerata come una «lex specialis» rispetto alle restrizioni pubblicitarie qui proposte, qualsiasi forma di sponsorizzazione di trasmissioni radio o televisive da parte di imprese operanti nel settore delle bevande alcoliche e degli articoli di tabacco è rigorosamente proibita.
Resta autorizzata l'utilizzazione di marchi che si riferiscono ad altri generi voluttuari che le bevande alcoliche e gli articoli di tabacco, per quanto essa non sia destinata a promuovere la vendita di alcolici e di articoli di tabacco. Anche la pubblicità per questi prodotti resta autorizzata, sempre che non miri a promuovere la vendita di alcolici e di articoli di tabacco. Inoltre sarà consentito ancora di utilizzare i marchi di prodotti che non sono generi voluttuari per le bevande alcoliche e per gli articoli di tabacco. Anche in questo caso, tuttavia, la pubblicità per il prodotto derivato non deve mirare alla promozione delle vendite di bevande alcoliche e di articoli di tabacco.
La pubblicità per prodotti la cui marca ricorda alcolici e articoli di tabacco ma che è utilizzata esclusivamente per prodotti che non sono generi voluttuari, resta autorizzata alle condizioni citate precedentemente. L'ammissibilità del procedimento deH'«immagine-transfer» alla radio e alla televisione sarà disciplinata dall'ordinanza sulla radiotelevisione (RU 1992 680) che entrerà in vigore contemporaneamente alla legge federale sulla radiotelevisione (RU 1992 601).
Capoverso 3: Lo scopo di questa disposizione è di proibire la pubblicità mediante indicazione del prezzo e altri espedienti d'adescamento. Sarà permesso indicare i prezzi soltanto sulla mercé, nei locali commerciali e sui loro muri (comprese le vetrine) e nei listini prezzi consegnati ai clienti nel negozio o loro indirizzati a domicilio. Questa disposizione corrisponde all'articolo 426 capoverso 2 LAlc, il quale, secondo la Regia federale degli alcool, è sinora risultato del tutto soddisfacente. Conformemente al campo d'applicazione della nuova legge sulle derrate alimentari (per quanto concerne la nozione di «designazione» cfr. il nostro Messaggio del 30 gennaio 1989 concernente una legge federale su le derrate alimentari e gli oggetti d'uso, FF 1989 I 741, in particolare p. 782) e giusta l'articolo 41 capoverso 1 lettera h della legge sull'alcool, il divieto della pubblicità comparativa e le promesse di aggiunte o di altri vantaggi riguarda soltanto la relazione tra venditori e destinatari finali. Pure analogamente alle normative concernenti le bevande distillate, i vantaggi normalmente praticati nel commercio, come ad esempio rimborsi, sconti e oggetti pubblicitari di poco valore, non sono considerati come regali o vantaggi illeciti (cfr. art. 97, cpv. 4 dell'ordinanza del 6 aprile 1962 della legge sull'alcool e della legge sulle distillerie domestiche, RS 680.11).
Capoverso 4 La distribuzione gratuita di articoli di tabacco a scopo pubblicitario e l'organizzazione di concorsi che prevedono la loro distribuzione a titolo di premi o il loro acquisto quale condizione per partecipare, sono pure soggette alla proibizione della pubblicità per il tabacco. Questo divieto si applica pertanto anche alle eccezioni menzionate all'articolo 13 capoverso 2 LDAL). Resta invece autorizzata la degustazione di bevande alcoliche poiché serve in primo luogo ad informare la clientela e non ha necessariamente, se praticata con moderazione, ripercussioni sulla salute. La medesima norma vale per lo svolgimento di concorsi che prevedono la distribuzione di bevande alcoliche a titolo di premi. Per quanto riguarda le bevande distillate, la distribuzione gratuita come pure l'organizzazione di degustazioni e di concorsi continuano ad essere disciplinate dalle legge sull'alcool.
