FF 1992 VI 445
Messaggio concernente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri del 28 ottobre 1992
#ST# 92.079
Messaggio concernente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri
del 28 ottobre 1992
Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, raccomandandone l'approvazione, un disegno di decreto federale concernente la revisione del disciplinamento della cittadinanza nella Costituzione federale (Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri). Vi proponiamo nel contempo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1991 M 89.635 Seconda generazione degli stranieri. Naturalizzazione agevolata (N 11.3.1991, Portmann; S 12.12.1991) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
28 ottobre 1992 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Felber II cancelliere della Confederazione, Couchepin
1992 - 563 28 Foglio federale. 75° anno. Voi. VI 445
Compendio
Stando alle leggi in vigore, è solo mediante la naturalizzazione ordinaria che i giovani stranieri cresciuti nel nostro Paese possono ottenere la cittadinanza svizzera. A norma della legislazione federale essi non godono di nessun privilegio rispetto agli altri stranieri. Sempre più numerosi sono i Cantoni e i Comuni che prevedono nelle loro leggi determinate agevolazioni per la naturalizzazione dei giovani stranieri, tenendo così conto della loro particolare capacità d'integrazione. Occorre nondimeno adottare facilitazioni supplementari per questa cerchia di persone, e in particolar modo una procedura di naturalizzazione più semplice, la riduzione delle tasse di naturalizzazione nonché condizioni meno severe concernenti residenza e idoneità. Le prescrizioni del diritto federale devono perciò agevolare la naturalizzazione di tali stranieri. La modificazione dell'articolo 44 della Costituzione federale (Cast.) deve servire a creare i presupposti per un nuovo disciplinamento in materia.
Messaggio
I Parte generale II Situazione iniziale III Ordinamento in vigore Gli stranieri acquistano la cittadinanza svizzera in primo luogo secondo procedura ordinaria cantonale e comunale. Dapprima, occorre l'autorizzazione di naturalizzazione concessa dalla Confederazione (art. 12 LCit; RS 141.0). Chi desidera ottenere la cittadinanza svizzera deve quindi soddisfare le esigenze della Confederazione, del Cantone e del Comune. La prima delle condizioni poste dal diritto federale è quella di aver risieduto in Svizzera durante dodici anni, nel calcolo dei quali il tempo che il richiedente vi ha trascorso tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte (art. 15 cpv. 1 e 2 LCit). Inoltre il candidato deve essersi integrato nella comunità svizzera, familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri e conformarsi all'ordine giuridico svizzero (art. 14 LCit). La rinuncia alla nazionalità straniera non costituisce una condizione per l'ottenimento della naturalizzazione. Il conferimento dell'autorizzazione federale di naturalizzazione permette al candidato di presentare la domanda di ammissione alla cittadinanza cantonale e all'attinenza comunale, ma non concede nessun diritto alla naturalizzazione. Nei loro atti legislativi i Cantoni e i Comuni possono prevedere, a completamento delle prescrizioni di diritto federale, requisiti supplementari e più severi. Possono dunque stabilire esigenze concernenti la residenza, le tasse di naturalizzazione, l'assimilazione, il modo di vivere, il carattere. La durata minima di residenza nei Cantoni varia da due a dodici anni; quella nei Comuni, di norma, fino a cinque anni, anche se in certi Comuni è molto più lunga. Le tasse di naturalizzazione vanno da una modesta tassa di cancelleria fino a parecchie migliaia di franchi (cfr. allegato, tavola 3). Per quanto i singoli Cantoni non prevedano diversamente, le domande di naturalizzazione possono essere approvate o respinte secondo libero apprezzamento (cfr. n. 112). In seguito alle revisioni del diritto di cittadinanza del 14 dicembre 1984'' e del 23 marzo 19902) i figli di genitori svizzeri che non posseggono la cittadinanza svizzera nonché i coniugi stranieri di cittadini svizzeri possono da poco profittare della naturalizzazione agevolata. Contrariamente a quanto avviene per la
naturalizzazione ordinaria, questi candidati devono adempiere soltanto le prescrizioni federali. La procedura è semplice. La decisione è di competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), che si pronuncia dopo aver sentito i Cantoni. Per le sue decisioni la Confederazione riscuote solo una modica tassa di cancelleria. Le decisioni del DFGP possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale.
