FF 1992 VI 9

Messaggio concernente la ratificazione della Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 19 agosto 1992

#ST# 92.068

Messaggio concernente la ratificazione della Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

del 19 agosto 1992

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale relativo alla Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi di reato. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 agosto 1992 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Felber II cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

Lo sviluppo della criminalità organizzata nel corso degli ultimi anni desta serie preoccupazioni. La lotta contro tale fenomeno dev'essere pertanto condotta con assoluta priorità a livello nazionale e internazionale. La tattica più efficiente contro la criminalità organizzata s'è rivelata la possibilità di colpirla alla base finanziaria, punendo il riciclaggio di denaro sporco nonché sequestrando e confiscando i proventi d'origine delittuosa. Tali mezzi potranno tuttavìa raggiungere l'obiettivo soltanto se saranno applicati anche nel quadro della cooperazione internazionale, poiché il crimine organizzato opera nell'ambito transfrontaliero e sa trarre profitto in modo mirato dalle particolarità giuridiche dei diversi Paesi. Gli strumenti internazionali esistenti, segnatamente la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, disciplinano in modo soltanto incompleto la confisca dei proventi del crimine. Il Consiglio d'Europa - con la partecipazione attiva della Svizzera - si è occupato in maniera speciale di tale problema e della tematica del riciclaggio di denaro sporco e ha quindi elaborato una nuova Convenzione. Tale atto internazionale s'iscrive direttamente nella linea di altri strumenti, come ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, o le Raccomandazioni della Financial Action Task Force del 1990. La Convenzione definisce, in una prima parte, le misure nazionali minime in materia di ricerca, sequestro e confisca. Essa obbliga d'altra parte gli Stati membri a conferire carattere di fattispecie penale agli atti di riciclaggio di denaro sporco. Basandosi su tali disposizioni, la Convenzione tende ad assicurare la cooperazione internazionale in materia di ricerca, di sequestro temporaneo e confisca definitiva. Il diritto svizzero attuale può soddisfare le esigenze della Convenzione, purché la Svizzera, al momento della ratifica, formuli le riserve previste. Il Consiglio federale è convinto che la Svizzera, ratificando tale strumento, fornisce un contributo importante a una lotta più efficace contro il crimine organizzato a livello internazionale.

10 Messaggio

I Parte generale II Introduzione La criminalità organizzata si è sviluppata nel corso degli ultimi anni sia dal profilo quantitativo sia da quello qualitativo. Il campo di attività più importante, il traffico illecito di stupefacenti, presenta oggi un giro d'affari mondiale annuale di diverse centinaia di miliardi di franchi. In siffatte condizioni è evidente che gli effetti negativi della criminalità organizzata superano ampiamente i danni causati direttamente dai reati stessi. I giganteschi proventi del crimine, investiti nel circuito economico, rischiano segnatamente di sfociare nell'edificazione di un'economia parallela, atta a minacciare l'esistenza stessa dei sistemi democratici. Per tale ragione lo strumentario legislativo di lotta contro il crimine organizzato deve poter attaccare con efficacia la base finanziaria, segnatamente con la repressione del riciclaggio di denaro sporco, il sequestro e la confisca dei proventi d'origine delittuosa, tanto più che le transazioni con capitali accumulati costituiscono un punto debole delle organizzazioni criminali 1) In questo senso, introducendo disposizioni penali contro il riciclaggio di denaro sporco 2', il nostro Paese ha fatto un passo importante. Disposizioni più severe in materia di confisca sono inoltre proposte nel secondo pacchetto di misure destinate a combattere la criminalità organizzata 3'. La Svizzera dovrebbe così disporre sul piano interno di mezzi atti a garantire un controllo efficace dei movimenti finanziari del crimine organizzato. Tutto questo tuttavia non basta; la criminalità organizzata non conosce frontiere, ed opera anche sul piano internazionale, nel settore delle transazioni finanziarie, allo scopo di trarre profitto in modo mirato dalle particolarità giuridiche dei diversi Stati. Ne consegue la necessità di una cooperazione internazionale funzionante anche nel settore del riciclaggio di denaro sporco e della confisca. Gli strumenti internazionali esistenti sono però, per quanto concerne i proventi d'origine delittuosa, troppo poco efficienti; l'articolo 3 capoverso 1 della Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale 4' non prevede ad esempio il sequestro di valori patrimoniali in vista di una confisca. Per questi motivi e su iniziativa del Groupe de coopération en matière de lutte contre l'abus et le trafic illicite de

stupéfiants (detto Gruppo Pompidou), la 15ma Conferenza dei ministri europei della giustizia, tenutasi a Oslo dal 17 al 19 giugno 1986, ha risoluto di raccomandare l'elaborazione, da parte degli organi del Consiglio d'Europa, di una Convenzione speciale che dovrebbe essere aperta anche alla firma di Paesi non europei. '>Cfr. a questo proposito il messaggio del 12 giugno 1989 concernente la legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie, FF 1989 II 837. Avamprogetto del Dipartimento federale di giustizia e polizia del mese di marzo 1991 concernente la punibilità dell'organizzazione criminale, la confisca, il diritto di comunicare del finanziere nonché la responsabilità dell'azienda.

12 Elaborazione della Convenzione II disegno di Convenzione è stato elaborato dal comitato peritale (PC-R-SC), in nove sedute dal mese d'ottobre 1987 fino al mese d'aprile 1990. Ai lavori hanno preso parte attiva sedici Stati membri del Consiglio d'Europa, fra i quali la Svizzera. Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa (CDPC) ha approvato il disegno di tale Convenzione nel corso della seduta del mese di giugno del 1990 e l'ha trasmesso al Comitato dei ministri. Quest'ultimo l'ha approvato ed ha autorizzato il Segretario generale del Consiglio d'Europa ad aprire il testo alla firma in occasione della riunione a livello ministeriale del Gruppo Pompidou degli 8 e 9 novembre 1990. Finora, 16 Stati hanno firmato la Convenzione. Nessuna ratificazione ha tuttavia avuto luogo finora. La firma da parte della Svizzera è stata apposta conformemente al decreto del Consiglio federale del 14 agosto 1991.

13 Obiettivi e contenuto essenziale della Convenzione La Convenzione ha lo scopo di migliorare la collaborazione internazionale in materia di ricerca, sequestro e confisca di valori patrimoniali d'origine criminale. Si pensa in tale contesto a tutte le forme di criminalità, segnatamente però a reati che, quali il traffico di stupefacenti e di armi, offrono la possibilità di guadagni considerevoli. L'attuazione di tale obiettivo dipende in misura essenziale dall'obbligo di istituire uno standard minimo di misure legislative che permettano agli Stati membri di confiscare il provento delle attività delittuose. Tali misure devono in particolare estendersi alla repressione degli atti di riciclaggio di denaro sporco. La Convenzione tende, per tale aspetto, a ridurre le differenze tra i singoli ordinamenti statali; l'unificazione delle legislazioni nazionali non è tuttavia scopo della Convenzione. Dopo una serie di definizioni (cap. I), la Convenzione formula, nel capitolo II (art. 2-6) norme nazionali minime per la ricerca, il sequestro e la confisca di valori patrimoniali d'origine criminale e prescrive agli Stati contraenti di conferire al riciclaggio di denaro sporco il carattere di reato, il cui campo d'applicazione supera, com'è il caso nel diritto svizzero, il settore delle infrazioni in materia di stupefacenti. Con le disposizioni del capitolo III (art. 7-35), che regola tutte le fasi della procedura penale, dai primi atti istruttori fino all'esecuzione delle decisioni di confisca, la Convenzione realizza l'obiettivo principale di favorire il sequestro degli strumenti e dei proventi del crimine grazie a una cooperazione internazionale quanto più estesa, flessibile ed efficace possibile. Gli articoli 8 e seguenti garantiscono l'assistenza già ai fini di assicurare le prove pertinenti. È in seguito importante che gli strumenti e i proventi dei reati non possano essere trasferiti dagli autori del reato prima che sia pronunciata la confisca. A tale scopo, la Convenzione disciplina la cooperazione allorquando debbano essere ordinate misure conservative, quali il congelamento dei conti bancari o il sequestro (art. 11 e segg.). Allo scopo di garantire \'esecuzione della confisca stessa, la Convenzione prevede, all'articolo 13, due forme di cooperazione internazionale: lo Stato sollecitato può, a scelta, eseguire la deci-

sione di confisca dello Stato richiedente o accogliere la richiesta d'assistenza avviando una procedura di confisca indipendente, conforme al diritto interno. Inoltre è essenziale che sia i Paesi che conoscono il sistema della «confisca dell'oggetto» (strumenti e provento del reato), sia quelli che praticano il sistema della confisca del valore 5' (somma corrispondente ai proventi del reato) possano beneficiare dell'assistenza giudiziaria.

14 Valutazione della Convenzione La Convenzione costituisce un passo importante nel quadro degli sforzi internazionali in materia di lotta contro il crimine organizzato 6'. Essa s'ispira in misura determinante alla Convenzione di Vienna del 19887', ma per diversi aspetti va ben oltre tale atto internazionale, considerato che vincolerà una cerchia comparativamente più ristretta di Stati dotati di sistemi giuridici dalle strutture fondamentali analoghe. La ratificazione da parte della Svizzera sarebbe il seguito logico della partecipazione attiva del nostro Paese all'elaborazione della Convenzione. Il nostro diritto attuale in materia di confisca risponde già alle sue esigenze, anche se disposizioni concepite in maniera più efficace nel senso del disegno di un secondo pacchetto di misure relative alla lotta contro il crimine organizzato 8' sarebbero più consone agli scopi perseguiti dalla Convenzione. Anche la nuova legislazione svizzera sul riciclaggio di denaro sporco corrisponde alle condizioni della Convenzione e già oggi soddisfa in parte le esigenze che la Convenzione postula come evoluzione facoltativa della legislazione nazionale (cfr. art. 6 par. 3 lett. a della Convenzione). Lo strumentario svizzero è quindi in grado di rispondere alle esigenze della Convenzione in ambito di cooperazione internazionale. A questo proposito si può inoltre presumere che le revisioni in corso del diritto in materia di confisca e dell'AIMP 9' considerino ancor meglio gli intenti della Convenzione.