233 Modificazione del diritto vigente Dal momento che la pubblicità per bevande distillate non è toccata dal nuovo articolo 13 LDAL e visto che quest'ultimo comporta diverse divergenze rispetto alla legge sull'alcool, occorre adeguare l'articolo 420 LAlc. Detto articolo sarà dunque modificato come segue: Capoverso 1 Analogamente al nuovo articolo 13 capoverso 1 LDAL, il nuovo articolo 4210 LAlc stipula il principio della proibizione della pubblicità e autorizza soltanto determinate eccezioni. Capoverso 2 II capoverso 2 indica le eccezioni al divieto. Queste eccezioni sono fondamentalmente analoghe a quelle menzionate nel disegno dell'articolo 13 LDAL. È del resto proprio da quest'ultimo articolo che risulta la disposizione secondo la quale i negozi e le aziende che oltre ai medicamenti vendono anche bevande distillate non sono autorizzati a fare pubblicità per queste ultime. Per analogia, questa disposizione vale anche per i negozi e le aziende la cui attività consiste essenzialmente nel salvaguardare la salute. Capoverso 3 Questo capoverso corrisponde all'attuale capoverso 2 dell'articolo 42b LAlc. Rinviamo alle osservazioni relative all'articolo 13 capoverso 3 LDAL. Capoverso 4 Questa disposizione corrisponde al capoverso 4 dell'articolo 42b Lale attualmente in vigore. Onde evitare inutili ripetizioni rinunciamo, vista la proibizione generale della pubblicità stipulata dal capoverso 1, a precisare ancora una volta che i concorsi in cui le bevande distillate servono da oggetti pubblicitari sono proibiti.
234 Abrogazione del diritto vigente Le restrizioni pubblicitarie proposte dal nostro Collegio tengono già sufficentemente conto della protezione della gioventù a livello legislativo. Gli articoli 19 capoverso 6 e 42CW capoverso 1 LDerr che disciplinano la tutela della gioventù secondo il diritto vigente diverranno quindi superflue. Queste due disposizioni dovranno pertanto essere abrogate mediante una revisione dell'ordinanza sulle derrate alimentari quando entrerà in vigore la modificazione della legge qui proposta.
235 Entrata in vigore Per permettere alle cerehie economiche interessate dalle restrizioni pubblicitarie di adeguarsi alla nuova situazione, l'articolo 13 LDAL entrerà in vigore soltanto 2 anni dopo lo scadere del termine referendario.
3 Le iniziative e la revisione sotto il profilo economico
Mentre i costi a carico dell'economia pubblica risultanti dal consumo eccessivo di alcool e tabacco ammontano ad oltre 3,2 miliardi di franchi, nel 1991 sono stati investiti circa 135 milioni di franchi in pubblicità per alcolici e articoli di tabacco, in giornali, riviste, cinema e su manifesti. Nello stesso anno il volume pubblicitario è stato di 2250 milioni di franchi. La pubblicità per alcolici e tabacco è stata quindi uguale al 6 per cento del volume pubblicitario totale del 1991 (3,6 per cento per tabacco, 2,4 per cento per alcolici)18'. La maggior parte delle spese pubblicitarie dell'industria degli alcolici e del tabacco si è concentrata, nel 1991, sui giornali e sulle riviste (92 milioni, ossia il 72 per cento)18'. Secondo quanto prescritto dal presente controprogetto, la pubblicità che si riferisce direttamente a bevande alcoliche e al tabacco resterebbe autorizzata nei mass media stampati. Dalle indagini effettuate in seguito all'introduzione del criterio di obiettività nella legge sull'alcool (bevande distillate), risulta che questa proibizione non ha provocato, per se stessa, una contrazione del volume pubblicitario totale. È dunque lecito supporre che quanto riscontrato per le bevande distillate si riproduca per le bevande alcoliche fermentate e per gli articoli di tabacco. Per quanto concerne la stampa, le restrizioni pubblicitarie previste non provocheranno praticamente alcuna diminuzione degli introiti dovuti alla pubblicità. Ciò non sarebbe evidentemente il caso qualora fossero accettate le iniziative gemelle che propongono la proibizione di qualsiasi forma di pubblicità per alcolici e per tabacco nei giornali e nelle riviste. I gerenti di sale cinematografiche sono fortemente toccati da questi divieti. La proibizione della pubblicità per alcolici e tabacco nei cinema è tuttavia del tutto giustificata, visto che il pubblico di questo tipo di spettacoli è composto prevalentemente da giovani. Nel 1991 il 38 per cento degli introiti pubblicitari dei cinema derivava dalla pubblicità per alcolici e tabacchi. La perdita di questa fonte finanziaria significherà una riduzione degli introiti di circa 8 milioni di franchi all'anno18', che sarà verosimilmente una carenza grave vista la crisi strutturale che il settore attraversa attualmente. I gerenti di sale cinematografiche saranno dunque costretti a trovare altre fonti di finanziamento. Pensiamo