"Cittadinanza dei figli di un genitore svizzero, RU 1985 420 423 2) Uguaglianza di diritti fra uomo e donna, RU 1991 1034 1043
112 Lacune dell'ordinamento in vigore 112.1 Nessuna procedura per una naturalizzazione agevolata in favore di giovani stranieri cresciuti in Svizzera
Gli stranieri immigrati da adulti nel nostro Paese hanno di solito maggiori difficoltà a integrarsi nella comunità svizzera che non gli stranieri della seconda generazione, vale a dire i figli che, nati in Svizzera da genitori stranieri o giunti in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento delle famiglie, hanno frequentato totalmente o in gran parte le scuole nel nostro Paese. Poco soddisfacente è la situazione degli stranieri appartenenti alla seconda generazione per i quali la naturalizzazione è possibile soltanto con procedure ordinarie per lo più lunghe. Vi sono, è vero, alcuni Cantoni che agevolano la naturalizzazione per questa cerchia di persone, accelerando, per esempio, la procedura o riscuotendo tasse di naturalizzazione molto modeste. Nella maggior parte dei casi le condizioni per l'acquisto della cittadinanza svizzera costituiscono nondimeno un ostacolo rilevante per gli interessati. In particolare sono insoddisfacenti i periodi di residenza, in parte molto lunghi, prescritti dai Cantoni e dai Comuni. Se i genitori cambiano sovente il luogo di residenza, sorge l'inconveniente che i figli devono attendere molti anni prima di poter chiedere la naturalizzazione. Lo stesso vale ad esempio per i figli che, al termine della formazione, lasciano la casa paterna e cambiano domicilio.
112.2 La seconda generazione degli stranieri
II manuale «Ausländer in der Gemeinde» (Stranieri nel Comune) '' contiene le argomentazioni seguenti 2):
Appartengono alla seconda generazione approssimativamente tra P80 e il 90 per cento dei circa 256 000 bambini e adolescenti stranieri minori di 20 anni (1988). Rispetto all'effettivo degli stranieri essi rappresentano il 25 per cento. (...) Un buon quinto dei giovani minori di 20 anni sono stranieri. Appartengono pure alla seconda generazione gli stranieri maggiorenni che hanno frequentato per intero o in parte preponderante le scuole in Svizzera. Il loro numero non è noto. Molti hanno creato nel frattempo una famiglia; si può quindi parlare di una terza e fra poco di una quarta generazione.
Se adottiamo la concezione di diversi Cantoni, secondo la quale le persone in età fino ai 25 anni possono essere considerate giovani stranieri giusta la legislazione sulla cittadinanza (cfr. tavola 4), l'effettivo si situa allora tra l'80 e il 90 per cento dei circa 390 000 fanciulli e adolescenti stranieri al di sotto dei 25 anni (cfr. tavola 2). Un principio della politica del nostro Paese nei riguardi degli stranieri è di agevolare l'integrazione nella comunità svizzera alle persone della seconda o di una susseguente generazione. Dato che sono integrate sul piano sociale, econo-
" Edito dalla Federazione svizzera dei patriziati, dall'Associazione dei comuni svizzeri, dall'Unione delle città svizzere e dalla Commissione federale per i problemi degli stranieri, 1989. 2 Ibidem, p. 253 (Traduzione).
mico e culturale e approvano le nostre istituzioni democratiche, è bene che godano della possibilità della naturalizzazione, previo adempimento delle debite condizioni formali e materiali. L'acquisto della cittadinanza svizzera rappresenta l'ultimo passo verso la piena integrazione nella nostra comunità statuale, andando così incontro all'interesse pubblico oltre a quello dei singoli.
112.3 Conoscenze recenti e aspirazioni
La Federazione svizzera dei patriziati, l'Associazione dei Comuni svizzeri, l'Unione delle città svizzere nonché la Commissione federale per i problemi degli stranieri hanno inviato il 1° marzo 1990 alle autorità comunali e cantonali una lista di raccomandazioni concernenti i criteri di naturalizzazione. Tra l'altro vi si auspica un'apertura verso la giovane generazione che, cresciuta in Svizzera, vorrebbe conseguire la naturalizzazione. Nel caso di stranieri che hanno seguito (per intero o in buona parte) le scuole in Svizzera e vi hanno ricevuto una formazione scolastica e professionale si potrebbe rinunciare a un esame di educazione civica. Termini troppo lunghi di residenza cantonale e comunale avrebbero effetti negativi sulla disponibilità di questi giovani alla naturalizzazione. Sarebbe inoltre opportuno ridurre globalmente le tasse, come già previsto dalla metà dei Cantoni. La Conferenza delle autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile, nella quale è rappresentata la maggior parte delle autorità cantonali competenti per la naturalizzazione, ha pubblicato, il 20 settembre 1990'', raccomandazioni concernenti l'adattamento e l'armonizzazione delle leggi cantonali in materia di cittadinanza alla relativa legge federale riveduta il 23 marzo 1990 (RU 1991 1034 1043). Ai Cantoni e ai Comuni si raccomanda tra l'altro di agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera e di esaminare se non sia il caso di accordare loro un diritto soggettivo alla naturalizzazione. Vari Cantoni e Comuni applicano da tempo agevolazioni per la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera (cfr. a questo proposito la tavola 4). Molti Cantoni sono inoltre in procinto di facilitare la naturalizzazione di tali persone adeguando i loro atti legislativi nel senso delle raccomandazioni citate. La revisione della maggior parte delle leggi cantonali non è del resto ancora terminata, per cui non è dato fare affermazioni più precise a tale proposito. Nell'ambito del programma nazionale n. 21 per la ricerca, sono stati recentemente pubblicati due studi sul problema della naturalizzazione degli stranieri nel nostro Paese 2'. Stando ai risultati del primo 3), i candidati alla naturalizzazione della seconda generazione sono persone che hanno vissuto molti anni in
1) Cfr. Rivista dello stato civile 1991, p. 44 segg. > Michael Arendt, Einbürgerung von Ausländern in der Schweiz, 1991, Helbing & Lichtenhahn, Basilea; Pierre Centlivres, Une seconde nature. Pluralisme, naturalisation et identité en Suisse romande et au Tessin, 1991, L'Age d'Homme, Losanna. > Cfr. Arend, op. cit., p. 96.