2 Parte speciale Le singole disposizioni della Convenzione e i loro rapporti con il diritto svizzero vigente 21 Definizioni L'articolo 1 contiene una definizione delle nozioni fondamentali della Convenzione. La terminologia non si riferisce a un sistema giuridico determinato, ma

"Sulla confisca del valore, cfr. più oltre il n. 22, ad art. 2 par. 1. • > Cfr. ad es. la Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario allo scopo di riciclaggio di capitali e il rapporto della Financial Action Task Force sul riciclaggio di capitali del 7 febbraio 1990. > Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988, art. 3, 5 e 7 segg. " Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale), RS 351.1.

dev'essere intesa come autonoma. Per l'interpretazione delle nozioni sarà di conseguenza determinante il risultato di una misura e non la sua descrizione in diritto nazionale; per esempio uno Stato contraente non potrà scartare una richiesta di «privazione» di un valore patrimoniale soltanto perché il diritto nazionale qualifica tale misura come «confisca». Nella misura del possibile, la terminologia della Convenzione è in armonia con le definizioni corrispondenti della Convenzione di Vienna 10'. L'ampia nozione di provento, in relazione alla descrizione del valore patrimoniale, deve assicurare che tutti i vantaggi economici risultanti dall'attività criminale possano essere confiscati all'autore del reato. Se però il nesso tra l'oggetto da confiscare e il reato risulta insufficiente secondo il diritto dello Stato richiesto, quest'ultimo ha facoltà di respingere la pertinente domanda d'assistenza giudiziaria (cfr. più oltre ad art. 18 par. 4 lett. b). La definizione di valori patrimoniali non esclude invece che oggetti e valori possano essere confiscati presso i terzi ai quali sarebbero nel frattempo stati ceduti. La definizione dei termini «provento» e «valori patrimoniali» dell'articolo 1 lettere a e b è completamente coperta dall'attuale diritto svizzero in materia di confisca. Il termine «beni» come è invece definito dall'articolo 58 capoverso 1 CP, comprende tutti i vantaggi economici, poco importa se gli stessi derivino da un aumento degli attivi o da una riduzione dei passivi 11'. Il termine «strumenti» ai sensi dell'articolo 1 lettera e comprende, come l'articolo 58 capoverso 1 CP non soltanto gli oggetti che servono a commettere un reato, bensì anche quelli che vi sono destinati. La confisca ai sensi dell'articolo 1 lettera d corrisponde a sanzioni dirette contro il patrimonio, siano esse qualificate in diritto nazionale come pena, oppure (tale la soluzione svizzera) come misura. È determinante la relazione tra la sanzione e l'atto punibile. Non è tuttavia indispensabile che la confisca sia pronunciata in una procedura penale principale; essa può anche essere ordinata in una decisione di non doversi procedere o pronunciata nell'ambito di una procedura di confisca indipendente. In ogni caso la procedura deve tuttavia offrire la garanzia di un tribunale indipendente ai sensi dell'articolo 6 numero 1 CEDU 12).

Decisioni di confisca puramente amministrative sono escluse dal campo d'applicazione della Convenzione. L'espressione «reato principale» dell'articolo 1 lettera e corrisponde al reato iniziale (o antefatti) che ha generato il provento delittuoso, cui si ricollega il reato del riciclaggio di denaro sporco. L'espressione si ritrova nell'articolo 6 paragrafi 2 e 4 della Convenzione.

"»Cfr. nota 7. ">DTF 100 IV 105 segg.; 104 IV 229; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil 2, Berna 1989, N 49 ad § 14; Hans Schultz, Die Einziehung, der Verfall von Geschenken und anderen Zuwendungen sowie die Verwendung zugunsten des Geschädigten gemäss StrGB rev. art. 58 segg., ZBJV 114 (1978), pag. 305 segg. (315). ' DTF 108 IV 157 segg.

22 Standard minimo di norme nazionali Per lottare in modo più efficace contro la criminalità organizzata e facilitare l'assistenza giudiziaria, le legislazioni nazionali sul riciclaggio di denaro sporco e la confisca, oggi ancora fortemente divergenti, devono essere ravvicinate. Nel capitolo II (art. 2 a 6), la Convenzióne formula norme nazionali minime. Gli Stati contraenti s'impegnano ad adottare una struttura minima in materia di rilevamento, sequestro e confisca di valori d'origine delittuosa; essi s'impegnano d'altro canto a prevedere la fattispecie del riciclaggio del denaro sporco, ripresa dalle definizioni della Convenzione di Vienna del 1988, senza limitare tuttavia gli antefatti rilevanti - in sintonia con il modello svizzero - ai reati in materia di droga. L'articolo 2paragrafo 1 statuisce l'obbligo positivo per tutti gli Stati contraenti di prendere le misure legislative interne che permettono la confisca degli strumenti e dei proventi di reati o dei valori patrimoniali il cui ammontare corrisponde a tali proventi e, in maniera generale, per tutte le categorìe di reati. L'articolo 2 paragrafo 1 già esprime l'esigenza fondamentale secondo cui ogni Stato contraente, indipendentemente dal tipo di confisca conosciuto dal diritto nazionale, deve essere in grado di decidere sia delle richieste di confisca dell'oggetto, sia di quelle volte alla confisca del valore (cfr. art. 7 par. 2 e art. 13 par. 3). La confisca del valore, vale a dire la confisca di valori patrimoniali, il cui ammontare corrisponde al provento, ha per effetto di obbligare il convenuto al pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare è fissato sulla base di una stima dell'importo dei proventi di reato (o, se del caso, dei beni di sostituzione). In seguito a una confisca del valore, lo Stato può quindi far valere un credito nei confronti della persona che è oggetto della decisione di confisca. In caso di mancato pagamento o di pagamento soltanto parziale, tale credito può essere garantito da qualsiasi bene, vale a dire anche da un bene legalmente acquisito, appartenente al convenuto 13'. L'obbligo, sancito dall'articolo 2 paragrafo 1, di assicurare la «confiscabilità»

degli strumenti e dei proventi è interamente soddisfatto dal vigente diritto svizzero in materia. Inoltre, se sono ancora disponibili soltanto oggetti di sostituzione che sono subentrati ai proventi conseguiti inizialmente, è generalmente ammesso che essi possono essere confiscati14). Resta per contro da esaminare se il vigente diritto svizzero risponda alle esigenze della Convenzione in materia di cooperazione internazionale nel caso in cui né i proventi dell'attività delittuosa, né i beni di sostituzione siano a portata di mano. Dall'istante in cui gli oggetti e valori patrimoniali soggetti a confisca non sono più disponibili, è dato un credito di sostituzione dello Stato ai sensi dell'articolo 58 capoverso 4 CP, di un importo equivalente all'indebito profitto. La realizzazione del credito di risarcimento si svolge conformemente al diritto relativo all'esecuzione, esclusivamente in via di pignoramento o di realizzazione del pegno (art. 43 LEF). Il diritto vigente non conosce invece una confisca compensatrice di diritto penale, Cfr. Rapport explicatif de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, édition du Conseil de l'Europe, 1991, pag. 11. >ZBJV 113 (1977) pag. 175; Hans Schultz (nota 11) pag. 313 e Stefan Trechsel, Kurzkommentar zum schweizerischen Strafrecht, Zurigo 1989, n. 6 ad art. 58, con rinvii; di parere diverso è Gunter Stratenwerth (nota 11), n. 54 ad par. 14.

giusta la quale elementi del patrimonio del convenuto sarebbero, per effetto della decisione, devoluti direttamente allo Stato. Una siffatta possibilità è invece prevista dall'avamprogetto del 1° marzo 199115) del Dipartimento federale di giustizia e polizia sull'articolo 58 numero 2 capoverso 3 AP CP. Tale disposizione corrisponderebbe in ogni caso alle esigenze della Convenzione. Si potrebbe invece dubitare che il diritto attuale della confisca sia sufficiente a far fronte alle esigenze della Convenzione. In effetti l'articolo 1 lettera d definisce la nozione di confisca come una sanzione o pena che consiste nella privazione definitiva del valore patrimoniale. Invece si può partire dal presupposto che la Convenzione non esiga che la decisione di confisca del valore abbia un effetto reale diretto. Come già rilevato, la confisca del valore, in quanto tale, consiste unicamente in un credito pecuniario dello Stato contro il convenuto. Soltanto nell'ambito dell'esecuzione forzata e in caso di necessità sono realizzati oggetti del suo patrimonio. Il commento della Convenzione rileva inoltre esplicitamente che in questo caso la decisione di confisca è eseguita in maniera analoga come per le multe e le sentenze civili^. Ne consegue che un credito sostitutivo pronunciato conformemente all'articolo 58 capoverso 4 CP, sulla base di una richiesta estera di confisca del valore nonché l'esecuzione forzata conforme al diritto interno corrisponderebbe alle esigenze della Convenzione. La Convenzione esige tuttavia che il diritto nazionale, per garantire la confisca del valore, preveda anche misure provvisorie relative a tutti i valori patrimoniali realizzabili17). Nella misura in cui gli oggetti da confiscare non siano più disponibili e che entri in linea di conto soltanto un credito sostitutivo ai sensi dell'articolo 58 capoverso 4 CP, si può difficilmente prevedere di confiscare, unicamente per garantire tale credito sostitutivo, qualsiasi elemento patrimoniale del convenuto con misure coercitive conservative di diritto penale. Non è in effetti escluso che, in tali casi, valori patrimoniali possano essere sequestrati per altri motivi ad esempio per l'assunzione di prove o per la copertura delle spese processuali. Occorre inoltre pensare alla possibilità di un sequestro civile prima della scadenza di un credito, sempre che siano date le condizioni

dell'articolo 271 capoverso 1 numeri 1 o 2 LEF. Tali mezzi, per quanto concerne l'efficacia, rispondono tuttavia ben poco alle esigenze di garanzia diretta del credito sostitutivo. Se per contro l'articolo 58 numero 2 capoverso 3 AP CP dovesse un giorno essere adottato, il campo d'applicazione del sequestro sarebbe indirettamente esteso anche alla confisca sostitutiva. L'articolo 2 paragrafo 2 offre agli Stati firmatari la possibilità, formulando una riserva, di limitare il campo dei reati in base ai quali può essere pronunciata la confisca. Non occorre quindi dar seguito a una richiesta di confisca, presentata in via d'assistenza giudiziaria, fondata su un reato coperto dalla riserva. Le disposizioni del Codice penale sulla confisca si applicano in maniera generale a tutti i crimini, delitti e contravvenzioni previsti da tale codice.

Cfr nota 3. Rapporto esplicativo (nota 13) pag. 11; parimenti Hans G. Nilsson in «The Council of Europe Laundering Convention: A Récent Example of a Developing International Criminal Law», relazione tenuta al für ausländisches und internationales Strafrecht, Friburgo in Brisgovia, maggio 1991, pag. 6. Cfr. rapporto esplicativo (nota 13) pag. 30, n. 48.

Quanto precede vale anche per il diritto penale accessorio, a meno che le leggi federali corrispondenti non prevedano altrimenti (art. 333 cpv. 1 CP). Tali eccezioni non esistono nel diritto penale accessorio. È quindi possibile rinunciare alla formulazione di una riserva ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2. L'articolo 3 obbliga gli Stati contraenti ad approntare una struttura minima di misure d'indagine e di misure provvisorie che permetta di identificare e rintracciare i beni sottoposti a confisca. Tale prescrizione dev'essere letta congiuntamente agli articoli 7 (par. 2), 8 e 11: lo strumentario di misure deve pure potere essere impiegato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale. Le leggi di procedura penale svizzera rispondono in misura sufficiente alle esigenze di questa disposizione, ad eccezione di quanto concerne gli antefatti del credito sostitutivo (cfr. più sopra, ad art. 2). Segnatamente l'obbligo di prevedere il sequestro risulta già dal diritto federale materiale che permette alle autorità preposte al perseguimento penale di prendere provvisoriamente in custodia, già prima di una decisione definitiva, oggetti e valori patrimoniali allo scopo di garantire l'esecuzione della confisca18). Giusta l'articolo 4 paragrafo 1, il segreto bancario non dovrebbe ostacolare la produzione o il sequestro dei giustificativi bancari, finanziari o commerciali ordinati in vista di una confisca. L'articolo 47 capoverso 4 della legge federale sulle banche 19' riserva esplicitamente le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di testimoniare davanti alle autorità del Paese o di fornire loro informazioni. Le banche, rispettivamente gli organi e gli impiegati che per loro agiscono sono assimilati, per quanto concerne il dovere di testimoniare, alle altre persone private. Né l'articolo 77 della legge federale sulla procedura penale 20' né i codici di procedura penale cantonali conoscono un diritto specifico del banchiere al rifiuto di testimoniare; di conseguenza, il banchiere soggiace all'obbligo di dar seguito a una richiesta tendente alla produzione di incarti o di documenti commerciali o di tollerarne il sequestro 21'. Il diritto svizzero si rivela, anche in materia di segreto bancario, conforme alla Convenzione. L'articolo 4 paragrafo 2 obbliga le Parti contraenti a prevedere l'introduzione

di tecniche investigative speciali allo scopo di facilitare l'identificazione di proventi delittuosi. È evidente che tali tecniche investigative - del resto non esaustivamente elencate nella disposizione - devono in ogni caso essere conformi ai diritti fondamentali. Una parte delle misure citate nella Convenzione è già, de lege lata, applicabile in Svizzera; possiamo segnatamente menzionare // disciplinamento legale del traffico telegrafico e telefonico 22*. Nonostante non sia esplicitamente disciplinato in tutti i codici di procedura penale cantonali, l'obbligo di produrre determinati giustificativi può, se del caso, essere attuato anche mediante sequestro o perquisizione domiciliare. L'osservazionepermanente