in particolare al trasferimento della pubblicità in altri settori e ad un aumento eventuale del prezzo dei biglietti d'entrata. II presente progetto di revisione intende limitare l'onnipresenza della pubblicità per alcolici e per il tabacco. Questo intento è sconfessato dall'ampia presenza di cartelloni e manifesti pubblicitari su strade, edifici e zone fortemente frequentate. Occorre pertanto proibirla. Questo divieto provocherà evidentemente ingenti perdite di profitto per il settore pubblicitario interessato. Nel 1991, 22 per cento degli ordini per realizzazioni pubblicitarie provenivano dal settore degli alcolici e del tabacco, ciò che equivale ad un totale di 35 milioni di franchi d'introiti18). Considerata la posta in gioco, ovvero la salute pubblica, è lecito considerare le perdite prevedibili come accettabili.
18 Parere del 20 settembre 1991 espresso nella procedura di consultazione dalla Union Suisse d'Agences-Conseils en Publicité (BSW/USC).
Il sostegno finanziario di manifestazioni di varia natura da parte dell'industria del tabacco e dell'alcool (sponsorizzazione) ammonta, secondo stime delle cerehie interessate stesse, a circa 40 milioni di franchi all'anno19). Il controprogetto qui proposto prevede ancora l'autorizzazione della sponsorizzazione. Tuttavia, non sarà più ammessa la pubblicità associata alla sponsorizzazione (striscioni, manifesti, ecc.). Come rilevato, resteranno invece autorizzate nell'ambito della sponsorizzazione le forme di pubblicità che il controprogetto esclude dal divieto (pubblicità che si riferisce direttamente al prodotto, nei punti di vendita, in giornali e riviste, ecc.). È difficile valutare sin d'ora se tali restrizioni a livello pubblicitario scoraggeranno gli sponsor a sostenere manifestazioni sportive o culturali. E però certo che in caso di approvazione delle iniziative gemelle, una parte delle manifestazioni oggi sostenute dall'industria degli alcolici e del tabacco non potranno più essere organizzate per carenze finanziarie.
4 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e per i Cantoni 41 Sulla Confederazione L'approvazione delle due iniziative, come pure la loro reiezione e la conseguente realizzazione del controprogetto indiretto, non avrebbero conseguenze dirette sull'effettivo del personale. L'esecuzione del diritto sulle derrate alimentari spetterebbe come sinora ai Cantoni e quella della legge sull'alcool (bevande distillate) continuerebbe ad essere di competenza della Regia federale degli alcool. Alla Confederazione spetterebbero compiti supplementari di coordinamento per l'applicazione uniforme delle restrizioni pubblicitarie, ma questi provvedimenti non dovrebbero provocare un aumento delle spese. Occorrerà invece aspettarsi una progressiva diminuzione dei proventi delle imposte e dei dazi sull'alcool e sul tabacco, dovuta alla riduzione del consumo di alcolici e di tabacco perseguita dai nuovi provvedimenti. L'approvazione dell'iniziativa popolare «per la prevenzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» avrebbe inoltre come effetto che almeno l'un per cento dei proventi derivanti dalle imposte sugli articoli di tabacco dovrebbe essere utilizzato per la prevenzione delle malattie dovute al fumo, generando dunque ulteriori perdite finanziarie per la Confederazione.
42 Sui Cantoni Come già avviene per le restrizioni pubblicitarie stipulate dall'articolo 19 capoverso 6 e dall'articolo 420 LDerr attualmente in vigore, l'applicazione del nuovo articolo 13 LDAL spetterà ai Cantoni. Vista l'accresciuta complessità del nuovo disciplinamento, vi sarà verosimilmente un aumento della mole di lavoro.