Svizzera e si sentono quindi Svizzeri, almeno in parte; i candidati della prima generazione sono invece venuti da noi per ragioni professionali o private e decidono perciò d'acquisire la cittadinanza svizzera pur potendo optare per soluzioni alternative. In base ai risultati del secondo studio '' i giovani stranieri della seconda generazione si distinguono da quelli della prima poiché, rispetto ai loro genitori, hanno possibilità molto minori di scelta di ritornare a vivere nel Paese di origine; anche se sono molto legati ad esso non hanno gli stessi punti di riferimento culturale di coloro che vi hanno vissuto a lungo. Contrariamente a quanti emigrati in età adulta, avvertono un legame più profondo col Paese in cui vivono.
113 Armonizzazione delle condizioni di naturalizzazione
II 3 ottobre 1990, il consigliere nazionale Ducret ha presentato una mozione sul tema «Armonizzazione delle condizioni di naturalizzazione» (1990 M 90.769). La mozione, non ancora trattata in Parlamento e che il Consiglio federale vorrebbe proporre come postulato, sollecita quest'ultimo ad elaborare presupposti costituzionali e legislativi che permettano ai Cantoni e ai Comuni di stabilire, nelle linee generali, criteri e condizioni uniformi per la naturalizzazione, segnatamente per quanto riguarda la durata della residenza, gli emolumenti, i requisiti e la procedura. Non si dovrebbe inoltre mettere in discussione la competenza decisionale dei Cantoni e dei Comuni in materia di conferimento della cittadinanza. Poiché col presente messaggio, allo scopo di agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri della seconda generazione, si propone una revisione della Costituzione federale (in seguito: Cost.), ci si può chiedere se non sia opportuno cogliere l'occasione per rivederla nel contempo dal punto di vista dell'armonizzazione delle condizioni di naturalizzazione. In tale ottica, esprimiamo il nostro parere in merito al contenuto della mozione. L'armonizzazione voluta dalla mozione contrasta attualmente con la formulazione dell'articolo 44 capoverso 2 Cost. che stabilisce quanto segue: «... La naturalizzazione è pronunciata dai Cantoni previo rilascio della pertinente autorizzazione federale. La Confederazione emana prescrizioni minime.» L'armonizzazione delle condizioni di naturalizzazione presupporrebbe dunque che alla Confederazione sia riconosciuta la competenza di stabilire non solo le condizioni minime, bensì anche quelle massime. Si potrebbe realizzare questa finalità modificando come segue l'attuale testo costituzionale: «... La naturalizzazione è pronunciata dai Cantoni previo rilascio della pertinente autorizzazione federale. La Confederazione emana i principi in materia» (invece di prescrizioni minime). Una simile revisione permetterebbe in seguito di prescrivere ai Cantoni e ai Comuni le norme di riferimento in materia di legislazione e di prassi inerenti alla naturalizzazione. In primo luogo si dovrebbero rivedere le prescrizioni sulla du-
1) Cfr. Centlivres, op. cit., p. 181.