"»Cfr. DIF in Sem. Jud. 1980, pag. 525 nonché DTF 74 IV 213 segg. «) RS 952.0 " Cfr. a questo proposito Maurice Aubert, Jean-Philippe Kernen, Herbert Schoenle, Le secret bancaire Suisse, 2a ed., Berna 1982, pag. 101 segg. > Legge federale del 23 marzo 1979 sulla protezione della vita privata (RU 1979 1170) nonché le disposizioni di procedura degli articoli 66 segg. PPF e dei codici di procedura penale cantonali.

della persona sospetta è, secondo la prassi del Tribunale federale, ammissibile nel quadro dei limiti generali imposti dallo Stato di diritto 23'. Infine, i supporti di dati informatici sono sequestrabili. Per contro, la Svizzera non conosce finora alcun disciplinamento legale che preveda, analogamente al controllo telefonico, la sorveglianza permanente di conti bancari per una certa durata. L'articolo 5 esige mezzi giuridici efficaci di tutela per le persone che sono colpite da una confisca o da un'altra misura ai sensi degli articoli 2 e 3 e che fanno valere diritti sui valori patrimoniali in causa. Il nostro ordine giuridico soddisfa appieno questa esigenza. Nel quadro della procedura istruttoria, gli interessati hanno a disposizione le possibilità di ricorso e d'azione offerte dal diritto di procedura penale applicabile. Nella procedura d'assistenza giudiziaria internazionale, misure provvisionali ai sensi dell'articolo 18 AIMP possono essere impugnate in ultima istanza con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 25 cpv. 1 AIMP). La decisione definitiva di confisca è di competenza esclusiva del giudice 24*. Il diritto d'essere sentito dev'essere accordato non soltanto al convenuto, bensì anche al terzo avente diritto 25'. Anche quest'ultimo è legittimato a impugnare una decisione di confisca dell'ultima istanza cantonale con ricorso per cassazione a livello federale 26'. L'articolo 58bis capoverso 3 CP preserva inoltre le pretese di terzi durante un termine di cinque anni dalla pubblicazione ufficiale della confisca, L'artìcolo 6 paragrafo 1 costituisce una disposizione centrale della Convenzione. Esso obbliga gli Stati contraenti a conferire carattere di reato al riciclaggio di denaro sporco commesso intenzionalmente. La descrizione dei fatti da penalizzare s'ispira in ampia misura alle relative disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione di Vienna del 1988, con tuttavia una differenza importante, nel senso che la Convenzione del Consiglio d'Europa di cui ci occupiamo in questa sede non limita la cerchia dei reati principali, vale a dire dei possibili reati all'origine del riciclaggio di denaro sporco. Per ciò che la riguarda, ogni Parte ha tuttavia la possibilità di operare tale limitazione, formulando una riserva ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 4.

La Convenzione obbliga gli Stati contraenti, secondo tre varianti diverse, a dichiarare punibili i trasferimenti i cui valori patrimoniali provengono da reati principali (lett. a-c), includendo una vasta gamma di atti di partecipazione (lett. d). Una distinzione è fatta in merito all'intensità del carattere cogente delle prescrizioni: mentre le lettere a e b sono concepite come severamente vincolanti, le disposizioni delle lettere e e d sottostanno alla riserva generale del rispetto dei principi costituzionali nazionali e dei principi fondamentali dell'ordine giuridico interno. La formulazione delle disposizioni penali resta quindi, in ogni caso, di competenza del diritto interno. Giusta l'articolo 6 paragrafo I lettera a, devono essere repressi la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali provenienti da reati principali compiuti

con conoscenza dell'origine delittuosa e inoltre, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza di tali valori o di aiutare le persone coinvolte nel reato principale a sottrarsi all'azione della giustizia. D'altra parte, secondo la lettera b, devono essere repressi l'occultamento o la dissimulazione intenzionali della natura, dell'origine, dell'ubicazione o del movimento o infine della situazione giuridica dei valori patrimoniali, compiuti a conoscenza del fatto che essi costituiscono i proventi di reato. La variante della lettera a si distingue da quella della lettera b nel senso che nella prima devono aggiungersi al trasferimento finanziario di per sé «neutrale» obiettivi particolari oltre al dolo, mentre nella seconda (lett, b), l'atto chiaramente definito (dissimulazione, ecc.) deve semplicemente essere stato commesso intenzionalmente. L'ampia accezione della nozione di valori patrimoniali dell'articolo 305bis CP ha una portata almeno equivalente alla definizione corrispondente della Convenzione 27'. Nei due casi è richiesta la prova dell'origine criminale dei valori. Resta da esaminare se la formulazione dell'atto all'articolo 305bis CP («un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento 0 la confisca di valori patrimoniali») corrisponde alle norme della Convenzione. È comunque compresa la variante della lettera b concernente la dissimulazione intenzionale. Per contro, il modello svizzero si discosta leggermente dalla variante della lettera a. La Convenzione copre ogni trasferimento, ma esige un dolo qualificato, mentre che, giusta la formula svizzera, basta un trasferimento qualificato (proprio a vanificare l'accertamento o la confisca) compiuto con dolo eventuale. Poiché soltanto i trasferimenti atti a dissimulare servono allo scopo del riciclaggio di denaro sporco, la formula svizzera è più precisa. Inoltre, dal punto di vista degli elementi soggettivi, questa risulta ben meno esigente che non la Convenzione. Complessivamente, la nostra formula risponde alle esigenze esposte sia nella lettera a che nella lettera b dell'articolo 6 paragrafo 1. La variante dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera e, assortita della riserva dei principi costituzionali e dei concetti fondamentali dei sistemi giuridici nazionali,

estende in maniera rilevante il settore degli atti punibili. Quindi, già l'acquisizione, il possesso e soprattutto l'uso di valori patrimoniali che sono proventi di reati principali (art. 1 lett. e) devono essere punibili, nella misura in cui l'autore abbia conosciuto l'origine di tali valori già al momento in cui li riceveva. Anche a questo proposito è opportuno chiarire se il diritto svizzero risponde completamente a tali esigenze. Certo, il fatto di accogliere intenzionalmente valori patrimoniali di provenienza criminale può spesso vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali. Non si può per contro ritenere automaticamente che ogni atto con cui sono ricevuti valori patrimoniali sia suscettibile di «vanificare» ai sensi dell'articolo 305bis numero 1 CP; il legislatore ha, in questa materia, lasciato ampio spazio all'interpretazione giurisprudenziale 28'. I comportamenti descritti nell'articolo 6 paragrafo 1 lettera e corrispondono d'altra parte, secondo le circostanze, agli elementi

27) Cfr. il messaggio del 12 giugno 1989 relativo alla legislazione sul riciclaggio di denaro 28) sporco (nota 1), pag. 857 nonché l'art. 1 lett. b della Convenzione. Messaggio (nota 1), pag. 859 in basso.

costitutivi della ricettazione (art. 144 CP). Tuttavia anche in questo contesto risultano lacune sotto due aspetti: segnatamente e in primo luogo, allorquando il valore non è provento di un reato patrimoniale; in secondo luogo quando si tratta di un oggetto sostitutivo. In merito alla lettera e, la Svizzera deve quindi invocare la riserva dei principi costituzionali e dei concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. La formula generale proposta dalla Convenzione creerebbe grande insicurezza giuridica e non basterebbe alle nostre esigenze di trasparenza delle norme penali (art. 1 CP). L'articolo 6 paragrafo 1 lettera d intende assicurare che siano punibili anche il tentativo e la partecipazione nei reati menzionati nei capoversi a-c. Il fatto che le nozioni contenute nelle disposizioni parzialmente si intersechino è da ricondurre alla circostanza che gli atti di partecipazione sono previsti nei diversi sistemi giuridici secondo tecniche legislative e definizioni diverse. Tale fatto spiega anche la mancanza di concordanza tra il testo francese e inglese della Convenzione. È per questa ragione che la riserva dei principi costituzionali e delle concezioni fondamentali del sistema giuridico riveste grande importanza per la trasposizione dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera d nei diritti nazionali degli Stati contraenti. Ogni Paese deve trovare la via corrispondente alla propria tecnica legislativa. Nella misura in cui la Convenzione intende che siano puniti l'aiuto e la prestazione di consigli in vista di un reato ai sensi delle lettere a-c, il passaggio dev'essere compreso nella prospettiva svizzera conformemente alle nostre forme di partecipazione che sono la complicità e l'istigazione. Un'interpretazione più ampia porterebbe a cancellare gli indispensabili profili. Quanto detto vale in principio anche per la punibilità dell'associazione. Nella misura in cui le nozioni anglo-sassoni d'«Association» e di «Conspiracy» non sarebbero senz'altro coperte dalle forme di partecipazione della parte generale del Codice penale svizzero, né dagli elementi costitutivi degli atti preparatori delittuosi (art. 260bis CP), l'elaborazione prevista in un prossimo avvenire, di una norma che reprima l'organizzazione criminale 29' colmerebbe eventuali lacune. La formulazione dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera d della Convenzione e segnatamente la riserva

della Costituzione e dei fondamenti del sistema giuridico lasciano però alla Svizzera un margine di manovra sufficiente per trattare, secondo la procedura legislativa interna, la questione dell'organizzazione criminale. A queste condizioni si può considerare che, globalmente, la legislazione svizzera soddisfa gli intenti dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione. Giusta l'articolo 6paragrafo 2 lettera a, il riciclaggio di denaro sporco deve poter essere punito anche quando il reato principale non rientra nella competenza giudiziaria della Parte contraente. L'articolo 305bis numero 3 CP adempie appieno tale impegno. Sotto forma di proposta non vincolante agli Stati firmatari, \'articolo 6 paragrafo 3 prevede diverse possibilità di ampliare la nozione penale del riciclaggio Cfr. l'avamprogetto del DFGP (nota 3) che propone l'introduzione di un nuovo articolo 260ter. Il disegno e il messaggio dovrebbero, secondo la decisione del Consiglio federale del 1° luglio 1992, essere sottoposti al Parlamento ancora nel corso della prima metà dell'anno prossimo.

di denaro sporco. La definizione del dolo eventuale della lettera a corrisponde alla nostra definizione dell'articolo 305bis CP. Ogni Parte ha facoltà, formulando una riserva conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 di limitare il campo dei reati principali costitutivi del reato di riciclaggio di denaro sporco definito dall'articolo 6 paragrafo 1. La Svizzera deve, conformemente alla sua nozione di riciclaggio di denaro sporco, formulare una riserva secondo cui l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione si applica soltanto quando i reati principali costituiscono un crimine secondo il diritto penale svizzero (art. 9 cpv. 1 CP in relazione con le disposizioni speciali del Codice penale svizzero e del diritto penale accessorio).