Parere del 20 settembre 1991 espresso nella procedura di consultazione dalla Union Suisse d'Agences-Conseils en Publicité (BSW/USC).
5 Le iniziative e la revisione rispetto al diritto internazionale 51 OMS Nel 1987, 31 Paesi europei membri dell'OMS, tra cui la Svizzera, hanno dato il via ad un programma d'azione per un'Europa senza tabacco 20'. Questa dichiarazione politica di volontà ai più alti livelli è stata seguita dalla ratifica, nel 1988, di una Carta contro il tabacco. I Paesi membri vi sono esortati ad attuare provvedimenti globali per frenare il consumo di tabacco. Sono raccomandati in particolare: provvedimenti di restrizione della pubblicità per il tabacco, aumento del prezzo degli articoli di tabacco, miglioramenti della protezione dei non fumatori negli edifici pubblici e sul lavoro, campagne d'informazione sui rischi connessi al tabagismo e programmi di disassuefazione al tabacco. L'Assemblea mondiale della sanità (l'assemblea annuale dell'OMS), di cui fa parte anche la Svizzera, ha pure adottato all'unanimità, nel 1990, una risoluzione 21' che impegna gli Stati firmatari ad attuare misure di restrizione della pubblicità diretta ed indiretta e della sponsorizzazione. L'OMS (l'ufficio regionale per l'Europa) considera che le restrizioni pubblicitarie siano un mezzo efficace anche per la lotta contro l'alcolismo 22'.
52 Comunità europee
La proposta della Commissione COM(91) 111 definitivamente — SYN 194 prevede di proibire fondamentalmente qualsiasi forma di pubblicità, diretta od indiretta, per il tabacco a partire dal 1° gennaio 1993. In occasione di una prima riunione del Consiglio dei Ministri nel novembre 1991, sette dei dodici paesi della CE (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo) si sono pronunciati a favore della direttiva proposta. Invece, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e la Grecia erano contrari, anche se poi la Danimarca ha dichiarato, dopo le pressioni esercitate dal suo Parlamento, che avrebbe riesaminato la sua posizione. Il Parlamento della CE ha approvato a prima lettura, per 153 voti contro 123, il progetto presentato in forma ancora più rigorosa rispetto alla versione originaria della Commissione. A metà del 1992 l'oggetto sarà nuovamente sottoposto al Consiglio dei Ministri. La proposta summenzionata completerebbe la direttiva del Consiglio del 3 ottobre concernente il coordinamento di alcune prescrizioni giuridiche ed amministrative degli Stati membri circa l'attività televisiva (89/552/CEE), che proibisce qualsiasi forma di pubblicità per le sigarette et altri articoli di tabacco alla televisione. La medesima direttiva prescrive inoltre che la pubblicità alla televisione per bevande alcoliche non deve rivolgersi esplicitamente ai giovani, e neanche associare in qualsiasi modo il consumo di alcool ad un miglioramento
> «Programma d'azione per un'Europa senza tabacco», Documento EUR/RC37/7 del Comitato regionale dell'OMS per l'Europa, Copenhagen. 1987. Quarantatreesima Assemblea mondiale della Sanità dell'OMS, dal 7 al 17 maggio 1990 a Ginevra, WHA 43/1990 REGI. "'Obiettivi per «Salute 2000», Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa, Copenhagen, ISBN 92 890 7034 X, 1985.
delle prestazioni fisiche o alla guida di un veicolo a motore, né suscitare l'impressione che il consumo di alcool favorisca i contatti sociali e la prestanza sessuale. Inoltre, la pubblicità televisiva non deve suggerire che l'alcool ha un effetto terapeutico, stimolante, calmante o atto a risolvere i conflitti, né propagandare il consumo immoderato di bevande alcoliche o presentare l'astinenza come un atteggiamento negativo o vantare il tenore alcolico delle bevande come un elemento positivo (art. 15). La diffusione della pubblicità televisiva conforme a queste esigenze non dev'essere ostacolata dagli altri Stati membri (art. 2 cpv. 2). Il presente progetto di revisione si giustifica sulla base di preoccupazioni inerenti alla protezione della sanità pubblica e dovrebbe dunque essere considerato, dopo la sua entrata in vigore, come un ostacolo non discriminatorio al commercio (art. 36 del Trattato della CEE). Non è dunque in contraddizione con il diritto comunitario 23'.