rata del soggiorno nel luogo di residenza. Ne conseguirebbe per esempio che la domanda di uno straniero, la cui durata di soggiorno in un Comune soddisfi le condizioni del diritto federale, non potrebbe più essere respinta adducendo che non corrisponde alle esigenze di residenza previste dal Comune. Lo stesso dicasi per il caso in cui lo straniero, non appena abbia trascorso nel Comune il periodo di soggiorno stabilito, chieda la naturalizzazione in Cantoni dove quest'ultima non dipende da nessuna condizione di residenza comunale (cfr. tavola 3). Questo sarebbe possibile anche quando le autorità comunali fossero contrarie. La legislazione federale potrebbe d'altra parte limitare le tasse di naturalizzazione. Una certa armonizzazione dei criteri di naturalizzazione e della procedura potrebbe infine essere ottenuta mediante una norma di diritto federale che imponesse ai Cantoni e ai Comuni di non respingere arbitrariamente le domande di naturalizzazione, obbligando di conseguenza i Cantoni a introdurre la possibilità di ricorso. Le idee contenute nell'intervento parlamentare sono condivise da alcune autorità cantonali e comunali. Varie associazioni, già citate in connessione con la naturalizzazione agevolata degli stranieri della seconda generazione (cfr. n. 112.3), hanno inoltre raccomandato di concordare le condizioni di naturalizzazione e della relativa prassi. Ai Cantoni e ai Comuni è stato raccomandato di ridurre la durata di residenza per ogni naturalizzazione, di ridurre le tasse e di facilitare la procedura. Molti Cantoni hanno accolto tali proposte adattando le legislazioni di pari passo con l'ultima revisione della legge sulla cittadinanza, tuttora in corso. La naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione va oltre quanto esige la mozione e apporterà quindi, per le persone interessate, la completa armonizzazione delle condizioni per ottenerla. Il coniuge straniero di un cittadino svizzero fruisce già di tale armonizzazione in virtù della naturalizzazione agevolata (art. 27 e 28 LCit, entrata in vigore all'inizio di quest'anno). Circa i due terzi delle persone naturalizzate appartengono alle due categorie di stranieri citate. Questo vuoi dire che ancora un terzo dei candidati alla naturalizzazione potrebbe essere interessato dall'armonizzazione richiesta dalla mozione.
Nel 1983, la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione fu respinta in votazione popolare poiché abbinata a quella dei rifugiati e degli apolidi. Sarebbe quindi poco sensato vincolarla ancora a un progetto di riforma contestato. La revisione costituzionale chiesta dal consigliere nazionale Ducret riduce, in misura da non sottovalutare, le competenze comunali in materia di naturalizzazione e incontrerà dunque resistenze. L'abbinamento dell'armonizzazione delle condizioni di naturalizzazione e della naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri potrebbe di conseguenza condurre a un nuovo rifiuto del progetto. La naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri è più urgente dell'armonizzazione delle condizioni di naturalizzazione. Con la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri sarà raggiunto in buona parte lo scopo della mozione. Dall'armonizzazione del diritto federale rimarrà esclusa soltanto una minoranza di candidati alla naturalizzazione. Per altro, già oggi
certi Cantoni e Comuni si adoperano per tener conto degli obiettivi della mozione. Le proposte della Commissione federale per i problemi degli stranieri vanno nella medesima direzione. Per tali ragioni ci limitiamo a trattare l'agevolazione della naturalizzazione di giovani stranieri della seconda generazione.
114 La modifica costituzionale respinta nella votazione popolare
del 4 dicembre 1983 II 4 dicembre 1983, popolo e Cantoni respingevano una modifica costituzionale volta ad agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera nonché dei rifugiati e degli apolidi. Il rifiuto, stando alle analisi unanimi, non concerneva in primo luogo la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri, bensì le agevolazioni analoghe per i rifugiati. Attualmente vi è, non solo sul piano politico ma anche fra i Cantoni, ampio consenso sulla necessità di agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera. Una naturalizzazione agevolata di questi giovani, che hanno frequentato le nostre scuole, era d'altronde incontestata già dieci anni fa. Tali giovani sono integrati nel Paese e sono abituati ai nostri modi di vita. Nel rispetto del risultato della votazione del 1983, il nostro Consiglio presenta oggi un disegno di decreto limitato all'agevolazione della naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in. Svizzera.
12 Procedura preliminare Le procedure di consultazione avviate il 17 gennaio 1973 e il 5 maggio 1981 hanno chiaramente mostrato che una grande maggioranza degli interpellati propende per una naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri, disciplinata a livello federale. Una nuova procedura di consultazione sarà necessaria soltanto dopo la revisione della Costituzione quando si tratterà di disciplinare, nella legge sulla cittadinanza, le modalità e la procedura di naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri.
13 Interventi parlamentari 131 Stranieri della seconda generazione 1989 M 89.635 Seconda generazione degli stranieri. Naturalizzazione agevolata (N 11.3.91, Portmann; S 12.12.91) La mozione incarica il Consiglio federale di istituire le basi costituzionali e legislative affinchè gli appartenenti alla seconda generazione degli stranieri possano beneficiare della naturalizzazione agevolata.