23 Cooperazione internazionale 231 Principi generali II capitolo III della Convenzione disciplina la cooperazione internazionale, i cui principi sono fissati dall'articolo 7. Mentre il capoverso 1 pone il principio della cooperazione nella misura più ampia possibile, il capoverso 2 schizza i livelli della cooperazione: la confisca, l'assistenza nelle indagini e nella confisca provvisoria di elementi di prova e di valori patrimoniali illegalmente acquisiti. Il paragrafo 2 dell'articolo 7 dev'essere letto anche in relazione con l'articolo 13: lo Stato contraente dev'essere in grado di corrispondere alle richieste di confisca del valore, come anche di confisca dell'oggetto. Come già rilevato nel commento all'articolo 2 e segg., la nostra legislazione interna in materia di indagini, di sequestro e di confisca di valori patrimoniali d'origine delittuosa soddisfa le esigenze della Convenzione. Resta ancora .da esaminare se il nostro diritto risponde a tali esigenze anche quando si tratta di accordare l'assistenza giudiziaria in tali materie. Le disposizioni dell'AIMP sugli altri atti d'assistenza (art. 63 segg. AIMP) si rivelano deboli in materia di sequestro e di confisca e devono essere interpretate. Il Tribunale federale svizzero, nella decisione 115 Ib 517 segg. con un'approfondita motivazione ha proceduto a delineare norme essenziali: partendo dal principio che la lotta efficace contro il crimine è il primo scopo dell'AIMP, il Tribunale federale ha riconosciuto che gli «altri atti d'assistenza» possono consistere anche in misure destinate a permettere allo Stato richiedente di disporre del provento del reato. La confisca a titolo conservativo può quindi essere ordinata in una procedura d'assistenza giudiziaria a titolo di misura precauzionale. Inoltre, alla condizione generale che una procedura penale, nel cui ambito possa essere adito il giudice, sia avviata nello Stato richiedente (art. 1 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 AIMP), il provento del reato potrebbe essere consegnato (art. 63 AIMP), anche in vista di confisca secondo il diritto materiale dello Stato richiedente, nella misura in cui sia provato, con alto grado di verosimiglianza, che gli oggetti richiesti provengano direttamente o indirettamente dal reato perseguito. Questo principio

vale anche per i valori patrimoniali depositati presso terzi, sempre che la persona perseguita avesse, in fatto o in diritto, la facoltà di disporne. Se però il provento del reato può essere confiscato anche secondo il diritto svizzero, gli oggetti in causa dovrebbero essere confiscati in Svizzera, senza poter essere

rimessi allo Stato richiedente. La consegna potrebbe tuttavia avvenire nell'ipotesi in cui fosse incerto che una confisca potesse essere pronunciata in Svizzera e per contro potesse verosimilmente esserlo in uno Stato estero 30'. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale dall'articolo 74 capoverso 2 AIMP in collegamento con l'articolo 63 capoverso 1 AIMP risulta che in principio la consegna di oggetti in relazione a una procedura penale pendente nello Stato richiedente può intervenire senza che occorra limitare lo scopo della consegna alla restituzione al proprietario. Il Tribunale federale ha in seguito riconosciuto, nel considerando 8 della decisione menzionata, che in principio anche la consegna del provento del reato è possibile, sulla base dell'articolo 94 capoverso 2 AIMP, in esecuzione di una decisione straniera di confisca, sempre che la confisca non possa essere pronunciata in virtù di una competenza giudiziaria originaria della Svizzera e in applicazione diretta dell'articolo 58 CP. Inoltre la condizione della dimora abituale del condannato in Svizzera (art. 94 cpv. 1 lett. a AIMP) non dev'essere adempiuta per l'esecuzione di una decisione straniera di confisca. Sulla base di tale giurisprudenza risulta quindi che il diritto svizzero vigente è in grado di soddisfare appieno le esigenze della Convenzione in materia di cooperazione internazionale nei settori del sequestro e della confisca di valori patrimoniali provenienti direttamente o indirettamente da reati. Resta tuttavia ancora da chiarire se tale è il caso nell'ipotesi di richieste straniere di confisca di valori. Nella misura in cui gli strumenti, rispettivamente i proventi risultanti direttamente o indirettamente dal reato si trovino in Svizzera, potrebbe essere dato pieno seguito, quanto al risultato, a una richiesta straniera di confisca del valore con l'apertura di una procedura di diritto svìzzero per la confisca dell'oggetto (cfr. art. 13 par. 1 lett. b) sempre che, conformemente agli articoli 3-7 CP, al principio della competenza universale o a disposizioni speciali, ad esempio, dell'articolo 24 della legge federale sugli stupefacenti 31', il reato commesso all'estero sia sottoposto anche al diritto svizzero 32'. Se valori patrimoniali d'origine criminale sono stati trasferiti in Svizzera, ne risulterà inoltre spesso anche un collegamento con l'articolo 305bis

CP. Se per contro non esiste nessun punto di collegamento che permetta l'espletamento di una procedura di confisca secondo il diritto svizzero, l'esecuzione della decisione straniera di confisca del valore dovrebbe in principio poter essere fondata sull'articolo 94 AIMP, poiché in ogni caso la legge non ostacola tale possibilità 33'. L'esecuzione dovrebbe ben inteso svolgersi dopo exequatur, giusta le norme dell'esecuzione per debiti. Queste due varianti devono in principio trovare applicazione nel caso in cui i proventi diretti o indiretti del reato non siano più disponibili, mentre il convenuto nella procedura estera di confisca dispone in Svizzera di altri valori patrimoniali legalmente acquisiti. Sempre che sia dato un punto di collegamento, un credito sostitutivo ai sensi dell'articolo 58 capoverso 4 CP potrebbe essere 30) DTF 115 Ib 517 segg., considerandi 6 e 7. )RS 812.121 >Cfr. Günter Stratenwerth (nota 11), n. 79 ad par. 14. >Cfr. DTF 115 Ib 543 segg. sulla consegna dell'oggetto del reato in esecuzione di una decisione estera di confisca di beni.

ordinato al termine di una procedura indipendente di diritto svizzero. Sia la pronuncia di un credito sostitutivo di diritto nazionale, sia l'esecuzione di una decisione straniera di confisca del valore sarebbero escluse se i valori patrimoniali derivanti direttamente o indirettamente dal reato si trovassero all'estero. E sarebbe contrario alla struttura fondamentale dell'attuale diritto svizzero della confisca rivalersi in questi casi sui valori patrimoniali legalmente acquisiti dal convenuto. Richieste del genere che, in considerazione dell'articolo 15 della Convenzione, non dovrebbero essere presentate da una Parte contraente, ove tuttavia lo fossero, dovrebbero essere respinte, per le ragioni invocate, conformemente all'articolo 18 paragrafo 1 lettera a della Convenzione. Si può quindi concludere che, globalmente, il diritto svizzero soddisfa le esigenze della Convenzione in materia di cooperazione internazionale. Ritorneremo su certe questioni particolari in occasione del commento delle altre disposizioni della Convenzione. Infine occorre sottolineare già sin d'ora che una richiesta per scopi d'indagine deve contenere anch'essa informazioni concrete sufficienti, onde escludere le cosiddette «fishing expéditions»; l'articolo 27 paragrafo 1 lettera e capoverso 2 dispone quindi che la richiesta contenga, oltre all'ubicazione dei valori patrimoniali in merito ai quali viene domandata la cooperazione, anche il rapporto con le persone interessate, nonché le relazioni con il reato.

232 Assistenza nelle indagini Gli articoli 8-10 disciplinano l'assistenza reciproca per acquisire e assicurare le prove destinate a identificare gli strumenti, i proventi e gli altri beni che devono essere confiscati. L'articolo 8 statuisce il principio dell'obbligo di prestare la più ampia assistenza reciproca. L'espressione «gli altri valori patrimoniali» usata in questa disposizione sottolinea, da un canto, il fatto che l'assistenza ai fini delle indagini è accordata anche quando la Parte richiedente conosce il sistema della confisca di valori; essa esprime, d'altro canto, l'idea che in questo caso l'assistenza giudiziaria può interessare anche valori la cui origine non sia delittuosa. La prescrizione di misure coercitive può d'altro canto essere subordinata dalle Parti al principio della doppia incriminazione (art. 18 par. 1 lett. O» cui la Svizzera intende, come sin qui, attenersi, così come l'ha rilevato formulando una riserva a proposito dell'articolo 5 della Convenzione europea d'assistenza giudiziaria 34', in materia penale e conformemente all'articolo 64 capoverso 1 AIMP. L'articolo 9 sottopone l'attuazione della reciproca assistenza ai fini d'indagini alle prescrizioni legali dello Stato richiesto che però devono corrispondere alle norme minime della Convenzione (art. 7). In principio le richieste specifiche della Parte richiedente volte all'attuazione di procedure particolari devono essere ammesse, sempre che non siano incompatibili con il diritto interno della Parte richiesta: ci riferiamo, ad esempio, alla partecipazione di un funzionario dello Stato richiedente ad atti relativi alle indagini 35'. ") RS 0.351.1 Rapporto esplicativo (nota 13), pag. 24.

Giusta l'articolo 10, ciascuna Parte ha facoltà, nell'interesse di una cooperazione spontanea, di trasmettere, a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi. Una siffatta trasmissione resta però facoltativa; questa disposizione non è vincolata a qualsivoglia obbligo per gli Stati. L'informazione spontanea può inoltre essere anche sottoposta alla condizione di un trattamento riservato (cfr. art. 33 par. 3).

233 Misure provvisorie

Gli articoli 11 e 12 trattano dell'obbligo di ordinare e di eseguire misure provvisorie destinate ad assicurare una successiva confisca. A condizione che la Parte richiedente abbia avviato una procedura penale o un'azione per fini di confisca, \'artìcolo 11 paragrafo 1 obbliga la Parte richiesta a dar seguito alle procedure particolari precisate nella richiesta, quali il congelamento o il sequestro per mettere al sicuro valori sospetti, allo scopo di essere in grado di rispondere a una futura richiesta di confisca di oggetti o di valori. Le misure provvisorie possono, nel caso di confisca del valore, concernere anche beni legalmente acquisiti, nella misura in cui le richieste li menzioni esplicitamente. La norma dell'articolo 11 paragrafo 1 corrisponde, quanto al senso, all'articolo 18 AIMP. 11 paragrafo 2 dell'articolo 11 obbliga, analogamente al paragrafo 1, a prendere, nei casi in cui alla Parte richiesta sia già pervenuta una domanda di confisca ai sensi dell'articolo 13, le misure provvisorie che s'impongono per dar seguito alla domanda, rispettivamente ad eseguirla. La Parte richiedente deve, da parte sua, specificare nella domanda le misure di sicurezza che ritiene necessarie (art. 27 par. 3 lett. a cpv. 4). È fatta riserva, in tutti i casi, delle disposizioni degli articoli 18 e seguenti concernenti il rifiuto e l'aggiornamento della cooperazione. 'L'esecuzione delle misure provvisorie soggiace, analogamente a quello dell'assistenza ai fini d'indagine (art. 9), alla legge interna della Parte richiesta (art. 12 par. 1), il cui strumentario di misure provvisorie deve però soddisfare le norme minime della Convenzione. Quest'ultima non esige tuttavia che siano automaticamente prese misure provvisorie in tutti i casi di una possibile confisca. Siffatte misure potrebbero essere rifiutate invocando il principio della proporzionalità (art. 18 par. 1 lett. e). L'applicazione delle misure coercitive può inoltre essere negata, nel caso in cui le misure sollecitate non potrebbero essere prese in virtù del diritto della Parte richiesta, in un affare interno analogo (art. 18 par. 2). Analogamente potrà essere dato seguito a un'istanza volta a ottenere che siano ordinate misure specifiche soltanto se l'esecuzione di quest'ultime non è contraria al diritto interno della Parte richiesta. La revoca di una misura provvisoria avviene pure conformemente al diritto

della Parte richiesta. Come esige l'articolo 12 paragrafo 2, alla Parte richiedente deve prima essere data facoltà di prendere posizione. Se il diritto della Parte richiesta esige cogentemente la revoca della misura, per esempio in un caso di perenzione o di prescrizione assoluta, l'articolo 31 paragrafo 1 lettera e prescrive che la Parte richiedente sia immediatamente informata della situazione giuridica.