53 Consiglio d'Europa Nella sua Raccomandazione n. R (86) 14 del 1986, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa si è espresso a favore di severe restrizioni in materia di pubblicità per l'alcool e per il tabacco e per una totale proibizione in certi casi. Anche la Convenzione n° 132 del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera, firmata anche dalla Svizzera, proibisce qualsiasi pubblicità per il tabacco e limita quella per le bevande alcoliche. Per quanto concerne la pubblicità per gli alcolici, la Convenzione e la Direttiva CEE summenzionata prevedono normative quasi identiche. La pubblicità per alcolici che si rivolge specificamente ai giovani è proibita, come pure quella che associa l'alcool allo sport e alla guida di veicoli, nonché qualsiasi forma di allusione a virtù terapeutiche delle bevande alcoliche e la pubblicità che incita al consumo immoderato di alcolici e quella che vanta il tenore in alcool di queste bevande. Come rilevato precedentemente, gli Stati contraenti possono tuttavia, derogando alla direttiva CE, riservarsi il diritto di opporsi alla diffusione sul loro territorio di programmi stranieri che contengono pubblicità per alcolici non conforme alla loro legislazione nazionale. Per non pregiudicare l'esito della votazione popolare sulle due iniziative gemelle, il nostro Collegio ha dichiarato in occasione della firma della Convenzione, che si sarebbe riservato questo diritto, ma che l'avrebbe esercitato soltanto se l'iniziativa «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» fosse effettivamente accettata da popolo e Cantoni e se la situazione giuridica internazionale lo consentisse ancora (cfr. n. 232).
54 Spazio economico europeo Nell'ambito del trattato sullo SEE il settore audiovisivo è considerato come un servizio. Gli Stati dell'AELS e quelli della CEE hanno convenuto che la circola- 23) Corte europea di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek's, Race. 1982, p. 4575 come pure CEUG, sentenza del 20 febbraio 1979, causa 120/78, Cassis de Dijon, Race. 1979, p. 649.
zione dei servizi, come pure quella delle persone, dei beni e dei capitali dovrebbe essere liberalizzata all'interno dello SEE. La direttiva sulla televisione (89/552/CEE), già citata più volte, rientra pure nelle direttive CEE che dovranno essere integrate nel diritto svizzero nell'ambito del trattato sullo SEE. A titolo di disciplinamento transitorio, i Paesi dell'AELS hanno convenuto il diritto di proibire fino al 1995 la pubblicità televisiva non conforme alla loro legislazione nazionale. Non è per il momento prevedibile se sarà ancora possibile ricorrere a questo tipo di provvedimenti dopo che gli Stati dello SEE li avranno riesaminati dopo il 1995. Per quanto concerne la compatibilita delle restrizioni pubblicitarie con le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci che figurano nel disegno del trattato sullo SEE si veda quanto rilevato al n. 52 (ultimo paragrafo).