2 Parte speciale 21 Note esplicative sul disegno (art. 44 cpv. 3 Cost.) Il nuovo capoverso 3 dell'articolo 44 Cost. prevede che la Confederazione agevoli la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera. Esso permette quindi di disciplinare in modo esaustivo a livello federale la naturalizzazione di questa cerchia di persone. I dettagli saranno disciplinati mediante una revisione della legge sulla cittadinanza. Per ragioni di sistematica il nuovo disciplinamento è inserito nell'articolo 44 Cost. concernente la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia di cittadinanza. Poiché si tratta di una limitazione della competenza dei Cantoni e dei Comuni in materia di naturalizzazione, disciplinata dal capoverso 2, occorre inserirlo nel capoverso 3 successivo, così che l'attuale capoverso 3, che resta invariato, diventerà il nuovo capoverso 4.
22 La revisione della legge sulla cittadinanza II nostro Consiglio, dopo la revisione costituzionale, si propone di dare il via a una procedura di consultazione e di presentare alle Camere un messaggio concernente una modificazione della legge sulla cittadinanza. I giovani stranieri cresciuti in Svizzera devono potere essere naturalizzati mediante una procedura agevolata, come attualmente avviene per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri. È quindi possibile pensare all'agevolazione della naturalizzazione grazie all'intervento non solo dell'autorità federale, ma anche dell'autorità del Cantone di residenza. In favore di quest'ultima variante perora il vincolo del giovane straniero col luogo di residenza di cui egli dovrebbe acquisire la cittadinanza e non la discendenza da un genitore svizzero o l'unione coniugale con un cittadino svizzero. Non si dovrebbero riscuotere tasse di naturalizzazione bensì unicamente emolumenti di cancelleria. Occorre inoltre prevedere un rimedio giuridico contro queste decisioni.
3 Ripercussioni 31 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per Confederazione, Cantoni e Comuni Con la modificazione,sono istituite le basi costituzionali per una futura revisione della legge; non vi è nessuna ripercussione finanziaria o sull'effettivo del personale. Le successive ripercussioni a carico della Confederazione e dei Cantoni, in seguito alla modifica prevista della legge sulla cittadinanza, potranno essere valutate solo in relazione con la revisione della legge. Possiamo già oggi affermare che la revisione della legge sulla cittadinanza non avrà presumibilmente per il DFGP particolari ripercussioni finanziarie o di personale. L'onere inerente all'aumento del numero dei candidati alla cittadinanza sarà in qualche modo compensato dalla semplificazione procedurale. Dopo la revisione della legge, i Cantoni che oggi riscuotono tasse di naturalizzazione elevate anche per
i giovani stranieri cresciuti in Svizzera subiranno però una leggera diminuzione delle entrate. La futura modifica della legge sulla cittadinanza dovrebbe invece avere ripercussioni sull'effettivo del personale dell'amministrazione militare; per il momento esse non sono però valutabili nel dettaglio.
4 Programma di legislatura II progetto è stato annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 39).
5 Rapporto con il diritto europeo II progetto corrisponde al diritto vigente in altri Stati europei. Fra gli Stati appartenenti alla CE e all'AELS soltanto l'Austria, assieme alla Svizzera, non prevede attualmente un'agevolazione speciale per naturalizzare i giovani stranieri della seconda generazione (cfr. tavola 5). Rispetto ai disciplinamenti degli Stati CE e AELS, in Svizzera vige attualmente una legislazione restrittiva il cui adattamento si fa impellente.
Allegato Popolazione straniera residente, d'età inferiore ai 25 anni, secondo età e categorie di residenza, alla fine di dicembre 1991
Tavola 1 Età approssimativa (anni) Popolazione straniera residente . Totale Dimoranti Domiciliati
Fino a l 13 332 4 703 8 629 1 15731 5242 10489 2 15 135 4745 10390 3 14806 4333 10473 4 14137 3896 10241 5 13719 3639 10080 6 13785 3580 10205 7 14053 3555 10498 0-7 114698 33693 81005
8 13954 3256 10698 9 14274 2983 11291 10 14060 2889 11 171 11 14473 2747 11726 12 14184 2589 11595 13 14301 2448 11853 14 15035 2475 12560 15 15540 2513 13027 16 16145 2600 13545 8-16 131966 24500 107466
17 16723 2810 13913 18 16825 3141 13684 19 16974 3765 13209 20 17283 4474 12809 21 17601 5072 12529 22 18099 6143 11956 23 19685 7386 12299 24 20647 8402 12245 25 22524 9743 12781 16-25 166361 50936 115425
Totale 413 025 109 129 303 896
Fonte: Ufficio federale degli stranieri.