234 Confisca La quarta sezione del capitolo relativo alla cooperazione internazionale (art. 13-17) tratta della confisca. L'articolo 13 che disciplina l'obbligo di confisca segue, nel paragrafo 1, il modello di doppio sistema in materia di cooperazione internazionale, previsto dalla Convenzione di Vienna 36'. Gli Stati contraenti possono soddisfare l'obbligo di confisca degli strumenti e dei proventi sia eseguendo la decisione giudiziaria di confisca della Parte richiedente (art. 13 par. 1 lett. a), sia anche attuando una procedura indipendente di confisca di diritto interno (art. 13 par. I lett. b e par. 2). La Parte richiesta ha la libera scelta tra queste due possibilità. Se, per esempio, essa presenta una domanda volta all'esecuzione giusta il paragrafo 1 lettera a dell'articolo 13, nulla-osta alla Parte richiesta d'accordare l'assistenza sulla base dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera b. La Parte richiesta resta però vincolata, anche in questo caso, dall'accertamento dei fatti esposti nella sentenza su cui si basa la domanda (cfr. a questo proposito art. 14 par. 2). L'obbligo di assistenza giudiziaria si riferisce unicamente alle confische d'ordine penale pronunciate da una decisione giudiziaria della Parte richiedente. Una decisione di confisca resa al termine di una procedura indipendente è sufficiente. Inversamente lo Stato richiesto che accorda l'assistenza ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera b deve anche essere in grado di attuare una procedura di confisca indipendente. Per la Svizzera questa circostanza non costituisce problema di sorta 37'. Anche nel caso dell'apertura di una procedura di confisca di diritto interno, la trasmissione della domanda alle autorità competenti può essere sottoposta alla condizione di un esame provvisorio di ammissibilità da parte dell'Autorità centrale, conformemente al sistema dell'AIMP (art. 17 cpv. 2)38). È evidentemente riservata la possibilità di un rigetto ulteriore della domanda da parte dell'autorità competente sulla base dell'articolo 18. II paragrafo 3 dell'articolo 13 fissa l'importante norma secondo la quale gli Stati contraenti devono essere in grado di dare seguito anche a una domanda

d'assistenza giudiziaria volta alla confisca del valore. Per accogliere interamente la richiesta, è quindi necessario, se del caso, mettere mano anche sui valori patrimoniali legalmente acquisiti. In merito alla compatibilita del diritto svizzero vigente con la presente disposizione della Convenzione, può essere fatto riferimento alle osservazioni a proposito dell'articolo 7. Il paragrafo 4 ha carattere sussidiario in rapporto al paragrafo 1 dell'articolo 13; la Parte richiedente la confisca di un bene determinato può esigere l'applicazione di questo tipo di confisca. "L'articolo 14 disciplina l'esecuzione della confìsca. II paragrafo 1 prevede che la legge della Parte richiesta si applichi al trattamento della domanda (lex fori). Questo principio vale anche per la prescrizione. Se d'altro canto la prescrizione > Convenzione delle Nazione Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (nota 7), art. 5 n. 4. 37) Cfr. Günter Stratenwerth (nota 11), n. 79 ad § 14. > Rapporto esplicativo (nota 13), pag. 29 n. 45.

è subentrata secondo il diritto della Parte richiedente, la domanda dev'essere respinta poiché sprovvista di forza esecutoria (art. 18 par. 4 lett. e; in merito agli obblighi d'informazione della Parte richiedente in questa materia, cfr. art. 27 par. 3 lett. a cpv. 2 nonché art. 31 par. 2 lett. a). Il paragrafo 2 dell'articolo 14 vincola invece la Parte richiesta ai fatti constatati come sono esposti nella sentenza prodotta in appoggio alla domanda. Come già rilevato, ciò vale indipendentemente dal fatto che lo Stato richiesto dia seguito alla domanda di confisca con una decisione d'exequatur o con l'apertura di una procedura di confisca giusta il diritto interno. Questa disposizione ha 10 scopo di evitare che i fatti, sui quali si sono pronunciati i tribunali di uno Stato, siano nuovamente esaminati dai tribunali di un altro Stato. La valutazione delle prove che ha condotto a una dichiarazione di colpevolezza da parte del tribunale competente dello Stato richiedente non deve più essere rimessa in questione dai tribunali dello Stato richiesto. È evidentemente diverso il caso quando siano in seguito resi noti fatti nuovi, di cui l'autorità giudicante dello Stato richiedente non aveva conoscenza o se si tratta di fatti che hanno rilievo giuridico soltanto nello Stato richiesto, in modo che non sono stati elucidati dai tribunali dello Stato richiedente. In siffatti casi, la Parte richiesta può provvisoriamente rifiutare l'assistenza giudiziaria e ordinare un'istruzione complementare secondo il diritto interno 39'. La norma giusta la quale la Parte richiesta è vincolata dai fatti constatati dallo Stato richiedente può essere oggetto, da parte di ogni Stato firmatario, di una riserva condizionale di ossequio ai principi costituzionali e alle concezioni fondamentali del suo ordinamento giuridico (art. 14 par. 3). La Convenzione prevede all'articolo 18 un sistema elaborato di motivi che giustificano il rifiuto totale o parziale della cooperazione. Se inoltre la decisione straniera concerne i diritti di terzi sull'oggetto della confisca, l'articolo 22 paragrafo 2 prevede a tale proposito un catalogo particolare di motivi di rifiuto. Siamo quindi del parere che si possa rinunciare a una riserva supplementare ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 3. Per l'esecuzione delle decisioni penali, anche l'articolo 97

AIMP parte dal principio della forza obbligatoria dell'accertamento dei fatti delle sentenze estere. Per le domande di confisca del valore, l'articolo 14 paragrafo 4 disciplina la conversione nella valuta del Paese richiesto. 11 paragrafo 5 riserva il diritto esclusivo della Parte richiedente di decidere in merito a ogni domanda di revisione della decisione di confisca resa dalle proprie autorità ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera a. L'espressione «richieste di revisione» comprende i rimedi di diritto ordinari e straordinari. Giusta l'articolo 15, la Parte richiesta stessa dispone dei valori patrimoniali da lei confiscati, secondo la propria legge interna. È evidente che sono riservate le convenzioni divergenti fra Stati interessati (nel quadro di altre convenzioni, trattati fra Stati o in casi particolari). La divisione tra gli Stati Parti cooperanti dei proventi confiscati corrisponderebbe allo spirito della Convenzione. Quest'ultima non prevede tuttavia nessun obbligo a tale proposito.

>Cfr. Rapporto esplicativo (nota 13), pag. 32 seg.

Mentre l'articolo 16 paragrafo 1 riserva il diritto della Parte richiedente di eseguire le decisioni proprie di confìsca, l'articolo 16 paragrafo 2 intende impedire che nel caso in cui una decisione di confisca del valore fosse eseguita simultaneamente in uno o più Stati, l'ammontare fissato nella decisione di confisca non sia globalmente superato. L'articolo 17 prevede per lo Stato richiedente il diritto di escludere, precisandolo nella domanda, qualsiasi pena detentiva che in caso d'inadempienza venga a sostituire una confisca non eseguibile. Questa disposizione riveste importanza per la Svizzera soltanto se è Parte richiedente, poiché il nostro diritto di confisca, a differenza di quanto previsto per l'esecuzione delle multe giusta l'articolo 49 numero 3 CP, non conosce la conversione in sanzioni privative della libertà personale.

235 Rifiuto e rinvio della cooperazione L'articolo 18 elenca in modo esaustivo i motivi che autorizzano la Parte richiesta a rifiutare l'assistenza giudiziaria, rispettivamente a dare seguito soltanto parzialmente o condizionalmente. Mentre i motivi di rifiuto del paragrafo 1 si riferiscono a tutte le forme di cooperazione internazionale previste dalla Convenzione, i paragrafi 2 e 3 concernono le misure coercitive di procedura e i paragrafi 4-6 la confisca. Nell'interesse di una cooperazione internazionale la più ampia possibile si è rinunciato, in occasione dell'elaborazione della Convenzione, a prescrivere, per motivi particolari il rifiuto di cooperare; i motivi di rifiuto dell'articolo 18 sono tutti facoltativi. Nulla impedisce tuttavia agli Stati contraenti di prevedere, nel diritto interno, in maniera imperativa, il rifiuto della cooperazione per certi motivi particolari. Oltre ai motivi classici di rifiuto, come quelli fondati sull'ordine pubblico, la sovranità, la sicurezza e gli interessi preponderanti dello Stato contraente, l'articolo 18 prevede una serie di altre possibilità di restrizione: sono quindi state previste anche le eccezioni della doppia incriminazione, del principio ne bis in idem, del carattere politico o fiscale del reato, ma anche della proporzionalità. Il catalogo dettagliato dell'articolo 18 corrisponde alle norme generalmente riconosciute e copre i motivi di rifiuto dell'AIMP. In merito ai singoli motivi di rifiuto occorre osservare quanto segue. Un rifiuto fondato sull'articolo 18 paragrafo 1 lettera a può, ad esempio, avvenire quando la decisione di confisca prodotta dallo Stato richiedente si basa su un'inversione dell'onere della prova e una siffatta decisione è contraria ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto. La Convenzione non obbliga quindi in materia di confisca ad un alleviamento della prova; la Svizzera potrebbe perciò liberamente avanzare in questa direzione o rinunciarvi, anche dopo la ratificazione. Un altro caso possibile d'applicazione dell'articolo 18 paragrafo 1 lettera a può essere illustrato dalla messa in pericolo degli interessi di cittadini della Parte richiesta, ad esempio nell'ipotesi in cui valori patrimoniali in causa siano già confiscati in favore di un creditore privilegiato da una decisione di diritto d'esecuzione per debiti. Un rifiuto di cooperazione entra in

linea di conto anche se i valori patrimoniali sono oggetto di una procedura

fiscale interna 40'. È sempre determinante il diritto interno dello Stato richiesto. Un rifiuto fondato sull'articolo 18 paragrafo 1 lettera e può avvenire allorquando esiste una disproporzione manifesta tra l'importanza della misura d'assistenza richiesta e la gravita del reato. Questa disposizione può anche essere invocata quando il reato o il valore da confiscare sono di minimo rilievo. Un rifiuto può anche essere previsto se le spese fossero eccessive per rapporto all'importanza della causa. In tale caso occorre tuttavia cercare innanzitutto con 10 Stato richiedente un accordo in merito alla ripartizione delle spese (cfr. art. 34). La nozione del reato di natura politica o fiscale dell'articolo 18paragrafo 1 lettera d dev'essere interpretata alla stessa stregua di quella delle convenzioni esistenti del Consiglio d'Europa in materia penale41 L'esigenza della doppia incriminazione prevista dall'articolo 18paragrafo 1 lettera/trova applicazione nell'assistenza reciproca per le indagini ai sensi degli articoli 8 segg. della Convenzione soltanto quando l'atto di cooperazione rende necessarie misure coercitive di procedura. Questa concezione s'accorda con l'articolo 64 capoverso 1 AIMP. Se le informazioni fornite non sono sufficienti per valutare la questione della doppia incriminazione, la Parte richiedente può essere invitata, giusta l'articolo 28, a fornire informazioni supplementari. Le domande d'assistenza ai fini delle indagini (art. 8 segg.) o relative a misure provvisorie (art. 11 segg.) possono, dal momento in cui implicano misure procedurali coercitive, essere respinte ai sensi dall'articolo 18 paragrafo 2 se, in un caso analogo di diritto interno, fosse esclusa l'applicazione di una coercizione procedurale. La disposizione comprende inoltre i motivi di rifiuto previsti dall'articolo 18 paragrafo 4 lettere a-c per la cooperazione in materia di confisca 42'. 11 rifiuto di una domanda che comporta misure coercitive è inoltre possibile, sulla base dell'articolo 18 paragrafo 3, anche se tali misure sono escluse secondo il diritto dello Stato richiedente o se la domanda non è stata approvata da un'autorità giudiziaria penale (compreso le procure pubbliche) di tale Stato. Il rifiuto di una domanda d'assistenza volta alla confisca può intervenire se la

confisca è esclusa secondo il diritto della Parte richiesta per il reato cui si riferisce la domanda (art. 18 par. 4 lett. a). Questa disposizione si riferisce quindi ai reati in merito ai quali lo Stato richiesto ha formulato una riserva conformemente all'articolo 2 paragrafo 2. La cooperazione può d'altra parte essere rifiutata se, giusta la legislazione dello Stato richiesto, non esiste,un vincolo sufficiente tra l'oggetto della confisca e il reato (art. 18 par. 4 lett. b). Si fa qui allusione alla confisca di beni sostitutivi o di proventi che sono frutto di attività lecite finanziate da valori patrimoniali d'origine delittuosa. D'importanza centrale è però che l'equivalenza stabilita