6 Risultati della procedura di consultazione Con nostra decisione del 17 giugno 1991, abbiamo incaricato il Dipartimento federale dell'interno di sottoporre ai governi cantonali, ai partiti rappresentati all'Assemblea federale e alle organizzazioni interessate la nostra proposta di controprogetto indiretto alle due iniziative. Nell'ambito di questa procedura di consultazione sono stati raccolti 182 pareri. Gli organismi e le cerehie consultate concordano soltanto sul fatto che gli sforzi preventivi debbano essere intensificati e che gli obiettivi perseguiti dai promotori delle iniziative meritino di essere tutelati. Le opinioni divergono tuttavia notevolmente circa le strategie da adottare. Sei governi cantonali (AI, BL, GR, LU, NE, ZG), il PDC, il PRO e l'UDC, le associazioni padronali, le cerehie economiche (industria e commercio, pubblicità, industria delle bevande alcoliche e del tabacco, commercio all'ingrosso, eccettuata la Federazione delle cooperative Migros, e il settore delle arti grafiche), i mass media e gli organizzatori di manifestazioni culturali e sportive sponsorizzate respingono sia le due iniziative che il controprogetto indiretto. Quest'ultimo è stato invece ben accolto dal Partito socialista svizzero, dalle organizzazioni operanti nel settore della sanità, le associazioni di consumatori, la maggior parte dei sindacati e dodici governi cantonali (AG, BS, FR, GÈ, NW, OW, SZ, SH, SO, UR, VD, ZH). I Cantoni del Giura, Vallese, San Gallo e Turgovia non respingono fondamentalmente le restrizioni pubblicitarie, ma non accettano neppure incondizionatamente il progetto posto in consultazione. I Cantoni di Appenzello esterno, Glarona e Ticino non hanno comunicato il loro parere. Undici organismi consultati, tra cui il Partito evangelico popolare svizzero e il Partito ecologico svizzero, difendono le iniziative gemelle e respingono il controprogetto. II rapporto sul risultato della procedura di consultazione è stato pubblicato (DCF del 18 dicembre 1991). Il controprogetto è stato rielaborato in base all'esito della consultazione. Contrariamente al testo originario, la versione attuale, che abbiamo licenziato il 22 gennaio 1992, esclude dalla proibizione generale la pubblicità per il tabacco che
si riferisce direttamente al prodotto nei giornali e nelle riviste, come pure l'Image-Transfer». Pure allentate sono state le restrizioni concernenti la sponsorizzazione.
7 Costituzionalità È provato che il consumo eccessivo di alcool e di tabacco è una delle principali cause di numerose «malattie largamente diffuse o di natura maligna» ai sensi dell'articolo 69 Cost. Questa norma conferisce alla Confederazione il diritto di emanare disposizioni di legge per combattere tali malattie. La prevenzione è l'elemento essenziale del programma delle autorità sanitarie per provocare la diminuzione di queste malattie nella popolazione. Simili sforzi di prevenzione da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono costantemente sconfessati da un'onnipresente pubblicità per alcolici e articoli di tabacco. Le restrizioni nel settore pubblicitario sono dunque un mezzo indispensabile se si vuole aumentare l'efficienza delle misure preventive. Conseguentemente, le corrispondenti disposizioni legali possono fondarsi sull'articolo 69 Cost. L'articolo 69bis conferisce pure alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sul commercio di derrate alimentari e di altri oggetti d'uso e di consumo. La nozione di «commercio» comprende anche la pubblicità per le derrate alimentari (cfr. anche l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della nuova legge sulle derrate alimentari, messaggio del 30 gennaio 1989 concernente una legge su le derrate alimentari e gli oggetti d'uso, FF 1989 741). La Confederazione può promulgare disposizioni che non solo limitano la libertà di commercio ma anche la pregiudicano, soltanto qualora la Costituzione le conferisca la necessaria facoltà. Le limitazioni alla libertà di commercio e di pubblicità, che non significano un loro pregiudizio, sono ammesse secondo le regole generalmente vigenti per le limitazioni dei diritti fondamentali. Esse devono poggiare su una base legale, privilegiare l'interesse pubblico rispetto agli interessi privati e rispettare il principio della proporzionalità. Inoltre, il contenuto essenziale del diritto fondamentale interessato non deve essere leso. Secondo la prassi adottata dal nostro Collegio e dalle vostre Camere, le restrizioni imposte alla libertà di commercio e d'industria non costituiscono una violazione inammissibile ai diritti fondamentali, quando i provvedimenti previsti non perseguono fini di politica economica, ovvero quando s'intende raggiungere obiettivi nell'ambito della polizia, in quello sociale o socio-politico (cfr.
ad esempio FF 1988 I 230 segg. come pure FF 1989 I 441). Le proibizioni di pubblicità previste dal presente progetto sono motivate da preoccupazioni per la pubblica sanità e non possono dunque essere considerate come violazioni della libertà di commercio e d'industria, La riduzione dei costi a carico dell'economia pubblica dovuti al consumo eccessivo di alcool e di tabacco, come pure il miglioramento della salute pubblica sono indubbiamente obiettivi di pubblico interesse. Ad essi s'oppongono tuttavia gli interessi privati delle cerehie economiche interessate, che richiedono il rispetto della libertà di commercio e d'industria, come pure l'uguaglianza dinnanzi alla legge e il bisogno d'informazione della popolazione.