Effettivo degli stranieri e delle naturalizzazioni dal 1981 Tavola 2 Popolazione straniera residente ') Persone naturalizzate (residenti in Svizzera 2) Totale di cui d'età inferiore Totale di cui d'età inferiore ai 25 anni 3) ai 25 anni In cifre Percentuale In cifre Percentuale assolute del totale assolute del totale della popolazione della popolazione straniera residente straniera residente di età inferiore ai 25 anni
1981 909906 335448 8574 0,9 4606 1,4 1982 925826 339835 9352 1,0 4549 1,3 1983 925551 335533 8722 0,9 4242 1,3 1984 932386 333236 8593 0,9 4578 1,4 1985 939671 329565 8803 0,9 4721 1,4 1986 955982 330119 7531 0,8 4052 1,2 1987 978737 333760 6909 0,7 3769 1,1 1988 1006530 339963 6689 0,7 3741 1,1 1989 1040325 347205 6863 0,7 4060 1,2 1990 1 100 262 367 044 5497 0,5 3203 0,9 1991 1 163 233 390 501 5346 0,5 2972 0,8
1 Dimoranti e domiciliati. Senza riconoscimento della cittadinanza svizzera giusta il vecchio art. 57 cpv. 6, 7 e 8 della legge sulla cittadinanza (LCit). > Circa un terzo delle persone di meno di 25 anni non è naturalizzato autonomamente bensì compreso nella naturalizzazione dei genitori.
Fonte: Ufficio federale degli stranieri
Tavola 3 Periodo minimo di residenza cantonale e comunale e tasse di naturalizzazione cantonali e comunali Cantone Periodo minimo di residenza Tassa
ZH almeno 2 anni senza interruzione nel da 500 fino a 50 000 franchi Comune di naturalizzazione Comuni: da 500 fino a 50 000 franchi BE da 2 fino a 5 anni nel Comune ber- da 300 fino a 15 000 franchi nese di naturalizzazione Comuni: fino a 5000 franchi LU almeno 5 anni nel Comune di natura- da 100 fino a 10000 franchi lizzazione Comuni: da 100 fino a 10000 franchi UR 10 anni senza interruzione nel Cantone da 1000 fino a 10000 franchi Comuni: fino a 10000 franchi SZ di norma 5 anni in un Comune svittese da 500 fino a 1000 franchi nel corso dei 10 anni precedenti la do- Comuni: fino a 3000 franchi manda OW 10 anni senza interruzione in Svizzera, almeno 1000 franchi di cui 5 anni senza interruzione nel Comuni: fino a 20000 franchi Cantone NW 12 anni, 3 anni nel Comune (computo da 500 fino a 15 000 franchi, doppio per quanti hanno tra i 10 e i più 100 franchi di emolumento 20 anni d'età) di cancelleria GL 6 anni nel Cantone, di cui gli ultimi 3 Emolumento di cancelleria di nel Comune di naturalizzazione 100 franchi per famiglia (75 franchi a testa) Comuni: fino a 6000 franchi ZG " 5 anni nel Cantone di cui gli ultimi 3 Comuni: fino a 10 000 franchi senza interruzione nel Comune di naturalizzazione FR 3 anni nel Cantone (di cui 2 nel corso fino a 10 000 franchi dei 5 anni che precedono la domanda) Comuni: fino a 10 000 franchi SO 8 anni nel Cantone (gli ultimi 4 anni Emolumento di cancelleria di senza interruzione, computo doppio 150 franchi, più tassa di 150 come per NW) fino a 500 franchi Comuni: da 300 fino a 20 000 franchi BS 5 anni nel Cantone di cui gli ultimi 3 Emolumento di cancelleria di nel Comune di naturalizzazione 400 franchi Comuni: Emolumento di cancelleria di 400 franchi più tassa d'acquisto fino a 6000 franchi BL 6 anni nel Cantone Emolumento di cancelleria fino a 400 franchi Comuni: di norma l'importo di un salario mensile
"Fatto salvo un possibile referendum, la nuova legge entra in vigore il 1° gennaio 1993.