"°>Cfr. Rapporto esplicativo (nota 13), pag. 37 n. 60. " Rapporto esplicativo (nota 13), pag. 38 n. 63. Cfr., p. es., art. 2 lett. a della Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1). Cfr. Rapporto esplicativo (nota 13), pag. 40 n. 68.

dalla Convenzione tra la confisca del valore e la confisca dell'oggetto non può essere elusa invocando tale motivo di rifiuto. Per la confisca del valore, ciò significa che il motivo di rifiuto può riferirsi unicamente al corrente vincolo tra il reato e il valore patrimoniale che è servito da base alla valutazone dell'ammontare da confiscare. L'assistenza giudiziaria non può per contro essere rifiutata adducendo il fatto che l'esecuzione della confisca sul valore porta su valori patrimoniali del convenuto che sono senza rapporto con il reato. È d'altro canto importante rilevare che nessun seguito è dovuto a una domanda di confisca dell'insieme del patrimonio non fondata su una valutazione di valori d'origine delittuosa. L'articolo 18 paragrafo 4 lettere c-e enumera, come altri motivi di rifiuto, il fatto che secondo la legislazione della Parte richiesta, la confisca non può più essere pronunciata né eseguita per causa di prescrizione, nonché il carente accertamento giudiziario di un reato invocato all'appoggio della domanda e l'assenza di forza di cosa giudicata o di forza esecutoria della decisione di confisca nello Stato richiedente. L'articolo 18 paragrafo 4 lettera f dev'essere letto in relazione all'articolo 18 paragrafo 5 e 6. In principio, una domanda può essere respinta quando la decisione di confisca cui si riferisce è stata pronunciata in assenza del convenuto e se i diritti, secondo il parere della Parte richiesta non sono stati sufficientemente garantiti nel corso della procedura. La decisione di confisca non è tuttavia considerata resa in contumacia se è stata pronunciata o confermata dopo che l'interessato ha fatto opposizione o ricorso a un rimedio di diritto. Per valutare la questione della sufficiente garanzia dei diritti di difesa occorre prendere in considerazione, inoltre, il fatto che l'interessato abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia e liberamente rinunciato alle possibilità di esercitare tali diritti. Il potere discrezionale della Parte richiesta non è per contro limitato dalla Convenzione a questo proposito; la questione dev'essere decisa unicamente sulla base del diritto nazionale. Giusta \'articolo 18paragrafo 7, il segreto bancario non può in principio essere

invocato per contrastare la cooperazione internazionale (sui rapporti tra segreto bancario e misure interne destinate ad assicurare la confisca, cfr. il commento ad art. 4 par. 1). Ogni parte può tuttavia esigere che una domanda d'assistenza, che sfoci in una rivelazione del segreto bancario sia autorizzata da un'autorità giudiziaria penale, comprese le procure pubbliche. È inoltre evidente che gli altri motivi di rifiuto dell'articolo 18 restano applicabili nonostante questa disposizione; quindi, passando per il motivo di rifiuto dell'articolo 18 paragrafo 1 lettera 6, sarà possibile far valere la norma dell'articolo 10 capoverso 2 AIMP, secondo la quale la sospensione del segreto bancario è inammissibile «qualora faccia temere un danno considerevole per l'economia svizzera e questo, considerato l'importanza del reato, sembri insopportabile». La nozione di «altri interessi essenziali della Parte richiesta» dell'articolo 18 paragrafo 1 lettera b ingloba anche gli interessi economici 43'. Fatta riserva della conformità ai principi del suo ordinamento giuridico, la Parte richiesta non può respingere una domanda di cooperazione principal- 43) Rapporto esplicativo (nota 13), pag. 37 n. 61.

mente per il fatto che essa concerne una persona giuridica (art. 18 par. 8 lett, a). Lo stesso vale per una domanda d'esecuzione di una decisione giudiziaria di confisca giusta l'articolo 13 paragrafo 1 lettera a, se la persona fisica interessata è deceduta nel frattempo, rispettivamente la persona giuridica è stata in seguito sciolta (art. 18 par. 8 lett. b). Gli articoli 19 e 20 disciplinano /'/ rinvio e l'accoglimento parziale o condizionato della richiesta d'assistenza. Nella misura del possibile la Parte richiedente sarà consultata (nessuna formalità imposta). Se una domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta appieno l'articolo 30 e l'articolo 31 paragrafo 1 lettera e prescrivono che la Parte richiedente deve esserne immediatamente informata e che la decisione dev'essere motivata.

236 Notificazione e tutela dei diritti dei terzi La Convenzione non intende limitare in alcun modo la facoltà di notificare direttamente gli atti giudiziari per via postale a persone che si trovano all'estero; essa prevede però, all'articolo 21 paragrafo 1, la possibilità per gli Stati contraenti di formulare una riserva a tale soggetto. Giusta l'articolo 30 OAIMP44', combinato con l'articolo 68 capoverso 2 AIMP, la notificazione diretta di documenti giudiziari ai destinatari in Svizzera è ammissibile unicamente in materia di infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale negli Stati limitrofi. Per tale ragione la Svizzera deve formulare una riserva ai termini della quale la notificazione di documenti giudiziari deve avvenire per mediazione delle autorità svizzere competenti (Ufficio federale di polizia). Se, anteriormente a una domanda d'assistenza o di confisca è già stata pronunciata nello Stato richiedente una decisione sui diritti rivendicati da terzi, l'articolo 22 paragrafo 1 dispone che in principio lo Stato richiesto è vincolato da tale decisione. È però riservata la vasta scelta di motivi di rifiuto contenuti nel paragrafo 2 lettere a-d. L'esistenza di uno di tali motivi non deve però necessariamente portare al rifiuto totale dell'assistenza. Sarà al contrario spesso possibile sanare il vizio contestato con una nuova valutazione giudiziale dei diritti rivendicati da terzi nello Stato richiesto.

237 Norme procedurali e altre norme generali Giusta l'articolo 23, gli Stati contraenti designano un'autorità centrale in qualità di corrispondente. Conformemente al sistema dell'AIMP, questo compito dev'essere affidato in Svizzera all'Ufficio federale di polizia. La Convenzione non esige in principio la traduzione della domanda e dei documenti allegati nella lingua della Parte richiesta. Lo Stato contraente che pure desidera esigere traduzioni del genere, deve formulare una riserva particolare in tal senso. In accordo con l'articolo 28 capoverso 5 AIMP, occorre formulare una riserva ai termini della quale la domanda d'assistenza e gli allegati devono

*" Ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.11).

essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o essere accompagnate da una traduzione ufficiale certificata conforme in una di tali lingue. Le condizioni enunciate negl'articolo 27 a proposito del contenuto della richiesta corrispondono alle esigenze dell'AIMP45'. La formulazione dell'articolo 27 paragrafo 1 lettera e, giusta la quale la richiesta «se necessario e per quanto possibile» deve contenere particolari relativi alla persona e ai valori patrimoniali, dev'essere chiarita. A tali dati è in effetti possibile rinunciare soltanto se risultano da documenti allegati o se si tratta di una semplice domanda di notificazione. Le domande, invece, che sono dirette a ottenere misure coercitive devono necessariamente contenere informazioni concrete sufficienti. Se ad esempio un conto bancario dev'essere bloccato, occorre fornire la designazione precisa della banca che gestisce il conto 46'. La disposizione dell'articolo 27 paragrafo 1 lettera e non ha la funzione di permettere che domande d'assistenza incomplete siano presentate al solo scopo di ottenere prove. Mentre l'articolo 31 fissa i doveri reciproci d'informazione tra Parte richiesta e Parte richiedente, l'articolo 32 tratta della specialità. La Convenzione non prescrive però in maniera cogente il rispetto di tale principio, ma tiene conto del principio valido anche nel diritto svizzero sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 67 AIMP), nella misura in cui l'articolo 32 permetta di limitare ai fini della domanda d'assistenza l'utilizzazione delle informazioni e degli elementi di prova ottenuti, sia in ogni caso particolare, sia con una dichiarazione generale fatta al momento della ratificazione. Per quanto attiene alla Svizzera, si consiglia di garantire il principio della specialità formulando una riserva ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 e di far dipendere, in ogni caso particolare, l'eccezione dall'approvazione dell'Ufficio federale di polizia. L'articolo 33 disciplina il rispetto della riservatezza, cui è tenuta la Parte richiesta, a proposito della richiesta e del contenuto e, per quanto concerne la Parte richiedente, a proposito dei mezzi di prova e delle informazioni comunicate. L'articolo 34 statuisce il principio secondo cui le spese sono a carico della Parte

richiesta. Questa disposizione non si riferisce invece alle spese cagionate dall'esecuzione della richiesta d'assistenza. L'articolo 12 AIMP permette di rispondere al principio del regolamento delle spese previsto dalla Convenzione. L'articolo 35 infine prevede per il caso in cui venga promossa un'azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni di un privato, l'informazione e consultazione tra le Parti interessate.

24 Disposizioni finali Le disposizioni finali della Convenzione (art. 36-44) corrispondono, a parte poche particolarità, a quelle di altre Convenzioni del Consiglio d'Europa. In particolare si può rilevare quanto segue:

45) Art. 28 collegato all'art. 76 risp. 103 AIMP. 46) In questo senso anche il Rapporto esplicativo (nota 13), pag. 48 n. 85.