Se si considerano tutti gli interessi implicati, occorre accordare la priorità alla salute pubblica visto l'alto potenziale di nocività dell'alcool e del tabacco. Tuttavia, anche gli interessi privati vanno adeguatamente tutelati. Le misure da noi proposte tengono conto di queste posizioni divergenti. Esse permettono da un lato di conferire maggiore credibilità ed efficacia alle campagne preventive, fornendo dunque un reale contributo alla riduzione dei problemi dovuti all'alcool e al tabacco. Inoltre, esse incidono sulla libertà di commercio e industria e sull'uguaglianza dinnanzi alla legge soltanto in modo puntuale e ove ciò risulti indispensabile. Resta salvaguardata la possibilità di informarsi sull'offerta esistente. Le restrizioni pubblicitarie proposte perseguono esclusivamente obiettivi di sanità pubblica. Le loro ripercussioni sul sistema della libera concorrenza sono del tutto secondarie. L'essenza inviolabile dei diritti fondamentali interessati resta dunque intatta. Le limitazioni della pubblicità per alcolici e articoli di tabacco qui proposte sono dunque un provvedimento di pubblico interesse, risultano commisurate alle circostanze e non ledono l'essenza di un diritto fondamentale. Non sono dunque contrarie al diritto costituzionale, scritto o consuetudinario.
Decreto federale Disegno concernente le iniziative popolari «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» e «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» (iniziative gemelle)
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, viste le iniziative popolari «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» e «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» (iniziative gemelle), depositate l'il ottobre 1989"; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 marzo 19922, decreta:
Art. l ' Le iniziative popolari «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» e «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» (iniziative gemelle) sono dichiarate valide e sono sottoposte al voto di popolo e Cantoni. 2 Le iniziative hanno il tenore seguente:
a. Iniziativa popolare federale «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» La Costituzione è completata come segue: Art. 32quinquies (nuovo) La pubblicità per le bevande alcoliche e per i relativi marchi è vietata, come pure è vietata per quei servizi e quelle merci che rassomigliano loro o che li richiamano alla memoria attraverso la parola, l'immagine o il suono. La legislazione federale può, in casi particolari, consentire limitate eccezioni. La pubblicità per le bevande analcoliche deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
Disposizioni transitorie II divieto di pubblicità secondo l'articolo 32quinquies entra in vigore al più tardi tre anni dopo l'accettazione di questa disposizione costituzionale. Infrazioni al divieto di pubblicità saranno punite, fino all'entrata in vigore di disposizioni penali legislative, secondo l'articolo 57 capoverso 2 lettera a della legge federale sull'alcool.
') FF 1990 I 667 670
Iniziative gemelle
b. Iniziativa popolare federale «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 32sexies (nuovo) ' Almeno l'uno per cento dei proventi delle imposte sui tabacchi deve essere destinato, con il concorso dei Cantoni, alla prevenzione delle malattie dovute al consumo del tabacco. La pubblicità per i tabacchi e per i relativi marchi è vietata, come pure è vietata per quei servizi o quelle merci che rassomigliano loro o che li richiamano alla memoria attraverso la parola, l'immagine o il suono. La legislazione federale può, in casi particolari, consentire limitate eccezioni.
Disposizioni transitorie II divieto di pubblicità secondo l'articolo 32sexie capoverso 2 entra in vigore al più tardi tre anni dopo l'accettazione di questa disposizione costituzionale. Infrazioni al divieto di pubblicità saranno punite, fino all'entrata in vigore di disposizioni penali legislative, secondo l'articolo 57 capoverso 2 lettera a della legge federale sull'alcool.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere le iniziative.