Cantone Periodo minimo di residenza
SH 5 anni nel Cantone, di cui gli ultimi 3 da 500 fino a 3000 franchi nel Comune di naturalizzazione (com- Comuni: da 500 fino a 3000 puto doppio come per NW) franchi AR 3 anni nel Cantone fino a 1000 franchi Comuni: fino a 2000 franchi AI 5 anni nel Cantone (gli ultimi due di norma l'importo di un salaininterrottamente) rio mensile SO 10 anni nel Cantone (computo doppio almeno 300 franchi più le sopratcome per NW); da 3 fino a 20 anni tasse (5% del reddito imponibile, nel Comune 1% della sostanza imponibile) Comuni: in media dai 500 fino ai 4000 franchi OR 12 anni nel Cantone (di cui 4 nel da 300 fino a 3000 franchi corso degli 8 anni che precedono la Comuni: fino a 6000 franchi domanda) AG 10 anni ininterrottamente in Svizzera, da 100 fino a 10 000 franchi di cui 5 anni ininterrottamente nel Co- Comuni: da 300 fino a 5000 mune di naturalizzazione franchi TG 6 anni nel Cantone, di cui gli ultimi 2 da 500 fino a 5000 franchi nel Comune di naturalizzazione Comuni: da 500 fino a 5000 franchi TI 6 anni nel Cantone di cui gli ultimi 3 da 350 fino a 20 000 franchi prima della domanda nello stesso Co- Comuni: da 200 fino a 5000 mune franchi VD 5 anni nel Cantone di cui un anno nel 100 franchi e inoltre, di norma, corso dei 2 che precedono la do- il 5% del reddito annuale lordo manda; da 3 a 5 anni nel Comune Comuni: non possono superare le aliquote cantonali VS 5 anni nel Cantone di norma da 1500 fino a 2500 franchi Comuni: da 2000 fino a 10000 franchi per famiglia, più 200 fino a 500 franchi per figlio NE 3 anni senza interruzione nel Cantone tassa di base di 500 franchi prima della domanda nonché una tassa supplementare in funzione del reddito GE 2 anni (di cui quello, precedente la do- emolumento di cancelleria fino manda, ininterottamente) a 600 franchi per il Cantone più una tassa da 300 fino a 10000 franchi per candidati in età maggiore dei 25 anni JU 2 anni nel Comune di naturalizzazione da 735 fino a 12 135 franchi Comuni: fino a 2000 franchi
Fonte: «Die Einbürgerung der Ausländer in der Schweiz» (La naturalizzazione degli stranieri in Svizzera), edito nel 1985 dalla Federazione svizzera dei patriziati, dall'Associazione dei Comuni svizzeri, dall'Unione delle città svizzere nonché dalla Commissione federale per i problemi degli stranieri, e tenuto conto delle modifiche avvenute fino al 1° settembre 1992. N.B.: Molti Cantoni stanno attualmente sottoponendo le loro leggi a revisione. Per l'occasione alcuni prevederanno nuovi disciplinamenti concernenti la residenza e la relativa tassa.
Tavola 4
Cantoni con leggi agevolanti la naturalizzazione dei giovani stranieri Cantone Tempo minimo Tassa minima Ulteriori agevolazioni di residenza
ZH Riduzione di un Diritto alla naturalizzazione nel quarto per gli stra- Comune per gli stranieri nati in nieri che non hanno Svizzera che godono di buona ancora compiuto i 27 reputazione e con rapporti faanni (a partire da 10 miliari regolari, purché Confeanni di residenza in derazione e Cantoni approvino Svizzera con due anni ininterrotti di residenza nel Cantone)
UR Riduzione della tariffa se il richiedente è nato e cresciuto in Svizzera o se fa domanda prima del 22° anno d'età
NW Computo doppio degli anni di residenza nel Cantone per i giovani stranieri d'età compresa tra i 10 e i 20 anni
ZG'> Diritto alla naturalizzazione nel Comune per giovani stranieri nati e cresciuti in Svizzera dopo un soggiorno nel Cantone di almeno 5 anni se la domanda è presentata prima del 22° anno d'età
FR Emolumento di can- Agevolazioni procedurali per gli celleria per gli appar- appartenenti alla seconda genetenenti alla seconda razione degli stranieri generazione degli stranieri
SO Computo doppio come per NW
" Fatto salvo un possibile referendum, la nuova legge entra in vigore il 1° gennaio 1993.