L'adesione è aperta non soltanto agli Stati membri del Consiglio d'Europa, bensì anche agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione (Australia, Canada, Stati Uniti d'America). Altri Stati non membri possono essere invitati a ratificare la Convenzione (art. 37). Il numerus clausus delle riserve possibili costituisce una particolarità importante della Convenzione. Gli Stati contraenti possono formulare riserve soltanto nei casi previsti dagli articoli 2 paragrafo 2; 6 paragrafo 4; 14 paragrafo 3; 21 paragrafo 2; 25 paragrafo 3 e 32 paragrafo 2 (art. 40 par. 1). Le riserve della Svizzera commentate nel presente messaggio ed enunciate nel decreto federale dovranno essere notificate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa in occasione del deposito dello strumento di ratificazione. In caso di vertenze sull'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, è preminente la ricerca di una composizione pacifica della vertenza con negoziati tra le Parti interessate (art. 42). Le Parti possono, se del caso, convenire di sottoporre la vertenza al Comitato europeo per i problemi criminali, alla Corte internazionale di giustizia o a un tribunale arbitrale. Visto che la Convenzione non contiene alcuna disposizione sulla costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato, il 9 settembre 1991, una raccomandazione complementare 47'.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale La ratificazione della Convenzione non avrà per la Confederazione alcuna conseguenza finanziaria diretta né alcuna ripercussione sull'effettivo del personale. Occorre invece attendersi che la cooperazione internazionale, facilitata dalla Convenzione nei settori delle indagini, del sequestro e della confisca dei valori patrimoniali d'origine delittuosa, conduca a un aumento del numero delle domande d'assistenza giudiziaria. È difficile valutarne la portata che dipende anche dal numero degli Stati contraenti. A medio termine, in ogni caso, le richieste supplementari d'assistenza dovrebbero poter essere trattate con le risorse attuali.

4 Programma di legislatura La ratificazione della presente Convenzione è prevista nel rapporto sul programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1, allegato 1).

5 Costituzionalità II disegno di decreto federale con il quale la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato è sottoposto per approva- >Cfr. Recommandation n. R(91)12, concernant la création et le fonctionnement des tribunaux arbitraux prévus à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

zione, si fonda sull'articolo 8 della Costituzione, ai termini del quale la Confederazione soltanto ha il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si basa sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione. La Convenzione può essere denunciata in ogni momento, non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e della Costituzione federale. Gli Stati contraenti sono invero obbligati ad adeguare il diritto nazionale alle norme minime della Convenzione e, nel quadro dell'articolo 4 paragrafo 2, a prevedere future misure legislative. La Convenzione non contiene però nessuna norma che si sostituirebbe al diritto nazionale o lo completerebbe e che sarebbe d'applicazione diretta per le autorità degli Stati o per i cittadini. Il decreto federale non soggiace pertanto al referendum facoltativo.

Decreto federale Disegno concernente la Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 agosto 19921', decreta:

Art. l La Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato è approvata. L'approvazione soggiace alla condizione che il Consiglio federale, al momento della ratificazione della Convenzione, formuli le riserve esposte nell'articolo 2.

Art. 2 La Svizzera, conformemente all'articolo 40 della Convenzione, formula le riserve seguenti:

Ad articolo 6 paragrafo 4: L'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione si applica soltanto se il reato principale è qualificato come reato secondo il diritto svizzero (art. 9 cpv. 1 CP in collegamento con le fattispecie penali del Codice penale e del diritto penale accessorio).

Ad articolo 21 paragrafo 2: La notificazione di documenti giudiziari a persone in Svizzera dev'essere effettuata per il tramite delle autorità svizzere competenti (Ufficio federale di polizia).

Ad articolo 25 paragrafo 3: Le domande e gli allegati devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o essere accompagnate da una traduzione ufficiale certificata conforme in una di tali lingue. »FF 1992 VI 9

34 Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato

Ad articolo 32 paragrafo 2: Le informazioni e gli elementi di prova ottenuti dalla Svizzera in applicazione della presente Convenzione non possono, senza previo consenso dell'Ufficio federale di polizia (uffici centrali), essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per altri scopi d'indagine o di procedura da quelli precisati nella domanda.

Art. 3 II Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione, formulando le riserve elencate nell'articolo 2.

Art. 4 II presente decreto non sottosta al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

35 Convenzione Traduzione" sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri; convinti della necessità di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione della società; considerando che la lotta contro la grande criminalità, che costituisce sempre più un problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale; ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati; considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale; hanno concordato quanto segue:

Capitolo I Definizioni Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a. «provento» significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale, come definito nel sottoparagrafo b del presente articolo; b. «valori patrimoniali» comprende valori patrimoniali in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti valori; e. «strumenti» significa qualsiasi oggetto usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati; d. «confisca» significa una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di una procedura per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un valore patrimoniale; "Dal testo originale francese (RO 1992 ...)-

36 Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato

e. «reato principale» significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 della presente Convenzione.

Capitolo II Misure in ambito nazionale Articolo 2 Confisca 1. Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di valori patrimoniali il cui valore corrisponde a tali proventi. 2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati principali o alle categorie di tali reati specificati nella predetta dichiarazione.

Articolo 3 Indagini e misure provvisorie Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare valori patrimoniali che possano formare oggetto di confisca a norma dell'articolo 2 paragrafo 1, nonché di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.

Articolo 4 Poteri e tecniche d'investigazione speciali 1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità la facoltà di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di attuare i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario. 2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per consentirle di impiegare tecniche investigative, che facilitino l'identificazione e il rintraccio di proventi, nonché la raccolta delle relative prove. Le predette tecniche possono comprendere provvedimenti intesi alla sorveglianza di conti bancari, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati e ordini di produrre determinati documenti.

Articolo 5 Mezzi giuridici di tutela Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che le persone interessate dalle misure di cui agli articoli 2 e 3 dispongono di effettivi rimedi giuridici a tutela dei propri diritti.

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Articolo 6 Reati di riciclaggio 1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente: a. la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti; b. l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi; e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico: e. l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi; d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o il complotto, allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione. 2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo: a. è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale; b. può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale; e. la consapevolezza, l'intenzione e il fine, richiesti come elementi di uno dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto. 3. Ciascuna Parte può prendere le misure che ritiene necessarie per conferire carattere di reato, secondo la propria legge interna, alla totalità o a una parte degli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in uno o in tutti dei seguenti casi: a. quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i valori patrimoniali costituivano proventi; b. quando l'autore ha agito a fine di lucro; e. quando l'autore ha agito per facilitare la continuazione di ulteriori attività criminali.

4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati principali o alle categorie di tali reati specificati nella predetta dichiarazione.

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Capitolo III Cooperazione internazionale

Sezione 1: Principi di cooperazione internazionale

Articolo 7 Principi generali e misure di cooperazione internazionale 1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e delle procedure per la confisca di strumenti e di proventi. 2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste: a. di confisca di valori patrimoniali specifici consistenti in proventi o strumenti nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi; b. di assistenza nelle indagini e di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a che precede.

Sezione 2: Assistenza nelle indagini

Articolo 8 Obbligo di prestare assistenza Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare gli strumenti, i proventi e gli altri valori patrimoniali suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione, del movimento, della natura, dello statuto giuridico e dell'ammontare dei valori patrimoniali sopra indicati.

Articolo 9 Esecuzione dell'assistenza L'assistenza a norma dell'articolo 8 viene prestata nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge, e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta.

Articolo 10 Informazioni spontanee Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente "capitolo.

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Sezione 3: Misure provvisorie Articolo 11 Obbligo d'ordinare misure provvisorie 1. A richiesta di un'altra Parte che abbia avviato una procedura penale o un'azione per fini di confisca, ciascuna Parte prende le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di valori patrimoniali che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta. 2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 13, se richiesta, adotta le misure indicate nel paragrafo 1 del presente articolo relativamente ai valori patrimoniali che formino oggetto della richiesta o che potrebbero servire a soddisfare la stessa.

Articolo 12 Esecuzione delle misure provvisorie 1. Le misure provvisorie di cui all'articolo 11 sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge, e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta. 2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta da alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura.

Sezione 4: Confisca Articolo 13 Obbligo di confisca 1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio: a. esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure b. sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo Ib del presente articolo, ciascuna Parte è, quando sia necessario, competente per avviare procedure di confisca in base alla propria legge. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche in caso di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i valori patrimoniali che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano sul territorio della Parte richiesta. In tali casi, quando l'esecuzione della confisca avviene a norma del paragrafo 1, la Parte richiesta, qualora non'è ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su qualsiasi valore patrimoniale disponibile a tale scopo.

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4. Se la richiesta di confisca riguarda un valore patrimoniale specifico, le Parti possono decidere che la Parte richiesta esegua la confisca sotto forma d'obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente all'ammontare del valore patrimoniale.

Articolo 14 Esecuzione della confisca 1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista dall'articolo 13 sono disciplinate dalla legge della Parte richiesta. 2. La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti. 3. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. 4. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, la competente autorità della Parte richiesta converte il relativo importo nella propria valuta al tasso di cambio in vigore nel momento in cui è presa la decisione di eseguire la confisca. 5. Nel caso dell'articolo 13 paragrafo la, soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione della decisione di confisca.

Articolo 15 Valori patrimoniali confiscati Salvo contrario accordo delle Parti interessate, la Parte richiesta dispone secondo la propria legge interna, dei valori patrimoniali da essa confiscati.

Articolo 16 Diritto di esecuzione e importo massimo della confisca 1. La richiesta di confisca a norma dell'articolo 13 non pregiudica il diritto della Parte richiedente d'eseguire essa stessa l'ordine di confisca. 2. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato in modo da consentire che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro specificato nell'ordine di confisca. Qualora una delle Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo scopo di evitarlo.

Articolo 17 Pene detentive in caso di inadempienza Se la Parte richiedente lo ha esplicitamente indicato nella richiesta, la Parte richiesta non può imporre pene detentive in caso d'inadempienza, né altre misure

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restrittive della libertà personale, come risultato di una richiesta fatta ai sensi dell'articolo 13.

Sezione 5: Rifiuto e rinvio della cooperazione Articolo 18 Motivi di rifiuto 1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo può essere rifiutata se: a. la misura richiesta sarebbe contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico della Parte richiesta; o b. l'esecuzione della richiesta rischia di pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali della Parte richiesta; o e. la Parte richiesta ritiene che l'importanza del caso al quale la richiesta si riferisce non giustifica il compimento della misura richiesta; o d. il reato al quale si riferisce la richiesta è di natura politica o fiscale; o e. la Parte richiesta ritiene che il compimento della misura richiesta sarebbe contrario al principio del «ne bis in idem»; o f. il reato al quale la richiesta si riferisce non costituirebbe reato secondo la legge della Parte richiesta se esso fosse stato commesso nell'ambito della sua giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto è applicabile alla cooperazione prevista dalla sezione 2 soltanto nei limiti in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive. 2. La cooperazione ai sensi della sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della sezione 3 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso interno analogo, la legge interna della Parte richiesta non consentirebbe l'adozione delle misure richieste ai fini di indagini o di procedure. 3. Quando la legge della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della sezione 3 del presente capitolo può essere rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, non sarebbero consentite dalla legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le competenti autorità della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata né da un giudice, né da altra autorità giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione a un reato. 4. La cooperazione ai sensi della sezione 4 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se: a. la legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al quale la richiesta stessa si riferisce; o

b. senza pregiudizio per l'obbligo fissato dall'articolo 13 paragrafo 3, essa sarebbe contraria ai principi dell'ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto fra il reato e:

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i. il vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo provento; oppure ii. i valori patrimoniali che potrebbero essere considerati come strumenti; o e. secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non può essere ordinata o eseguita a causa della prescrizione; o d. la richiesta non si riferisce a una precedente condanna né a una decisione di natura giudiziaria, né a una dichiarazione, contenuta in una tale decisione, secondo la quale sono stati commessi uno o più reati, sulla base della quale la confisca è stata ordinata o richiesta; o e. la confisca non è eseguibile nella Parte richiedente, o è ancora soggetta a rimedi ordinari di diritto; o f. la richiesta si riferisce a un ordine di confisca avente origine da una decisione presa in assenza della persona contro la quale il provvedimento stesso è stato emesso e, a giudizio della Parte richiesta, la procedura avviata dalla Parte richiedente e che ha portato a tale decisione non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a favore di tutte le persone accusate di un reato. 5. Ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, la decisione non è ritenuta presa in assenza se: a. è stata confermata o presa dopo opposizione da parte della persona interessata; o b. è stata presa in sede di appello e l'appello è stato interposto dalla persona interessata. 6. Nel valutare, ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia ovvero, che tale persona, avendo avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione presa in sua assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona interessata, cui la citazione a comparire è stata debitamente notificata, abbia deciso di non comparire o di non chiedere un rinvio. 7. Una Parte non può invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente capitolo. Se la propria legge interna così dispone, ciascuna Parte può richiedere che le richieste di cooperazione le quali comportino la rivelazione di segreti bancari venga autorizzata o da un giudice o da altra autorità giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione ad un reato. 8. Senza pregiudicare il motivo di rifiuto previsto dal paragrafo la del presente articolo:

a. il fatto che la persona nei confronti della quale s'indaga o è stato emesso un ordine di confisca, da parte delle autorità della Parte richiedente, sia una persona giuridica, non può essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capitolo;

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b. il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia deceduta in seguito, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia stata sciolta in seguito, non può essere invocato come impedimento all'assistenza a norma dell'articolo 13 paragrafo la.