Legge sulle derrate alimentari Disegno Modificazione del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 marzo 19921', decreta:
I 2) La legge sulle derrate alimentari del è modificata come segue:
Art. 13 Pubblicità per generi voluttuari La pubblicità per le bevande alcoliche e per gli articoli di tabacco, come pure l'utilizzazione a scopi pubblicitari di segni, indicazioni e riferimenti che richiamano alla memoria bevande alcoliche e articoli di tabacco, sono proibite. La pubblicità per le bevande distillate è disciplinata secondo la legge sull'alcool. Sono escluse dal divieto: a. la pubblicità presso punti di vendita che si riferisce direttamente a bevande alcoliche e articoli di tabacco e alle loro proprietà e che non si rivolge palesemente a minorenni; b. la pubblicità in giornali e riviste, eccettuate le riviste per giovani, sempre che essa si riferisca direttamente a bevande alcoliche e a articoli di tabacco e alle loro proprietà; e. la pubblicità per bevande alcoliche diffusa nei programmi radiofonici o televisivi esteri che, via cavo o per ripetitore, sono trasmessi sul territorio svizzero, sempre che detti programmi rispettino le prescrizioni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera; d. la sponsorizzazione col nome della ditta e con l'indicazione delle marche dei prodotti venduti dallo sponsor; e. la pubblicità per altri prodotti che non sono bevande alcoliche o articoli di tabacco, come pure per la ragione sociale di una ditta, sempre che essa non intenda promuovere la vendita di bevande alcoliche o di articoli di tabacco. Le indicazioni di prezzo sono ammesse soltanto sulla mercé, nei e sui locali di vendita, come pure sui prospetti che riguardano prodotti e che sono consegnati alla clientela nel negozio o indirizzatile a domicilio. Sono vietati i confronti di prezzi e la promessa di aggiunte o di altre convenienze. "FF 1992 II 969
L sulle derrate alimentari
Sono ugualmente proibite: a. la consegna gratuita di articoli di tabacco a scopo pubblicitario a un gruppo indeterminato di persone, segnatamente mediante la distribuzione di campioni gratuiti; b. l'organizzazione di concorsi che prevedono la distribuzione di articoli di tabacco a titolo di premi o il loro acquisto quale condizione di partecipazione.
II La legge sull'alcool del 21 giugno 1932'' è modificata come segue: Art. 42b vi. Pubblicità ' La pubblicità per le bevande distillate e l'utilizzazione a scopi pubblicitari di segni, indicazioni e riferimenti che richiamano alla memoria bevande distillate o le loro marche, sono proibite. Sono escluse dal divieto: a. la pubblicità in luoghi di vendita che si riferisce direttamente a bevande distillate e alle loro proprietà e che non si rivolge palesemente a minorenni; tale eccezione non è valevole per le aziende che vendono medicinali o la cui attività consiste essenzialmente nel salvaguardare la salute; b. la pubblicità su giornali e riviste, eccettuate le riviste per giovani, sempre che essa si riferisca direttamente a bevande distillate e alle loro proprietà; e. la pubblicità per bevande distillate diffusa nei programmi radiofonici o televisivi esteri che, via cavo o per ripetitore, sono trasmessi sul territorio svizzero, sempre che detti programmi rispettino le prescrizioni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera; d. la sponsorizzazione con il nome della ditta e con l'indicazione delle marche dei prodotti venduti dallo sponsor; e. la pubblicità per altri prodotti che non sono bevande distillate e per la ragione sociale di una ditta, sempre che essa non intenda promuovere la vendita di bevande distillate. Le indicazioni di prezzo sono ammesse soltanto sulla mercé, nei e sui locali di vendita, come pure sui prospetti che riguardano prodotti e che sono consegnati alla clientela nel negozio o indirizzatile a domicilio. Sono vietati i confronti di prezzi e la promessa di aggiunte o di altre convenienze. È vie;ato organizzare concorsi che prevedono la distribuzione di bevande distillate a titolo di premio o il loro acquisto quale condizione di partecipazione.
L sulle derrate alimentari
III La presente legge sottosta al referendum facoltativo. Essa entra in vigore due anni dopo la scadenza del termine di referendum, se scade inutilizzato, oppure, in caso di referendum, dopo la sua accettazione da parte del popolo.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Messaggio concernente le iniziative popolari «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» e «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» (iniziative gemelle) come pure la revisione dell'articolo 13 della legge sulle derrate a...
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Jahr 1992 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 15 Cahier Numero
Geschäftsnummer 92.031 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 21.04.1992 Date Data
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