Cantone Tempo minimo Tassa minima Ulteriori agevolazioni di residenza
BS Tasse ridotte per i Ai richiedenti che abitano nel casi citati nella co- Cantone complessivamente da lonna di destra almeno 15 anni, di cui gli ultimi 5 senza interruzione, spetta un diritto rivendicabile con azione all'ammissione all'attinenza del Comune in cui abitano, al momento della domanda, da almeno 3 anni
SH Computo doppio come per NW
AR Diritto al conferimento dell'attinenza comunale per i richiedenti che hanno abitato senza interruzione per 15 anni nel Comune e hanno frequentato le scuole in gran parte in Svizzera
SO Computo Riduzione fino al doppio come 50% per i richiedenti per NW nati e cresciuti in Svizzera
AG Riduzione della tariffa fino al 75% se il richiedente è nato o cresciuto in Svizzera
TG Emolumento invece di una tassa di naturalizzazione per i richiedenti d'età inferiore a 22 anni
TI Computo cfr. colonna di de- Gli stranieri nati nel Cantone e doppio come stra qui residenti ininterrottamente per NW dalla nascita possono essere posti al beneficio della naturalizzazione agevolata e gratuita se ne fanno domanda tra i 12 e i 22 anni compiuti (cfr. art. 30bis legge sull'acquisto della cittadinanza e attinenza ticinese)
VD 4 anni invece Emolumento di soli Rinuncia possibile alla convocadi 5 100 franchi purché la zione della Commissione cantodomanda sia inol- nale delle naturalizzazioni per trata in età tra i 16 e gli stranieri d'età inferiore ai 25 i 25 anni anni
Cantone Tempo minimo Tassa minima Ulteriori agevolazioni di residenza
NE Computo Emolumento di can- Agevolazioni procedurali per doppio come celleria per i richie- giovani stranieri della seconda per NW denti d'età inferiore generazione ai 25 anni
GE Emolumento di can- Procedura accelerata per i ricelleria per i richie- chiedenti d'età inferiore ai 25 denti d'età inferiore anni; competenza esclusiva delle ai 25 anni autorità esecutive
Fonte: «Die Einbürgerung der Ausländer in der Schweiz» (La naturalizzazione degli stranieri in Svizzera), edito nel 1985 dalla Federazione svizzera dei patriziati, dall'Associazione dei Comuni svizzeri, dall'Unione delle città svizzere nonché dalla Commissione federale per i problemi degli stranieri, e tenuto conto delle modificazioni avvenute fino al 1° settembre 1992. N.B.: Molti Cantoni stanno attualmente sottoponendo le loro leggi a revisione. Per l'occasione alcuni di essi prevederanno nuovi disciplinamenti concernenti la residenza e la relativa tassa.
Tavola 5
Diritto europeo comparato: condizioni di naturalizzazione (Durata della residenza / Agevolazioni per giovani stranieri)
Paese Tempo Agevolazioni per giovani stranieri di residenza
Austria 10 anni Belgio 5 anni; 10 - Acquisto della cittadinanza alla nascita nel Paese, anni per purché un genitore vi sia nato e sia residente da 5 la natura- anni alla nascita del figlio; lizzazione - Opzione tra i 18 e i 22 anni per i nati nel Paese e ivi con pieni residenti tra i 14 e i 18 anni oppure residenti per comdiritti po- plessivi 9 anni; litici - Naturalizzazione agevolata tra i 18 e i 30 anni per i nati nel Paese e ivi residenti dalla nascita
Danimarca 7 anni Acquisto della cittadinanza mediante dichiarazione tra i 21 e i 23 anni, dopo una residenza di 5 anni prima del 16° anno, e residenza da allora Finlandia 5 anni Come la Danimarca Francia 5 anni - Acquisto della cittadinanza alla nascita nel Paese, purché un genitore vi sia nato; - Acquisto della cittadinanza a 18 anni per i nati nel Paese e ivi residenti da 5 anni, con possibilità di rinuncia Germania 10 anni Naturalizzazione agevolata di tra i 16 e i 23 anni dopo una residenza di 8 anni Gran Bre- 5 anni Acquisto della cittadinanza alla nascita nel Paese, purtagna che un genitore vi abiti da 5 anni Grecia 8 anni Nessuna durata minima di residenza per le persone nate e abitanti nel Paese Irlanda 4 anni Acquisto della cittadinanza in caso di nascita nel Paese Islanda 7 anni Come la Danimarca Italia 10 anni; 4 - Acquisto della cittadinanza mediante dichiarazione anni per i tra i 18 e i 19 anni, per i nati nel Paese e da allora cittadini ivi residenti; dei Paesi - Naturalizzazione agevolata per i nati nel Paese e ivi della CE residenti da 3 anni Norvegia 7 anni Acquisto della cittadinanza mediante dichiarazione tra i 21 e i 23 anni per i domiciliati nel Paese dall'età di 16 anni Paesi Bassi 5 anni Acquisto della cittadinanza mediante dichiarazione tra i 18 e i 25 anni, per i nati nel Paese e da allora ivi residenti Portogallo 6 anni Acquisto della cittadinanza alla nascita nel Paese, purché un genitore vi sia domiciliato da 6 anni Spagna 10 anni Naturalizzazione agevolata, per i nati nel Paese e ivi domiciliati da un anno Svezia 5 anni Come per la Danimarca
Decreto federale Disegno concernente la revisione del disciplinamento della cittadinanza nella Costituzione federale (Naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri)
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 1992 '', decreta:
I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 44 cpv. 3 e 4 La Confederazione agevola la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera. Ex capoverso 3.
II II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.
» FF 1992 VI 445
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Messaggio concernente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri del 28 ottobre
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1992 Année Anno
Band 6 Volume Volume
Heft 51 Cahier Numero
Geschäftsnummer 92.079 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 22.12.1992 Date Data
Seite 445-463 Pagina
Ref. No 10 117 259
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