Articolo 19 Rinvio La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudicassero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.

Articolo 20 Accoglimento parziale o condizionato della richiesta Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parte richiesta valuta, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da essa ritenute necessarie.

Sezione 6: Notificazione e tutela dei diritti dei terzi Articolo 21 Notificazione di documenti 1. Le Parti si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notificazione di documenti giudiziari alle persone interessate da misure provvisorie e da confisca. 2. Nulla del presente articolo può essere interpretato nel senso di ostacolare: a. la possibilità di trasmettere documenti giudiziari per posta direttamente a persone all'estero; b. la possibilità per i funzionari giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità della Parte d'origine, di procedere alla notificazione di documenti giudiziari direttamente attraverso le autorità consolari della predetta Parte o attraverso i funzionari giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità della Parte di destinazione; a meno che la Parte di destinazione non faccia una dichiarazione contraria al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 3. In caso di notificazione di documenti giudiziari a persone all'estero, interessate da misure provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte d'origine, quest'ultima deve indicare i rimedi giuridici di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi.

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Articolo 22 Riconoscimento delle decisioni straniere 1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiesta riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi. 2. Il riconoscimento può essere rifiutato se: a. i terzi non hanno avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; o b. la decisione è incompatibile con altra decisione già presa nella Parte richiesta sulla stessa questione; o e. essa è contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta; o d. la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiesta in materia di competenza esclusiva.

Sezione 7: Norme procedurali e altre norme generali Articolo 23 Autorità centrale 1. Le Parti designano un'autorità centrale o, se necessario, più autorità centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione. 2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 24 Comunicazione diretta 1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro. 2. In caso di urgenza, le richieste e le comunicazioni di cui al presente capitolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, comprese le procure pubbliche, della Parte richiedente a tali autorità giudiziarie della Parte richiesta. In questi casi copia dell'atto deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità centrale della Parte richiesta per il tramite dell'autorità centrale della Parte richiedente. 3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse per il tramite dell'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol). 4. Se la richiesta è fatta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e l'autorità non è competente per darvi seguito, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale informandone direttamente la Parte richiedente. 5. Le richieste o le comunicazioni di cui alla sezione 2 del presente capitolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta.

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Articolo 25 Forma delle richieste e lingua 1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono essere fatte per scritto. Possono essere impiegati i moderni mezzi di telecomunicazione come il telefax. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, non è prevista la traduzione delle richieste e degli allegati. 3. All'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, ciascuna Parte può trasmettere al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione dalla quale risulti che si riserva il diritto di domandare che le richieste a essa trasmesse e gli allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue che indicherà. La Parte in questione può, nella stessa occasione, dichiararsi pronta ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua che indicherà. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.

Articolo 26 Legalizzazione I documenti trasmessi a norma del presente capitolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

Articolo 27 Contenuto della richiesta 1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente: a. l'autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento; b. l'oggetto e i motivi della richiesta; e. la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luoghi e circostanze del reato), delle indagini o della procedura, fatta eccezione per il caso di richiesta di notificazione; d. nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive: i. il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e ii. l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte; e. se necessario, e per quanto possibile, i. particolari relativi alla persona o alle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le sedi; e ii. i valori patrimoniali con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, l'ubicazione, il rapporto con la persona o con le persone in-

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teressate, le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai valori patrimoniali stessi; e f. tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera siano seguite. 2. La richiesta di misura provvisoria ai sensi della sezione 3, in relazione al sequestro di valori patrimoniali che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i valori patrimoniali in questione. 3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della sezione 4 devono contenere: a. nel caso dell'articolo 13 paragrafo la: i. copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso; ii. una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a rimedi giuridici ordinari; iii. indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento è richiesta; e iv. informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie; b. nel caso dell'articolo 13 paragrafo Ib, un'esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di domandare il provvedimento secondo la propria legge interna; e. se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.

Articolo 28 Richieste insufficienti 1. Se la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capitolo, ovvero le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire alla Parte richiesta di trattare la richiesta medesima, detta Parte può domandare alla Parte richiedente di modificare la domanda o di completarla con ulteriori informazioni. 2. La Parte richiesta può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni. 3. In attesa delle richieste modifiche o informazioni relative a una richiesta presentata ai sensi della sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta può adottare le misure di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capitolo.

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Articolo 29 Pluralità di richieste 1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi valori patrimoniali, la pluralità di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie. 2. In caso di pluralità di domande a norma della sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunità di consultarsi con le Parti richiedenti.

Articolo 30 Obbligo di motivare La Parte richiesta deve fornire i motivi per cui decide di negare, rinviare o sottoporre a condizioni qualsiasi cooperazione prevista dal presente capitolo.

Articolo 31 Informazioni 1. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente: a. dell'attività avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo; b. del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta; e. della decisione di negare, rinviare o sottoporre a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione ai sensi del presente capitolo; d. di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento degli atti richiesti o che verosimilmente li ritarderà in modo sostanziale; e e. nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai sensi della sezione 2 o 3 del presente capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che porterebbero automaticamente alla revoca della misura provvisoria. 2. La Parte richiedente informa immediatamente la Parte richiesta: a. di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in parte eseguibile; e b. di qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del presente capitolo non risultino più giustificati. 3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a più di una Parte, essa deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate all'esecuzione.

Articolo 32 Limitazione dell'uso 1. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta. 2. Ciascuna Parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante dichiara-

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zione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza previo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini d'indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Articolo 33 Riservatezza 1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria all'esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare la condizione della riservatezza, essa lo comunica immediatamente alla Parte richiedente. 2. La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della legge nazionale e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che e nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o delle procedure indicate nella richiesta. 3. Fatte salve le disposizioni della legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell'articolo 10, deve uniformarsi a tutte le condizioni di riservatezza chieste dalla Parte che ha fornite le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, lo comunica immediatamente alla Parte trasmittente.

Articolo 34 Spese Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni dell'esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.

Articolo 35 Danni e interessi 1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capitolo, le Parti interessate prevedono di consultarsi, nei casi in cui ciò sia opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle somme da versare a titolo di risarcimento. 2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni provvede a informare l'altra Parte se detta altra Parte possa avere interesse nella causa stessa.

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Capitolo IV Disposizioni finali

Articolo 36 Firme ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Gli Stati possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati mediante: a. firma senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione; b. firma con riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, seguita da ratificazione, d'accettazione o d'approvazione. 2. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, dei quali almeno due devono essere membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il consenso a essere vincolati alla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1. 4. Nei riguardi degli Stati firmatari che esprimono successivamente il consenso a essere vincolati dalla Convenzione, questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data alla quale essi hanno espresso il consenso a essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 37 Adesione alla Convenzione 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti della Convenzione, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad accedere alla Convenzione, in virtù di decisione presa con maggioranza prevista dall'articolo 20d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di far parte del Comitato. 2. Riguardo agli Stati che hanno aderito, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 38 Applicazione territoriale della Convenzione 1. Ogni Stato può designare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, il territorio o i territori cui si applica la presente Convenzione.

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2. Ogni Stato può in qualunque altro momento, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Riguardo a tale territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della predetta dichiarazione da parte del Segretario Generale. • 3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei precedenti due paragrafi può, per quanto concerne i territori indicati nella medesima, essere ritirata inviando comunicazione diretta al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 39 Relazione con altre convenzioni e accordi 1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche. 2. Le Parti contraenti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo d'integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. 3. Se due o più Parti contraenti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno facoltà di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.

Articolo 40 Riserve 1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare di fare uso di una o più riserve previste dall'articolo 2 paragrafo 2, dall'articolo 6 paragrafo 4, dall'articolo 14 paragrafo 3, dall'articolo 21 paragrafo 2, dall'articolo 25 paragrafo 3 e dall'articolo 32 paragrafo 2. Nessun'altra riserva è ammessa. 2. Lo Stato che abbia formulato una riserva a norma del paragrafo precedente può ritirarla del tutto o in parte inviando comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. II ritiro ha effetto alla data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale. 3. La Parte contraente che abbia formulato una riserva a proposito di una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l'applicazione di tale disposizione a un'altra Parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, chiedere l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa l'abbia accettata.

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Articolo 41 Modificazioni 1. Modificazioni della presente Convenzione possono essere proposte da qualsiasi Parte contraente e devono essere comunicate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio stesso e a ogni Stato non membro che abbia aderito, o sia stato inviato ad aderire, alla presente Convenzione a norma dell'articolo 37. 2. Ogni modificazione proposta da una Parte contraente è comunicata al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, che sottopone il parere sulla modificazione proposta al Comitato dei Ministri. 3. Il Comitato dei Ministri esamina la modificazione proposta e il parere fornito dal Comitato Europeo per i Problemi Criminali e può adottare la modificazione. 4. Il testo di ogni modificazione adottato dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti contraenti per accettazione. 5. Ogni modificazione adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data nella quale tutte le Parti abbiano comunicato al Segretario Generale la propria accettazione della stessa.

Articolo 42 Componimento delle vertenze 1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa dev'essere tenuto informato sull'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione. 2. In caso di vertenza sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti devono cercare di comporre la vertenza con negoziati o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il deferimento della vertenza al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, a un tribunale arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, a seconda di quanto le Parti interessate decidono di comune accordo.

Articolo 43 Denuncia 1. Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione mediante atto diretto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale. 3. La presente Convenzione, in ogni caso, permane in vigore per quanto riguarda l'esecuzione ai sensi dell'articolo 14 delle confische delle quali sia stata

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fatta richiesta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, prima della data alla quale la denuncia ha effetto.

Articolo 44 Comunicazioni II Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione; e. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma degli articoli 36 e 37; d. ogni riserva formulata in base all'articolo 40 paragrafo 1; e. ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Strasburgo, il giorno 8 novembre 1990, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, a ogni Stato non membro che abbia partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

Seguono le firme

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la ratificazione della Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 19 agosto 1992

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1992 Année Anno

Band 6 Volume Volume

Heft 42 Cahier Numero

Geschäftsnummer 92.068 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 20.10.1992 Date Data

Seite 9-53 Pagina

Ref. No 10 117 200

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